Sentenza 5 novembre 1998
Massime • 1
L'omesso avviso di deposito della sentenza di primo grado non inficia la validità del giudizio di appello allorché l'impugnazione sia stata ritualmente proposta da tutti gli imputati e risulti,pertanto, dimostrata l'avvenuta piena conoscenza della sentenza stessa da parte dell'appellante ed il raggiungimento comunque della finalità cui l'atto omesso era preordinato. In presenza di queste condizioni, infatti, la nullità è sanata e trova applicazione l'art.183, lett.b, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/11/1998, n. 2485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2485 |
| Data del deposito : | 5 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe CONSOLI Presidente del 5.11.1998
1. Dott. Francesco CALBI Consigliere SENTENZA
2. " Renato Luigi CALABRESE " N.1949
3. " Andrea COLONNESE " REGISTRO GENERALE
4. " ZI ET " N.7203/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AR NT, n. a AR il 26.2.1970. avverso la sentenza della Corte di Assise di Appello di AR del 16.7.1996. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso. Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Francesco Calbi.
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. F. FIORE che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Osserva
AR NT (il solo che qui interessa), tratto al giudizio della Corte di Assise di AR (con altri imputati) per rispondere dei delitti di estorsione aggravata e di sequestro di persona aggravato, veniva condannato alle pene di legge e la decisione era confermata dalla sentenza del 16.7.1996 della Corte di Assise di AR. La Corte del merito disattendeva la eccezione processuale dell'appellante, secondo cui il mancato avviso del deposito della sentenza di primo grado, poiché la motivazione della decisione era stata redatta oltre il termine indicato nel dispositivo, comportasse la nullità del giudizio di 2^ grado.
Osservava la Corte, innanzi tutto, che, nella specie, il termine entro il quale il giudice deve redigere la motivazione e soggetto alla sospensione dei termini feriali ed in secondo luogo che, avendo proposto appello i difensori delle parti condannate, l'omesso avviso del deposito della sentenza di primo grado era improduttivo di effetti.
Nel merito la Corte confermava la responsabilità.
Ha proposto ricorso lo AR a mezzo del suo difensore. Il ricorrente ha denunciato violazione dell'art. 606 lett. c) del c.p.p. in relazione all'eccezione processuale disattesa dalla Corte
del merito.
Con un secondo motivo ha contestato la propria responsabilità in ordine ai delitti a lui ascritti e con un terzo motivo ha lamentato l'eccessività della pena.
Prendendo in esame, preliminarmente, l'eccezione processuale riproposta dal ricorrente osserva la Corte che è noto che un primo orientamento maggioritario ritiene che alla redazione della motivazione delle sentenze non si applichi la sospensione dei termini processuali di cui alla legge 742/69 (ved. Cassazione, Sez. VI, 26.9. 95, n. 605), mentre un altro indirizzo giurisprudenziale ritiene applicabile il detto termine anche alla redazione delle motivazioni delle sentenze (Cassazione, Sez. I, 22.3.95, n. 5193). Ma, nella specie, tale contrasto giurisprudenziale è irrilevante perché, avendo proposto appello tutti i difensori dei condannati, l'omesso avviso di deposito della sentenza non avrebbe impedito il raggiungimento dello scopo. Di conseguenza, trova applicazione l'art.183 lett. b) del c.p.p., considerato, altresì, che trattandosì di ipotesi di nullità a regime intermedio (Cass. Sez. VI, 25.1.93, Cannone), la detta norma sulla sanatoria è applicabile. Del resto nei motivi di appello non è indicata alcuna doglianza sulla pretesa nullità.
È importante segnalare che è di questo avviso questa Corte che ha statuito che l'omessa notifica dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado non inficia la validità del giudizio di impugnazione qualora la presentazione di diffusi ed articolati motivi (come è nella specie) dimostri l'avvenuta piena conoscenza della sentenza impugnata da parte dell'appellante e, quindi, il conseguimento della finalità propria della formalità non adempiuta.
L'eccezione va dunque rigettata, mentre vanno dichiarati inammissibili il secondo ed il terzo motivo perché propongono censure di merito.
Spese come per legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 1999