Sentenza 27 luglio 2001
Massime • 2
La notificazione è inesistente quando manchi del tutto ovvero sia stata effettuata in modo assolutamente non previsto dalla legge, perché avvenuta in un luogo o con riguardo a persona che non abbiano attinenza alcuna (o che non presentino alcun riferimento o collegamento) con il destinatario della notificazione stessa, risultando a costui del tutto estranea. La notifica è, invece, nulla se eseguita in luogo diverso da quello stabilito dal codice di rito, ma che tuttavia possa avere qualche riferimento con il destinatario, ciò impone al giudice, in difetto di costituzione in giudizio del convenuto di ordinarne la rinnovazione ex art. 291 e 350 cod. proc. civ..
In tutti i giudizi iniziati in primo grado in epoca anteriore al 30 aprile 1995 trova applicazione, quanto al giudizio di appello ed a prescindere dall'epoca in cui questo si svolge, l'art. 345 cod. proc. civ. nella formulazione anteriore alle modifiche di cui alla legge n. 353 del 1990 e, in particolare , quale risultante per effetto dell'art. 36, legge n. 581 del 1950. Pertanto, le parti in presenza di dette condizioni, possono proporre nuove eccezioni, produrre nuovi documenti e chiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova, ma se la deduzione poteva essere proposta in primo grado si applicano per le spese del giudizio di appello le disposizioni dell'art. 92 cod. proc. civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/07/2001, n. 10278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10278 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITO GIUSTINIANI - Presidente -
Dott. FRANCESCO SABATINI - Consigliere -
Dott. ANTONIO LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. ITALO PURCARO - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso (22811/00 R.G.) proposto da:
NA EM, NA NE, elettivamente domiciliati in Roma, via M. Prestinari n. 15, presso l'avv. Ferdinando Paparatti, che li difende anche disgiuntamente all'avv. Ferdinando D'Amario, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
AN DO, anche quale erede di TA IN, elettivamente domiciliato in Roma, via Traversari n. 55, presso l'avv. Giuseppe Marzano, difese dall'avv. Berardino Ciucci, giusta delega in atti;
- controricorrente -
NA NI, DI MO OL
- intimati -
nonché sul ricorso (22812/00 R.G.) proposto da:
NA NI, DI MO NA, elettivamente domiciliati in Roma, via R. Fauro n. 43, presso l'avv. Ugo Petronio, difesi dall'avv. Rodolfo Ludovici, giusta delega in atti;
- controricorrenti ricorrenti incidentale -
contro
AN DO, anche quale erede di TA IN, elettivamente domiciliato in Roma, via Traversari n. 55, presso l'avv. Giuseppe Marzano, difese dall'avv. Berardino Ciucci, giusta. delega in atti;
- controricorrente -
e NA EM, NA NE;
- intimati -
avverso la sentenza della Corte d'appello de L'Aquila n. 246/00 del 1^ febbraio 2000, deliberata il 7 marzo 2000 e pubblicata il 27 giugno 2000 (R.G. 243/97).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 maggio 2001 dal Relatore Cons. Dott. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. F. D'Amario per i ricorrenti principali e l'avv. U. Petronio per delega dell'avv. R. Ludovici per i ricorrenti incidentali nonché l'avv. B. Ciucci per il controricorrente AN;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso chiedendo l'accoglimento, per quanto di ragione, di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 11 marzo 1987 AN DO, premesso di essere proprietario coltivatore diretto di un fondo agricolo a confine con quelli acquistati con atto 27 marzo 1986 da NA NI e DI MO OL già di proprietà di EL RA in violazione del diritto di prelazione spettantegli ex lege, conveniva in giudizio, innanzi al tribunale de l'Aquila, NA NI e DI MO OL, sia in proprio che nella qualità di esercenti la potestà sui figli minori NA EM e NE, dichiarando di volere riscattare il fondo da costoro acquistato.
Costituitisi in giudizio i convenuti resistevano alla avversa domanda, chiedendone il rigetto.
Svoltasi l'istruttoria del caso, nel corso della quale interveniva in giudizio TA IN, quale componente della famiglia agricola dell'attore, aderendo alla domanda spiegata da costui, l'adito tribunale con sentenza 20 dicembre 1996 rigettava la domanda, con condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite. Gravata tale pronunzia in via principale da AN DO, anche in qualità di eredi di TA IN e in via incidentale da NA NU e NA NE nonché da NA NI, la corte di appello de l'Aquila con sentenza 1 febbraio 2000, deliberata il 7 marzo 2000 e pubblicata il 27 giugno 2000 accoglieva l'appello principale e, per l'effetto, in riforma della sentenza dei primi giudici, accoglieva la domanda proposta dallo AN con la citazione introduttiva del giudizio di primo grado, dichiarando trasferiti in proprietà al detto AN i fondi acquistati dagli appellati NA con atto 23 luglio 1986, subordinatamente al rimborso agli appellati del prezzo dagli stessi pagato per l'acquisto.
Per la cassazione di tale pronunzia hanno proposto distinti ricorsi, sia NA EM e NA NE (22811/00 R.G.) affidato a 8 motivi, sia NA NI e DI AM OL ( 22812/00 R. G. affidato a sei motivi e illustrato da memoria.
AN DO anche quale successore e erede di TA IN, ha resistito, con distinti controricorso, ad entrambi i ricorsi. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I vari ricorsi avverso la stessa sentenza devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.
2. Con riferimento al ricorso proposto da NA EM e NA NE il controricorrente AN deduce la inammissibilità dello stesso per inosservanza del disposto dell'art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c., atteso che dal tenore del ricordato ricorso "non è dato rinvenire gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni che vi hanno assunto le parti".
3. La deduzione è infondata, e da disattendere.
Pur se è corretto, infatti, il rilievo secondo cui il ricorso per cassazione deve contenere la compiuta esposizione degli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'oggetto della controversia e per l'esatta individuazione della questione da risolvere senza la necessità di ricorrere ad altre fonti (Cass., 11 settembre 2000, n. 11950), deve escludersi, come implicitamente pretende parte controricorrente, che "l'esposizione sommaria dei fatti della causa" (di cui al ricordato art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.) costituisca una parte "distinta" del ricorso, separata da quella argomentativa, diretta a illustrare "i motivi per i quali si chiedere la cassazione" (di cui al successivo n. 4 dello stesso art. 366, comma 1).
Deve ribadirsi, infatti, al riguardo - in conformità ad una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice - che il requisito della "esposizione sommaria dei fatti della causa" è soddisfatto anche quando gli elementi di fatto (idonei a consentire la percezione delle censure sollevate, senza necessità di ricorrere al contenuto di altri atti del processo), non esposti separatamente, siano desumibili dallo svolgimento dei motivi di impugnazione (Cass. 7 giugno 2000, n. 7707).
Ai fini della sussistenza del requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa prescritto a pena d'inammissibilità per il ricorso per cassazione dall'art. 366 c.p.c. - in altri termini - è necessario e sufficiente che nel contesto dell'atto d'impugnazione, ed a prescindere, quindi, dalla loro collocazione in una parte (espositiva), piuttosto che in altra (argomentativa) di quell'atto si rinvengano gli elementi indispensabili perché il giudice di legittimità possa avere, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata, una chiara e completa visione dell'oggetto dell'impugnazione, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti (cfr. Cass., 17 aprile 2000, n. 4937, nonché Cass., sez. un., 7 luglio 1999, n. 389). Pacifico quanto precede si osserva che nella specie è agevole pervenire ad una precisa cognizione della origine della controversia e del suo evolversi, specie con riferimento ai motivi di appello hinc inde dedotti, e ai vizi che vengono imputati alla sentenza gravata, coordinando la prima parte, espositiva, del ricorso, obiettivamente lacunosa (pp. 1 - 21), con la seconda parte (pp. 3 - 13) dedicata, in particolare, alla illustrazione degli 8 motivi di ricorso formulati per chiedere la cassazione della sentenza impugnata.
4. Precisato quanto sopra, motivi di ordine logico impongono di esaminare con precedenza, rispetto agli altri, il terzo motivo del ricorso NA EM e NE, con il quale, in particolare, si denunzia "inesistenza della notificazione" nonché "violazione di legge ed erronea applicazione artt. 160 e 156 c.p.c.". Lamentano, in particolare, i ricorrenti che i giudici del merito hanno violato le disposizioni di legge sopra richiamate, allorché hanno ritenuto la validità della notificazione dell'atto di appello a esse concludenti.
Pacifico, infatti, che essi NA EM e NE (minorenni al momento della instaurazione del giudizio in prime cure) avevano partecipato al detto giudizio in persona del genitore esercente su di loro la potestà, si osserva che lo AN, consapevole che gli stessi erano divenuti maggiorenni nelle more del giudizio (come precisato nello stesso atto di appello), volendo evocare in causa, in grado di appello, gli stessi in proprio doveva notificare l'atto di impugnazione agli stessi personalmente e non - come invece è avvenuto - nel domicilio eletto, presso il difensore, dal proprio genitore e legale rappresentante.
5. La censura è infondata, e da disattendere.
Giusta quanto assolutamente pacifico presso una più che consolidata giurisprudenza di questa Corte regolatrice in relazione al luogo della notificazione ed alla persona cui l'atto è consegnato, la notifica dell'atto processuale può essere, alternativamente, o "nulla", o "inesistente".
La notificazione è, in particolare, inesistente quando manchi del tutto ovvero sia stata effettuata in modo assolutamente non previsto dalla legge, perché avvenuta in un luogo o con riguardo a persona che non abbiano attinenza alcuna (o che non presentino alcun riferimento o collegamento) con il destinatario della notificazione stessa, risultando a costui del tutto estranea (Cass., 26 settembre 2000, n. 12717; Cass., 10 agosto 2000, n. 10571; Cass., 18 aprile 2000, n. 5011, tra le tantissime). La notificazione è qualificabile come inesistente - in altri termini - quando la difformità dal modulo legale sia tale che il fenomeno verificatosi risulti inidoneo ad inserirsi nello sviluppo del processo, così come nel caso in cui la consegna dell'atto sia avvenuta a persona ed in luogo in nessun modo riferibili al destinatario, ovvero allorché non vi sia stata una qualsiasi consegna dell'atto da notificare (Cass., 13 aprile 2000, n. 4753). Reciprocamente, la notificazione di un atto processuale in un luogo diverso da quello prescritto, ma non privo di un astratto collegamento con il destinatario, determina non l'inesistenza, ma la semplice nullità della notifica, ed impone al giudice, in difetto di costituzione in giudizio di detto destinatario, di ordinarne la rinnovazione, ex art. 291 e 350 c.p.c. (Cass., 2 agosto 2000, n. 10136, resa, come nella specie con riguardo alla notificata dell'atto di appello, nonché Cass., 26 settembre 2000, n. 12717; Cass., 28 gennaio 2000, n. 989; Cass., 6 luglio 1999, n. 7012). Pacifico quanto precede è palese che nella specie - come esattamente evidenziato, ancorché con motivazione particolarmente sintetica, dai giudici a quibus - non sussisteva una ipotesi di "inesistenza" della notificazione, ma di semplice "nullità", sanata dalla avvenuta costituzione in giudizio dei notificati con proposizione di appello incidentale.
La notificazione stessa, infatti, era stata pur sempre eseguita a mani di soggetto (avv. Ferdinando D'Amario) che nel precedente grado del giudizio aveva rappresentato e difeso, ancorché nella loro minore età, e quindi, rappresentati dal genitore esercente la potestà, tra gli altri, anche NA EM e NE.
6. Motivi di ordine logico, a questo punto della esposizione, impongono di esaminare con precedenza rispetto agli altri motivi di censura - la questione relativa alla ammissibilità, o meno, dell'appello proposto da AN DO avverso la sentenza dei primi giudici (questione prospettata dai ricorrenti NA NU e NA NE con il secondo motivo, prima parte, di ricorso e dai ricorrenti NA NI e DI MO OL con il loro terzo motivo).
7. Al pari della precedente, la deduzione - pur se in rito ammissibile, ancorché non dedotta in sede di merito, atteso che la violazione, da parte dell'appellante, dell'art. 342 c.p.c., con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bene può essere formulata per la prima volta in sede di legittimità e dalla Cassazione rilevata d'ufficio (cfr. Cass., 30 maggio 1997, n. 4825; Cass, 24 novembre 1992, n. 12518) - non può trovare accoglimento.
Come assolutamente pacifico presso la più recente giurisprudenza di questa Corte che deve, nella specie, trovare ulteriore conferma, nel giudizio d'appello - che non è un iudicium novum - la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi, e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico - giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Ne deriva che, nell'atto d'appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto d'appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare peraltro con la motivazione della sentenza impugnata (Cass., 24 marzo 2000, n. 3539). I motivi di appello - in altri termini sono specifici, nel senso voluto dalla prima parte del previgente art. 342 c.p.c., se si traducono nella prospettazione di argomentazioni, contrapposte a quelle svolte nella sentenza impugnata, dirette ad incrinarne il fondamento logico - giuridico (cfr. Cass., sez. un., 29 gennaio 2000, n. 16). Pacifico quanto sopra, esattamente i giudici di appello hanno ritenuto - sia pure per implicito, esaminando nel merito la doglianza prospettata - che l'atto di appello dello AN non era inammissibile per inosservanza del precetto di cui all'art. 342 c.p.c. Si precisa, in detto atto (il cui diretto esame è consentito in questa sede di legittimità, prospettandosi un error in procedendo in cui sarebbero incorsi i giudici di secondo grado), infatti, da un lato, che era opinione della parte appellante che nessuna prova dovesse essere data, in carenza di contestazioni ad opera di controparte "in ordine alla mancata vendita di fondi rustici nel biennio antecedente" (l'esercizio del diritto di riscatto), dall'altro, che ben la prova de qua poteva essere fornita nel presente grado, da ultimo che esso appellante avrebbe prodotto "quindi, idonea documentazione, dalla quale incontrovertibilmente risulterà che sia AN DO che TA IN MA mai hanno venduto fondi di loro proprietà".
È palese, pertanto, che sono state esposte, con sufficiente grado di specificità i motivi di dissenso rispetto alla pronunzia dei primi giudici, che aveva rigettato la domanda di riscatto dello AN atteso che quest'ultimo non aveva dato alcuna idonea prova della ricorrenza del requisito di cui sopra (omessa vendita, nel biennio precedente, di fondi rustici aventi un imponibile fondiario superiore a lire mille).
8. Passando all'esame dei restanti motivi di ricorso osserva il Collegio che i giudici del merito hanno, tra l'altro, affermato:
"provato con il documento prodotto dallo appellante, produzione valida ed ammissibile anche in base all'art. 345 c.p.c. novellato, trattandosi di documento indispensabile ai fini del decidere, la sussistenza della condizione della mancata vendita di fondi, nei due anni precedenti l'esercizio dell'azione di riscatto... ". Tale affermazione è censurata, con il primo motivo del ricorso, sia da NA NI e DI MO OL, sia da NA EM e NA NE, i quali denunziano tutti, sotto diversi profili, la violazione, da parte dei giudici del merito, dell'art. 345, ultimo comma c.p.c., come modificato dall'art. 52, l. 26 novembre 1990, n. 353.
9. I detti motivi non possono trovare accoglimento.
Si osserva, infatti, che la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto ammissibile (in tesi) la produzione, nella specie, di nuovi documenti in grado di appello, ancorché erroneamente motivata in diritto, è conforme a diritto nella conclusione raggiunta, per cui deve, al riguardo correggersi esclusivamente la motivazione (art. 384, comma 2 c.p.c.).
Giusta la testuale previsione di cui all'art. 90, comma 1, l. 26 novembre 1990, n. 353 nel testo attualmente in vigore, da cui prescindono totalmente sia la sentenza impugnata, sia i ricorrenti, "ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 si applicano le disposizioni vigenti anteriormente a tale data, nonché l'art. 186- quater del codice di procedura civile".
Lo stesso comma, nella sua seconda parte, prevede, altresì, che alcuni articoli del codice di procedura civile, nonché delle disposizioni di attuazione dello stesso codice, "come modificati dalla presente legge" si applichino anche ai giudizi pendenti alla data del 1^ gennaio 1993.
Non essendo l'art. 345 c.p.c., come riformulato dall'art. 52 della legge n. 353 del 1990, indicato ne' tra le disposizioni che trovano immediata applicazione ai giudizi in corso alla data del 30 aprile 1995, ne' tra quelle applicabili ai giudizi pendenti al 1^ gennaio 1993, è palese - giusta la previsione di cui al primo alinea del comma 1 dell'art. 90 sopra trascritto - che in detti giudizi devono trovare applicazione "le disposizioni anteriormente vigenti". Ne deriva, pertanto, come del resto assolutamente pacifico in dottrina come presso una giurisprudenza più che consolidata, che in tutti i giudizi iniziati, in primo grado, in epoca anteriore al 30 aprile 1995 trova applicazione, quanto al giudizio di appello (e a prescindere dall'epoca in cui questo si svolge) l'art. 345 c.p.c. nella sua formulazione anteriore alle modifiche di cui alla legge n. 353 del 1990 e, in particolare, quale risultante per effetto dell'art. 36, l. 14 luglio 1950, n. 581 (cfr. Cass., 30 agosto 2000, n. 11452; Cass., 28 luglio 2000, n. 9927; Cass., 29 maggio 1999, n. 5232; Cass., 12 ottobre 1998, n. 10086). Pacifico quanto sopra, non controverso, da un lato, che nel vigore dell'art. 345, c.p.c. nel testo come sostituito dall'art. 36 della legge n. 581 del 1950 nel giudizio di appello "le parti possono proporre nuove eccezioni, produrre nuovi documenti e chiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova, ma se la deduzione poteva essere fatta in primo grado si applicano per le spese del giudizio di appello le disposizioni dell'art. 92, salvo che si tratti del riferimento del giuramento decisorio", dall'altro, che il presente giudizio è stato introdotto (in primo grado) con citazione notificata l'11 marzo 1987, è evidente che esattamente i giudici del merito hanno ritenuto ammissibile la produzione, in appello di nuovi documenti, certamente non prodotti in primo grado, senza che fosse onere - come pretendono gli attuali ricorrenti - per l'appellante di dimostrare di essere stato nell'impossibilità di produrre quel documento nel precedente grado o di chiedere autorizzazione al giudice.
10. Con il secondo motivo, seconda parte, i ricorrenti NA EM e NA NE, sempre in merito alla produzione documentale in esame, sotto il profilo della "insufficiente motivazione" (art. 360 n. 5 c.p.c.) lamentano la "immotivazione della decisione sul punto",
quanto alla pretesa raggiunta prova che lo AN non avrebbe venduto, nel biennio anteriore al riscatto di fondi rustici aventi un imponibile fondiario superiore a lire mille.
Si osserva, infatti, che "il documento prodotto attesta solamente la insussistenza di trascrizioni nell'ambito territoriale di competenza, ma non certamente ne' di atti di cessione... ne' di risultanze in altri ambiti territoriali".
Analogamente i ricorrenti NA NI e IN DI MO, con il sesto motivo del loro ricorso denunziano che lo AN anche nel giudizio di secondo grado non ha provato il fatto della mancata vendita nel biennio precedente all'esercizio del retratto, avendo dimostrato solo, tramite il documento depositato, di non avere trascritto alienazioni di fondi agricoli nella provincia di L'Aquila. 11. I riferiti motivi sono fondati.
Sussiste, in particolare, come denunziato, una motivazione assolutamente insufficiente in ordine ad un punto decisivo della controversia rilevabile d'ufficio (cfr. art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.) e in particolare quanto alla circostanza che sarebbe stata raggiunta, in causa, la prova che lo AN non avrebbe venduto, nel biennio anteriore all'esercizio del diritto di riscatto fondi agricoli aventi un imponibile fondiario superiore a lire mille. I giudici del merito, infatti, hanno affermato la sussistenza della condizione de qua sulla base del "documento prodotto" omettendo di precisare sia la provenienza del "documento" sia il suo contenuto, sia l'iter logico in forza del quale dal contenuto del documento stesso sono pervenuti alla conclusione riferita.
In limine si osserva che nella sentenza neppure si precisa in cosa consista il "documento prodotto dallo appellante" e cosa da esso risulti.
È evidente, pertanto, a prescindere dalle considerazioni svolte al riguardo dal controricorrente, che rimangono tutte assorbite, che i giudici del merito sono incorsi nel denunziato vizio di insufficiente motivazione, avendo apoditticamente affermato che da un certo "documento", mai in qualche modo descritto, emergeva in modo non controvertibile la prova della sussistenza di un fatto essenziale al fine dell'accoglimento della domanda.
12. Con il terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo motivo i ricorrenti NA NU e NA NE e con il secondo, quarto e quinto motivo i ricorrenti NA NI e DI MO NA, infine, denunziano tutti la violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere i giudici del merito completamente omesso di pronunziarsi sugli appelli incidentali proposti da essi concludenti al fine di dimostrare, sotto molteplici, concorrenti profili, l'assenza di altre condizioni indispensabili al fine dell'accoglimento della domanda di riscatto.
Si assume da parte del controricorrente, per contrastare i riferiti motivi, da un lato, che al fine dell'adempiere all'obbligo della motivazione il giudice non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni delle parti, dall'altro, che tutte le censure prospettate negli appelli incidentali sono infondate come ampiamente dimostrato dalla difesa di esso concludente negli scritti di causa del giudizio di merito e "che i ricorrenti non si sono degnati neppure di leggersi la Comparsa Conclusionale da noi presentata in grado d'appello", atteso che "se, come forse sarebbe stato opportuno, avessero invece ciò fatto, si sarebbero accorti che addirittura abbiano persino loro rimproverato la violazione dovere sancito dall'art. 88 c.p.c.". 13. Tutti i riassunti motivi sono fondati e meritevoli di accoglimento e non colgono nel segno, le considerazioni svolte dalla parte controricorrente al fine di dimostrare la conformità a diritto, nella parte de qua della sentenza gravata.
13. 1. Giusta la testuale previsione di cui alla prima parte dell'art. 112 c.p.c. - da cui prescindono totalmente la sentenza gravata, nonché gli argomenti svolti dal controricorrente negli scritti di causa "il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa".
Nella specie, come risulta dagli atti del giudizio (cfr. comparsa di costituzione nel giudizio di secondo grado degli appellati), e come si precisa altresì, sia nella intestazione della sentenza gravata (ove i NA vengono definiti "appellati e appellanti incidentali") è certo, oltre ogni ragionevole dubbio, che la corte di appello de L'Aquila era stata investita sia dell'appello principale, proposto da AN DO, anche quale successore ed erede di TA IN MA, avverso la sentenza 20 dicembre 1996 del tribunale di L'Aquila, sia dell'appello incidentale proposto dagli appellati avverso quella stessa sentenza.
Per contro, è certo che ne' nella parte motiva, ne' in quella dispositiva risulta adottato alcun provvedimento circa la ammissibilità, fondatezza o infondatezza dei detti appelli incidentali.
È evidente, pertanto, la violazione dell'art. 112 c.p.c., come anticipato.
13. 2. Irrilevante, al fine del decidere, e di ritenere la sentenza gravata conforme a diritto è la circostanza che questa abbia affermato che la "sussistenza della condizioni della mancata vendita di fondi, nei due anni precedenti l'esercizio dell'azione di riscatto", "in concorso con tutti gli altri presupposti per l'esercizio dell'azione detta, così come ritenuto, sulla base delle emergenze processuali, dal primo giudice, con esaustiva motivazione, sorretta da puntuali riferimenti giurisprudenziali e normativi, rende accoglibile la fondata domanda, con riforma, in tal senso, della impugnata sentenza".
Come noto, giusta l'art. 111, comma 6, Cost. "tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati". Contemporaneamente, l'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. prevede che la sentenza contenga "la concisa esposizione - tra l'altro - dei motivi in fatto e in diritto della decisione".
Pacifico quanto precede è palese che non soddisfa i detti precetti l'inserimento, nella sentenza, di clausole di stile, prive di qualsiasi riferimento al caso concreto e alle natura delle censure mosse alla pronunzia impugnata.
È di ovvia evidenza, infatti, che l'affermazione - da parte del giudice di secondo grado - che la sentenza del primo giudice, è conforme a diritto - nonostante oltre tre facciate di censure contenute nell'atto di appello - perché "resa sulla base delle emergenze processuali" e dotata di "esaustiva motivazione" e, altresì, "sorretta da puntuali riferimenti giurisprudenziali e normativi" integra una motivazione esclusivamente apparente e, pertanto, assolutamente inidonea a sorreggere il dictum della sentenza stessa.
13. 3. Anche a prescindere da quanto precede, comunque, si evidenzia che nella specie non solo fa difetto una "motivazione" al fine di disattendere le affermazioni, contrarie alla sentenza di primo grado, contenute negli appelli incidentali, ma manca un qualsiasi provvedimento, anche, eventualmente, di rigetto, sui detti appelli. 13. 4. Quanto, da ultimo, alla circostanza che i motivi esposti nei detti appelli erano (almeno a giudizio dell'attuale controricorrente) infondati e che era sufficiente la lettura degli atti della controparte perché gli appellanti incidentali si rendessero conto della loro inconsistenza, la stessa è, palesemente, irrilevante. Proposta, infatti, domanda al giudice (art. 99 c.p.c.), è potere- dovere esclusivo del giudice adito (art. 111, comma 2, Cost. come introdotto dall'art. 1, l. cost. 23 novembre 1999, n. 2) pronunziarsi sulla stessa (art. 112 c.p. c.), nel rispetto delle norme del codice di rito (art. 1 c.p.c.), senza che tale attività possa essere surrogata, come si adombra dall'attuale controricorrente, dalle difese, ancorché - per ventura - corrette, svolte dai controinteressati.
14. 1 proposti ricorsi, nei limiti sopra indicati, in conclusione, per quanto di ragione, devono essere accolti, con conseguente cassazione, in relazione ai profili accolti, della sentenza gravata e rinvio della causa, per nuovo esame, alla Corte di appello di Roma che, a norma dell'art. 385, comma 3, c.p.c., provvederà altresì sulle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA Corte,
riunisce i ricorsi e li accoglie, per quanto di ragione;
cassa in relazione ai profili accolti la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio di legittimità alla Corte di appello di Roma.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il 7 maggio 2001. Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2001