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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/12/2025, n. 4739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4739 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R. G. N. 1764/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1 CILIFRESE SALVATORE;
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 con l'assistenza e difesa dell'avv. Francesca Mastrorilli;
a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza:
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
La domanda - relativa alla corresponsione degli assegni per il nucleo familiare per l'anno 2014 - non può essere accolta sulla base delle seguenti argomentazioni.
L'assegno per il nucleo familiare è una prestazione previdenziale non pensionistica temporanea che ha la duplice finalità di integrare il salario o la pensione e di sovvenire ai maggiori oneri rappresentati dai carichi di famiglia.
A decorrere dal 1° gennaio 1988 esso viene erogato a richiesta dei lavoratori dipendenti, dei titolari di pensione e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, dei lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, dei dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 2 del d.l. n. 69/88, convertito in l. n. 153/88.
Ai sensi del comma 2 del citato articolo l'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al provvedimento legislativo annualmente rivalutata.
1 Il reddito familiare da considerare ai fini del diritto all'assegno è costituito dalla somma dei redditi individuali dei componenti il nucleo.
Per il calcolo dei redditi sono da considerare: tutti i redditi assoggettabili all'irpef al netto dei contributi previdenziali, compresi quelli a tassazione separata (escluso TFR ed anticipazione dello stesso), compresi i redditi prodotti all'estero; i redditi esenti da imposta, se superiori a due milioni annui.
Non si considerano le rendite , le pensioni di guerra CP_2 e le indennità di accompagnamento degli invalidi civili.
I redditi da prendere a riferimento saranno quelli dell'anno solare precedente al periodo della corresponsione, che va dal luglio di ogni anno al giugno dell'anno successivo.
Sono poi previste maggiorazioni del quantum spettante a titolo di a.n.f. per situazioni di particolare disagio (in relazione, ad esempio, a nuclei monoparentali o con componenti inabili).
Tanto premesso, giova rammentare che, il pagamento dell'assegno al nucleo familiare viene effettuato generalmente dal datore di lavoro, che anticipa la somma spettante di cui successivamente chiede il rimborso tramite conguaglio con la denuncia contributiva mensile. Ne deriva che obbligato alla erogazione degli a.n.f. - proprio in quanto prestazione previdenziale - è il solo istituto previdenziale laddove il datore di lavoro, nel momento in cui corrisponde i relativi importi, assume la posizione di adiectus solutionis causa.
Da tanto deriva la duplice conclusione che il soggetto legittimato passivamente alla richiesta di corresponsione degli a.n.f. è il solo (e non il datore di lavoro) e CP_1 che eventuali atti interruttivi della prescrizione devono essere generalmente posti nei confronti dell' . CP_1
Nel caso di specie, risulta che parte ricorrente ha instaurato nell'anno 2015 un giudizio nei confronti della società e, con sentenza del Controparte_3 18.10.2019, abbia ottenuto la declaratoria della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato dall'1.04.2014 al 20.09.2014 con condanna alla corresponsione anche degli a.n.f. maturati.
Sul punto va osservato, in primis, che alcuna efficacia vincolante può avere la suddetta sentenza nei riguardi dell' in quanto soggetto non convenuto nel relativo CP_1 giudizio.
A fronte di tanto, con riferimento alla eccepita prescrizione (di durata quinquennale, si veda Cass. civ. 21960/2007), va evidenziato che il diritto alla relativa
2 percezione sorge per la sola sussistenza dei requisiti di legge, avendo la richiesta finalizzata ad ottenerlo la mera funzione di atto di avvio della procedura amministrativa (si veda Cass. civ., Sez. VI, 27382/2014).
Orbene, la prima richiesta di corresponsione degli a.n.f. rivolta all' risale all'8 novembre 2022 e cioè CP_1 allorquando l'asserito diritto era ormai prescritto.
Le conclusioni passate in rassegna sono confermate dalla considerazione che il rapporto di lavoro in argomento era originariamente sorto in via di fatto (e cioè in assenza delle comunicazioni al Centro per l'Impiego e agli enti previdenziali) sicché alcuna richiesta poteva evidentemente essere stata formulata nei confronti dell' in occasione CP_1 del suo svolgimento.
Va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese di lite a fronte del deposito di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- rigetta la domanda;
- dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Bari, 11/12/2025 Il Giudice
dott. Giuseppe Craca
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1 CILIFRESE SALVATORE;
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 con l'assistenza e difesa dell'avv. Francesca Mastrorilli;
a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza:
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
La domanda - relativa alla corresponsione degli assegni per il nucleo familiare per l'anno 2014 - non può essere accolta sulla base delle seguenti argomentazioni.
L'assegno per il nucleo familiare è una prestazione previdenziale non pensionistica temporanea che ha la duplice finalità di integrare il salario o la pensione e di sovvenire ai maggiori oneri rappresentati dai carichi di famiglia.
A decorrere dal 1° gennaio 1988 esso viene erogato a richiesta dei lavoratori dipendenti, dei titolari di pensione e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, dei lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, dei dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 2 del d.l. n. 69/88, convertito in l. n. 153/88.
Ai sensi del comma 2 del citato articolo l'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al provvedimento legislativo annualmente rivalutata.
1 Il reddito familiare da considerare ai fini del diritto all'assegno è costituito dalla somma dei redditi individuali dei componenti il nucleo.
Per il calcolo dei redditi sono da considerare: tutti i redditi assoggettabili all'irpef al netto dei contributi previdenziali, compresi quelli a tassazione separata (escluso TFR ed anticipazione dello stesso), compresi i redditi prodotti all'estero; i redditi esenti da imposta, se superiori a due milioni annui.
Non si considerano le rendite , le pensioni di guerra CP_2 e le indennità di accompagnamento degli invalidi civili.
I redditi da prendere a riferimento saranno quelli dell'anno solare precedente al periodo della corresponsione, che va dal luglio di ogni anno al giugno dell'anno successivo.
Sono poi previste maggiorazioni del quantum spettante a titolo di a.n.f. per situazioni di particolare disagio (in relazione, ad esempio, a nuclei monoparentali o con componenti inabili).
Tanto premesso, giova rammentare che, il pagamento dell'assegno al nucleo familiare viene effettuato generalmente dal datore di lavoro, che anticipa la somma spettante di cui successivamente chiede il rimborso tramite conguaglio con la denuncia contributiva mensile. Ne deriva che obbligato alla erogazione degli a.n.f. - proprio in quanto prestazione previdenziale - è il solo istituto previdenziale laddove il datore di lavoro, nel momento in cui corrisponde i relativi importi, assume la posizione di adiectus solutionis causa.
Da tanto deriva la duplice conclusione che il soggetto legittimato passivamente alla richiesta di corresponsione degli a.n.f. è il solo (e non il datore di lavoro) e CP_1 che eventuali atti interruttivi della prescrizione devono essere generalmente posti nei confronti dell' . CP_1
Nel caso di specie, risulta che parte ricorrente ha instaurato nell'anno 2015 un giudizio nei confronti della società e, con sentenza del Controparte_3 18.10.2019, abbia ottenuto la declaratoria della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato dall'1.04.2014 al 20.09.2014 con condanna alla corresponsione anche degli a.n.f. maturati.
Sul punto va osservato, in primis, che alcuna efficacia vincolante può avere la suddetta sentenza nei riguardi dell' in quanto soggetto non convenuto nel relativo CP_1 giudizio.
A fronte di tanto, con riferimento alla eccepita prescrizione (di durata quinquennale, si veda Cass. civ. 21960/2007), va evidenziato che il diritto alla relativa
2 percezione sorge per la sola sussistenza dei requisiti di legge, avendo la richiesta finalizzata ad ottenerlo la mera funzione di atto di avvio della procedura amministrativa (si veda Cass. civ., Sez. VI, 27382/2014).
Orbene, la prima richiesta di corresponsione degli a.n.f. rivolta all' risale all'8 novembre 2022 e cioè CP_1 allorquando l'asserito diritto era ormai prescritto.
Le conclusioni passate in rassegna sono confermate dalla considerazione che il rapporto di lavoro in argomento era originariamente sorto in via di fatto (e cioè in assenza delle comunicazioni al Centro per l'Impiego e agli enti previdenziali) sicché alcuna richiesta poteva evidentemente essere stata formulata nei confronti dell' in occasione CP_1 del suo svolgimento.
Va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese di lite a fronte del deposito di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- rigetta la domanda;
- dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Bari, 11/12/2025 Il Giudice
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