Sentenza 19 aprile 2013
Massime • 1
L'istanza di restituzione in termine per proporre impugnazione è disciplinata, per il suo stretto rapporto di strumentalità con l'atto principale al compimento del quale è diretta, dalle norme concernenti la forma e la ricezione della dichiarazione di impugnazione; pertanto, è inammissibile l'istanza presentata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale anzichè nella cancelleria del giudice "a quo".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/04/2013, n. 19183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19183 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Presidente - del 19/04/2013
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 978
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 33434/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sull'istanza di restituzione nel termine proposta da:
ON IN, nato a [...] il [...];
per impugnare la sentenza della Corte d'appello di Perugia in data 21.5.2010. Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Piercamillo Davigo.
Letta la requisitoria del sostituto procuratore generale, il quale ha concluso chiedendo che l'istanza sia rigettata.
RITENUTO IN FATTO
Con istanza diretta alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma volta ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il difensore di fiducia di ON IN proponeva altresì istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Perugia in data 21.5.2010 con la quale il ON era stato condannato per tentata rapina aggravata e ricettazione.
Deduceva che ON non aveva mai avuto notizia del giudizio di appello, che alla data del giudizio di appello era detenuto e che non gli era stato notificato l'estratto contumaciale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L'istanza è inammissibile.
L'istanza di restituzione in termine per proporre impugnazione è disciplinata, per il suo stretto rapporto di strumentalità con l'atto principale al compimento del quale è diretta, dalle norme concernenti la forma e la ricezione della dichiarazione di impugnazione. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4506 del 13/01/2006 dep. 03/02/2006 Rv. 234051).
Nel caso in esame, anziché essere stata depositata nella cancelleria del giudice a quo (ovvero se contestuale alla formulazione di doglianze contro il titolo esecutivo nella cancelleria del giudice dell'esecuzione) l'istanza è stata presentata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale, il che la rende inammissibile. Con il provvedimento che dichiara inammissibile l'istanza, che l'ha proposta deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'istanza di restituzione nel termine e condanna ON IN al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 19 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2013