CA
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 4130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4130 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA composta dai magistrati: Presidente 1. dr.ssa Anna Carla Catalano
Consigliere rel.
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio
Consigliere 3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli all'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 23 maggio 2025 la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2930/2022 del ruolo generale lavoro vertente TRA
Parte_1 nato a [...] il [...], c.f. C.F. 1 rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Maselli presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via del Parco Margherita n. 34 (il procuratore ha dichiarato i seguenti recapiti per le comunicazioni e notificazioni: fax 081/7643911Email_1
Appellante
E
, codice fiscale e partita IVA n. Controparte_1 alla Via Unità Italiana n. 28, in persona con sede legale in CP_1 P.IVA_1
,
Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. del Direttore Generale, Dott.
AN IL (C.F. pec: C.F._2 fax 081 40 26 mail: Email_2 Email_3
37, in forza di mandato in atti ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Via del
Parco Margherita n. 49, presso lo studio del suo procuratore Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1369/2022 pubblicata il giorno 25.05.2022
FATTO E DIRITTO Parte_1 haCon atto di appello depositato in data 22 novembre 2022 impugnato la sentenza indicata in epigrafe con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, respinse la domanda proposta dallo stesso istante e diretta ad ottenere: a) l'accertamento dello svolgimento dell'incarico di dirigente di struttura semplice presso l'U.O.V. del distretto 33 a far Parte tempo dal 4.04.2002 con conseguente condanna dell in epigrafe al pagamento dell'importo di euro 4.263,71 a titolo di differenze maturate in ragione dell'entità dell'indennità di posizione, indebitamente decurtata nel mese di giugno 2018 fino ad aprile 2019; b) l'accertamento dell'illegittimità della revoca dell'incarico effettuata con la delibera n. 290 del 9.03.2018 con conseguente Parte condanna dell" al pagamento delle differenze maturate dalla revoca alla naturale scadenza del rapporto;
c) in via subordinata, l'accertamento del solo diritto al riconoscimento dell'indennità di posizione.
A fondamento della propria decisione il giudice di prime cure osservò che: a) Mancava la prova del valido conferimento al Parte_1 dell'incarico di dirigente di struttura semplice di cui alla delibera indicata dal ricorrente in quanto le parti non avevano stipulato un contratto individuale costituente presupposto indispensabile per la costituzione del rapporto;
b) La domanda subordinata, relativa all'accertamento dello svolgimento di fatto delle mansioni di cui all'incarico di Dirigente di Controparte_3 a far data dal 2002, le allegazioni di cui al ricorso risultavano generiche. Con il ricorso sopra indicato, il Parte_1 ha lamentato l'erroneità della decisione evidenziando che l'assenza del contratto individuale non aveva impedito ad esso istante di svolgere in concreto le funzioni dirigenziali che erano state retribuite regolarmente, come dimostrato dalla delibera di revoca dell'incarico che diversamente non avrebbe avuto senso. Concludeva, pertanto, per la riforma della sentenza con il conseguente accoglimento delle conclusioni rassegnate sin dal primo grado.
ParteAll'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, si è costituita in giudizio 1" indicata n epigrafe che ha resistito al gravame di cui ha chiesto disporsi il rigetto.
Nel corso del giudizio di appello è stata ammessa la prova testimoniale assunta all'udienza del 30.01.2025
Successivamente è tata disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. Quindi, acquisite le note di trattazione ed espletata la camera di consiglio, all'esito la Corte ha deciso nei termini di seguito espressi. Preliminarmente la Corte osserva come il rigetto della domanda di adempimento contrattuale, disposto dal giudice di prime cure in considerazione della mancata prova dell'esistenza del contratto individuale intercorso tra le parti, sia divenuto definitivo per mancata impugnazione. Invero, con l'atto di appello ha esclusivamente lamentato Parte_1 come il primo giudice avesse erroneamente disatteso la domanda subordinata di condanna al pagamento delle differenze retributive maturate in ragione della decurtazione dell'indennità di posizione, pur a fronte della prova dello svolgimento in concreto dell'attività di dirigente di struttura semplice, comprovata dalla delibera di revoca dell'incarico e dalle buste paga in atti. A fronte di tale censura, e considerata la sussistenza di un'allegazione difensiva adeguata, la Corte ha ritenuto di dare ingresso alla prova testimoniale, onde accertare l'attività in concreto espletata dal Parte_1 nel periodo indicato in atti.
Ebbene, le prove hanno sconfessato la tesi sostenuta dall'appellante. ha dichiarato: "Non sono in grado di rispondere perché Il teste Testimone_1 non so se il dott, abbia svolto incarico di direttore di struttura Parte_1 erire quali sono le sue mansioni". semplice né sono in ,particolarmente attendibile in quanto dipendente Il teste Testimone_2 della stessa azienda sanitaria ed esercente l'attività presso lo stesso servizio del dottor Parte_1 ha dichiarato: “Nego che il dottor Parte_1 all'attualità
,
svolga l'incarico di dirigente di struttura semplice. Anche in passato il ricorrente non era dirigente struttura semplice. Che io sappia non ha avuto incarichi di dirigente di struttura semplice. Conosco la delibera del 9 Marzo 2018 perché ha riguardato anche me in quanto sono stati revocati o sospesi tutti gli incarichi fino ad allora assegnati, Con la delibera in questione mi venne revocato l'incarico di farmacosorveglianza veterinaria. Non so perché non ricordo quale incarico svolgesse fino al 2018 il dottor Parte_1 e se sia stato oggetto della revoca. svolto mai un incarico a PiedimonteParte_1Non credo che il dottor
CP_1 . Non incontro MA in quanto prima era a Marcianise e poi a fisicamente il dottor Parte_1 perché siamo in uffici div
Il compendio delle prove raccolte, quindi, non è in grado di supportare né la domanda principale di adempimento contrattuale - in assenza della prova del contrato individuale come rilevato dal primo giudice e non contestato dall'appellante- né la domanda di
,
corresponsione delle differenze retributive in ragione dello svolgimento di fatto dell'incarico di Direttore di Struttura semplice, dato che le testimonianze assunte non hanno corroborato la scarna produzione documentale ( delibera di revoca, peraltro non indirizzata all'appellante; due buste paga).
Per tali motivi l'appello deve essere respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in considerazione dell'attività espletate e del valore della controversia (euro 13.178,74).
In considerazione dell'esito del giudizio deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per la riscossione dell'importo integrativo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello, così confermando la sentenza gravata;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in complessivi euro 2.906, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali;
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 22.05.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio Dr.ssa Anna Carla Catalano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA composta dai magistrati: Presidente 1. dr.ssa Anna Carla Catalano
Consigliere rel.
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio
Consigliere 3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli all'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 23 maggio 2025 la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2930/2022 del ruolo generale lavoro vertente TRA
Parte_1 nato a [...] il [...], c.f. C.F. 1 rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Maselli presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via del Parco Margherita n. 34 (il procuratore ha dichiarato i seguenti recapiti per le comunicazioni e notificazioni: fax 081/7643911Email_1
Appellante
E
, codice fiscale e partita IVA n. Controparte_1 alla Via Unità Italiana n. 28, in persona con sede legale in CP_1 P.IVA_1
,
Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. del Direttore Generale, Dott.
AN IL (C.F. pec: C.F._2 fax 081 40 26 mail: Email_2 Email_3
37, in forza di mandato in atti ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Via del
Parco Margherita n. 49, presso lo studio del suo procuratore Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1369/2022 pubblicata il giorno 25.05.2022
FATTO E DIRITTO Parte_1 haCon atto di appello depositato in data 22 novembre 2022 impugnato la sentenza indicata in epigrafe con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, respinse la domanda proposta dallo stesso istante e diretta ad ottenere: a) l'accertamento dello svolgimento dell'incarico di dirigente di struttura semplice presso l'U.O.V. del distretto 33 a far Parte tempo dal 4.04.2002 con conseguente condanna dell in epigrafe al pagamento dell'importo di euro 4.263,71 a titolo di differenze maturate in ragione dell'entità dell'indennità di posizione, indebitamente decurtata nel mese di giugno 2018 fino ad aprile 2019; b) l'accertamento dell'illegittimità della revoca dell'incarico effettuata con la delibera n. 290 del 9.03.2018 con conseguente Parte condanna dell" al pagamento delle differenze maturate dalla revoca alla naturale scadenza del rapporto;
c) in via subordinata, l'accertamento del solo diritto al riconoscimento dell'indennità di posizione.
A fondamento della propria decisione il giudice di prime cure osservò che: a) Mancava la prova del valido conferimento al Parte_1 dell'incarico di dirigente di struttura semplice di cui alla delibera indicata dal ricorrente in quanto le parti non avevano stipulato un contratto individuale costituente presupposto indispensabile per la costituzione del rapporto;
b) La domanda subordinata, relativa all'accertamento dello svolgimento di fatto delle mansioni di cui all'incarico di Dirigente di Controparte_3 a far data dal 2002, le allegazioni di cui al ricorso risultavano generiche. Con il ricorso sopra indicato, il Parte_1 ha lamentato l'erroneità della decisione evidenziando che l'assenza del contratto individuale non aveva impedito ad esso istante di svolgere in concreto le funzioni dirigenziali che erano state retribuite regolarmente, come dimostrato dalla delibera di revoca dell'incarico che diversamente non avrebbe avuto senso. Concludeva, pertanto, per la riforma della sentenza con il conseguente accoglimento delle conclusioni rassegnate sin dal primo grado.
ParteAll'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, si è costituita in giudizio 1" indicata n epigrafe che ha resistito al gravame di cui ha chiesto disporsi il rigetto.
Nel corso del giudizio di appello è stata ammessa la prova testimoniale assunta all'udienza del 30.01.2025
Successivamente è tata disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. Quindi, acquisite le note di trattazione ed espletata la camera di consiglio, all'esito la Corte ha deciso nei termini di seguito espressi. Preliminarmente la Corte osserva come il rigetto della domanda di adempimento contrattuale, disposto dal giudice di prime cure in considerazione della mancata prova dell'esistenza del contratto individuale intercorso tra le parti, sia divenuto definitivo per mancata impugnazione. Invero, con l'atto di appello ha esclusivamente lamentato Parte_1 come il primo giudice avesse erroneamente disatteso la domanda subordinata di condanna al pagamento delle differenze retributive maturate in ragione della decurtazione dell'indennità di posizione, pur a fronte della prova dello svolgimento in concreto dell'attività di dirigente di struttura semplice, comprovata dalla delibera di revoca dell'incarico e dalle buste paga in atti. A fronte di tale censura, e considerata la sussistenza di un'allegazione difensiva adeguata, la Corte ha ritenuto di dare ingresso alla prova testimoniale, onde accertare l'attività in concreto espletata dal Parte_1 nel periodo indicato in atti.
Ebbene, le prove hanno sconfessato la tesi sostenuta dall'appellante. ha dichiarato: "Non sono in grado di rispondere perché Il teste Testimone_1 non so se il dott, abbia svolto incarico di direttore di struttura Parte_1 erire quali sono le sue mansioni". semplice né sono in ,particolarmente attendibile in quanto dipendente Il teste Testimone_2 della stessa azienda sanitaria ed esercente l'attività presso lo stesso servizio del dottor Parte_1 ha dichiarato: “Nego che il dottor Parte_1 all'attualità
,
svolga l'incarico di dirigente di struttura semplice. Anche in passato il ricorrente non era dirigente struttura semplice. Che io sappia non ha avuto incarichi di dirigente di struttura semplice. Conosco la delibera del 9 Marzo 2018 perché ha riguardato anche me in quanto sono stati revocati o sospesi tutti gli incarichi fino ad allora assegnati, Con la delibera in questione mi venne revocato l'incarico di farmacosorveglianza veterinaria. Non so perché non ricordo quale incarico svolgesse fino al 2018 il dottor Parte_1 e se sia stato oggetto della revoca. svolto mai un incarico a PiedimonteParte_1Non credo che il dottor
CP_1 . Non incontro MA in quanto prima era a Marcianise e poi a fisicamente il dottor Parte_1 perché siamo in uffici div
Il compendio delle prove raccolte, quindi, non è in grado di supportare né la domanda principale di adempimento contrattuale - in assenza della prova del contrato individuale come rilevato dal primo giudice e non contestato dall'appellante- né la domanda di
,
corresponsione delle differenze retributive in ragione dello svolgimento di fatto dell'incarico di Direttore di Struttura semplice, dato che le testimonianze assunte non hanno corroborato la scarna produzione documentale ( delibera di revoca, peraltro non indirizzata all'appellante; due buste paga).
Per tali motivi l'appello deve essere respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in considerazione dell'attività espletate e del valore della controversia (euro 13.178,74).
In considerazione dell'esito del giudizio deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per la riscossione dell'importo integrativo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello, così confermando la sentenza gravata;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in complessivi euro 2.906, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali;
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 22.05.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio Dr.ssa Anna Carla Catalano