CASS
Sentenza 14 luglio 2023
Sentenza 14 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/07/2023, n. 30682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30682 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di EN NC nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
lette le richieste del PG LUIGI GIORDANO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Trieste, con l'ordinanza del 25 gennaio 2023, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da IN NA per rescissione del giudicato, in relazione alla sentenza della medesima Corte di appello del 4 marzo 2019, irrevocabile 1'8 giugno 2019. 2. Ha proposto ricorso per cassazione IN NA, a mezzo del proprio difensore, deducendo un unico, articolato motivo di ricorso. In particolare, si censura, sotto il profilo della violazione di legge, l'assunto dei giudici triestini secondo cui la disciplina sulla rescissione del giudicato deve trovare applicazione soltanto quando l'assenza incolpevole si sia protratta per Penale Sent. Sez. 2 Num. 30682 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 06/06/2023 l'intero corso del processo e non anche quando l'assenza di sia limitata a un solo grado o fase. Laddove si sia verificato un vizio insanabile (quale l'omessa notifica all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza di condanna), a detta della difesa, la tutela riservata dall'ordinamento dovrebbe individuarsi nella confutazione del giudicato e nella rinnovazione del processo, piuttosto che nel mero recupero delle facoltà difensive mediante restituzione nel termine. 3. Si è proceduto mediante trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. 2. Secondo la ricostruzione della vicenda procedimentale operata dalla Corte di appello, IN NA fu sottoposto a fermo di polizia giudiziaria il 24 novembre 2009 per concorso nei delitti di cui agli artt. 648-bis, 648, 490 e 468 cod. pen. e, all'udienza di convalida (dove ricevette tutti gli avvisi di legge per l'eventualità di omessa comunicazione per inidoneità del domicilio), dichiarò il proprio domicilio presso la sua residenza in provincia di Napoli. All'udienza preliminare dell'8 novembre 2010 è stato dichiarato contumace. Il decreto di rinvio a giudizio è stato notificato presso il domicilio dichiarato e la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza. Il difensore di ufficio, ricevuta ex art. 161, comma 4 cod. proc. pen. la notifica dell'estratto contumaciale della condanna di primo grado (emessa il 30 giugno 2015), ha proposto appello. Con le medesime modalità, è stato notificato all'imputato presso il legale il decreto di citazione per il giudizio di appello. La Corte giuliana ha dichiarato assente l'imputato, confermando poi la pronuncia del Tribunale. Il ricorrente afferma oggi di non avere avuto conoscenza della condanna - incolpevolmente, trovandosi detenuto all'estero - sino al 16 novembre 2022, quando gli è stato comunicato l'ordine di revoca del decreto di sospensione dell'ordine di esecuzione emesso dalla Procura Generale di Trieste. 3. La disciplina transitoria dettata dall'art. 15-bis, legge 28 aprile 2014, n. 67, in materia di introduzione dell'istituto dell'assenza e conseguente espunzione della contumacia dall'ordinamento processuale penale, prevede che 2 - le nuove disposizioni si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della Novella, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado;
- le disposizioni previgenti continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data suddetta, quando l'imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità. Il rimedio della rescissione del giudicato di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 71, legge 23 giugno 2017, n. 103, è dunque offerto all'imputato solo in relazione ai procedimenti nei quali sia stata dichiarata la sua assenza a norma dell'art. 420-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, mentre ai procedimenti contumaciali, definiti secondo la normativa antecedente all'entrata in vigore della legge indicata, continua ad applicarsi la disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione di cui all'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. nel testo previgente (Sez. 5, n. 10433 del 31/01/2019, Donati, Rv. 277240). Da ciò discende l'inammissibilità dell'istanza di rescissione del giudicato con la quale si deduca l'incolpevole ignoranza del procedimento dovuta all'assenza riferita alla sola celebrazione del giudizio di secondo grado e non all'intero processo (Sez. 1, n. 25237 del 04/06/2021, C., Rv. 281547). Nel caso di specie, all'imputato, dichiarato contumace sin dal 2010, doveva pertanto essere applicata la precedente normativa (di modo che la successiva declaratoria di assenza non risulta corretta;
d'altronde, tale mera irregolarità non dà luogo a nullità, in quanto detta sanzione processuale non è espressamente prevista, né desumibile da alcuna delle previsioni di cui all'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. - cfr. Sez. 6, n. 33575 del 16/06/2021, Atija, Rv. 282106; Sez. 3, n. 18872 del 26/02/2019, Ambrosio, Rv. 275744). In ogni caso, la Corte di appello, con l'ordinanza impugnata, ha fatto buon governo dei principi di diritto sopra esposti. 4. Peraltro, il ricorrente non muove censure in merito a un ulteriore passaggio motivazionale del provvedimento impugnato, di per sé solo idoneo a sorreggere il mancato accoglimento della richiesta di rescissione. La Corte di appello nota infatti, del tutto correttamente, come difetti in ogni caso la prova della mancanza di colpa in capo al ricorrente (requisito per la proposizione dell'impugnazione straordinaria), dal momento che - ferma restando la ritualità della dichiarazione di domicilio presso il proprio domicilio, nella consapevolezza delle conseguenze ex art. 161 cod. proc. pen. in caso di inottemperanza all'obbligo di mutamento del domicilio stesso ovvero di insufficienza o inidoneità della dichiarazione - il decreto di citazione del giudizio di appello è stato notificato al difensore, dopo un infruttuoso tentativo presso il 3 domicilio dichiarato il 10 settembre 2018, e che lo stato di detenzione in RI è stato documentalmente provato solo a far data dal 25 maggio 2019. In tema di rescissione del giudicato, per ritenere colpevole la mancata conoscenza della celebrazione del processo è sufficiente che l'imputato si sia posto consapevolmente e volontariamente nella condizione di sottrarsi alla conoscenza del processo, indipendentemente dai motivi di tale comportamento (Sez. 3, n. 35426 del 13/05/2021, Sejdini, Rv. 281851). Risulta dunque evidente, a fronte del difetto di diligenza in relazione agli oneri di comunicazione del mutamento del domicilio dichiarato, l'addebitabilità a IN NA della mancata conoscenza della condanna e la conseguente impossibilità di proporre ritualmente richiesta di rescissione del giudicato. 5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/06/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
lette le richieste del PG LUIGI GIORDANO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Trieste, con l'ordinanza del 25 gennaio 2023, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da IN NA per rescissione del giudicato, in relazione alla sentenza della medesima Corte di appello del 4 marzo 2019, irrevocabile 1'8 giugno 2019. 2. Ha proposto ricorso per cassazione IN NA, a mezzo del proprio difensore, deducendo un unico, articolato motivo di ricorso. In particolare, si censura, sotto il profilo della violazione di legge, l'assunto dei giudici triestini secondo cui la disciplina sulla rescissione del giudicato deve trovare applicazione soltanto quando l'assenza incolpevole si sia protratta per Penale Sent. Sez. 2 Num. 30682 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 06/06/2023 l'intero corso del processo e non anche quando l'assenza di sia limitata a un solo grado o fase. Laddove si sia verificato un vizio insanabile (quale l'omessa notifica all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza di condanna), a detta della difesa, la tutela riservata dall'ordinamento dovrebbe individuarsi nella confutazione del giudicato e nella rinnovazione del processo, piuttosto che nel mero recupero delle facoltà difensive mediante restituzione nel termine. 3. Si è proceduto mediante trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. 2. Secondo la ricostruzione della vicenda procedimentale operata dalla Corte di appello, IN NA fu sottoposto a fermo di polizia giudiziaria il 24 novembre 2009 per concorso nei delitti di cui agli artt. 648-bis, 648, 490 e 468 cod. pen. e, all'udienza di convalida (dove ricevette tutti gli avvisi di legge per l'eventualità di omessa comunicazione per inidoneità del domicilio), dichiarò il proprio domicilio presso la sua residenza in provincia di Napoli. All'udienza preliminare dell'8 novembre 2010 è stato dichiarato contumace. Il decreto di rinvio a giudizio è stato notificato presso il domicilio dichiarato e la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza. Il difensore di ufficio, ricevuta ex art. 161, comma 4 cod. proc. pen. la notifica dell'estratto contumaciale della condanna di primo grado (emessa il 30 giugno 2015), ha proposto appello. Con le medesime modalità, è stato notificato all'imputato presso il legale il decreto di citazione per il giudizio di appello. La Corte giuliana ha dichiarato assente l'imputato, confermando poi la pronuncia del Tribunale. Il ricorrente afferma oggi di non avere avuto conoscenza della condanna - incolpevolmente, trovandosi detenuto all'estero - sino al 16 novembre 2022, quando gli è stato comunicato l'ordine di revoca del decreto di sospensione dell'ordine di esecuzione emesso dalla Procura Generale di Trieste. 3. La disciplina transitoria dettata dall'art. 15-bis, legge 28 aprile 2014, n. 67, in materia di introduzione dell'istituto dell'assenza e conseguente espunzione della contumacia dall'ordinamento processuale penale, prevede che 2 - le nuove disposizioni si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della Novella, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado;
- le disposizioni previgenti continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data suddetta, quando l'imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità. Il rimedio della rescissione del giudicato di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 71, legge 23 giugno 2017, n. 103, è dunque offerto all'imputato solo in relazione ai procedimenti nei quali sia stata dichiarata la sua assenza a norma dell'art. 420-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, mentre ai procedimenti contumaciali, definiti secondo la normativa antecedente all'entrata in vigore della legge indicata, continua ad applicarsi la disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione di cui all'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. nel testo previgente (Sez. 5, n. 10433 del 31/01/2019, Donati, Rv. 277240). Da ciò discende l'inammissibilità dell'istanza di rescissione del giudicato con la quale si deduca l'incolpevole ignoranza del procedimento dovuta all'assenza riferita alla sola celebrazione del giudizio di secondo grado e non all'intero processo (Sez. 1, n. 25237 del 04/06/2021, C., Rv. 281547). Nel caso di specie, all'imputato, dichiarato contumace sin dal 2010, doveva pertanto essere applicata la precedente normativa (di modo che la successiva declaratoria di assenza non risulta corretta;
d'altronde, tale mera irregolarità non dà luogo a nullità, in quanto detta sanzione processuale non è espressamente prevista, né desumibile da alcuna delle previsioni di cui all'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. - cfr. Sez. 6, n. 33575 del 16/06/2021, Atija, Rv. 282106; Sez. 3, n. 18872 del 26/02/2019, Ambrosio, Rv. 275744). In ogni caso, la Corte di appello, con l'ordinanza impugnata, ha fatto buon governo dei principi di diritto sopra esposti. 4. Peraltro, il ricorrente non muove censure in merito a un ulteriore passaggio motivazionale del provvedimento impugnato, di per sé solo idoneo a sorreggere il mancato accoglimento della richiesta di rescissione. La Corte di appello nota infatti, del tutto correttamente, come difetti in ogni caso la prova della mancanza di colpa in capo al ricorrente (requisito per la proposizione dell'impugnazione straordinaria), dal momento che - ferma restando la ritualità della dichiarazione di domicilio presso il proprio domicilio, nella consapevolezza delle conseguenze ex art. 161 cod. proc. pen. in caso di inottemperanza all'obbligo di mutamento del domicilio stesso ovvero di insufficienza o inidoneità della dichiarazione - il decreto di citazione del giudizio di appello è stato notificato al difensore, dopo un infruttuoso tentativo presso il 3 domicilio dichiarato il 10 settembre 2018, e che lo stato di detenzione in RI è stato documentalmente provato solo a far data dal 25 maggio 2019. In tema di rescissione del giudicato, per ritenere colpevole la mancata conoscenza della celebrazione del processo è sufficiente che l'imputato si sia posto consapevolmente e volontariamente nella condizione di sottrarsi alla conoscenza del processo, indipendentemente dai motivi di tale comportamento (Sez. 3, n. 35426 del 13/05/2021, Sejdini, Rv. 281851). Risulta dunque evidente, a fronte del difetto di diligenza in relazione agli oneri di comunicazione del mutamento del domicilio dichiarato, l'addebitabilità a IN NA della mancata conoscenza della condanna e la conseguente impossibilità di proporre ritualmente richiesta di rescissione del giudicato. 5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/06/2023