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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 04/06/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, all'udienza del 4.6.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 67 /2024 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv.MAZZA GIANLUCA Parte_1
RICORRENTE
contro
:
CP_ in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.Nadia Perego
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Fulvio Fucito
RESISTENTI
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto avanti a questo Tribunale di Busto Arsizio il 12.1.24 il sig impugna le Pt_1 comunicazioni di iscrizione ipotecaria documento n. 117 2022 1460000133 007 ed n°
11720221460000130000 notificate il 12.12.2023 e relative alle stesse cartelle esattoriali/avvisi di addebito.
Ha eccepito il ricorrente l'illegittimità della iscrizione per la mai avvenuta notifica degli avvisi di addebito sottesi e ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato e l'accertamento della prescrizione dei crediti contributivi.
CP_ Si costituivano le parti convenute e chiedendo il rigetto del ricorso. CP_2 CP_2
Va preliminarmente rammentato come Il Concessionario della riscossione difetti di legittimazione passiva CP_ in ordine alla formazione e notifica degli AVA, che spettano all' . Dal 1° gennaio 2011 la riscossione CP_ coattiva dei crediti previdenziali dell' è effettuata mediante un avviso di addebito notificato dall' stesso, che ha valore di titolo esecutivo per la riscossione e che sostituisce la cartella di CP_3 pagamento.
CP_ Costituendosi allegava la regolare notifica degli avvisi di addebito.
CP_ In particolare allegava come gli avvisi di addebito fossero stati regolarmente notificati (Doc.1) i più alla residenza ancora attuale del ricorrente a Castellanza (VA) in Via Monte Bianco, 10, (Doc. 2) e regolarmente ricevuti;
quattro alla PEC dell'impresa individuale commerciale per cui il ricorrente è iscritto, trattandosi di contribuzione dovuta nella relativa gestione artigiani, all'indirizzo come Email_1 risulta dalla visura camerale (Doc.3).
La notifica è stata validamente effettuata presso l'indirizzo PEC della società destinataria comunicato al registro delle imprese;
trattandosi di registro tenuto da una pubblica autorità per ragioni di pubblico interesse è dotato di un indirizzario rientrante nella nozione di "pubblico elenco" di cui all'art. 3, comma 3 bis, della legge n. 53 del 1994” (Cass. 26.2.2019, n. 5652).
Verificata la regolare notifica delle cartelle esattoriali ne deriva – in ragione del termine decadenziale di opposizione di 40 giorni di cui all'art.24, 5° comma del d.lgs. n. 46/99 ampiamente superato – la definitività degli addebiti, peraltro nel merito neanche contestati dal ricorrente.
Anche costituendosi in giudizio forniva la prova documentale della tempestiva e corretta formazione, CP_4
e successiva notifica, delle cartelle di pagamento nonché dei successivi atti interruttivi della prescrizione.
L'eccezione di prescrizione non è dunque fondata.
Permanendo l'efficacia degli avvisi di addebito e, in ragione del loro mancato pagamento, il CP_5 ha notificato al contribuente la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Detta comunicazione è stata notificata mediante deposito alla Casa Comunale e invio di raccomandata informativa al contribuente, temporaneamente assente, e restituita la mittente per compiuta giacenza.
Oltre alle suindicate notifiche, il Concessionario, ha inviato al contribuente l'avviso di avvenuta iscrizione ipotecaria.
L'esito della controversia impone la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti di tutte le parti resistenti.
P.Q.M.
revoca la sospensione dell'iscrizione ipotecaria come disposta nel decreto del rigetta il ricorso.
Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore delle resistenti delle spese di lite che si liquidano in €
1.000 per compensi, per ciascuna parte resistente, oltre accessori di legge.
Così deciso in data 4.6.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Franca Molinari