CA
Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/10/2025, n. 4872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4872 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Alberto Canale - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 565/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 2712/2022, emessa dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata in data 05.07.2022, non notificata, pendente:
TRA
(C.F. ); (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
; (C.F. , in C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3
qualità di eredi di , tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Persona_1
SU CA (C.F. ), in virtù di procura alle CodiceFiscale_4
liti apposta in calce alla citazione in appello;
APPELLANTI
E (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_3 CodiceFiscale_5
dagli Avv.ti Paola Gallo (C.F. ) e LO GU CodiceFiscale_6
(C.F. , giusta procura a margine della CodiceFiscale_7
comparsa di costituzione in appello;
APPELLATO
NONCHÈ
(C.F. in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1
p.t., legale rapp.te, dott. , rappresentato e difeso Controparte_2
dall'Avv. Nicola Di GU (C.F. ), giusta procura da C.F._8
intendersi in calce alla comparsa di costituzione;
APPELLATO
Oggetto: pagamento compenso avvocato.
Conclusioni:
per gli appellanti: “- In VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere
e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO I.
Accogliere, per tutti i motivi dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere n. 2712/2022, pubblicata il 05.07.20022 mai notificata, Repert. n. 2925/2022, in persona del GOP. dott.ssa Raffelina
LI resa nel giudizio R.G. n. 900767/2011 dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto in primo grado, per prescrizione del
pag. 2/28 credito ingiunto, per non imputabilità del pagamento in capo al Per_1
e per difetto di legittimazione dell'opponente in I grado, nonché
[...]
per credito inesigibile, incerto e comunque dichiarare le richieste infondate nel merito in fatto e in diritto per le ragioni su esposte e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
II. con vittoria di spese compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”;
per l'appellato “1) dichiarare inammissibile ed Parte_3
improcedibile la querela di falso ex art. 221 c.p.c. per tutti i motivi esposti
e le sollevate eccezioni;
2) rigettare l'appello perché inammissibile, infondato in fatto e in diritto, pretestuoso e privo di pregio;
3) per
l'effetto, confermare l'impugnata sentenza, sulla scorta della copiosa documentazione probatoria;
4) dichiarare l'appello infondato per assoluta genericità con ineludibile pregiudizio del diritto di difesa, non accettando il contraddittorio sulle NUOVE eccezioni, siccome tardive, e formulate, in primo grado, solo in sede di precisazione delle conclusioni;
5) dichiarare l'appello inammissibile ed improponibile anche perché le doglianze esposte nell'atto introduttivo sono irrilevanti, inammissibili ed infondate;
6) dichiarare inammissibile ed improcedibile l'opposizione per assoluta genericità della stessa che impedisce una compiuta difesa, con tutte le conseguenze di legge;
7) rigettare l'appello, e la proposta opposizione, perché, tenuto conto dei documenti in originale, prodotti in giudizio, a firma del sig. , esso risulta infondato in fatto e in Persona_1
pag. 3/28 diritto e, per l'effetto, confermare l'opposto decreto ingiuntivo n.
53/2011 in ogni sua parte;
8) rigettare l'opposizione per tutti i motivi esposti nelle proprie difese, che qui si intendono per riprodotte e trascritte, e condannare gli appellanti al pagamento di tutte le somme indicate nel decreto ingiuntivo opposto;
9) con vittoria di spese e competenze di lite anche del presente grado di giudizio con attribuzione ai sottoscritti difensori antistatari, per anticipo fattone.”;
per l'appellato : “Preliminarmente, accertare e Controparte_1
dichiarare l'inammissibilità dell'appello, ai sensi e per gli effetti degli artt. 342 e 348 bis c.p.c; in subordine nel merito, in ogni caso per il rigetto dello stesso con conferma della sentenza n. 2712/2022 emessa dal Tribunale di Santa Maria C.V., in data 05.07.2022 nel giudizio con RG.
900767/11 Giudice dott.ssa LI Raffaellina;
In ogni caso con vittoria e competenze di lite da attribuirsi allo scrivente difensore, per averne fatto anticipo”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con decreto ingiuntivo n. 53/2011 emesso dal Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, ex sezione distaccata di Aversa, in data 04.02.2011
e notificato in data 7.03.2011, veniva ingiunto, a , il Persona_1
pagamento, in favore del ricorrente avv. , della somma Parte_3
pari ad euro 44.332,16 oltre interessi legali e spese di procedura monitoria, a titolo di competenze professionali per l'assistenza prestata in favore dell'ingiunto nel procedimento penale n. 5381/96
pag. 4/28 incardinato presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e successivamente innanzi alla Corte di Appello di Napoli.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 1.4.2011, Per_1
proponeva opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo e,
[...]
nel sollecitarne la revoca, disconosceva ex art. 2712 c.c. la documentazione prodotta dalla controparte, eccepiva la prescrizione ex art. 2956, n. 2, c.c. del credito, eccepiva l'abusivo frazionamento del credito, deducendo di essere stato destinatario di cinque decreti ingiuntivi, emessi su richiesta dell'avv. , contestava genericamente Pt_3
le voci relative ai diritti ed onorari come indicati dall'avv. nella Pt_3
parcella sottoposta per il prescritto del parere al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, chiedeva, altresì, di essere autorizzato a chiamare in causa il Comune di Villa di Briano (CE), dal quale pretendeva di essere manlevato in caso di accoglimento della pretesa della controparte, sul presupposto che il pagamento del credito professionale, preteso dall'avv. , gravava sul predetto ente, in forza di quanto previsto Pt_3
dall'art. 16 del d.p.r. n. 191/79, 67 del d.p.r. n. 268/87, nonché dal d.p.r.
n. 270 del 1987, trattandosi di compensi relativi a procedimenti penali instaurati a suo carico per fatti asseritamente commessi nel periodo in cui ricopriva la carica di componente della Giunta Municipale del predetto Comune.
Si costituiva l'opposto, , resistendo per quanto di Parte_3
ragione all'avversa opposizione.
Autorizzata l'estensione del contraddittorio al terzo, si costituiva, altresì, il , deducendo che non sussisteva a Controparte_1
pag. 5/28 suo carico alcun obbligo di pagamento dei compensi pretesi dall'avv.
. Pt_3
Con provvedimento del 09.10.2018, il giudice istruttore, rilevata l'apertura della procedura di amministrazione di sostegno di Per_1
, dichiarava l'interruzione del giudizio.
[...]
Successivamente il giudizio veniva riassunto con ricorso dell'amministratore di sostegno , a tanto autorizzata Parte_1
in data 17.10.2018, dal Giudice Tutelare del Tribunale di Napoli Nord.
Quindi, istruita la causa mediante l'escussione di testi, all'esito del giudizio, il G.O.P. dell'adito Tribunale, decorsi i termini concessi alle parti ai sensi dell'art. 190 c.p.c., pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così decideva: “1) rigetta l'opposizione e, per
l'effetto: a) conferma il decreto ingiuntivo opposto;
b) conferisce
l'esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 53/11 emesso dal Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere sezione distaccata di Aversa in data
04.02.2011, mandando alla Cancelleria per l'apposizione della formula esecutiva. 2) Condanna al pagamento, in favore di Persona_1 [...]
delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Pt_3
3.300,00 euro, di cui 100,00 euro per spese e € 3.200,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
3) condanna al pagamento, in favore del Persona_1 Controparte_1
, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi
[...]
2.750,00 euro per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”.
§ 2. pag. 6/28 Avverso l'indicata sentenza, non notificata ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 325 c.p.c., , e Parte_1 Parte_2 [...]
in qualità di eredi di , frattanto deceduto, Pt_3 Persona_1
interponevano appello, mediante citazione tempestivamente notificata in data 31.01.2023, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c., sollecitandone la riforma e rassegnando le conclusioni dinanzi riportate.
Costituendosi con comparsa depositata il 6.05.2023, , Parte_3
nel resistere all'avversa impugnazione, ne sollecitava l'integrale rigetto.
All'esito della prima udienza, fissata in citazione per il 19.05.2023 e sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., questa Corte, con ordinanza ritualmente comunicata alle parti, rigettava l'istanza di sospensiva formulata dall'appellante, non autorizzava la presentazione della querela di falso che la medesima parte aveva preannunciato di voler proporre avverso il documento, denominato “dichiarazione di debito sottoscritta dal sig. ” Persona_1
prodotto dall'opposto in I grado, dichiarava la contumacia del
[...]
e rinviava la causa, per la precisazione delle Controparte_1
conclusioni, all'udienza del 23.05.2025.
Nelle more del giudizio il , con comparsa Controparte_1
depositata in data 07.05.2024, si costituiva, sollecitando, per quanto di ragione, l'integrale rigetto dell'avversa impugnazione.
pag. 7/28 Disposta la sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, con ordinanza comunicata alle parti il 04.06.2025, veniva riservata in decisione, previa revoca della declaratoria di contumacia del suddetto
Comune, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190, co.1
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, l'ultimo dei quali è scaduto il 25.9.2025.
Depositate dalle parti le comparse conclusionali e (ad eccezione del
) anche le memorie di replica, la causa era rimessa al Controparte_1
Collegio per la decisione.
§ 3.
Il Giudice di primo grado esaminando l'eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dall'opponente, osservava: “l'eccezione di prescrizione deve ritenersi incompatibile con qualsiasi comportamento diretto o indiretto del debitore, che importi, sia pure implicitamente,
l'ammissione in giudizio che l'obbligazione da lui assunta non sia stata estinta;
tale ammissione può anche essere desunta dall'affermazione che altri sia il soggetto tenuto all'adempimento (cfr. Cass. 7883/06). È proprio quanto avvenuto nel caso di specie, ove dalla lettura complessiva dell'atto introduttivo si evince che l'obbligazione non è stata estinta”.
Nella specie, l'opponente, secondo il Giudice di prime cure, aveva ammesso, sia nell'atto introduttivo del giudizio di opposizione che in sede di interrogatorio formale, il mancato pagamento del compenso pag. 8/28 preteso dall'avv. , sostenendo che il relativo obbligo Parte_3
gravava sul . Controparte_1
Nel merito, il Giudice rigettava, ritenendola infondata, l'opposizione proposta da , osservando che: “A sostegno e prova della Persona_1
propria domanda il ricorrente-odierno opposto ha prodotto copia degli atti dei richiamati processi penali, copia mandato, scrittura privata di cessione del credito professionale del 20.12.2004 a firma dell'avv.
Giuseppe MA e avv. , nonché il parere del Consiglio Parte_3
dell'Ordine degli Avvocati di Santa Maria C.V., allegando la circostanza dell'inadempimento della controparte. D'altra parte, in tema di obbligazioni è onere del debitore provare il fatto estintivo della altrui pretesa, costituito dall'avvenuto esatto adempimento. Nel caso in esame, come già premesso in ordine all'eccezione di prescrizione presuntiva, vi è implicita ammissione da parte dell'opponente di non avere pagato la parcella in questione.”.
Il GOP, infine, rigettava la domanda di manleva proposta dall'opponente nei confronti del rilevando Controparte_1
che “la particolare forma di tutela di cui qui si controverte è contemplata unicamente per i "dipendenti", ossia per coloro che sono legati da un rapporto di pubblico impiego con l'amministrazione e, in difetto di diversa previsione, non può esser estesa a quei soggetti che, pur operando nell'ambito dell'amministrazione pubblica, svolgano le proprie funzioni in base ad altro titolo, segnatamente di amministratore comunale”.
§ 4. pag. 9/28 Con il primo motivo, gli appellanti eccepivano, tra l'altro, che il Giudice non si era pronunciato sull'eccezione di abusivo frazionamento del credito sollevata in primo grado da . Persona_1
§ 5.
Il motivo è infondato, pur imponendo di integrare sul punto la motivazione della sentenza che, effettivamente, ometteva di pronunciarsi sulla sollevata eccezione.
Ciò posto, giova, anzitutto, rilevare che “In tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi,
a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria;
tuttavia, qualora non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda, anche se arbitrariamente frazionata, tenendo conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite e potendo, a tal fine, escludere la condanna in suo favore o anche stabilire in tutto o in parte a pag. 10/28 suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92, comma 1 c.p.c., in quanto
l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale integra un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale” (cfr.
Cass. civile sez. un., 19/03/2025, n.7299).
Nella specie non ricorrono i presupposti per poter qualificare come abusiva la condotta tenuta dall'avv. , consistita nella Parte_3
proposizione dei distinti ricorsi monitori cui la difesa degli appellanti ha fatto riferimento, per l'assorbente ragione che tali domande inerivano al pagamento di compensi professionali maturati, in capo all'odierno appellato, in relazione a giudizi del tutto distinti da quello sotteso al decreto ingiuntivo opposto in primo grado dal defunto Per_1
.
[...]
Infatti, a conforto di quanto osservato, è sufficiente evidenziare che: il decreto ingiuntivo n. 65/2010, emesso dal Giudice di Pace di Trentola-
Ducenta, concerneva compensi professionali richiesti dall'avv.
per la difesa di nell'ambito della fase Parte_3 Persona_1
cautelare di un procedimento possessorio;
il decreto ingiuntivo n.
112/2010, concesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sez. distaccata di Aversa, concerneva il compenso professionale richiesto dall'avv. per l'assistenza di nel Parte_3 Persona_1
procedimento instaurato a carico dello stesso, per preteso danno erariale, svoltosi dinanzi alla Corte di Conti per gli stessi fatti contestati in sede penale;
il decreto ingiuntivo n. 227/2009, concesso dal Giudice di Pace di Aversa in data 5.6.2009, riguardava il compenso professionale richiesto dall'avv. per l'assistenza di Parte_3
pag. 11/28 in un procedimento per danno erariale contestato in Persona_1
relazione a fatti diversi da quelli oggetto del procedimento penale cui inerisce invece il decreto ingiuntivo opposto in primo grado;
il decreto ingiuntivo n. 628/2009, emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere in data 18.8.2009, riguardava il compenso professionale richiesto dall'avv. per l'assistenza di in un Parte_3 Persona_1
procedimento per danno erariale contestato in relazione a fatti diversi da quelli oggetto del procedimento penale cui inerisce invece il decreto ingiuntivo opposto in primo grado (cfr. copia dei ricorsi monitori e relativi decreti ingiuntivi allegati alla produzione telematica degli appellanti).
§ 6.
Con il secondo motivo di appello, riprendendo considerazioni in parte già svolte nel primo, gli istanti si dolevano del mancato accoglimento della sollevata eccezione di prescrizione. Al riguardo, deducevano che il credito oggetto del decreto ingiuntivo era già prescritto al momento dell'emissione del provvedimento, in quanto il creditore aveva inviato una richiesta di pagamento solo nel 2007, oltre 7 anni dopo la conclusione dei procedimenti presupposti dai quali traeva origine il compenso professionale.
Lamentavano, poi, che, trattandosi di prescrizione presuntiva, l'unico strumento processuale che il creditore aveva per provare la mancata estinzione del credito era costituito dal deferimento del giuramento decisorio, che, nella specie, l'avv. non aveva mai chiesto. Pt_3
pag. 12/28 § 7.
Il motivo è inammissibile in quanto, in palese violazione dell'art. 342
c.p.c., non contiene alcuna critica specificamente rivolta alla ratio decidendi della pronuncia impugnata.
Si è dinanzi detto che il primo Giudice aveva respinto la sollevata eccezione di prescrizione presuntiva, osservando che la stessa, ai sensi dell'art. 2959 c.c., non poteva essere accolta, quando colui che la opponeva aveva, comunque, ammesso in giudizio che l'obbligazione non fosse stata estinta e rilevando che, nella specie, nelle sue difese,
aveva ammesso la mancata estinzione del proprio debito. Persona_1
Nell'impugnare il rigetto dell'eccezione di prescrizione presuntiva, gli appellanti omettevano completamente di confrontarsi con la sopra riportata ratio decidendi, essendosi limitati a sostenere che fosse decorso il termine di prescrizione triennale e che fosse mancata la prova della mancata estinzione del credito da parte dell'avv. . Pt_3
Peraltro, a riprova della evidente infondatezza della sollevata eccezione di prescrizione, giova ad abundantiam soggiungere, come anche nel formulare il motivo di appello in esame, gli istanti finivano con l'operare una chiaro riconoscimento della mancata estinzione del credito, sostenendo testualmente che “Il deceduto , in I Persona_1
grado, contrariamente a quanto sostenuto nella pronuncia impugnata, prontamente disconosceva il credito nonché tutta la documentazione posta a sostegno dello stesso dall'avv. : la prescrizione era quindi Per_1
maturata” (cfr. paragrafo 2, pag. 20 dell'atto di appello).
pag. 13/28 In sostanza, gli appellanti, erroneamente interpretando il contenuto della sentenza, finivano con il confermare quanto già il primo Giudice aveva giustamente evidenziato.
§ 8.
Con ulteriore motivo, gli appellanti, intendendo contestare la parte di sentenza che aveva ritenuto assolto l'onere probatorio gravante sul creditore, assumevano che, nella specie, l'opponente aveva contestato i diritti ed onorari indicati nella parcella, che il parere del COA aveva natura formale, non costituendo prova dell'espletamento della prestazione, che, in primo grado, l'avv. non aveva dimostrato, per Pt_3
tabulas o per testi, l'attività profusa, che la parcella era sproporzionata, che mancava l'indicazione degli importi richiesti e di quelli oggetto della cessione del credito da parte dell'avv. MA.
§ 9.
Anche tale motivo è inammissibile, siccome non redatto in conformità dell'art. 342 c.p.c., dal momento che si risolve in una generica contestazione della pretesa creditoria dell'originario ricorrente e non, invece, in una critica motivata del percorso argomentativo seguito dal
Giudice di primo grado.
A conforto di quanto osservato è sufficiente rilevare che, il Tribunale, nel respingere l'opposizione, aveva testualmente osservato “.. Ciò premesso e passando al merito della domanda, la vicenda ha ad oggetto il pagamento delle spettanze professionali per la difesa dell'opponente da parte dell'opposto prestata nel procedimento penale n. 5381/1996
pag. 14/28 R.G. notizie di reato, allora pendente presso il Tribunale di Santa Maria
C.V. e poi conclusosi in grado di appello, e nel quale l'opponente, in concorso con altri componenti della Giunta Municipale, era chiamato a rispondere del reato p.e p. dagli artt. 110 e 323 2° co. c.p. per avere procurato nella veste di assessori un ingiusto profitto a tale
[...]
di lire 93.820.000. A sostegno e prova della propria Parte_4
domanda il ricorrente-odierno opposto ha prodotto copia degli atti dei richiamati processi penali, copia mandato, scrittura privata di cessione del credito professionale del 20.12.2004 a firma dell'avv. Giuseppe
MA e avv. , nonché il parere del Consiglio Parte_3
dell'Ordine degli Avvocati di Santa Maria C.V., allegando la circostanza dell'inadempimento della controparte. D'altra parte, in tema di obbligazioni è onere del debitore provare il fatto estintivo della altrui pretesa, costituito dall'avvenuto esatto adempimento. Nel caso in esame, come già premesso in ordine all'eccezione di prescrizione presuntiva, vi è implicita ammissione da parte dell'opponente di non avere pagato la parcella in questione. In ordine al quantum debeatur, parte opposta ha depositato la parcella nella quale sono stati riportati i dati ed i calcoli per la determinazione dell'onorario. La parcella dell'avvocato, come ha più volte precisato la Corte di Cassazione, costituisce una dichiarazione unilaterale assistita da una presunzione di veridicità, in quanto
l'iscrizione all'albo del professionista è una garanzia della sua personalità; pertanto, le "poste" o "voci" in essa elencate, in mancanza di specifiche contestazioni del cliente, non possono essere disconosciute dal giudice (cfr. Sez. U, Sentenza n. 14699 del 18/06/2010). Parte opposta- ricorrente in sede monitoria a prodotto a fondamento della domanda gli pag. 15/28 atti difensivi redatti nell'interesse di (in particolare, verbali Persona_1
di udienza, decreti di citazione a giudizio. Sono state altresì depositate le copie delle sentenze conclusive dei procedimenti in oggetto, da cui si evince l'opera professionale prestata dall'Avv. : in Parte_3
particolare, nella sent. n. 778/2000 resa dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, sent. n. 55 /2001 resa dalla Corte dei Conti nella quale si dà atto della costituzione in giudizio di , con memoria Persona_1
deposita dall'Avv. l'08.02.2001, della partecipazione Parte_3
all'udienza di discussione, della redazione dell'istanza di fissazione dell'udienza di discussione. Inoltre, come già detto, parte opposta ha prodotto il parere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, per un onorario pari a € 8.000,00.
La parcella risulta infine correttamente redatta, facendo applicazione dei valori medi della Tariffa forense 2008, tenuto conto del valore della controversia e della complessità della stessa.
L'opponente, a fronte di tale documentazione e della elencazione delle singole voci della parcella afferenti i diritti, si è limitato ad una contestazione generica. Pertanto, lo stesso deve essere condannato al pagamento della somma ingiunta con il decreto ingiuntivo opposto”.
Orbene, a prescindere dall'errore materiale nel quale il Giudice incorreva nell'indicare l'ammontare del credito, che non è pari ad euro
8.000,00 come scritto in sentenza ma ad euro 44.332,16, la pronuncia recava una puntuale indicazione degli elementi probatori considerati idonei a comprovare l'attività professionale.
pag. 16/28 Rispetto a siffatta motivazione, gli appellanti si limitavano, genericamente, a sostenere che fosse mancata qualsivoglia prova, documentale e testimoniale, della prestazione, così mostrando di avere del tutto ingorato il contenuto dell'avversata motivazione.
Analogamente, riguardo al quantum, a fronte delle circostanziate considerazioni espresse dal Giudice, gli stessi deducevano apoditticamente che gli importi pretesi dall'avv. erano Pt_3
sproporzionati, senza nemmeno curarsi di evidenziare in che misura il creditore avesse, in ipotesi, disatteso la tariffa professionale.
§ 10.
Sempre con il motivo in esame, inoltre, gli appellanti sostenevano che, con “la notula del 10.07.2009, posta alla base del decreto ingiuntivo opposto in I grado, l'avvocato chiedeva la maggiorazione del 20% Pt_3
di spese pari ad € 6.718,88 per aver difeso un soggetto terzo ovvero un altro amministratore (sig. ) ..“. Controparte_3
§ 11.
Il motivo è, in parte qua, è inammissibile, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., perché, mediante esso, si intende veicolare in giudizio un'eccezione nuova, siccome mai formulata con la citazione di primo grado e neppure con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. depositata da Per_1
il 4.4.2012.
[...]
§ 12.
pag. 17/28 Con il terzo motivo di appello, gli istanti sostenevano che il Giudice di primo grado aveva erroneamente ritenuto che il pagamento fosse dovuto da , senza considerare la Delibera comunale n. 15 Persona_1
del 31.05.2004, regolarmente prodotta agli atti, che stabiliva come obbligato al pagamento doveva ritenersi il , Controparte_1
previa presentazione della parcella vistata dall'Ordine degli Avvocati.
Secondo gli istanti tale circostanza era nota e non controversa tra le parti, come confermato dalla documentazione prodotta e dalla testimonianza resa dall'avv. MA all'udienza del 25.06.2015, nel corso della quale lo stesso, oltre a riferire che il pagamento del compenso professionale spettava al Comune, dichiarava che il ricorrente, , in concreto non aveva espletato alcuna Parte_3
attività, non essendo un penalista.
§ 13.
Il motivo è infondato.
In primo grado, aveva espressamente riconosciuto di Persona_1
avere conferito incarico professionale, agli avvocati Giuseppe
MA e , al secondo dei quali era legato da vincolo Parte_3
di parentela, essendone lo zio, per la sua difesa nell'ambito dei procedimenti per responsabilità contabile e penale instaurati a suo carico per fatti da esso commessi nel periodo in cui ricopriva la carica di amministratore del . Controparte_1
Tale ammissione, del resto, è confortata anche dal tenore dell'atto di ricognizione di debito, sottoscritto da , con il quale questi Persona_1
pag. 18/28 dichiarava “Io sottoscritto nato a [...]_1 Controparte_1
19/03/1940 dichiaro e riconosco di essere debitore dell'avv. Parte_3
per le somme a titolo di compensi professionali da costui richiesti
[...]
per la difesa da questi svolta nel mio interesse nei giudizi penali e civili concernenti la carica di assessore e vicesindaco del Controparte_1
da me rivestita, definiti e/o ancora pendenti dinanzi le
[...]
competenti Autorità Giudiziarie penali e civili. Nel contempo, constatate
e preso atto delle richieste di pagamento rivoltemi, autorizzo l'avv.
anche ad avanzare per mio conto richieste di pagamento Parte_3
direttamente al al fine di ottenere il Controparte_1
pagamento dei compensi professionali ovvero a redigere richieste di pagamento che provvederò ad inoltrare io stesso al Controparte_1
”.
[...]
Sulla scorta di quanto precede alcun dubbio può, quindi, sussistere in merito alla titolarità passiva dell'originario opponente, essendo il medesimo, quale soggetto che conferiva il mandato al difensore, obbligato al relativo pagamento.
Riguardo, poi, al rilievo che gli appellanti pretendono di attribuire alla delibera comunale n. 15 del 31.05.2004, giova replicare come, in effetti, da alcuna risultanza istruttoria emerga che l'avv. abbia Parte_3
mai rinunciato ad agire nei confronti di , impegnandosi, Persona_1
verso lo stesso, ad esigere il pagamento solo dal CP_1
Tale conclusione, sottesa al motivo di appello, è, invero, avversata proprio dal tenore della sopra riportata ricognizione del debito, nella quale si contemplava solo una facoltà, in capo al creditore, di rivolgere pag. 19/28 le proprie richieste all'ente locale e giammai una rinuncia del primo ad esigere l'adempimento dal proprio debitore.
Ne segue che, non essendo intervenuto il pagamento da parte del terzo, nonostante le documentate plurime richieste allo stesso avanzate dall'avv. , permanga, senz'altro, la titolarità passiva del debito in Pt_3
capo all'originario opponente e, dopo la sua morte, ai suoi eredi.
Né, in contrario, rileva la deposizione resa dall'avv. MA, in primo luogo perché chiaramente contrastata dal tenore della citata ricognizione del debito, nella quale riconosceva di essere Persona_1
tenuto al pagamento del compenso nei confronti di . Parte_3
Inoltre, l'avv. MA, escusso quale teste, riferiva che, per quanto a sua conoscenza, tra le parti MA e Persona_2 [...]
, non vi era stato un vero e proprio impegno, ma una sorta di Pt_3
patto tra gentiluomini, in forma verbale, in base al quale i difensori avrebbero chiesto il pagamento del compenso al CP_1
Ne segue che pretendere di basare su tale affermazione la prova di una rinuncia del professionista, ad esigere il pagamento dal proprio cliente, significhi attribuire alla deposizione testimoniale un valore che va ben oltre il contenuto della stessa.
Inoltre, l'assunto degli appellanti è avversato anche dal tenore del negozio di cessione del credito, intercorso tra lo stesso avv. MA e l'avv. , con il quale il primo trasferiva al secondo il credito Pt_3
professionale maturato in relazione all'attività difensiva svolta nell'interesse di . Persona_1
pag. 20/28 Per quanto, invero, fosse estraneo a tale negozio, è Persona_1
evidente come il trasferimento del credito, dal MA all'odierno appellato, provi come anche il cedente, ad onta di quanto riferito in sede di prova testimoniale, riteneva di vantare siffatto diritto nei confronti di . Persona_1
Infine, riguardo all'affermazione del teste MA, valorizzata dagli appellanti, tesa a sminuire l'attività professionale espletata da
[...]
sul presupposto che questi non fosse un penalista, è Pt_3
sufficiente osservare come, in caso di incarico conferito a due difensori, ciascuno abbia diritto di esigere il pagamento dell'intero compenso
(cfr. Cassazione civile sez. VI, 03/03/2022, n.7030).
D'altra parte, proprio il negozio di cessione, del quale prima si è detto, che l'originario ricorrente aveva espressamente invocato, sin dalla fase monitoria, quale titolo costitutivo della sua pretesa, rende irrilevante la questione sollevata dagli appellanti, dal momento che, evidentemente,
a seguito del trasferimento del credito, l'avv. MA non potrebbe più agire verso il proprio cliente. Quindi, anche ad ammettere, per mera ipotesi, che il solo legittimato ad esigere il pagamento del compenso fosse il MA, è chiaro, tuttavia, che, avendolo egli ceduto al , solo quest'ultimo possa agire giudizialmente. Pt_3
§ 14.
In aggiunta a tutto quanto dinanzi osservato, si deve, altresì, rilevare che ad avversare ulteriormente la tesi difensiva sottesa all'intero atto di appello, tesa a paralizzare la pretesa creditoria dell'avv. in Pt_3
pag. 21/28 ragione di un obbligo gravante sul in forza Controparte_1
della delibera comunale n. 15 del 31.05.2004, reiteratamente richiamata dagli appellanti, concorra l'assorbente ostacolo, di natura processuale, discendente dalla mancata impugnazione, da parte degli appellanti, del capo di sentenza con il quale il Giudice rigettava la domanda di manleva.
Ed invero, premesso che tale parte della sentenza, ad onta di un atto di appello lungo ben 36 pagine, non era oggetto di alcuna specifica impugnativa e, quindi, deve ritenersi coperto dal giudicato per acquiescenza, è evidente come gli appellanti non possano continuare a sostenere che l'avv. avrebbe dovuto richiedere il pagamento al Pt_3
CP_1
Se, invero, il primo Giudice, con statuizione coperta dal giudicato, ha stabilito che il non deve rispondere del pagamento del CP_1
compenso professionale, dovuto ai propri difensori da soggetti che non siano dipendenti dell'ente, ma abbiano, come nel caso di , Persona_1
ricoperto incarichi elettivi, non ha pregio sostenere che, in forza della più volte citata delibera n. 15 del 31.05.2004, l'ente locale sarebbe tenuto al pagamento e, quindi, l'appellato non possa agire contro il suo cliente. Tale conclusione, infatti, a prescindere da tutti gli ulteriori rilievi dei quali si è detto dinanzi, è preclusa dal giudicato formatosi sul punto della carenza di titolarità passiva in capo al CP_1
§ 15.
pag. 22/28 Con un ultimo motivo, gli appellanti censuravano la sentenza, deducendo che l'atto di ricognizione del debito, oltre a non costituire autonoma fonte del diritto, producendo solo un'inversione dell'onere della prova, in effetti, non era mai stato voluto da , avendo Persona_1
questi firmato solo un foglio in bianco, poi abusivamente riempito contro il suo volere.
Sostenevano, altresì, che, comunque, la ricognizione del debito, non riguardava il credito oggetto della cessione dal MA al , Pt_3
essendo la ricognizione stata sottoscritta nel 2003 ed il negozio di cessione nel 2004.
Riguardo al negozio di cessione, sostenevano che, non avendo mai il
MA avanzato alcuna richiesta di pagamento, il credito oggetto di cessione doveva ritenersi, a sua volta prescritto, atteso che, al
20.12.2004, data della cessione, erano decorsi più di tre anni dall'emissione della sentenza di assoluzione.
In ogni caso, il negozio di cessione non era mai stato notificato a Per_1
e di esso l'opponente aveva avuto conoscenza solo con la
[...]
notifica del decreto ingiuntivo.
Lo stesso avv. MA, del resto, durante la sua escussione, aveva riferito che il pagamento era dovuto dal CP_1
Infine, con l'atto di appello, gli istanti chiedevano alla Corte di essere autorizzati a presentare querela di falso avverso il negozio di ricognizione del debito a firma del loro dante causa, , Persona_1
siccome oggetto di abusivo riempimento absque pactis.
pag. 23/28 § 16.
Il motivo è infondato.
Muovendo dalla querela di falso, giova rimarcare che questa Corte, con propria ordinanza depositata in data 23.5.2023, sul punto osservava:
“ritenuto che, nella specie, non sussistano i presupposti per autorizzare la proposizione della querela, dal momento che la scrittura privata, oggetto di impugnazione di falso, non costituisce il solo documento sul quale il Giudice di primo grado ha fondato la sua decisione .. QM .. non autorizza la presentazione della querela di falso da parte degli appellanti”.
Nelle note depositate in data 22.5.2025, primo scritto difensivo utile successivo alla suddetta ordinanza, nella comparsa conclusionale del
5.9.2025 e nella memoria di replica, la difesa degli appellanti si limitava a prendere atto del contenuto della predetta ordinanza, senza sollecitarne la revoca, in tal modo prestandovi acquiescenza e quindi, di fatto, rinunciando alla proposizione della detta querela.
Ciò posto deve, nel merito, rilevarsi come, in effetti, la mancata autorizzazione della querela sia dipesa dal rilievo per cui la pretesa creditoria, come detto, non era affatto basata unicamente sul citato documento, del quale solo in questo grado di giudizio veniva contestata l'autenticità, ma, come osservato dal Tribunale con statuizione come prima detto non validamente impugnata, su ulteriore documentazione ampiamente idonea a comprovare la prestazione professionale espletata.
pag. 24/28 In aggiunta, con precipuo riferimento all'ulteriore profilo di nullità prospettato dalla difesa degli appellanti nelle note depositate in data
22.5.2025, secondo cui l'atto ricognitivo sarebbe nullo non essendo prevista dalla legge una promessa unilaterale che abbia la funzione di assumere un debito altrui (nella specie del in Controparte_1
virtù della Delibera Comunale del 31.05.2004 n. 15), se ne deve rilevare l'infondatezza.
Infatti, non vi è affatto stato il riconoscimento, da parte di , Persona_1
di un debito di un terzo, essendo chiaro, alla luce di tutto quanto dinanzi detto, che l'obbligazione di pagamento gravava sull'originario opponente, quale parte del rapporto contrattuale, e che, solo in ragione di un gentlemen agreement (come definito dall'avv. MA in sede di prova testimoniale) intercorso tra le parti di tale rapporto, era previsto che, in caso di assoluzione, il pagamento sarebbe stato chiesto al CP_1
Quindi, ferma restando la non vincolatività, per , di tale Parte_3
intesa, che si risolveva, in definitiva, nell'impegno, di carattere morale ma non giuridico, del creditore di esigere il pagamento dal terzo, deve ribadirsi che alcuna preclusione ne discendeva in relazione alle pretese azionate ed azionabili da verso il proprio debitore. Parte_3
Con riferimento, poi, al negozio di cessione, fermo quanto già dinanzi evidenziato, deve ulteriormente osservarsi che la mancata preventiva notificazione dello stesso al debitore ceduto sia stata ampiamente superata dalla notifica del ricorso monitorio, che indicava come causa petendi anche la cessione del credito, e del decreto ingiuntivo. pag. 25/28 Riguardo alla dedotta prescrizione presuntiva del credito del cedente, avv. MA, deve ribadirsi l'inammissibilità dell'appello, già rilevata dinanzi con riguardo all'analogo motivo afferente al credito dell'avv.
. Pt_3
Anche in relazione alle contestazioni afferenti il merito della pretesa, oggetto di cessione, di tenore identico a quelle in precedenza esaminate, vale richiamare per relationem quanto già scritto riguardo ai precedenti motivi di gravame.
§ 17.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato.
Al rigetto del gravame segue la condanna degli appellanti alla rifusione, in favore delle controparti, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano come in dispositivo a norma D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre
2022, con applicazione dello scaglione delle cause di valore da euro
26.001,00 ad euro 52.000,00, tenuto conto del disputatum, con riconoscimento dei compensi tabellari medi di cui al detto scaglione, aumentati di 1/3, ai sensi dell'art. 4 co. 8 dello stesso D.M., in ragione della manifesta fondatezza delle difese degli appellati.
Le spese processuali vanno distratte in favore dell'Avv. LO GU e dell'Avv. Paola Gallo, dichiaratisi antistatari.
pag. 26/28 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, e , avverso la sentenza in epigrafe
[...] Parte_2 Parte_3
indicata, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna gli appellanti, in solido, alla rifusione, in favore dell'Avv.
LO GU e dell'Avv. Paola Gallo, procuratori antistatari, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in euro
13.288,03 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
c) condanna gli appellanti, in solido, alla rifusione, in favore del
, delle spese processuali del grado di Controparte_1
appello, che liquida in euro 13.288,03 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
d) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 03.10.2025.
pag. 27/28 Il Consigliere relatore dr. Massimiliano Sacchi
Il Presidente
dr. Alessandro Cocchiara
pag. 28/28
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Alberto Canale - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 565/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 2712/2022, emessa dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata in data 05.07.2022, non notificata, pendente:
TRA
(C.F. ); (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
; (C.F. , in C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3
qualità di eredi di , tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Persona_1
SU CA (C.F. ), in virtù di procura alle CodiceFiscale_4
liti apposta in calce alla citazione in appello;
APPELLANTI
E (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_3 CodiceFiscale_5
dagli Avv.ti Paola Gallo (C.F. ) e LO GU CodiceFiscale_6
(C.F. , giusta procura a margine della CodiceFiscale_7
comparsa di costituzione in appello;
APPELLATO
NONCHÈ
(C.F. in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1
p.t., legale rapp.te, dott. , rappresentato e difeso Controparte_2
dall'Avv. Nicola Di GU (C.F. ), giusta procura da C.F._8
intendersi in calce alla comparsa di costituzione;
APPELLATO
Oggetto: pagamento compenso avvocato.
Conclusioni:
per gli appellanti: “- In VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere
e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO I.
Accogliere, per tutti i motivi dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere n. 2712/2022, pubblicata il 05.07.20022 mai notificata, Repert. n. 2925/2022, in persona del GOP. dott.ssa Raffelina
LI resa nel giudizio R.G. n. 900767/2011 dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto in primo grado, per prescrizione del
pag. 2/28 credito ingiunto, per non imputabilità del pagamento in capo al Per_1
e per difetto di legittimazione dell'opponente in I grado, nonché
[...]
per credito inesigibile, incerto e comunque dichiarare le richieste infondate nel merito in fatto e in diritto per le ragioni su esposte e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
II. con vittoria di spese compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”;
per l'appellato “1) dichiarare inammissibile ed Parte_3
improcedibile la querela di falso ex art. 221 c.p.c. per tutti i motivi esposti
e le sollevate eccezioni;
2) rigettare l'appello perché inammissibile, infondato in fatto e in diritto, pretestuoso e privo di pregio;
3) per
l'effetto, confermare l'impugnata sentenza, sulla scorta della copiosa documentazione probatoria;
4) dichiarare l'appello infondato per assoluta genericità con ineludibile pregiudizio del diritto di difesa, non accettando il contraddittorio sulle NUOVE eccezioni, siccome tardive, e formulate, in primo grado, solo in sede di precisazione delle conclusioni;
5) dichiarare l'appello inammissibile ed improponibile anche perché le doglianze esposte nell'atto introduttivo sono irrilevanti, inammissibili ed infondate;
6) dichiarare inammissibile ed improcedibile l'opposizione per assoluta genericità della stessa che impedisce una compiuta difesa, con tutte le conseguenze di legge;
7) rigettare l'appello, e la proposta opposizione, perché, tenuto conto dei documenti in originale, prodotti in giudizio, a firma del sig. , esso risulta infondato in fatto e in Persona_1
pag. 3/28 diritto e, per l'effetto, confermare l'opposto decreto ingiuntivo n.
53/2011 in ogni sua parte;
8) rigettare l'opposizione per tutti i motivi esposti nelle proprie difese, che qui si intendono per riprodotte e trascritte, e condannare gli appellanti al pagamento di tutte le somme indicate nel decreto ingiuntivo opposto;
9) con vittoria di spese e competenze di lite anche del presente grado di giudizio con attribuzione ai sottoscritti difensori antistatari, per anticipo fattone.”;
per l'appellato : “Preliminarmente, accertare e Controparte_1
dichiarare l'inammissibilità dell'appello, ai sensi e per gli effetti degli artt. 342 e 348 bis c.p.c; in subordine nel merito, in ogni caso per il rigetto dello stesso con conferma della sentenza n. 2712/2022 emessa dal Tribunale di Santa Maria C.V., in data 05.07.2022 nel giudizio con RG.
900767/11 Giudice dott.ssa LI Raffaellina;
In ogni caso con vittoria e competenze di lite da attribuirsi allo scrivente difensore, per averne fatto anticipo”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con decreto ingiuntivo n. 53/2011 emesso dal Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, ex sezione distaccata di Aversa, in data 04.02.2011
e notificato in data 7.03.2011, veniva ingiunto, a , il Persona_1
pagamento, in favore del ricorrente avv. , della somma Parte_3
pari ad euro 44.332,16 oltre interessi legali e spese di procedura monitoria, a titolo di competenze professionali per l'assistenza prestata in favore dell'ingiunto nel procedimento penale n. 5381/96
pag. 4/28 incardinato presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e successivamente innanzi alla Corte di Appello di Napoli.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 1.4.2011, Per_1
proponeva opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo e,
[...]
nel sollecitarne la revoca, disconosceva ex art. 2712 c.c. la documentazione prodotta dalla controparte, eccepiva la prescrizione ex art. 2956, n. 2, c.c. del credito, eccepiva l'abusivo frazionamento del credito, deducendo di essere stato destinatario di cinque decreti ingiuntivi, emessi su richiesta dell'avv. , contestava genericamente Pt_3
le voci relative ai diritti ed onorari come indicati dall'avv. nella Pt_3
parcella sottoposta per il prescritto del parere al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, chiedeva, altresì, di essere autorizzato a chiamare in causa il Comune di Villa di Briano (CE), dal quale pretendeva di essere manlevato in caso di accoglimento della pretesa della controparte, sul presupposto che il pagamento del credito professionale, preteso dall'avv. , gravava sul predetto ente, in forza di quanto previsto Pt_3
dall'art. 16 del d.p.r. n. 191/79, 67 del d.p.r. n. 268/87, nonché dal d.p.r.
n. 270 del 1987, trattandosi di compensi relativi a procedimenti penali instaurati a suo carico per fatti asseritamente commessi nel periodo in cui ricopriva la carica di componente della Giunta Municipale del predetto Comune.
Si costituiva l'opposto, , resistendo per quanto di Parte_3
ragione all'avversa opposizione.
Autorizzata l'estensione del contraddittorio al terzo, si costituiva, altresì, il , deducendo che non sussisteva a Controparte_1
pag. 5/28 suo carico alcun obbligo di pagamento dei compensi pretesi dall'avv.
. Pt_3
Con provvedimento del 09.10.2018, il giudice istruttore, rilevata l'apertura della procedura di amministrazione di sostegno di Per_1
, dichiarava l'interruzione del giudizio.
[...]
Successivamente il giudizio veniva riassunto con ricorso dell'amministratore di sostegno , a tanto autorizzata Parte_1
in data 17.10.2018, dal Giudice Tutelare del Tribunale di Napoli Nord.
Quindi, istruita la causa mediante l'escussione di testi, all'esito del giudizio, il G.O.P. dell'adito Tribunale, decorsi i termini concessi alle parti ai sensi dell'art. 190 c.p.c., pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così decideva: “1) rigetta l'opposizione e, per
l'effetto: a) conferma il decreto ingiuntivo opposto;
b) conferisce
l'esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 53/11 emesso dal Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere sezione distaccata di Aversa in data
04.02.2011, mandando alla Cancelleria per l'apposizione della formula esecutiva. 2) Condanna al pagamento, in favore di Persona_1 [...]
delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Pt_3
3.300,00 euro, di cui 100,00 euro per spese e € 3.200,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
3) condanna al pagamento, in favore del Persona_1 Controparte_1
, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi
[...]
2.750,00 euro per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”.
§ 2. pag. 6/28 Avverso l'indicata sentenza, non notificata ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 325 c.p.c., , e Parte_1 Parte_2 [...]
in qualità di eredi di , frattanto deceduto, Pt_3 Persona_1
interponevano appello, mediante citazione tempestivamente notificata in data 31.01.2023, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c., sollecitandone la riforma e rassegnando le conclusioni dinanzi riportate.
Costituendosi con comparsa depositata il 6.05.2023, , Parte_3
nel resistere all'avversa impugnazione, ne sollecitava l'integrale rigetto.
All'esito della prima udienza, fissata in citazione per il 19.05.2023 e sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., questa Corte, con ordinanza ritualmente comunicata alle parti, rigettava l'istanza di sospensiva formulata dall'appellante, non autorizzava la presentazione della querela di falso che la medesima parte aveva preannunciato di voler proporre avverso il documento, denominato “dichiarazione di debito sottoscritta dal sig. ” Persona_1
prodotto dall'opposto in I grado, dichiarava la contumacia del
[...]
e rinviava la causa, per la precisazione delle Controparte_1
conclusioni, all'udienza del 23.05.2025.
Nelle more del giudizio il , con comparsa Controparte_1
depositata in data 07.05.2024, si costituiva, sollecitando, per quanto di ragione, l'integrale rigetto dell'avversa impugnazione.
pag. 7/28 Disposta la sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, con ordinanza comunicata alle parti il 04.06.2025, veniva riservata in decisione, previa revoca della declaratoria di contumacia del suddetto
Comune, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190, co.1
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, l'ultimo dei quali è scaduto il 25.9.2025.
Depositate dalle parti le comparse conclusionali e (ad eccezione del
) anche le memorie di replica, la causa era rimessa al Controparte_1
Collegio per la decisione.
§ 3.
Il Giudice di primo grado esaminando l'eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dall'opponente, osservava: “l'eccezione di prescrizione deve ritenersi incompatibile con qualsiasi comportamento diretto o indiretto del debitore, che importi, sia pure implicitamente,
l'ammissione in giudizio che l'obbligazione da lui assunta non sia stata estinta;
tale ammissione può anche essere desunta dall'affermazione che altri sia il soggetto tenuto all'adempimento (cfr. Cass. 7883/06). È proprio quanto avvenuto nel caso di specie, ove dalla lettura complessiva dell'atto introduttivo si evince che l'obbligazione non è stata estinta”.
Nella specie, l'opponente, secondo il Giudice di prime cure, aveva ammesso, sia nell'atto introduttivo del giudizio di opposizione che in sede di interrogatorio formale, il mancato pagamento del compenso pag. 8/28 preteso dall'avv. , sostenendo che il relativo obbligo Parte_3
gravava sul . Controparte_1
Nel merito, il Giudice rigettava, ritenendola infondata, l'opposizione proposta da , osservando che: “A sostegno e prova della Persona_1
propria domanda il ricorrente-odierno opposto ha prodotto copia degli atti dei richiamati processi penali, copia mandato, scrittura privata di cessione del credito professionale del 20.12.2004 a firma dell'avv.
Giuseppe MA e avv. , nonché il parere del Consiglio Parte_3
dell'Ordine degli Avvocati di Santa Maria C.V., allegando la circostanza dell'inadempimento della controparte. D'altra parte, in tema di obbligazioni è onere del debitore provare il fatto estintivo della altrui pretesa, costituito dall'avvenuto esatto adempimento. Nel caso in esame, come già premesso in ordine all'eccezione di prescrizione presuntiva, vi è implicita ammissione da parte dell'opponente di non avere pagato la parcella in questione.”.
Il GOP, infine, rigettava la domanda di manleva proposta dall'opponente nei confronti del rilevando Controparte_1
che “la particolare forma di tutela di cui qui si controverte è contemplata unicamente per i "dipendenti", ossia per coloro che sono legati da un rapporto di pubblico impiego con l'amministrazione e, in difetto di diversa previsione, non può esser estesa a quei soggetti che, pur operando nell'ambito dell'amministrazione pubblica, svolgano le proprie funzioni in base ad altro titolo, segnatamente di amministratore comunale”.
§ 4. pag. 9/28 Con il primo motivo, gli appellanti eccepivano, tra l'altro, che il Giudice non si era pronunciato sull'eccezione di abusivo frazionamento del credito sollevata in primo grado da . Persona_1
§ 5.
Il motivo è infondato, pur imponendo di integrare sul punto la motivazione della sentenza che, effettivamente, ometteva di pronunciarsi sulla sollevata eccezione.
Ciò posto, giova, anzitutto, rilevare che “In tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi,
a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria;
tuttavia, qualora non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda, anche se arbitrariamente frazionata, tenendo conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite e potendo, a tal fine, escludere la condanna in suo favore o anche stabilire in tutto o in parte a pag. 10/28 suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92, comma 1 c.p.c., in quanto
l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale integra un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale” (cfr.
Cass. civile sez. un., 19/03/2025, n.7299).
Nella specie non ricorrono i presupposti per poter qualificare come abusiva la condotta tenuta dall'avv. , consistita nella Parte_3
proposizione dei distinti ricorsi monitori cui la difesa degli appellanti ha fatto riferimento, per l'assorbente ragione che tali domande inerivano al pagamento di compensi professionali maturati, in capo all'odierno appellato, in relazione a giudizi del tutto distinti da quello sotteso al decreto ingiuntivo opposto in primo grado dal defunto Per_1
.
[...]
Infatti, a conforto di quanto osservato, è sufficiente evidenziare che: il decreto ingiuntivo n. 65/2010, emesso dal Giudice di Pace di Trentola-
Ducenta, concerneva compensi professionali richiesti dall'avv.
per la difesa di nell'ambito della fase Parte_3 Persona_1
cautelare di un procedimento possessorio;
il decreto ingiuntivo n.
112/2010, concesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sez. distaccata di Aversa, concerneva il compenso professionale richiesto dall'avv. per l'assistenza di nel Parte_3 Persona_1
procedimento instaurato a carico dello stesso, per preteso danno erariale, svoltosi dinanzi alla Corte di Conti per gli stessi fatti contestati in sede penale;
il decreto ingiuntivo n. 227/2009, concesso dal Giudice di Pace di Aversa in data 5.6.2009, riguardava il compenso professionale richiesto dall'avv. per l'assistenza di Parte_3
pag. 11/28 in un procedimento per danno erariale contestato in Persona_1
relazione a fatti diversi da quelli oggetto del procedimento penale cui inerisce invece il decreto ingiuntivo opposto in primo grado;
il decreto ingiuntivo n. 628/2009, emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere in data 18.8.2009, riguardava il compenso professionale richiesto dall'avv. per l'assistenza di in un Parte_3 Persona_1
procedimento per danno erariale contestato in relazione a fatti diversi da quelli oggetto del procedimento penale cui inerisce invece il decreto ingiuntivo opposto in primo grado (cfr. copia dei ricorsi monitori e relativi decreti ingiuntivi allegati alla produzione telematica degli appellanti).
§ 6.
Con il secondo motivo di appello, riprendendo considerazioni in parte già svolte nel primo, gli istanti si dolevano del mancato accoglimento della sollevata eccezione di prescrizione. Al riguardo, deducevano che il credito oggetto del decreto ingiuntivo era già prescritto al momento dell'emissione del provvedimento, in quanto il creditore aveva inviato una richiesta di pagamento solo nel 2007, oltre 7 anni dopo la conclusione dei procedimenti presupposti dai quali traeva origine il compenso professionale.
Lamentavano, poi, che, trattandosi di prescrizione presuntiva, l'unico strumento processuale che il creditore aveva per provare la mancata estinzione del credito era costituito dal deferimento del giuramento decisorio, che, nella specie, l'avv. non aveva mai chiesto. Pt_3
pag. 12/28 § 7.
Il motivo è inammissibile in quanto, in palese violazione dell'art. 342
c.p.c., non contiene alcuna critica specificamente rivolta alla ratio decidendi della pronuncia impugnata.
Si è dinanzi detto che il primo Giudice aveva respinto la sollevata eccezione di prescrizione presuntiva, osservando che la stessa, ai sensi dell'art. 2959 c.c., non poteva essere accolta, quando colui che la opponeva aveva, comunque, ammesso in giudizio che l'obbligazione non fosse stata estinta e rilevando che, nella specie, nelle sue difese,
aveva ammesso la mancata estinzione del proprio debito. Persona_1
Nell'impugnare il rigetto dell'eccezione di prescrizione presuntiva, gli appellanti omettevano completamente di confrontarsi con la sopra riportata ratio decidendi, essendosi limitati a sostenere che fosse decorso il termine di prescrizione triennale e che fosse mancata la prova della mancata estinzione del credito da parte dell'avv. . Pt_3
Peraltro, a riprova della evidente infondatezza della sollevata eccezione di prescrizione, giova ad abundantiam soggiungere, come anche nel formulare il motivo di appello in esame, gli istanti finivano con l'operare una chiaro riconoscimento della mancata estinzione del credito, sostenendo testualmente che “Il deceduto , in I Persona_1
grado, contrariamente a quanto sostenuto nella pronuncia impugnata, prontamente disconosceva il credito nonché tutta la documentazione posta a sostegno dello stesso dall'avv. : la prescrizione era quindi Per_1
maturata” (cfr. paragrafo 2, pag. 20 dell'atto di appello).
pag. 13/28 In sostanza, gli appellanti, erroneamente interpretando il contenuto della sentenza, finivano con il confermare quanto già il primo Giudice aveva giustamente evidenziato.
§ 8.
Con ulteriore motivo, gli appellanti, intendendo contestare la parte di sentenza che aveva ritenuto assolto l'onere probatorio gravante sul creditore, assumevano che, nella specie, l'opponente aveva contestato i diritti ed onorari indicati nella parcella, che il parere del COA aveva natura formale, non costituendo prova dell'espletamento della prestazione, che, in primo grado, l'avv. non aveva dimostrato, per Pt_3
tabulas o per testi, l'attività profusa, che la parcella era sproporzionata, che mancava l'indicazione degli importi richiesti e di quelli oggetto della cessione del credito da parte dell'avv. MA.
§ 9.
Anche tale motivo è inammissibile, siccome non redatto in conformità dell'art. 342 c.p.c., dal momento che si risolve in una generica contestazione della pretesa creditoria dell'originario ricorrente e non, invece, in una critica motivata del percorso argomentativo seguito dal
Giudice di primo grado.
A conforto di quanto osservato è sufficiente rilevare che, il Tribunale, nel respingere l'opposizione, aveva testualmente osservato “.. Ciò premesso e passando al merito della domanda, la vicenda ha ad oggetto il pagamento delle spettanze professionali per la difesa dell'opponente da parte dell'opposto prestata nel procedimento penale n. 5381/1996
pag. 14/28 R.G. notizie di reato, allora pendente presso il Tribunale di Santa Maria
C.V. e poi conclusosi in grado di appello, e nel quale l'opponente, in concorso con altri componenti della Giunta Municipale, era chiamato a rispondere del reato p.e p. dagli artt. 110 e 323 2° co. c.p. per avere procurato nella veste di assessori un ingiusto profitto a tale
[...]
di lire 93.820.000. A sostegno e prova della propria Parte_4
domanda il ricorrente-odierno opposto ha prodotto copia degli atti dei richiamati processi penali, copia mandato, scrittura privata di cessione del credito professionale del 20.12.2004 a firma dell'avv. Giuseppe
MA e avv. , nonché il parere del Consiglio Parte_3
dell'Ordine degli Avvocati di Santa Maria C.V., allegando la circostanza dell'inadempimento della controparte. D'altra parte, in tema di obbligazioni è onere del debitore provare il fatto estintivo della altrui pretesa, costituito dall'avvenuto esatto adempimento. Nel caso in esame, come già premesso in ordine all'eccezione di prescrizione presuntiva, vi è implicita ammissione da parte dell'opponente di non avere pagato la parcella in questione. In ordine al quantum debeatur, parte opposta ha depositato la parcella nella quale sono stati riportati i dati ed i calcoli per la determinazione dell'onorario. La parcella dell'avvocato, come ha più volte precisato la Corte di Cassazione, costituisce una dichiarazione unilaterale assistita da una presunzione di veridicità, in quanto
l'iscrizione all'albo del professionista è una garanzia della sua personalità; pertanto, le "poste" o "voci" in essa elencate, in mancanza di specifiche contestazioni del cliente, non possono essere disconosciute dal giudice (cfr. Sez. U, Sentenza n. 14699 del 18/06/2010). Parte opposta- ricorrente in sede monitoria a prodotto a fondamento della domanda gli pag. 15/28 atti difensivi redatti nell'interesse di (in particolare, verbali Persona_1
di udienza, decreti di citazione a giudizio. Sono state altresì depositate le copie delle sentenze conclusive dei procedimenti in oggetto, da cui si evince l'opera professionale prestata dall'Avv. : in Parte_3
particolare, nella sent. n. 778/2000 resa dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, sent. n. 55 /2001 resa dalla Corte dei Conti nella quale si dà atto della costituzione in giudizio di , con memoria Persona_1
deposita dall'Avv. l'08.02.2001, della partecipazione Parte_3
all'udienza di discussione, della redazione dell'istanza di fissazione dell'udienza di discussione. Inoltre, come già detto, parte opposta ha prodotto il parere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, per un onorario pari a € 8.000,00.
La parcella risulta infine correttamente redatta, facendo applicazione dei valori medi della Tariffa forense 2008, tenuto conto del valore della controversia e della complessità della stessa.
L'opponente, a fronte di tale documentazione e della elencazione delle singole voci della parcella afferenti i diritti, si è limitato ad una contestazione generica. Pertanto, lo stesso deve essere condannato al pagamento della somma ingiunta con il decreto ingiuntivo opposto”.
Orbene, a prescindere dall'errore materiale nel quale il Giudice incorreva nell'indicare l'ammontare del credito, che non è pari ad euro
8.000,00 come scritto in sentenza ma ad euro 44.332,16, la pronuncia recava una puntuale indicazione degli elementi probatori considerati idonei a comprovare l'attività professionale.
pag. 16/28 Rispetto a siffatta motivazione, gli appellanti si limitavano, genericamente, a sostenere che fosse mancata qualsivoglia prova, documentale e testimoniale, della prestazione, così mostrando di avere del tutto ingorato il contenuto dell'avversata motivazione.
Analogamente, riguardo al quantum, a fronte delle circostanziate considerazioni espresse dal Giudice, gli stessi deducevano apoditticamente che gli importi pretesi dall'avv. erano Pt_3
sproporzionati, senza nemmeno curarsi di evidenziare in che misura il creditore avesse, in ipotesi, disatteso la tariffa professionale.
§ 10.
Sempre con il motivo in esame, inoltre, gli appellanti sostenevano che, con “la notula del 10.07.2009, posta alla base del decreto ingiuntivo opposto in I grado, l'avvocato chiedeva la maggiorazione del 20% Pt_3
di spese pari ad € 6.718,88 per aver difeso un soggetto terzo ovvero un altro amministratore (sig. ) ..“. Controparte_3
§ 11.
Il motivo è, in parte qua, è inammissibile, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., perché, mediante esso, si intende veicolare in giudizio un'eccezione nuova, siccome mai formulata con la citazione di primo grado e neppure con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. depositata da Per_1
il 4.4.2012.
[...]
§ 12.
pag. 17/28 Con il terzo motivo di appello, gli istanti sostenevano che il Giudice di primo grado aveva erroneamente ritenuto che il pagamento fosse dovuto da , senza considerare la Delibera comunale n. 15 Persona_1
del 31.05.2004, regolarmente prodotta agli atti, che stabiliva come obbligato al pagamento doveva ritenersi il , Controparte_1
previa presentazione della parcella vistata dall'Ordine degli Avvocati.
Secondo gli istanti tale circostanza era nota e non controversa tra le parti, come confermato dalla documentazione prodotta e dalla testimonianza resa dall'avv. MA all'udienza del 25.06.2015, nel corso della quale lo stesso, oltre a riferire che il pagamento del compenso professionale spettava al Comune, dichiarava che il ricorrente, , in concreto non aveva espletato alcuna Parte_3
attività, non essendo un penalista.
§ 13.
Il motivo è infondato.
In primo grado, aveva espressamente riconosciuto di Persona_1
avere conferito incarico professionale, agli avvocati Giuseppe
MA e , al secondo dei quali era legato da vincolo Parte_3
di parentela, essendone lo zio, per la sua difesa nell'ambito dei procedimenti per responsabilità contabile e penale instaurati a suo carico per fatti da esso commessi nel periodo in cui ricopriva la carica di amministratore del . Controparte_1
Tale ammissione, del resto, è confortata anche dal tenore dell'atto di ricognizione di debito, sottoscritto da , con il quale questi Persona_1
pag. 18/28 dichiarava “Io sottoscritto nato a [...]_1 Controparte_1
19/03/1940 dichiaro e riconosco di essere debitore dell'avv. Parte_3
per le somme a titolo di compensi professionali da costui richiesti
[...]
per la difesa da questi svolta nel mio interesse nei giudizi penali e civili concernenti la carica di assessore e vicesindaco del Controparte_1
da me rivestita, definiti e/o ancora pendenti dinanzi le
[...]
competenti Autorità Giudiziarie penali e civili. Nel contempo, constatate
e preso atto delle richieste di pagamento rivoltemi, autorizzo l'avv.
anche ad avanzare per mio conto richieste di pagamento Parte_3
direttamente al al fine di ottenere il Controparte_1
pagamento dei compensi professionali ovvero a redigere richieste di pagamento che provvederò ad inoltrare io stesso al Controparte_1
”.
[...]
Sulla scorta di quanto precede alcun dubbio può, quindi, sussistere in merito alla titolarità passiva dell'originario opponente, essendo il medesimo, quale soggetto che conferiva il mandato al difensore, obbligato al relativo pagamento.
Riguardo, poi, al rilievo che gli appellanti pretendono di attribuire alla delibera comunale n. 15 del 31.05.2004, giova replicare come, in effetti, da alcuna risultanza istruttoria emerga che l'avv. abbia Parte_3
mai rinunciato ad agire nei confronti di , impegnandosi, Persona_1
verso lo stesso, ad esigere il pagamento solo dal CP_1
Tale conclusione, sottesa al motivo di appello, è, invero, avversata proprio dal tenore della sopra riportata ricognizione del debito, nella quale si contemplava solo una facoltà, in capo al creditore, di rivolgere pag. 19/28 le proprie richieste all'ente locale e giammai una rinuncia del primo ad esigere l'adempimento dal proprio debitore.
Ne segue che, non essendo intervenuto il pagamento da parte del terzo, nonostante le documentate plurime richieste allo stesso avanzate dall'avv. , permanga, senz'altro, la titolarità passiva del debito in Pt_3
capo all'originario opponente e, dopo la sua morte, ai suoi eredi.
Né, in contrario, rileva la deposizione resa dall'avv. MA, in primo luogo perché chiaramente contrastata dal tenore della citata ricognizione del debito, nella quale riconosceva di essere Persona_1
tenuto al pagamento del compenso nei confronti di . Parte_3
Inoltre, l'avv. MA, escusso quale teste, riferiva che, per quanto a sua conoscenza, tra le parti MA e Persona_2 [...]
, non vi era stato un vero e proprio impegno, ma una sorta di Pt_3
patto tra gentiluomini, in forma verbale, in base al quale i difensori avrebbero chiesto il pagamento del compenso al CP_1
Ne segue che pretendere di basare su tale affermazione la prova di una rinuncia del professionista, ad esigere il pagamento dal proprio cliente, significhi attribuire alla deposizione testimoniale un valore che va ben oltre il contenuto della stessa.
Inoltre, l'assunto degli appellanti è avversato anche dal tenore del negozio di cessione del credito, intercorso tra lo stesso avv. MA e l'avv. , con il quale il primo trasferiva al secondo il credito Pt_3
professionale maturato in relazione all'attività difensiva svolta nell'interesse di . Persona_1
pag. 20/28 Per quanto, invero, fosse estraneo a tale negozio, è Persona_1
evidente come il trasferimento del credito, dal MA all'odierno appellato, provi come anche il cedente, ad onta di quanto riferito in sede di prova testimoniale, riteneva di vantare siffatto diritto nei confronti di . Persona_1
Infine, riguardo all'affermazione del teste MA, valorizzata dagli appellanti, tesa a sminuire l'attività professionale espletata da
[...]
sul presupposto che questi non fosse un penalista, è Pt_3
sufficiente osservare come, in caso di incarico conferito a due difensori, ciascuno abbia diritto di esigere il pagamento dell'intero compenso
(cfr. Cassazione civile sez. VI, 03/03/2022, n.7030).
D'altra parte, proprio il negozio di cessione, del quale prima si è detto, che l'originario ricorrente aveva espressamente invocato, sin dalla fase monitoria, quale titolo costitutivo della sua pretesa, rende irrilevante la questione sollevata dagli appellanti, dal momento che, evidentemente,
a seguito del trasferimento del credito, l'avv. MA non potrebbe più agire verso il proprio cliente. Quindi, anche ad ammettere, per mera ipotesi, che il solo legittimato ad esigere il pagamento del compenso fosse il MA, è chiaro, tuttavia, che, avendolo egli ceduto al , solo quest'ultimo possa agire giudizialmente. Pt_3
§ 14.
In aggiunta a tutto quanto dinanzi osservato, si deve, altresì, rilevare che ad avversare ulteriormente la tesi difensiva sottesa all'intero atto di appello, tesa a paralizzare la pretesa creditoria dell'avv. in Pt_3
pag. 21/28 ragione di un obbligo gravante sul in forza Controparte_1
della delibera comunale n. 15 del 31.05.2004, reiteratamente richiamata dagli appellanti, concorra l'assorbente ostacolo, di natura processuale, discendente dalla mancata impugnazione, da parte degli appellanti, del capo di sentenza con il quale il Giudice rigettava la domanda di manleva.
Ed invero, premesso che tale parte della sentenza, ad onta di un atto di appello lungo ben 36 pagine, non era oggetto di alcuna specifica impugnativa e, quindi, deve ritenersi coperto dal giudicato per acquiescenza, è evidente come gli appellanti non possano continuare a sostenere che l'avv. avrebbe dovuto richiedere il pagamento al Pt_3
CP_1
Se, invero, il primo Giudice, con statuizione coperta dal giudicato, ha stabilito che il non deve rispondere del pagamento del CP_1
compenso professionale, dovuto ai propri difensori da soggetti che non siano dipendenti dell'ente, ma abbiano, come nel caso di , Persona_1
ricoperto incarichi elettivi, non ha pregio sostenere che, in forza della più volte citata delibera n. 15 del 31.05.2004, l'ente locale sarebbe tenuto al pagamento e, quindi, l'appellato non possa agire contro il suo cliente. Tale conclusione, infatti, a prescindere da tutti gli ulteriori rilievi dei quali si è detto dinanzi, è preclusa dal giudicato formatosi sul punto della carenza di titolarità passiva in capo al CP_1
§ 15.
pag. 22/28 Con un ultimo motivo, gli appellanti censuravano la sentenza, deducendo che l'atto di ricognizione del debito, oltre a non costituire autonoma fonte del diritto, producendo solo un'inversione dell'onere della prova, in effetti, non era mai stato voluto da , avendo Persona_1
questi firmato solo un foglio in bianco, poi abusivamente riempito contro il suo volere.
Sostenevano, altresì, che, comunque, la ricognizione del debito, non riguardava il credito oggetto della cessione dal MA al , Pt_3
essendo la ricognizione stata sottoscritta nel 2003 ed il negozio di cessione nel 2004.
Riguardo al negozio di cessione, sostenevano che, non avendo mai il
MA avanzato alcuna richiesta di pagamento, il credito oggetto di cessione doveva ritenersi, a sua volta prescritto, atteso che, al
20.12.2004, data della cessione, erano decorsi più di tre anni dall'emissione della sentenza di assoluzione.
In ogni caso, il negozio di cessione non era mai stato notificato a Per_1
e di esso l'opponente aveva avuto conoscenza solo con la
[...]
notifica del decreto ingiuntivo.
Lo stesso avv. MA, del resto, durante la sua escussione, aveva riferito che il pagamento era dovuto dal CP_1
Infine, con l'atto di appello, gli istanti chiedevano alla Corte di essere autorizzati a presentare querela di falso avverso il negozio di ricognizione del debito a firma del loro dante causa, , Persona_1
siccome oggetto di abusivo riempimento absque pactis.
pag. 23/28 § 16.
Il motivo è infondato.
Muovendo dalla querela di falso, giova rimarcare che questa Corte, con propria ordinanza depositata in data 23.5.2023, sul punto osservava:
“ritenuto che, nella specie, non sussistano i presupposti per autorizzare la proposizione della querela, dal momento che la scrittura privata, oggetto di impugnazione di falso, non costituisce il solo documento sul quale il Giudice di primo grado ha fondato la sua decisione .. QM .. non autorizza la presentazione della querela di falso da parte degli appellanti”.
Nelle note depositate in data 22.5.2025, primo scritto difensivo utile successivo alla suddetta ordinanza, nella comparsa conclusionale del
5.9.2025 e nella memoria di replica, la difesa degli appellanti si limitava a prendere atto del contenuto della predetta ordinanza, senza sollecitarne la revoca, in tal modo prestandovi acquiescenza e quindi, di fatto, rinunciando alla proposizione della detta querela.
Ciò posto deve, nel merito, rilevarsi come, in effetti, la mancata autorizzazione della querela sia dipesa dal rilievo per cui la pretesa creditoria, come detto, non era affatto basata unicamente sul citato documento, del quale solo in questo grado di giudizio veniva contestata l'autenticità, ma, come osservato dal Tribunale con statuizione come prima detto non validamente impugnata, su ulteriore documentazione ampiamente idonea a comprovare la prestazione professionale espletata.
pag. 24/28 In aggiunta, con precipuo riferimento all'ulteriore profilo di nullità prospettato dalla difesa degli appellanti nelle note depositate in data
22.5.2025, secondo cui l'atto ricognitivo sarebbe nullo non essendo prevista dalla legge una promessa unilaterale che abbia la funzione di assumere un debito altrui (nella specie del in Controparte_1
virtù della Delibera Comunale del 31.05.2004 n. 15), se ne deve rilevare l'infondatezza.
Infatti, non vi è affatto stato il riconoscimento, da parte di , Persona_1
di un debito di un terzo, essendo chiaro, alla luce di tutto quanto dinanzi detto, che l'obbligazione di pagamento gravava sull'originario opponente, quale parte del rapporto contrattuale, e che, solo in ragione di un gentlemen agreement (come definito dall'avv. MA in sede di prova testimoniale) intercorso tra le parti di tale rapporto, era previsto che, in caso di assoluzione, il pagamento sarebbe stato chiesto al CP_1
Quindi, ferma restando la non vincolatività, per , di tale Parte_3
intesa, che si risolveva, in definitiva, nell'impegno, di carattere morale ma non giuridico, del creditore di esigere il pagamento dal terzo, deve ribadirsi che alcuna preclusione ne discendeva in relazione alle pretese azionate ed azionabili da verso il proprio debitore. Parte_3
Con riferimento, poi, al negozio di cessione, fermo quanto già dinanzi evidenziato, deve ulteriormente osservarsi che la mancata preventiva notificazione dello stesso al debitore ceduto sia stata ampiamente superata dalla notifica del ricorso monitorio, che indicava come causa petendi anche la cessione del credito, e del decreto ingiuntivo. pag. 25/28 Riguardo alla dedotta prescrizione presuntiva del credito del cedente, avv. MA, deve ribadirsi l'inammissibilità dell'appello, già rilevata dinanzi con riguardo all'analogo motivo afferente al credito dell'avv.
. Pt_3
Anche in relazione alle contestazioni afferenti il merito della pretesa, oggetto di cessione, di tenore identico a quelle in precedenza esaminate, vale richiamare per relationem quanto già scritto riguardo ai precedenti motivi di gravame.
§ 17.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato.
Al rigetto del gravame segue la condanna degli appellanti alla rifusione, in favore delle controparti, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano come in dispositivo a norma D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre
2022, con applicazione dello scaglione delle cause di valore da euro
26.001,00 ad euro 52.000,00, tenuto conto del disputatum, con riconoscimento dei compensi tabellari medi di cui al detto scaglione, aumentati di 1/3, ai sensi dell'art. 4 co. 8 dello stesso D.M., in ragione della manifesta fondatezza delle difese degli appellati.
Le spese processuali vanno distratte in favore dell'Avv. LO GU e dell'Avv. Paola Gallo, dichiaratisi antistatari.
pag. 26/28 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, e , avverso la sentenza in epigrafe
[...] Parte_2 Parte_3
indicata, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna gli appellanti, in solido, alla rifusione, in favore dell'Avv.
LO GU e dell'Avv. Paola Gallo, procuratori antistatari, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in euro
13.288,03 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
c) condanna gli appellanti, in solido, alla rifusione, in favore del
, delle spese processuali del grado di Controparte_1
appello, che liquida in euro 13.288,03 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
d) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 03.10.2025.
pag. 27/28 Il Consigliere relatore dr. Massimiliano Sacchi
Il Presidente
dr. Alessandro Cocchiara
pag. 28/28