Cass. civ., sez. III, sentenza 14/07/2023, n. 20345
CASS
Sentenza 14 luglio 2023

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Il provvedimento analizzato è stato emesso dalla Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, con ordinanza n. 2347/2023, pubblicata il 14 luglio 2023. Le parti in causa, rappresentate da un avvocato, hanno presentato un ricorso per revocazione contro un'ordinanza precedente che aveva dichiarato improcedibile il loro ricorso per cassazione. I ricorrenti sostenevano che l'ordinanza impugnata fosse affetta da errore di fatto, in quanto la Corte non aveva considerato la presenza di un'attestazione di conformità necessaria per la notifica del ricorso. La Corte ha accolto il ricorso per revocazione, riconoscendo che l'attestazione era effettivamente presente negli atti, e ha ritenuto che l'errore fosse meramente percettivo. Di conseguenza, ha revocato l'ordinanza precedente e ha proceduto a esaminare il merito del ricorso originario, accogliendo il quinto motivo di ricorso riguardante la competenza del giudice di pace, stabilendo che la domanda risarcitoria non poteva superare i limiti di valore per cui il giudice era competente. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa al Tribunale di Pisa per un nuovo esame.

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In materia di responsabilità civile, anche nei confronti degli enti collettivi è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale, da identificare con qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione - compatibile con l'assenza di fisicità del titolare - di diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello alla reputazione. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva condannato al risarcimento del danno non patrimoniale, in favore di un circolo culturale, l'autore di una lettera, apparsa su un quotidiano, nel quale l'autore medesimo aveva definito il predetto circolo "parassita di denaro pubblico").

In caso di revocazione proposta avverso la sentenza con cui la Suprema Corte abbia dichiarato improcedibile un ricorso per mancata attestazione di conformità all'originale digitale della copia analogica del ricorso notificato per via telematica, ai fini della prova della sua presenza nel fascicolo di parte occorre verificare: a) se nella nota di deposito e iscrizione a ruolo del ricorso per cassazione fosse indicato, tra gli atti prodotti, il ricorso con la specificazione che si trattava di copia analogica dell'atto notificato telematicamente e che la produzione comprendeva anche relata, messaggi p.e.c. e attestazione di conformità; b) che, ove tale verifica abbia esito positivo, detta nota non risulti ritirata dalla parte e poi ridepositata; c) se, in difetto dell'una o dell'altra di tali condizioni, del successivo deposito sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio risulti traccia alcuna in una qualche ulteriore nota di deposito o nel verbale di adunanza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 14/07/2023, n. 20345
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20345
    Data del deposito : 14 luglio 2023

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