Articolo 7 della Legge 10 febbraio 1992, n. 152
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10 marzo 1992
Art. 7. 1. La rubrica del titolo II della legge 7 gennaio 1976, n. 3 , e' sostituita dalla seguente:

"Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali e federazioni regionali degli ordini".

2. Dopo l' articolo 21 della legge 7 gennaio 1976, n. 3 , e' aggiunto il seguente:

"Art. 21-bis. - Federazione regionale degli ordini. - 1. In ogni regione e' costituita la federazione regionale degli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali, con sede nel capoluogo.

2. Nelle regioni con meno di tre ordini provinciali e' consentito il raggruppamento di tutti gli ordini con quelli di una sola delle regioni viciniori. Solo in questo caso e' consentita la costituzione di federazioni interregionali, cui si applicano le norme che regolano le federazioni regionali.
Le federazioni interregionali hanno sede nel capoluogo della regione con il maggior numero di ordini.

3. Sono organi della federazione: l'assemblea, il consiglio e il presidente.

4. L'assemblea e' composta dai componenti dei consigli degli ordini che fanno parte della federazione. Essi restano in carica sino a quando mantengono la qualita' di componente il consiglio dell'ordine e vengono automaticamente sostituiti da coloro i quali succedono in tale carica.

5. Il consiglio e' composto dai presidenti degli ordini che fanno parte della federazione. Essi restano in carica sino a quando mantengono la qualita' di presidente dell'ordine provinciale e vengono automaticamente sostituiti da chi succede in tale incarico.
In caso di necessita', i presidenti degli ordini possono farsi sostituire delegando il vice presidente dell'ordine o, in caso di impossibilita' di questi, altro consigliere dell'ordine.

6. Il presidente e' nominato dal consiglio nel suo seno. In caso di impedimento, e' sostituito dal piu' anziano per iscrizione all'albo dei consiglieri della federazione in carica. Il presidente resta in carica due anni, sempreche' mantenga la qualita' di componente il consiglio, ed e' rieleggibile".

3. Dopo l' articolo 21-bis della legge 7 gennaio 1976, n. 3 , e' aggiunto il seguente:

"Art. 21-ter. - Funzioni della federazione regionale. - 1. La federazione regionale degli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali ha le seguenti funzioni:
a) rappresenta i consigli degli ordini nei rapporti con gli organi politici ed amministrativi della regione, nei confronti dei quali e' interlocutore autorizzato per i problemi generali o comuni alla categoria per l'esercizio della professione sia in forma autonoma che con rapporto di impiego;
b) svolge attivita' di coordinamento tra gli ordini in tutte le quesioni di autonoma competenza dei singoli consigli, formulando in proposito indirizzi non vincolanti;
c) assume iniziative, con funzioni di rappresentanza degli ordini provinciali, presso qualsiasi organismo a livello regionale su questioni che interessano l'esercizio della professione sia in forma autonoma che con rapporto di impiego;
d) costituisce commissioni di studio per i problemi di sua competenza;
e) raccoglie informazioni, notizie e dati di interesse regionale e li diffonde tra gli iscritti, sia per il tramite degli ordini sia direttamente, anche attraverso un proprio organo di stampa;
f) promuove e coordina sul piano regionale tra le attivita' di aggiornamento e di formazione tra gli iscritti agli ordini;
g) puo' compiere studi, indagini ed altre attivita' anche su commessa e con contributi della pubblica amministrazione".

4. Dopo l' articolo 21-ter della legge 7 gennaio 1976, n. 3 , e' aggiunto il seguente:
"Art. 21-quater. - Funzioni degli organi della federazione regionale. - 1. E' di competenza dell'assemblea della federazione regionale degli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali:
a) stabilire le norme regolamentari per il funzionamento della federazione;
b) fissare le direttive generali per l'attivita' della federazione;
c) approvare il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo.

2. L'assemblea e' convocata in via ordinaria nella seconda meta' di febbraio di ogni anno ed in via straordinaria su deliberazione del consiglio o quando ne faccia richiesta scritta, con indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, un numero di componenti l'assemblea non inferiore a un terzo.

3. L'assemblea e' validamente costituita in prima convocazione quando e' presente almeno la meta' dei suoi componenti. In seconda convocazione, che deve avere luogo almeno un'ora dopo, l'assemblea e' valida qualunque sia il numero dei partecipanti.

4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti espressi.

5. Ogni componente dispone di un voto.

6. Ciascun componente puo' farsi sostituire da altro componente l'assemblea mediante delega scritta; non e' ammesso il cumulo di piu' di tre deleghe.

7. Il consiglio svolge le seguenti funzioni:
a) elegge nel suo seno il presidente;
b) determina la misura annuale dei contributi a carico degli ordini e criteri di riparto;
c) predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'assemblea;
d) delibera sull'organizzazione della federazione e dei suoi
uffici nonche' sull'assunzione del personale;
e) in genere provvede, salvo i compiti espressamente attribuiti agli organi, a quanto occorre per il raggiungimento dei fini istituzionali della federazione, essendo all'uopo investito di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

8) Le riunioni del consiglio della federazione sono svolte quando e' presente la maggioranza dei suoi componenti. Ogni componente ha diritto a un voto. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi.

9) Il presidente rappresenta legalmente la federazione; convoca il consiglio ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta ogni trimestre; presiede le riunioni del consiglio e dell'assemblea.

10) Il presidente e' inoltre tenuto a convocare il consiglio entro quindici giorni dalla data in cui ne abbia fatta richiesta scritta almeno un terzo dei consiglieri in carica con l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno".
Entrata in vigore il 10 marzo 1992
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