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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 12/03/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, pronunzia la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 6885/2022 RG promosso da
(cod. Fisc. / P.IVA ), con sede in 39100 – Parte_1 P.IVA_1
ZA (BZ), via Galileo Galilei n. 2/E, in persona dei suoi legali rappresentanti pro-tempore e , difesa e rappresentata, anche disgiuntamente, dall'avv. Parte_2 Parte_3
Laura Spada (Cod. Fisc. – PEC: C.F._1 Email_1
- fax. , con studio in Bergamo, via Partigiani 5) e, dall'avv. Pietro Pilenga (Cod. P.IVA_2
Fisc. – con studio in Bergamo, C.F._2 Email_2 viale Vittorio Emanuele II 21) attrice contro
(C.F. e P. IVA , con sede Controparte_1 P.IVA_3 P.IVA_4 legale in Padova, viale Regione Veneto 5, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to Alessandro Ribaudo (C.F. ), C.F._3
fax: 011 6693525 Email_3 convenuta
OGGETTO: vendita di beni mobili – aliud pro alio – garanzia per vizi – risarcimento dei danni
MOTIVAZIONE
1. (di seguito, ) espone che le 13.000 molle Controparte_2 Pt_1
CE per pendino n. 4 (cd. “doppie molle”) - da lei acquistate dalla convenuta Pt_4 [...] C (di seguito, ) con fatture n. VG - 2018/07155 del 29 marzo Controparte_1
2018, n. VG - 2018/12904 del 30 maggio 2018 e n. VG - 2019/12215 del 25 maggio 2019, doppie molle dall'attrice utilizzate per realizzazione di opere di controsoffitti presso il polo industriale CHR20 sito nel comune di NG, giusta contratto di appalto 1.04.2019 con tale - tali doppie molle si sarebbero rivelate inidonee all'uso (cd. aliud pro alio) CP_3
o comunque viziate, perché l'11 novembre 2020, non appena terminate le lavorazioni oggetto
1 dell'appalto, e segnatamente la controsoffittatura della cit. unità industriale produttiva di
NG (CR), la committente aveva denunziato ad essa attrice la presenza CP_3 di pericolosi cedimenti localizzati in più punti della controsoffittatura in cartongesso appena realizzata: cedimenti dovuti - secondo l'attrice - alla rottura delle doppie molle. La situazione era stata denunciata alla convenuta il 14.11.2020, la quale, Controparte_1 nel sopralluogo del 24.11.2020, aveva riconosciuto i vizi. Essi erano stati accertati nell'accertamento tecnico preventivo svoltosi innanzi al tribunale ordinario di NA (proc.
n. 852/2021). Di qui le domande di risoluzione del contratto (per cd. aliud pro alio o per vizi), di restituzione del prezzo di euro 1.307,20, di risarcimento del danno (anche ex artt. 1669 e/o
2043 c.c.), danno quantificato in euro 87.000,00 (spese sostenute per la messa in sicurezza del controsoffitto), oltre ad euro 1.311.632,84 (per il totale rifacimento della controsoffittatura completamente viziata a causa delle doppie molle) ha eccepito che l'attrice non le aveva mai esplicitato Controparte_1 la destinazione d'uso delle molle. Ha ammesso l'avvenuta denunzia dei presunti vizi in data
14.11.2020; ma ha contestato che durante il sopralluogo effettivamente avvenuto il
24.11.2020, essa li abbia riconosciuti, anche perché erano emersi solo lievi “imbarcamenti” in circa 20 pannelli di rivestimento, era stata effettuata la sostituzione soltanto di alcune molle risultate rotte (precisamente 8 molle) ed il prelievo di altre 15 molle integre: le quali, successivamente testate in laboratorio, erano risultate perfette. Ha inoltre affermato che l'attrice aveva utilizzato anche molle di altri fornitori. Da pagg. 10 a 14 della comparsa di risposta, ha contestato sotto plurimi profili gli esiti dell'atp. Sostiene che la rottura delle molle potrebbe essere dovuta non ad un vizio delle stesse, bensì ad un errore di progettazione della struttura, ad una errata installazione del prodotto, ad una errata conservazione del prodotto in vista della successiva installazione, ecc.. Ha contestato che le molle dovessero essere marcate CE. Ha evidenziato che, secondo la prospettazione della stessa attrice, la controsoffittatura è tuttora in essere presso lo stabilimento operativo di e che CP_3 essa non presenterebbe alcuna ulteriore criticità rispetto ai fatti del novembre 2020: ciò che dimostrerebbe la non necessità del rifacimento integrale della controsoffittatura. Ha eccepito la prescrizione dell'azione ex art. 1494 c.c., in quanto l'ultimo lotto di molle doppie è stato fornito in data 8 maggio 2019, mentre la denuncia dei vizi – primo atto rilevante ai fini dell'eventuale interruzione della prescrizione annuale – è avvenuta il 14 novembre 2020, vale a dire 18 mesi dopo l'ultima consegna. Ha eccepito il difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda proposta ex artt. 1669 e 2043 c.c.. Ha infine contestato la quantificazione di danni.
Con ordinanza 27.09.2023, questo tribunale ha ritenuto ammissibili e rilevanti i soli capp. 7, 18 e 19 della prima memoria istruttoria attorea, in quanto gli altri contenevano circostanze prive di rilevanza, nemmeno indiziaria, mentre i capp. 9 e 10, come eccepito dalla
2 convenuta, mancavano di ogni riferimento temporale. Erano ritenute irrilevanti tutte le prove testimoniali dedotte dalla convenuta Non sussistevano gravi Controparte_1 motivi per rinnovare la consulenza tecnica svoltasi in sede di accertamento tecnico preventivo, apparendo invece necessario e sufficiente, previa acquisizione di quest'ultimo, disporre la convocazione del medesimo ausiliario ing. affinché, nel contraddittorio della Persona_1 parti, fornisse i seguenti chiarimenti: “a) precisi se il tipo di molle acquistate dall'attrice fossero astrattamente idonee ad essere utilizzate nelle opere di controsoffittatura realizzate dall'attrice stessa;
b) precisi se l'attrice abbia utilizzato solo molle acquistate dalla convenuta, oppure anche altre;
c) precisi se i cedimenti della controsoffittatura siano stati causati - o anche solo con-causati - dai difetti delle molle in questione, oppure da cause estranee alle molle stesse;
d) nel caso in cui i cedimenti della controsoffittatura siano stati causati - o anche solo con- causati - dai difetti delle molle in questione, precisi e quantifichi, sempre sulla base della sola documentazione già prodotta in giudizio, quali siano i costi ad oggi già sostenuti dall'attrice per porre rimedio ai predetti cedimenti;
e) precisi se, a causa dei difetti delle molle, sia necessario il rifacimento integrale della controsoffittatura;
in caso di risposta affermativa, risponda alle contestazioni effettuate sul punto dalla convenuta in merito alla quantificazione della somma necessaria”. Veniva inoltre dato atto che l'attrice all'udienza Controparte_2 del 21 settembre 2023, non aveva disconosciuto i 2 files audio contenenti le conversazioni telefoniche intercorse tra e legali rappresentanti di , Parte_3 Parte_2 Pt_1 C da una parte, e legale rappresentante di , dall'altra. Testimone_1
Acquisito l'atp; assunte le testimonianze di , e Testimone_2 CP_4 Tes_3
all'udienza del 7.05.2024; depositati i chiarimenti da parte dell'ing. in data
[...] Per_1
10.06.2024; precisate le conclusioni e scaduti i termini concessi ai sensi dell'art. 190 c.p.c.; la causa viene ora decisa.
2. Ciò premesso, osserva in primo luogo questo tribunale come sia pacifico che i vizi siano stati denunziati il 14.11.2020 e che il 24.11.2020 i tecnici della convenuta (i predetti testi e ) abbiano effettuato un sopralluogo a NG presso la CP_4 Testimone_3
, nel corso del quale hanno prelevato delle campionature di molle doppie ed CP_3 anche di molle rotte, che poi sono state sottoposte ad accertamenti: ad avviso del teste
, “l'ufficio qualità fece i test dai quali risultò che le molle non avevano difetti”. Tes_3
Tale circostanza, oltre a quanto precisato dal ctu ing. sub b), elide ogni Per_1 possibile dubbio sul fatto che le molle risultate difettose non siano quelle vendute all'attrice C dalla convenuta: si tratta proprio delle molle vendute a da (considerando anche Pt_1 C che ciò non è mai stato messo in dubbio da , legale rappresentante di , nel Testimone_1 colloquio telefonico con tale NE della , la cui trascrizione del file audio 1 e 2 è Pt_1 C stata prodotta dalla stessa;
lo stesso deve dirsi per il fatto che quest'ultima fosse a conoscenza del futuro utilizzo delle doppie molle da parte di ) . Pt_1
3 3. Passando ora agli esiti dell'atp e dei chiarimenti resi dall'ing. egli, dopo Per_1 aver considerato tutte le obiezioni mosse dai consulenti di parte, ha compiuto un'analisi approfondita e scevra da vizi logici, fornendo le seguenti delucidazioni:
“a) ... precisi se il tipo di molle acquistate dall'attrice fossero astrattamente idonee ad essere utilizzate nelle opere di controsoffittatura realizzate dall'attrice stessa;
Il tipo di molle acquistate da parte attrice (cosiddette “doppie molle”), qualora corredate di idonea certificazione (cfr. punto c), sarebbe astrattamente idoneo per le opere di controsoffittatura di cui al caso di specie.
b) ... precisi se l'attrice abbia utilizzato solo molle acquistate dalla convenuta, oppure anche altre;
Come da documentazione in atti, parte attrice ha realizzato tutta la controsoffittatura utilizzando le doppie molle acquistate dalla società convenuta. A seguito di cedimenti in alcuni punti della controsoffittatura parte attrice, constatata in detti punti la rottura delle doppie molle, ha provveduto in Co emergenza, dandone avviso alla , a sostituire dette molle rotte con nuove doppie molle acquistate
Co da altro fornitore. La , preso atto di quanto sopra, ha ritirato presso la alcune doppie CP_3 molle per eseguire test nel proprio laboratorio (v. pag. 11 relazione di a.t.p.).
c) ... precisi se i cedimenti della controsoffittatura siano stati causati - o anche solo con-causati
- dai difetti delle molle in questione, oppure da cause estranee alle molle stesse;
Premesso che: durante il sopralluogo del 16/07/2021 (vedi relazione di a.t.p. pagg. 9 e 10) sono state individuate, alla presenza dei c.t.p., le zone già oggetto di interventi localizzati di ripristino, interventi che hanno comportato la sostituzione delle constatate doppie molle rotte con doppie molle nuove nonché l'allineamento ed il livellamento della controsoffittatura;
in sede del citato sopralluogo sono stati riscontrati cedimenti localizzati in porzioni della controsoffittatura diverse da quelle oggetto dell'intervento in emergenza di cui sopra;
con riferimento alle doppie molle utilizzate per la realizzazione della controsoffittatura de quo agli atti del procedimento di a.t.p. risulta depositata dal c.t.p. di parte convenuta la seguente documentazione (vedi pag. 5 della relazione di a.t.p.): tabella illustrante i controlli su campione di produzione della molla doppia, eseguiti dal laboratorio interno del fornitore Euroedil
Holding; certificazione del materiale acquistato dalla C.S. FiMa srl utilizzato per lo stampaggio delle
"nuove" molle doppie;
test eseguiti da parte convenuta il 4 dicembre 2018; scheda fornitore Euroedil;
certificazione CE molla doppia;
documentazione già oggetto di osservazioni/rilievi in sede di a.t.p.
(vedasi relazione pagg. 10-11 e 12) che, per comodità, vengono di seguito riportate/i: Allegato A La tabella “scheda per molla doppia” riporta dati generici, senza alcun collegamento con le doppie molle fornite da parte resistente a parte ricorrente per la realizzazione della controsoffittatura all'interno del fabbricato della e comunque non è né timbrata né sottoscritta da alcun tecnico;
Controparte_3
Allegato B Il “rapporto n. 412/17” del 13/06/2017 (tradotto) riporta prove di resistenza a trazione di un
“supporto Knauf”, supporto non collegabile al lotto delle doppie molle utilizzate per la realizzazione della controsoffittatura in questione;
Allegato C Il certificato di Collaudo n. 31403 del 19/09/2017 rilasciato alla Euroedil Holding Export – Import – Debar – Macedonia è relativo ad una analisi di colata di materiale meglio identificato come prodotto (dimensioni) 95 x 0,7, (Vs. ordine) P/158/RG, (ns. conferma ordine)
992, (qualità acciaio) C67S. Premesso che nella documentazione non si riscontra alcun riferimento tra la colata, il lotto delle doppie molle prodotte e quelle posizionate, risulta comunque singolare che la data
4 della colata del materiale, 19/07/2017, sia posteriore alla data della prova a trazione (all. B) delle doppie molle, del 13/06/2017; Il certificato della C.C. FIMA S.r.l. n. 8/2018 del 07/05/2018, commissionato dalla
EUROEDIL HOLDING, certifica la composizione di materiale non riconducibile a quello utilizzato per la produzione delle doppie molle utilizzate. Il documento non è firmato. Risultano tra l'altro valori percentuali dei materiali utilizzati per la produzione delle doppie molle, diversi da quelli esposti nell'all.
B. Test eseguiti il 14/12/2018 dalla I test eseguiti su molle doppie Controparte_5 Co per pendino diametro 4 mm, fanno riferimento a due scatole dello stock esistente presso la , relative ai lotti acquistati rispettivamente in data 03/07/2018 e in data 17/09/2018. “Le due scatole riportano (a penna) la seguente identificazione: BE0016764 e P20021727”. Identificazioni non riconducibili al lotto Co fornito dalla . Alla pag. 1 della relazione si ipotizza un trattamento superficiale diverso tra i due lotti,
senza specificarne le differenze. Nella relazione (prove interne di laboratorio) vengono testate le doppie molle a sola compressione e flessione, ma non a trazione (tensione nello stato di esercizio). Scheda fornitore Euroedil L'elenco degli articoli a catalogo del fornitore non fornisce alcun riferimento tra le doppie molle fornite da parte resistente a parte ricorrente ed il lotto delle medesime utilizzato per la realizzazione della controsoffittatura oggetto del presente procedimento;
Certificazione CE molla doppia
L'autocertificazione della Euroedil – Holding Dooel, del 2012, fa riferimento all'accessorio ACC-SFT-
150 cosiddetto “molla doppia” con rivestimento di zinco, carico di snervamento pari a 270 N/mm e classificazione 1 scelta per profilatura. Nessun riferimento all'interno del documento è riconducibile al Co lotto fornito dalla . Inoltre solo in tale documento si fa riferimento al rivestimento in zinco;
la Co suindicata documentazione, quindi, con riferimento alle doppie molle fornite dalla , non permette di identificare con certezza la tipologia del materiale con cui sono state realizzate, la loro tracciabilità e le loro esatte caratteristiche prestazionali. Ciò premesso, causa l'”inadeguatezza” della superiore Co documentazione/certificazione delle doppie molle fornite dalla , nemmeno riconducibile al/ai lotto/lotti di doppie molle fornito/forniti, non è possibile stabilire se e quali difetti potessero avere le doppie molle di cui si tratta. Il dato oggettivo è che: - nelle zone in cui si sono verificati i cedimenti della controsoffittatura è stata rilevata la presenza di doppie molle rotte;
- nelle medesime zone dopo gli interventi in emergenza, che hanno comportato la rimozione delle doppie molle rotte e l'installazione di nuove doppie molle di altro fornitore, non vi è in atti evidenza di insorgenza di problematiche. Eventuali Co prove a campione sulle doppie molle (circa n.13.000), distribuite su una superficie di 18.634,05 mq di controsoffittatura, non porterebbero ad alcun risultato utile a fini di causa in quanto la mancanza di dati certi riguardo alla produzione delle doppie molle non consente di rilevare loro eventuali problematiche/difetti per la cui individuazione sono indispensabili i dati relativi: - alla tipologia dei materiali utilizzati per la loro realizzazione, - al tipo di trattamento superficiale a cui sono state sottoposte, - alla tracciabilità del prodotto, - alle caratteristiche prestazionali e funzionali, - alle prescrizioni di utilizzo e di posa.
d) ... nel caso in cui i cedimenti della controsoffittatura siano stati causati - o anche solo con- causati - dai difetti delle molle in questione, precisi e quantifichi, sempre sulla base della sola documentazione già prodotta in giudizio, quali siano i costi ad oggi già sostenuti dall'attrice per porre rimedio ai predetti cedimenti;
5 Richiamato quanto al superiore punto c), al fine di quantificare i costi sostenuti da parte attrice per l'intervento in emergenza, volto a porre rimedio ai riscontrati cedimenti localizzati della controsoffittatura nei Corpi C, D ed F dell'immobile (v .all. H alla relazione di a.t.p.), di seguito vengono elencate le fasi di lavorazione: noleggio di piattaforma elevatrice semovente;
contabilizzazione del personale da impiegarsi e sovrapprezzo per lavorazione in orario non feriale e notturno;
D.P.I. individuali;
noleggio di mezzo per gli operai e rimborso tratta autostradale;
acquisto di nuove doppie molle da sostituire a quelle rotte;
protezione della pavimentazione e dei macchinari CP_3 rimozione dei pannelli della controsoffittatura;
sostituzione delle doppie molle rotte;
sostituzione di porzioni di orditura non riutilizzabili;
sostituzione di pannelli non riutilizzabili;
pulizia ed igienizzazione dei locali;
smaltimento materiale vario… (omissis)
e)... precisi se, a causa dei difetti delle molle, sia necessario il rifacimento integrale della controsoffittatura;
in caso di risposta affermativa, risponda alle contestazioni effettuate sul puntodalla convenuta in merito alla quantificazione della somma necessaria. …”.
Per quanto riguarda il rifacimento della controsoffittatura, attesa: l'oggettiva presenza di doppie molle rotte nelle zone ove si sono presentati dei cedimenti localizzati;
l'antieconomicità della verifica di circa n.13.000 doppie molle poste in opera distribuite su di una superficie di 18.634,05 mq;
l'impossibilità di verificare, tramite eventuali prove a campione, la sussistenza di problematiche delle doppie molle della controsoffittatura stante la mancanza di idonea documentazione a supporto dell'indagine (cfr punto c), il sottoscritto CTU, considerato che l'intervento in emergenza ha interessato solo una superficie di
766,44 mq, pari a circa il 4,1% della superficie totale di 18.634,05 mq, ritiene necessario ed opportuno il rifacimento integrale della controsoffittatura con la sostituzione di tutte le doppie molle con altre nuove, debitamente certificate, aventi tutte le medesime caratteristiche… (omissis)
E' fuor di dubbio, anche in base al Regolamento UE n.305/2011, che le doppie molle non potevano esser vendute in assenza di idonea documentazione/certificazione a corredo. A conferma di Co quanto sopra la stessa a catalogo 2021 e 2022 proponeva il prodotto “doppia molla” con marcatura
CE.
(omissis)
Si rileva che il costo stimato di € 1.311.632,84, da riferirsi alla sostituzione, con doppie molle Co certificate, di tutte le doppie molle fornite da installate all'interno di porzione della controsoffittatura di superficie pari a 18.634,05 mq., è comprensivo di una maggiorazione per imprevisti del 30% del costo dell'intervento che è pari ad € 1.008.948,34 – cfr computo metrico all. sub. K alla relazione di A.T.P.. Il menzionato computo metrico è stato oggetto di ulteriore verifica ai fini della presente relazione, verifica a seguito della quale si confermano le superiori risultanze.
(omissis)
Co Quanto alle prove/test eseguiti nel reparto “qualità” di nel gennaio 2021su doppie molle recuperate direttamente presso il cantiere NG ( a seguito di contestazione ricevuta, CP_3 relativa ad alcune molle doppie che si sono rotte… agli atti risulta solo una dichiarazione rilasciata da del Laboratorio Controllo Qualità priva di specifiche tecniche. Testimone_4
(omissis)
6 4.1) Il sottoscritto C.T.U., premesso di non aver mai ricondotto la “ … causa dei cedimenti … della controsoffittatura … a carenze di tipo documentale … “, in ordine a quanto affermato dal ctp di parte convenuta, richiamato quanto al superiore punto 3.1, osserva che: l'unico dato oggettivo riscontrato è la presenza di doppie molle rotte (elemento strutturale del sistema controsoffittatura); la Co totale assenza di documentazione/certificazione del prodotto (doppie molle) fornito da;
l'impossibilità di verificare l'idoneità delle doppie molle per quanto già evidenziato al punto 3.1; la conseguente impossibilità di rilascio: della dichiarazione di corretta posa della controsoffittatura;
della certificazione di regolare esecuzione dell'opera (controsoffittatura), di cui l'elemento strutturale doppie molle fa parte;
della postuma decennale.
(omissis)
In ordine all'elemento strutturale in questione si evidenzia che da catalogo ITW anno 2021 e anno 2022 la molla doppia non figura essere parte di un kit bensì viene indicata come “prodotto” e viene descritta: nel catalogo 2021 come “molla per collegamento di due pendini rigidi - certificazioni CE”, e Co nel catalogo 2022 come “molla doppia CE” (cfr pagg. 18 e 19). Dai menzionati cataloghi risulta chiaramente che il prodotto molla doppia veniva commercializzato come prodotto da costruzione dotato di marcatura CE, marcatura che è apposta, in base al Regolamento (UE) n.305/2011 del 09/03/2011
(4.4.2011 IT Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L.88/2011), in modo visibile, leggibile ed indelebile, direttamente sul prodotto da costruzione (o, se non possibile, sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento) per il quale il fabbricante ha redatto una dichiarazione di prestazione all'atto dell'immissione del prodotto sul mercato (cfr artt. 2, 4, 6, 7 e 8 Regolamento UE 305/2011), documentazione che, dunque, doveva essere a corredo del prodotto fornito completa delle norme di riferimento delle prove a cui ha sottoposto il prodotto commercializzato.
(omissis)
Co 4.3) La documentazione prodotta agli atti da non è chiaramente riferibile, vedi pagg. da 9
a 12 della relazione A.T.P. e pagg. da 6 a 10 della presente relazione, alle doppie molle dalla medesima società fornite alla , e dunque le doppie molle sono prive di idonea Pt_1 documentazione/certificazione. Quanto poi alla consegna della menzionata documentazione/certificazione delle doppie molle nulla è dato sapere in merito agli accordi intervenuti tra le parti e la direzione lavori.
(omissis)
Nel termine assegnato il c.t.p. della ha trasmesso al C.T.U. documentazione come Pt_1 Co da superiori punti 1-2-3-4 e 5, mentre il c.t.p. della ha inviato al C.T.U. solo documentazione di doppie molle non riconducibile alle doppie molle in questione (vedi punto c) della relazione e precisamente pagg. da 6 a 10.
(omissis)
5.1)Elementi oggettivi: doppie molle rotte;
nessuna evidenza di problematiche di altro elemento
(ad es. pendini e struttura secondaria a supporto dei pannelli) componente il “sistema controsoffittatura”; Co assenza di documentazione/certificazione tecnica delle doppie molle fornite da .
(omissis)
7 5.5) L'assenza di documentazione/certificazione delle doppie molle è elemento sufficiente per esprimere una valutazione economica sulla necessità di una loro sostituzione. Al riguardo vedasi “Gli obblighi degli operatori economici – fabbricanti, importatori, distributori -”, di cui al Capo III del
Regolamento UE n. 305/2011”.
Queste sono pertanto le conclusioni cui è pervenuto il ctu ing. Per_1
4. Passando quindi all'esame della domanda principale di risoluzione del contratto di vendita delle per consegna di aliud pro alio (azione svincolata dai termini di Parte_5 decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1495 c.c., cui è, invece, soggetta l'azione di garanzia di cui all'art. 1492 c.c., v. Cass, sez. III, 20.09.2023 n. 26.897), questo tribunale ricorda che, per giurisprudenza consolidata in tema di vendita, sussiste consegna di aliud pro alio, che dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c. e di risarcimento del danno, qualora il bene consegnato sia completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito, per natura, individualità, consistenza e destinazione, cosicché, appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere allo scopo economico-sociale della res promessa e, quindi, a fornire l'utilità presagita (per tali ragioni, Cass., sez. II,
14.05.2024, n. 13214, ha cassato la sentenza che aveva ritenuto integrata la consegna di aliud pro alio in relazione ad una fornitura di calcestruzzo in considerazione della sola minore resistenza rispetto a quello commissionato, pur non emergendo dalla motivazione il grado di incidenza della predetta minore resistenza sulla capacità del bene fornito di assolvere alle sue funzioni).
Tornando quindi alla fattispecie concreta, tenendo conto degli esiti dell'atp e dei successivi chiarimenti, questo tribunale ritiene che le doppie molle consegnate non costituiscano beni completamente eterogenei rispetto a quello pattuito, per natura, individualità, consistenza e destinazione, cosicché, appartenendo ad un genere diverso, si siano rivelate funzionalmente del tutto inidonee ad assolvere allo scopo economico-sociale delle doppie mole promesse e quindi a fornire l'utilità presagita.
Non si versa quindi in ipotesi di consegna di aliud pro alio, bensì di vizi della cosa venduta.
5. Come noto, in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta, l'art. 1490 c.c. prevede che “il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore”.
A norma dell'art. 1492 c.c., “nei casi indicati dall'articolo 1490 il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo, salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione”. L'art. 1494 c.c. prevede che “in ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa. Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa”. Il successivo art. 1495 c.c., infine, sancisce che “il compratore decade dal diritto
8 alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge. La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato. L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna;
ma il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna”.
Per giurisprudenza costante, i termini di decadenza e di prescrizione di cui al cit. art. 1495 c.c. riguardano tutte le azioni spettanti al compratore per i vizi o la mancanza di qualità della cosa pattuita inclusa, pertanto, quella di risarcimento dei danni relativi (v. Cass., sez. VI-
2, 22.11.2021, n. 36052). C Ricordato in tal modo il disposto normativo, nella fattispecie concreta la venditrice
– come accennato – ha eccepito la prescrizione annuale in quanto l'ultimo lotto di molle doppie sarebbe stato consegnato in data 8-25 maggio 2019, mentre la denuncia dei vizi – primo atto rilevante ai fini dell'eventuale interruzione della prescrizione annuale – sarebbe avvenuta il 14 novembre 2020, vale a dire 18 mesi dopo l'ultima consegna. C
A fronte di tale eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta , questo tribunale ne rileva la fondatezza, atteso che, in punto di fatto, l'attrice non ha tempestivamente Pt_1 mosso alcuna contestazione.
Pertanto, pur sussistendo indubbiamente i vizi delle , sia la domanda di Parte_5 risoluzione della vendita, sia quelle accessorie di restituzione del prezzo e di risarcimento dei danni, devono essere tutte respinte per intervenuta prescrizione dell'azione di garanzia.
6. Come accennato, ha infine chiesto – ex artt. 1669 e/o 2043 c.c. – di essere Pt_1 C tenuta indenne e manlevata da per i danni subiti e subendi a causa degli interventi già eseguiti e da eseguire per la messa in sicurezza della controsoffittatura del fabbricato di C
ed il rifacimento della stessa, con conseguente condanna di al pagamento CP_3 di euro 87.000,00 per gli interventi già eseguiti, nonché di euro 1.311.632,84 per il rifacimento integrale della controsoffittatura.
Ricorda questo tribunale che, come dato atto pacificamente da entrambe le parti, in tema di appalto, l'appaltatore si trova, rispetto ai materiali acquistati presso terzi e messi in opera in esecuzione del contratto, in una posizione analoga a quella dell'acquirente successivo nell'ipotesi della cd. “vendita a catena”, potendosi, conseguentemente, configurare, in suo favore, due distinte fattispecie di azioni risarcitorie: quella contrattuale relativa ai danni propriamente connessi all'inadempimento in ragione del vincolo negoziale, deducibili con l'azione contrattuale ex art. 1494, comma 2, c.c. relativa alla compravendita (corrispondente, per l'appalto, a quella ex art. 1668 c.c.); e quella extracontrattuale per essere tenuto indenne di quanto versato al committente ex art. 1669 c.c. in ragione dei danni sofferti per i vizi dei
9 materiali posti in opera (v. Cass., sez. II, 9.05.2023, n. 12.337; Cass, sez. II, 21.05.2020, n.
9374; e Cass., sez. II, 30.08.2002, n. 12.704).
Nella fattispecie concreta, dagli accertamenti effettuati dall'ausiliario ing. è Per_1 risultato che ha già sostenuto la spesa di euro 87.000,00 per porre rimedio ai Pt_1 C cedimenti causati dai difetti delle doppie molle vendutele dalla convenuta . C Tale somma è quindi senz'altro dovuta da .
Come accennato, chiede anche il pagamento della cit. somma di euro Pt_1
1.311.632,84 necessaria per il rifacimento integrale della controsoffittatura. C
eccepisce che non risulta dimostrato che abbia mai neppure chiesto a CP_3
il risarcimento di tale danno (mancherebbe quindi l'attualità del danno subito da Pt_1
) e che, in ogni caso, l'eventuale richiesta risarcitoria di nei confronti di Pt_1 CP_3
sarebbe prescritta. Pt_1
Sull'argomento, questo tribunale ritiene che, in termini generali, ai fini della manleva, non sia necessario che abbia instaurato un vero e proprio in giudizio nei confronti CP_3 di , essendo sufficiente che la prima abbia avanzato concrete richieste risarcitorie Pt_1
(nella specie del tutto assenti). Va escluso che, sebbene l'ing. abbia stimato in euro Per_1
1.311.632,84 la somma necessaria per il rifacimento integrale della controsoffittatura, questo C tribunale possa condannare al suo pagamento a favore di : come correttamente Pt_1 C evidenziato da , infatti, , dopo aver incassato tale somma, potrebbe rimanere del Pt_1 tutto inerte senza provvedere al rifacimento integrale della controsoffittatura;
conseguirebbe in tal modo una lucupletazione indebita, non essendovi alcuna garanzia dell'impiego effettivo di detta somma allo scopo predetto.
Va poi ricordato che, secondo la dottrina formatasi sull'art. 106 c.p.c., in linea di principio la figura della garanzia ricorre allorché vi sia il diritto di un soggetto ad essere tenuto indenne a fronte di una eventuale diminuzione patrimoniale conseguente alla pretesa affermata da un terzo. C Nella fattispecie concreta, il diritto di Working di essere manlevata da è accertato con la presente sentenza.
Si controverte ora solo sul quantum. In assenza della prova di un effettivo esborso - da parte di , a favore di - della cit. somma di euro 1.311.632,84 necessaria Pt_1 CP_3 per il rifacimento integrale della controsoffittatura, la domanda di manleva di non può Pt_1 essere accolta.
7. Passando quindi alla domanda di risarcimento proposta da ai sensi dell'art. Pt_1
2043, premessa che nell'atto introduttivo e nella prima memoria essa risulta formulata in termini piuttosto vaghi, questo tribunale ricorda che, per giurisprudenza consolidata, in caso di inadempimento del venditore, oltre alla responsabilità contrattuale da inadempimento o da inesatto adempimento, è configurabile anche la responsabilità extracontrattuale del venditore
10 stesso, qualora il pregiudizio arrecato al compratore abbia leso interessi di quest'ultimo che, essendo sorti al di fuori del contratto, hanno la consistenza di diritti assoluti. Diversamente, quando il danno lamentato sia la conseguenza diretta del minor valore della cosa venduta o della sua distruzione o di un suo intrinseco difetto di qualità si resta nell'ambito della responsabilità contrattuale. Per tale motivo, Cass., sez. II, 21.08.2023, n. 24.872, ha affermato sussistere la responsabilità extracontrattuale in capo alla società venditrice di farina viziata nei confronti della società acquirente e produttrice di prodotti alimentari, in ragione del discredito a quest'ultima derivato in ambito commerciale dal suindicato inadempimento. Per la stessa ragione, in un caso in cui l'acquirente lamentava essergli stato venduto un cane senza
“pedigree”, Cass., sez. III, 11.02.2014, n. 3021, ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva escluso l'esistenza della responsabilità extracontrattuale, trattandosi di posizioni di interesse tutte riconducibili al contratto. Nello stesso senso, Cass., sez. II,
8.05.2008, n. 11.410, dopo aver ribadito che in materia di compravendita, in caso di inadempimento del venditore, oltre alla responsabilità contrattuale da inadempimento o da inesatto adempimento, è configurabile anche la responsabilità extracontrattuale del venditore stesso, qualora il pregiudizio arrecato al compratore abbia leso interessi di quest'ultimo che, essendo sorti al di fuori del contratto, hanno la consistenza di diritti assoluti, mentre diversamente, quando il danno lamentato sia la conseguenza diretta del minor valore della cosa venduta o della sua distruzione o di un suo intrinseco difetto di qualità, si resta nell'ambito della responsabilità contrattuale;
dopo aver ribadito tale principio (risalente alla nota sentenza di cui a Cass. n. 1696 del 1980); dopo aver ribadito ciò, la Suprema Corte ha Per_2 confermato il rigetto della domanda di risarcimento danni avente ad oggetto le spese sostenute per il filtraggio ed il re-imbottigliamento del vino destinato ad un cliente estero - determinate dalla inidoneità dei tappi consegnati all'attore - proposta da una società vinicola nei confronti di un sugherificio, a seguito della consegna di una partita di tappi difettosi.
Proprio ciò accade anche nella fattispecie concreta, atteso che l'attrice - come Pt_1 visto - ha chiesto il risarcimento consistente nelle spese sostenute e da sostenere al fine di C porre rimedio ai danni delle doppie molle acquistate dalla convenuta .
Di qui il rigetto di tale domande risarcitoria proposta ai sensi dell'art. 2043 c.c..
8. Si impongono quindi le declaratorie di cui in dispositivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come dalla nota depositata.
P Q M
definitivamente pronunziando, respinta ogni domanda diversa, condanna
[...]
a pagare a la somma di euro 87.000,00 Controparte_1 Controparte_2 con rivalutazione ed interessi legali dalla data della messa in mora al saldo, oltre alla rifusione
11 delle spese giudiziali, liquidate per spese in euro 1.713,00 ed euro 43.160,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge e spese generali.
Pone infine anche le spese dell'ausiliario ing. definitivamente a carico di Per_1 [...]
Controparte_1
Padova, 12 marzo 2025
Il giudice dott. Roberto Beghini
12
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, pronunzia la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 6885/2022 RG promosso da
(cod. Fisc. / P.IVA ), con sede in 39100 – Parte_1 P.IVA_1
ZA (BZ), via Galileo Galilei n. 2/E, in persona dei suoi legali rappresentanti pro-tempore e , difesa e rappresentata, anche disgiuntamente, dall'avv. Parte_2 Parte_3
Laura Spada (Cod. Fisc. – PEC: C.F._1 Email_1
- fax. , con studio in Bergamo, via Partigiani 5) e, dall'avv. Pietro Pilenga (Cod. P.IVA_2
Fisc. – con studio in Bergamo, C.F._2 Email_2 viale Vittorio Emanuele II 21) attrice contro
(C.F. e P. IVA , con sede Controparte_1 P.IVA_3 P.IVA_4 legale in Padova, viale Regione Veneto 5, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to Alessandro Ribaudo (C.F. ), C.F._3
fax: 011 6693525 Email_3 convenuta
OGGETTO: vendita di beni mobili – aliud pro alio – garanzia per vizi – risarcimento dei danni
MOTIVAZIONE
1. (di seguito, ) espone che le 13.000 molle Controparte_2 Pt_1
CE per pendino n. 4 (cd. “doppie molle”) - da lei acquistate dalla convenuta Pt_4 [...] C (di seguito, ) con fatture n. VG - 2018/07155 del 29 marzo Controparte_1
2018, n. VG - 2018/12904 del 30 maggio 2018 e n. VG - 2019/12215 del 25 maggio 2019, doppie molle dall'attrice utilizzate per realizzazione di opere di controsoffitti presso il polo industriale CHR20 sito nel comune di NG, giusta contratto di appalto 1.04.2019 con tale - tali doppie molle si sarebbero rivelate inidonee all'uso (cd. aliud pro alio) CP_3
o comunque viziate, perché l'11 novembre 2020, non appena terminate le lavorazioni oggetto
1 dell'appalto, e segnatamente la controsoffittatura della cit. unità industriale produttiva di
NG (CR), la committente aveva denunziato ad essa attrice la presenza CP_3 di pericolosi cedimenti localizzati in più punti della controsoffittatura in cartongesso appena realizzata: cedimenti dovuti - secondo l'attrice - alla rottura delle doppie molle. La situazione era stata denunciata alla convenuta il 14.11.2020, la quale, Controparte_1 nel sopralluogo del 24.11.2020, aveva riconosciuto i vizi. Essi erano stati accertati nell'accertamento tecnico preventivo svoltosi innanzi al tribunale ordinario di NA (proc.
n. 852/2021). Di qui le domande di risoluzione del contratto (per cd. aliud pro alio o per vizi), di restituzione del prezzo di euro 1.307,20, di risarcimento del danno (anche ex artt. 1669 e/o
2043 c.c.), danno quantificato in euro 87.000,00 (spese sostenute per la messa in sicurezza del controsoffitto), oltre ad euro 1.311.632,84 (per il totale rifacimento della controsoffittatura completamente viziata a causa delle doppie molle) ha eccepito che l'attrice non le aveva mai esplicitato Controparte_1 la destinazione d'uso delle molle. Ha ammesso l'avvenuta denunzia dei presunti vizi in data
14.11.2020; ma ha contestato che durante il sopralluogo effettivamente avvenuto il
24.11.2020, essa li abbia riconosciuti, anche perché erano emersi solo lievi “imbarcamenti” in circa 20 pannelli di rivestimento, era stata effettuata la sostituzione soltanto di alcune molle risultate rotte (precisamente 8 molle) ed il prelievo di altre 15 molle integre: le quali, successivamente testate in laboratorio, erano risultate perfette. Ha inoltre affermato che l'attrice aveva utilizzato anche molle di altri fornitori. Da pagg. 10 a 14 della comparsa di risposta, ha contestato sotto plurimi profili gli esiti dell'atp. Sostiene che la rottura delle molle potrebbe essere dovuta non ad un vizio delle stesse, bensì ad un errore di progettazione della struttura, ad una errata installazione del prodotto, ad una errata conservazione del prodotto in vista della successiva installazione, ecc.. Ha contestato che le molle dovessero essere marcate CE. Ha evidenziato che, secondo la prospettazione della stessa attrice, la controsoffittatura è tuttora in essere presso lo stabilimento operativo di e che CP_3 essa non presenterebbe alcuna ulteriore criticità rispetto ai fatti del novembre 2020: ciò che dimostrerebbe la non necessità del rifacimento integrale della controsoffittatura. Ha eccepito la prescrizione dell'azione ex art. 1494 c.c., in quanto l'ultimo lotto di molle doppie è stato fornito in data 8 maggio 2019, mentre la denuncia dei vizi – primo atto rilevante ai fini dell'eventuale interruzione della prescrizione annuale – è avvenuta il 14 novembre 2020, vale a dire 18 mesi dopo l'ultima consegna. Ha eccepito il difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda proposta ex artt. 1669 e 2043 c.c.. Ha infine contestato la quantificazione di danni.
Con ordinanza 27.09.2023, questo tribunale ha ritenuto ammissibili e rilevanti i soli capp. 7, 18 e 19 della prima memoria istruttoria attorea, in quanto gli altri contenevano circostanze prive di rilevanza, nemmeno indiziaria, mentre i capp. 9 e 10, come eccepito dalla
2 convenuta, mancavano di ogni riferimento temporale. Erano ritenute irrilevanti tutte le prove testimoniali dedotte dalla convenuta Non sussistevano gravi Controparte_1 motivi per rinnovare la consulenza tecnica svoltasi in sede di accertamento tecnico preventivo, apparendo invece necessario e sufficiente, previa acquisizione di quest'ultimo, disporre la convocazione del medesimo ausiliario ing. affinché, nel contraddittorio della Persona_1 parti, fornisse i seguenti chiarimenti: “a) precisi se il tipo di molle acquistate dall'attrice fossero astrattamente idonee ad essere utilizzate nelle opere di controsoffittatura realizzate dall'attrice stessa;
b) precisi se l'attrice abbia utilizzato solo molle acquistate dalla convenuta, oppure anche altre;
c) precisi se i cedimenti della controsoffittatura siano stati causati - o anche solo con-causati - dai difetti delle molle in questione, oppure da cause estranee alle molle stesse;
d) nel caso in cui i cedimenti della controsoffittatura siano stati causati - o anche solo con- causati - dai difetti delle molle in questione, precisi e quantifichi, sempre sulla base della sola documentazione già prodotta in giudizio, quali siano i costi ad oggi già sostenuti dall'attrice per porre rimedio ai predetti cedimenti;
e) precisi se, a causa dei difetti delle molle, sia necessario il rifacimento integrale della controsoffittatura;
in caso di risposta affermativa, risponda alle contestazioni effettuate sul punto dalla convenuta in merito alla quantificazione della somma necessaria”. Veniva inoltre dato atto che l'attrice all'udienza Controparte_2 del 21 settembre 2023, non aveva disconosciuto i 2 files audio contenenti le conversazioni telefoniche intercorse tra e legali rappresentanti di , Parte_3 Parte_2 Pt_1 C da una parte, e legale rappresentante di , dall'altra. Testimone_1
Acquisito l'atp; assunte le testimonianze di , e Testimone_2 CP_4 Tes_3
all'udienza del 7.05.2024; depositati i chiarimenti da parte dell'ing. in data
[...] Per_1
10.06.2024; precisate le conclusioni e scaduti i termini concessi ai sensi dell'art. 190 c.p.c.; la causa viene ora decisa.
2. Ciò premesso, osserva in primo luogo questo tribunale come sia pacifico che i vizi siano stati denunziati il 14.11.2020 e che il 24.11.2020 i tecnici della convenuta (i predetti testi e ) abbiano effettuato un sopralluogo a NG presso la CP_4 Testimone_3
, nel corso del quale hanno prelevato delle campionature di molle doppie ed CP_3 anche di molle rotte, che poi sono state sottoposte ad accertamenti: ad avviso del teste
, “l'ufficio qualità fece i test dai quali risultò che le molle non avevano difetti”. Tes_3
Tale circostanza, oltre a quanto precisato dal ctu ing. sub b), elide ogni Per_1 possibile dubbio sul fatto che le molle risultate difettose non siano quelle vendute all'attrice C dalla convenuta: si tratta proprio delle molle vendute a da (considerando anche Pt_1 C che ciò non è mai stato messo in dubbio da , legale rappresentante di , nel Testimone_1 colloquio telefonico con tale NE della , la cui trascrizione del file audio 1 e 2 è Pt_1 C stata prodotta dalla stessa;
lo stesso deve dirsi per il fatto che quest'ultima fosse a conoscenza del futuro utilizzo delle doppie molle da parte di ) . Pt_1
3 3. Passando ora agli esiti dell'atp e dei chiarimenti resi dall'ing. egli, dopo Per_1 aver considerato tutte le obiezioni mosse dai consulenti di parte, ha compiuto un'analisi approfondita e scevra da vizi logici, fornendo le seguenti delucidazioni:
“a) ... precisi se il tipo di molle acquistate dall'attrice fossero astrattamente idonee ad essere utilizzate nelle opere di controsoffittatura realizzate dall'attrice stessa;
Il tipo di molle acquistate da parte attrice (cosiddette “doppie molle”), qualora corredate di idonea certificazione (cfr. punto c), sarebbe astrattamente idoneo per le opere di controsoffittatura di cui al caso di specie.
b) ... precisi se l'attrice abbia utilizzato solo molle acquistate dalla convenuta, oppure anche altre;
Come da documentazione in atti, parte attrice ha realizzato tutta la controsoffittatura utilizzando le doppie molle acquistate dalla società convenuta. A seguito di cedimenti in alcuni punti della controsoffittatura parte attrice, constatata in detti punti la rottura delle doppie molle, ha provveduto in Co emergenza, dandone avviso alla , a sostituire dette molle rotte con nuove doppie molle acquistate
Co da altro fornitore. La , preso atto di quanto sopra, ha ritirato presso la alcune doppie CP_3 molle per eseguire test nel proprio laboratorio (v. pag. 11 relazione di a.t.p.).
c) ... precisi se i cedimenti della controsoffittatura siano stati causati - o anche solo con-causati
- dai difetti delle molle in questione, oppure da cause estranee alle molle stesse;
Premesso che: durante il sopralluogo del 16/07/2021 (vedi relazione di a.t.p. pagg. 9 e 10) sono state individuate, alla presenza dei c.t.p., le zone già oggetto di interventi localizzati di ripristino, interventi che hanno comportato la sostituzione delle constatate doppie molle rotte con doppie molle nuove nonché l'allineamento ed il livellamento della controsoffittatura;
in sede del citato sopralluogo sono stati riscontrati cedimenti localizzati in porzioni della controsoffittatura diverse da quelle oggetto dell'intervento in emergenza di cui sopra;
con riferimento alle doppie molle utilizzate per la realizzazione della controsoffittatura de quo agli atti del procedimento di a.t.p. risulta depositata dal c.t.p. di parte convenuta la seguente documentazione (vedi pag. 5 della relazione di a.t.p.): tabella illustrante i controlli su campione di produzione della molla doppia, eseguiti dal laboratorio interno del fornitore Euroedil
Holding; certificazione del materiale acquistato dalla C.S. FiMa srl utilizzato per lo stampaggio delle
"nuove" molle doppie;
test eseguiti da parte convenuta il 4 dicembre 2018; scheda fornitore Euroedil;
certificazione CE molla doppia;
documentazione già oggetto di osservazioni/rilievi in sede di a.t.p.
(vedasi relazione pagg. 10-11 e 12) che, per comodità, vengono di seguito riportate/i: Allegato A La tabella “scheda per molla doppia” riporta dati generici, senza alcun collegamento con le doppie molle fornite da parte resistente a parte ricorrente per la realizzazione della controsoffittatura all'interno del fabbricato della e comunque non è né timbrata né sottoscritta da alcun tecnico;
Controparte_3
Allegato B Il “rapporto n. 412/17” del 13/06/2017 (tradotto) riporta prove di resistenza a trazione di un
“supporto Knauf”, supporto non collegabile al lotto delle doppie molle utilizzate per la realizzazione della controsoffittatura in questione;
Allegato C Il certificato di Collaudo n. 31403 del 19/09/2017 rilasciato alla Euroedil Holding Export – Import – Debar – Macedonia è relativo ad una analisi di colata di materiale meglio identificato come prodotto (dimensioni) 95 x 0,7, (Vs. ordine) P/158/RG, (ns. conferma ordine)
992, (qualità acciaio) C67S. Premesso che nella documentazione non si riscontra alcun riferimento tra la colata, il lotto delle doppie molle prodotte e quelle posizionate, risulta comunque singolare che la data
4 della colata del materiale, 19/07/2017, sia posteriore alla data della prova a trazione (all. B) delle doppie molle, del 13/06/2017; Il certificato della C.C. FIMA S.r.l. n. 8/2018 del 07/05/2018, commissionato dalla
EUROEDIL HOLDING, certifica la composizione di materiale non riconducibile a quello utilizzato per la produzione delle doppie molle utilizzate. Il documento non è firmato. Risultano tra l'altro valori percentuali dei materiali utilizzati per la produzione delle doppie molle, diversi da quelli esposti nell'all.
B. Test eseguiti il 14/12/2018 dalla I test eseguiti su molle doppie Controparte_5 Co per pendino diametro 4 mm, fanno riferimento a due scatole dello stock esistente presso la , relative ai lotti acquistati rispettivamente in data 03/07/2018 e in data 17/09/2018. “Le due scatole riportano (a penna) la seguente identificazione: BE0016764 e P20021727”. Identificazioni non riconducibili al lotto Co fornito dalla . Alla pag. 1 della relazione si ipotizza un trattamento superficiale diverso tra i due lotti,
senza specificarne le differenze. Nella relazione (prove interne di laboratorio) vengono testate le doppie molle a sola compressione e flessione, ma non a trazione (tensione nello stato di esercizio). Scheda fornitore Euroedil L'elenco degli articoli a catalogo del fornitore non fornisce alcun riferimento tra le doppie molle fornite da parte resistente a parte ricorrente ed il lotto delle medesime utilizzato per la realizzazione della controsoffittatura oggetto del presente procedimento;
Certificazione CE molla doppia
L'autocertificazione della Euroedil – Holding Dooel, del 2012, fa riferimento all'accessorio ACC-SFT-
150 cosiddetto “molla doppia” con rivestimento di zinco, carico di snervamento pari a 270 N/mm e classificazione 1 scelta per profilatura. Nessun riferimento all'interno del documento è riconducibile al Co lotto fornito dalla . Inoltre solo in tale documento si fa riferimento al rivestimento in zinco;
la Co suindicata documentazione, quindi, con riferimento alle doppie molle fornite dalla , non permette di identificare con certezza la tipologia del materiale con cui sono state realizzate, la loro tracciabilità e le loro esatte caratteristiche prestazionali. Ciò premesso, causa l'”inadeguatezza” della superiore Co documentazione/certificazione delle doppie molle fornite dalla , nemmeno riconducibile al/ai lotto/lotti di doppie molle fornito/forniti, non è possibile stabilire se e quali difetti potessero avere le doppie molle di cui si tratta. Il dato oggettivo è che: - nelle zone in cui si sono verificati i cedimenti della controsoffittatura è stata rilevata la presenza di doppie molle rotte;
- nelle medesime zone dopo gli interventi in emergenza, che hanno comportato la rimozione delle doppie molle rotte e l'installazione di nuove doppie molle di altro fornitore, non vi è in atti evidenza di insorgenza di problematiche. Eventuali Co prove a campione sulle doppie molle (circa n.13.000), distribuite su una superficie di 18.634,05 mq di controsoffittatura, non porterebbero ad alcun risultato utile a fini di causa in quanto la mancanza di dati certi riguardo alla produzione delle doppie molle non consente di rilevare loro eventuali problematiche/difetti per la cui individuazione sono indispensabili i dati relativi: - alla tipologia dei materiali utilizzati per la loro realizzazione, - al tipo di trattamento superficiale a cui sono state sottoposte, - alla tracciabilità del prodotto, - alle caratteristiche prestazionali e funzionali, - alle prescrizioni di utilizzo e di posa.
d) ... nel caso in cui i cedimenti della controsoffittatura siano stati causati - o anche solo con- causati - dai difetti delle molle in questione, precisi e quantifichi, sempre sulla base della sola documentazione già prodotta in giudizio, quali siano i costi ad oggi già sostenuti dall'attrice per porre rimedio ai predetti cedimenti;
5 Richiamato quanto al superiore punto c), al fine di quantificare i costi sostenuti da parte attrice per l'intervento in emergenza, volto a porre rimedio ai riscontrati cedimenti localizzati della controsoffittatura nei Corpi C, D ed F dell'immobile (v .all. H alla relazione di a.t.p.), di seguito vengono elencate le fasi di lavorazione: noleggio di piattaforma elevatrice semovente;
contabilizzazione del personale da impiegarsi e sovrapprezzo per lavorazione in orario non feriale e notturno;
D.P.I. individuali;
noleggio di mezzo per gli operai e rimborso tratta autostradale;
acquisto di nuove doppie molle da sostituire a quelle rotte;
protezione della pavimentazione e dei macchinari CP_3 rimozione dei pannelli della controsoffittatura;
sostituzione delle doppie molle rotte;
sostituzione di porzioni di orditura non riutilizzabili;
sostituzione di pannelli non riutilizzabili;
pulizia ed igienizzazione dei locali;
smaltimento materiale vario… (omissis)
e)... precisi se, a causa dei difetti delle molle, sia necessario il rifacimento integrale della controsoffittatura;
in caso di risposta affermativa, risponda alle contestazioni effettuate sul puntodalla convenuta in merito alla quantificazione della somma necessaria. …”.
Per quanto riguarda il rifacimento della controsoffittatura, attesa: l'oggettiva presenza di doppie molle rotte nelle zone ove si sono presentati dei cedimenti localizzati;
l'antieconomicità della verifica di circa n.13.000 doppie molle poste in opera distribuite su di una superficie di 18.634,05 mq;
l'impossibilità di verificare, tramite eventuali prove a campione, la sussistenza di problematiche delle doppie molle della controsoffittatura stante la mancanza di idonea documentazione a supporto dell'indagine (cfr punto c), il sottoscritto CTU, considerato che l'intervento in emergenza ha interessato solo una superficie di
766,44 mq, pari a circa il 4,1% della superficie totale di 18.634,05 mq, ritiene necessario ed opportuno il rifacimento integrale della controsoffittatura con la sostituzione di tutte le doppie molle con altre nuove, debitamente certificate, aventi tutte le medesime caratteristiche… (omissis)
E' fuor di dubbio, anche in base al Regolamento UE n.305/2011, che le doppie molle non potevano esser vendute in assenza di idonea documentazione/certificazione a corredo. A conferma di Co quanto sopra la stessa a catalogo 2021 e 2022 proponeva il prodotto “doppia molla” con marcatura
CE.
(omissis)
Si rileva che il costo stimato di € 1.311.632,84, da riferirsi alla sostituzione, con doppie molle Co certificate, di tutte le doppie molle fornite da installate all'interno di porzione della controsoffittatura di superficie pari a 18.634,05 mq., è comprensivo di una maggiorazione per imprevisti del 30% del costo dell'intervento che è pari ad € 1.008.948,34 – cfr computo metrico all. sub. K alla relazione di A.T.P.. Il menzionato computo metrico è stato oggetto di ulteriore verifica ai fini della presente relazione, verifica a seguito della quale si confermano le superiori risultanze.
(omissis)
Co Quanto alle prove/test eseguiti nel reparto “qualità” di nel gennaio 2021su doppie molle recuperate direttamente presso il cantiere NG ( a seguito di contestazione ricevuta, CP_3 relativa ad alcune molle doppie che si sono rotte… agli atti risulta solo una dichiarazione rilasciata da del Laboratorio Controllo Qualità priva di specifiche tecniche. Testimone_4
(omissis)
6 4.1) Il sottoscritto C.T.U., premesso di non aver mai ricondotto la “ … causa dei cedimenti … della controsoffittatura … a carenze di tipo documentale … “, in ordine a quanto affermato dal ctp di parte convenuta, richiamato quanto al superiore punto 3.1, osserva che: l'unico dato oggettivo riscontrato è la presenza di doppie molle rotte (elemento strutturale del sistema controsoffittatura); la Co totale assenza di documentazione/certificazione del prodotto (doppie molle) fornito da;
l'impossibilità di verificare l'idoneità delle doppie molle per quanto già evidenziato al punto 3.1; la conseguente impossibilità di rilascio: della dichiarazione di corretta posa della controsoffittatura;
della certificazione di regolare esecuzione dell'opera (controsoffittatura), di cui l'elemento strutturale doppie molle fa parte;
della postuma decennale.
(omissis)
In ordine all'elemento strutturale in questione si evidenzia che da catalogo ITW anno 2021 e anno 2022 la molla doppia non figura essere parte di un kit bensì viene indicata come “prodotto” e viene descritta: nel catalogo 2021 come “molla per collegamento di due pendini rigidi - certificazioni CE”, e Co nel catalogo 2022 come “molla doppia CE” (cfr pagg. 18 e 19). Dai menzionati cataloghi risulta chiaramente che il prodotto molla doppia veniva commercializzato come prodotto da costruzione dotato di marcatura CE, marcatura che è apposta, in base al Regolamento (UE) n.305/2011 del 09/03/2011
(4.4.2011 IT Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L.88/2011), in modo visibile, leggibile ed indelebile, direttamente sul prodotto da costruzione (o, se non possibile, sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento) per il quale il fabbricante ha redatto una dichiarazione di prestazione all'atto dell'immissione del prodotto sul mercato (cfr artt. 2, 4, 6, 7 e 8 Regolamento UE 305/2011), documentazione che, dunque, doveva essere a corredo del prodotto fornito completa delle norme di riferimento delle prove a cui ha sottoposto il prodotto commercializzato.
(omissis)
Co 4.3) La documentazione prodotta agli atti da non è chiaramente riferibile, vedi pagg. da 9
a 12 della relazione A.T.P. e pagg. da 6 a 10 della presente relazione, alle doppie molle dalla medesima società fornite alla , e dunque le doppie molle sono prive di idonea Pt_1 documentazione/certificazione. Quanto poi alla consegna della menzionata documentazione/certificazione delle doppie molle nulla è dato sapere in merito agli accordi intervenuti tra le parti e la direzione lavori.
(omissis)
Nel termine assegnato il c.t.p. della ha trasmesso al C.T.U. documentazione come Pt_1 Co da superiori punti 1-2-3-4 e 5, mentre il c.t.p. della ha inviato al C.T.U. solo documentazione di doppie molle non riconducibile alle doppie molle in questione (vedi punto c) della relazione e precisamente pagg. da 6 a 10.
(omissis)
5.1)Elementi oggettivi: doppie molle rotte;
nessuna evidenza di problematiche di altro elemento
(ad es. pendini e struttura secondaria a supporto dei pannelli) componente il “sistema controsoffittatura”; Co assenza di documentazione/certificazione tecnica delle doppie molle fornite da .
(omissis)
7 5.5) L'assenza di documentazione/certificazione delle doppie molle è elemento sufficiente per esprimere una valutazione economica sulla necessità di una loro sostituzione. Al riguardo vedasi “Gli obblighi degli operatori economici – fabbricanti, importatori, distributori -”, di cui al Capo III del
Regolamento UE n. 305/2011”.
Queste sono pertanto le conclusioni cui è pervenuto il ctu ing. Per_1
4. Passando quindi all'esame della domanda principale di risoluzione del contratto di vendita delle per consegna di aliud pro alio (azione svincolata dai termini di Parte_5 decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1495 c.c., cui è, invece, soggetta l'azione di garanzia di cui all'art. 1492 c.c., v. Cass, sez. III, 20.09.2023 n. 26.897), questo tribunale ricorda che, per giurisprudenza consolidata in tema di vendita, sussiste consegna di aliud pro alio, che dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c. e di risarcimento del danno, qualora il bene consegnato sia completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito, per natura, individualità, consistenza e destinazione, cosicché, appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere allo scopo economico-sociale della res promessa e, quindi, a fornire l'utilità presagita (per tali ragioni, Cass., sez. II,
14.05.2024, n. 13214, ha cassato la sentenza che aveva ritenuto integrata la consegna di aliud pro alio in relazione ad una fornitura di calcestruzzo in considerazione della sola minore resistenza rispetto a quello commissionato, pur non emergendo dalla motivazione il grado di incidenza della predetta minore resistenza sulla capacità del bene fornito di assolvere alle sue funzioni).
Tornando quindi alla fattispecie concreta, tenendo conto degli esiti dell'atp e dei successivi chiarimenti, questo tribunale ritiene che le doppie molle consegnate non costituiscano beni completamente eterogenei rispetto a quello pattuito, per natura, individualità, consistenza e destinazione, cosicché, appartenendo ad un genere diverso, si siano rivelate funzionalmente del tutto inidonee ad assolvere allo scopo economico-sociale delle doppie mole promesse e quindi a fornire l'utilità presagita.
Non si versa quindi in ipotesi di consegna di aliud pro alio, bensì di vizi della cosa venduta.
5. Come noto, in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta, l'art. 1490 c.c. prevede che “il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore”.
A norma dell'art. 1492 c.c., “nei casi indicati dall'articolo 1490 il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo, salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione”. L'art. 1494 c.c. prevede che “in ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa. Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa”. Il successivo art. 1495 c.c., infine, sancisce che “il compratore decade dal diritto
8 alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge. La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato. L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna;
ma il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna”.
Per giurisprudenza costante, i termini di decadenza e di prescrizione di cui al cit. art. 1495 c.c. riguardano tutte le azioni spettanti al compratore per i vizi o la mancanza di qualità della cosa pattuita inclusa, pertanto, quella di risarcimento dei danni relativi (v. Cass., sez. VI-
2, 22.11.2021, n. 36052). C Ricordato in tal modo il disposto normativo, nella fattispecie concreta la venditrice
– come accennato – ha eccepito la prescrizione annuale in quanto l'ultimo lotto di molle doppie sarebbe stato consegnato in data 8-25 maggio 2019, mentre la denuncia dei vizi – primo atto rilevante ai fini dell'eventuale interruzione della prescrizione annuale – sarebbe avvenuta il 14 novembre 2020, vale a dire 18 mesi dopo l'ultima consegna. C
A fronte di tale eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta , questo tribunale ne rileva la fondatezza, atteso che, in punto di fatto, l'attrice non ha tempestivamente Pt_1 mosso alcuna contestazione.
Pertanto, pur sussistendo indubbiamente i vizi delle , sia la domanda di Parte_5 risoluzione della vendita, sia quelle accessorie di restituzione del prezzo e di risarcimento dei danni, devono essere tutte respinte per intervenuta prescrizione dell'azione di garanzia.
6. Come accennato, ha infine chiesto – ex artt. 1669 e/o 2043 c.c. – di essere Pt_1 C tenuta indenne e manlevata da per i danni subiti e subendi a causa degli interventi già eseguiti e da eseguire per la messa in sicurezza della controsoffittatura del fabbricato di C
ed il rifacimento della stessa, con conseguente condanna di al pagamento CP_3 di euro 87.000,00 per gli interventi già eseguiti, nonché di euro 1.311.632,84 per il rifacimento integrale della controsoffittatura.
Ricorda questo tribunale che, come dato atto pacificamente da entrambe le parti, in tema di appalto, l'appaltatore si trova, rispetto ai materiali acquistati presso terzi e messi in opera in esecuzione del contratto, in una posizione analoga a quella dell'acquirente successivo nell'ipotesi della cd. “vendita a catena”, potendosi, conseguentemente, configurare, in suo favore, due distinte fattispecie di azioni risarcitorie: quella contrattuale relativa ai danni propriamente connessi all'inadempimento in ragione del vincolo negoziale, deducibili con l'azione contrattuale ex art. 1494, comma 2, c.c. relativa alla compravendita (corrispondente, per l'appalto, a quella ex art. 1668 c.c.); e quella extracontrattuale per essere tenuto indenne di quanto versato al committente ex art. 1669 c.c. in ragione dei danni sofferti per i vizi dei
9 materiali posti in opera (v. Cass., sez. II, 9.05.2023, n. 12.337; Cass, sez. II, 21.05.2020, n.
9374; e Cass., sez. II, 30.08.2002, n. 12.704).
Nella fattispecie concreta, dagli accertamenti effettuati dall'ausiliario ing. è Per_1 risultato che ha già sostenuto la spesa di euro 87.000,00 per porre rimedio ai Pt_1 C cedimenti causati dai difetti delle doppie molle vendutele dalla convenuta . C Tale somma è quindi senz'altro dovuta da .
Come accennato, chiede anche il pagamento della cit. somma di euro Pt_1
1.311.632,84 necessaria per il rifacimento integrale della controsoffittatura. C
eccepisce che non risulta dimostrato che abbia mai neppure chiesto a CP_3
il risarcimento di tale danno (mancherebbe quindi l'attualità del danno subito da Pt_1
) e che, in ogni caso, l'eventuale richiesta risarcitoria di nei confronti di Pt_1 CP_3
sarebbe prescritta. Pt_1
Sull'argomento, questo tribunale ritiene che, in termini generali, ai fini della manleva, non sia necessario che abbia instaurato un vero e proprio in giudizio nei confronti CP_3 di , essendo sufficiente che la prima abbia avanzato concrete richieste risarcitorie Pt_1
(nella specie del tutto assenti). Va escluso che, sebbene l'ing. abbia stimato in euro Per_1
1.311.632,84 la somma necessaria per il rifacimento integrale della controsoffittatura, questo C tribunale possa condannare al suo pagamento a favore di : come correttamente Pt_1 C evidenziato da , infatti, , dopo aver incassato tale somma, potrebbe rimanere del Pt_1 tutto inerte senza provvedere al rifacimento integrale della controsoffittatura;
conseguirebbe in tal modo una lucupletazione indebita, non essendovi alcuna garanzia dell'impiego effettivo di detta somma allo scopo predetto.
Va poi ricordato che, secondo la dottrina formatasi sull'art. 106 c.p.c., in linea di principio la figura della garanzia ricorre allorché vi sia il diritto di un soggetto ad essere tenuto indenne a fronte di una eventuale diminuzione patrimoniale conseguente alla pretesa affermata da un terzo. C Nella fattispecie concreta, il diritto di Working di essere manlevata da è accertato con la presente sentenza.
Si controverte ora solo sul quantum. In assenza della prova di un effettivo esborso - da parte di , a favore di - della cit. somma di euro 1.311.632,84 necessaria Pt_1 CP_3 per il rifacimento integrale della controsoffittatura, la domanda di manleva di non può Pt_1 essere accolta.
7. Passando quindi alla domanda di risarcimento proposta da ai sensi dell'art. Pt_1
2043, premessa che nell'atto introduttivo e nella prima memoria essa risulta formulata in termini piuttosto vaghi, questo tribunale ricorda che, per giurisprudenza consolidata, in caso di inadempimento del venditore, oltre alla responsabilità contrattuale da inadempimento o da inesatto adempimento, è configurabile anche la responsabilità extracontrattuale del venditore
10 stesso, qualora il pregiudizio arrecato al compratore abbia leso interessi di quest'ultimo che, essendo sorti al di fuori del contratto, hanno la consistenza di diritti assoluti. Diversamente, quando il danno lamentato sia la conseguenza diretta del minor valore della cosa venduta o della sua distruzione o di un suo intrinseco difetto di qualità si resta nell'ambito della responsabilità contrattuale. Per tale motivo, Cass., sez. II, 21.08.2023, n. 24.872, ha affermato sussistere la responsabilità extracontrattuale in capo alla società venditrice di farina viziata nei confronti della società acquirente e produttrice di prodotti alimentari, in ragione del discredito a quest'ultima derivato in ambito commerciale dal suindicato inadempimento. Per la stessa ragione, in un caso in cui l'acquirente lamentava essergli stato venduto un cane senza
“pedigree”, Cass., sez. III, 11.02.2014, n. 3021, ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva escluso l'esistenza della responsabilità extracontrattuale, trattandosi di posizioni di interesse tutte riconducibili al contratto. Nello stesso senso, Cass., sez. II,
8.05.2008, n. 11.410, dopo aver ribadito che in materia di compravendita, in caso di inadempimento del venditore, oltre alla responsabilità contrattuale da inadempimento o da inesatto adempimento, è configurabile anche la responsabilità extracontrattuale del venditore stesso, qualora il pregiudizio arrecato al compratore abbia leso interessi di quest'ultimo che, essendo sorti al di fuori del contratto, hanno la consistenza di diritti assoluti, mentre diversamente, quando il danno lamentato sia la conseguenza diretta del minor valore della cosa venduta o della sua distruzione o di un suo intrinseco difetto di qualità, si resta nell'ambito della responsabilità contrattuale;
dopo aver ribadito tale principio (risalente alla nota sentenza di cui a Cass. n. 1696 del 1980); dopo aver ribadito ciò, la Suprema Corte ha Per_2 confermato il rigetto della domanda di risarcimento danni avente ad oggetto le spese sostenute per il filtraggio ed il re-imbottigliamento del vino destinato ad un cliente estero - determinate dalla inidoneità dei tappi consegnati all'attore - proposta da una società vinicola nei confronti di un sugherificio, a seguito della consegna di una partita di tappi difettosi.
Proprio ciò accade anche nella fattispecie concreta, atteso che l'attrice - come Pt_1 visto - ha chiesto il risarcimento consistente nelle spese sostenute e da sostenere al fine di C porre rimedio ai danni delle doppie molle acquistate dalla convenuta .
Di qui il rigetto di tale domande risarcitoria proposta ai sensi dell'art. 2043 c.c..
8. Si impongono quindi le declaratorie di cui in dispositivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come dalla nota depositata.
P Q M
definitivamente pronunziando, respinta ogni domanda diversa, condanna
[...]
a pagare a la somma di euro 87.000,00 Controparte_1 Controparte_2 con rivalutazione ed interessi legali dalla data della messa in mora al saldo, oltre alla rifusione
11 delle spese giudiziali, liquidate per spese in euro 1.713,00 ed euro 43.160,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge e spese generali.
Pone infine anche le spese dell'ausiliario ing. definitivamente a carico di Per_1 [...]
Controparte_1
Padova, 12 marzo 2025
Il giudice dott. Roberto Beghini
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