Articolo 12 della Legge 8 febbraio 1948, n. 47
Articolo 11Articolo 13
Versione
21 febbraio 1948
Art. 12. Riparazione pecuniaria

Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa puo' chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell' art. 185 del Codice penale , una somma a titolo di riparazione. La somma e' determinata in relazione alla gravita' dell'offesa ed alla diffusione dello stampato.
Entrata in vigore il 21 febbraio 1948
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente