Legge 14 giugno 1989, n. 234

Commentari4

  • 1Legge di Bilancio 2025
    https://www.fiscoetasse.com/

    Come si calcola la Flat tax incrementale introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 per le partite Iva diversi da quelli che applicano il forfettario e risparmio fiscale potenziale Controversie tributarie, pendenti al giorno 1.1.2023, innanzi alla Corte di Cassazione: possibile rinunciare al ricorso principale con definizione transattiva

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  • 2I licenziamenti per delocalizzazione e rilevanza delle procedure sindacali preventive
    Di : Angelo Zambelli · https://www.lavorodirittieuropa.it/ · 9 marzo 2025

    testo integrale con note e bibliografia 1. Introduzione Delocalizzazione è un termine ormai consolidato nel lessico economico e giuridico contemporaneo e indica il trasferimento di attività produttive o di specifiche fasi del processo industriale da una località ad un'altra, da un paese ad un altro, spesso con l'obiettivo di trarre vantaggio da condizioni economiche più favorevoli, come il minore costo della manodopera, una fiscalità agevolata o normative meno stringenti sui diritti dei lavoratori. A partire dagli anni Novanta, la globalizzazione ha offerto alle imprese nuove opportunità di riorganizzazione strategica, facilitando la migrazione della produzione verso aree geografiche che …

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  • 3Fondo di integrazione salariale
    Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 3 febbraio 2021

    Questa voce è stata curata da Roberta Covelli e Alexander Bell Scheda sintetica Il Fondo di integrazione salariale (FIS) eroga strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa. È dedicato ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro, anche non imprenditori, che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione ordinaria e non sono tutelati dai fondi di solidarietà bilaterali. Fonti normative Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 Decreto interministeriale 3 febbraio 2016, n. 94343 Circolare INPS 176/2016 Circolare INPS 130/2017 Circolare INPS 18/2022 Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 3/2022 …

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  • 4Circolare del 16/05/2000 n. 94 - INPS
    INPS · 16 maggio 2000

    1. Premessa Con decreto del Ministero delle Finanze del 20 dicembre 1999, pubblicato sul supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 305 del 30 dicembre 1999 - Serie generale, e\' stato approvato, con le relative istruzioni, il modello 770/2000 da presentare nell\'anno 2000. Nel predetto decreto, al punto S1 delle istruzioni per la compilazione, riportate, per comodita\' di consultazione, nell\'allegato 1, sono indicati dettagliatamente i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione di cui trattasi. I dati previdenziali e assistenziali sono contenuti nel quadro "SA", relativo ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati e nel quadro "SS" relativo ai …

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Giurisprudenza55

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  • 1Corte d'Appello Milano, sentenza 08/03/2025, n. 195
    Provvedimento: Sentenza n. 195/25 Registro generale Appello Lavoro n. 1085/24 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Giovanni PICCIAU Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliera Dott. Giovanni CASELLA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 1263/2024 del Tribunale di Milano (dott. Atanasio), discussa all'udienza collegiale del 27-2-2025 e promossa DA in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vittorio Moresco e Giada Maria Cagnes e presso lo studio di quest'ultima elettivamente domiciliata in …
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    • legittimazione attiva·
    • lavoro etero-organizzato·
    • informazione e consultazione lavoratori·
    • giurisdizione del giudice del lavoro·
    • cessazione materia del contendere·
    • licenziamenti collettivi·
    • compensazione spese di lite·
    • art. 2 d.lgs. 81/2015·
    • antisindacalità

  • 2TAR Napoli, sez. IV, sentenza 30/10/2025, n. 7067
    Provvedimento: Pubblicato il 30/10/2025 N. 07067/2025 REG.PROV.COLL. N. 03858/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3858 del 2022, proposto da NA NE, rappresentato e difeso dall'avvocato Arturo Meo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero della Giustizia, Tribunale di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11; per l'annullamento - del …
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    • carenza di interesse·
    • principio di piena disponibilità dell'interesse a ricorrere·
    • art. 87 cod.proc.amm.·
    • riforma Cartabia·
    • compensazione delle spese di giudizio·
    • magistrati onorari·
    • improcedibilità del ricorso

  • 3Trib. Palermo, sentenza 03/10/2025, n. 3772
    Provvedimento: R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE V CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.sa AN AZ ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2529 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra , rapp.to e difeso dall'Avv. Silvana Celesia, con Parte_1 elezione di domicilio presso l'Avvocatura Comunale, a , piazza Pt_1 Marina n°39. attore/opponente contro rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 Stefano Catuara, con elezione di domicilio ad Agrigento, via XXV Aprile n. 180 convenuta/opposta CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da …
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    • pubblico servizio·
    • art. 243 bis d.lgs. 231/2002·
    • interessi moratori·
    • transazioni commerciali·
    • opposizione a decreto ingiuntivo·
    • riequilibrio finanziario pluriennale·
    • art. 127 ter c.p.c.·
    • compensazione spese legali

  • 4Trib. Campobasso, sentenza 03/06/2024, n. 166
    Provvedimento: TRIBUNALE DI CAMPOBASSO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella persona della d.ssa Laura Scarlatelli, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della udienza a trattazione cartolare ex art.127 ter cpc del 14.5.24, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n.1921/22 R.G.A.C. avente per oggetto "diritto alla stabilizzazione", promossa DA difeso dall'avv.to G. Ruzzi Parte_1 ricorrente CONTRO difesa da avv.to S. Fratangelo CP_1 resistente Conclusioni delle parti: come da note RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO Il ricorrente ha stipulato una pluralità di c.t.d. per lo svolgimento dell'attività di farmacista: -c.t.d. dal 31.5.2011 al …
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    • stabilizzazione·
    • art. 1 comma 268 legge 234/2021·
    • art. 20 D.Lgs. 75/2017·
    • contratti a tempo determinato·
    • autonomia organizzativa PA·
    • risarcimento danno comunitario·
    • programmazione fabbisogni personale·
    • interesse legittimo·
    • decadenza ex art. 32 legge 183/2010

  • 5Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. II, sentenza 10/06/2024, n. 710
    Provvedimento: Sentenza n. 710/2024 Depositato il 10/06/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 2, riunita in udienza il 04/06/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: CAPOBIANCO FRANCESCO, Presidente e Relatore NICOLELLA LUCIANO, Giudice RINALDI MARILISA, Giudice in data 04/06/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 806/2022 depositato il 10/10/2022 proposto da Ricorrente_1 - P.IVA_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 - CF_Difensore_2 Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Ag. Entrate Direzione Provinciale …
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    • oneri di riscossione·
    • inesistenza notificazione·
    • principio del contraddittorio·
    • art. 54 bis DPR 633/72·
    • nullità notificazione·
    • comunicazione preventiva·
    • sanatoria nullità·
    • carenza di motivazione·
    • controllo automatizzato·
    • diritto di difesa
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Versioni del testo

  • Titolo I : Interventi relativi all'industria navalmeccanica ed all'armamento
  • Art. 1. 1. Le disposizioni del presente titolo sono intese a favorire il completamento del processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica in base alle linee programmatiche di cui all' articolo 1 della legge 22 marzo 1985, n. 111 , e a dare attuazione alla direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 167 del 26 gennaio 1987 concernente gli aiuti alla costruzione navale, di seguito denominata "Direttiva CEE". (( Le imprese navalmeccaniche beneficiarie degli aiuti di cui al presente titolo, a dimostrazione della conformita' della loro azione alla direttiva CEE e al principio della progressiva riduzione degli aiuti, presentano al Ministro della marina mercantile, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione di verifica ed eventuale aggiornamento del piano di ristrutturazione e razionalizzazione aziendale, nonche' sulle misure attuate per accrescere efficienza, produttivita' e competitivita' dei cantieri e per migliorare il reddito operativo e il risultato di esercizio. Il Ministro della marina mercantile, entro i trenta giorni successivi, trasmette al Parlamento una relazione riassuntiva, cui sono allegate le relazioni presentate dalle imprese navalmeccaniche beneficiarie degli aiuti. )) 2. Gli aiuti previsti nel presente titolo si riferiscono a lavori di costruzione delle unita' a scafo metallico o realizzato con materiali a tecnologia avanzata e relative pertinenze, di seguito indicate:
    a) navi mercantili di stazza lorda non inferiore alle 100 tonnellate;
    b) rimorchiatori e spintori con apparato motore di potenza non inferiore a 500 cavalli vapore e draghe semoventi di stazza lorda non inferiore a 100 tonnellate.
    3. Sono escluse le costruzioni militari, da diporto, quelle effettuate per conto dello Stato nonche' le unita' abilitate esclusivamente al servizio marittimo dei porti e delle rade.
    4. Gli aiuti di cui al comma 2 si riferiscono altresi' a lavori di trasformazione, modificazione e grande riparazione navale riguardanti navi di cui alle lettere a) e b) del comma 2, non inferiori alle 1.000 tonnellate di stazza, purche' i lavori eseguiti comportino modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle cabine e servizi per passeggeri.
    5. Gli aiuti di cui al comma 2 possono riferirsi altresi' a lavori di costruzione, di trasformazione, modificazione e grande riparazione di galleggianti di stazza lorda non inferiore alle 1.000 tonnellate, bacini galleggianti, costruzioni di interesse energetico costruzioni anti-inquinamento, unita' ad alta tecnologia, unita' per ricerche e per lavori in mare nonche' relative pertinenze, compresi i moduli abitativi, tutti di stazza lorda non inferiore alle 100 tonnellate o di peso non inferiore alle 100 tonnellate nel caso in cui non possa farsi riferimento alla stazza.
    6. Gli aiuti di cui al presente titolo non sono cumulabili con altre provvidenze aventi analoghe finalita'.
  • Art. 2. 1. Per le nuove costruzioni delle navi complete e per i lavori e le unita' di cui all'articolo 1, il Ministro della marina mercantile puo' concedere alle imprese di costruzione navale nazionali, per i contratti di costruzione stipulati nel periodo dal 1 gennaio 1987 al 31 dicembre 1990, un contributo calcolato sul valore contrattuale prima dell'aiuto, comprese eventuali aggiunte o varianti di data certa anteriore a quella di ultimazione della costruzione, pari al 28 per cento per gli anni 1987 e 1988. La predetta percentuale e' ridotta al 20 per cento per le commesse relative a nuove costruzioni di valore inferiore ai 6 milioni di ECU.(1)(2)
    2. Per gli anni 1989 e 1990, il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 4, paragrafo 3, della Direttiva CEE, stabilisce eventuali variazioni alle aliquote di contribuzione previste nel comma 1.
    3. Il Ministro della marina mercantile puo' stabilire, con proprio decreto, le aliquote del contributo fino al massimo del 28 per cento anche per le commesse inferiori a 6 milioni di ECU, nei casi di:
    a) proposte di commesse per le quali le imprese di costruzione navale nazionali vengano a trovarsi in concorrenza con cantieri di paesi terzi;
    b) proposte di commesse per le quali le imprese di costruzione navale nazionali vengano a trovarsi in concorrenza con imprese di paesi comunitari i quali applichino aiuti piu' elevati rispetto a quelli previsti dal comma 1;
    c) commesse per la costruzione di navi destinate al traffico di cabotaggio.(1)(2)
    4. Qualora la Commissione delle Comunita' economiche europee richieda la notifica preventiva delle proposte di singoli aiuti ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 4 della direttiva CEE, la concessione dell'aiuto e' sospesa fino all'autorizzazione della Commissione e sono sospesi i termini previsti per lo stesso aiuto.
    5. Il Ministro della marina mercantile puo' stabilire, con proprio decreto, aliquote di contributo superiori a quelle indicate nel presente articolo per le commesse provenienti da paesi in via di sviluppo, sempre che ricorrano le condizioni previste dall'articolo 4, paragrafo 7, della Direttiva CEE. Le singole proposte di aiuto sono previamente notificate alla Commissione delle Comunita' economiche europee per la verifica della specifica componente "sviluppo" dell'aiuto proposto e della conformita' dello stesso con le condizioni stabilite dal gruppo di lavoro n. 6 dell'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), richiamate dall'articolo 4, paragrafo 7, della Direttiva CEE.
    6. Il contributo di cui al comma 1 e' concesso anche per lavori di trasformazione e modificazione navale iniziati nel periodo dal 1 gennaio 1987 al 31 dicembre 1990. Non si applica per detti lavori la riduzione prevista per le costruzioni di valore inferiore a 6 milioni di ECU.
    7. Ai contratti di costruzione sono assimilate, ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 1, le dichiarazioni di costruzione in proprio dell'impresa di costruzione navale, purche' la data di inizio dei lavori ricada nel periodo indicato nel predetto comma 1. In tale caso le aliquote si calcolano sul valore dichiarato dall'impresa con riferimento all'anno di inizio dei lavori.
    8. Il contributo e' riferito alla data di stipulazione del contratto di costruzione o, in assenza di contratto e nel caso di trasformazione e modificazione navale, alla data di inizio dei lavori. ((5)) 9. Il calcolo per riferire il contributo alla data del contratto o di inizio dei lavori, ai sensi del presente articolo, e' effettuato in sede di liquidazione finale, tenendo conto dei tempi con cui il contributo stesso e' effettivamente corrisposto, sulla base del tasso commerciale. ((5)) 10. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 44.600 milioni per l'anno 1989, di lire 83.000 milioni per l'anno 1990 e di lire 222.000 milioni per l'anno 1991.
    -------------- AGGIORNAMENTO (1)
    Il Decreto 13 ottobre 1989 (in G.U. 16/03/1990, n. 63) ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1989 e con riferimento ai contratti stipulati a partire da tale data, le percentuali di contribuzione di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge 14 giugno 1989, n. 234 , sono ridotte, rispettivamente, dal 28% al 26% e dal 20% al 16%.
    Con la medesima decorrenza di cui al comma precedente, l'aliquota massima di contributo di cui al comma 3 dell'art. 2 della legge 14 giugno 1989, n. 234 , e' fissata al 26%". -------------- AGGIORNAMENTO (2)
    Il Decreto 5 marzo 1990 (in G.U. 04/06/1990, n. 128) ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1990 e con riferimento ai contratti stipulati a partire da tale data, le percentuali di contribuzione di cui al primo comma dell'art. 2 della legge 14 giugno 1989, n. 234 , sono ulteriormente ridotte, rispettivamente dal 26% al 20% e dal 16% al 14%.
    Con la medesima decorrenza di cui al comma precedente, l'aliquota massima di contributo di cui al terzo comma dell'art. 2 della legge 14 giugno 1989, n. 234 , e' fissata al 20%". -------------- AGGIORNAMENTO (5)
    Il D.L. 13 luglio 1995, n. 287 convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1995, n. 343 ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che " Il calcolo per l'attualizzazione del contributo di cui all' articolo 2, commi 8 e 9, della legge 14 giugno 1989, n. 234 , nonche' all' articolo 5 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564 , convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132 , si intende riferito, ai fini dell'applicazione del metodo della capitalizzazione composta, alla data dell'incasso del saldo del contributo stesso."