Sentenza 22 gennaio 1985
Massime • 2
La valutazione comparativa del comportamento dei contraenti è indispensabile allorché siano dedotte inadempienze reciproche, che il giudice di merito riconosca esistenti e di cui debba valutare la gravità e importanza al fine di stabilire quale delle parti sia responsabile per la risoluzione del contratto; quando invece, siano accertate inadempienze di una sola parte, l'Obbligo di motivazione del giudice si riduce a stabilire se il rifiuto temporaneo dell'altro contraente di adempiere alla propria obbligazione avvalendosi della eccezione "non rite adimpleti contractus", sia contenuto nei limiti di proporzionalità e non sia contrario a buona fede, come stabilisce l'art. 1460 secondo comma cod. civ.. ( Conf 1424/82, mass n 419254; ( Conf 1086/74, mass n 369046).*
La consulenza tecnica può costituire fonte oggettiva di prova solo quando si risolva in valutazioni tecniche e in accertamenti di situazioni di fatto tali da essere rilevabili unicamente col ricorso a determinate cognizioni tecniche, senza che il consulente possa essere chiamato ad accertare fatti che possono formare normale oggetto di prova testimoniale, ne' tanto meno ad esprimere giudizi sul contenuto degli accordi contrattuali intercorsi tra le parti.*
Commentario • 1
- 1. Locazione commerciale immobile inagibileRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 5 febbraio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/01/1985, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 1985 |
Testo completo
La valutazione comparativa del comportamento dei contraenti è indispensabile allorché siano dedotte inadempienze reciproche, che il giudice di merito riconosca esistenti e di cui debba valutare la gravità e importanza al fine di stabilire quale delle parti sia responsabile per la risoluzione del contratto;
quando invece, siano accertate inadempienze di una sola parte, l'Obbligo di motivazione del giudice si riduce a stabilire se il rifiuto temporaneo dell'altro contraente di adempiere alla propria obbligazione avvalendosi della eccezione "non rite adimpleti contractus", sia contenuto nei limiti di proporzionalità e non sia contrario a buona fede, come stabilisce l'art. 1460 secondo comma cod. civ.. ( Conf 1424/82, mass n 419254; ( Conf 1086/74, mass n 369046).*