Sentenza breve 5 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza breve 05/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00002/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00486/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ex art.60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 486 del 2025, proposto da IA AS, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Rulli, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;
contro
ASL di Pescara, rappresentata e difesa dall'avvocato Giancarlo Bigi, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;
nei confronti
NU GL, non costituita in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
dell’atto n.64839 del 1° luglio 2025 di esclusione dall’elenco di psicologi di base dell’ASL di Pescara, in subordine e in parte qua del previo avviso pubblico n.87 del 29 gennaio 2025, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ASL di Pescara;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 il dott. IL ZZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
L’ASL di Pescara emetteva l’avviso pubblico n.87 del 29 gennaio 2025 per la formazione di un elenco di psicologi di base della stessa ASL.
Il successivo 23 febbraio 2025 la Sig.ra IA AS presentava apposita e documentata domanda di ammissione.
Con atto n.64839 del 1° luglio 2025 tuttavia l’Amministrazione escludeva l’istante, per la mancata allegazione della documentazione fiscale biennale richiesta, ai fini dell’ammissione, per l’attività di psicologo dichiarata presso struttura socio-sanitaria privata accreditata.
L’interessata impugnava il predetto atto, censurandolo per violazione dell’art.6, comma 1b della Legge n.241 del 1990, dell’avviso pubblico nonché per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, dell’illogicità della motivazione, e in subordine deduceva l’illegittimità in parte qua dell’avviso pubblico per irragionevolezza e violazione del principio del favor partecipationis, con illegittimità derivata del predetto atto di non ammissione.
L’ASL di Pescara si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria in rito l’inammissibilità per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, nel merito la sua infondatezza.
Nella camera di consiglio del 14 novembre 2025, fissata per l’esame dell’istanza cautelare, questo Tribunale, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, ricorrendone i presupposti ex art.60 c.p.a., ha trattenuto la causa per la decisione nel merito.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo.
Invero è necessario evidenziare al riguardo che trattasi di procedura non concorsuale, che non prevede un confronto comparativo tra candidati o la valutazione discrezionale di titoli e di prove, né contempla il conferimento di incarichi di sorta, ma unicamente la formazione di un elenco redatto in ordine alfabetico - quindi nemmeno di una graduatoria -, in relazione al possesso di specifici requisiti predeterminati nell’avviso pubblico, sulla base della normativa sopraordinata (cfr. avviso pubblico, all.2 al ricorso e in diritto, sul principio, Corte Cass., SS.UU., n.10360 del 2021); che pertanto l’interessata richiede l’accertamento del proprio diritto soggettivo all’ammissione all’elenco di psicologi di base dell’ASL di Pescara.
Ne consegue che, secondo l’ordinario criterio di riparto della giurisdizione, la definizione della presente lite va devoluta alla cognizione del Giudice ordinario (cfr. art.11 c.p.a., art.59 Legge n.69 del 2009, Corte Cost. n.77 del 2007).
Sussistono giuste ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso n.486/2025 indicato in epigrafe.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AO NI, Presidente
Massimiliano Balloriani, Consigliere
IL ZZ, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL ZZ | AO NI |
IL SEGRETARIO