Cass. civ., sez. III, sentenza 27/07/2001, n. 10278
CASS
Sentenza 27 luglio 2001

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La notificazione è inesistente quando manchi del tutto ovvero sia stata effettuata in modo assolutamente non previsto dalla legge, perché avvenuta in un luogo o con riguardo a persona che non abbiano attinenza alcuna (o che non presentino alcun riferimento o collegamento) con il destinatario della notificazione stessa, risultando a costui del tutto estranea. La notifica è, invece, nulla se eseguita in luogo diverso da quello stabilito dal codice di rito, ma che tuttavia possa avere qualche riferimento con il destinatario, ciò impone al giudice, in difetto di costituzione in giudizio del convenuto di ordinarne la rinnovazione ex art. 291 e 350 cod. proc. civ..

In tutti i giudizi iniziati in primo grado in epoca anteriore al 30 aprile 1995 trova applicazione, quanto al giudizio di appello ed a prescindere dall'epoca in cui questo si svolge, l'art. 345 cod. proc. civ. nella formulazione anteriore alle modifiche di cui alla legge n. 353 del 1990 e, in particolare , quale risultante per effetto dell'art. 36, legge n. 581 del 1950. Pertanto, le parti in presenza di dette condizioni, possono proporre nuove eccezioni, produrre nuovi documenti e chiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova, ma se la deduzione poteva essere proposta in primo grado si applicano per le spese del giudizio di appello le disposizioni dell'art. 92 cod. proc. civ..

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  • 2L’invalidità della notificazione degli atti giudiziari tra nullità ed inesistenza
    Francesco Ficarra · https://www.diritto.it/ · 17 marzo 2011
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 27/07/2001, n. 10278
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10278
Data del deposito : 27 luglio 2001

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