Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 11/02/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 472/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 472/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Sammartano Fabio
Ricorrente
e
, rappresentato e difeso dall'avv. Perniciaro Vincenzo CP_1
Ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come all'udienza del 15.01.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 02/04/2024, il Sig. CP_1
e la Sig.ra deducevano di aver contratto Parte_1 matrimonio con rito concordatario in data 25/09/2021 in Erice (TP),
pagina 1 di 5
16, parte I, ufficio 01, dell'anno 2021.
Deducevano che dalla loro unione è nato un figlio: , nato ad [...]
Erice (TP) in data 26.02.2022.
Avanzavano domanda di separazione personale dei coniugi, essendo venuta a mancare in toto l'affectio maritalis a causa del deterioramento del rapporto coniugale, non consentendo più la serena prosecuzione della convivenza.
Rassegnavano quindi le conclusioni di cui al ricorso.
*****
All'udienza del giorno 13.11.2025 le parti chiedono un rinvio al fine di una rimodulazione dell'accordo nel superiore ed esclusivo interesse del minore.
*****
All'udienza del giorno 15.01.2025 le parti dichiarano di aver raggiunto il seguente accordo:
“ I coniugi vivranno separati nelle rispettive abitazioni con l'obbligo del reciproco rispetto.
AFFIDAMENTO CONDIVISO DEL FIGLIO Persona_1
Il figlio minore è affidato a entrambi i genitori, ma Persona_1 collocato presso la madre nella casa familiare a costei assegnata.
Il padre, che lavora come cameriere a bordo di piattaforma di rigassificazione a largo delle coste della Toscana ed osserva dei turni di servizio di 28 giorni lavorativi e 28 giorni di licenza, quando sarà in licenza potrà vedere il figlio minore tutte le volte che vorrà senza limitazione alcuna, compatibilmente con le esigenze del bambino e previo accordo con la madre.
In caso di disaccordo, il padre compatibilmente con le esigenze del bambino terrà il minore con sé dalle 9,00 alle 20,00: Lunedì /Mercoledì e Venerdì e settimane alterne Martedì/Giovedì, compatibilmente con gli impegni pagina 2 di 5 scolastici e salvo diversi accordi, e ogni quindici giorni dalle ore 16,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica.
In occasione delle festività natalizie il minore starà alternativamente con uno dei genitori il 24 ed il 31 dicembre, pernottando con il padre che lo riaccompagnerà l'indomani alle 12.00 e sempre alternativamente il 25 dicembre e 1° gennaio. E così se nel 2024 avranno trascorso il Natale con il padre, nel 2025 lo trascorreranno con la madre. La stessa alternatività regolerà il giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo dalle ore 10,00 alle
20,00.
Il padre potrà tenere con sé il figlio liberamente ed in Persona_1
difetto di accordo durante il periodo estivo, per quindici giorni da suddividersi in cinque periodi di 3 gg da concordare con la moglie.
RESPONSABILITA' GENITORIALE
La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore in ordine all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori sempre tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e dell'aspirazione del figlio. Resta intesa che, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore potrà esercitare la separata responsabilità durante il periodo in cui il figlio starà con lui.
OBBLIGO DI MANTENIMENTO DEL FIGLIO
Ciascuno dei coniugi provvederà al mantenimento del figlio durante il periodo in cui questi starà con ciascuno di essi. Tenuto conto dei periodi di maggiore permanenza del figlio presso la madre, il Sig. – che allo CP_1
stato sostiene integralmente le spese di mutuo a lui intestato come l'abitazione - corrisponderà alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese,
l'importo di €500,00 rivalutabili, ripartiti in € 375.00 per il mantenimento del minore e 125,00 per la signora, oltre al 70% delle eventuali spese pagina 3 di 5 straordinarie secondo Protocollo per il minore. Tali somme saranno rivalutate annualmente secondo l'indice Istat.
I coniugi concordano che l'Assegno Unico sarà incassato integralmente dalla madre.
RILASCIO DEI PASSAPORTI TURISTICI
Ciascuno dei coniugi con il presente atto concede il consenso per il rilascio o il rinnovo in favore dell'altro del passaporto ovvero di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio. Eventuali viaggi con il minore e relativa documentazione per l'espatrio dovranno essere concordati sempre da entrambi i genitori.
UTILIZZO DELL'AUTO
Il Sig. acconsente, durante il periodo in cui è a lavoro, che la Sig. CP_1
utilizzi l'auto familiare Lancia Y targata EC434DM; quando il Pt_1 padre sarà presente si organizzeranno per la ripartizione dei tempi di uso dell'auto. ”
Indi, la causa veniva avviata in decisione.
*****
Tanto premesso, il Tribunale prende atto della pacifica sussistenza delle condizioni per la declaratoria di separazione personale e dell'assetto condiviso tra le parti, che deve essere adottato a regolamento dei rapporti tra esse.
Inoltre, il Tribunale prende atto della convergenza delle richieste avanzate dalle parti e ritiene che la domanda meriti accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Null'altro va aggiunto in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
pagina 4 di 5 - pronuncia la separazione dei coniugi Parte_1
e uniti in matrimonio concordatario in
[...] CP_1 data 25/09/2021 in Erice (TP), trascritto nel Registro dello Stato
Civile del medesimo Comune, con atto n. 16, parte I, ufficio 01, dell'anno 2021 alle condizioni di cui all'accordo richiamato in parte motiva;
- nulla per le spese del presente procedimento;
- dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al DPR 3 novembre
2000, n. 396.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 6/02/2025
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
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