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Sentenza 4 aprile 2024
Sentenza 4 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 04/04/2024, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 489/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone delle magistrate:
Dott.ssa Maria Teresa Latella Presidente
Dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel.
Dott.ssa Francesca Varesano Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 489/2024 promossa congiuntamente da:
), Parte_1 C.F._1
e da
, Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocata FABIANA BRAVETTI
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26/02/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) La casa coniugale sita in SA GI SE, Via Marco Polo n.7 (APPARTAMENTO DI TRE
LOCALI E SERVIZI AL PIANO QUARTO-QUINTO FUORI TERRA-, CON ANNESSO VANO DI
CANTINA AL PIANO INTERRATO;
censito nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di SA
GI SE alla partita 4105 come segue;
Foglio 9 mappale 343 subalterno 27, Via Marco
Polo n. 7, scala 2, piano 4-s-1, categoria A/3 classe 3, vani 5,5, Rendita Catastale L. 935.000= scheda serie D n. 858757 registrata il 17 aprile 1972 prot. 2831. COERENZE DELL'APPARTAMENTO: vano scala e pianerottolo comuni, appartamento n. 26, proprietà comune, appartamento n. 13, ragioni 3 al mappale 229) e la (cantina n. 26, passaggio comune, cantina n. 28, ragioni al mappale 229) Pt_3 di proprietà di entrambi i coniugi, resta assegnata alla moglie con tutto quanto l'arreda;
pagina 1 di 5 2) Il marito, SI , dà atto di aver già prelevato i propri effetti personali dalla Parte_2 casa coniugale e di non aver pretese in merito a beni mobili presenti nell'abitazione;
3) il SI corrisponderà alla SIa a mezzo bonifico Pt_2 Parte_1
bancario, entro il giorno 1 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente la somma di € 500,00 per ciascuno, Persona_1
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione ad un anno dal giorno del deposito del ricorso).
L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore, devono ritenersi nello stesso incluse, a titolo esemplificativo le seguenti spese: il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi),
l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco.
4) L'assegno unico e le eventuali future forme di sostentamento economico erogate dallo Stato alle famiglie, verranno percepite al 50% tra i coniugi. Ciascun coniuge si impegnerà a svolgere le pratiche burocratiche volte all'ottenimento dei sostegni economici alle famiglie. Le detrazioni di detti emolumenti saranno suddivisi al 50% tra i coniugi.
5) Le spese cd extra assegno verranno suddivise tra gli ex coniugi al 50%, così come al 50% verranno scaricate dalle tasse.
Per spese straordinarie (extra assegno) si intendono quelle che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità (requisito temporale), la gravosità (requisito quantitativo) o a voluttuarietà (funzionale).
Conseguentemente ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento al 50% delle spese extra assegno che si rendessero necessarie per la prole secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
[...]
; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se Organizzazione_1
prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal;
Organizzazione_1
pagina 2 di 5 - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal , ovvero previsti dal Organizzazione_1 Organizzazione_1
ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
[...]
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. pagina 3 di 5 6) Le spese di ordinaria amministrazione relative alla casa coniugale verranno sostenute dalla SIa
quelle straordinarie verranno ripartite al 50%. Il SI rimarrà formalmente Pt_1 Pt_2
intestatario delle bollette di luce, acqua e gas, che però verranno sostenute dalla SIa Pt_1
Per_ 7) L'animale domestico , meticcio, resta assegnato alla SIa Pt_1
8) I coniugi danno atto di essere proprietari di due autoveicoli, la SIa è proprietaria Pt_1 dell'automobile Nissan Qashquai targata EC120KP ed il SI dell'automobile Madza Pt_2
targata FX1556B.
9) Il conto n. 03872/0000/10037133 acceso presso era cointestato in costanza di Org_2
matrimonio e resterà cointestato. La SIa preleverà da suddetto conto, con il consenso del Pt_1 marito, entro un mese dal deposito del ricorso, la metà della giacenza oltre la somma di € 5.855,00. La SIa ha aperto un proprio conto corrente presso n. 1000/00061224, sul Pt_1 Org_2
quale verrà accreditata la cifra concordata.
10) I coniugi in costanza di matrimonio avevano acceso due finanziamenti. Il finanziamento contratto con (mandato 3128740100000071722395), di € 75 mensili, verrà pagato dalla SIa Org_3 [...]
che se lo era già intestato. Il finanziamento contratto con (mandato Pt_1 Org_4
MNDTFC000013677289P001) di € 133,33 mensili, verrà pagato dal SI che se lo era già Pt_2
intestato;
11) I coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi e di aver già provveduto alla definizione di tutti i rapporti economici tra gli stessi intercorrenti e di non aver quindi null'altro a pretendere reciprocamente, a qualsiasi titolo, natura o ragione;
12) ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano di effettuare tutte le annotazioni e comunicazioni previste dalla legge.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaio contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1 [...]
, che hanno contratto matrimonio in SA GI SE (MI) il Parte_2
17/07/1999;
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) nulla sulle spese;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SA GI SE (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Lodi, il 04/04/2024
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Luisa Dalla Via Dott.ssa Maria Teresa Latella
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone delle magistrate:
Dott.ssa Maria Teresa Latella Presidente
Dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel.
Dott.ssa Francesca Varesano Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 489/2024 promossa congiuntamente da:
), Parte_1 C.F._1
e da
, Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocata FABIANA BRAVETTI
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26/02/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) La casa coniugale sita in SA GI SE, Via Marco Polo n.7 (APPARTAMENTO DI TRE
LOCALI E SERVIZI AL PIANO QUARTO-QUINTO FUORI TERRA-, CON ANNESSO VANO DI
CANTINA AL PIANO INTERRATO;
censito nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di SA
GI SE alla partita 4105 come segue;
Foglio 9 mappale 343 subalterno 27, Via Marco
Polo n. 7, scala 2, piano 4-s-1, categoria A/3 classe 3, vani 5,5, Rendita Catastale L. 935.000= scheda serie D n. 858757 registrata il 17 aprile 1972 prot. 2831. COERENZE DELL'APPARTAMENTO: vano scala e pianerottolo comuni, appartamento n. 26, proprietà comune, appartamento n. 13, ragioni 3 al mappale 229) e la (cantina n. 26, passaggio comune, cantina n. 28, ragioni al mappale 229) Pt_3 di proprietà di entrambi i coniugi, resta assegnata alla moglie con tutto quanto l'arreda;
pagina 1 di 5 2) Il marito, SI , dà atto di aver già prelevato i propri effetti personali dalla Parte_2 casa coniugale e di non aver pretese in merito a beni mobili presenti nell'abitazione;
3) il SI corrisponderà alla SIa a mezzo bonifico Pt_2 Parte_1
bancario, entro il giorno 1 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente la somma di € 500,00 per ciascuno, Persona_1
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione ad un anno dal giorno del deposito del ricorso).
L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore, devono ritenersi nello stesso incluse, a titolo esemplificativo le seguenti spese: il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi),
l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco.
4) L'assegno unico e le eventuali future forme di sostentamento economico erogate dallo Stato alle famiglie, verranno percepite al 50% tra i coniugi. Ciascun coniuge si impegnerà a svolgere le pratiche burocratiche volte all'ottenimento dei sostegni economici alle famiglie. Le detrazioni di detti emolumenti saranno suddivisi al 50% tra i coniugi.
5) Le spese cd extra assegno verranno suddivise tra gli ex coniugi al 50%, così come al 50% verranno scaricate dalle tasse.
Per spese straordinarie (extra assegno) si intendono quelle che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità (requisito temporale), la gravosità (requisito quantitativo) o a voluttuarietà (funzionale).
Conseguentemente ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento al 50% delle spese extra assegno che si rendessero necessarie per la prole secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
[...]
; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se Organizzazione_1
prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal;
Organizzazione_1
pagina 2 di 5 - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal , ovvero previsti dal Organizzazione_1 Organizzazione_1
ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
[...]
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. pagina 3 di 5 6) Le spese di ordinaria amministrazione relative alla casa coniugale verranno sostenute dalla SIa
quelle straordinarie verranno ripartite al 50%. Il SI rimarrà formalmente Pt_1 Pt_2
intestatario delle bollette di luce, acqua e gas, che però verranno sostenute dalla SIa Pt_1
Per_ 7) L'animale domestico , meticcio, resta assegnato alla SIa Pt_1
8) I coniugi danno atto di essere proprietari di due autoveicoli, la SIa è proprietaria Pt_1 dell'automobile Nissan Qashquai targata EC120KP ed il SI dell'automobile Madza Pt_2
targata FX1556B.
9) Il conto n. 03872/0000/10037133 acceso presso era cointestato in costanza di Org_2
matrimonio e resterà cointestato. La SIa preleverà da suddetto conto, con il consenso del Pt_1 marito, entro un mese dal deposito del ricorso, la metà della giacenza oltre la somma di € 5.855,00. La SIa ha aperto un proprio conto corrente presso n. 1000/00061224, sul Pt_1 Org_2
quale verrà accreditata la cifra concordata.
10) I coniugi in costanza di matrimonio avevano acceso due finanziamenti. Il finanziamento contratto con (mandato 3128740100000071722395), di € 75 mensili, verrà pagato dalla SIa Org_3 [...]
che se lo era già intestato. Il finanziamento contratto con (mandato Pt_1 Org_4
MNDTFC000013677289P001) di € 133,33 mensili, verrà pagato dal SI che se lo era già Pt_2
intestato;
11) I coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi e di aver già provveduto alla definizione di tutti i rapporti economici tra gli stessi intercorrenti e di non aver quindi null'altro a pretendere reciprocamente, a qualsiasi titolo, natura o ragione;
12) ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano di effettuare tutte le annotazioni e comunicazioni previste dalla legge.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaio contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1 [...]
, che hanno contratto matrimonio in SA GI SE (MI) il Parte_2
17/07/1999;
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) nulla sulle spese;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SA GI SE (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Lodi, il 04/04/2024
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Luisa Dalla Via Dott.ssa Maria Teresa Latella
pagina 5 di 5