Sentenza 14 luglio 2023
Massime • 2
In materia di responsabilità civile, anche nei confronti degli enti collettivi è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale, da identificare con qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione - compatibile con l'assenza di fisicità del titolare - di diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello alla reputazione. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva condannato al risarcimento del danno non patrimoniale, in favore di un circolo culturale, l'autore di una lettera, apparsa su un quotidiano, nel quale l'autore medesimo aveva definito il predetto circolo "parassita di denaro pubblico").
In caso di revocazione proposta avverso la sentenza con cui la Suprema Corte abbia dichiarato improcedibile un ricorso per mancata attestazione di conformità all'originale digitale della copia analogica del ricorso notificato per via telematica, ai fini della prova della sua presenza nel fascicolo di parte occorre verificare: a) se nella nota di deposito e iscrizione a ruolo del ricorso per cassazione fosse indicato, tra gli atti prodotti, il ricorso con la specificazione che si trattava di copia analogica dell'atto notificato telematicamente e che la produzione comprendeva anche relata, messaggi p.e.c. e attestazione di conformità; b) che, ove tale verifica abbia esito positivo, detta nota non risulti ritirata dalla parte e poi ridepositata; c) se, in difetto dell'una o dell'altra di tali condizioni, del successivo deposito sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio risulti traccia alcuna in una qualche ulteriore nota di deposito o nel verbale di adunanza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/07/2023, n. 20345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20345 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2023 |
Testo completo
– ricorrente – contro Circolo Culturale OR;
– intimato – avverso l’ordinanza n. 14368/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, pubblicata il 27 maggio 2019 R.G.N. 20162/2016. Oggetto Impugnazioni civili — Revocazione — Revocazione di ordinanza della Corte di cassazione — Presupposti — Fattispecie Civile Sent. Sez. 3 Num. 20345 Anno 2023 Presidente: GRAZIOSI CHIARA Relatore: IANNELLO EMILIO Data pubblicazione: 14/07/2023 2 Udita la relazione svolta nella udienza del 21 giugno 2023 dal Consigliere Emilio Iannello. Lette le conclusioni motivate del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mario Fresa, formulate ai sensi e con le modalità previste dall’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in combinato disposto con l’art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, con le quali si chiede che la Corte «accolga il ricorso per revocazione nella fase rescindente e, nella fase rescissoria, accolga il quinto motivo del ricorso, rigettato il primo, dichiarati inammissibili il secondo ed il terzo, assorbito il quarto». FATTI DI CAUSA 1. Il Circolo Culturale OR di Pisa convenne in giudizio avanti il Giudice di pace di Pisa RT BA chiedendone la condanna al risarcimento del danno da diffamazione in relazione ad una lettera, apparsa sul quotidiano II Tirreno, nel quale quest’ultima aveva definito il circolo un «parassita di denaro pubblico». La domanda venne rigettata dal Giudice di pace, ma venne invece accolta, in appello, dal Tribunale di Pisa, che condannò la BA al pagamento, in favore dell’appellante, della somma di Euro 10.000,00, oltre interessi e rivalutazione, nonché di quella di ulteriori Euro 1.000,00, ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47, art. 12. 2. Avverso detta sentenza AN e GI AN, eredi della soccombente, proposero ricorso per cassazione articolando cinque motivi. 3. Con ordinanza n. 14368 depositata il 27 maggio 2019 la Corte di Cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha infatti rilevato che: a) da un lato, «il … ricorso è stato notificato a mezzo "PEC", non presentando, tuttavia, la copia analogica di quello digitale (oggetto di 3 notificazione), né quella della relata di notificazione, come, del pari, quelle delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, un'attestazione di conformità - recante firma autografa del difensore - ai rispettivi originali digitali»; b) dall’altro, non si era verificata alcuna delle ipotesi alternative nelle quali tale omissione, secondo l’esegesi delle norme accolta da Cass. Sez. U. 24/09/2018, n. 22438, non comporta comunque l’improcedibilità del ricorso (ossia: deposito da parte del controricorrente, pur tardivamente costituitosi, di copia analogica del ricorso ritualmente autenticata;
mancato disconoscimento da parte dello stesso controricorrente della conformità della copia informale all’originale notificatogli;
deposito da parte del ricorrente dell’asseverazione di conformità all'originale della copia analogica sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio). A tal ultimo riguardo ha infatti osservato la S.C. che l'associazione culturale OR è rimasta intimata e che, «d'altra parte, ad evitare l'esito dell'improcedibilità … [non] può valere la nota depositata dai ricorrenti in data 5 novembre 2018, giacché la (ulteriore) notificazione del ricorso - effettuata sempre a mezzo "p.e.c.", in pari data - risulta corredata da un'attestazione di conformità nuovamente non in linea con la previsione di cui alla L. n. 53 del 1994, art. 9, commi 1-bis e 1-ter, giacché essa reca firma digitale e non autografa del difensore e concerne la sola relata di notificazione e non pure le relative ricevute». 4. Avverso tale decisione AN e GI AN, nella qualità predetta, hanno proposto ricorso per revocazione. 5. Con ordinanza n. 4268, depositata in data 10/02/2022, la Sesta Sezione, sottosezione terza, della S.C. ha rinviato la causa alla sezione ordinaria perché fosse trattata in pubblica udienza. All’esito dell’udienza del 26 ottobre 2022 ─ in vista della quale il P.M. aveva depositato conclusioni scritte ai sensi dell’art. 23, comma 4 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con le quali aveva chiesto dichiararsi ammissibile il ricorso, mentre i ricorrenti avevano depositato memoria ─ questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 32407/2022, pubblicata il 3 novembre 2022, rilevata la nullità della notifica del ricorso, ne ha ordinato la rinnovazione, ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., fissando a tal fine termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione dell’ordinanza medesima e rinviando la causa a nuovo ruolo È stata quindi fissata per la trattazione l’odierna udienza, con decreto del quale è stata da rituale comunicazione alle parti. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Si dà atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in combinato disposto con l’art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, che ne ha prorogato l’applicazione «alle udienze e alle camere di consiglio da svolgere fino al 30 giugno 2023», non avendo alcuna delle parti né il Procuratore Generale fatto richiesta di trattazione orale. 2. Deve altresì darsi preliminarmente atto che i ricorrenti hanno ottemperato, ritualmente e tempestivamente, all’ordine di rinnovazione della notifica del ricorso. 3. Con l’unico motivo posto a fondamento della chiesta revocazione i ricorrenti deducono che l’ordinanza impugnata è affetta da errore di fatto rilevante ai sensi degli artt. 391-bis e 395 num. 4 cod. proc. civ.. 5 Sostengono, infatti, che la decisione impugnata è fondata su una affermazione di fatto (mancata apposizione di attestazione di conformità debitamente sottoscritta della prodotta copia analogica del ricorso notificato a mezzo p.e.c.) la cui verità è incontrastabilmente esclusa dalla documentazione in atti. Rilevano in particolare che «come può essere agevolmente appreso dalla lettura completa (vedasi in calce all’ultima pagina, dopo il messaggio p.e.c. di avvenuta consegna) sia della copia analogica del ricorso per cassazione notificato via p.e.c. con relativi messaggi p.e.c. di notificazione munita di attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 53 del 1994, depositata in sede di iscrizione al ruolo del ricorso, sia della copia analogica della nota di deposito di documenti ex art. 372 c.p.c. notificata via p.e.c. con relativi messaggi p.e.c. di notificazione munita di attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1- bis e 1-ter, della legge n. 53 del 1994, depositata successivamente in data 5 novembre 2018, i ricorrenti ebbero a depositare tempestivamente l’attestazione di conformità, con firma autografa del difensore, non rilevata dal Supremo Collegio nell’ambito del ricorso n. 20162/2016 R.G.». 4. Il ricorso per revocazione è fondato. L’esame degli atti dà conferma del fatto che era in atti, al momento della decisione impugnata, la copia analogica della notifica digitale della relazione di notifica e delle ricevute p.e.c., recante in calce, con dicitura a timbro, l'attestazione di conformità con firma autografa del difensore. Non ignora questo Collegio che, con riferimento al diverso caso del mancato deposito di copia analogica della sentenza notificata a mezzo p.e.c. priva dell’attestazione di conformità, è stato più volte affermato che «in caso di revocazione proposta avverso la sentenza con cui la Suprema Corte abbia dichiarato 6 improcedibile un ricorso per carenza della copia notificata della sentenza impugnata, la prova della sua presenza nel fascicolo di parte può essere fornita dimostrando l'espressa menzione dell'atto nel ricorso originario notificato alla controparte, ovvero sulla base di altri elementi, a condizione che essi non rientrino nella disponibilità materiale della parte che avrebbe interesse a fornire tale dimostrazione e, dunque, diversi dall'indice a suo tempo vistato dalla cancelleria e poi ritirato dalla parte» (Cass. n. 10517 del 2015; n. 9726 del 2020; n. 12925 del 2022). È evidente l’esigenza sottesa a tale principio, quella cioè di evitare di prendere in considerazione in sede di revocazione atti mancanti nel fascicolo come sottoposto all’esame del Collegio originario e solo successivamente ivi inseriti. Tale esigenza sussiste ovviamente anche con riferimento alla attestazione di conformità all’originale digitale della copia analogica del ricorso notificato per via telematica allorquando ne sia richiesto, come nel caso di specie, il deposito (sebbene, come detto, non necessariamente nel termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ. ma «sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio»). È dunque necessario, quando la descritta questione si ponga, come nella specie, con riferimento al ricorso: a) verificare se nella nota di deposito e iscrizione a ruolo del ricorso per cassazione fosse indicato tra gli atti prodotti il ricorso con la specificazione che si trattava di copia analogica dell’atto notificato telematicamente e che la produzione comprendeva anche relata, messaggi p.e.c. e attestazione di conformità; b) ove tale verifica abbia esito positivo, che detta nota non risulti ritirata dalla parte e poi ri-depositata; c) in difetto dell’una o dell’altra di tali condizioni, se del successivo deposito entro il termine ultimo predetto risulti traccia alcuna in una 7 qualche ulteriore nota di deposito o nel verbale di adunanza. Solo in tal modo può ritenersi raggiunta la prova che la richiesta attestazione di conformità era effettivamente presente in atti al momento della decisione di guisa che la contraria affermazione contenuta nella ordinanza revocanda abbia effettivamente a imputarsi ad errore di percezione del Collegio giudicante. Ebbene, nel caso in esame, deve dirsi che ogni dubbio sulla effettiva sussistenza in atti della attestazione di conformità in questione, già al momento della deliberazione in camera di consiglio dell’ordinanza revocanda, è fugato — non dalla originaria «nota di deposito e iscrizione a ruolo» che, recante la data di deposito in cancelleria del 15 settembre 2016, contiene l’indicazione, tra gli atti depositati, solo del ricorso (che si dice «presentato per la notifica il 28/7/2016 e notificato il 28/7/2016 a mezzo p.e.c.») ma non anche della asseverazione di conformità della copia analogica ovviamente ad oggetto del deposito, ma — dalla successiva «nota di deposito di documenti ex art. 372 c.p.c.». Questa invero: a) indica espressamente tra i documenti cui si riferisce, collocandola in elenco al n. 3, la copia del «ricorso per cassazione notificato con attestazione di conformità nelle relate di notificazione a mezzo p.e.c.»; tale indicazione è redatta, come la restante parte del testo, con scrittura a stampa che precede la fine del testo medesimo e la sottoscrizione autografa del difensore e se ne deve, pertanto, escludere una sua successiva aggiunta alteratrice di un non ipotizzabile diverso testo originario;
b) contiene a margine il timbro del depositato in cancelleria datato 6/11/2018 e siglato dal cancelliere. Mette conto peraltro precisare che quel che in tale data (e con 8 detta nota) risulta prodotto non è, come scritto nell’ordinanza impugnata nel secondo cpv. di pag. 10, una «(ulteriore) notificazione del ricorso – effettuata sempre a mezzo “p.e.c.”, in pari data» - ma la stessa copia analogica del ricorso, della sua relata di notificazione e degli accessori messaggi RAC e RdAC, recante in calce l’attestazione a timbro datata 29/7/2016 della sua conformità all’originale informatico, cui è solo aggiunta una seconda attestazione a timbro con firma autografa di conformità all’originale informatico, datata 5/11/2018. E gioverà anche ribadire che sia la prima che la seconda attestazione di conformità (entrambe tempestive alla luce del ricordato principio) non si riferiscono alla sola relata di notifica, ma anche ai messaggi di avvenuta accettazione e di avvenuta consegna e recano firma non digitale ma autografa. La declaratoria di improcedibilità si appalesa dunque frutto di una svista, ossia di un errore meramente percettivo, ricadente su un fatto processuale (il deposito e la presenza in atti della detta attestazione) ritenuto inesistente ma la cui verità emerge invece incontrastabilmente dai documenti in atti, ed inoltre decisivo, posto che, in mancanza di quell’errore, la decisione avrebbe comunque dovuto essere diversa. 5. Alla revocazione dell’ordinanza segue ai sensi dell’art. 400, comma primo, cod. proc. civ. la decisione nel merito sull’originario ricorso per cassazione. 6. Occorrendo dunque procedere all’esame dei relativi motivi, se ne sintetizza qui di seguito il contenuto negli esatti termini in cui questo era esposto già nell’ordinanza revocanda. 6.1. Con il primo motivo proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ. - si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043 e 2059 cod. civ. nonché dell'art. 185 cod. pen., circa la risarcibilità del danno non patrimoniale per lesione 9 dell'onore di un'associazione culturale, ritenendosi, in particolare, erronea l'affermazione relativa alla legittimazione ad agire spettante ad un'associazione non riconosciuta. Si censura la sentenza impugnata per avere ritenuto sussistente la legittimazione di OR facendo riferimento ad un arresto di questa Corte (Cass. Sez. 3 Pen., sent. dep. 26 settembre 2011, n. 34761) a dire dei ricorrenti non pertinente, concernendo il caso del riconoscimento, ad una associazione ambientalista, della legittimazione ad agire per il ristoro dei danni conseguenti ad un reato ambientale, ovvero posto a tutela proprio dell'interesse perseguito da tale ente. Più in generale, si nega che le associazioni non riconosciute, in quanto prive della personalità giuridica, possano essere ammesse alla tutela risarcitoria per lesione della reputazione, giacché il soggetto offeso dal reato, nella specie ex art. 595 cod. pen., può essere solo una persona, fisica o giuridica (art. 120 e ss. cod. pen.). Nessuna interpretazione estensiva, inoltre, sarebbe ammissibile nell'ipotesi in esame, stante il principio della tipicità delle fattispecie penali enunciato dall'art. 1 cod. pen. e dall'art. 14 delle preleggi. 6.2. Con il secondo motivo proposto ai sensi dei nn. 3) e 4) del comma primo dell'art. 360 cod. proc. civ. - si deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 460, comma 5, cod. proc. pen., in ordine alla valutazione della rilevanza probatoria del decreto penale di condanna. Si censura la sentenza impugnata per avere conferito peculiare rilevanza al decreto penale di condanna emesso nei confronti della BA, avendo il Tribunale di Pisa, in questo modo, contravvenuto al principio secondo cui tale provvedimento, anche se divenuto esecutivo, «non ha efficacia di giudicato nel 10 giudizio civile o amministrativo». 6.3. Il terzo motivo - proposto ai sensi dei nn. 3) e 5) del comma primo dell'art. 360 cod. proc. civ. - deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 21 Cost. e 51 cod. pen., in ordine alla errata individuazione dell'esimente del diritto di critica, ipotizzandosi, inoltre, anche l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. Si evidenzia come le espressioni adoperate dalla BA, che ebbe ad esprimersi non come giornalista, ma in quanto esponente politico, non solo risulterebbero oggettivamente prive del carattere della offensività, ma sarebbero comunque scriminate in quanto manifestazione di attività di critica politica. Ella, infatti ebbe a scrivere sulle pagine del quotidiano Il Tirreno quale esponente del circolo «Azzurro Donna», movimento «affiliato al partito politico di “Forza Italia”», di talché «sussisterebbero, nella specie, tutti i presupposti per l'operatività dell'esimente suddetta». Invero, la BA ebbe a riferire un fatto vero (non essendo contestato che il circolo OR abbia fruito di consistenti elargizioni da parte di enti locali), nell'ambito di una più generale critica verso la politica, in particolare del Comune di Pisa, di elargizione di contributi a pioggia verso enti di vario genere. In questo modo, anche nella sua qualità di esponente politico, la BA avrebbe inteso porre all'attenzione del lettore il tema ─ sul quale insiste tanta saggistica e pubblicistica, anche a livello nazionale ─ del «parassitismo politico», e più in generale della riduzione dei costi della politica. In tale contesto, dunque, la sentenza impugnata avrebbe dovuto intendere l'espressione «parassita» come utilizzata nel suo significato lessicale proprio, indicativo cioè di soggetto che vive utilizzando non risorse proprie, bensì di altri. L'espressione utilizzata, pertanto, risponderebbe ai requisiti di verità, continenza formale e pubblicità dell'interesse, occorrenti per ritenere integrata l'esimente di cui all'art. 21 Cost.. 11 6.4. Il quarto motivo ─ proposto, come il precedente, ai sensi dei nn. 3) e 5) del comma primo dell'art. 360 cod. proc. civ. ─ deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1223 e 2056 cod. civ., nonché dell'art. 185 cod. pen., oltre che omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto il danno non patrimoniale, lamentato da parte attrice, esistente in re ipsa, nonché là dove ha valorizzato il dato, dimostrato sul piano documentale da OR, del calo delle iscrizioni a seguito della pubblicazione dell'articolo, giacché, in questo modo, il Tribunale di Pisa avrebbe dato rilievo anche ad una voce di danno patrimoniale. Più in generale, si assume che la sentenza impugnata non avrebbe dato spiegazioni circa il criterio equitativamente utilizzato per la liquidazione del danno. 6.5. Infine, il quinto motivo — proposto ai sensi dei nn. 3) e 4) del comma primo dell'art. 360 cod. proc. civ. — deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7, comma 1, 14, comma 3, 112, 341 e 342 cod. proc. civ., in relazione al rispetto sia del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sia di quello della devoluzione delle regole in tema di determinazione del valore della domanda anche agli effetti del merito. Ci si duole del fatto che la sentenza impugnata abbia disposto la condanna della convenuta al pagamento di € 10.000,00, quantunque parte attrice avesse contenuto, anche agli effetti del merito, la propria domanda risarcitoria entro il limite di valore per il quale era competente, al momento della instaurazione del giudizio, il Giudice di pace. Trattandosi, infatti, di giudizio radicato prima della modifica apportata all'art. 7 cod. proc. civ. dall'art. 45 della legge 18 giugno 2009, n. 69, la competenza di quel giudice era circoscritta, allora, entro il valore di € 2.500,00. 12 7. Il primo motivo è inammissibile, ex art. 360-bis n. 1 cod. proc. civ.. Secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte in materia di responsabilità civile, anche nei confronti delle associazioni non riconosciute ed in genere degli enti collettivi, è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale, da identificare con qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione - compatibile con l'assenza di fisicità del titolare - di diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine, alla reputazione o all’identità storica, culturale, e politica (v. ex multis Cass. n. 20643 del 2016; n. 23401 del 2015; n. 4542 del 2012). A tale principio il giudice di merito si è correttamente attenuto e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento di cui esso è espressione. 8. Il secondo motivo è parimenti inammissibile. Alla stregua di quanto viene esposto nello stesso motivo (che per questo si appalesa anche contraddittorio), e comunque alla luce della motivazione della sentenza d’appello (con la quale la critica non si confronta), non può certo dirsi che il giudice d’appello abbia attribuito al decreto penale di condanna forza di giudicato vincolante, avendo piuttosto ad esso riconosciuto solo rilievo concorrente ai fini della valutazione, comunque autonomamente condotta, della portata diffamatoria della frase censurata. Ciò è chiaramente affermato a pag. 4 della sentenza del giudice pisano, là dove si rimarca che, «per quanto, come giustamente rilevato dal giudice di primo grado, il decreto penale di condanna non assuma alcuna efficacia di giudicato nel processo civile sulla scorta dell'art. 460, comma 5, c.p.c., tuttavia non può negarsi la possibilità che esso costituisca oggetto di valutazione da parte del giudice civile alla stregua di ogni altro possibile elemento probatorio». 13 Dal successivo sviluppo della motivazione è poi del tutto evidente che alla valutazione della illiceità della condotta dedotta a fondamento della pretesa risarcitoria il Tribunale procede in modo autonomo e senza attribuire alcun acritico valore dirimente alla convergente valutazione espressa nella diversa sede del giudizio penale. 9. Il terzo motivo è infondato. 9.1. Giova premettere che l’assunto da cui muovono i ricorrenti, secondo cui, nella specie, la frase additata a fondamento della contestata pretesa risarcitoria è stata espressa nell’ambito di un testo che intendeva manifestare una opinione critica e segnatamente una critica politica, coglie un dato che è tenuto ben presente anche nella sentenza impugnata, nella quale a più riprese è evidenziato che la valutazione circa la illiceità della propalazione è condotta avuto riguardo anche ai limiti di un corretto esercizio del diritto di critica. 9.2. Ciò premesso, va ricordato che, secondo principio costantemente affermato nella giurisprudenza di questa Corte, riguardo all'azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo stampa, va tenuta ferma la distinzione tra il diritto di critica, con cui si manifesta la propria opinione, la quale non può pertanto pretendersi assolutamente obiettiva (e può essere esternata anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente), ed il diritto di cronaca, che è legittimamente esercitato purché sussista la continenza dei fatti narrati (intesa in senso sostanziale -per cui i fatti debbono corrispondere alla verità, sia pure non assoluta, ma soggettiva- e formale, con l'esposizione in modo misurato); con la conseguenza che i fatti ed i comportamenti cui la critica è riferita devono essere veri (cfr., tra le altre, Cass. n. 25420 del 26/10/2017; n. 13152 del 25/05/2017; n. 5005 del 28/02/2017; n. 7847 del 2011; n. 17172 del 2007), ma solo nel 14 senso che non debbono essere inventati od alterati nel loro nucleo essenziale o interpretati arbitrariamente (in modo che l'opinione finisca per essere del tutto sganciata da quei fatti e comportamenti, così esorbitando da una critica legittima: cfr. Cass. n. 12420 del 2008; n. 7274 del 2013; n. 15112 del 2013; n. 839 del 2015; n. 19036 del 2021); non è invece necessario che siano esposti con la completezza che si richiede quando si perseguono scopi informativi. Più precisamente occorre tener presente che il diritto di critica non si concreta, come quello di cronaca, nella narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio, o, più genericamente, in una opinione, la quale, come tale, non può che essere fondata su un'interpretazione dei fatti e dei comportamenti e quindi non può che essere soggettiva, cioè corrispondere al punto di vista di chi la manifesta. Resta fermo, però, che il fatto o comportamento presupposto ed oggetto della critica deve corrispondere a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze oggettive, così come accade per il diritto di cronaca (Cass. n. 19036 del 2021, cit.; n. 7847 del 2011, cit.; Cass. n. 379 del 2005). Nella stessa prospettiva si colloca la giurisprudenza della Corte EDU sull'art. 10 della Convenzione, in tema di libertà di espressione, che, nel distinguere tra «materialità dei fatti» e «giudizi di valore», pone in rilievo che, quand'anche «equivale a un giudizio di valore, una dichiarazione deve fondarsi su una base fattuale sufficiente, senza la quale sarebbe eccessiva»: sentenza ZI c. Italia del 30 giugno 2015, e ulteriori precedenti ivi richiamati;
cfr. in tal senso Cass., 19/01/2017, n. 1285; v. anche, da ultimo, Cass. n. 19036 del 2021, cit.). 9.3. Orbene, nella specie, i criteri di valutazione adottati dal giudice di appello non si discostano da tale quadro giuridico di riferimento, dovendosi pertanto escludere che l’esito di tale 15 valutazione possa dirsi frutto di un errore di sussunzione. A fondamento della valutazione in termini di illiceità della propalazione sta, infatti, essenzialmente il rilievo — leggibile alla fine di pag. 7 della sentenza — secondo cui «nel rispetto dei limiti di veridicità e continenza dell'espressione che identificano l'esimente del diritto di critica, la giornalista avrebbe dovuto porre, a fondamento della propria espressione, elementi comprovanti una "improduttività" dell'associazione rispetto all'interesse della collettività per cui agisce, invece di limitarsi ad attribuire al Circolo culturale l'appellativo di "parassita del denaro pubblico", senza far riferimento a fatti determinanti tale situazione. Solo così l'affermazione avrebbe potuto, eventualmente, rispondere a quel soddisfacimento dell'interesse pubblico all'informazione, perseguibile dalla giornalista con l'esercizio del diritto di critica e di cronaca». LL stessa linea argomentativa si pongono poi le affermazioni leggibili alle pagg.
9-10 della sentenza secondo cui «per non far trascendere l'espressione "parassita del denaro pubblico" in un "gratuito attacco personale", a fondamento della stessa si sarebbero dovuti individuare dei fatti idonei a delineare una situazione di improduttività del Circolo de quo e, di conseguenza, legittimanti l'uso di tale appellativo nel rispetto dei limiti imposti dall'esercizio del diritto di critica e di cronaca. «Il giudice di primo grado aveva ritenuto idoneo ad integrare il criterio di veridicità della notizia il fatto che l'Associazione culturale avesse ricevuto "contributi a fondo perduto dalle amministrazioni comunali e provinciali per le proprie attività", ma, come si può ricavare dalla sua stessa definizione, il vero carattere distintivo della figura di parassita non è tanto l'utilizzo delle energie/fatiche (nel caso de quo: denaro) altrui — peraltro i finanziamenti pubblici hanno finalità diversificate e mirano o alla 16 diffusione della cultura o al sostegno di determinate attività e quindi dell'occupazione e così via — quanto il non apportare al soggetto/ospite un "contributo personale sul piano del lavoro e della produttività". Di talché per rispondere al principio di verità, quale cardine della scriminante del diritto di critica, l'indagine da svolgere era quella riguardante una mancanza di lavoro e produttività del Circolo culturale. Circostanza questa superata allo stato dei fatti dalle diverse attività che il Circolo stesso svolge (come evincibile dal suo Statuto)». 9.4. Si tratta di una valutazione che appare evidentemente condotta nel pieno rispetto del paradigma valutativo relativo al corretto esercizio del diritto di critica e che pertanto si sottrae, nei suoi esiti prettamente discrezionali e di merito, al sindacato di questa Corte. Detto paradigma non può invero ritenersi tradito dall’attenzione prestata dal giudice a quo alla mancanza di una giustificazione dell’opinione ancorata a dati obiettivi, in quanto come detto pur sempre necessaria anche nell’esplicazione di una soggettiva opinione critica, al fine di dare un qualche fondamento verificabile alla critica medesima, ancorché appunto suscettibile di valutazioni e opinioni divergenti e certamente libere: esigenza minimale nella specie evidentemente insoddisfatta essendo priva di riconoscibile fondamento oggettivo, sul piano lessicale e valoriale, l’equiparazione che in ricorso sembra volersi sostenere a supporto dell’asserito carattere lecito della propalazione tra l’elargizione di contributi pubblici in favore di attività culturali e il concetto di parassitismo (univocamente idoneo a descrivere, invece, la posizione di chi, senza averne diritto, benefici di provvidente pubbliche a discapito della collettività). 9.5. Analogamente deve dirsi con riferimento al limite della continenza, anch’esso rivelandosi oggetto di una valutazione 17 rispettosa dei criteri dettati dalla giurisprudenza. Questi emergono chiaramente dal principio, costantemente affermato, secondo cui «il legittimo esercizio della critica politica, inteso come esimente rilevante anche ai fini della responsabilità civile da ingiuria e/o diffamazione, pur potendo contemplare toni aspri e di disapprovazione più pungenti ed incisivi rispetto a quelli comunemente adoperati nei rapporti interpersonali fra privati cittadini, non deve, però, palesemente travalicare i limiti della convivenza civile, mediante offese gratuite, come tali prive della finalità di pubblico interesse, e con l'uso di argomenti che, lungi dal criticare i programmi e le azioni dell'avversario, mirino soltanto ad insultarlo o ad evocarne una pretesa indegnità personale» (Cass. n. 4325 del 23/02/2010; n. 8734 del 27/06/2000). È dunque l’eccentricità dell’offesa, la sua non pertinenza, estraneità o disfunzionalità rispetto ai temi ed agli obiettivi della polemica politica o artistica o di altro tipo, e l’essere essa gratuitamente e unicamente diretta all’insulto personale, a renderla inosservante del limite della continenza e pertanto illecita, non il fatto che la stessa possa ritenersi mal motivata o infondata o non condivisibile. Ebbene non diverso appare nella specie il metro di giudizio utilizzato dal giudice di merito, il quale legittimamente trae da una valutazione di non veridicità dell’opinione critica in punto di fatto, nei sensi sopra illustrati, anche la conclusione del superamento del limite in parola. Va certamente letta in tal senso l’affermazione (leggibile a pag. 11) secondo cui, «rilevando di nuovo la mancanza di effettive condotte o circostanze riferibili alla critica mossa all'associazione, deve osservarsi come l'espressione “parassita del denaro pubblico” vada, conseguentemente, ad assumere la 18 connotazione di una mera valutazione di discredito del soggetto criticato. Di talché anche il requisito della continenza non può ritenersi soddisfatto». 10. Anche il quarto motivo è infondato, sebbene debba procedersi alla correzione della motivazione, ai sensi dell’art. 384, comma quarto, cod. proc. civ.. Diversamente da quanto affermato dal giudice d’appello, invero, anche il danno morale da diffamazione non è un danno in re ipsa ma deve essere oggetto di allegazione e prova, anche tramite presunzioni semplici (v. Cass. n. 20643 del 2016, cit.). Tuttavia, accanto a tale erronea affermazione, la sentenza è motivata anche sul rilievo dell’esistenza di elementi indiziari (riduzione del numero degli iscritti) la cui idoneità a fondare un ragionamento probatorio di tipo presuntivo non è sindacabile in questa sede non essendo stata censurata con la denuncia della violazione dell’art. 2729 cod. civ.. 11. Inammissibile è invece la contestuale censura secondo cui sarebbe immotivata la liquidazione del danno patrimoniale, posto che in sentenza non si liquida alcun danno di tal genere ma il risarcimento è unicamente riferito al danno non patrimoniale. 12. Il quinto motivo (domanda risarcitoria contenuta nei limiti della competenza del giudice di pace adito in primo grado) è invece fondato alla luce del principio, consolidato, secondo cui «in tema di determinazione della competenza, in ipotesi di proposizione cumulativa di più domande, l'affermazione dell'attore di limitare l'ammontare della domanda nei limiti della competenza per valore del giudice adito ha il duplice effetto di radicare la competenza innanzi al predetto giudice e di delimitare in tali limiti l'importo accertabile dalla sentenza, con conseguente nullità della pronuncia per l'ipotesi di superamento del valore determinato per effetto della clausola di contenimento (Cass. Sez. U. n. 36897 del 26/11/2021). 19 In effetti, la sentenza impugnata ha disposto la condanna della convenuta/appellata al pagamento di Euro 10.000,00, sebbene parte attrice avesse contenuto, anche agli effetti del merito, la propria domanda risarcitoria entro il limite di valore per il quale era competente, al momento della instaurazione del giudizio, il Giudice di pace. Trattandosi di giudizio radicato prima della modifica apportata all'art. 7 c.p.c. dall’art. 45 della legge 18 giugno 2009, n. 69, la competenza di quel giudice era circoscritta, allora, entro il valore di Euro 2.500,00. 13. In accoglimento, dunque, del (solo) quinto motivo di ricorso ─ rigettati il terzo e il quarto e dichiarati inammissibili il primo e il secondo ─ la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione, cui va demandato anche il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
revoca l’ordinanza di questa Corte n. 14368 del 27/05/2019; pronunciando, in sede rescissoria, sul ricorso per cassazione iscritto al n. 20162/2016 R.G., accoglie il quinto motivo nei termini di cui in motivazione;
dichiara inammissibili il primo e il secondo;
rigetta i rimanenti;
cassa la sentenza in relazione al motivo accolto;
rinvia la causa al Tribunale di Pisa, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione