Cass. pen., sez. II, sentenza 19/04/2013, n. 19183
CASS
Sentenza 19 aprile 2013

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L'istanza di restituzione in termine per proporre impugnazione è disciplinata, per il suo stretto rapporto di strumentalità con l'atto principale al compimento del quale è diretta, dalle norme concernenti la forma e la ricezione della dichiarazione di impugnazione; pertanto, è inammissibile l'istanza presentata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale anzichè nella cancelleria del giudice "a quo".

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 19/04/2013, n. 19183
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19183
    Data del deposito : 19 aprile 2013

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