TRIB
Sentenza 25 gennaio 2025
Sentenza 25 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 25/01/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 219/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel. dott. Nicola Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 219/2024 R.G. promossa da
(cf ), rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Parte_1 C.F._1
Donato, con domicilio eletto presso lo studio della medesima, in Este (PD), Via Massimo
D'Azeglio, 39/B ricorrente nei confronti di
(cf: ) Controparte_1 C.F._2
resistente contumace con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI per parte ricorrente:
“pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la separazione personale dei coniugi in relazione al matrimonio civile contratto in Este (Pd) tra la signora ed il sig. Parte_1
in data 18.03.2000, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Este Controparte_1
(Pd), anno 2000, parte 2, serie 1, 3”.
Ragioni della decisione
1 Con ricorso e pedissequo decreto notificati a mani in data 9.7.2024, ha evocato in Parte_1
giudizio il coniuge al fine di ottenere declaratoria della separazione personale, Controparte_1
allegando di avere contratto matrimonio civile in Este il data 18.3.2000.
A motivo della domanda la ricorrente ha addotto la condanna inflitta al coniuge per atti di violenza commessi in danno della figlia maggiore, in relazione alla quale egli è detenuto presso il carcere di
Montorio (VR).
La ricorrente ha allegato che dalla unione sono nati i figli il 20.5.2002, il 22.1.2004 Per_1 Pt_1
e il 9.11.2010. Nessuno dei figli convive con la madre: le figlie, a seguito del fatto Per_2
delittuoso, vivono nella provincia di Vicenza presso una zia materna;
, affetto da disturbi Per_2
comportamentali e da deficit intellettivo, è collocato a fini terapeutici in una comunità del veronese.
Ha dedotto di non esercitare alcuna attività lavorativa e di essere assistita dal per la CP_2
questione economica. Vive in un alloggio comunale il cui canone di locazione è sopportato dall'Ente stesso.
Ha chiesto sia statuito a carico del coniuge l'obbligo di contribuzione al proprio mantenimento nella misura ritenuta dal tribunale.
Il resistente, regolarmente convenuto in giudizio, non si è costituito in giudizio e ne va pertanto dichiarata la contumacia.
Con decreto del 13.2.2024 il presidente ha nominato il giudice delegato e dato gli avvisi previsti dall'art. 473 bis 14 cpc, contestualmente inviando gli atti al PM.
Fissata l'udienza di comparizione dei coniugi al 12.11.2024 e dispostone il rinvio stante la mancata comparizione della ricorrente, all'udienza del 10.12.2024, liberamente interrogata la parte, la quale rinunciava alla domanda attinente alla previsione di mantenimento, il giudice delegato ha assegnato la causa in decisione al collegio, senza termini per le memorie conclusive.
Ritiene il Tribunale che la domanda volta alla pronuncia della separazione personale dei coniugi sia meritevole di accoglimento, atteso che dai documenti prodotti e dalle dichiarazioni rese dalla parte sia emersa con chiarezza l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale, essendo irrimediabilmente venuta meno l'unione materiale e spirituale fra i coniugi.
Non si dà luogo alla pronuncia volta ad ottenere un assegno di mantenimento in favore della moglie stante la rinuncia alla domanda formalizzata all'udienza del 10.12.2024.
Conseguentemente, in accoglimento della domanda, deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi ex art. 151 c.c.
Stante la natura costitutiva della pronuncia, e l'assenza di opposizione, dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
p.q.m.
2 definitivamente decidendo nella causa n. 219/2024 R.G. promossa da nei Parte_1
confronti di con l'intervento del Pubblico Ministero, Controparte_1
- dichiara la separazione personale dei coniugi e , uniti in Parte_1 Controparte_1
matrimonio in Este il 18.3.2000, atto trascritto nei registri comunali Anno 2000, Parte 1, n. 3;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito;
- dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Rovigo, nella camera di consiglio del 7.01.2025 il Presidente
Dott.ssa Federica Abiuso
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel. dott. Nicola Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 219/2024 R.G. promossa da
(cf ), rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Parte_1 C.F._1
Donato, con domicilio eletto presso lo studio della medesima, in Este (PD), Via Massimo
D'Azeglio, 39/B ricorrente nei confronti di
(cf: ) Controparte_1 C.F._2
resistente contumace con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI per parte ricorrente:
“pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la separazione personale dei coniugi in relazione al matrimonio civile contratto in Este (Pd) tra la signora ed il sig. Parte_1
in data 18.03.2000, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Este Controparte_1
(Pd), anno 2000, parte 2, serie 1, 3”.
Ragioni della decisione
1 Con ricorso e pedissequo decreto notificati a mani in data 9.7.2024, ha evocato in Parte_1
giudizio il coniuge al fine di ottenere declaratoria della separazione personale, Controparte_1
allegando di avere contratto matrimonio civile in Este il data 18.3.2000.
A motivo della domanda la ricorrente ha addotto la condanna inflitta al coniuge per atti di violenza commessi in danno della figlia maggiore, in relazione alla quale egli è detenuto presso il carcere di
Montorio (VR).
La ricorrente ha allegato che dalla unione sono nati i figli il 20.5.2002, il 22.1.2004 Per_1 Pt_1
e il 9.11.2010. Nessuno dei figli convive con la madre: le figlie, a seguito del fatto Per_2
delittuoso, vivono nella provincia di Vicenza presso una zia materna;
, affetto da disturbi Per_2
comportamentali e da deficit intellettivo, è collocato a fini terapeutici in una comunità del veronese.
Ha dedotto di non esercitare alcuna attività lavorativa e di essere assistita dal per la CP_2
questione economica. Vive in un alloggio comunale il cui canone di locazione è sopportato dall'Ente stesso.
Ha chiesto sia statuito a carico del coniuge l'obbligo di contribuzione al proprio mantenimento nella misura ritenuta dal tribunale.
Il resistente, regolarmente convenuto in giudizio, non si è costituito in giudizio e ne va pertanto dichiarata la contumacia.
Con decreto del 13.2.2024 il presidente ha nominato il giudice delegato e dato gli avvisi previsti dall'art. 473 bis 14 cpc, contestualmente inviando gli atti al PM.
Fissata l'udienza di comparizione dei coniugi al 12.11.2024 e dispostone il rinvio stante la mancata comparizione della ricorrente, all'udienza del 10.12.2024, liberamente interrogata la parte, la quale rinunciava alla domanda attinente alla previsione di mantenimento, il giudice delegato ha assegnato la causa in decisione al collegio, senza termini per le memorie conclusive.
Ritiene il Tribunale che la domanda volta alla pronuncia della separazione personale dei coniugi sia meritevole di accoglimento, atteso che dai documenti prodotti e dalle dichiarazioni rese dalla parte sia emersa con chiarezza l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale, essendo irrimediabilmente venuta meno l'unione materiale e spirituale fra i coniugi.
Non si dà luogo alla pronuncia volta ad ottenere un assegno di mantenimento in favore della moglie stante la rinuncia alla domanda formalizzata all'udienza del 10.12.2024.
Conseguentemente, in accoglimento della domanda, deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi ex art. 151 c.c.
Stante la natura costitutiva della pronuncia, e l'assenza di opposizione, dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
p.q.m.
2 definitivamente decidendo nella causa n. 219/2024 R.G. promossa da nei Parte_1
confronti di con l'intervento del Pubblico Ministero, Controparte_1
- dichiara la separazione personale dei coniugi e , uniti in Parte_1 Controparte_1
matrimonio in Este il 18.3.2000, atto trascritto nei registri comunali Anno 2000, Parte 1, n. 3;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito;
- dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Rovigo, nella camera di consiglio del 7.01.2025 il Presidente
Dott.ssa Federica Abiuso
3