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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 585/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente
TA ON, RE
TALLARO FRANCESCO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2882/2024 depositato il 22/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via A. Lombardi Metroquadro 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020210008469451000 SPESE GIUSTIZIA 2013
- sul ricorso n. 2883/2024 depositato il 22/11/2024 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via A.lombardi Metroquadro 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020220008280404000 SPESE GIUSTIZIA 2021
- sul ricorso n. 2884/2024 depositato il 22/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via A. Lombardi Metroquadro 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2 Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via A. Lombardi Metroquadro 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020200000270916000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020200000270916000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020200000270916000 IRPEF-ALTRO 2015
- sul ricorso n. 2895/2024 depositato il 25/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton, 20 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via A. Lombardi Metroquadro 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJSTJSM001330/2016 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJSTJSM001330/2016 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJSTJSM001330/2016 IRPEF-ALTRO 2011
- sul ricorso n. 2958/2024 depositato il 02/12/2024 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton, 20 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via A. Lombardi Metroquadro 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJV018300003/2019 ALTRE IMPOSTE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJV018300003/2019 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJV018300003/2019 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJV018300003/2019 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1328/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 030202490043064 notificatagli da Agenzia Riscossione e relativa alla cartella recante il n. 03020210008469451000.
Il ricorrente ha eccepito:
1) La mancanza della pretesa tributaria;
2) L'omessa notifica dell'atto prodromico;
3) L'intervenuta prescrizione dei crediti.
Con distinti ricorsi ha poi impugnato la medesima intimazione con riferimento ad altre 2 cartelle e 2 avvisi di accertamento, ed ha dedotto le medesime doglianze.
I ricorsi sono stati poi riuniti con provvedimento del Presidente della Corte di Giustizia.
Risulta ritualmente costituita in giudizio Agenzia delle Entrate che, contestando quanto dedotto ed eccepito dal ricorrente, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza dell'11.12.2025, sentito il relatore, le parti comparse hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da verbale e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Infondato è il primo motivo di ricorso con il quale il ricorrente ha dedotto la mancanza della pretesa tributaria della quale, invece, vengono chiaramente indicati gli estremi della sottesa cartella di pagamento, l'importo, la causale ed anche l'ente impositore.
Priva di pregio è, altresì, l'eccezione afferente la mancata notifica degli atti presupposti all'intimazione oggetto di impugnazione.
Alla stregua della documentazione prodotta dalle parti resistenti costituite si desume per tabulas che le cartelle esattoriali risultano tutte regolarmente notificate.
In particolare:
- la cartella 03020210008469451000 risulta regolarmente notificata con consegna a mani proprie in data
29.11.2022;
- la cartella 03020220008280404000 risulta regolarmente notificata con consegna a mani proprie in data
29.11.2022;
- la cartella 03020200000270916000 risulta regolarmente notificata con consegna a mani proprie in data
5.11.2022;
- l'avviso di accertamento n. TJSTJSM001330 risulta regolarmente notificato con le forme della compiuta giacenza. Lo stesso avviso, peraltro, è contenuto in due successivi avvisi di accertamento notificati a mani proprie rispettivamente in data 14.11.2019 e 28.5.2019 e mai impugnati.
- - l'avviso di accertamento n. TJV018300003/2019 risulta regolarmente notificato in data 30.5.2019. Lo stesso avviso peraltro è contenuto in un successivo atto di intimazione notificato a mani proprie in data 25.8.2022 e non impugnato dal ricorrente.
Alla stregua delle superiori considerazioni, non può dirsi maturata prescrizione alcuna ed il ricorso va respinto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014, emanato ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 1 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 2012, in base alle "fasi" del giudizio e tenuto conto della specifica natura e complessità della controversia e delle questioni trattate.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate che liquida in
€ 960,00, oltre iva ed accessori di legge se dovuti.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente
TA ON, RE
TALLARO FRANCESCO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2882/2024 depositato il 22/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via A. Lombardi Metroquadro 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020210008469451000 SPESE GIUSTIZIA 2013
- sul ricorso n. 2883/2024 depositato il 22/11/2024 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via A.lombardi Metroquadro 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020220008280404000 SPESE GIUSTIZIA 2021
- sul ricorso n. 2884/2024 depositato il 22/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via A. Lombardi Metroquadro 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2 Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via A. Lombardi Metroquadro 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020200000270916000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020200000270916000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020200000270916000 IRPEF-ALTRO 2015
- sul ricorso n. 2895/2024 depositato il 25/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton, 20 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via A. Lombardi Metroquadro 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJSTJSM001330/2016 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJSTJSM001330/2016 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJSTJSM001330/2016 IRPEF-ALTRO 2011
- sul ricorso n. 2958/2024 depositato il 02/12/2024 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton, 20 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via A. Lombardi Metroquadro 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJV018300003/2019 ALTRE IMPOSTE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJV018300003/2019 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJV018300003/2019 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJV018300003/2019 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1328/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 030202490043064 notificatagli da Agenzia Riscossione e relativa alla cartella recante il n. 03020210008469451000.
Il ricorrente ha eccepito:
1) La mancanza della pretesa tributaria;
2) L'omessa notifica dell'atto prodromico;
3) L'intervenuta prescrizione dei crediti.
Con distinti ricorsi ha poi impugnato la medesima intimazione con riferimento ad altre 2 cartelle e 2 avvisi di accertamento, ed ha dedotto le medesime doglianze.
I ricorsi sono stati poi riuniti con provvedimento del Presidente della Corte di Giustizia.
Risulta ritualmente costituita in giudizio Agenzia delle Entrate che, contestando quanto dedotto ed eccepito dal ricorrente, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza dell'11.12.2025, sentito il relatore, le parti comparse hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da verbale e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Infondato è il primo motivo di ricorso con il quale il ricorrente ha dedotto la mancanza della pretesa tributaria della quale, invece, vengono chiaramente indicati gli estremi della sottesa cartella di pagamento, l'importo, la causale ed anche l'ente impositore.
Priva di pregio è, altresì, l'eccezione afferente la mancata notifica degli atti presupposti all'intimazione oggetto di impugnazione.
Alla stregua della documentazione prodotta dalle parti resistenti costituite si desume per tabulas che le cartelle esattoriali risultano tutte regolarmente notificate.
In particolare:
- la cartella 03020210008469451000 risulta regolarmente notificata con consegna a mani proprie in data
29.11.2022;
- la cartella 03020220008280404000 risulta regolarmente notificata con consegna a mani proprie in data
29.11.2022;
- la cartella 03020200000270916000 risulta regolarmente notificata con consegna a mani proprie in data
5.11.2022;
- l'avviso di accertamento n. TJSTJSM001330 risulta regolarmente notificato con le forme della compiuta giacenza. Lo stesso avviso, peraltro, è contenuto in due successivi avvisi di accertamento notificati a mani proprie rispettivamente in data 14.11.2019 e 28.5.2019 e mai impugnati.
- - l'avviso di accertamento n. TJV018300003/2019 risulta regolarmente notificato in data 30.5.2019. Lo stesso avviso peraltro è contenuto in un successivo atto di intimazione notificato a mani proprie in data 25.8.2022 e non impugnato dal ricorrente.
Alla stregua delle superiori considerazioni, non può dirsi maturata prescrizione alcuna ed il ricorso va respinto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014, emanato ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 1 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 2012, in base alle "fasi" del giudizio e tenuto conto della specifica natura e complessità della controversia e delle questioni trattate.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate che liquida in
€ 960,00, oltre iva ed accessori di legge se dovuti.