TRIB
Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 21/07/2025, n. 986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 986 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 2893/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. IL RO Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2893/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 residenti in [...], rappresentati e difesi dall'Avvocato Leandro Grasso ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Mugnano di Napoli (NA), Via Giuseppe Di Vittorio nr. 2, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: separazione consensuale CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. Le figlie minori saranno collocate presso la madre con affidamento condiviso ad entrambi i genitori e secondo il piano genitoriale allegato al ricorso;
3. La dimora coniugale ubicata nel Comune di IU alla via Ponchielli nr. 53 Piano T-S1 Cat. A/2 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata a nell'interesse dei figli Persona_1 minori ivi stabilmente conviventi;
4. Il signor s'impegna a versare la somma di € 400 (200 euro per ogni minore) Parte_1 alla signora quale mantenimento per la prole;
Parte_2
5. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% e nelle modalità e previsioni delle “Linee Guida Condivise Concernenti Le Spese Per i Figli” siglato tra il Tribunale di Monza e l'Ordine degli Avvocati di Monza il 7 maggio 2018 che s'intende qui quale ripetuto e trascritto;
6. I ricorrenti s'impegnano a trasferire la propria quota del 50% di proprietà dell'immobile alle due Per_ figlie minori e;
il tutto censito al Catasto Fabbricati del suddetto Comune come segue:- Per_2
IU (MI) alla via Ponchielli nr. 53 Foglio 18 Particella 140 Sub. 2 Piano T-S1 Cat. A/2 Classe 03 di 3,5 vani. Il trasferimento di proprietà sarà redatto da un notaio scelto da entrambi i coniugi, a seguito dell'omologazione della separazione con gli oneri a carico di entrambi i coniugi. Nella casa coniugale rimarrà ad abitare la madre con i figli, con tutti gli arredi che la compongono ed il padre provvederà a spostare la propria residenza altrove. L'impegno a trasferire la quota di proprietà dell'immobile alle due minori sarà vincolante solo ove persista il comune intento;
7. Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999 e che la clausola dell'accordo del punto 6. di separazione definisce la separazione personale e la risoluzione della relativa crisi coniugale. MOTIVI DELLA DECISIONE I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 16 luglio 2025. II. La domanda di separazione è fondata. Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, ovvero da recare pregiudizio all'educazione della prole. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. III. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali delle figlie minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. IV. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 23.04.2025, così provvede: Parte_2
I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. Omologa la separazione personale delle parti che hanno celebrato matrimonio concordatario in Castellammare di Stabia il 20 maggio 2007 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Castellammare di Stabia, anno 2007, n. 73, Parte II, Serie A) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Castellammare di Stabia, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi di legge. IV. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 17 luglio 2025 Il Giudice est. IL RO
Il Presidente Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. IL RO Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2893/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 residenti in [...], rappresentati e difesi dall'Avvocato Leandro Grasso ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Mugnano di Napoli (NA), Via Giuseppe Di Vittorio nr. 2, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: separazione consensuale CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. Le figlie minori saranno collocate presso la madre con affidamento condiviso ad entrambi i genitori e secondo il piano genitoriale allegato al ricorso;
3. La dimora coniugale ubicata nel Comune di IU alla via Ponchielli nr. 53 Piano T-S1 Cat. A/2 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata a nell'interesse dei figli Persona_1 minori ivi stabilmente conviventi;
4. Il signor s'impegna a versare la somma di € 400 (200 euro per ogni minore) Parte_1 alla signora quale mantenimento per la prole;
Parte_2
5. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% e nelle modalità e previsioni delle “Linee Guida Condivise Concernenti Le Spese Per i Figli” siglato tra il Tribunale di Monza e l'Ordine degli Avvocati di Monza il 7 maggio 2018 che s'intende qui quale ripetuto e trascritto;
6. I ricorrenti s'impegnano a trasferire la propria quota del 50% di proprietà dell'immobile alle due Per_ figlie minori e;
il tutto censito al Catasto Fabbricati del suddetto Comune come segue:- Per_2
IU (MI) alla via Ponchielli nr. 53 Foglio 18 Particella 140 Sub. 2 Piano T-S1 Cat. A/2 Classe 03 di 3,5 vani. Il trasferimento di proprietà sarà redatto da un notaio scelto da entrambi i coniugi, a seguito dell'omologazione della separazione con gli oneri a carico di entrambi i coniugi. Nella casa coniugale rimarrà ad abitare la madre con i figli, con tutti gli arredi che la compongono ed il padre provvederà a spostare la propria residenza altrove. L'impegno a trasferire la quota di proprietà dell'immobile alle due minori sarà vincolante solo ove persista il comune intento;
7. Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999 e che la clausola dell'accordo del punto 6. di separazione definisce la separazione personale e la risoluzione della relativa crisi coniugale. MOTIVI DELLA DECISIONE I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 16 luglio 2025. II. La domanda di separazione è fondata. Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, ovvero da recare pregiudizio all'educazione della prole. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. III. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali delle figlie minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. IV. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 23.04.2025, così provvede: Parte_2
I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. Omologa la separazione personale delle parti che hanno celebrato matrimonio concordatario in Castellammare di Stabia il 20 maggio 2007 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Castellammare di Stabia, anno 2007, n. 73, Parte II, Serie A) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Castellammare di Stabia, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi di legge. IV. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 17 luglio 2025 Il Giudice est. IL RO
Il Presidente Carmen Arcellaschi