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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/12/2025, n. 5522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5522 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta delle cause ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
15/12/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nelle cause riunite iscritte ai n. 10137/2022 e 10140/2022 del Ruolo Generale
vertenti
TRA
e (Avv. BARRILE Parte_1 Parte_2
MASSIMO).ricorrente
CONTRO
Controparte_1
(Dott.ri ,
[...] Controparte_2
, ex art. 417 bis c.p.c.) CP_3 CP_4
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ condanna il Controparte_1
Tribunale di Palermo sez. Lavoro Agraria – C.R.E.A. a versare a e a Parte_1 Parte_2
l'importo di euro 33.126,49 ciascuno, oltre accessori ulteriormente maturati dal mese di ottobre del 2025 sino al saldo;
◊ condanna il Controparte_5
a rimborsare a e a le
[...] Parte_1 Parte_2
spese di lite, liquidate in complessivi euro 9.000,00 oltre spese generali, IVA e
CPA, ponendo a carico del medesimo anche le spese della CTU come liquidate con separato decreto di pagamento.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Con distinti ricorsi depositati il 14 ottobre 2022 i ricorrenti, dipendenti a tempo indeterminato del C.R.E.A. a decorrere dal 1° gennaio 2019, chiedevano accertarsi il proprio diritto al computo, ai fini dell'avanzamento per fasce retributive di cui al
CCNL di riferimento, anche del servizio preruolo prestato nel medesimo profilo professionale con i contratti a tempo determinato succedutisi senza soluzione di continuità dal 1° gennaio 2008, con conseguente condanna del C.R.E.A. a riconoscere a ciascuno di loro l'intera anzianità di servizio maturata precedentemente all'assunzione a tempo indeterminato e al pagamento delle conseguenti differenze retributive, quantificate in complessivi euro €. 38.353,92,
ovvero la maggiore o minor somma eventualmente stabilita a mezzo di CTU
contabile, con la maggiorazione degli interessi legali fino al soddisfo. Deducevano,
a tal fine, che il C.R.E.A., dopo avere loro attribuito all'esito della stabilizzazione ex art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75/2017 la 1^ fascia di anzianità (0-2 anni), in ossequio a quanto stabilito dall'art. 84, comma 7, del CCNL di riferimento aveva già provveduto a valorizzare la pregressa anzianità lavorativa reinquadrandoli nella III^ fascia stipendiale dal 1° gennaio 2019 e nella IV dal 1° gennaio 2021; ma
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro lamentavano che l'ottenuta ricostruzione della carriera nulla aveva disposto in ordine alla corresponsione degli arretrati stipendiali maturati nel corso del periodo di precariato e non risultava neppure coerente con la progressione cui avrebbero avuto diritto se si fosse tenuto conto correttamente dell'intera anzianità
maturata antecedentemente all'assunzione in ruolo, avendo specificamente diritto a conseguire la II^ fascia stipendiale dal 1° gennaio 2010, la III dal 1° gennaio
2015, la IV dal 1° gennaio 2020.
Il C.R.E.A. si costituiva nei due giudizi contestando la fondatezza dei ricorsi e chiedendone il rigetto.
Con sentenza parziale depositata il 24 giugno 2025 il Tribunale dichiarava il diritto dei ricorrenti al riconoscimento dell'anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati a decorrere dal 1° gennaio 2008 e sino al 31 dicembre 2018;
condannava l'ente resistente a riconoscere ai ricorrenti, per tutto il periodo di precariato, la medesima progressione professionale prevista dal CCNL di riferimento per il personale di pari profilo assunto a tempo indeterminato ed a versare loro, nei limiti dell'intercorsa prescrizione, le conseguenti differenze retributive, da liquidarsi all'esito della prosecuzione dell'attività istruttoria mediante consulenza tecnica d'ufficio; condanna, infine, l'ente resistente a collocare i ricorrenti, al momento dell'avvenuta stabilizzazione a far data dal 1°
gennaio 2019, nella fascia stipendiale scaturente da tutta la anzianità di servizio maturata anteriormente all'immissione in ruolo ed a versare loro le conseguenti differenze retributive, da liquidarsi pure queste all'esito della necessaria consulenza tecnica d'ufficio.
Acquisito l'elaborato peritale redatto dal Consulente del Lavoro , sulla Persona_1
scorta delle istanze conclusive rassegnate entro il termine ex art. 127-ter c.p.c. del
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro 15 dicembre 2025 le cause sono definitivamente decise con il deposito di questa sentenza nel fascicolo telematico.
◊
Richiamate le statuizioni della sentenza non definitiva n. 2923/2025, occorre in questa sede esclusivamente determinare le differenze retributive nei termini da questa stabiliti, all'uopo richiamando gli esiti delle elaborazioni contabili esposte dal CTU nella relazione peritale del 10 novembre 2025 e, in particolar modo,
quelle fatte oggetto della seconda ipotesi di calcolo. E' questa, infatti, quella più
coerente con l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità che nega potersi desumere dal disposto dell'art. 4, comma 6, del c.c.n.l. 1995-1998
l'interpretazione prospettata dalla resistente e cioè che il transito da una fascia stipendiale all'altra avvenga al termine dell'anno successivo a quello rilevante ai fini del passaggio di fascia di anzianità (così, Cass. nn. 33054/2023, 5010/2024,
3247/2025).
Ne consegue la condanna della parte resistente a versare a ciascuno dei ricorrenti l'importo complessivo, già comprensivo degli accessori maturati sino al mese si settembre del 2025, di euro 33.126,49, provvedendo altresì alla erogazione degli accessori che continueranno a maturale sino all'estinzione del debito.
Le spese del giudizio sono regolate secondo soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, applicando sino alla riunione per ciascun procedimento i valori non inferiori ai minimi dello scaglione oltre € 26.000,01, e dalla riunione in poi un unico onorario sullo scaglione superiore con una maggiorazione del 30% per la difesa di più parti.
◊
Così deciso in Palermo, il 18/12/2025.
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta delle cause ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
15/12/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nelle cause riunite iscritte ai n. 10137/2022 e 10140/2022 del Ruolo Generale
vertenti
TRA
e (Avv. BARRILE Parte_1 Parte_2
MASSIMO).ricorrente
CONTRO
Controparte_1
(Dott.ri ,
[...] Controparte_2
, ex art. 417 bis c.p.c.) CP_3 CP_4
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ condanna il Controparte_1
Tribunale di Palermo sez. Lavoro Agraria – C.R.E.A. a versare a e a Parte_1 Parte_2
l'importo di euro 33.126,49 ciascuno, oltre accessori ulteriormente maturati dal mese di ottobre del 2025 sino al saldo;
◊ condanna il Controparte_5
a rimborsare a e a le
[...] Parte_1 Parte_2
spese di lite, liquidate in complessivi euro 9.000,00 oltre spese generali, IVA e
CPA, ponendo a carico del medesimo anche le spese della CTU come liquidate con separato decreto di pagamento.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Con distinti ricorsi depositati il 14 ottobre 2022 i ricorrenti, dipendenti a tempo indeterminato del C.R.E.A. a decorrere dal 1° gennaio 2019, chiedevano accertarsi il proprio diritto al computo, ai fini dell'avanzamento per fasce retributive di cui al
CCNL di riferimento, anche del servizio preruolo prestato nel medesimo profilo professionale con i contratti a tempo determinato succedutisi senza soluzione di continuità dal 1° gennaio 2008, con conseguente condanna del C.R.E.A. a riconoscere a ciascuno di loro l'intera anzianità di servizio maturata precedentemente all'assunzione a tempo indeterminato e al pagamento delle conseguenti differenze retributive, quantificate in complessivi euro €. 38.353,92,
ovvero la maggiore o minor somma eventualmente stabilita a mezzo di CTU
contabile, con la maggiorazione degli interessi legali fino al soddisfo. Deducevano,
a tal fine, che il C.R.E.A., dopo avere loro attribuito all'esito della stabilizzazione ex art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75/2017 la 1^ fascia di anzianità (0-2 anni), in ossequio a quanto stabilito dall'art. 84, comma 7, del CCNL di riferimento aveva già provveduto a valorizzare la pregressa anzianità lavorativa reinquadrandoli nella III^ fascia stipendiale dal 1° gennaio 2019 e nella IV dal 1° gennaio 2021; ma
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro lamentavano che l'ottenuta ricostruzione della carriera nulla aveva disposto in ordine alla corresponsione degli arretrati stipendiali maturati nel corso del periodo di precariato e non risultava neppure coerente con la progressione cui avrebbero avuto diritto se si fosse tenuto conto correttamente dell'intera anzianità
maturata antecedentemente all'assunzione in ruolo, avendo specificamente diritto a conseguire la II^ fascia stipendiale dal 1° gennaio 2010, la III dal 1° gennaio
2015, la IV dal 1° gennaio 2020.
Il C.R.E.A. si costituiva nei due giudizi contestando la fondatezza dei ricorsi e chiedendone il rigetto.
Con sentenza parziale depositata il 24 giugno 2025 il Tribunale dichiarava il diritto dei ricorrenti al riconoscimento dell'anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati a decorrere dal 1° gennaio 2008 e sino al 31 dicembre 2018;
condannava l'ente resistente a riconoscere ai ricorrenti, per tutto il periodo di precariato, la medesima progressione professionale prevista dal CCNL di riferimento per il personale di pari profilo assunto a tempo indeterminato ed a versare loro, nei limiti dell'intercorsa prescrizione, le conseguenti differenze retributive, da liquidarsi all'esito della prosecuzione dell'attività istruttoria mediante consulenza tecnica d'ufficio; condanna, infine, l'ente resistente a collocare i ricorrenti, al momento dell'avvenuta stabilizzazione a far data dal 1°
gennaio 2019, nella fascia stipendiale scaturente da tutta la anzianità di servizio maturata anteriormente all'immissione in ruolo ed a versare loro le conseguenti differenze retributive, da liquidarsi pure queste all'esito della necessaria consulenza tecnica d'ufficio.
Acquisito l'elaborato peritale redatto dal Consulente del Lavoro , sulla Persona_1
scorta delle istanze conclusive rassegnate entro il termine ex art. 127-ter c.p.c. del
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro 15 dicembre 2025 le cause sono definitivamente decise con il deposito di questa sentenza nel fascicolo telematico.
◊
Richiamate le statuizioni della sentenza non definitiva n. 2923/2025, occorre in questa sede esclusivamente determinare le differenze retributive nei termini da questa stabiliti, all'uopo richiamando gli esiti delle elaborazioni contabili esposte dal CTU nella relazione peritale del 10 novembre 2025 e, in particolar modo,
quelle fatte oggetto della seconda ipotesi di calcolo. E' questa, infatti, quella più
coerente con l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità che nega potersi desumere dal disposto dell'art. 4, comma 6, del c.c.n.l. 1995-1998
l'interpretazione prospettata dalla resistente e cioè che il transito da una fascia stipendiale all'altra avvenga al termine dell'anno successivo a quello rilevante ai fini del passaggio di fascia di anzianità (così, Cass. nn. 33054/2023, 5010/2024,
3247/2025).
Ne consegue la condanna della parte resistente a versare a ciascuno dei ricorrenti l'importo complessivo, già comprensivo degli accessori maturati sino al mese si settembre del 2025, di euro 33.126,49, provvedendo altresì alla erogazione degli accessori che continueranno a maturale sino all'estinzione del debito.
Le spese del giudizio sono regolate secondo soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, applicando sino alla riunione per ciascun procedimento i valori non inferiori ai minimi dello scaglione oltre € 26.000,01, e dalla riunione in poi un unico onorario sullo scaglione superiore con una maggiorazione del 30% per la difesa di più parti.
◊
Così deciso in Palermo, il 18/12/2025.
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro