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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 21/11/2024, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
In persona della Dott.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 1273 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2021 Vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Viterbo, Via Antonio Pacinotti, 5, presso lo studio dell'Avv. Guido Conticelli, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso telematico;
RICORRENTE E P. IVA = ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Viterbo, Largo F. Nagni, 15; CONVENUTA CONTUMACE NONCHE'
(C.F. Controparte_2
- ), P.IVA_2 in persona del suo Presidente e Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande, 21, rappresentato e difeso dall' Avv. Cinzia Eutizi, in forza di procura generali alle liti per atto notaio di Persona_1
Roma, Rep. n. 80974/21569 del 21/07/2015, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale INPS di Roma, via Cesare Beccaria, 29; CHIAMATO IN CAUSA
OGGETTO: differenze retributive. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 18.10.2021 adiva questo Parte_1
Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “dichiarare l'obbligo della Società resistente, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Sig. dichiaratamente domiciliato in Controparte_3
01100 Viterbo Strada Chiesa Nuova n. 26, di corrispondere al ricorrente tutti gli emolumenti e/o indennità maturati per i titoli dedotti in ricorso, per l'effetto condannandola al pagamento in favore del concludente della somma che allo stato si indica in Euro 5.460,34, o nel diverso, maggiore o minore, importo che sarà provato in prosieguo di giudizio od equitativamente ritenuto di giustizia. Piaccia, altresì, condannare la Società resistente al versamento in favore degli Enti istituzionalmente preposti -cui verrà notificata copia del presente atto e del provvedimento di fissazione udienza- dei contributi previdenziali ed assistenziali di legge (anche sulle maggiori somme dovute) per l'intero periodo lavorativo. Il tutto con sentenza provvisoriamente esecutiva, rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, e con condanna della resistente al pagamento delle spese esenti e dei compensi professionali del presente giudizio da liquidare sulla base dei parametri forniti con Decreto del Ministero della Giustizia n. 37/2018, da maggiorarsi del rimborso spese forfettarie e degli oneri fiscali e/o previdenziali alle aliquote di legge. Salvo ogni altro diritto”. Il ricorrente deduceva di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della società dal 13.7.2020 al Controparte_1
31.12.2020; che il rapporto lavorativo veniva instaurato in forza di contratto full-time a tempo determinato, con termine iniziale al 31.10.2020, poi prorogato, con qualifica di operaio specializzato/muratore e formale inquadramento al III livello del Ccnl per il settore Edilizia/Industria; che, per l'intero periodo sopra descritto, aveva svolto le proprie mansioni in diversi cantieri siti in Viterbo, Vitorchiano, Capodimonte e Roma, osservando un orario lavorativo che si articolava su 5 giorni settimanali (dal lunedì al venerdì) e si estendeva per otto ore giornaliere (dalle ore 7.30 alle ore 16.30, con un'ora di pausa per il pranzo), senza mai fruire dei periodi di assenza indicati nei prospetti paga emessi dalla società datrice;
che aveva ricevuto i prospetti paga per le sole mensilità di luglio, agosto e settembre 2020; che aveva percepito acconti sulle retribuzioni per complessivi € 7.950,00, mentre nulla gli era stato corrisposto all'atto della cessazione del rapporto a titolo di T.F.R.; che i prospetti paga allo stesso consegnati erano stati elaborati assumendo una retribuzione oraria inferiore rispetto a quella prevista dal Ccnl di settore;
che la società convenuta doveva ancora corrispondergli la somma di € 5.460,34 di cui € 916,16 a titolo di TFR. La società convenuta rimaneva contumace. Si costituiva in giudizio l' formulando le seguenti conclusioni: “decidere CP_2 come di giustizia, sulla domanda proposta dal ricorrente nei confronti del convenuto datore di
Pag. 2 di 5 lavoro e - ove accertata, all'esito dell'istruttoria, la fondatezza delle censure avanzate dal ricorrente – dichiarare il datore di lavoro convenuto tenuto a versare all' i contributi CP_2 previdenziali omessi, nonché le relative sanzioni aggiuntive, civili ed amministrative, entro i limiti della prescrizione, il tutto da liquidarsi, occorrendo, in separata sede, sulla base degli elementi di fatto accertati in sentenza. Con vittoria, in ogni caso, di spese, competenze ed onorari di giudizio, da porre a carico della parte soccombente.” La causa, istruita con prove documentali e l'escussione dei testimoni, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è parzialmente fondato e va pertanto accolto nei limiti di seguito indicati. Dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente è stato assunto dalla società convenuta con contratto a tempo determinato full time ed inquadramento nel III livello del Ccnl Edilizia dal 13.7.2020 al 31.10.2020, rapporto poi prorogato fino al 31.12.2020. Sono elementi pacifici la durata del rapporto, l'orario lavorativo ed il livello di inquadramento, mentre oggetto di contestazione sono il numero di giorni lavorati e la correttezza degli importi percepiti. Il lavoratore in particolare deduce di non aver mai fruito di periodi di ferie/assenze come risultante dalle buste paga dei mesi di luglio, agosto e settembre (le uniche consegnate dal datore), di aver ricevuto solo acconti sulle retribuzioni e di non aver percepito il TFR. Per orientamento pacifico della Suprema Corte il lavoratore che agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe sul datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione (cfr., ex multis, Cass. 26985/2009). Tale principio vale per la retribuzione mensile, per le mensilità aggiuntive e per la corresponsione del trattamento di fine rapporto. Quanto agli importi richiesti a titolo di indennità sostitutiva ferie e permessi non goduti, secondo la giurisprudenza di legittimità, in relazione alla richiesta di pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie, dei permessi e delle festività non godute, il lavoratore che agisca in giudizio ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore
Pag. 3 di 5 di lavoro abbia maggior facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore (cfr. Cass. 8521/2015). Il principio è da intendere nel senso che il datore di lavoro non è sottratto a qualsiasi onere probatorio, dovendo pur tuttavia dimostrare (verosimilmente mediante le buste paga) di aver riservato al lavoratore taluni giorni di ferie retribuite;
ove tale circostanza risulti dimostrata, la prova del lavoratore dovrà avere ad oggetto lo svolgimento di attività lavorativa in corrispondenza dei giorni imputati a ferie dal datore di lavoro. Identici principi devono essere applicati alle festività e ai permessi. Nel caso di specie, relativamente alle spettanze per retribuzioni e TFR, il lavoratore deduce di aver percepito solo € 7.950,00 come acconti sulle retribuzioni e di non aver ricevuto alcunché a titolo di TFR. La società convenuta, rimasta contumace, nulla ha provato circa la corresponsione di importi maggiori. Ne deriva il diritto del ricorrente a percepire le differenze dovute. Circa l'indennità sostitutiva ferie, permessi e festività non godute, va rilevato che con riferimento ai mesi per i quali mancano le buste paga (ottobre, novembre e dicembre), il datore di lavoro non ha assolto all'onere di dimostrare di aver riservato al lavoratore taluni giorni di ferie retribuite e ore di permesso. Quanto ai mesi di luglio, agosto e settembre, dai cedolini paga in atti risulta che il ricorrente ha goduto di 80 ore di ferie nel mese di agosto e di 88 ore di assenza giustificata nel mese di settembre. Tali risultanze documentali risultano, tuttavia, sementite dalle dichiarazioni rese dai testi escussi (colleghi di lavoro del ricorrente), i quali hanno riferito che, per tutto il periodo di durata del rapporto, il ricorrente si è sempre recato a lavoro. Tali dichiarazioni, unitamente alla mancata presentazione a rendere l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta - comportamento valutabile dal giudice ex art. 232 c.p.c. quale ficta confessio dei fatti dedotti nell'interrogatorio unitamente ad altri elementi di prova - consente di ritenere provato che il ricorrente non ha goduto di giorni ferie, permessi e festività. Ne deriva la spettanza della relativa indennità sostitutiva. Relativamente alla quantificazione degli importi, dal dovuto per differenze retributive determinato dal ricorrente applicando le tabelle retributive allegate al Ccnl Edilizia ratione temporis applicabile (doc. 8 ricorso), pari ad € 4.544,18, vanno detratti gli importi conteggiati a titolo di indennità di mensa (€ 749,76). Ciò in considerazione del fatto che il lavoratore nulla ha dedotto circa la spettanza di tale indennità, omettendo altresì di indicare ed allegare la
Pag. 4 di 5 contrattazione collettiva regionale sulla quale si fonda il diritto a tale emolumento, così come previsto dall'art. 48 del contratto collettivo nazionale del settore Edilizia. Alla luce di quanto esposto, la società convenuta va condannata a corrispondere al ricorrente la somma complessiva di € 4.664,37, di cui € 3.794,42 per differenze retributive ed € 869,95 per TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Condanna altresì la società convenuta al pagamento nei confronti dell' dei CP_2 contributi previdenziali ed assistenziali sulle differenze dovute.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della società convenuta nei rapporti con la parte ricorrente. Nei rapporti con l' appare equo disporne l'integrale compensazione. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso proposto nei Parte_1 confronti di condanna la Controparte_1 società convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 4.664,37 per i titoli di cui in motivazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole poste al saldo;
- condanna la società convenuta alla regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente mediante versamento della contribuzione dovuta in favore dell'INPS;
- condanna la società convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 2.600,00, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge;
- compensa le spese di lite nei rapporti con l' CP_2
Viterbo, lì 20 novembre 2024 IL GIUDICE DEL LAVORO
Michela Mignucci
Pag. 5 di 5
UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
In persona della Dott.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 1273 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2021 Vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Viterbo, Via Antonio Pacinotti, 5, presso lo studio dell'Avv. Guido Conticelli, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso telematico;
RICORRENTE E P. IVA = ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Viterbo, Largo F. Nagni, 15; CONVENUTA CONTUMACE NONCHE'
(C.F. Controparte_2
- ), P.IVA_2 in persona del suo Presidente e Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande, 21, rappresentato e difeso dall' Avv. Cinzia Eutizi, in forza di procura generali alle liti per atto notaio di Persona_1
Roma, Rep. n. 80974/21569 del 21/07/2015, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale INPS di Roma, via Cesare Beccaria, 29; CHIAMATO IN CAUSA
OGGETTO: differenze retributive. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 18.10.2021 adiva questo Parte_1
Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “dichiarare l'obbligo della Società resistente, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Sig. dichiaratamente domiciliato in Controparte_3
01100 Viterbo Strada Chiesa Nuova n. 26, di corrispondere al ricorrente tutti gli emolumenti e/o indennità maturati per i titoli dedotti in ricorso, per l'effetto condannandola al pagamento in favore del concludente della somma che allo stato si indica in Euro 5.460,34, o nel diverso, maggiore o minore, importo che sarà provato in prosieguo di giudizio od equitativamente ritenuto di giustizia. Piaccia, altresì, condannare la Società resistente al versamento in favore degli Enti istituzionalmente preposti -cui verrà notificata copia del presente atto e del provvedimento di fissazione udienza- dei contributi previdenziali ed assistenziali di legge (anche sulle maggiori somme dovute) per l'intero periodo lavorativo. Il tutto con sentenza provvisoriamente esecutiva, rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, e con condanna della resistente al pagamento delle spese esenti e dei compensi professionali del presente giudizio da liquidare sulla base dei parametri forniti con Decreto del Ministero della Giustizia n. 37/2018, da maggiorarsi del rimborso spese forfettarie e degli oneri fiscali e/o previdenziali alle aliquote di legge. Salvo ogni altro diritto”. Il ricorrente deduceva di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della società dal 13.7.2020 al Controparte_1
31.12.2020; che il rapporto lavorativo veniva instaurato in forza di contratto full-time a tempo determinato, con termine iniziale al 31.10.2020, poi prorogato, con qualifica di operaio specializzato/muratore e formale inquadramento al III livello del Ccnl per il settore Edilizia/Industria; che, per l'intero periodo sopra descritto, aveva svolto le proprie mansioni in diversi cantieri siti in Viterbo, Vitorchiano, Capodimonte e Roma, osservando un orario lavorativo che si articolava su 5 giorni settimanali (dal lunedì al venerdì) e si estendeva per otto ore giornaliere (dalle ore 7.30 alle ore 16.30, con un'ora di pausa per il pranzo), senza mai fruire dei periodi di assenza indicati nei prospetti paga emessi dalla società datrice;
che aveva ricevuto i prospetti paga per le sole mensilità di luglio, agosto e settembre 2020; che aveva percepito acconti sulle retribuzioni per complessivi € 7.950,00, mentre nulla gli era stato corrisposto all'atto della cessazione del rapporto a titolo di T.F.R.; che i prospetti paga allo stesso consegnati erano stati elaborati assumendo una retribuzione oraria inferiore rispetto a quella prevista dal Ccnl di settore;
che la società convenuta doveva ancora corrispondergli la somma di € 5.460,34 di cui € 916,16 a titolo di TFR. La società convenuta rimaneva contumace. Si costituiva in giudizio l' formulando le seguenti conclusioni: “decidere CP_2 come di giustizia, sulla domanda proposta dal ricorrente nei confronti del convenuto datore di
Pag. 2 di 5 lavoro e - ove accertata, all'esito dell'istruttoria, la fondatezza delle censure avanzate dal ricorrente – dichiarare il datore di lavoro convenuto tenuto a versare all' i contributi CP_2 previdenziali omessi, nonché le relative sanzioni aggiuntive, civili ed amministrative, entro i limiti della prescrizione, il tutto da liquidarsi, occorrendo, in separata sede, sulla base degli elementi di fatto accertati in sentenza. Con vittoria, in ogni caso, di spese, competenze ed onorari di giudizio, da porre a carico della parte soccombente.” La causa, istruita con prove documentali e l'escussione dei testimoni, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è parzialmente fondato e va pertanto accolto nei limiti di seguito indicati. Dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente è stato assunto dalla società convenuta con contratto a tempo determinato full time ed inquadramento nel III livello del Ccnl Edilizia dal 13.7.2020 al 31.10.2020, rapporto poi prorogato fino al 31.12.2020. Sono elementi pacifici la durata del rapporto, l'orario lavorativo ed il livello di inquadramento, mentre oggetto di contestazione sono il numero di giorni lavorati e la correttezza degli importi percepiti. Il lavoratore in particolare deduce di non aver mai fruito di periodi di ferie/assenze come risultante dalle buste paga dei mesi di luglio, agosto e settembre (le uniche consegnate dal datore), di aver ricevuto solo acconti sulle retribuzioni e di non aver percepito il TFR. Per orientamento pacifico della Suprema Corte il lavoratore che agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe sul datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione (cfr., ex multis, Cass. 26985/2009). Tale principio vale per la retribuzione mensile, per le mensilità aggiuntive e per la corresponsione del trattamento di fine rapporto. Quanto agli importi richiesti a titolo di indennità sostitutiva ferie e permessi non goduti, secondo la giurisprudenza di legittimità, in relazione alla richiesta di pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie, dei permessi e delle festività non godute, il lavoratore che agisca in giudizio ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore
Pag. 3 di 5 di lavoro abbia maggior facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore (cfr. Cass. 8521/2015). Il principio è da intendere nel senso che il datore di lavoro non è sottratto a qualsiasi onere probatorio, dovendo pur tuttavia dimostrare (verosimilmente mediante le buste paga) di aver riservato al lavoratore taluni giorni di ferie retribuite;
ove tale circostanza risulti dimostrata, la prova del lavoratore dovrà avere ad oggetto lo svolgimento di attività lavorativa in corrispondenza dei giorni imputati a ferie dal datore di lavoro. Identici principi devono essere applicati alle festività e ai permessi. Nel caso di specie, relativamente alle spettanze per retribuzioni e TFR, il lavoratore deduce di aver percepito solo € 7.950,00 come acconti sulle retribuzioni e di non aver ricevuto alcunché a titolo di TFR. La società convenuta, rimasta contumace, nulla ha provato circa la corresponsione di importi maggiori. Ne deriva il diritto del ricorrente a percepire le differenze dovute. Circa l'indennità sostitutiva ferie, permessi e festività non godute, va rilevato che con riferimento ai mesi per i quali mancano le buste paga (ottobre, novembre e dicembre), il datore di lavoro non ha assolto all'onere di dimostrare di aver riservato al lavoratore taluni giorni di ferie retribuite e ore di permesso. Quanto ai mesi di luglio, agosto e settembre, dai cedolini paga in atti risulta che il ricorrente ha goduto di 80 ore di ferie nel mese di agosto e di 88 ore di assenza giustificata nel mese di settembre. Tali risultanze documentali risultano, tuttavia, sementite dalle dichiarazioni rese dai testi escussi (colleghi di lavoro del ricorrente), i quali hanno riferito che, per tutto il periodo di durata del rapporto, il ricorrente si è sempre recato a lavoro. Tali dichiarazioni, unitamente alla mancata presentazione a rendere l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta - comportamento valutabile dal giudice ex art. 232 c.p.c. quale ficta confessio dei fatti dedotti nell'interrogatorio unitamente ad altri elementi di prova - consente di ritenere provato che il ricorrente non ha goduto di giorni ferie, permessi e festività. Ne deriva la spettanza della relativa indennità sostitutiva. Relativamente alla quantificazione degli importi, dal dovuto per differenze retributive determinato dal ricorrente applicando le tabelle retributive allegate al Ccnl Edilizia ratione temporis applicabile (doc. 8 ricorso), pari ad € 4.544,18, vanno detratti gli importi conteggiati a titolo di indennità di mensa (€ 749,76). Ciò in considerazione del fatto che il lavoratore nulla ha dedotto circa la spettanza di tale indennità, omettendo altresì di indicare ed allegare la
Pag. 4 di 5 contrattazione collettiva regionale sulla quale si fonda il diritto a tale emolumento, così come previsto dall'art. 48 del contratto collettivo nazionale del settore Edilizia. Alla luce di quanto esposto, la società convenuta va condannata a corrispondere al ricorrente la somma complessiva di € 4.664,37, di cui € 3.794,42 per differenze retributive ed € 869,95 per TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Condanna altresì la società convenuta al pagamento nei confronti dell' dei CP_2 contributi previdenziali ed assistenziali sulle differenze dovute.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della società convenuta nei rapporti con la parte ricorrente. Nei rapporti con l' appare equo disporne l'integrale compensazione. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso proposto nei Parte_1 confronti di condanna la Controparte_1 società convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 4.664,37 per i titoli di cui in motivazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole poste al saldo;
- condanna la società convenuta alla regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente mediante versamento della contribuzione dovuta in favore dell'INPS;
- condanna la società convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 2.600,00, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge;
- compensa le spese di lite nei rapporti con l' CP_2
Viterbo, lì 20 novembre 2024 IL GIUDICE DEL LAVORO
Michela Mignucci
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