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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/06/2025, n. 1715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1715 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 11728/2023 RG fissata all'udienza del 10/06/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
SINDACO DANIELA
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale facendo presente che:
1) sussistendo tutti i requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia, affetto da gravi infermità che lo rendono totalmente ed in modo permanente inabile al lavoro e necessitante di assistenza continua con impossibilità di deambulare senza l'aiuto di ausili e/o di un accompagnatore (ex legge 18/80 e
508/88), richiedeva con domanda n. 3930917102392 del 09/02/2022 l'accertamento dell'invalidità civile e la concessione delle relative provvidenze economiche, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
2) in data 26/05/2022 la “Commissione Invalidi Civili ASL” di Galatina per l'Accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità (ai sensi dell'art. 20 della L. N.
1 102/2009) sottoponeva a visita medica di accertamento il sig. e, fra l'altro, riscontrava Pt_1
a suo carico le gravi patologie (CODICI DM 5/2/92; 6442,9309,7001; nonché codici ICD9:
2507, 428, 71858), come da allegato verbale di visita medica (All. n. -B) fascicolo ATP con lettera di trasmissione del 18/07/2022 n. RK2: 68982976214-3, notificata il 06/08/2022), riconoscendo l'istante “ ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le Pt_2 funzioni ed i compiti propri della sua età L. 509/88 E N. 124/98) decorrenza Pt_3 Pt_4
09.02.2022, con diniego circa la concessione dell'indennità di accompagnamento invocata ed
da future visite di ”, in applicazione del D.M. del 02.08.2007. Pt_5 Per_1
Dato l'esito negativo della fase amministrativa veniva presentato ricorso per atpo n.
1269/23 rg per il riconoscimento della predetta indennità. Anche in questa fase non veniva riconosciuto quanto richiesto in quanto il ctu nella consulenza depositata il
10.09.2023 confermava il precedente giudizio amministrativo.
Formulato tempestivo dissenso, è stata proposta la presente opposizione.
nel costituirsi, ha ribadito la correttezza del proprio operato. CP_2
In corso di giudizio, è stata disposta nuova ctu.
Il consulente nominato ha fatto presente che:
L'attuale riscontro clinico delle infermità accertate nell'82enne in realtà rappresenta un quadro Pt_1 evolutivo del processo degenerativo artrosico con deficit deambulatorio in soggetto con esiti frattura femore dx ed iniziale decadimento cognitivo. La poliartropatia degenerativa assume un peso rilevante dal punto di vista medico-legale in quanto condiziona la funzionalità della colonna vertebrale, degli arti inferiori per la gonartrosi e per gli esiti della frattura del femore dx e l'evidente compromissione della deambulazione possibile per brevi tratti con girello ed i passaggi posturali molto difficoltosi ed assistiti. L'iniziale disturbo cognitivo, già evidenziato nel maggio 2022 come “qualche isolato deficit di memorizzazione”, ha subito un ulteriore decadimento di alcune funzioni mentali, quali la memoria e la parziale alterazione dei parametri temporo-spaziali ed il notevole deficit attentivo. La storia clinica del ricorrente è caratterizzata, poi, dalla cardiopatia ischemica cronica: IMA nel 1996, SCA con PTCA nel 2014, endoprotesi aortica e fibrillazione atriale che ha richiesto l'impianto del PMK e ICD. La patologia cardio-circolatoria ha assunto un decorso ingravescente e contribuisce ad aggravare in maniera rilevante, insieme alla bronchite cronica e al diabete con ulcere alla gamba sinistra, le condizioni generali del ai fini Pt_1
2 dell'invalidità. Assumono importanza ai fini medico-legali anche le altre patologie in diagnosi: l'ipoacusia con deficit uditivo bilaterale del 27% e l'incontinenza urinaria. Appare evidente che tutte queste menomazioni del ricorrente creano una condizione di "svantaggio sociale" e di riduzione dell'autonomia personale tale da impedire o da rendere problematiche e difficoltose le funzioni elementari della vita vegetativa e di relazione, la cura della persona con necessità dell'ausilio permanente di terzi e la necessità di gestire autonomamente il programma terapeutico imposto dalle patologie di cui è affetto. Le infermità accertate, sulla base dell'esame clinico e dei riscontri documentali in atti, risultano aggravate rispetto alla valutazione della Commissione di prima istanza e del CTU dell'ATP e incidono in modo rilevante sullo stato invalidante del ricorrente dall'agosto 2024.
CONCLUSIONI
Considerato il quadro clinico e la valutazione delle infermità si conclude che il signor di Parte_1 anni 82 è invalido ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L.508/88). L'indennità di accompagnamento deve decorrere dall'agosto 2024, tenuto conto dell'aggravamento della patologia osteoarticolare e neuro-psichiatrica.
Per il periodo precedente si conferma la valutazione della Commissione di prima istanza e del CTU dell'ATP, senza indennità di accompagnamento.
Le conclusioni del ctu possono essere fatte proprie da questo giudice in quanto analizzano compiutamente lo stato sanitario della ricorrente. Invero lo stesso ha precisato che, in merito alla decorrenza della prestazione, sia stato dirimente l'aggravamento della patologia osteoarticolare e neuropsichiatrica occorsa nel periodo di agosto 2024.
Va precisato che, rispetto alla condanna richiesta, questo giudice ritiene che l'accertamento dei requisiti extra-sanitari possa e debba essere condotto ai soli fini della sussistenza dell'interesse ad agire e che, in sede di opposizione, la condanna all'erogazione della prestazione in questo tipo di controversie non sia più possibile alla luce di Cass.
9876/2019.
Pertanto, la presente pronuncia si limita all'accertamento dello stato sanitario con la decorrenza indicata in CTU (agosto 2024). Considerato che il riconoscimento con diversa decorrenza della prestazione costituisce una forma di accoglimento parziale della domanda (e quindi di soccombenza parziale) si ritiene conforme a diritto compensare le spese di lite (cfr. Cass. 7307/2011: Ai fini del regolamento delle spese del processo civile,
3 la "soccombenza" costituisce un'applicazione del principio di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo;
pertanto, con riferimento alle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria, sussiste parziale soccombenza della parte privata, idonea a giustificare la compensazione delle spese, sia nell'ipotesi in cui il requisito sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, sia nell'ipotesi in cui, ancorché esso sia risultato sussistente da epoca anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto il conseguimento della prestazione da data anteriore a quella in cui l'anzidetto requisito risulta essersi perfezionato (ai sensi dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ.) per effetto di aggravamento successivo alla domanda amministrativa, ma anteriore al procedimento giudiziale. La stessa giurisprudenza ha ammesso che: il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta non è riconoscimento del diritto richiesto: non è accoglimento bensì reiezione della domanda iniziale (Cass. 16821/2005). E' solo la peculiarità della norma (e il suo ambito di tutela sotteso all'art. 38 Cost.) che consente di prendere in considerazione le sopravvenienze sanitarie. Pertanto, in questo specifico settore, si ritiene che il riconoscimento successivo della decorrenza consenta la compensazione delle spese anche dopo SU 32061/2022.
E' conforme a quanto sopra affermato Cass. 5422/2025.
Le spese di consulenza vanno poste a carico di CP_2
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 11728/2023, così provvede: accoglie il ricorso per quanto in motivazione e per l'effetto accerta la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento a far data da agosto 2024; spese compensate;
spese di ctu a carico di CP_2
Lecce, 11/06/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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