TAR Pescara, sez. I, sentenza breve 05/01/2026, n. 2
TAR
Sentenza breve 5 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Violazione dell'art. 6, comma 1b della Legge n. 241 del 1990, dell'avviso pubblico e eccesso di potere (difetto di istruttoria, illogicità della motivazione)

    Il giudice amministrativo ha dichiarato la propria inammissibilità per difetto di giurisdizione, ritenendo che la controversia attenga a un diritto soggettivo all'iscrizione in un elenco e non a un interesse legittimo, devolvendo la competenza al giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Illegittimità in parte qua dell'avviso pubblico per irragionevolezza e violazione del principio del favor partecipationis

    La dichiarazione di inammissibilità per difetto di giurisdizione assorbe ogni ulteriore questione nel merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Pescara, sez. I, sentenza breve 05/01/2026, n. 2
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
    Numero : 2
    Data del deposito : 5 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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