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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/03/2025, n. 1770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1770 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 5016 R.G.A.C. dell'anno 2023
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
rappresentate e difese dall'Avv. Massimo Oreste Finotto (C.F. ) ed C.F._3
elettivamente domiciliate presso il suo studio in Terni, Corso Cornelio Tacito n. 25, giusta procura in atti;
Appellanti
E
, in persona del Curatore, Dott. (P.IVA Controparte_1 CP_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Fava (C.F. ) ed P.IVA_1 C.F._4
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Valentano (VT), via del Ritiro n. 7, giusta procura in atti;
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con citazione ritualmente notificata la parte appellante in epigrafe indicata ha proposto appello avverso l'ordinanza n. cronol. 2994/2023 del 08/09/2023 emessa dal Tribunale Civile di Viterbo il
02.09.2023, depositata e comunicata il 08.09.2023, nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c. n.
2491/2021 RG (Giudice Dott.ssa Fiorella Scarpato), promosso dalla Curatela Controparte_1
in persona del Curatore Dott.
[...] CP_2
Parte appellata si è costituita.
Disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per l'udienza del giorno 21 Febbraio 2024, la causa veniva rinviata per stessi incombenti al 10 Luglio 2024 stante la richiesta congiunta delle parti tesa a trovare definizione bonaria.
Alla predetta udienza, disposta ai sensi dell'art. 127 ter cpc in modalità a trattazione scritta, le parti chiedevano ulteriore rinvio stante la pendenza delle trattative.
La causa veniva pertanto nuovamente rinviata al 12 Marzo 2025 e disposta, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, in modalità a trattazione scritta.
Considerato il mancato deposito delle note di trattazione scritta, la causa veniva ulteriormente rinviata, sempre disponendo la trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter cpc, all'udienza del
19.03.2025.
In tale udienza, avendo raggiunto l'accordo transattivo, le parti depositavano rinuncia agli atti congiuntamente firmata con integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
La Corte, definitivamente pronunziando nella causa indicata in epigrafe, così decide:
- dichiara l'estinzione del presente giudizio;
- dichiara le spese irripetibili .
Roma, 19.03.2025
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Assunta Marini dott. Franco Petrolati
2 3
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 5016 R.G.A.C. dell'anno 2023
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
rappresentate e difese dall'Avv. Massimo Oreste Finotto (C.F. ) ed C.F._3
elettivamente domiciliate presso il suo studio in Terni, Corso Cornelio Tacito n. 25, giusta procura in atti;
Appellanti
E
, in persona del Curatore, Dott. (P.IVA Controparte_1 CP_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Fava (C.F. ) ed P.IVA_1 C.F._4
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Valentano (VT), via del Ritiro n. 7, giusta procura in atti;
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con citazione ritualmente notificata la parte appellante in epigrafe indicata ha proposto appello avverso l'ordinanza n. cronol. 2994/2023 del 08/09/2023 emessa dal Tribunale Civile di Viterbo il
02.09.2023, depositata e comunicata il 08.09.2023, nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c. n.
2491/2021 RG (Giudice Dott.ssa Fiorella Scarpato), promosso dalla Curatela Controparte_1
in persona del Curatore Dott.
[...] CP_2
Parte appellata si è costituita.
Disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per l'udienza del giorno 21 Febbraio 2024, la causa veniva rinviata per stessi incombenti al 10 Luglio 2024 stante la richiesta congiunta delle parti tesa a trovare definizione bonaria.
Alla predetta udienza, disposta ai sensi dell'art. 127 ter cpc in modalità a trattazione scritta, le parti chiedevano ulteriore rinvio stante la pendenza delle trattative.
La causa veniva pertanto nuovamente rinviata al 12 Marzo 2025 e disposta, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, in modalità a trattazione scritta.
Considerato il mancato deposito delle note di trattazione scritta, la causa veniva ulteriormente rinviata, sempre disponendo la trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter cpc, all'udienza del
19.03.2025.
In tale udienza, avendo raggiunto l'accordo transattivo, le parti depositavano rinuncia agli atti congiuntamente firmata con integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
La Corte, definitivamente pronunziando nella causa indicata in epigrafe, così decide:
- dichiara l'estinzione del presente giudizio;
- dichiara le spese irripetibili .
Roma, 19.03.2025
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Assunta Marini dott. Franco Petrolati
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