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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 13/10/2025, n. 1788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1788 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA
N. ____________
R.G.: 2270/2022 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Reg. cron. n.___________
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE Reg. rep. n. ____________ SEZIONE TERZA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: OGGETTO
Carlo Breggia Presidente relatore Altri contratti atipici
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente Sentenza n. __________
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo il 13.12.2022 al numero
2270/2022 del Registro generale avente a oggetto: appello avverso sentenza n. 434/2022 del Tribunale di Prato, pubblicata il 19.07.2022 pendente fra
(P.I. ), con il patrocinio dell'Avv. GIUSEPPE Parte_1 P.IVA_1
MASTRO
PARTE APPELLANTE contro
(P.I. , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
OV BA
PARTE APPELLATA
sulle conclusioni precisate all'udienza dell'11.12.2024:
Parte appellante:
pagina 1 di 13 [note di trattazione scritta ud. 11.12.2024]: “CONCLUSIONI: voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
in via principale, nel merito, riformare la Sentenza appellata e quindi accogliere la domanda formulata dalla ei confronti della Parte_2 Controparte_1 in persona del legale rappresentate pro tempore in quanto fondata in fatto e in diritto e
[...] per l'effetto condannarla al pagamento dell'importo volontariamente ridotto a € 25.000,00 così determinato: mancato guadagno per € 16.000,00, la spesa per cartellini, buste logate, grucce logate e accessori vari per € 5.000,00 e tessuto per € 8.090,63, oltre interessi e rivalutazione monetaria se dovuta;
in via subordinata: accogliere la domanda formulata dalla Parte_2 nei confronti della in persona del legale rappresentate pro tempore Controparte_1 in quanto fondata in fatto e in diritto e per l'effetto condannarla al pagamento dell'importo ritenuto di giustizia.
Sulla domanda riconvenzionale: rigettare la medesima richiesta in quanto non provata, autoreferente e difensiva. In tutte le ipotesi ordinare la restituzione di quanto pagato per la CTU (50%) e CTP (€ 2.040,00) e comunque con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa, come da nota spese che si allega, valutando anche la mancata adesione di controparte alla mediazione obbligatoria.”
Parte appellata:
[note di trattazione scritta ud. 11.12.2024]: “In via pregiudiziale e di rito: dichiarare inammissibile l'appello promosso da per i motivi di cui ai punti 1 e 2 del Parte_1 presente atto (comparsa di costituzione in appello).
In tesi e nel merito: rigettare l'appello promosso da perché Parte_1 infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, respingere tutte le domande proposte da parte appellante per le ragioni su esposte, confermando l'impugnata sentenza in ogni sua parte, ovvero, confermando – il rigetto delle domande attoree e la condanna, anche in via riconvenzionale, della nei confronti di Parte_1 Controparte_1
In ipotesi, in via istruttoria: si insiste, ove ritenuto necessario, per l'ammissione delle istanze istruttorie richieste in primo grado e non ammesse, qui da intendersi integralmente riproposte.
Con vittoria di spese e competenze legali per entrambi i gradi di giudizio”.
* pagina 2 di 13 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c. e 58 cpv L. 18.6.2009 n. 69)
*
1. Il giudizio di primo grado
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, di seguito anche Parte_1
conveniva in giudizio (di seguito anche Parte_1 Controparte_1
) per la condanna alla restituzione dell'importo volontariamente ridotto di € CP_1
25.000,00 (di cui € 16.000,00 per mancato guadagno, € 5.000,00 per la spesa per cartellini, buste logate, grucce logate e accessori vari ed € 8.090,63 per tessuto, oltre interessi e rivalutazione monetaria se dovuta); in ipotesi chiedeva la condanna al pagamento dell'importo ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria se dovuta, il tutto con vittoria di spese.
1.2. Si costituiva la parte convenuta che chiedeva in via pregiudiziale di rito la declaratoria di nullità dell'atto di citazione per vizio di vocatio in ius; in via preliminare di merito, chiedeva emettersi ordinanza ingiunzione ex art. 186-ter c.p.c. per le somme meglio specificate;
nel merito in tesi, chiedeva il rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto e avanzava in via riconvenzionale domanda di condanna al pagamento della somma di € 11.578,07.
In via subordinata all'accoglimento della domanda attorea, domandava la determinazione del danno subìto dalla nella minor somma risultante provata in Parte_1 sede istruttoria.
In via ulteriormente subordinata, domandava la compensazione dei danni patiti dalla con gli importi dovuti dalla stessa alla , il tutto con Parte_1 Controparte_1 vittoria di spese.
1.3. La causa veniva istruita con produzione documentale, previo rigetto della richiesta di ordinanza ingiunzione, unitamente a C.T.U. tecnica.
1.4. Il Tribunale di Prato, con sentenza n. 434/2022, emessa il 18.07.2022 e pubblicata il 19.07.2022, così disponeva: pagina 3 di 13 “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta le domande della parte attrice perché infondate e, per gli effetti, accoglie la domanda riconvenzionale della parte convenuta e condanna la parte attrice al pagamento, in favore della parte convenuta, della somma di €. 11.578.07 a fronte delle fatture meglio indicate in atti oltre interessi moratori dalla singola scadenza delle fatture al saldo effettivo;
condanna altresì ex art. 91 c.p.c. la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese lite, che si liquidano in €. 7.254,00 per compensi oltre al rimborso delle spese della CTU, a €.
264,00 per le spese vive e al 15% di rimborso forfettario, cpa e iva di legge.”.
1.4.1. Il suddetto dispositivo si fondava sulla seguente motivazione.
Il rapporto contrattuale in essere tra le parti prevedeva, ad opera di CP_1
, l'esecuzione di lavorazioni di stampa su tessuto acquistato dall'attrice presso
[...] un terzo e poi recapitato da questo alla per la sola operazione di stampa. CP_1
Tuttavia, la lamentava subito la disomogeneità del risultato di stampa, Parte_1 attese le variazioni di colore rispetto al campione concordato;
conseguentemente, revocava l'ordine.
La C.T.U. aveva confermato che le stoffe non riportavano alcun difetto di stampa, essendovi stato soltanto un diverso assorbimento del colore a causa della differenza dei lotti e dei bagni del tessuto utilizzati. Pertanto, tale problematica doveva considerarsi del tutto estranea alla lavorazione della STAMPERIA, non essendo strettamente afferente all'attività a questa demandata, ossia la mera stampa (cfr. pag. 8 C.T.U.).
Invero, il tessuto era stato acquistato dalla la quale non aveva effettuato Parte_1 alcuna segnalazione alla controparte in ordine alla diversità di lotto consegnato per la stampa
(dall'esame del d.d.t. n. 970 del 24.01.2018 emergeva, infatti, che non vi erano riferimenti in ordine alla identificazione dei bagni e dei lotti dei tessuti e non vi era alcun packing list allegato, né dal giudizio era emerso alcun elemento di diverso tenore), né la convenuta aveva alcun obbligo di controllare la merce scelta e acquistata dall'attrice, onde il rigetto delle domande attoree.
In particolare, non poteva essere accolta la domanda di restituzione delle somme riscosse, posto che nessun importo risultava essere stato realmente corrisposto alla
; né poteva essere accolta la domanda di risarcimento danni, in quanto generica CP_1
e non supportata da alcuna prova, neppure indiziaria.
pagina 4 di 13 Doveva, per contro, trovare accoglimento la domanda riconvenzionale spiegata da parte convenuta per la condanna al pagamento di € 11.578,07 (di cui € 8.632,66 per la lavorazione oggetto di causa ed € 2.945,41 per le ulteriori lavorazioni di cui alle fatture prodotte in atti, rimaste insolute), unitamente ad interessi moratori dalla singola scadenza delle fatture al saldo effettivo.
Le spese processuali venivano poste a carico della parte attrice soccombente, oltre al rimborso spese di C.T.U, nonché spese vive, CPA e IVA come per legge.
2. Il giudizio di appello
2.1. Con atto di citazione notificato il 13.12.2022, nterponeva Parte_1 appello avverso la sentenza del Tribunale di Prato suddetta n. 434/2022, pubblicata il
19.07.2022, non notificata, censurandola sulla scorta dei seguenti motivi.
I) «Erronea ricostruzione dei fatti di causa e delle conseguenze di diritto»
Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere la di mettere al corrente Controparte_2 la che le stoffe oggetto di stampa non derivavano da un unico lotto, bensì da CP_1 diverse matrici.
Invero, la diversa colorazione che ne è derivata è dipesa proprio dalla diversità della tipologia dei tessuti e questo esito si sarebbe potuto evitare se solo il professionista
(STAMPERIA) avesse effettuato un controllo in ordine all'unicità o meno delle stoffe oggetto di lavorazione;
controllo che, peraltro, si sarebbe potuto agevolmente condurre notando la consegna dei tessuti in diversi rotoli, unitamente alla lettura del packing list. Inoltre, la diversità di colore, causata dalla diversità delle stoffe, è circostanza di natura tecnica, di improbabile conoscenza da parte della laddove invece la , azienda Parte_1 CP_1 con esperienza trentennale nel settore, avrebbe potuto e dovuto conoscere.
L'errore del Tribunale, dunque, mutuando anche la disciplina a tutela del consumatore, consisterebbe nell'applicazione di un principio di deresponsabilizzazione del professionista, onerando invece la committente di un onere di informazione dalla stessa inesigibile.
II) «Carenza di motivazione»
La sentenza gravata sarebbe, inoltre, errata per carenza di motivazione, in quanto non darebbe conto dei motivi di diritto sui quali è basata la decisione, non consentendo di comprendere le ragioni poste a fondamento della stessa.
pagina 5 di 13 2.2. In data 25.01.2024, si costituiva nel giudizio di appello
[...] eccependo quanto segue. Controparte_1
I) «In ordine all'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.»
L'appello proposto dovrebbe essere dichiarato inammissibile, prima ancora che infondato, in quanto sprovvisto dei requisiti richiesti dall'art. 342 c.p.c.
In particolare, trattasi di atto caotico e disorganico, sia nella parte volitiva che argomentativa, posto che non verrebbe offerta alcuna prova a sostegno delle doglianze svolte, né verrebbe effettuata una chiara e precisa ricostruzione dei fatti di causa, tale da consentire, in ipotesi, una diversa interpretazione degli stessi da parte del Giudice del gravame. Nessuna prova, infatti, è stata fornita in ordine all'esistenza di un onere di informazione a carico della rispetto alla diversità dei lotti dei tessuti consegnati. La stessa C.T.U. avrebbe, CP_1 poi, confermato l'assenza di vizi e difetti di stampa sui tessuti, essendo la diversità di colore ricondotta esclusivamente alla diversa qualità del tessuto, perciò estranea alla competenza e responsabilità dell'APPELLATA.
L'APPELLANTE, inoltre, lamentava una carenza di motivazione senza al contempo specificare le presunte carenze argomentative imputate al Tribunale, onde l'assoluta genericità dell'impugnazione.
II) «In ordine all'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.»
In via subordinata, l'APPELLATA invocava l'inammissibilità del gravame per il fatto che lo stesso non avrebbe una ragionevole probabilità di accoglimento alla luce della sola documentazione in atti e della interpretazione della stessa.
In particolare, le motivazioni poste a fondamento dell'impugnativa non risulterebbero in alcun modo provate, né tanto meno renderebbero possibile una diversa ricostruzione della vicenda, tale da giustificare la riforma della sentenza gravata.
III) «In ordine alle argomentazioni di merito poste a fondamento dell'impugnativa»
Anche a voler scendere nel merito dell'impugnazione, l'appello dovrebbe essere rigettato in quanto dalle risultanze istruttorie emergerebbe che la non abbia CP_1 ricevuto alcun pagamento relativo alle lavorazioni eseguite per conto della Parte_1 onde la pretestuosità della domanda restitutoria delle somme avanzata dall'APPELLANTE, in violazione palese del principio di buona fede. Nessuna prova di tali pagamenti risulterebbe pagina 6 di 13 agli atti e tale statuizione non sarebbe neanche stata specificamente appellata, con conseguente formazione di giudicato sul punto.
Inoltre, sarebbe circostanza pacifica e non smentita da parte APPELLANTE quella per cui al momento della consegna dei tessuti alla per sottoporli alla lavorazione di CP_1 stampa nessuna indicazione era stata fornita sull'esistenza di diversi lotti di tessuto, né all'interno del documento di trasporto, né mediante l'applicazione di cartellini sulle singole pezze, limitandosi l'APPELLATA a svolgere il suo unico lavoro di stampa. La diversità di assorbimento del colore dei tessuti, invero, come confermato dalla stessa C.T.U., è dipesa esclusivamente dalla diversità dei lotti e dei bagni utilizzati, del tutto non imputabili alla responsabilità della , in quanto afferenti alla fase di produzione dei tessuti (come CP_1 tale anteriore a quella di stampa vera e propria). Nessun difetto di stampa, in sostanza, era stato riscontrato.
La si rendeva conto della disomogeneità delle colorazioni dei tessuti CP_1 soltanto quando, in un momento successivo alle lavorazioni, controparte muoveva doglianze sull'operato, non potendo conoscere in anticipo la diversità dei lotti per omessa informazione da parte della committente, acquirente degli stessi. Invero, l'onere di informazione sulla diversità dei lotti di tessuto sarebbe gravato sulla anche in considerazione del Parte_1 fatto che essa è azienda tessile esperta del settore.
Ne discende che la richiesta restitutoria avanzata dall'APPELLANTE sarebbe infondata in quanto sprovvista di prova e non supportata da specifica domanda di risoluzione contrattuale.
2.3. Con ordinanza del 28.02.2024, la Corte d'Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, disponeva svolgersi un tentativo di mediazione, rinviando per l'effetto l'udienza all'11.12.2024.
La mediazione in parola, tuttavia, non sortiva effetto positivo, dato il mancato accordo raggiunto.
2.4. In data 17.12.2024, a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
pagina 7 di 13 3. L'appello è infondato e va respinto, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
3.1. Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
3.1.1. Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. ed ex art. 348-bis c.p.c., secondo le norme applicabili, ratione temporis, nella versione previgente al D.Lgs. 10.10.2022 n. 149 (c.d. Riforma Cartabia), operante per i procedimenti pendenti sino al 28 febbraio 2023.
3.1.1.1. Con riferimento alla prima di tali eccezioni, la stessa deve essere disattesa, posto che, per quanto l'atto di appello non spicchi per chiarezza e organicità, consente comunque di comprendere i termini della doglianza avanzata, concernente la diversa ricostruzione dei fatti di causa e le relative conseguenze giuridiche. Il che, del resto, è dimostrato dallo stesso tenore della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di appello, con la quale l'APPELLATA, seppur con difficoltà, è riuscita a spendere anche difese nel merito.
Così, infatti, la Corte di legittimità sul punto: “Non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata” (cfr. Cass. civ., sez. VI-3, ord. n. 18678/2022;
Cass. civ., sez. II, ord. n. 7675/2019).
3.1.1.2. Con riferimento alla seconda eccezione, essa è rimasta assorbita dall'intervenuta assunzione in decisione della causa ex art. 352 c.p.c.
Invero, come anticipato, ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 (ed è questo il caso) si applicano le disposizioni anteriormente vigenti alla riforma intervenuta con
D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. Riforma Cartabia), come modificato dalla L. 29 dicembre
2022, n. 197 (art. 35, co. 1).
pagina 8 di 13 Al riguardo, la previgente disposizione dell'art. 348-bis c.p.c. prevedeva un filtro di inammissibilità dell'appello, il quale si realizzava sulla base di una prognosi rimessa alla discrezionalità dello stesso Giudice del gravame, e basata sulla ragionevole fondatezza dell'impugnazione (il primo comma disponeva, infatti, che l'impugnazione è inammissibile
“quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta”). Per tale ragione, si è voluto prevedere, a fronte della ritenuta probabile infondatezza dell'impugnazione, la declaratoria, con ordinanza, della relativa inammissibilità, con conseguente diretta ricorribilità per
Cassazione della decisione di prime cure.
Ove, al contrario, l'appello fosse stato ritenuto ammissibile, il Giudice avrebbe proceduto alla trattazione dello stesso, senza necessità di adottare alcun provvedimento.
Ebbene, come anticipato, l'intervenuta presa in decisione della causa rende assorbita la suddetta eccezione relativa all'applicabilità del (previgente) art. 348-bis c.p.c., operando lo stesso solo all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c., sentite le parti, e prima di procedere alla trattazione della causa (ex art. 348-ter c.p.c. previgente, così anche Cass. civ., Sez. III, sent. n.
14696/2016).
3.1.2. Procedendo, quindi, alla disamina del merito dell'impugnazione, il Collegio ne rileva l'infondatezza, con conseguente integrale conferma della sentenza di prime cure.
Invero, correttamente il Tribunale disattendeva la domanda attorea di restituzione delle somme versate a titolo di corrispettivo per l'opera fornita dalla . CP_1
Emerge pacificamente dagli atti, infatti, che la resasi conto della Parte_1 disomogeneità del colore dei tessuti, abbia revocato l'ordine effettuato alla STAMPERIA.
Ebbene, detta revoca d'ordine, qualificabile giuridicamente come recesso dal contratto oralmente stipulato, non può avere alcun valore, potendo il recesso operare soltanto nei casi previsti dalla legge o dal contratto (e il caso di specie non rientra in nessuna delle suddette ipotesi). Peraltro, lo scioglimento unilaterale dal vincolo non può operare, a mente dell'art. 1373 c.c., nei contratti cc.dd. istantanei, se non prima che il contratto abbia avuto un principio di esecuzione. Nel caso di specie, per contro, la revoca dell'ordine è intervenuta a contratto già eseguito.
Esclusa, dunque, la validità ed efficacia del recesso, la pretesa di restituzione delle somme versate può giustificarsi solo a fronte di una caducazione del titolo contrattuale, in tal caso qualificabile come risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c.
pagina 9 di 13 Tuttavia, come rilevava l'APPELLATA, nessuna formale domanda di risoluzione veniva avanzata contestualmente a quella di restituzione del corrispettivo, dunque neanche in questi termini la pretesa poteva trovare accoglimento. In ogni caso, nessuna prova dell'intervenuto pagamento veniva fornita, gravando la stessa sul creditore istante, anche in omaggio al principio di vicinanza della prova: “nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia
l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi” (così Cass. civ., Sez.
II, sent. n. 30713/2018).
Qualificando, quindi, la domanda restitutoria come domanda di risarcimento danno da inadempimento contrattuale, correttamente il primo Giudice basava la propria decisione sulle risultanze della C.T.U. espletata, la quale confermava che la merce consegnata alla era costituita da 4 lotti diversi e che questo avesse, di fatto, creato il problema CP_1 oggetto di contestazione: “Il fattore chiave della materia per cui si discute sta nel capire se prima delle operazioni di stampa ci fosse la consapevolezza da parte della stamperia di essere in presenza di 4 lotti diversi oppure no, in quanto questo avrebbe attivato un diverso
“modus operandi”. Se la stamperia ne fosse stata a conoscenza allora avrebbe dovuto gestire ogni lotto separatamente, effettuare delle prove preliminari (una per ciascun lotto) e formulare poi specifiche ricettazioni tenendo conto dei diversi assorbimenti di colore, allo scopo di produrre ogni partita entro le tolleranze o qualora non fosse possibile, accordarsi diversamente. Se invece la stamperia non fosse stata a conoscenza, ipotizzando un lotto unico, avrebbe dovuto effettuare una prova preliminare (considerando la natura del campione esattamente uguale a tutto il restante materiale) e realizzando un'unica ricetta di stampa, … così come è stato fatto” (cfr. pag. 11 relazione C.T.U.).
Aspetto dirimente ai fini della sussistenza o meno di un inadempimento contrattuale è, quindi, comprendere se la , al momento della consegna dei tessuti, fosse o meno CP_1
a conoscenza dell'esistenza di 4 diversi lotti, con conseguente necessità di lavorazione separata degli stessi.
Sul punto, non coglie nel segno il richiamo, ad opera dell'APPELLANTE, alla disciplina consumeristica e al conseguente principio di responsabilizzazione del professionista, atteso che il rapporto oggetto di causa interessa due professionisti esercenti attività d'impresa
(società), e non già un professionista e un consumatore (il quale, peraltro, a mente del disposto dell'art. 3 Cod. cons. può essere esclusivamente una persona fisica).
pagina 10 di 13 Ad ogni buon conto, per rispondere all'interrogativo, è controverso tra le parti il momento in cui sarebbe stato consegnato alla il documento comprovante la CP_1 diversità dei lotti recapitati (packing list n. 842 del 24.01.2018, prodotto con la comparsa di costituzione in primo grado della convenuta, indicante i lotti 6A, 7A, 8A, 9B), esaminato dal
C.T.U. quale documento decisivo per comprendere la correttezza o meno dell'operato dell'odierna APPELLATA.
A tal proposito, se, da un lato, nulla affermava nell'originario atto di Parte_1 citazione, dall'altro, la , nel costituirsi in giudizio (pp. 5-6), affermava il fatto di CP_1 aver ricevuto il packing list in parola solo successivamente alla lavorazione e alle lamentele della committente (e non prima, onde modulare di conseguenza il suo lavoro).
Ebbene, a fronte della suddetta eccezione, da leggersi quale fatto impeditivo della pretesa risarcitoria attorea (volto a dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento), la nulla replicava, né in prima udienza ex art. 183 c.p.c., né in sede di prima Parte_1 memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. Tale comportamento processuale di parte attrice legittima, pertanto, l'operatività del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.: non essendovi stata alcuna tempestiva contestazione dell'altrui allegazione (la prima contestazione sul punto della infatti, è avvenuta solo in comparsa conclusionale), il fatto affermato Parte_1 dalla (ossia la ricezione del packing list solo successivamente alla lavorazione) CP_1 deve ritenersi pacifico.
Così, infatti, la Corte di legittimità sulla tempestività dell'onere di contestazione nel processo (regola testualmente riferita alla parte convenuta, ma estensibile anche all'attrice, in quanto principio generale): “La valutazione della condotta processuale del convenuto, agli effetti della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte, deve essere correlata al regime delle preclusioni, che la disciplina del giudizio ordinario di cognizione connette all'esaurimento della fase processuale entro la quale è consentito ancora alle parti di precisare e modificare, sia allegando nuovi fatti - diversi da quelli indicati negli atti introduttivi - sia revocando espressamente la non contestazione dei fatti già allegati, sia ancora deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte;
in particolare, la mancata tempestiva contestazione, sin dalle prime difese, dei fatti allegati dall'attore è comunque retrattabile nei termini previsti per il compimento delle attività processuali consentite dall'art. 183 c.p.c., risultando preclusa, all'esito della fase di trattazione, ogni ulteriore modifica determinata
pagina 11 di 13 dall'esercizio della facoltà deduttiva” (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. n. 14711/2025; Cass. civ.,
Sez. VI-2, ord. n. 31402/2019).
Ne discende la prova dell'assenza di responsabilità della che, avendo CP_1 avuto contezza del packing list avente a oggetto i diversi lotti di tessuto solo a lavoro già svolto, non aveva potuto adeguare la stampa alle caratteristiche – non preventivamente note
– delle stoffe utilizzate, presumendo, quindi, l'unicità del lotto consegnato.
Esclusa così l'imputabilità dell'inadempimento, nessun risarcimento spetta alla Pt_1
dovendo, sul punto, confermare la sentenza gravata.
[...]
Merita, altresì, e conseguentemente, conferma, la statuizione relativa alla domanda riconvenzionale spiegata dalla , relativa alla condanna di al CP_1 Parte_1 pagamento di € 11.578,07 per le lavorazioni rimaste non pagate (unitamente ad interessi moratori dalla singola scadenza delle fatture al saldo effettivo); somma comprensiva di €
8.632,66 richiesti per l'opera oggetto di causa (fattura n. 377 del 02.03.2018) e di € 2.945,41 per le ulteriori lavorazioni di cui alle fatture prodotte in atti (nn. 345 del 28.02.2018; 1993 del
21.12.2017; 543 del 31.03.2018; 378 del 02.03.2018; 178 del 31.01.2018; 1992 del 21.12.2017, attinenti a lavorazioni diverse da quella giudicata), da ritenersi anch'esse insolute perché la gravata dell'onere della prova, non ha dimostrato in alcun modo di averle Parte_1 onorate.
3.1.3. L'appello è, quindi, infondato e la sentenza gravata - lungi dall'essere affetta dal vizio di carenza di motivazione per quanto sopra esposto - merita integrale conferma.
4. Le spese processuali del grado seguono la soccombenza;
pertanto, vengono interamente poste a carico di e si liquidano ai sensi del D.M. 55/2014, Parte_1 come modificato dal D.M. 37/2018, e, da ultimo, dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, § 12, parametri medi, fasi 1, 2, 3 e 4, valore di causa pari ad € 25,000,00 (in quanto più alto rispetto a quello della domanda riconvenzionale, alla quale non si somma la domanda principale, cfr. Cass. civ., Sez. II, ord. n. 23406/2023, Cass. civ., Sez. II, sent. n. 14691/2015), coincidente con la somma che ha formato oggetto di impugnazione nel caso di rigetto dell'appello, c.d. disputatum (cfr. Cass. civ., Sez. VI-3, ord. n. 35195/2022).
Si hanno dunque: € 1.134,00 fase 1 (studio), € 921,00 fase 2 (introduttiva), € 921,50 fase 3 (trattazione; parametro medio dimezzato per la modestia dell'attività di trattazione pagina 12 di 13 svolta in concreto), € 1.911,00 fase 4 (decisionale), per un totale di € 4.887,50, oltre accessori come per legge.
4.2. Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater d.P.R. n.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
*
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, rigettata, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...] avverso la sentenza n. 434/2022 del Tribunale di Prato, Controparte_1 pubblicata il 19.07.2022, che per l'effetto conferma;
2. condanna a rifondere alla controparte le spese processuali del Parte_1 grado, che liquida in complessivi € 4.887,50 per compensi professionali di avvocato, oltre il 15% per spese generali, oltre CPA ed IVA come per legge;
3. dichiara sussistenti i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater d.P.R. n. 115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 13 ottobre 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE Carlo Breggia
Sentenza redatta con la collaborazione della M.O.T. Dott.ssa Greta Politella
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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N. ____________
R.G.: 2270/2022 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Reg. cron. n.___________
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE Reg. rep. n. ____________ SEZIONE TERZA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: OGGETTO
Carlo Breggia Presidente relatore Altri contratti atipici
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente Sentenza n. __________
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo il 13.12.2022 al numero
2270/2022 del Registro generale avente a oggetto: appello avverso sentenza n. 434/2022 del Tribunale di Prato, pubblicata il 19.07.2022 pendente fra
(P.I. ), con il patrocinio dell'Avv. GIUSEPPE Parte_1 P.IVA_1
MASTRO
PARTE APPELLANTE contro
(P.I. , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
OV BA
PARTE APPELLATA
sulle conclusioni precisate all'udienza dell'11.12.2024:
Parte appellante:
pagina 1 di 13 [note di trattazione scritta ud. 11.12.2024]: “CONCLUSIONI: voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
in via principale, nel merito, riformare la Sentenza appellata e quindi accogliere la domanda formulata dalla ei confronti della Parte_2 Controparte_1 in persona del legale rappresentate pro tempore in quanto fondata in fatto e in diritto e
[...] per l'effetto condannarla al pagamento dell'importo volontariamente ridotto a € 25.000,00 così determinato: mancato guadagno per € 16.000,00, la spesa per cartellini, buste logate, grucce logate e accessori vari per € 5.000,00 e tessuto per € 8.090,63, oltre interessi e rivalutazione monetaria se dovuta;
in via subordinata: accogliere la domanda formulata dalla Parte_2 nei confronti della in persona del legale rappresentate pro tempore Controparte_1 in quanto fondata in fatto e in diritto e per l'effetto condannarla al pagamento dell'importo ritenuto di giustizia.
Sulla domanda riconvenzionale: rigettare la medesima richiesta in quanto non provata, autoreferente e difensiva. In tutte le ipotesi ordinare la restituzione di quanto pagato per la CTU (50%) e CTP (€ 2.040,00) e comunque con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa, come da nota spese che si allega, valutando anche la mancata adesione di controparte alla mediazione obbligatoria.”
Parte appellata:
[note di trattazione scritta ud. 11.12.2024]: “In via pregiudiziale e di rito: dichiarare inammissibile l'appello promosso da per i motivi di cui ai punti 1 e 2 del Parte_1 presente atto (comparsa di costituzione in appello).
In tesi e nel merito: rigettare l'appello promosso da perché Parte_1 infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, respingere tutte le domande proposte da parte appellante per le ragioni su esposte, confermando l'impugnata sentenza in ogni sua parte, ovvero, confermando – il rigetto delle domande attoree e la condanna, anche in via riconvenzionale, della nei confronti di Parte_1 Controparte_1
In ipotesi, in via istruttoria: si insiste, ove ritenuto necessario, per l'ammissione delle istanze istruttorie richieste in primo grado e non ammesse, qui da intendersi integralmente riproposte.
Con vittoria di spese e competenze legali per entrambi i gradi di giudizio”.
* pagina 2 di 13 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c. e 58 cpv L. 18.6.2009 n. 69)
*
1. Il giudizio di primo grado
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, di seguito anche Parte_1
conveniva in giudizio (di seguito anche Parte_1 Controparte_1
) per la condanna alla restituzione dell'importo volontariamente ridotto di € CP_1
25.000,00 (di cui € 16.000,00 per mancato guadagno, € 5.000,00 per la spesa per cartellini, buste logate, grucce logate e accessori vari ed € 8.090,63 per tessuto, oltre interessi e rivalutazione monetaria se dovuta); in ipotesi chiedeva la condanna al pagamento dell'importo ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria se dovuta, il tutto con vittoria di spese.
1.2. Si costituiva la parte convenuta che chiedeva in via pregiudiziale di rito la declaratoria di nullità dell'atto di citazione per vizio di vocatio in ius; in via preliminare di merito, chiedeva emettersi ordinanza ingiunzione ex art. 186-ter c.p.c. per le somme meglio specificate;
nel merito in tesi, chiedeva il rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto e avanzava in via riconvenzionale domanda di condanna al pagamento della somma di € 11.578,07.
In via subordinata all'accoglimento della domanda attorea, domandava la determinazione del danno subìto dalla nella minor somma risultante provata in Parte_1 sede istruttoria.
In via ulteriormente subordinata, domandava la compensazione dei danni patiti dalla con gli importi dovuti dalla stessa alla , il tutto con Parte_1 Controparte_1 vittoria di spese.
1.3. La causa veniva istruita con produzione documentale, previo rigetto della richiesta di ordinanza ingiunzione, unitamente a C.T.U. tecnica.
1.4. Il Tribunale di Prato, con sentenza n. 434/2022, emessa il 18.07.2022 e pubblicata il 19.07.2022, così disponeva: pagina 3 di 13 “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta le domande della parte attrice perché infondate e, per gli effetti, accoglie la domanda riconvenzionale della parte convenuta e condanna la parte attrice al pagamento, in favore della parte convenuta, della somma di €. 11.578.07 a fronte delle fatture meglio indicate in atti oltre interessi moratori dalla singola scadenza delle fatture al saldo effettivo;
condanna altresì ex art. 91 c.p.c. la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese lite, che si liquidano in €. 7.254,00 per compensi oltre al rimborso delle spese della CTU, a €.
264,00 per le spese vive e al 15% di rimborso forfettario, cpa e iva di legge.”.
1.4.1. Il suddetto dispositivo si fondava sulla seguente motivazione.
Il rapporto contrattuale in essere tra le parti prevedeva, ad opera di CP_1
, l'esecuzione di lavorazioni di stampa su tessuto acquistato dall'attrice presso
[...] un terzo e poi recapitato da questo alla per la sola operazione di stampa. CP_1
Tuttavia, la lamentava subito la disomogeneità del risultato di stampa, Parte_1 attese le variazioni di colore rispetto al campione concordato;
conseguentemente, revocava l'ordine.
La C.T.U. aveva confermato che le stoffe non riportavano alcun difetto di stampa, essendovi stato soltanto un diverso assorbimento del colore a causa della differenza dei lotti e dei bagni del tessuto utilizzati. Pertanto, tale problematica doveva considerarsi del tutto estranea alla lavorazione della STAMPERIA, non essendo strettamente afferente all'attività a questa demandata, ossia la mera stampa (cfr. pag. 8 C.T.U.).
Invero, il tessuto era stato acquistato dalla la quale non aveva effettuato Parte_1 alcuna segnalazione alla controparte in ordine alla diversità di lotto consegnato per la stampa
(dall'esame del d.d.t. n. 970 del 24.01.2018 emergeva, infatti, che non vi erano riferimenti in ordine alla identificazione dei bagni e dei lotti dei tessuti e non vi era alcun packing list allegato, né dal giudizio era emerso alcun elemento di diverso tenore), né la convenuta aveva alcun obbligo di controllare la merce scelta e acquistata dall'attrice, onde il rigetto delle domande attoree.
In particolare, non poteva essere accolta la domanda di restituzione delle somme riscosse, posto che nessun importo risultava essere stato realmente corrisposto alla
; né poteva essere accolta la domanda di risarcimento danni, in quanto generica CP_1
e non supportata da alcuna prova, neppure indiziaria.
pagina 4 di 13 Doveva, per contro, trovare accoglimento la domanda riconvenzionale spiegata da parte convenuta per la condanna al pagamento di € 11.578,07 (di cui € 8.632,66 per la lavorazione oggetto di causa ed € 2.945,41 per le ulteriori lavorazioni di cui alle fatture prodotte in atti, rimaste insolute), unitamente ad interessi moratori dalla singola scadenza delle fatture al saldo effettivo.
Le spese processuali venivano poste a carico della parte attrice soccombente, oltre al rimborso spese di C.T.U, nonché spese vive, CPA e IVA come per legge.
2. Il giudizio di appello
2.1. Con atto di citazione notificato il 13.12.2022, nterponeva Parte_1 appello avverso la sentenza del Tribunale di Prato suddetta n. 434/2022, pubblicata il
19.07.2022, non notificata, censurandola sulla scorta dei seguenti motivi.
I) «Erronea ricostruzione dei fatti di causa e delle conseguenze di diritto»
Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere la di mettere al corrente Controparte_2 la che le stoffe oggetto di stampa non derivavano da un unico lotto, bensì da CP_1 diverse matrici.
Invero, la diversa colorazione che ne è derivata è dipesa proprio dalla diversità della tipologia dei tessuti e questo esito si sarebbe potuto evitare se solo il professionista
(STAMPERIA) avesse effettuato un controllo in ordine all'unicità o meno delle stoffe oggetto di lavorazione;
controllo che, peraltro, si sarebbe potuto agevolmente condurre notando la consegna dei tessuti in diversi rotoli, unitamente alla lettura del packing list. Inoltre, la diversità di colore, causata dalla diversità delle stoffe, è circostanza di natura tecnica, di improbabile conoscenza da parte della laddove invece la , azienda Parte_1 CP_1 con esperienza trentennale nel settore, avrebbe potuto e dovuto conoscere.
L'errore del Tribunale, dunque, mutuando anche la disciplina a tutela del consumatore, consisterebbe nell'applicazione di un principio di deresponsabilizzazione del professionista, onerando invece la committente di un onere di informazione dalla stessa inesigibile.
II) «Carenza di motivazione»
La sentenza gravata sarebbe, inoltre, errata per carenza di motivazione, in quanto non darebbe conto dei motivi di diritto sui quali è basata la decisione, non consentendo di comprendere le ragioni poste a fondamento della stessa.
pagina 5 di 13 2.2. In data 25.01.2024, si costituiva nel giudizio di appello
[...] eccependo quanto segue. Controparte_1
I) «In ordine all'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.»
L'appello proposto dovrebbe essere dichiarato inammissibile, prima ancora che infondato, in quanto sprovvisto dei requisiti richiesti dall'art. 342 c.p.c.
In particolare, trattasi di atto caotico e disorganico, sia nella parte volitiva che argomentativa, posto che non verrebbe offerta alcuna prova a sostegno delle doglianze svolte, né verrebbe effettuata una chiara e precisa ricostruzione dei fatti di causa, tale da consentire, in ipotesi, una diversa interpretazione degli stessi da parte del Giudice del gravame. Nessuna prova, infatti, è stata fornita in ordine all'esistenza di un onere di informazione a carico della rispetto alla diversità dei lotti dei tessuti consegnati. La stessa C.T.U. avrebbe, CP_1 poi, confermato l'assenza di vizi e difetti di stampa sui tessuti, essendo la diversità di colore ricondotta esclusivamente alla diversa qualità del tessuto, perciò estranea alla competenza e responsabilità dell'APPELLATA.
L'APPELLANTE, inoltre, lamentava una carenza di motivazione senza al contempo specificare le presunte carenze argomentative imputate al Tribunale, onde l'assoluta genericità dell'impugnazione.
II) «In ordine all'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.»
In via subordinata, l'APPELLATA invocava l'inammissibilità del gravame per il fatto che lo stesso non avrebbe una ragionevole probabilità di accoglimento alla luce della sola documentazione in atti e della interpretazione della stessa.
In particolare, le motivazioni poste a fondamento dell'impugnativa non risulterebbero in alcun modo provate, né tanto meno renderebbero possibile una diversa ricostruzione della vicenda, tale da giustificare la riforma della sentenza gravata.
III) «In ordine alle argomentazioni di merito poste a fondamento dell'impugnativa»
Anche a voler scendere nel merito dell'impugnazione, l'appello dovrebbe essere rigettato in quanto dalle risultanze istruttorie emergerebbe che la non abbia CP_1 ricevuto alcun pagamento relativo alle lavorazioni eseguite per conto della Parte_1 onde la pretestuosità della domanda restitutoria delle somme avanzata dall'APPELLANTE, in violazione palese del principio di buona fede. Nessuna prova di tali pagamenti risulterebbe pagina 6 di 13 agli atti e tale statuizione non sarebbe neanche stata specificamente appellata, con conseguente formazione di giudicato sul punto.
Inoltre, sarebbe circostanza pacifica e non smentita da parte APPELLANTE quella per cui al momento della consegna dei tessuti alla per sottoporli alla lavorazione di CP_1 stampa nessuna indicazione era stata fornita sull'esistenza di diversi lotti di tessuto, né all'interno del documento di trasporto, né mediante l'applicazione di cartellini sulle singole pezze, limitandosi l'APPELLATA a svolgere il suo unico lavoro di stampa. La diversità di assorbimento del colore dei tessuti, invero, come confermato dalla stessa C.T.U., è dipesa esclusivamente dalla diversità dei lotti e dei bagni utilizzati, del tutto non imputabili alla responsabilità della , in quanto afferenti alla fase di produzione dei tessuti (come CP_1 tale anteriore a quella di stampa vera e propria). Nessun difetto di stampa, in sostanza, era stato riscontrato.
La si rendeva conto della disomogeneità delle colorazioni dei tessuti CP_1 soltanto quando, in un momento successivo alle lavorazioni, controparte muoveva doglianze sull'operato, non potendo conoscere in anticipo la diversità dei lotti per omessa informazione da parte della committente, acquirente degli stessi. Invero, l'onere di informazione sulla diversità dei lotti di tessuto sarebbe gravato sulla anche in considerazione del Parte_1 fatto che essa è azienda tessile esperta del settore.
Ne discende che la richiesta restitutoria avanzata dall'APPELLANTE sarebbe infondata in quanto sprovvista di prova e non supportata da specifica domanda di risoluzione contrattuale.
2.3. Con ordinanza del 28.02.2024, la Corte d'Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, disponeva svolgersi un tentativo di mediazione, rinviando per l'effetto l'udienza all'11.12.2024.
La mediazione in parola, tuttavia, non sortiva effetto positivo, dato il mancato accordo raggiunto.
2.4. In data 17.12.2024, a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
pagina 7 di 13 3. L'appello è infondato e va respinto, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
3.1. Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
3.1.1. Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. ed ex art. 348-bis c.p.c., secondo le norme applicabili, ratione temporis, nella versione previgente al D.Lgs. 10.10.2022 n. 149 (c.d. Riforma Cartabia), operante per i procedimenti pendenti sino al 28 febbraio 2023.
3.1.1.1. Con riferimento alla prima di tali eccezioni, la stessa deve essere disattesa, posto che, per quanto l'atto di appello non spicchi per chiarezza e organicità, consente comunque di comprendere i termini della doglianza avanzata, concernente la diversa ricostruzione dei fatti di causa e le relative conseguenze giuridiche. Il che, del resto, è dimostrato dallo stesso tenore della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di appello, con la quale l'APPELLATA, seppur con difficoltà, è riuscita a spendere anche difese nel merito.
Così, infatti, la Corte di legittimità sul punto: “Non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata” (cfr. Cass. civ., sez. VI-3, ord. n. 18678/2022;
Cass. civ., sez. II, ord. n. 7675/2019).
3.1.1.2. Con riferimento alla seconda eccezione, essa è rimasta assorbita dall'intervenuta assunzione in decisione della causa ex art. 352 c.p.c.
Invero, come anticipato, ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 (ed è questo il caso) si applicano le disposizioni anteriormente vigenti alla riforma intervenuta con
D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. Riforma Cartabia), come modificato dalla L. 29 dicembre
2022, n. 197 (art. 35, co. 1).
pagina 8 di 13 Al riguardo, la previgente disposizione dell'art. 348-bis c.p.c. prevedeva un filtro di inammissibilità dell'appello, il quale si realizzava sulla base di una prognosi rimessa alla discrezionalità dello stesso Giudice del gravame, e basata sulla ragionevole fondatezza dell'impugnazione (il primo comma disponeva, infatti, che l'impugnazione è inammissibile
“quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta”). Per tale ragione, si è voluto prevedere, a fronte della ritenuta probabile infondatezza dell'impugnazione, la declaratoria, con ordinanza, della relativa inammissibilità, con conseguente diretta ricorribilità per
Cassazione della decisione di prime cure.
Ove, al contrario, l'appello fosse stato ritenuto ammissibile, il Giudice avrebbe proceduto alla trattazione dello stesso, senza necessità di adottare alcun provvedimento.
Ebbene, come anticipato, l'intervenuta presa in decisione della causa rende assorbita la suddetta eccezione relativa all'applicabilità del (previgente) art. 348-bis c.p.c., operando lo stesso solo all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c., sentite le parti, e prima di procedere alla trattazione della causa (ex art. 348-ter c.p.c. previgente, così anche Cass. civ., Sez. III, sent. n.
14696/2016).
3.1.2. Procedendo, quindi, alla disamina del merito dell'impugnazione, il Collegio ne rileva l'infondatezza, con conseguente integrale conferma della sentenza di prime cure.
Invero, correttamente il Tribunale disattendeva la domanda attorea di restituzione delle somme versate a titolo di corrispettivo per l'opera fornita dalla . CP_1
Emerge pacificamente dagli atti, infatti, che la resasi conto della Parte_1 disomogeneità del colore dei tessuti, abbia revocato l'ordine effettuato alla STAMPERIA.
Ebbene, detta revoca d'ordine, qualificabile giuridicamente come recesso dal contratto oralmente stipulato, non può avere alcun valore, potendo il recesso operare soltanto nei casi previsti dalla legge o dal contratto (e il caso di specie non rientra in nessuna delle suddette ipotesi). Peraltro, lo scioglimento unilaterale dal vincolo non può operare, a mente dell'art. 1373 c.c., nei contratti cc.dd. istantanei, se non prima che il contratto abbia avuto un principio di esecuzione. Nel caso di specie, per contro, la revoca dell'ordine è intervenuta a contratto già eseguito.
Esclusa, dunque, la validità ed efficacia del recesso, la pretesa di restituzione delle somme versate può giustificarsi solo a fronte di una caducazione del titolo contrattuale, in tal caso qualificabile come risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c.
pagina 9 di 13 Tuttavia, come rilevava l'APPELLATA, nessuna formale domanda di risoluzione veniva avanzata contestualmente a quella di restituzione del corrispettivo, dunque neanche in questi termini la pretesa poteva trovare accoglimento. In ogni caso, nessuna prova dell'intervenuto pagamento veniva fornita, gravando la stessa sul creditore istante, anche in omaggio al principio di vicinanza della prova: “nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia
l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi” (così Cass. civ., Sez.
II, sent. n. 30713/2018).
Qualificando, quindi, la domanda restitutoria come domanda di risarcimento danno da inadempimento contrattuale, correttamente il primo Giudice basava la propria decisione sulle risultanze della C.T.U. espletata, la quale confermava che la merce consegnata alla era costituita da 4 lotti diversi e che questo avesse, di fatto, creato il problema CP_1 oggetto di contestazione: “Il fattore chiave della materia per cui si discute sta nel capire se prima delle operazioni di stampa ci fosse la consapevolezza da parte della stamperia di essere in presenza di 4 lotti diversi oppure no, in quanto questo avrebbe attivato un diverso
“modus operandi”. Se la stamperia ne fosse stata a conoscenza allora avrebbe dovuto gestire ogni lotto separatamente, effettuare delle prove preliminari (una per ciascun lotto) e formulare poi specifiche ricettazioni tenendo conto dei diversi assorbimenti di colore, allo scopo di produrre ogni partita entro le tolleranze o qualora non fosse possibile, accordarsi diversamente. Se invece la stamperia non fosse stata a conoscenza, ipotizzando un lotto unico, avrebbe dovuto effettuare una prova preliminare (considerando la natura del campione esattamente uguale a tutto il restante materiale) e realizzando un'unica ricetta di stampa, … così come è stato fatto” (cfr. pag. 11 relazione C.T.U.).
Aspetto dirimente ai fini della sussistenza o meno di un inadempimento contrattuale è, quindi, comprendere se la , al momento della consegna dei tessuti, fosse o meno CP_1
a conoscenza dell'esistenza di 4 diversi lotti, con conseguente necessità di lavorazione separata degli stessi.
Sul punto, non coglie nel segno il richiamo, ad opera dell'APPELLANTE, alla disciplina consumeristica e al conseguente principio di responsabilizzazione del professionista, atteso che il rapporto oggetto di causa interessa due professionisti esercenti attività d'impresa
(società), e non già un professionista e un consumatore (il quale, peraltro, a mente del disposto dell'art. 3 Cod. cons. può essere esclusivamente una persona fisica).
pagina 10 di 13 Ad ogni buon conto, per rispondere all'interrogativo, è controverso tra le parti il momento in cui sarebbe stato consegnato alla il documento comprovante la CP_1 diversità dei lotti recapitati (packing list n. 842 del 24.01.2018, prodotto con la comparsa di costituzione in primo grado della convenuta, indicante i lotti 6A, 7A, 8A, 9B), esaminato dal
C.T.U. quale documento decisivo per comprendere la correttezza o meno dell'operato dell'odierna APPELLATA.
A tal proposito, se, da un lato, nulla affermava nell'originario atto di Parte_1 citazione, dall'altro, la , nel costituirsi in giudizio (pp. 5-6), affermava il fatto di CP_1 aver ricevuto il packing list in parola solo successivamente alla lavorazione e alle lamentele della committente (e non prima, onde modulare di conseguenza il suo lavoro).
Ebbene, a fronte della suddetta eccezione, da leggersi quale fatto impeditivo della pretesa risarcitoria attorea (volto a dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento), la nulla replicava, né in prima udienza ex art. 183 c.p.c., né in sede di prima Parte_1 memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. Tale comportamento processuale di parte attrice legittima, pertanto, l'operatività del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.: non essendovi stata alcuna tempestiva contestazione dell'altrui allegazione (la prima contestazione sul punto della infatti, è avvenuta solo in comparsa conclusionale), il fatto affermato Parte_1 dalla (ossia la ricezione del packing list solo successivamente alla lavorazione) CP_1 deve ritenersi pacifico.
Così, infatti, la Corte di legittimità sulla tempestività dell'onere di contestazione nel processo (regola testualmente riferita alla parte convenuta, ma estensibile anche all'attrice, in quanto principio generale): “La valutazione della condotta processuale del convenuto, agli effetti della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte, deve essere correlata al regime delle preclusioni, che la disciplina del giudizio ordinario di cognizione connette all'esaurimento della fase processuale entro la quale è consentito ancora alle parti di precisare e modificare, sia allegando nuovi fatti - diversi da quelli indicati negli atti introduttivi - sia revocando espressamente la non contestazione dei fatti già allegati, sia ancora deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte;
in particolare, la mancata tempestiva contestazione, sin dalle prime difese, dei fatti allegati dall'attore è comunque retrattabile nei termini previsti per il compimento delle attività processuali consentite dall'art. 183 c.p.c., risultando preclusa, all'esito della fase di trattazione, ogni ulteriore modifica determinata
pagina 11 di 13 dall'esercizio della facoltà deduttiva” (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. n. 14711/2025; Cass. civ.,
Sez. VI-2, ord. n. 31402/2019).
Ne discende la prova dell'assenza di responsabilità della che, avendo CP_1 avuto contezza del packing list avente a oggetto i diversi lotti di tessuto solo a lavoro già svolto, non aveva potuto adeguare la stampa alle caratteristiche – non preventivamente note
– delle stoffe utilizzate, presumendo, quindi, l'unicità del lotto consegnato.
Esclusa così l'imputabilità dell'inadempimento, nessun risarcimento spetta alla Pt_1
dovendo, sul punto, confermare la sentenza gravata.
[...]
Merita, altresì, e conseguentemente, conferma, la statuizione relativa alla domanda riconvenzionale spiegata dalla , relativa alla condanna di al CP_1 Parte_1 pagamento di € 11.578,07 per le lavorazioni rimaste non pagate (unitamente ad interessi moratori dalla singola scadenza delle fatture al saldo effettivo); somma comprensiva di €
8.632,66 richiesti per l'opera oggetto di causa (fattura n. 377 del 02.03.2018) e di € 2.945,41 per le ulteriori lavorazioni di cui alle fatture prodotte in atti (nn. 345 del 28.02.2018; 1993 del
21.12.2017; 543 del 31.03.2018; 378 del 02.03.2018; 178 del 31.01.2018; 1992 del 21.12.2017, attinenti a lavorazioni diverse da quella giudicata), da ritenersi anch'esse insolute perché la gravata dell'onere della prova, non ha dimostrato in alcun modo di averle Parte_1 onorate.
3.1.3. L'appello è, quindi, infondato e la sentenza gravata - lungi dall'essere affetta dal vizio di carenza di motivazione per quanto sopra esposto - merita integrale conferma.
4. Le spese processuali del grado seguono la soccombenza;
pertanto, vengono interamente poste a carico di e si liquidano ai sensi del D.M. 55/2014, Parte_1 come modificato dal D.M. 37/2018, e, da ultimo, dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, § 12, parametri medi, fasi 1, 2, 3 e 4, valore di causa pari ad € 25,000,00 (in quanto più alto rispetto a quello della domanda riconvenzionale, alla quale non si somma la domanda principale, cfr. Cass. civ., Sez. II, ord. n. 23406/2023, Cass. civ., Sez. II, sent. n. 14691/2015), coincidente con la somma che ha formato oggetto di impugnazione nel caso di rigetto dell'appello, c.d. disputatum (cfr. Cass. civ., Sez. VI-3, ord. n. 35195/2022).
Si hanno dunque: € 1.134,00 fase 1 (studio), € 921,00 fase 2 (introduttiva), € 921,50 fase 3 (trattazione; parametro medio dimezzato per la modestia dell'attività di trattazione pagina 12 di 13 svolta in concreto), € 1.911,00 fase 4 (decisionale), per un totale di € 4.887,50, oltre accessori come per legge.
4.2. Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater d.P.R. n.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, rigettata, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...] avverso la sentenza n. 434/2022 del Tribunale di Prato, Controparte_1 pubblicata il 19.07.2022, che per l'effetto conferma;
2. condanna a rifondere alla controparte le spese processuali del Parte_1 grado, che liquida in complessivi € 4.887,50 per compensi professionali di avvocato, oltre il 15% per spese generali, oltre CPA ed IVA come per legge;
3. dichiara sussistenti i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater d.P.R. n. 115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 13 ottobre 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE Carlo Breggia
Sentenza redatta con la collaborazione della M.O.T. Dott.ssa Greta Politella
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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