Sentenza 29 settembre 1999
Massime • 4
In tema di astensione, non sono abnormi ne' il decreto del presidente della Corte di appello che autorizzi un giudice ad astenersi limitatamente a uno solo tra più imputati nel medesimo procedimento, precisando che la posizione di tale imputato "formerà oggetto di stralcio", ne' la successiva ordinanza che dispone lo stralcio nel procedimento "a quo"; e invero, da un lato, una astensione parziale non è preclusa da alcuna norma, ma costituisce statuizione obbligata dell'organo decidente, poiché l'accoglimento della dichiarazione di astensione non può che essere riferita alla prospettata causa di incompatibilità nei suoi limiti oggettivo e soggettivo, senza la possibilità di prendere in esame "ex officio" situazioni diverse da quella denunciata, dall'altro deve ritenersi che l'inciso "la cui posizione formerà oggetto di stralcio" non integri il provvedimento di separazione ex art. 18 cod. proc. pen., ma costituisca un semplice suggerimento del rimedio, utile per un verso a realizzare gli effetti dell'astensione nei limiti autorizzati, e per altro verso a consentire la prosecuzione del processo in ordine alle altre posizioni.
In tema di utilizzazione di dichiarazioni rese in sede di indagini da un soggetto che in dibattimento si avvalga della facoltà di non rispondere, dopo l'acquisizione di tali dichiarazioni in primo grado sulla base della disciplina vigente anteriormente alla legge 7 agosto 1997, n. 267, è legittima in grado di appello, pur nella vigenza della nuova disciplina, una nuova acquisizione di tali dichiarazioni a norma dell'art. 512 cod. proc. pen. a seguito dell'intervenuto decesso del dichiarante.
In tema di incompatibilità del giudice, poiché le cause di incompatibilità devono essere eccepite con dichiarazione di ricusazione, ove il giudice di primo grado, in mancanza di tale dichiarazione, abbia dichiarato manifestamente infondata una questione di costituzionalità dell'art. 34 cod. proc. pen., e ove detta questione sia stata successivamente accolta (nelle more tra la pronuncia di primo grado e il giudizio di appello), la parte non può far valere con i motivi di appello come causa sopravvenuta di nullità della sentenza di primo grado il nuovo caso di incompatibilità affermato dalla Corte costituzionale, essendosi ormai esaurito il grado di giudizio al quale la situazione di incompatibilità si riferiva, e non incidendo la incompatibilità sulla capacità del giudice. (Fattispecie nella quale dopo la sentenza di primo grado era intervenuta la sentenza n. 131 del 1996 della Corte costituzionale, sulla base della quale il ricorrente, che non aveva proposto dichiarazione di ricusazione del giudice di primo grado, limitandosi ad eccepire la incostituzionalità della norma, aveva dedotto con un motivo di appello la nullità della sentenza di primo grado, riproponendo poi tale motivo in sede di ricorso per cassazione).
Nel caso di imputato deceduto nel corso del giudizio di merito e di ricorso per cassazione successivamente proposto dal difensore di fiducia che lo aveva assistito, la impugnazione è inammissibile per difetto di legittimazione del proponente, dato che il mandato difensivo conferito a suo tempo dall'imputato si è estinto per la morte del medesimo. In tale ipotesi, peraltro, non può disporsi la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria ex art. 616 cod. proc. pen., mancando il soggetto al quale addossare tali statuizioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/09/1999, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 29 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FORTUNATO PISANTI Presidente del 29/09/1999
1. Dott. RA ROMANO Consigliere SENTENZA
2. Dott. LUCIANO DERIU rel. Consigliere N. 1368
3. Dott. RA TRIFONE Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. GI LA GRECA Consigliere N. 11077/1999
ha pronunciato la seguente N. 11078/1999
S E N T E N Z A
Sui ricorsi proposti da:
1) ET ZO;
2) IN LI CI;
3) AT ZO;
4) LI ZO;
5) MA ZE;
6) AR IO;
7)
LL ON;
8) D'ST GI;
9) IS CI;
10)
ER IO;
11) AG NN;
12) PP GI;
13)
MA PI;
14)RD IO;
15) TO OM;
16)
LI IP;
17) TA RA;
18) NI LF;
19) ER EL;
20) LO AT;
21) AN AT;
avverso le sentenze 23.6.98 e 27.10.98 della Corte d'appello di
NI;
Visti gli atti, le sentenze denunziate ed i ricorsi,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott.
Luciano Deriu;
Udito per la parte civile, l'avv. CA NO, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GI Galati che ha concluso per:
a) dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado nei confronti di RA CE, con rinvio ad altra Sezione del
Tribunale di NI;
b) annullamento della sentenza impugnata nei confronti di tutti gli altri ricorrenti, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di NI;
Uditi i difensori avv. GI Grasso (per RA), avv. Antonino
Papalia (per GE CA), avv. Sebastiano Pugliese (per
NA), avv. Ivo Reina (per IO e IA), avv. AL
Liotta e avv. AL Miano (per AL), avv. Tommaso
Bonfiglio e avv. E. Pino (per IG), avv. CA Peluso (per
PO e SA), avv. Guido Ziccone (per GE RI, IU,
BE, RI), avv. Pietro Nocita (per RI), avv. Franco
Coppi e avv. Alessandro Attanasio (per AN), avv. ZI Calanna
(per IS), avv. CE Mellia (per D'TI), avv. PE
Francalanza (per LT), che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
OSSERVA
A seguito di complesse e laboriose indagini sulle motivazioni e sulle procedure che avevano portato all'aggiudicazione all'impresa
"NO costruzioni S.p.a." dell'appalto dei lavori per la realizzazione di una struttura fieristica permanente e servizi connessi in NI e dell'ulteriore appalto per la "costruzione di edifici scolastici nel territorio della provincia di NI",
numerosi esponenti politici e tecnici venivano tratti al giudizio del tribunale di NI per rispondere, a vario titolo, dei reati di abuso di ufficio e/o di concussione ritenuti configurabili nei loro confronti.
All'esito del dibattimento - nel corso del quale erano stati riuniti i distinti procedimenti inizialmente instauratisi e il Pubblico
Ministero aveva contestato ulteriori reati ad alcuni imputati - il
Tribunale di NI, con sentenza 5.12.1995:
1) riconosceva IG UL, NA CE, IA EN,
RD ZI, LO NI, D'TI PE, IS
CI, GE RI, PO PE, SA PP, IU
AC, SI PP, RA CE, LT SC,
BE FR, AN AL, GE CA, RI
AL, colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti,
giuridicamente qualificati i fatti contestati a titolo di concussione come "corruzione aggravata ex artt. 319/319 bis CP" e assorbite in detto reato le "violazioni di abuso di ufficio" (imputazioni originarie: per IG, NA, IA, NA, LO,
D'TI, IS, GE RI, PO, SA: artt. 110,
112/1, 81/2, 323/2 CP: abusi d'ufficio diversi con riferimento alla struttura fieristica;
per SI, IG, IU, NA,
LO, D'TI, IS, GE M., PO, SA, NA,
IA, LT, BE, AN artt. 110,3/7 CP: ipotesi varie di concussione in relazione alla struttura fieristica;
per LT,
BE, IS, AN, RI, RA, IG, IU,
GE M., GE C., SA, PO, D'TI, NA,
NA: artt. 110,317 CP: ipotesi varie di concussione in relazione agli edifici scolastici;
reati tutti commessi in NI nel 1989);
2) riconosceva OM ZI colpevole del delitto di corruzione aggravata ex artt. 319, 319 bis CP (così qualificato il fatto originariamente ascrittogli come concussione in relazione agli edifici scolastici);
3) concedeva a IG e IU le attenuanti generiche (per il primo equivalenti e per il secondo prevalenti sulle aggravanti contestate);
4) concedeva a RA e SI l'attenuante di cui all'art. 114
c. 1 CP;
5) condannava tutti i predetti imputati alle pene principali e accessorie ritenute di giustizia (con ulteriori statuizioni);
5) assolveva "per non aver commesso il fatto", dalle imputazioni loro ascritte, CE IO (abuso d'ufficio in relazione alla struttura fieristica9 e GI AL (abuso d'ufficio e concussione in relazione alla struttura fieristica), nonché OM
ZI dalla residua imputazione ascrittagli (concussione-corruzione in relazione alla struttura fieristica).
Nel caso del procedimento di secondo grado, all'udienza del 5.1.98
veniva stralciata la posizione del RA, essendo stato il
Presidente del collegio giudicante autorizzato ad astenersi nei confronti di costui.
Con ordinanza in pari data (5.1.98) veniva disposta la rinnovazione parziale del dibattimento per l'escussione degli imputati di reati connessi TI UN, AC LE, CE RA e GI
PA, nonché degli imputati CI IS, GI
AL, UL IA IG e ZI NA (nei confronti di quest'ultimo il provvedimento veniva revocato il 9.3.98); IG
e AL non si presentavano (e veniva rigettata il 2.4.98
l'istanza di accompagnamento avanzata dal Procuratore Generale),
mentre tutti gli altri si avvalevano della facoltà di non rispondere.
Gli imputati RI, AN e LT rendevano dichiarazioni spontanee (dopo che con varie ordinanze erano state decise le diverse questioni via via proposte dalle parti).
Con sentenza in data 23.6.1998 la Corte di appello di NI - in parziale riforma della decisione del Tribunale - così statuiva:
a) dichiarava non doversi procedere nei confronti di PO PE
in ordine ai reati allo stesso riconosciuti, perché estinti per morte di esso imputato;
b) dichiarava non doversi procedere nei confronti di IO CE
in ordine al delitto di cui all'art. 323 CP, per essere estinto per prescrizione;
c) dichiarava AL GI colpevole del reato di corruzione aggravata ex artt. 319 e 319 bis CP, così qualificato il fatto ascrittogli, a titolo di concussione, in esso assorbita la violazione di abuso di ufficio;
d) dichiarava OM ZI colpevole del reato di corruzione aggravata ex artt. 319 e 319 bis CP, così giuridicamente qualificato il reato ascrittogli a titolo di concussione nel proc. pen. n. 877/93
RG trib., ritenuta la continuazione con il delitto per cui aveva riportato condanna;
e) dichiarava RI AL colpevole di ricettazione, così
qualificato il reato di cui alla sentenza appellata;
f) escludeva le attenuanti generiche concesse a IG e IU;
g) determinava, o rideterminava, la misura della pena per gli imputati riconosciuti colpevoli in primo o secondo grado, con la sola eccezione del SI (nei confronti del quale confermava integralmente le statuizioni del Tribunale);
h) condannava AL GI al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio e il SI alle ulteriori spese del secondo grado;
i) provvedeva alle statuizioni accessorie del caso (anche nei confronti della costituita parte civile);
l) confermava nel resto:
In motivazione la Corte territoriale poneva in particolare evidenza,
tra l'altro: 1) come l'astensione del Presidente nei confronti del solo RA fosse del tutto legittima;
2) come fosse insussistente la pretesa nullità della sentenza di primo grado per incompatibilità del Collegio (avendo lo stesso emesso sentenza ex art. 444 CPP nei confronti di TI UN, a seguito di stralcio della posizione di costui); 3) come l'eccezione di incompatibilità
di un componente del Collegio, perché già occupatosi della posizione di RA in qualità di membro del Tribunale della libertà (dott. La SA), fosse strettamente personale e non estensibile ad altri (l'eccezione, dichiarata manifestamente infondata sotto il profilo costituzionale dal tribunale, era stata invece accolta con sentenza 24.3.96 n. 122 della Corte
Costituzionale); 4) come le disposizioni di cui alla Legge 267/97
avessero trovato nel caso di specie puntuale applicazione;
5) come le dichiarazioni del NO (avvalsosi inizialmente della facoltà
di non rispondere e successivamente deceduto), ritualmente acquisite ex art. 512 CPP, fossero intrinsecamente ed estrinsecamente veritiere;
6) come entrambe le vicende in oggetto (struttura fieristica e edifici scolastici) fossero da inquadrare in un vero e proprio "sistema ambientale" per cui l'aggiudicazione di un lavoro comportava esborsi in danaro a favore dei partiti politici (sotto forma di "finanziamenti" e/o di vere e proprie "tangenti"), secondo quanto confermato in sede di indagini preliminari da AR e
NO, oltreché da AG, IU, IG, LT.
Con specifico riferimento all'appalto per la "struttura fieristica",
la Corte d'appello sottolineava: che l'intera vicenda (iter acquisitivo dei terreni, con interessi diretti del costruttore
NO e del progettista LE;
iter deliberativo-
amministrativo; specificazioni del NO in ordine agli importi rispettivamente erogati a IG per tre miliardi di lire, a IU
per due miliardi, a AG - LO - AN per cinquecento milioni ciascuno, a NA per duecento milioni, a IA EN per cento milioni) si era svolta con celerità sorprendente, in esecuzione delle direttive dei leaders e per agevolare NO;
che tra quest'ultimo e l'architetto LE vi erano stati interessi coincidenti e rapporti stretti (dettagliatamente descritti alle pagg.
43-44); che in tale clima si collocava la riunione all'Hotel
Orizzonte di Acireale tra esponenti della DC, del PSI e del PCI, nel corso della quale il LE aveva parlato del progetto e la triade
LO - AN - AG aveva dato il suo assenso (presenti anche
IG, IU, GE); che dall'esame dei rapporti intercorsi tra
Provincia e comune di NI, erano emersi i segni concreti di un disegno tendente a impedire l'espressione del parere del Consiglio
comunale nel termine prescritto, onde ottenere il silenzio-assenso
(l'ordinanza sindacale di sospensione dei lavori, iniziati dal
NO senza concessione edificatoria, fu ritenuta illegittima;
il processo per illecito edilizio promosso
contro
IG,
NO e il direttore dei lavori RZ, si chiuse con la definitiva assoluzione "perché il fatto non costituisce reato").
Quanto all'appalto per la costruzione di edifici scolastici
(accorpati in due gruppi, per un totale importo di 143 miliardi), la
Corte territoriale poneva in particolare evidenza: come la Giunta
Provinciale avesse nominato due commissioni (composte entrambe da
BE, NA e IL, oltreché l'una da IO e l'altra da IA, ciascuna con un segretario e un rappresentante della Corte
dei Conti), una delle quali aveva proposto l'affidamento del primo appalto al NO, mentre l'altra aveva proposto l'affidamento del secondo appalto a una riunione di imprese (capogruppo la
Cooperativa Ravennate); come la delibera consiliare 131 del 18.5.88
(con la quale si era decisa la costruzione degli edifici scolastici e l'affidamento dei lavori con il metodo della concessione di cui all'art. 42 L.R. 28.4.85 n. 21) fosse stata impugnata dalle piccole imprese con richiesta di sospensiva (negata dal TAR, ma concessa in sede di gravame dal CGA), con successiva rinuncia al ricorso da parte delle stesse piccole imprese;
come NO avesse precisato di aver dato due miliardi a IG, due miliardi a IU,
trecentocinquanta milioni ciascuno a AG - LO - AN,
duecentomilioni a NA;
come AG e IU avessero confermato quanto asserito dal NO.
Con specifico riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti, la
Corte d'appello puntualizzava e sosteneva: che correttamente il tribunale aveva ravvisato il reato di corruzione (e non quello di concussione originariamente ascritto), stante il "sistema di illegalità diffusa", estrinsecantesi in costanti e generalizzati comportamenti;
che l'esistenza di un sistema illecito degli appalti e l'interesse della classe imprenditoriale a tenerlo in vita (versando tangenti) erano confermati dalle dichiarazioni del NO, che avevano trovato riscontro in quelle di AG e IU;
che era da respingere l'ipotesi della "concussione ambientale" prospettata dal
Pubblico Ministero;
che nel caso si trattava di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, quindi propria e non impropria (il previo concerto criminoso sul compimento del successivo atto integrava l'ipotesi prevista dall'art. 319 c. 1 nel testo all'epoca vigente, e la successiva dazione di denaro era semplice adempimento della promessa fatta antecedentemente); che LO, AG e AN
avevano deciso la esecuzione delle opere pubbliche (scuole e centro fieristico), comunicando le scelte ai vari referenti propri (che a loro avevano impartito le loro direttive ai componenti del Consiglio
e/o della Giunta provinciale), nella piena consapevolezza di tutti che l'attivarsi in tal modo avrebbe fruttato una quota delle tangenti
(illeciti proventi, definiti "contributi"); che sussisteva l'aggravante di cui all'art. 319 bis CP (art. 319 CP n. 1 nella formulazione vigente all'epoca dei fatti, anteriore alla riforma di cui alla Legge 26.4.90 n. 86), giacché dalla corruzione era derivata la stipulazione di contratti d'appalto con la pubblica amministrazione alla quale i pubblici ufficiali appartenevano;
che era da escludere la pretesa violazione del principio di correlazione tra sentenza e accusa contestata (per esser stata ritenuta la corruzione in luogo della concussione originariamente ipotizzata);
che era da respingere la tesi secondo la quale si sarebbe trattato,
al più, di illecito finanziamento dei partiti (ai sensi dello art. 7
n. 2 195/74); che nel reato di corruzione ritenuto restavano assorbiti i vari fatti di abuso di ufficio singolarmente e specificamente contestati (costituendo l'abuso "elemento della condotta del reato di corruzione"); che il riferimento del P.M. alla ricettazione aveva senso in relazione alla originaria imputazione per concussione (in mancanza di prove sulla minaccia), ma non anche in relazione alla qualificazione dei fatti come corruzione.
Il giudice di secondo grado prendeva, quindi, in esame le posizioni dei singoli imputati, esponendo le ragioni della propria decisione per ciascuno di costoro (pagine da 69 a 117), oltreché in tema di attenuanti generiche, di attenuante ex art. 62 n. 6 CP, di vincolo della continuazione, di determinazione della pena, di pretesa violazione dello art. 442 CPP, di condono, di confisca, di spese processuali, di risarcimento danni (pagg. da 118 a 125 sent. imp.).
Avverso la predetta decisione venivano proposti ricorsi per
Cassazione nell'interesse di IG, NA, IO, IA,
NA, LO, D'TI, IS, GE RI, AL,
PO, SA, IU, OM, SI, LT, BE,
AN, GE CA, RI.
Successivamente venivano depositati "Motivi nuovi" (e/o "motivi aggiunti") nell'interesse di NA, IA, IO, IU,
BE, GE RI, RI, IS, LO, LT, AN.
1) La difesa NA eccepiva l'incompatibilità del Collegio del
Tribunale, per avere già giudicato ex art. 444 CPP la posizione di
UN TI;
2) la stessa difesa NA denunciava anche l'incompatibilità del giudice Dott. La SA (membro del collegio di primo grado), per essere stato componente del Tribunale del riesame che si era a suo tempo occupato della posizione RA;
3) le difese NA D'TI e LT riproponevano la questione della "inammissibilità dell'astensione del Presidente della Corte
d'appello pro parte", cioè limitata alla sola posizione RA.
La questione veniva ripresa nei "motivi nuovi" e/o "aggiunti" per
IS, AN, GE RI, RI, IU, BE;
4) i difensori di NA, IU, AN, D'TI, LO
(quest'ultimo nei "motivi nuovi") deducevano l'inutilizzabilità
delle dichiarazioni NO (con riferimento al testo "attuale"
dell'art. 513 CPP) e l'inapplicabilità dell'art. 512 CPP;
5) veniva denunciata l'inutilizzabilità delle dichiarazioni IG
(difese NA, IS, BE, LO, AN), di quelle
LE (difesa LO), di quelle RA e AR (difesa
AN), con riferimento per tutte al testo "attuale" dell'art. 513
CPP.
La difesa AL deduceva, inoltre, l'inutilizzabilità delle dichiarazioni IU "perché non acquisite ritualmente al fascicolo del dibattimento";
6) le difese AN, MA, TO, NI, ER IO,
LO, TA, sottolineavano come NO, IG, IU,
AG, avessero reso dichiarazioni generiche, non conformate in dibattimento e non corroborate da idonei riscontri di supporto (ai sensi degli artt. 192/3 e 500/3-4 CPP);
7) Si dolevano della mancata rinnovazione del dibattimento la difesa
IN (che avrebbe voluto dimostrare la legittimità degli atti di appalto dei lavori), la difesa LO (che avrebbe voluto dimostrare come fosse intervenuta un'intesa tra Provincia e piccole imprese), la difesa AN (che avrebbe voluto dimostrare le contraddizioni del
NO e l'interesse di costui a sostenere determinate tesi);
8) diversi difensori (per conto di IN, LL, D'ST,
ER EL) hanno dedotto la violazione dell'art. 442 CPP, per esser stato il dissenso del PM all'adozione del rito abbreviato
"ritenuto a torto giustificato" (con motivazione generica e non riferita alle singole posizioni;
non essendo, inoltre, emerso dal dibattimento alcun elemento nuovo);
9) le difese LL, D'ST e AG hanno denunciato la violazione degli artt. 521/522 CPP (immutazione del fatto con lesione dei diritti di difesa): i giudici avrebbero ritenuto di sanzionare una condotta pregressa, benché l'imputazione si riferisse a una condotta successiva (rispetto all'aggiudicazione degli appalti);
10) la difesa AG deduceva la violazione degli artt. 581 e 591
CPP, sostenendo che gli appelli proposti dal Procuratore della
Repubblica e dal Procuratore generale riguardavano solo i pretesi abusi (non anche la concussione) e che sul punto il giudice di secondo grado avrebbe argomentato in maniera errata e capziosa;
11) le difese AT, LL, IN, D'ST, MA e
RD, contestavano la sussistenza di un qualsiasi accordo corruttivo tra NO e i componenti del Consiglio provinciale e/o della Commissione giudicatrice (al più vi sarebbero stati contatti del costruttore solo con i vertici politici;
il progetto
NO sarebbe stato scelto perché era obbiettivamente il migliore);
12) secondo le difese IN, D'ST, ER EL,
MA, RD, AN, avrebbe dovuto riconoscersi sussistente,
al più, il reato di finanziamento illecito ai partiti (non vi sarebbe stato collegamento tra le dazioni di denaro e gli atti deliberativi;
i contributi sarebbero stati spontanei e censurabili solo sotto il profilo della correttezza, con eventuale applicabilità
della disciplina speciale);
13) le difese IN, AR, IS, TO, NI,
ER IO, LL, D'ST, MA, RD, AN,
AG, hanno sostenuto che al più si sarebbe dovuto parlare di corruzione susseguente (propria o impropria), ormai estinta per prescrizione;
14) secondo le difese IN, AT, LI, MA, LL,
D'ST, AG, il reato di cui all'art. 323 CP (nella
"nuova" formulazione) avrebbe dovuto essere escluso (e non ritenuto assorbito);
15) il reato di cui all'art. 323/2 CP avrebbe dovuto, comunque, esser dichiarato estinto per amnistia o prescrizione (con conseguente diminuzione della pena residua);
16) secondo la difesa LL avrebbe dovuto essere esclusa l'aggravante di cui all'art. 319 bis CP (perché mai contestata);
17) ulteriori e diffuse argomentazioni in ordine alla valutazione espressa dalla Corte d'appello sugli elementi probatori emersi (con circostanziate censure di contraddittorietà, erroneità,
illogicità, gravi carenze motivazionali) venivano proposte nell'interesse di AN, IN, AT, GA, AR,
IS, NI, ER IO, LL, D'ST, LO,
MA, RD, LI, TA, AG;
18) le difese IN, AT, AR, IS, TO,
NI, ER IO, ER EL, LL, LO,
MA, RD, LI, AG, AN, denunciavano il diniego delle attenuanti generiche (art. 62 bis CP), lamentando che la motivazione correlativa fosse stata generica e non adeguata alle situazioni individuali;
19) i difensori di IN, MA, RD, AG, AT,
deducevano la violazione dell'art. 133 CP;
20) le difese AT, MA, MA, TA, segnalavano che le pene erano state indicate in entità differente nella motivazione rispetto al dispositivo;
21) la difesa LO contestava la sussistenza del delitto di ricettazione (art. 648 CP), per esser stata affermata apoditticamente la consapevolezza della provenienza illecita delle somme ricevute;
22) i difensori del MA e del AG lamentavano la mancata applicazione dell'art. 114 CP (per essere stata la loro attività
trascurabile e la partecipazione minima);
23) il difensore del RD si doleva della mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 2 CP;
24) le difese LL e PP deducevano la violazione dell'art. 240
CP (confisca).
Con sentenza 27/10/98 la Corte d'appello di NI (in diversa composizione rispetto al collegio che aveva emesso la decisione
23/6/98) confermava la condanna inflitta in primo grado a ZO
ET, sottolineando in motivazione: come non fosse soggetta a impugnazione l'ordinanza che aveva ritenuto "manifestamente infondata" l'eccezione di ricostituzionalità proposta con riferimento all'art. 34 CPP (partecipazione al giudizio di primo grado di un magistrato già componente del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia in carcere per l'imputato) e come la decisione 131/96 della Corte Costituzionale non potesse avere effetti su una situazione giuridica ormai esaurita;
come non sussistesse la pretesa violazione del principio di correlazione fra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza;
come fosse irrilevante la mancata individuazione in concreto del singolo atto "contrario ai doveri di ufficio" (per esser stata effettuata la consegna di danaro in ragione delle funzioni esercitate dal pubblico ufficiale); come non fosse possibile ritenere che le dazioni di denaro costituissero "contributi al partito di appartenenza" (stante anche la possibilità di concorso fra i reati di corruzione e di illecito finanziamento a partiti politici); come il RA fosse consapevole dell'illecito; come dovessero essere negate le attenuanti ex art. 323 bis CP ed ex art. 62 bis CP;
come dovesse ribadirsi la sussistenza dell'aggravante ex art. 319 bis CP;
come il Tribunale avesse operato un giudizio di equivalenza fra l'attenuante ex art. 114 CP e la ritenuta aggravante ex art. 319 bis CP.
Proponeva ricorso per Cassazione il difensore del ET, deducendo i seguenti motivi:
I) "violazione e falsa applicazione dell'art. 34 CPP, dell'art. 178/a
CPP, dell'art. 24 Legge 87/53, dell'art. 6 par. 1 Conv. Europea dei diritti dello uomo": la sentenza di primo grado non costituiva
"situazione giuridica consolidata"; avrebbe dovuto essere riconosciuta l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte
Costituzionale n. 131/96;
II) "violazione e falsa applicazione degli artt. 521/522 CPP.
Nullità della sentenza per difetto di correlazione tra imputazione e decisione";
III) "violazione e falsa applicazione dello art. 319 CP.
Riconducibilità dei fatti alla disciplina della Legge 2/5/74 n. 195
e 18/11/81 n. 659";
IV) "violazione e falsa applicazione dell'art. 110 CP";
V) "violazione e falsa applicazione dello art. 62 bis CP";
VI) "violazione e falsa applicazione dello art. 329 bis CP";
VII) "violazione e falsa applicazione dello art. 319 bis CP";
VIII) "violazione e falsa applicazione dello art. 69 CP. Conseguente
prescrizione del reato";
IX) "violazione e falsa applicazione dello art. 133 CP".
Anche nell'interesse del ET venivano depositati "motivi nuovi",
a completamento delle argomentazioni già svolte con il ricorso.
All'odierna udienza sono stati riuniti i procedimenti n. 11077
(RA) e n. 11078 (IG e altri).
Il Procuratore generale, il patrono di parte civile, i difensori indicati in epigrafe, hanno quindi illustrato le rispettive tesi e conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'esaminare le diverse questioni proposte, la Corte ritiene di doversi occupare, anzitutto, di quelle di carattere generale e/o preliminare, per poi passare alla valutazione di quelle proposte nell'interesse di singoli ricorrenti e/o di alcuni soltanto fra questi.
1 PRETESE VIOLAZIONI DELL'ART. 34 CPP
Come già accennato in parte narrativa, la difesa AT ha riproposto la questione della nullità della decisione di primo grado
"in forza della incompatibilità di quel collegio giudicante, essendo identico a quello che in data 31/5/94 aveva emesso sentenza nei confronti di tal UN TI, in origine rinviato a giudizio con tutti gli altri imputati e la cui posizione era stata stralciata" (il
UN aveva patteggiato la pena): emanando una sentenza ex artt. 444
e ss., il Tribunale avrebbe comunque accertato la responsabilità del
UN riguardo ai fatti-reato (alla base necessariamente plurisoggettivi); avrebbe dovuto trovare applicazione, perciò, il regime previsto dalla sentenza n. 371 del 2/11/96 della Corte
Costituzionale, a nulla rilevando che prima di tale pronuncia non fosse stata sollevata (nel procedimento a carico dello stesso NA
e di altri) alcuna questione di incompatibilità, dovendosi attribuire alla decisione della Corte Costituzionale "una sorta di incidenza retroattiva, il cui unico limite è rappresentato dai rapporti esauriti", non potendo dar luogo a una "situazione esaurita"
la sentenza di primo grado.
La stessa difesa AT e la difesa AL hanno riproposto,
inoltre, la questione della incompatibilità del dott. La SA
(componente del collegio del Tribunale), per aver costui fatto parte del "Tribunale del riesame" che si era occupato della posizione
RA: detta incompatibilità era già stata rilevata dalla difesa in primo grado, con eccezione di illegittimità costituzionale ritenuta dal Tribunale "manifestamente infondata" (11/10/95); con sentenza n. 131 del 24/3/96 la Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 34 CPP, nella parte in cui non prevedeva
"l'incompatibilità alla funzione del giudizio del giudice che come componente del Tribunale del riesame si sia pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato"; la circostanza che la difesa avesse coltivato la questione con tutti i mezzi a sua disposizione, non consentirebbe di considerare "situazione consolidata" (costituente limite all'efficacia retroattiva della pronuncia della Corte Costituzionale) la sentenza di primo grado;
il difensore appellante si sarebbe trovato, dunque, nella condizione di
"invocare l'applicazione retroattiva della decisione della Corte
Costituzionale (per impedire il consolidamento della statuizione del primo giudice sul punto); applicazione retroattiva certamente non impedita dall'esaurimento del precedente grado di giudizio, posto che l'interessato - non potendo presentare istanza di ricusazione, non integrando la situazione predetta (allo stato della normativa vigente e in relazione alle sentenze fino a quel momento pronunciate dalla
Corte Costituzionale) alcuna delle cause di incompatibilità
tassativamente contemplate dall'art. 34 CPP - dopo aver coltivato con tutti i mezzi a sua disposizione la questione relativa alla possibilità della partecipazione al giudizio ... di quel medesimo giudice che aveva precedentemente emesso misura cautelare nei suoi confronti, ha visto poi la propria tesi, mai abbandonata, accolta dal giudice delle leggi. Nè può essere d'ostacolo all'efficacia retroattiva ... il fatto di aver impostato, in sede di appello, la questione in termini di nullità della sentenza di primo grado alla stregua della sopravvenuta pronuncia di incostituzionalità,
spettando comunque al giudice di secondo grado interpretare l'atto di gravame, in tal caso inequivocabilmente teso a ottenere ... la caducazione della sentenza di primo grado in conseguenza dell'estensione retroattiva, degli effetti della predetta declaratoria di incostituzionalità, a situazione giuridica che, per i suesposti motivi, non può considerarsi ancora esaurita (così
testualmente - e anche correttamente, secondo i ricorrenti - Cass. I,
sent. 164 del 10/1/98, Todesco); l'interpretazione accolta dal
Tribunale e dalla Corte d'appello di NI, oltretutto,
implicherebbe una plateale violazione del diritto a un Tribunale
imparziale, garantito dall'art. 6 della convenzione europea dei diritti dell'uomo.
La prima delle doglianze esposte (con riferimento alla pronuncia ex art. 444 CPP nei confronti del UN) non può essere condivisa.
Non v'è dubbio che la causa di incompatibilità di cui all'art. 34
CPP - come risultante a seguito della sentenza 371/96 della Corte
Costituzionale - possa teoricamente essere ravvisata anche nel caso di precedente sentenza di applicazione della pena di precedente sentenza di applicazione della pena su richiesta a carico di un coimputato, ma occorre che tale decisione abbia "compiuto una valutazione, sia pure incidentale, della responsabilità del concorso" nei confronti del quale l'incompatibilità dovrebbe operare
(Cass. II, sent. 106 del 18/2/99, Compagnon;
Cass. IV, sent. 2485 del
18/9/98, Coglitore;
Cass. VI, sent. 1752 dell'11/6/98, Cerciello):
situazione non certo ravvisabile nel caso di specie, non versandosi in ipotesi di "concorso necessario" e risultando se mai ben differenziate le posizioni del NA e del UN (il primo componente della Commissione giudicatrice, il secondo membro della
Giunta provinciale).
È appena il caso di aggiungere che nessuna questione in ordine alla pretesa incompatibilità fu sollevata dal NA nel corso del giudizio di primo grado (lo si riconosce espressamente nel ricorso),
e che la decisione della Corte Costituzionale n. 371/96 intervenne quando si era già da tempo esaurita - con la sentenza in data
5/12/95 - la fase processuale nella quale l'incompatibilità avrebbe potuto esser fatta valere (Cass. V, sent. 44 del 25/2/99, Poggi;
Cass. III, sent. 7836 del 3/7/98, Nardella).
La seconda doglianza (relativa alla posizione del dott. La SA) è
anch'essa da disattendere.
L'isolata pronuncia richiamata dai ricorrenti (Cass. I, sent. 164 del
10/1/98, Todesco) è in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale di gran lunga prevalente - e che questo Collegio
ritiene integralmente condivisibile - secondo il quale, perché le cause di incompatibilità del giudice devono essere eccepite con dichiarazione di ricusazione, ove il giudice di primo grado (in mancanza di tale dichiarazione) abbia dichiarato manifestamente infondata una questione di costituzionalità dell'art. 34 CPP, e ove detta questione sia stata successivamente accolta (nelle more tra la pronuncia di primo grado e il giudizio di appello), la parte non può
far valere come causa sopravvenuta di nullità della sentenza di primo grado - con i motivi di appello - il nuovo caso di incompatibilità affermato dalla Corte Costituzionale, essendosi ormai esaurito il grado di giudizio al quale la situazione di incompatibilità si riferiva, e non incidendo l'incompatibilità
sulla capacità del giudice (oltre alle decisioni già citate dianzi,
v. anche: Cass. VI, sent. 1168 del 29/1/98, Ferrari;
Sez. III, sent.
7836 del 3/7/98, Nardella;
Sez. Un., sent. 5 dell'8/5/96, D'Avino).
2 ASTENSIONE DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DI SECONDO GRADO NEI
CONFRONTI DEL SOLO ET
Numerosi ricorrenti (v. "supra", in parte narrativa) hanno sostenuto che l'astensione del presidente PE Torresi nei confronti del solo RA sarebbe da ritenere "illegittima", non potendosi considerare il predetto imputato "estraneo al processo" (che costituiva un "tutto indivisibile"), potendo lo stesso RA esser citato per "esame diretto e/o contestazioni", potendosi ragionevolmente dubitare della "serenità del giudice astenutosi" nel dirigere eventualmente il predetto esame.
La questione è già stata esaminata da questa stessa sezione (in relazione al medesimo procedimento), onde in questa sede non può che ribadirsi quanto già ritenuto con sentenza n. 28233 del 22/12/98 (RV
212899), e cioè che non possono considerarsi "abnormi" ne' il decreto del presidente di sezione della medesima corte ad astenersi limitatamente a uno solo tra più imputati nel medesimo procedimento
(precisando che la posizione di tale imputato "formerà oggetto di stralcio"), ne' la successiva ordinanza della Corte dispositiva dello stralcio;
e invero, da un lato, un'astensione parziale non è
preclusa da alcuna norma, ma costituisce statuizione obbligata dell'organo decidente, poiché l'accoglimento dell'istanza di astensione non può che essere riferita alla prospettata causa di incompatibilità, nei suoi limiti oggettivo e soggettivo, senza la possibilità di prendere in esame ex officio situazioni diverse da quella denunciata;
dall'altro, deve ritenersi che l'inciso "la cui posizione formerà oggetto di stralcio" (contenuta nel decreto) non integri il provvedimento di separazione ex art. 18 CPP, ma costituisca un semplice suggerimento del rimedio, utile per un verso a realizzare gli effetti dell'astensione nei limiti autorizzati, e per altro verso a consentire la prosecuzione del processo in ordine alle altre posizioni.
La censura proposta dev'essere, pertanto, rigettata.
3 POSIZIONE DI ZO LI
In primo grado era stato assolto "per non aver commesso il fatto"
dall'imputazione di cui agli artt. 81 c. 2 - 323 c. 2 CP (abuso continuato d'ufficio, quale componente della Commissione giudicatrice per l'affidamento dei lavori di realizzazione della struttura fieristica).
Su impugnazione del pubblico ministero, la Corte d'appello dichiarava
"non doversi procedere" per essere il reato contestato estinto per prescrizione, sottolineando: come IO avesse partecipato deliberatamente all'abuso commesso dalla Commissione, dando il suo apporto di tecnico consapevole (era ispettore regionale tecnico);
come non potesse ritenersi "evidente che l'imputato non avesse commesso il fatto (art. 129 c. 2 CPP).
Col ricorso per Cassazione il difensore ha dedotto:
1) "mancanza e illogicità della motivazione": non fu compiuto alcun abuso;
il progetto NO era sicuramente il migliore;
non sussistevano i pretesi favoritismi;
sarebbero "ingiustificabili" i silenzi sulle deduzioni difensive;
2) "Inosservanza di norme penali, in relazione all'art. 323 CP": le condotte descritte non integrerebbero "violazioni di norme di legge o di regolamento, che prescrivano specifici comportamenti".
Con successive "note difensive" si è ribadito che il reato di cui all'art. 323 CP avrebbe dovuto essere escluso, mancando una condotta sussumibile nella disposizione novellata (Legge 234/97)
Le doglianze sono infondate.
È pacifico che l'imputato non prese denaro: proprio per tale ragione gli venne contestato solo l'abuso (e non anche la corruzione), dal quale fu assolto in primo grado.
Le deduzioni difensive (i criteri valutativi adottati limitavano la discrezionalità degli esaminatori;
il TAR riconobbe la legittimità
dei punteggi assegnati alla "soluzione tecnica più avanzata"; il termine assegnato per produrre la documentazione era congruo;
il numero di sedute della commissione fu esiguo perché l'entità del lavoro era modesta) furono sostanzialmente ignorate dalla Corte
territoriale.
Nell'imputazione ascritta al Galiotto, dall'altro canto, non vi è
riferimento alcuno a violazioni di norme di legge o di regolamento,
secondo quanto espressamente richiesto dalla nuova formulazione dell'art. 323 CP, introdotta con Legge 17/7/97 n. 234 (v. ex plurimis: Cass. V, sent. 2907 del 3/3/99, Spaziano;
Cass. VI, sent.
6561 del 4/6/98, PM e Celico;
Cass. VI, sent. 2875 del 6/3/98, Testa;
Cass. VI, sent. 2870 del 6/3/98, Notaro;
Cass. VI, sent. 2328 del
23/2/98, Branciforte e altro;
Cass. VI, sent. 1163 del 29/1/98,
Marconi).
Si impone, conseguentemente, l'annullamento della sentenza impugnata
(23/6/98 della Corte d'appello di NI) senza rinvio, nei confronti di ZO LI con la formula "per non aver commesso il fatto".
4 POSIZIONE DI NN AG
Tratto a giudizio per rispondere di tre reati di abuso e di concussione (relativamente alla struttura fieristica), era stato assolto dal Tribunale con la formula "per non aver commesso il fatto"
(qualificato come "corruzione" l'episodio ascrittogli a titolo di
"concussione", mancando la prova che avesse incassato somme di danaro.
A seguito di impugnazione del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di NI e del Procuratore generale (che il giudice di secondo grado riteneva non limitata alle ipotesi di abuso, come invece sostenuto dalla difesa), la Corte territoriale - sulla base delle dichiarazioni TO e LO, indirettamente riscontrata da quelle AG e NO - giungeva ad affermare la penale responsabilità del prevenuto per il reato di corruzione (quantomeno sotto forma di concorso).
I difensori hanno proposto due distinti ricorsi per Cassazione, le cui doglianze possono così sintetizzarsi:
a) "insussistenza dei reati ex art. 323 CP": gli atti deliberati erano legittimi;
per i presunti abusi avrebbe dovuto applicarsi l'art. 129 CPP (insussistenza dei fatti-reato, o amnistia, o prescrizione);
b) "violazione degli art. 581 e 591": il Procuratore della Repubblica
e il Procuratore generale avevano proposto appello solo per i pretesi abusi (e non anche per la concussione);
c) "violazione degli artt. 521/522 CPP": all'epoca indicata nella contestazione ("prossima al 13/10/89") non esisteva l'art. 319 bis CP
e l'art. 319 CP era composto da un solo comma, onde era inammissibile il trasferimento in essa previsione legislativa del capo di accusa ex art. 317 CP (in base al testo dell'art. 319 CP vigente all'epoca dei fatti sarebbe, anzi, maturata la prescrizione);
d) "violazione dell'art. 606/c CPP in relazione all'art. 191 CPP": le dichiarazioni TO sarebbero state irritualmente utilizzate,
benché non acquisite al fascicolo dibattimentale;
e) "carenza e manifesta illogicità della motivazione": mancherebbe ogni prova in ordine a percezione di tangenti da parte del
AL; la Corte territoriale avrebbe supinamente utilizzato gli argomenti del Procuratore generale e travisato i fatti;
la motivazione sarebbe carente anche in ordine all'entità della pena,
alla mancata concessione delle attenuanti generiche, al mancato riconoscimento della "minima partecipazione" ex art. 114 CP.
I ricorsi sono fondati, pur non essendo accoglibile la tesi secondo la quale l'appello a suo tempo proposto dai rappresentanti della pubblica accusa avrebbe avuto a oggetto solo i "pretesi abusi".
Devesi in Proposito ritenere - secondo quanto già opportunamente rilevato dalla Corte territoriale - che i motivi di impugnazione (in forza degli artt. 581 e 591 CPP) debbano essere enunciati con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta;
l'obbligo di specificità,
peraltro, investe non solo le singole censure ma anche gli elementi che le sostengono, onde rendere possibile il sindacato del giudice ad quem attraverso la individuazione dei capi e punti della decisione impugnata e delle questioni dedotte;
il giudice sovraordinato, dal canto suo, può certamente interpretare l'atto, integrandolo nelle parti carenti, attraverso la valutazione degli elementi riportati nel complessivo contesto espositivo, ma non può mai estendere la sua cognizione al di là del devolutum, qualora le richieste abbiano un contenuto così ermetico da rendere impossibile l'individuazione delle concrete questioni dedotte (Cass. V, sent. 3277 del 29/8/97,
Lambiase; sul tema v. anche: Cass. II, sent. 672 del 18/2/99,
Trimboli; Cass. VI, sent. 6383 del 1/6/98, Lo Presti).
Nel caso di specie, il pieno rispetto dei principi testè richiamati non pare revocabile in dubbio, ove si consideri: a) che la decisione di primo grado, pur pervenendo all'assoluzione del prevenuto, aveva espressamente qualificato come "corruzione" l'episodio originariamente ascrittogli a titolo di "concussione" (v. a pag. 179
sent. trib.); b) che a detta assoluzione il Tribunale era pervenuto proprio perché "mancava la prova che avesse ricevuto somme di denaro
... dal suo capocorrente" (ibidem); c) che proprio tale punto fu oggetto specifico dell'impugnazione del Procuratore generale, secondo il quale proprio "quella che avrebbe dovuto essere la prova del nove dell'innocenza" (e cioè l'asserita mancata prescrizione di tangenti), assumeva invece - "se esattamente e compiutamente esaminata" - preciso "rilievo probatorio in direzione accusatorio"
(pagg. 22 e ss. Dell'atto d'appello del PG); d) che, pertanto, ben poteva la Corte territoriale valutare nel merito se il AL
avesse o meno "percepito mazzette", e potesse conseguentemente essere
"ritenuto colpevole di corruzione o quantomeno di concorso in tal reato" (pag. 89 sent. imp.).
Devesi ritenere, piuttosto, che gli argomenti addotti dal giudice di secondo grado per giungere alla conclusione che anche il AL
avesse beneficiato delle "tangenti" ( corrisposte dal NO"
siano meramente illatori, e che in realtà manchi del tutto di tale circostanza.
E invero, a prescindere da ogni valutazione sulla utilizzabilità o meno delle dichiarazioni rese dallo TO, appare comunque evidente che la Corte d'appello: 1) riconobbe significato accusatorio alle dichiarazioni dello stesso TO e del AG, benché nessuno dei due avesse confermato il percepimento di somme da parte del prevenuto
(essendosi il primo limitato a riferire di aver risposto negativamente alla richiesta, di per sè non illecita, di
"contributi" da parte del AL;
avendo il secondo soltanto indicato lo stesso AL tra i consiglieri facenti parte della
"corrente LO"; 2) ritenne che il LO avesse sostanzialmente confermato di aver distribuito agli aderenti alla sua corrente, compreso tra questi il AL, almeno parte delle
"tangenti ricevute dal NO" (pag. 89 sent. imp.), mentre in realtà il LO aveva negato di aver "mai ricevuto denaro per nessun appalto, a maggior ragione per quello del cavaliere
NO", aveva ammesso solo di aver ricevuto da costui "alcuni contributi" (fatto di per sè non illecito", aveva decisamente escluso di aver "dato soldi agli uomini della sua corrente" e/o di aver impartito a costoro "orientamente ... o disposizioni" (si veda in proposito il verbale d'udienza del 15/3/95, alcuni passi del quale sono testualmente riportati alle pagg. 10/11 del ricorso sottoscritto dall'avvocato Liotta).
Ritiene conclusivamente il Collegio che il giudice d'appello abbia fondato le proprie conclusioni su una condivisibile interpretazione delle risultanze probatorie, obbiettivamente inidonee a giustificare la totale riforma della decisione del Tribunale;
e che la mancanza di validi elementi probatori in ordine alla circostanza ritenuta decisiva dalla Corte territoriale (percezione da parte del AL
di una quota delle "tangenti" versate dal NO al LO)
imponga già di per sè - senza necessità di esaminare le ulteriori doglianze proposte dai difensori del ricorrente - l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di GI
AL con la medesima formula già adottata per il IO, e cioè "per non aver commesso il fatto".
5 POSIZIONE DI PP GI
Tratto a giudizio per rispondere di quattro reati di abuso e due di concussione, era stato condannato dal Tribunale per corruzione aggravata continuata.
La Corte d'appello dichiarava estinti i reati per morte dell'imputato e respingeva l'istanza di restituzione agli aventi diritto delle somme versate da esso PO a titolo di eventuale riparazione del danno (confermando la confisca di dette somme).
Ha proposto ricorso per cassazione l'avvocato CA Peluso, già
difensore di fiducia dell'PO, contestando la legittimità della disposta confisca (asseritamente non obbligatoria nel caso di specie)
e insistendo per la restituzione agli aventi diritto delle somme a suo tempo depositate dall'imputato.
Il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, perché il mandato difensivo a suo tempo conferito dall'PO si è estinto con la morte di costui e perché non risulta che all'avvocato Peluso sia stato conferito alcun altro mandato da parte di eventuali altri legittimati a impugnare per Cassazione (v. in proposito: Cass. I,
sent. 1447 del 4/5/93, Pescatore;
sez. Un., sent. 6682 del 4/6/92,
PM, p.c., Mesumeci e altri;
Cass. V, sent. 711 del 22/3/99, De
Vincenza; Cass. VI, sent. 6346 del 2/7/97, Ferrera).
Le eventuali pretese sulle somme in questione da parte di persone diverse dall'imputato (deceduto) potranno esser fatte valere in sede esecutiva.
La peculiarità del caso (ricorso proposto dal difensore non munito di mandato, senza che risulti alcuna adesione a tale iniziativa da parte di eventuali legittimati all'impugnazione) esclude ogni possibilità di condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria a carico di CH (v. infatti: Cass. VI, sent. 9121 del 25/8/95,
Lovino).
6 POSIZIONE DI ZO ET
Con il secondo motivo di ricorso (dell'infondatezza del primo si è
gia dedotto in altra parte di questa stessa sentenza) il difensore ha lamentato la violazione degli artt. 521/522 CPP: al RA erano state inizialmente contestate due ipotesi di "concussione in concorso con l'onorevole LV AN" e in danno dello imprenditore SC
NO; la condanna per "corruzione aggravata ex artt. 319 e 319
bis CP" si sarebbe invece riferita a un concorso (mai contestato) con amministratori e funzionari della provincia regionale di NI nel compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio; si sarebbe in tal modo realizzata una vera e propria "immutazione del fatto contestato", con irreparabile pregiudizio del diritto di difesa.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, si ha mancata correlazione tra fatto contestato e sentenza - o nullità della sentenza per difetto di contestazione - quando vi sia stata una immutazione tale da determinare uno "stravolgimento" dell'imputazione originaria: quando il fat6to ritenuto in sentenza si trovi, cioè,
rispetto a quello contestato, in rapporto di ontologica eterogeneità
o incompatibilità, nel senso che viene a realizzarsi una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito (naturalisticamente intesi come comprensivi delle caratteristiche spazio-temporali) nei confronti dello imputato,
posto in tal modo di fronte a un fatto "nuovo", rispetto al quale non abbia avuto la possibilità di una effettiva e compiuta difesa (Cass.
VI, sent. 8854 del 30/7/98, De Michelis;
Cass. VI, sent. 3460 del
19/3/98, Magro;
Cass. VI, sent. 2642 del 25/2/99, Catone;
Sez. Un.,
sent. 6402 del 2/7/97, Dessimone e altri;
Sez. Un., sent. 16 del
22/10/96, Di SC).
Nel caso di specie, la "immutazione" nel senso appena indicato appare evidente, ove si consideri: a) che nella contestazione originariamente di quella mossa all'AN) non vi era riferimento alcuno al concorso con gli amministratori locali (affermato a carico del RA dalla decisione del Tribunale e poi ribadito dalla Corte
d'appello), ma solo al possibile "abuso della qualità" di leader politico (deputato nazionale) da parte dell'onorevole AN;
b) che in detta originaria contestazione non vi era neppure riferimento agli atti (d'ufficio o contrari ai doveri d'ufficio) che gli amministratori locali avrebbero dovuto compiere in relazione all'accorso corruttivo;
c) che il RA era un extraneus rispetto al "reato proprio" per il quale venne ritenuto colpevole (corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio), onde avrebbe dovuto esser posto in condizioni di sapere chi fossero i suoi concorrenti intranei;
d) che, infatti, altro è la mancata indicazione di un concorrente in aggiunta ad altri (circostanza che di per sè non modifica, certo, i contenuti essenziali dell'addebito correlativo),
altro è l'assoluta carenza di indicazione di quei concorrenti la cui qualifica "tipizza" il reato proprio;
e) che appare apodittica e immotivata l'asserzione della Corte territoriale secondo la quale il
RA sarebbe stato posto comunque in condizioni di difendersi compiutamente anche in relazione all'ipotesi di "corruzione propria aggravata" della quale fu ritenuto responsabile (non potendosi certo riconoscere significato decisivo al particolare che allo AN fosse stato fin dall'inizio contestato di aver agito in concorso con i pubblici amministratori, ne' ai generici richiami giurisprudenziali operati in proposito, come invece si vorrebbe alle pagg. 9 e ss.
Della sentenza 27/10/98).
Le condizioni appena svolte appaiono assorbenti rispetto alle ulteriori doglianze proposte nell'interesse del RA, comportano l'annullamento nei confronti di costui della sentenza impugnata
(27/10/98) e di quella emessa dal Tribunale in data 5/12/95;
impongono la trasmissione degli atti allo stesso Tribunale di NI
per l'ulteriore corso di giustizia (ai sensi del combinato disposto degli artt. 604/1 e 623/1/b CPP).
7 POSIZIONE DI EL ER
Tratto a giudizio per rispondere di un episodio di concussione
(edifici scolastici), era stato condannato dal Tribunale alla pena di anni quattro di reclusione per corruzione aggravata.
La Corte territoriale rideterminava la sanzione in anni tre di reclusione.
Con il ricorso per Cassazione il difensore ha proposto due distinte doglianze:
1) sarebbero state negate le attenuanti generiche con motivazione generica e inadeguata;
2) sarebbe illogico e/o immotivato anche il diniego delle diminuente ex art. 442 CPP.
Le censure sono entrambe fondate:
a) le attenuanti di cui all'art. 62 bis CP sono state negate sulla base di considerazioni del tutto generiche sulla gravità della vicenda nel suo complesso, senza alcuna specifica valutazione della posizione individuale del GE, senza alcun esame degli elementi favorevoli evidenziati nell'atto d'appello (ammissione del comportamento processuale);
b) tutt'altro che adeguatamente motivato appare anche il rifiuto della diminuente ex art. 442 CPP, essendosi la Corte territoriale ancora una volta limitata a considerazioni non specificamente riferite al prevenuto, non essendovi mai stati dubbi sulla percezione del danaro da parte del GE, non avendo la sentenza precisato quali ulteriori elementi per rapporto alla posizione di costui sarebbero emersi dal dibattimento.
In ordine a entrambi i punti in questione si impone, dunque,
l'annullamento della decisione impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di NI per nuova deliberazione.
8 POSIZIONE DI AT LO
Tratto a giudizio per rispondere di concussione (edifici scolastici),
era stato condannato dal Tribunale per corruzione aggravata (anni quattro di reclusione).
La Corte d'appello lo riteneva responsabile di ricettazione e lo condannava ad anni due mesi sei di reclusione e L.
2.000.000 di multa, sottolineando in motivazione: come secondo TO fosse stato proprio RI a Intervenire su BR (presidente delle piccole imprese) per indurlo a rinunciare al ricorso giurisdizionale proposto in ordine alla vicenda dell'appalto per gli edifici scolastici;
come
RI (che aveva ricevuto un contributo di 100/120 milioni, metà
dei quali per il consigliere provinciale IS) avesse "fornito un non indifferente contributo causale per il raggiungimento dell'obbiettivo, per consentire cioè che l'accordo di corruzione potesse trovare attuazione"; come risultasse evidente che il RI
aveva percepito la predetta somma "consapevole della sua provenienza illecita", pur non essendovi "prova certa del suo concorso nell'accordo corruttivo con il NO"; come, dunque, la dazione di denaro ricevuta non potesse che integrare la fattispecie di cui all'art. 648 CP.
Proponeva ricorso per Cassazione il difensore del LO, deducendo nell'ordine:
1) "assoluta carenza di motivazione sulla consapevolezza della provenienza illecita delle somme ricevute";
2) "inosservanza di norme processuali e mancanza e/o manifesta illogicità agli artt. 210/5, 500, 503 CPP": non si sarebbe tenuto conto delle prove raccolte al dibattimento;
la Corte territoriale avrebbe attribuito rilevanza decisiva alle dichiarazioni del AG,
senza però evidenziarne gli "altri elementi di prova che ne confermavano l'attendibilità" (ex art. 500/4 CPP); avrebbe dovuto essere escluso l'elemento psicologico del delitto di ricettazione;
3) "mancata assunzione di una prova decisiva": la richiesta di rinnovazione del dibattimento (produzione del protocollo di intesa tra Provincia di NI e Associazione delle Piccole Imprese;
audizione del legale dell'Associazione dell'accordo) sarebbe stata respinta illogicamente, "con affermazioni basate su soggettive e arbitrarie interpretazioni di espressioni usate nel corso dell'arringa difensiva";
4) "violazione dell'art. 606 lett. B) E) CPP in relazione all'art. 62
bis CP": le attenuanti generiche sarebbero state negate con motivazione generica, astratta, non riferita alla particolare posizione del prevenuto.
Le doglianze proposte sono fondate.
L'asserzione della Corte territoriale in ordine alla "consapevolezza,
da parte del RI, della provenienza illecita del denaro ricevuto"
non sembra adeguatamente motivata: a) perché AG escluse in dibattimento che le somme versate avessero ragioni illecite, e perché BR escluse di aver subito interventi o pressioni da parte del prevenuto;
b) perché il IS (che - secondo la sentenza impugnata - aveva contribuito all'accordo spartitorio col suo voto favorevole in consiglio provinciale: v. a pag. 114) era già
stato prosciolto da ogni addebito con formula piena in primo grado
(v. sent. Trib.); c) perché la diluizione dei versamenti di denaro nel tempo e le motivazioni fornite in proposito dal AG e dallo stesso RI, non confortano la tesi accusatoria (circa la provenienza delle "tabgenti" versate dal NO, e/o comunque circa la consapevolezza di tale provenienza in capo al prevenuto); d)
perché la richiesta "rinnovazione del dibattimento" tendeva proprio a consentire l'acquisizione di elementi utili a meglio chiarire l'intera vicenda e il ruolo in essa svolto dal RI.
Le considerazioni svolte assorbono le ulteriori censure proposte col ricorso (di quelle relativa alla pretesa "illegittimità
dell'astensione pro parte del presidente del collegio di secondo grado", sollevata nei "motivi nuovi", ci si è già occupati in altra parte di questa stessa decisione) e impongono l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di NI per nuovo giudizio.
9 QUESTIONI RELATIVE ALLA UTILIZZABILITÀ O MENO DELLE DICHIARAZIONI
AR, TIGNIO, LE, SCINTO, ET, PARASILITI (art. 513
CPP) (GENERALITÀ).
Secondo quanto già ricordato in parte narrativa (v. supra), la Corte
territoriale pose in particolare evidenza: come nel caso di specie avessero trovato puntuale applicazione le disposizioni di cui alla
Legge 267/97; come le dichiarazioni NO, acquisite ex art. 512 CPP, fossero intrinsecamente ed estrinsecamente attendibili
(giacché "puntuali, precise, circostanziate, connotate da spontaneità e non da animosità, descritte del mondo dei grandi affari della imprenditoria e dei politici"); come il "sistema"
descritto dal NO avesse trovato conferma nelle dichiarazioni dei vari AR, AG, TO, IG, LT.
Secondo numerosi ricorrenti (NA, TO, AN, D'TI,
LO) le dichiarazioni del NO sarebbero inutilizzabili:
a) perché la sentenza 361/98 della Corte Costituzionale, additiva e applicabile sempre "salvo il passaggio in giudicato" (decisioni delle
Sezioni Unite nei casi NA e TI), avrebbe definitivamente introdotto il c.d. "sistema delle contestazioni"; b) perché in proposito occorrerebbe fare riferimento al testo "attuale" dell'art. 513 CPP;
c) perché nel caso di specie non troverebbe applicazione l'art. 512 CPP (avendo il NO dimostrato in tutti i modi di non voler partecipare al dibattimento).
Considerazioni sostanzialmente analoghe sono state proposte dai ricorrenti (NA, IS, BE, LO, D'TI,
AN), con riferimento alle dichiarazioni IG, LE, TO,
RA, AR.
Osserva in proposito questa Corte:
la sopravvenienza, successivamente alle fasi di merito, della nuova disciplina in materia di utilizzazione e valutazione della prova,
quale risulta dalla Legge 7/8/97 n. 267 e dalla successiva sentenza della Corte Costituzionale n. 361/98, comporta - in sede di giudizio di legittimità - che si faccia luogo all'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza, al fine di rendere possibile - a richiesta delle parti - una nuova acquisizione e valutazione, in riferimento alle dichiarazioni accusatorie non confermate nei precedenti dibattimenti, nei modi e con i criteri di cui all'art. 500 c. 2 bis e
4 CPP;
a tal fine è necessario che i motivi di ricorso, originari o nuovi, abbiano rimesso alla cognizione del giudice di legittimità il controllo della motivazione sul punto relativo alla valutazione delle dichiarazioni rese da coimputati o da imputati in procedimenti connessi e che sia accertata dallo stesso giudice di legittimità la rilevanza degli elementi probatori desunti dalle letture delle dichiarazioni predibattimentali (non più consentite) sul dictum contenuto nella sentenza impugnata (Cass. VI, sent. 1419 del 3/2/99,
Stati; Cass. II, sent. 1226 del 29/1/99, Gadim;
Cass. II, sent. 486
del 15/1/99, Avezzano;
Cass. VI, sent. 179 dell'8/1/99, De Vita;
Cass. VI, sent. 13682 del 28/12/98, TI;
Sez. Un., sent. 4265
del 7/4/98, NA).
Detti principi trovano applicazione anche nel caso di specie
(rilevandosi, peraltro, che la Corte Territoriale emise la propria sentenza il 23/6/98, onde non poteva certo tener conto di quanto solo successivamente puntualizzato dalla Corte Costituzionale con la decisione n. 361 del 2/11/98) con riferimento alle dichiarazioni rese dai vari UN, LE, RA, AR, IS, AL e
IG (dei quali era stata disposta l'escussione in sede di rinnovazione del dibattimento, ma che non si presentarono o si avvolsero della facoltà di non rispondere).
Una considerazione specifica merita, invece, la posizine del
NO, le cui dichiarazioni erano state inizialmente prodotte ex art. 513 CPP (essendosi egli avvalso della facoltà di non rispondere) e che furono successivamente riprodotte e acquisite ex art. 512 CPP (essendo egli nel frattempo deceduto).
Le censure riproposte in proposito da alcuni ricorrenti non appaiono fondate, dovendosi ribadire quanto già correttamente sottolineato in proposito dalla Corte territoriale, e in particolare: a) che la persona deceduta non poteva più ritornare sulla propria decisine originaria;
b) che il NO non poteva più essere escusso in grado d'appello; c) che il sopravvenuto decesso - circostanza certamente non prevedibile - aveva reso impossibile qualsiasi ripetizione dell'atto; d) che la volontà inizialmente manifestata
(di astenersi) non era di ostacolo alla successiva "lettura" ex art. 512 CPP, sia perché nessuna norma stabiliva divieti in proposito,
sia perché a quella iniziale volontà di astensione non poteva attribuirsi alcuna presunzione di immutabilità juris et de jure.
Conseguentemente, le dichiarazioni del CC (legittimamente acquisite ex art. 512 CPP) possono e debbono essere valutata, ai fini probatori, alla luce dei criteri dettati dall'art. 192 c. 3 CPP:
questione che riguarda anche le "chiamate in reità c/o correità"
operate anche da altri soggetti, e alla quale sono espressamente rivolte le considerazioni di cui al punto che segue.
10 QUESTIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DELLA PROVA EX ART. 192 C. 3
CPP (GENERALITÀ)
Diversi ricorrenti (già menzionati in parte narrativa di questa stessa decisione) hanno lamentato la violazione del combinato disposto degli artt. 192/3, 210, 238 bis, 500/4 CPP: le dichiarazioni rese da taluni coimputati c/o da imputati in procedimenti connessi
(NO, IG, AG) si sarebbero risolte - nei confronti di ciascuno dei ricorrenti in questione - in accuse del tutto generiche,
non confermate in dibattimento (talvolta, anzi, radicalmente modificate), non supportate da idonei elementi di riscontro;
l'affermazione di responsabilità penale sarebbe, pertanto, viziata da mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione.
È opportuno ricordare, in proposito, che la chiamata in correità,
per assurgere al rango di prova pienamente valida a carico del chiamato (ai fini dell'affermazione della penale responsabilità di costui) abbisogna, oltreché di una positiva valutazione in ordine alla sua intrinseca attendibilità (avuto riguardo, in primo luogo,
alla personalità del chiamante, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai suoi rapporti con l'accusato, alla genesi remota e prossima della scelta processuale da lui compiuta;
in secondo luogo, alle caratteristiche delle dichiarazioni accusatorie,
sotto il profilo della loro precisione, coerenza, costanza,
spontaneità, ecc.) anche di riscontri estrinseci, che devono avere carattere individualizzante (a differenza di quanto può ammettersi ai fini dell'adozione di misure cautelari), cioè riferirsi a fatti che riguardano direttamente la persona dell'incolpato, in relazione a tutti gli specifici reati a lui addebitati;
la funzione processuale degli "altri elementi di prova" (di cui all'art. 192/3 CPP), in ogni caso, non è quella di provare il fatto-reato e la responsabilita dell'imputato (giacché altrimenti la stessa disposizione in questione sarebbe pleonastica), ma più semplicemente quella di confermare l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie;
il che significa che tali elementi sono in posizione subordinata e accessoria rispetto alla prova derivante dalla chiamata in correità,
avendo essi volontà probatoria rispetto al thema decidendum non da soli, ma su riferimento alla chiamata stessa (Cass. VI, sent. 7240
del 17/6/98, Civardi e altro;
Cass. I, sent. 13272 del 17/12/98,
Alletto e altri;
Cass. VI, sent. 5649 del 13/6/97, Dominante e altri)
11 RIFLESSI DELLE CONSIDERAZIONI APPENA SVOLTE (PUNTI 9/10) SULLE
POSIZIONI DEI SINGOLI RICORRENTI
Le questioni relative all'applicazione della legge 267/97 e della successiva decisione 361/98 della Corte Costituzionale, risultano esser state proposte, dai ricorrenti già menzionati, nel pieno rispetto dei criteri e delle condizioni richiesti dalla normativa vigente e dall'interpretazione giurisprudenziale di tale normativa
(fatte salde, ovviamente, le precisazioni già effettuate su relazione alle dichiarazioni NO): l'acquisizione delle dichiarazioni rese dai vari UN, LE, RA, AR,
IS, AL e IG, avvenne - in sede di merito - ai sensi del previgente art. 513 CPP, senza il consenso dei ricorrenti nei cui confronti tali dichiarazioni vennero poi utilizzate;
le relative questioni furono ritualmente riproposte in sede di legittimità.
D'altro canto, dalla lettura della sentenza impugnata emerge chiaramente che i giudici di merito hanno utilizzato ai fini della prova, oltre a tutti gli altri elementi acquisiti al processo, anche le dichiarazioni di determinati coimputati o importati in procedimenti connessi, e che tali dichiarazioni hanno considerato rilevanti oltreché interdipendenti tra loro e inscindibili ai fini della formazione del proprio convincimento;
e invero:
a) l'affermazione di responsabilità di IO AR appare fondata soprattutto sulle dichiarazioni di LI CI IN (v.
alle pagg. 76/77 sent. imp.);
b) considerazioni analoghe valgono per CI IS, giacché anche nei confronti di costui le dichiarazioni IN rappresentano la principale fonte d'accusa (v. alle pagg. 81/82);
c) le dichiarazioni accusatorie del IN assumono rilevanza decisiva anche nell'affermazione di penale responsabilità di LF
NI (v. alla pag. 107);
d) nei confronti di ON LL assumono importanza particolare le propalazioni di LE e IN: fu, infatti, proprio quest'ultimo a riferire che la corresponsione delle somme (pacifica, ma di per sè
non illecita) era il compenso per l'essersi il LO attivato in favore del NO, e che il prevenuto era perfettamente e pienamente consapevole dell'origine delle somme (apparendo del tutto secondari gli ulteriori elementi indicati a conforto dell'affermazione di responsabilità: v. infatti alle pagg. 78/79); e indiscutibile appare anche lo specifico e determinante rilievo,
attribuito alle dichiarazioni IN-ET-PARASILITI, ai fini della conferma della penale responsabilità di AT AN (v.
infatti alle pagg. 108/111 sent. imp.).
Le considerazioni svolte consentono di ritenere che la sentenza impugnata debba essere annullata nei confronti dei ricorrenti in questione (NA, IS, BE, LO e AN) e che gli atti debbano essere restituiti alla Corte d'appello di NI
affinché proceda, a richiesta delle parti interessate, alla citazione delle persone indicate nell'art. 210 CPP per risentirle a contestazione sulle dichiarazioni dalle stesse rese in precedenza sui fatti concernenti la responsabilità dei ricorrenti, e affinché -
qualora dette persone rifiutino o comunque omettano in tutto o in parte di rispondere su tali fatti, già oggetto delle loro precedenti dichiarazioni - proceda, in mancanza di consenso degli imputati alla utilizzazione, all'acquisizione e alla valutazione delle dichiarazioni stesse ai sensi dell'art. 6 c. 5 della legge 267/97 e nei modi e con i criteri di cui all'art. 500 c. 2 bis e c. 4 CPP
(decisione 361/98 della Corte Costituzionale).
Anche le censure relative alla non corretta applicazione dell'art. 192 c. 3 CPP (e delle ulteriori disposizioni a detta norma collegate)
sono da ritenere fondate, nei limiti e per le considerazioni che seguono:
a) l'attendibilita del AR è stata sostanzialmente data per scontata dai giudici di merito (quasi che ogni dazione di denaro a partiti politici presso c/o a esponenti di essi integrasse sempre e comunque un'ipotesi di illecito penalmente rilevante, e più
precisamente un delitto di corruzione, e che proprio e soltanto a tale ipotesi esso NO avesse inteso riferirsi), con motivazione assertoria e apodittica (v. alle pagg. 20/21 della decisione impugnata), nonostante la nutrita serie di argomenti addotti in contrario dalle difese (alcuni dei quali ripresi anche in sede di legittimità: si veda, ad esempio, la sentenza 301/98 del
Tribunale di NI, allegata ai "motivi aggiunti) dall'avv.
Attanasio per l'on. AN), la mancata conferma delle dichiarazioni in dibattimento, l'iniziale dichiarazione di avvalersi della facoltà
di non rispondere.
Considerazioni analoghe valgono (al di là di quanto già si è avuto modo di osservare in relazione all'acquisizione e valutazione delle prove ex art. 513 CPP) per le dichiarazioni rese dal IN e dal
DRAGO;
b) sotto il profilo in esame, appare gravemente carente la motivazione attraverso la quale la Corte Territoriale è pervenuta a ribadire la penale responsabilità di ZO AT: le dichiarazioni accusatorie del NO (sostenne di aver versato duecento milioni per ciascuno dei due appalti) sono state decisamente contrastate dal NA (pagg. 71/72); ne' può ritenersi convincente e decisiva l'apodittica annotazione del giudice di secondo grado che
"le accuse del NO trovano riscontro nei comportamenti abusivi posti dalla Commissione per il centro di Viale Africa e comunque convincenti in ogni caso" (pag. 72);
c) anche nel caso di EN MA le uniche dichiarazioni accusatorie provengono dal NO (sostenne di aver consegnato cento milioni), sono contestate e contrastate dall'imputato, non sono corroborate dai idonei e significativi elementi di riscontro (appare obbiettivamente difficile accettare la tesi della Corte Territoriale
secondo la quale dovrebbe ravvisarsi "un indizio di riscontro"
nell'aver ammesso il IA di essere amico del NO e di aver ricevuto da costui dei regali in occasione di festività c/o nello
"operato della Commissione" in quanto tale: v. alle pagg. 74/75);
d) le prove a carico di OM TO sono ravvisate dalla Corte
Territoriale nelle dichiarazioni del NO, che troverebbero conferma "nello svolgimento dei fatti lumeggiato e nelle ammissioni dell'imputato" (pag. 96): in realtà in riferimento allo "svolgimento dei fatti" appare elemento del tutto generico e inidoneo a costruire valido "riscontro" alla tesi accusatoria;
neppure può riconoscersi valenza decisiva al fatto che lo TO abbia ammesso di aver ricevuto del danaro, avendo egli sempre negato che i "contribuenti"
ricevuti rappresentassero una contropartita per il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio.
Quanto alle dichiarazioni rese dal IG (menzionate nel ricorso proposto dal difensore dello TO) della loro inutilizzabilità ex art. 513 CPP si è gia detto in altra parte di questa stessa decisione;
e) anche per quanto concerne IP LI (segretario del AG)
la ritenuta responsabilità per il reato di corruzione aggravata (in relazione al complesso fieristico) si basa sulle affermazioni del
NO, che dichiarò di avergli consegnato delle buste contenenti danaro (duecento milioni) da recapitare al AG "come da specifica intesa con costui raggiunta alla presenza dello stesso
LI" (pagg. 101/102 sent. imp.).
la motivazione della Corte Territoriale appare, tuttavia, gravemente carente quando indica come validi "riscontri esterni" le ammissioni del AG e dello stesso SI circa l'effettivo ritiro delle buste da parte di quest'ultimo, dal momento che: a) secondo AG, il contenuto della busta era ignoto al SI;
b) SI, pur ammettendo di essersi reso conto che la busta conteneva danaro, negò
di sapere che le dazioni avessero una causale illecita;
c) anche l'eventuale conoscenza della provenienza illecita del danaro, di per sè, non valeva certo a integrare un'ipotesi di concorso del
SI nell'eventuale delitto ascrivibile al AG (oltretutto
"deputato al Parlamento Nazionale" e non "componente del Consiglio
Provinciale": v. sent. Tribunale);
f) nel ribadire la condanna di GI D'ST per corruzione aggravata continuata (complesso fieristico ed edifici scolastici), la
Corte d'appello ha richiamato le dichiarazioni del AG (che riferì
di aver distribuito somme dategli dal NO), indicando come
"riscontri" le dichiarazioni di TO e NO e le ammissioni dello stesso prevenuto (pag. 80).
È proprio con riferimento alla significatività dei "riscontri"
citati che la motivazione della decisione impugnata appare gravemente carente: a) perché ne' TO ne' NO posero le dazioni di danaro in correlazione con la necessità di compensare i percipienti per il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio;
b) perché
le considerazioni dei giudici del merito in ordine all'attendibilità
del NO sono tutt'altro che convincenti e tranquillanti (come già si è avuto modo di rilevare in altra parte di questa stessa decisione); c) perché TO si limitò a riferire della richiesta di possibili "contributi" da parte di colleghi di partito ma senza alcuna menzione di "tangenti" e con la precisazione che egli non ebbe mai col D'TI rapporti attinenti a consegne di danaro;
d)
perché l'ammissione da parte del D'TI di aver ricevuto
"contributi" non significa, di per sè, preventiva consapevolezza di accordi corruttivi c/o svolgimento di un ruolo attivo dell'esecuzione di questi;
g) la penale responsabilità di IO RD per corruzione aggravata continuata (centro fieristico ed edifici scolastici) è
stata affermata in base alle dichiarazioni dello TO, che riferì
di avergli corrisposto complessivamente da centoventi a centossessanta milioni (pagg. 99/100).
Mancano, però, dei validi riscontri, sia in ordine all'entità delle somme percepite, sia in ordine alla consapevolezza della provenienza illecita in capo all'imputato: il OM ammise infatti di aver ricevuto solo dieci milioni, ma per finalità del tutto lecite;
il
IG sembra essersi limitato a descrivere genericamente il
"sistema" dei rapporti fra imprenditori e politici (così come, del resto, lo stesso TO); l'asserzione della Corte circa la consapevole e attiva partecipazione del prevenuto all'intera vicenda corruttiva è sostanzialmente apodittica e immotivata;
Anche in questo caso, dunque, non risulta correttamente applicata la disposizione di cui all'art. 192 c. 3 CPP;
h) argomentazioni analoghe a quelle appena svolte si impongono pure per la posizione di RA TA (pagg. 105/106).
È pacifico che il IG riversò parte del danaro ricevuto dal
NO, giacché la circostanza è ammessa dallo stesso prevenuto. Vi è però carenza di motivazione in ordine alla ritenuta causale illecita di tali versamenti: a) perché la Corte territoriale non spiega da quali eventuali "altre dichiarazioni" risulti detta
"causale illecita"; b) perché l'LT parlò di sovvenzioni dategli "per sopperire alle spese delle sezioni del Calatino" (e appare meramente illatoria l'argomentazione addotta in contrario dal giudice d'appello, a pag. 105); c) perché non risultano indicati dalla Corte territoriale "gli elementi a sostegno dell'attendibilità
delle dichiarazioni rese dal IG nella fase delle indagini preliminari" (così testualmente a f. 2 del ricorso per Cassazione);
d) perché, in conclusione, non è dato comprendere in base a quali elementi probatori i giudici del merito siano giunti a ritenere
SC LT "consapevolmente e positivamente coinvolto" nelle vicende corruttive ascrittegli.
Le considerazioni fin qui svolte, in ordine alle gravi carenze probatorie c/o motivazioni riscontrate, appaiono in gran parte riferibili anche alle posizioni degli ultimi tre ricorrenti (IN,
MA, ER IO), potendosi e dovendosi osservare:
1) sulla posizione IN:
nel ribadire la penale responsabilità per corruzione aggravata continuata (centro fieristico ed edifici scolastici) la Corte
territoriale ha posto in particolare evidenza come egli stesso avesse ammesso di aver ricevuto dal NO ben cinque miliardi di lire
(usando il termine "tangenti" e come la doppia veste di Presidente
della Provincia e di Presidente della Commissione lo avesse posto in condizioni di influire su entrambi gli organi.
Pare a questo Collegio che a nessuno di tali argomenti possa attribuirsi valore decisivo ai fini della sussistenza delle ipotesi di reato attribuita al prevenuto: a) non al primo, giacché: a/1) il versamento di somme di danaro a esponenti di un partito politico può
avere causali e fini diversi rispetto a quelli di compensare il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio da parte di un pubblico amministratore;
a/2) il IG chiarì (egli interrogatori resi il 3 e il 5 agosto 1993) di aver accettato il danaro offertogli dal NO come "contributo per il partito" e di averne poi ricevuto e utilizzato una parte per l'acquisto di sedi e per spese elettorali;
a/e) il giudice di secondo grado ha trascurato le diffuse argomentazioni difensive (v. atto d'appello) a sostegno della tesi che al più avrebbe potuto ravvisarsi nel caso di specie un'ipotesi di illecito finanziamento del partito socialista (anche perché la legittimità degli atti realizzati era stata riconosciuta in sede giurisdizionale); a/4) la adesione del IG a un "patto corruttivo antecedente" con il NO non è dimostrata, ma solo supposta -
b) neppure al secondo, sia perché il cumulo dei due incarichi non era vietato dalla normativa vigente (lo riconosce la stessa sentenza impugnata a pag. 70), sia perché manca del tutto la dimostrazione che l'ipotesi paventata dai giudici del merito (condizionamento illecito di entrambi gli organi abbia avuto effettiva realizzazione.
Le carenze motivazionali evidenziate impongono l'annullamento con rinvio della decisione impugnata anche nei confronti del IG.
2) Sulla posizione di MA PI:
valgono considerazioni sostanzialmente analoghe a quelle appena svolte;
la motivazione addotta dalla Corte d'appello (pagg. 92/93)
per respingere le argomentazioni difensive poste a base delle censure mosse alla decisione di primo grado (v. in atti) appare del tutto inadeguata: a) perché l'imputato, pur ammettendo di aver ricevuto delle somme dal AG, negò di aver "correlato" tali "contributi"
con gli appalti;
b) perché la ricezione di danaro non basta a provare che si trattasse di un compenso per il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio, ne' a dimostrare la consapevole adesione alla trama corruttiva asseritamente ordita dal NO;
c) perché appare francamente incomprensibile, sotto il profilo logico, l'asserzione della decisione impugnata, secondo la quale il fatto che "il contributo ... gli fu corrisposto in epoca antecedente alla campagna elettorale" confermerebbe la dichiarazione del AG
"che si trattava di mazzette relative all'appalto",.
3) Sulla posizione di IO ER:
La Corte territoriale (pagg. 83/84) sembra privilegiare le dichiarazioni TO circa la dazione di danaro al GE non solo per l'appalto del centro fieristico (ottanta milioni, la cui ricezione è ammessa dall'imputato) ma anche per quello degli edifici scolastici (particolare decisamente negato dall'imputato).
Anche a voler tener conto in chiave accusatoria degli ulteriori elementi richiamati dal giudice di secondo grado (richiesta di un
"presente per natale" al NO;
confronto GE - TO e particolari relativi a quanto il secondo avrebbe detto al primo in carcere;
asserito astio dello TO nei confronti del GE: v. a pag. 83 sent. imp.), manca un'adeguata motivazione sul fatto che i
"contributi" costituissero il corrispettivo per il "compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio", e quindi per ricompensare l'imputato della sua adesione consapevole alla trama corruttiva ipotizzata.
Anche nei confronti del GE RI si impone, dunque,
l'annullamento con rinvio della decisione impugnata.
12 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Le argomentazioni svolte consentono alla Corte di ritenere,
conclusivamente:
1) che il ricorso proposto nell'interesse di GI PP debba essere dichiarato inammissibile;
2) che la sentenza 23/6/98 della Corte d'appello di NI debba essere annullata senza rinvio nei confronti di ZO TO e
NN AG, con la formula e per le ragioni indicate in motivazione;
3) che la stessa sentenza 23/6/98 debba essere annullata nei confronti di LI CI IN, ZO AT, EN
MA, IO AR, ON LL, GI D'ST,
CI IS, IO ER, PI MA, OM TO,
IO RD, IP LI, RA TA, LF
NI, AT AN, AT LO, EL ER, per le ragioni indicate nello esame delle varie posizioni, con rinvio per il relativo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di
NI;
4) che debbano ritenersi assorbite tutte le residue ragioni di doglianza proposte dai ricorrenti nei cui confronti la decisione
23/6/98 è stata annullata con rinvio;
5) che all'indicato giudice di rinvio debba essere demandato il regolamento delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità;
6) che nei confronti di ZO ET debbano essere annullate sia la sentenza 27/10/98 della Corte d'appello di NI sia la decisione 5/12/95 del Tribunale della stessa città, per le ragioni già esposte nella stessa sentenza (e dovendosi ritenere assorbite le ulteriori doglianze proposte dal ricorrente in questione), con trasmissione degli atti allo stesso Tribunale per l'ulteriore corso di giustizia.
P.Q.M.
Dichiara l'inammissibilità del ricorso di PP GI.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza nei confronti di TO
ZO e AG NN per non aver commesso il fatto.
Annulla la stessa sentenza nei confronti di IN UL IA,
AT CE, MA EN, AR ZI, LL
NI, D'ST PE, IS CI, ER RI,
MA PP, TO AC, RD ZI, LI
PP, TA SC, NI FR, AN AL,
LO AL, nonché - limitatamente al diniego delle attenuanti generiche e della diminuente dello art. 442 CPP nei confronti di
ER CA, e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di
NI per il giudizio relativo;
riservando allo stesso giudice il regolamento delle spese sostenute dalla parte civile in questa sede.
Annulla nei confronti di ET CE la sentenza impugnata e quella confermata emessa il 5/12/1995 dal Tribunale di NI, e dispone la trasmissione degli atti allo stesso Tribunale per l'ulteriore corso di giustizia.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2000