Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 585
CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancanza della pretesa tributaria

    La Corte ha ritenuto che la pretesa tributaria fosse chiaramente indicata negli estremi della cartella di pagamento, nell'importo, nella causale e nell'ente impositore.

  • Rigettato
    Omessa notifica dell'atto prodromico

    La Corte ha ritenuto che le cartelle esattoriali risultassero tutte regolarmente notificate, indicando le date di notifica.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione dei crediti

    La Corte ha ritenuto che, data la regolarità delle notifiche degli atti presupposti e dell'intimazione, non potesse dirsi maturata alcuna prescrizione.

  • Rigettato
    Mancanza della pretesa tributaria

    La Corte ha ritenuto che la pretesa tributaria fosse chiaramente indicata negli estremi della cartella di pagamento, nell'importo, nella causale e nell'ente impositore.

  • Rigettato
    Omessa notifica dell'atto prodromico

    La Corte ha ritenuto che le cartelle esattoriali risultassero tutte regolarmente notificate, indicando le date di notifica.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione dei crediti

    La Corte ha ritenuto che, data la regolarità delle notifiche degli atti presupposti e dell'intimazione, non potesse dirsi maturata alcuna prescrizione.

  • Rigettato
    Mancanza della pretesa tributaria

    La Corte ha ritenuto che la pretesa tributaria fosse chiaramente indicata negli estremi della cartella di pagamento, nell'importo, nella causale e nell'ente impositore.

  • Rigettato
    Omessa notifica dell'atto prodromico

    La Corte ha ritenuto che le cartelle esattoriali risultassero tutte regolarmente notificate, indicando le date di notifica.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione dei crediti

    La Corte ha ritenuto che, data la regolarità delle notifiche degli atti presupposti e dell'intimazione, non potesse dirsi maturata alcuna prescrizione.

  • Rigettato
    Mancanza della pretesa tributaria

    La Corte ha ritenuto che la pretesa tributaria fosse chiaramente indicata negli estremi dell'avviso di accertamento, nell'importo, nella causale e nell'ente impositore.

  • Rigettato
    Omessa notifica dell'atto prodromico

    La Corte ha ritenuto che l'avviso di accertamento fosse regolarmente notificato con le forme della compiuta giacenza e che fosse contenuto in successivi avvisi di accertamento notificati a mani proprie e mai impugnati.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione dei crediti

    La Corte ha ritenuto che, data la regolarità delle notifiche degli atti presupposti e dell'intimazione, non potesse dirsi maturata alcuna prescrizione.

  • Rigettato
    Mancanza della pretesa tributaria

    La Corte ha ritenuto che la pretesa tributaria fosse chiaramente indicata negli estremi dell'avviso di accertamento, nell'importo, nella causale e nell'ente impositore.

  • Rigettato
    Omessa notifica dell'atto prodromico

    La Corte ha ritenuto che l'avviso di accertamento fosse regolarmente notificato e che fosse contenuto in un successivo atto di intimazione notificato a mani proprie e non impugnato dal ricorrente.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione dei crediti

    La Corte ha ritenuto che, data la regolarità delle notifiche degli atti presupposti e dell'intimazione, non potesse dirsi maturata alcuna prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 585
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro
    Numero : 585
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

    Testo completo