Sentenza 12 dicembre 2007
Massime • 1
La circostanza aggravante del delitto di omicidio prevista dall'art. 576, comma primo, n. 5 cod. pen. (avere commesso il fatto nell'atto di commettere taluno dei delitti previsti dagli artt. 519, 520 e 521, che contemplavano, rispettivamente, la violenza carnale, la congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale e gli atti di libidine violenti) è configurabile con riferimento a tutti i delitti di violenza sessuale di cui agli artt. 609-bis e segg. stesso codice, come introdotti dalla L. 15 febbraio 1996 n. 66 (recante norme contro la violenza sessuale), a nulla rilevando che tale legge abbia disposto l'espressa abrogazione dei citati artt. 519, 520 e 521, in quanto il richiamo a questi ultimi nell'art. 576 rientra nella figura del rinvio formale e non di quello recettizio, sicché quella abrogazione non ha comportato una "abolitio criminis", ma solo un ordinario fenomeno di successione di leggi penali incriminatrici nel tempo, e il mancato adeguamento della formulazione di quest'ultima norma è ascrivibile a mero difetto di coordinamento legislativo. (Fattispecie concernente il delitto di tentato omicidio e di tentata violenza sessuale aggravata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/12/2007, n. 2120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2120 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2007 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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