Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 03/04/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
Sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
TRIBUNALE DI CROTONE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.1065/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. PUPO ROSANNA Parte_1
Ricorrente nei confronti di con gli avv.ti PONTE FLAVIO Controparte_1
VINCENZO e IANNOTTA SALVATORE
Convenuto
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CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale che le sarebbe stato arrecato dalla controparte in conseguenza della mancata fornitura della divisa lavorativa (cd. vestiario uniforme), oltre che le differenze economiche (rispetto al percepito) scaturenti dal ricalcolo della retribuzione feriale spettante dal momento dell'assunzione fino all'1/7/2022 e, per l'effetto, la condanna della controparte al pagamento di quanto dovuto a tali titoli, per un importo complessivo pari, rispettivamente, a euro 1.790,40 e a euro 16.240,00.
La parte resistente ha sollevato eccezione di prescrizione e, nel merito, ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto l'inammissibilità/il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente (assunta dalla parte resistente a far data dal 15/2/1990: vedi busta paga di febbraio 2024 in atti) rivendica nel presente giudizio: 1) il diritto al ristoro del danno patrimoniale che le sarebbe stato cagionato dal datore di lavoro in conseguenza dell'inadempimento, a far data dal 2008, dell'obbligo previsto dalla contrattazione collettiva (e, in particolare, dall'art.6 dell'accordo aziendale del 28/9/2006 in atti) di fornirle la divisa lavorativa (cd. vestiario uniforme), inadempimento da cui sarebbe derivato un pregiudizio economico per il lavoratore, il quale sarebbe stato costretto a sopportare un esborso patrimoniale (quantificato nell'importo indicato nelle
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2) il diritto alle differenze economiche (rispetto al percepito) scaturenti dal ricalcolo della retribuzione feriale dovuta alla parte ricorrente nel periodo compreso tra l'assunzione e l'1/7/2022, retribuzione feriale che avrebbe dovuto essere quantificata tenendo conto anche delle voci “indennità di turno”, “E.R.I.”, “ex disagiata sede” e
“concorso pasti”. La domanda risarcitoria è infondata e deve essere rigettata, come correttamente argomentato dalla parte resistente nella memoria difensiva, sia perché i capitoli di prova formulati in ricorso non sono idonei a dimostrare che l'azienda pretendeva che il lavoratore indossasse una divisa uniforme durante i turni di servizio, sia in quanto la parte ricorrente non ha provato di aver sopportato esborsi patrimoniali per l'acquisto di alcuna divisa (non essendo al riguardo sufficiente il preventivo in atti, che non attesta alcuna spesa sostenuta dal lavoratore per l'acquisto dei capi di abbigliamento ivi indicati).
Parimenti infondata è la domanda di ricalcolo della retribuzione feriale spettante alla parte ricorrente dal momento dell'assunzione fino all'1/7/2022, ricalcolo da effettuarsi
-secondo la sua prospettazione- computando anche le voci “indennità di turno”,
“E.R.I.”, “ex disagiata sede” e “concorso pasti”, giacché la parte ricorrente non ha assolto al proprio onere probatorio, non avendo prodotto alcuna busta paga relativa al periodo per cui è causa (1990-2022) che consenta di stabilire se tali emolumenti le siano stati o meno costantemente erogati nel periodo oggetto del presente giudizio, verifica in mancanza della quale non può evidentemente essere riconosciuta al dipendente alcuna maggiorazione della retribuzione feriale percepita fino all'1/7/2022.
Per quanto esposto, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il tenore della pronuncia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Crotone, 03/04/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
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