Sentenza 8 giugno 2017
Massime • 1
Il giudizio del tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sulla impossibilità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen.
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Sommario: 1. Gli obiettivi della legge delega in tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi 2. La disciplina delle nuove pene sostitutive 3. I Requisiti oggettivi e soggettivi di applicazione delle pene sostitutive della pena detentiva breve 4. Le modifiche al codice di rito 5. Le nuove pene sostitutive 5.1. La semilibertà sostitutiva 5.2. La detenzione domiciliare sostitutiva 5.3. Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo 5.4. La pena pecuniaria sostitutiva 6. Le prescrizioni delle pene sostitutive 7. Il potere discrezionale del giudice nell'applicazione delle pene sostitutive 8. L'esecuzione delle pene sostitutive 9. Le ipotesi di modifica delle modalità di esecuzione delle …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/06/2017, n. 31572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31572 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2017 |
Testo completo
31572-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 08/06/2017 PresidenteGIOVANNI DIOTALLEVI Sent. n. sez. 1235/2017 MARCO MARIA ALMA - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE STEFANO FILIPPINI N.14873/2017 ALBERTO AZ ZO TUTINELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CA ZO nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 13/03/2017 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;
sentite le conclusioni del PG LUIGI CUOMO per l'inammissibilita' del ricorso. Udito il difensore avv. Giovanni Aricò che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 27.1.2017 la Corte di appello di Napoli rigettava la richiesta di revoca o sostituzione della misura della custodia in carcere applicata nei confronti di CA EN per i reati di tentata estorsione (all'interno del quale è stato ritenuta assorbita la contestazione di tentato danneggiamento), detenzione e porto di armi, tutti aggravati dall'art. 7 del DL 152/1991 per l'utilizzo del metodo mafioso.
1.1. Avverso tale provvedimento proponeva appello l'indagato, eccependo l'attenuazione delle esigenze cautelari e l'idoneità allo scopo del regime degli arresti domiciliari presso l'abitazione della moglie dello stesso ad Isernia.
1.2. Il Tribunale di Napoli, sezione del riesame, respingeva l'impugnazione proposta, confermando l'ordinanza impugnata.
2. Ricorre per Cassazione l'indagato, sollevando il seguente articolato motivo:
2.1. vizio della motivazione risultando la stessa frutto di lettura preconcetta degli atti;
invero le condotte del ricorrente indicate nel provvedimento impugnato come emblematiche di personalità aggressiva e di mentalità mafiosa, in realtà sono il frutto di una scortesia del soggetto che, dopo aver approfittato della gentile concessione gratuita di un molo del Caterino ove attraccare la propria barca da pesca, non aveva sentito il bisogno di ringraziare l'imputato; inoltre, i precedenti penali ritenuti emblematici di personalità trasgressiva sono assai risalenti e la ritenuta inidoneità del regime degli arresti domiciliari non prende in considerazione la distanza del luogo ove dovrebbero scontarsi (Isernia) dal territorio ove sono avvenuti i fatti. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. 1. È anzitutto necessario chiarire i limiti di sindacabilità da parte di questa Corte dei provvedimenti adottati dal giudice della impugnazione dei provvedimenti sulla libertà personale. Secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile R del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni - giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 6 n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli, Rv. 201840; sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760; Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Rv. 269438). Inoltre, il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto. (Sez. 1 n. 1700 del 20.03.1998, Barbaro, Rv. 210566; Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, Rv. 251761). Tanto precisato, sul caso di specie deve rilevarsi quanto segue.
2. Il provvedimento impugnato non presenta i vizi denunciati con il ricorso. Specificamente nell'ordinanza si dà atto adeguatamente della persistenza del presupposto cautelare di cui all'art. 273 cod. proc. pen., rilevandosi come il fatto enunciato nella provvisoria imputazione abbia trovato sostanziale conferma prima in sede di condanna di primo grado e poi di giudizio di appello, pur essendosi tenuto conto delle osservazioni svolte dalla difesa con l'atto di appello cautelare.
2.1. Inoltre, con il ricorso vengono proposte censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata. A questo riguardo 2 R più volte questa Corte ha ribadito che, nel momento del controllo della motivazione, non si deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né si deve condividerne la giustificazione, dovendosi, invece, limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento: ciò in quanto l'art. 606, comma primo, lett. e) del cod. proc. pen. non consente alla Corte una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (Sez. U n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U. n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074). Per contro, la motivazione del provvedimento impugnato è esaustiva, immune da palesi vizi di logica, coerente con i principi di diritto enunciati da questa Corte e, pertanto, supera il vaglio di legittimità, non sussistendo spazi per la rivisitazione della lettura delle vicende alla luce della alternativa ricostruzione proposta con il ricorso.
2.2. Quanto all'adeguatezza della misura applicata, il Tribunale di Napoli evidenzia che non si prospettano dei mutamenti di fatto che possano indurre a ritenere affievolite le esigenze cautelari in termini di concretezza ed intensità dell'esigenza di difesa sociale, non fronteggiabili altrimenti che con la misura della custodia cautelare in carcere. A tal fine, con motivazione congrua e priva di contraddizioni logiche, si è ritenuto di dovere valorizzare le specifiche e concrete modalità del fatto, i numerosi precedenti penali ed il comportamento trasgressivo tenuto dall'indagato in occasione di un precedente regime di arresti domiciliari. Vago risulta poi il riferimento alla distanza del luogo di detenzione domiciliare da quello ove si sono svolti i fatti, non risultando nel ricorso specificazioni al riguardo. Neppure può accogliersi l'argomento difensivo prospettato per la prima volta in udienza dal difensore a proposito della omessa valutazione, da parte del TDL, della idoneità della misura degli arresti domiciliari con utilizzo del braccialetto elettronico a garantire le esigenze cautelari. Invero, secondo l'orientamento di legittimità cui il Collegio aderisce, quand'anche si ravvisi la necessità, per il giudice che pronuncia sulla istanza di sostituzione della misura custodiale con altra meno afflittiva, di verificare anche d'ufficio (e nel caso di specie non risultano effettuate deduzioni di parte al riguardo in sede di riesame) l'idoneità della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, nel caso di specie 3 emerge che il TDL si sia implicitamente pronunciato al riguardo;
invero quel giudice ha fondato il proprio giudizio sull'inadeguatezza in assoluto degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa sulla base di elementi assorbenti e pregiudiziali rispetto alla possibilità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen., operando una valutazione che preclude ogni possibilità concreta di una custodia domiciliare (argomentando da Sez. 3, n. 43728 del 08/09/2016, Rv. 267933). Nel caso di specie, infatti, il TDL ha evidenziato la personalità trasgressiva del ricorrente, il quale ha violato un precedente provvedimento di arresti domiciliari, aspetto che dunque, con valutazione non illogica, è stato giudicato dirimente rispetto alla affidabilità dell'attuale ricorrente.
3. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento e della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
3.1. Inoltre, poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter, - delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 alla Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, co. 1 ter, disp- att. cod.proc.pen. . Così deliberato in camera di consiglio, il 8 giugno 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente ott. Stefano Filippini dott. Giovanni Diotallevi for DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 26 GIU, 2017 IL DI-CASS Cancelliere E R P Claudia Pianelli) 4 O N