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21 aprile 1942
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29 novembre 1984
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3 gennaio 1994
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10 dicembre 1994
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21 marzo 1998
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4 luglio 1998
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Art. 341.
(Giudice dell'appello).
L'appello contro le sentenze del giudice di pace e del tribunale si propone rispettivamente al tribunale ed alla corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza. (88) ((90)) --------------- AGGIORNAMENTO (72)
La L. 21 novembre 1991, n. 374 , come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571 , convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673 , ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 1 maggio 1995". --------------- AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3". --------------- AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 , ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".
(Giudice dell'appello).
L'appello contro le sentenze del giudice di pace e del tribunale si propone rispettivamente al tribunale ed alla corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza. (88) ((90)) --------------- AGGIORNAMENTO (72)
La L. 21 novembre 1991, n. 374 , come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571 , convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673 , ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 1 maggio 1995". --------------- AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3". --------------- AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 , ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".
Commentari • 58
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 9915 del 26https://www.laleggepertutti.it/ · 53.715515
[…] L'appello avverso la sentenza del giudice di pace, in base alla disposizione dell'art. 341 c.p.c., comma 2, all'epoca vigente, doveva essere proposto al Tribunale del circondario. […] mentre l'art. 350 stesso codice, al primo comma, ha stabilito che l'appello contro le sentenze del giudice di pace, ex art. 341 cod. proc. civ., è trattato e deciso dal tribunale in composizione monocratica (Cass. 29 gennaio 2004 n. 1658). […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Campobasso, sentenza 01/03/2023, n. 142Provvedimento: […] nello specifico, lamentava la violazione dell'art. 341 c.p.c., in quanto competente a conoscere l'appello era il Tribunale di Larino; […] Esclusa, dunque, l'applicabilità del foro erariale per incompatibilità con il principio cd. di prossimità nella materia in esame - principio riaffermato dalle disposizioni di cui all'art. 6 e 7 comma 2 del D.lgs. 150 del 2011 - il giudice di appello va individuato, ai sensi dell'art. 341 cod. proc. civ., nel Tribunale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, tenuto conto della natura di rito generale ordinario della disciplina dell'appello di cui agli artt. 339 e ss. cod. proc. civ. (si legga anche Corte di Cass., ord. n.Leggi di più...
- art. 341 c.p.c.·
- art. 50 c.p.c.·
- principio di prossimità·
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