Sentenza 17 novembre 2011
Massime • 1
Nel giudizio di legittimità, l'accertamento peritale può essere oggetto di esame critico da parte del giudice solo nei limiti del cd travisamento della prova, che sussiste nel caso di assunzione di una prova inesistente o quando il risultato probatorio sia diverso da quello reale in termini di "evidente incontestabilità". (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato infondato il motivo di ricorso con cui si contestava un risultato di una perizia fonica, proponendosi una diversa possibile lettura, sulla scorta degli esiti della consulenza di parte).
Commentario • 1
- 1. Provvisionale in appello senza impugnazione (Cass. 35570/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 settembre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/11/2011, n. 47252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47252 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 18/10/2011
Dott. ZAMPETTI Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 1355
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARTA Adriana - Consigliere - N. 2500/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SP IU N. IL 13/05/1971;
2) LI AT N. IL 28/07/1965;
3) DE FE NN N. IL 19/06/1964;
4) LI DV N. IL 11/02/1972;
5) NE TA N. IL 04/03/1971;
avverso la sentenza n. 1/2010 CORTE ASSISE APPELLO di TARANTO, del 04/06/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/10/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CESQUI Elisabetta, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio quanto alla ON, l'inammissibilità del ricorso del LI, ed il rigetto degli altri ricorsi;
Udito i difensori avv. De Leonardi, Nocita e Di Terlizzi. OSSERVA
1. Con sentenza in data 04.06.2010 la Corte d'assise d'appello di Taranto integralmente confermava le statuizioni della pronuncia di primo grado che aveva dichiarato:
SP US colpevole di concorso, con il coimputato NE e con altri non identificati, nell'omicidio di NE AL e nei connessi reati di detenzione e porto di una pistola nonché di incendio dell'auto della vittima e di distruzione del cadavere del NE;
NE AL colpevole dei soli reati di omicidio ed in materia di anni;
De IC NI;
LI IS e ON AN colpevoli ciascuno di favoreggiamento nei confronti degli autori del predetto omicidio. Entrambi i giudici del merito ritenevano quindi eque e congrue le seguenti pene: - anni 25 di reclusione ciascuno per l'SP ed il NE, oltre alle pene accessorie di legge, con la misura di sicurezza personale della libertà vigilata per anni tre per entrambi, ritenuto vincolo di continuazione tra i reati a ciascuno ascritti;
- anni uno di reclusione ciascuno per gli altri imputati ai quali era riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena per tutti nonché quello della non menzione per i soli LI e ON.
Con la stessa sentenza l'SP ed il NE erano condannati altresì al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, più spese di lite, in favore di NE CO, fratello della vittima, costituito parte civile, cui era assegnata provvisionale di 20.000,00 Euro immediatamente esecutiva. NE AL, quarantaquattrenne commerciante calabrese di prodotti ortofrutticoli, era giunto il pomeriggio di sabato 18 Novembre 2006 alla guida della sua auto Mercedes, nella zona di Grottaglie e Villa Castelli, nel tarantino, dovendo discutere con l'SP di un rilevante debito che quest'ultimo non aveva ancora saldato se non parzialmente.
Il cadavere del NE verrà rinvenuto bruciato nel bagagliaio della sua auto data alle fiamme, ucciso da un colpo di pistola cal. 9 al collo.
L'auto in questione era stata rinvenuta da un contadino nel suo fondo agricolo la tarda mattina di domenica 19 Novembre.
Le Corti di primo e secondo grado respingevano dapprima alcune questioni di carattere processuale alle quali si farà poi il dovuto cenno ove ripresentate in questa sede quali motivo di ricorso. Quanto al quadro motivazionale in fatto, rilevante diversità va rinvenuta nella sentenza di secondo grado rispetto a quella di prime cure in ordine alla collocazione temporale dell'episodio delittuoso che è la sera di sabato 18.11.2006, attorno alle 19, per la Corte d'assise, le notte tra sabato e domenica 19 per i giudici dell'appello.
Gli elementi probatori ritenuti validi e sufficienti dai giudici territoriali sono, in sintesi, i seguenti: - per l'SP: - egli è il portatore primario del movente del delitto che, esclusa ogni altra ipotesi prospettata, è da ricondurre al debito non pagato ed alla conseguente denuncia per truffa che il NE aveva sporto contro di lui;
- vi è poi il comportamento anomalo di questo imputato che, contrariamente alle sue abitudini, aveva spento il cellulare il sabato per riaccenderlo il giorno dopo;
- egli non aveva un alibi per il periodo di tempo corrispondente al delitto ed aveva anzi mentito sia sul fatto di essere stato sempre in casa, essendo stato, invece, accertato che egli si era recato a pranzo in trattoria, ove aveva mangiato con uno sconosciuto, sia in ordine al fatto che non aveva offerto al NE (che era andato a casa sua) un bicchierino di grappa, circostanza esclusa dall'esito autoptico;
- non era poi credibile che egli avesse consegnato alla vittima 5.000,00 Euro senza farsi rilasciare una ricevuta;
- l'impianto di videoregistrazione collocato all'ingresso della sua casa era stato poi disattivato proprio in coincidenza con i fatti, essendo anche in questo caso non credibile la giustificazione data dalla ON, moglie di esso SP;
- vi erano poi gli esiti di intercettazioni ambientali che - secondo i giudici del merito - contenevano vera e propria confessione stragiudiziale dell'SP (captazioni del 23.12.2006 e del 07.01.2007) e comunque riferimenti sicuri alla sua responsabilità (ambientale del 04.12.2006);
- per il NE: costui, un pregiudicato calabrese insediato in zona, si era fatto garante del pagamento del debito dell'SP; a suo carico militavano due chiamate che egli ebbe a fare all'SP, una il giorno prima del delitto e l'altra lunedì 20 novembre, entrambe di breve durata;
anche per questo imputato determinanti - nella lettura data dai giudici del merito - risultavano le intercettazioni ambientali: quella già citata del 07.01.2007 tra l'SP ed il De IC, e quelle in carcere del 4 e 5 ottobre 2007, in cui questo imputato aveva espresso frase individuabile come ammissione dell'omicidio (ma non della successiva fase incendiaria): "se non l'avevo fatto io"; - per il De IC:
il suo favoreggiamento all'amico e compare SP risiede nell'avere negato gli elementi, oggettivi e soggettivi, che invece emergevano dall'intercettazione ambientale del 7 gennaio 2007 nell'ambito della quale si colloca la confessione stragiudiziale del medesimo SP, anche tacendo l'identità di persone che, secondo la conversazione stessa, risultavano coinvolte nel delitto;
- per il LI: parimenti il reato di favoreggiamento viene riconosciuto nella condotta deviante, in sede di indagini, in ordine al significato da attribuire alla captazione del 4 Dicembre 2006 da lui ricondotta a circostanze banali e non all'omicidio del NE, parimenti tacendo sui soggetti coinvolti nel fatto;
- per la ON:
costei aveva favorito il marito SP, in un momento in cui quest'ultimo non risultava ancora indagato, rendendo dichiarazioni difformi dal vero in ordine all'incontro con il NE, il pomeriggio del sabato 18, avvenuto nella comune casa coniugale. Tanto ritenuto, la commisurazione sanzionatoria era così determinata: - per l'SP, pena base anni 22 di reclusione per il graviore delitto di omicidio, aumentata a titolo di continuazione di anni uno per ciascuno dei delitti in materia di armi e di sei mesi per ciascuno dei delitti di incendio e di distruzione di cadavere;
- per il NE, anni 23 di reclusione per il delitto di omicidio, aumentata di anni uno per ciascuno dei delitti relativi alla pistola;
- per gli imputati di favoreggiamento, anni uno e mesi sei, pena ridotta di un terzo per le attenuanti generiche riconosciute a tutti costoro.
2. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione tutti i predetti imputati che motivavano l'impugnazione con le seguenti rispettive deduzioni:
2.1 SP US: A con atto di un primo difensore:
a) mancanza del ritenuto movente: i due si erano accordati sul debito;
b) genuinità della versione della ON sulla videoripresa soppressa;
c) contraddizione sui tempi della morte che - secondo la ricostruzione della Corte di secondo grado - è avvenuta di notte e dunque dopo la cena, ma allora non ha senso negare l'offerta di una grappa, bevuta dal NE, a casa di esso imputato circa alle ore 18;
d) errata interpretazione dei colloqui intercettati che non contengono riferimenti all'omicidio; doversi preferire la diversa interpretazione data nella consulenza di parte;
e) errata affermazione che il IG sarebbe stato oggetto di minacce, non provate;
inattendibilità della teste Laveneziana;
f) mancata assunzione di prove decisive: nuova perizia trascrittiva;
perizia fonica;
i testi GN ON ed SO PI. B con atto di un secondo difensore:
a) vizio di motivazione in ordine al movente, che non costituisce prova, ne' elemento indiziario;
in ordine al ritenuto comportamento anomalo che nulla dimostra;
in ordine al mancato alibi, su cui la sentenza è inconcludente;
in ordine all'incontro della vittima a casa di esso ricorrente, da ritenere tranquillo;
nulla si sa sugli incontri della vittima NE dopo lasciata la casa di esso SP alle 18;
b) errori grossolani nell'interpretazione delle intercettazioni;
c) mancata individuazione di un ruolo di esso ricorrente nel delitto ipotizzato come "corale";
d) mancanza di motivazione in ordine ai reati diversi dall'omicidio.
2.2 NE AL:
a) violazione del principio di correlazione, avendo la Corte di secondo grado modificato l'orario dell'incendio e la località dell'uccisione, violando i diritti difensivi;
b) vizio di motivazione illogica e contraddittoria in ordine al luogo dell'uccisione, al luogo e momento dell'incendio, al movente, che non appartiene ad esso NE;
apodittica l'affermazione che egli fosse sodale dell'SP in una truffa per falsi braccianti agricoli;
risultava poi che l'SP aveva altri possibili correi, e quindi non vi era necessità di chiamare esso NE;
apodittica, altresì, l'affermazione che l'uomo con cui l'SP aveva pranzato in trattoria il sabato 18 fosse proprio il ricorrente;
i contatti telefonici di venerdì 17 e di lunedì 20 non dimostravano che si trattasse di telefonate di esso NE;
c) errata interpretazione delle captazioni ambientali: quella che dice "NE è pesante" non può essere riferita all'omicidio; quella in carcere del 04,11.2007 non può essere interpretata come confessione.
La difesa del NE depositava quindi note d'udienza a sostegno ulteriore delle proprie deduzioni.
2.3 De IC NI:
a) mancata adozione di un interprete in relazione ad un dialetto non facilmente intelligibile;
b) inidoneità delle proprie dichiarazioni a sviare le indagini;
e) vizio di motivazione in ordine alla pena irrogata in termini superiori ai minimi edittali.
Con atto in data 20.05.2011 il De IC proponeva motivi nuovi con i quali deduceva:
a) difetto dell'elemento volitivo, essendo stato sentito in Commissariato dopo un mese e giorni otto dalla captazione;
le frasi erano in un dialetto non facilmente comprensibile;
b) mancata nomina di un interprete, trattandosi di dialetto del tutto particolare;
c) vizio di motivazione carente in ordine alla determinazione sanzionatoria.
2.4 LI IS:
a) nullità nei suoi confronti dell'udienza preliminare per nullità dell'avviso dato al difensore;
b) errata interpretazione data dal perito d'ufficio delle frasi pronunciate nella captazione ambientale;
c) inidoneità della condotta a costituire il reato di favoreggiamento, essendo noto in atti chi sia l'LO che avrebbe dato fuoco alla vettura della vittima.
2.5 ON AN:
a) contraddittorietà della sentenza che fonda la falsa dichiarazione anche in ordine al bicchierino di grappa che non potrebbe più essere negato ponendo la morte in ora notturna e, quindi, dopo un pasto serale;
b) nell'ultima telefonata con la Danese, il NE chiama un certo ON, dunque non può neanche sostenersi, per condannare essa ON, che costei abbia mentito quando disse che la vittima era giunta in compagnia di due uomini;
c) è stata confermata pure la giustificazione data sul motivo dell'interruzione della videoregistrazione in casa.
3. I ricorsi sono tutti infondati e, come tali, vanno rigettati con ogni conseguenza di legge, escluso quello della ON, imputata che invero deve essere assolta, sia pure per ragioni diverse da quelle proposte con l'impugnazione.
3.1 Per ovvi motivi devono essere dapprima esaminati i ricorsi degli imputati SP e NE condannati per i reati di concorso in omicidio e reati connessi, come rispettivamente ritenuti a loro carico nei precedenti gradi di giudizio.
Essi sono accomunati dal tema centrale (delle condanne e, quindi, delle impugnazioni) costituito dalla ritenuta confessione stragiudiziale che entrambi hanno reso. Tale elemento di colpevolezza, sia per l'uno che per l'altro dei predetti ricorrenti, discende dalle effettuate captazioni che - assumono i giudici del merito - esprimono con tutta certezza la partecipazione al fatto di sangue (in una con gli ulteriori elementi sopra già ricordati). Si tratta di espressioni confessorie veicolate in dialetto locale e su ciò, in particolare, si appuntano i ricorsi di entrambi i predetti imputati.
Tali impugnazioni, come detto, non hanno pregio.
Le dichiarazioni rilevanti in tal senso sono state, invero, oggetto di attività peritale di trascrizione e traduzione in comprensibile lingua italiana, con esame da parte dei giudici (anche attraverso diretto ascolto delle registrazioni) e ragionato confronto con le consulenze di parte.
Va dunque ricordato come, per consolidata e pacifica giurisprudenza di questa Corte di legittimità, gli esiti peritali, ove sostenuti da corretto corredo logico, immune da rilevabili vizi formali, ed ove vagliati dai giudici del merito con esame intrinseco (nel significato emergente) ed estrinseco (nel contesto delle risultanze), configurano evidenza in fatto non più censurabile in questa sede di legittimità.
Ed invero va qui ribadito che il vizio del travisamento della prova ha spazio e consistenza, nel giudizio di legittimità, nei confini lasciti liberi dall'esclusione della rivalutazione in fatto, come tale non consentita in questa sede, e ciò - all'evidenza - vale anche per l'accertamento peritale ove esso, come detto, sia immune da rilevabili vizi logici. Trattasi di principio che trova corretta espressione in consolidate massime di questa Corte, tra cui, ex multis, v., chiarissima, Cass. Pen. Sez. 5^, n. 39048 in data 25.09.2007, Rv. 238215, Casavola: "Mentre non è consentito dedurre il travisamento del fatto, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi del merito, è invece consentito dedurre il vizio del travisamento della prova che ricorre nel caso in cui il giudice del merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale". Esclusa, dunque, la cruda rivalutazione del fatto, l'accertamento peritale può essere oggetto di esame critico da parte del giudice di legittimità solo ove il denunciato vizio si traduca in assunzione di prova in realtà inesistente, ovvero di risultato probatorio che sia diverso da quello reale in termini di "evidente incontestabilità". Tanto esclude, dunque, deduzioni che si propongano come diversamente interpretative delle risultanze oggetto di esame, ovvero prospettino - senza sufficiente corredo scientifico di oggettiva valenza - la qualità, assunta come preferibile, delle contrapposte consulenze di parte in termini, in sostanza, meramente soggettivi. Tale quadro giurisprudenziale - che va qui richiamato e ribadito - consente di escludere in radice la validità, per non dire la stessa proponibilità, delle deduzioni come proposte, sul punto, dai ricorrenti SP e NE che, non potendo certo dedurre il travisamento della prova sub specie di prova inesistente, hanno qui prospettato non già l'incontestabilità di un risultato probatorio diverso, ma l'asserita preferibilità di una diversa interpretazione delle risultanze sulla base di una soggettiva, quanto apodittica (e comunque insondabile), primizia culturale della qualità dei propri consulenti di parte.
Si tratta, dunque, all'evidenza, della proposizione di un dedotto vizio di travisamento della prova proprio in quei termini che il citato, consolidato e qui condiviso, filone giurisprudenziale esclude come consentito. E ciò corrisponde a buona logica processuale, posto che il contributo delle consulenze di parte, pur anche fisiologicamente (ma non necessariamente) contrappositivo, può apportare elementi critici, su cui confrontarsi, ed anche ampliativi od innovativi, su cui pure approfondire l'esame, ma non può pretendere di sovrapporsi ex se, quasi a prescindere dalle altre risultanze, alle evidenze illustrate e ragionate dal perito. Ciò posto, risulta di conseguenza evidente l'infondatezza dei due suddetti ricorsi sul punto.
Va dunque convalidato l'esito degli accertamenti peritali sulle conversazioni captate, frutto di analisi completa ed approfondita. Le due sentenze di merito si confrontano anche con le critiche proposte dai consulenti di parte, superandole agevolmente (tra cui anche la suggestiva ipotesi di un tempo insufficiente per pronunciare alcune frasi, in realtà di brevissima fonazione, nell'originale, essendo state tradotte in italiano, per migliore comprensione, con fraseologia più lunga).
Dunque l'SP, nelle captazioni ambientali del 23.12.2006 e del 07.01.2007 non solo rende aperta ammissione di avere partecipato all'omicidio del NE, ma ne fornisce anche una qualche narrazione, sia pure per squarci quanto mai illuminanti. Su questa posizione - per la quale peraltro la ritenuta colpevolezza è rafforzata dagli ulteriori elementi di cui sopra si è detto - va dunque rilevato che, al di là delle proposte problematiche linguistico-peritali (pur da respingere), il complessivo e non equivoco bagaglio conoscitivo emergente dai ridetti esiti captativi, cui è da aggiungere, nello stesso senso, quello del 04.12.2006, configura confessione stragiudiziale decisamente utilizzabile quale prova piena a suo carico (secondo filone giurisprudenziale del tutto pacifico: cfr., ex pluribus, Cass. Pen. Sez. 4^, n. 34807 in data 02.07.2010, Rv. 248089, Basile;
ecc.). Tanto ritenuto, vanno comunque disattese le altre deduzioni del ricorrente siccome infondate in sè e, comunque, soccombenti a fronte dell'appena valutata e validata prova centrale.
Le istanze di nuova perizia trascritiva-traduttiva e di assunzione di testimoni sono state correttamente respinte, con buona motivazione e secondo buon governo del complessivo materiale probatorio (anche per le ragioni sopra esposte).
Il movente dell'omicidio, gravante proprio sull'SP, è stato ritenuto sulla base di dati di fatto, ampiamente esaminati in termini di assoluta plausibilità, che non possono certo essere posti in dubbio con soggettiva e parziale diagnosi d'insufficienza. La questione in ordine all'oscuramento della videoripresa in casa SP, circostanza ben motivata dai giudici del merito, introduce illazione in fatto comunque non consentita in questa sede. Anche la questione della grappa offerta al NE, la sera del sabato 18 (enfatizzata dalla difesa per avallare il dedotto clima di accordo), perde significato, qualunque sia l'ora della morte, sia perché sul punto ben regge la motivazione dei giudici del merito, sia perché si tratta, pur sempre, di dato inidoneo ad incidere sul costrutto decisorio: da un lato un approccio amichevole (anche ingannatorio) non contrasta con la volontà omicidiaria (sia preesistente, sia subentrata), dall'altro un eventuale accordo parziale, quella sera, non esauriva il debito.
Non vi è dunque vizio di motivazione in ordine al movente che, sul piano probatorio, corrobora e rende coerente il quadro accusatorio integrato centralmente dalla confessione stragiudiziale. È pertanto del tutto infondata la deduzione (ripresa nei motivi aggiunti) secondo cui detto movente - che pur la difesa contrasta - non avrebbe valore di prova, ne' di indizio, atteso che di certo i giudici del merito non attribuiscono, nello specifico, tale valore al movente, ma solo - come è corretto - ne inferiscono rafforzata chiave di lettura degli altri elementi a carico (in tal senso v. Cass. Pen. Sez. 1^, n. 14182 in data 30.03.2010, Rv. 246752, P.G. in proc. Piromalli;
ecc.).
Risultano in fatto, e dunque inammissibili, le altre deduzioni dell'SP relative ad elementi ricostruttivi (quali il suo comportamento anomalo, ecc.) significativi ma secondari, sulle quali peraltro corretta si rivela la motivazione integrata dei giudici del merito.
Non difetta la motivazione in ordine ai reati connessi, comunque ricavabile anche dal discorso giustificativo relativo al maggior delitto.
Non ha rilievo la deduzione in ordine ad un'asserita non risolta incertezza circa il ruolo svolto dal ridetto SP, sia perché detto ruolo - al contempo organizzativo ed esecutivo - emerge chiaramente dalle intercettazioni e dalle stesse ammissioni che ne escono, sia perché il dato non risulta rilevante ai fini della contestazione (non derivandone immutazione in fatto, posto che la difesa si è ben esplicata, con ogni ampiezza, su ogni aspetto poi refluito nella sentenza).
Il ricorso dell'SP è dunque infondato in ogni sua deduzione. Altrettanto è a dire quanto alla posizione del NE. Per lui pure valgono, anzitutto, le considerazioni sopra svolte in ordine alle deduzioni proposte, in termini analoghi a quelle degli altri imputati, in merito agli esiti captativi. Anche questo imputato è dunque raggiunto, centralmente, dalla intercettata confessione stragiudiziale espressa nel captato colloquio in carcere. Non v'è dubbio sul significato esplicitato dalla frase (se non l'avevo fatto io...lo pigliano e lo sparano) sia in sè, non autorizzando altre interpretazioni, sia nel contesto di un discorso che prendeva le distanze (e per cui è stato assolto dai reati sub C) dall'incendio del cadavere.
È del tutto ovvio, allora, che l'improbabile lettura suggerita dal ricorrente (che intende interpretare la frase in senso ipotetico, come se il NE avesse detto se l'avessi fatto io), da un lato non appare autorizzata dal testo, dall'altro non si raccorderebbe più in senso logico con la seconda parte del discorso. In tale quadro, in sè non equivoco, si deve inserire - come in modo logico hanno motivato giudici del merito - anche la lettura della frase "NE è pesante" che il De IC rivolgeva all'SP nel contesto della narrazione dell'omicidio. Tale frase, invero, al di là della implausibile interpretazione difensiva, ed a prescindere ancora dal significato da dare all'aggettivo pesante (coerente essendo, peraltro, il riferimento al livello criminologico), inserisce esso NE come autorevole partecipe dell'azione omicidiaria, e dunque chiaramente avalla il vero senso della sopra esaminata confessione stragiudiziale. Si tratta, dunque, di motivazione logica e coerente che risulta impermeabile alle infondate censure difensive.
Ciò posto, e dunque convalidato il giudizio che incentra la colpevolezza sulla resa confessione, perdono valore tutti gli altri motivi di impugnazione, peraltro in sè infondati.
Non ha senso che venga qui proposta la mancanza di un movente personale, posta la chiara natura collaborativa dei rapporti tra i due principali imputati, secondo linee ricostruttive che ben reggono alle generiche critiche del ricorrente, peraltro alquanto apodittiche.
Generica è la deduzione in ordine alle telefonate intercorse tra i due principali imputati, a conferma dei rapporti e degli evidenti accordi (o assicurazioni); irrilevante la deduzione in ordine al pranzo dell'SP alla trattoria "da Enza", quel sabato, alla stregua dei rilievi dei giudici del merito sul punto;
ininfluente l'argomento relativo alla possibilità dell'SP di rivolgersi anche ad altri correi, stante la natura corale del delitto (dalle stesse intercettazioni emergono i nomi di altri possibili compartecipi), perché un tanto comunque non esclude il NE.
Non risulta fondata la deduzione in ordine all'asserita immutazione dell'addebito (avendo la Corte di secondo grado valutato diversamente i dati spaziotemporali riferiti all'omicidio ed all'incendio), posto che l'ampio dibattito svolto attorno agli esiti peritali in ambito tanatologico ha garantito ogni diritto difensivo, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità.
Va peraltro ricordato, sul punto, che proprio tale correzione apportata dalla seconda Corte ha consentito di rendere coerente la sua assoluzione dai reati di cui al capo C) della rubrica. Tanto ritenuto, anche i temi riproposti con le "note d'udienza" non hanno pregio.
Il valore delle dichiarazioni del teste Napoli è relativo, essendo stati comunque provati i rapporti tra esso NE e l'SP, e stante la confessione stragiudiziale del ricorrente;
comunque la sentenza è corretta nel valutare utilizzabili le sue dichiarazioni (secondo cui il calabrese si era fatto garante del debito) pur in mancanza di fonte individualizzata.
Quanto al preteso giudicato parziale che si sarebbe formato sul capo C) - a sostegno ulteriore del discorso difensivo circa il mutamento dei dati orari e spaziali su uccisione e incendio - la deduzione è palesemente infondata: sul capo C) vi era il gravame del coimputato SP, e tanto basta a non provocare giudicato interno;
esso NE era stato assolto dal capo C) per ritenuta estraneità, e dunque non vi era un accertamento su di lui in termini di riferimenti spazio-temporali.
Anche il ricorso di NE AL risulta dunque infondato in ogni sua deduzione.
3.2 Anche il ricorso dell'imputato De IC - sia quello principale che i motivi nuovi - deve essere rigettato. Va dapprima dichiarata, nei suoi confronti, l'inammissibilità dei motivi nuovi per quegli aspetti, ivi proposti, che non si ricollegano a quanto dedotto con i motivi principali (cfr., ex pluribus, Cass. Pen. Sez. 6^, n. 27325 in data 20.05.2008, Rv. 240367, D'Antino;
ecc.).
Tutte le proposte questioni inerenti le captazioni, ed in particolare le osservazioni critiche in ordine alla perizia, vanno disattese in base alle motivazioni già sopra svolte in questa stessa decisione, alle quali si fa rimando, non essendoci profili diversi e comunque per il completo assorbimento di ogni successiva considerazione. La deduzione in ordine all'asserita inidoneità della sua condotta ad intralciare il corso della giustizia, peraltro generica, è comunque infondata, siccome - essendo stato ben valutato il punto, nel merito, nelle precedenti sedi - risulta contraria al consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità (cfr. Cass. Pen. Sez. 1^, n. 21956 in data 14.04.2010, Rv. 247405, Mitrean). Anche il motivo del ricorso inerente il trattamento sanzionatorio, versato sub specie del vizio di motivazione in ordine alla pena base irrogata non ne minimo, non può avere positivo riconoscimento. Ed invero sia il primo Collegio (v. f. 30 della sentenza della Corte d'assise), sia che il secondo (v. f. 26 della sentenza della Corte d'assise d'appello) hanno fornito adeguata e conforme valutazione della gravità delle condotte di favoreggiamento - e quindi della congruità della pena base - in considerazione della gravità del reato presupposto ("delitto gravissimo e cruento"), con ciò dando sintetica, ma più che sufficiente, esplicazione del concreto esercizio del potere discrezionale rimesso dalla legge al giudice del merito.
Peraltro, sullo specifico punto, va ricordata la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui è corretto, nella determinazione della pena, avere riguardo anche solo ad uno dei parametri indicati dall'art. 133 c.p., ove ritenuto preponderante sugli altri, e quindi incensurabile tale valutazione, ove - come nella fattispecie - congruamente e coerentemente motivata (cfr. Cass. Pen. Sez. 2^, n. 2285 in data 11.10.2004, Rv. 230691, Alba;
Cass. Pen. Sez. 1^, n. 6034 in data 11.04.1995, Rv. 201433, La Marca;
ecc.).
3.3 Il ricorso dell'imputato LI, proposto con atto personale, al limite dell'inammissibilità, è sicuramente infondato. Costui, condannato in primo e secondo grado per favoreggiamento, si limita a ripresentare le stesse deduzioni già respinte nei precedenti gradi del giudizio, senza produrre vera e propria critica al provvedimento impugnato. Egli, inoltre, al pari degli altri imputati, contrasta gli esiti peritali in tema di trascrizione e traduzione delle captazioni. Su tale specifico punto, già sopra esaminato, non resta che fare rimando a quanto in proposito motivato in questa stessa sentenza. Quanto alle deduzioni di carattere processuale, qui proposte dal LI in modo scoordinato e con citazioni giurisprudenziali non pertinenti, parimenti si tratta di questioni già avanzate nei precedenti gradi di giudizio e già correttamente risolte dai Collegi del merito (in particolare v. f. 14 della seconda sentenza).
Da un lato, invero, il giudice che si astiene è legittimato a verificare la costituzione delle parti ed a disporre valido rinvio ad altra udienza davanti a diverso giudice, dall'altro eventuale nullità relativa è stata sanata per la mancata deduzione nei termini, e dunque per avvenuta accettazione del contraddittorio, aspetto processuale in definitiva non considerato dall'odierno ricorrente.
Nel merito, poi, è del tutto evidente che poco importa che - come sostiene il ricorrente - dalle intercettazioni, a suo dire, si possano trarre comunque elementi per identificare LO (il pecoraio, quello che vendeva le robe con il pulmino) quale soggetto coinvolto nel delitto, essendo invece rilevante, per la concreta configurazione del reato di favoreggiamento, che l'imputato abbia negato agli inquirenti le sue conoscenze (che pur le captazioni rivelavano) al fine di dare copertura agli autori del delitto stesso. In proposito varrà, invero, ricordare come sia pacifica giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui il delitto di favoreggiamento personale non è escluso dall'eventuale concomitanza di informazioni già in possesso dell'autorità inquirente (cfr. Cass. Pen. Sez. 6^, n. 773 in data 23.09.1998, Rv. 212345, Soresi), ne' è necessario un effettivo sviamento delle indagini (cfr. Cass. Pen. Sez. 1^, n. 21956 in data 14.04.2010, Rv. 247405, Mitrean).
3.4 In definitiva i ricorsi dei predetti imputati SP, NE, De IC e LI, tutti infondati in ogni loro deduzione, devono dunque essere rigettati.
Alla completa reiezione di tali impugnazioni consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei citati imputati al pagamento delle spese del procedimento.
3.5 Quanto all'imputata ON AN, è di tutta evidenza come nei suoi confronti, per la sua qualità di moglie dell'imputato SP e per la specifica ricorrenza di tutte le condizioni di legge, debba essere concretamente applicata la causa di non punibilità prevista dall'art. 384 c.p., comma 1, per essere stata costei costretta alle false dichiarazioni testimoniali rese agli inquirenti, costituenti favoreggiamento, come a lei ascritto, al fine di salvare il marito dal pericolo di un nocumento alla sua libertà, quale il ben prospettabile arresto (come poi è comunque avvenuto). In proposito, sono del tutto convincenti le considerazioni dei giudici del merito in ordine alla sicura consapevolezza della ON di dichiarare il falso in ordine a modalità e circostanze dell'incontro della vittima, a casa sua, con suo marito SP US.
Quanto all'incidenza di tale condotta sulle indagini in corso, in ordine all'omicidio del NE, la stessa emerge con evidenza dai fatti stessi.
Le deduzioni difensive, sul punto v. sopra sub 2,5, in realtà già ben contrastate dalle motivazioni dei precedenti gradi di giudizio, risultano dunque infondate, oltre che versate sostanzialmente in fatto.
L'applicazione dell'anzidetta causa esimente non è stata specificamente chiesta con i motivi del ricorso.
Essa è però concedibile d'ufficio anche in sede di legittimità (cfr., Cass. Pen. Sez. 2^, n. 41461 in data 11.11.2010, Rv. 248927, Franzi), posto che la sua mancata applicazione configura violazione di legge, si impone ex art. 129 c.p.p. e si fonda sui dati di fatto già rilevati dai giudici del merito.
L'impugnata sentenza va quindi annullata senza rinvio, limitatamente alla ON, per la causa anzidetta.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di ON AN trattandosi di persona non punibile ai sensi dell'art. 384 c.p., comma 1; rigetta i ricorsi degli altri imputati che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011