Versione
21 aprile 1942
21 aprile 1942
Art. 400.
(Procedimento).
Davanti al giudice adito si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti a lui, in quanto non derogate da quelle del presente capo.
(Procedimento).
Davanti al giudice adito si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti a lui, in quanto non derogate da quelle del presente capo.
Commentari • 11
- 1. No sospensione feriale per l’opposizione all’esecuzione e agli atti esecutiviMariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 3 febbraio 2024 · 23.507925
[…] Il carattere straordinario dell'impugnazione per revocazione non impedisce che, ai sensi dell'art. 400 cod. proc. civ., davanti al giudice adito si osservino le norme stabilite per il procedimento davanti a lui in quanto non derogate da quelle del capo del codice di rito che disciplina la revocazione; tra queste ultime non vi è norma alcuna che consenta di ritenere derogato l'art. 3 della legge n. 742/69 in riferimento ai giudizi di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi. […]
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Giurisprudenza • 188
- 1. Corte d'Appello Roma, sentenza 14/02/2025, n. 574Provvedimento: […] Si applica al presente procedimento, infatti, ex art. 400 c.p.c. rito del lavoro in appello, di cui agli articoli 435 e seguenti c.p.c.. […]Leggi di più...
- mancata instaurazione del contraddittorio·
- contributo unificato·
- art. 400 c.p.c. rito del lavoro·
- revocazione ex art. 395 c.p.c.·
- notifica decreto fissazione udienza·
- legittimo impedimento·
- art. 13 d.p.r. 115/2002·
- improcedibilità del ricorso