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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 20/10/2025, n. 1262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1262 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1375/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1375/2023 tra Co
e Parte_1 Parte_2 Ricorrenti e
DI PERUGIA Controparte_2
Resistente
Oggi 20 ottobre 2025 ad ore 13.35 innanzi al dott. LO MB, sono comparsi:
Per l'avv. SIMONA Parte_3 BARBETTI anche in sostituzione dell'avv.to MASTRANGELI FABRIZIO DOMENICO, la quale si riporta al ricorso ed alle note da ultimo depositate e contesta gli scritti di controparte, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
Per l'avv. SVEVA STANCATI la Controparte_3 quale si riporta alla propria comparsa di risposta ed alle note da ultimo depositate e contesta gli scritti di controparte insistendo per il rigetto del ricorso.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e procedono alla Discussione della causa.
All'esito della discussione orale, il Giudice si ritira per deliberare ed invita le parti a ricomparire alle ore 15,00 odierne per la lettura della sentenza, completa di motivazione, previa sua redazione ex art. 429 c.p.c..
Alle ore 17,45, assenti le parti, il Giudice procede al deposito della sentenza e della contestuale motivazione, di seguito riportata.
Il Giudice On. di Tribunale
dott. LO MB
pagina 1 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA
II Sezione Civile
Il Giudice Onorario di Tribunale, dott. LO MB, quale Giudice onorario del Tribunale di Perugia in funzione di Giudice monocratico, alla pubblica udienza del 20 ottobre 2025, emette e pubblica, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa n. 1375/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ) nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]. Parte_1 C.F._1
E.V. degli Anguillotti n. 1 in proprio e quale legale rappresentante p.t. di
[...]
(C.F. e P.IVA ) con sede legale in Torgiano (PG), Parte_3 P.IVA_1
Via Ferriera 23/A, elettivamente domiciliati in , Piazza Italia n. 4 presso e nello studio CP_3 dell'Avv. Fabrizio D. Mastrangeli che, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Simona Barbetti, li rappresenta e difende nel presente procedimento in forza di procura speciale apposta in calce all'originale del ricorso – comunicazioni fax: 075.5739884, PEC:
Email_1
Email_2
- Ricorrenti
contro
, cod. fisc. , in persona del Controparte_3 P.IVA_2
Direttore, Ing. Dirigente dell Controparte_4 C.F._2 Controparte_5
, domiciliato presso lo stesso , via Palermo n.° 106, rappresentata
[...] Controparte_3 in udienza, ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D. Lgs. 150/2011 dai funzionari dell'Ente
-Resistente
Conclusioni parte ricorrente: “…NEL MERITO In via principale
-Accertare e dichiarare l'illegittimità ed infondatezza del verbale unico di accertamento e notificazione n. PG 0000/2020-770-01 del 30.06.2020 e, di conseguenza,
pagina 2 di 14 CP_
-revocare ed annullare l'Ordinanza-Ingiunzione dell di n. 104 del 03.02.2023 CP_3 notificata il 10.02.2023, oggi impugnata e, comunque, dichiarare che nessuna somma è dovuta dal Sig. sia in proprio che quale legale rappresentante di Parte_1 [...]
a titolo di sanzione amministrativa per gli illeciti amministrativi Parte_3 contestati nel predetto verbale ispettivo e per le conseguenti sanzioni amministrative, quantificate nell'Ordinanza-Ingiunzione;
In subordine
-accertare e dichiarare la non corretta determinazione della sanzione per le ragioni evidenziate nella parte motiva dell'atto al punto B) e, per l'effetto, ridurne l'importo;
In ogni caso CP_
- Condannare l di al pagamento di tutte le spese di giudizio.” CP_3
Conclusioni parte resistente: “…rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- ritenere e dichiarare inammissibile l'impugnazione del verbale ispettivo n. PG00000/2020-
770-01 del 30.06.2020 e legittima l'Ordinanza di ingiunzione n. 104 del 03.02.2023 resa nei confronti di e e gli atti pregressi, in quanto risultano Parte_1 Parte_3 infondate le contestazioni mosse nel ricorso e per l'effetto, respingere l'atto introduttivo;
- condannare il ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari come per legge ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 c.p.c. e 152 bis r.d. 18.12.1941 n. 1368 e liquidare le stesse ai sensi dell'art. 9 c. 2 D. Lgs. n. 149/2015 …”.
oggetto: Ricorso ex art. art. 6 del D. Lgs. 150/2011 e 22 L. 689/1981
Fatto.
Con ricorso in opposizione a Ordinanza Ingiunzione il Sig. in proprio e quale Parte_1 legale rappresentante della società , ha proposto Parte_3 ricorso avverso l'Ordinanza ingiunzione n. 104 del 03.02.2023, emanata dall
[...]
, chiedendo in via cautelare di sospendere l'esecuzione del Controparte_3 provvedimento opposto, di accertare e dichiarare l'illegittimità e infondatezza del verbale unico n. PG00000/2020-770-01 del 30.06.2020 e, di conseguenza, di revocare e annullare l'Ordinanza Ingiunzione impugnata, nonché, in subordine, di accertare e dichiarare come non corretta la determinazione della sanzione applicata, per i seguenti motivi:
1) insussistenza dei presupposti per l'emissione dell'ordinanza di ingiunzione ed alla sua illegittimità;
pagina 3 di 14 2) difetto di motivazione, dell'O.I. opposta per non aver tenuto conto delle difese svolte nelle memorie difensive;
3) erroneità della quantificazione della sanzione irrogata.
C Le sanzioni contestate al Sig. e alla società con il Parte_1 Parte_2
CP_ verbale ispettivo dell di ed applicate con l'Ordinanza opposta in questa sede, CP_3 riguardano l'occupazione irregolare di sette lavoratori e l'interposizione illecita da pseudo appalto per le giornate conteggiate in base alla rispettiva vigenza della disciplina sanzionatoria (anni 2016-2018 e 2019).
La resistente Amministrazione, nel costituirsi in giudizio contestava integralmente le avverse deduzioni e concludeva come sopra.
La causa, istruita sulla base delle produzioni documentali in atti ed alle prove testimoniali assunte in corso di causa, è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione ex art. 429
c.p.c., previa concessione di termini per note conclusionali e viene decisa come di seguito.
Diritto.
L'opposizione non è fondata e non può essere accolta, se non in parte, per i motivi di seguito indicati.
Deve darsi atto preliminarmente alla difesa ricorrente della correttezza della disamina proposta in ricorso sul concetto di appalto ad alta intensità di manodopera (invero di derivazione pubblicistica - Codice degli Appalti) ed in particolare circa l'avvenuta presa d'atto del Legislatore delle caratteristiche del fenomeno attraverso la modifica apportata dal comma 3, dell'art. 4 Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n. 124, al D.P.R. 633/1972:
“3. All'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, dopo la lettera a-quater) è inserita la seguente: "a-quinquies) alle prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.”.
Sebbene la norma appena riprodotta, come si evince dalla rubrica dell'art. 17, sesto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sia riferita al “Debitore d'imposta” e la norma in questione disciplini l'Imposta sul Valore Aggiunto, non può non esserne evidenziata l'importanza al fine della migliore comprensione delle caratteristiche peculiari di tali forme pagina 4 di 14 particolari di appalti di manodopera: “…. caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma” e dei criteri per poter distinguere tra un appalto genuino dagli altri fenomeni di interposizione illecita di manodopera.
Più precisamente, la norma dispone che il primo indice di genuinità dell'appalto, ovvero l'organizzazione dei mezzi, “debba essere valutato in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio”.
Ciò sta a significare, come ancora argomenta la parte, che nei casi di appalto c.d.
“pesante”, ovvero quello che richiede l'impiego di considerevoli mezzi materiali,
l'appaltatore, oltre al lavoro, dovrà necessariamente organizzare tali mezzi, mentre nei casi di appalto c.d. “leggero”, in cui l'attività appaltata si risolve essenzialmente nello svolgimento di una prestazione di servizi, è sufficiente l'organizzazione del solo lavoro, desumibile dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo da parte dell'appaltatore, motivo per cui il predetto requisito può anche consistere unicamente nell'esercizio del potere organizzativo e direttivo da parte dell'appaltatore, fatto salvo l'ineludibile controllo da parte dell'appaltante sulla corretta esecuzione dell'appalto.
Sul punto va richiamato quanto stabilisce l'art. 29 del D.I.gs. n. 276/2003, secondo il quale: "… il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.".
Dunque, la messa a disposizione da parte del committente di alcuni mezzi (ad esempio, attrezzature e macchinari materiali) necessari all'appaltatore per lo svolgimento dell'attività affidata “non costituisce di per sé elemento decisivo per la qualificazione della fattispecie in termini di appalto non genuino...”, come anche afferma il Ministero del Lavoro con la
Circolare 11 febbraio 2011, n. 5, che chiarisce inoltre: “la genuinità dell'appalto può anche risultare da un accertamento su chi, concretamente, esercita il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati”, aggiungendo che: “… l'organizzazione dei mezzi, requisito imprescindibile dell'appalto genuino, deve, pertanto, intendersi in senso ampio, attesa la possibilità, normativamente prevista, che essa si sostanzi, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, nel puro "esercizio del potere pagina 5 di 14 organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché nella assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa".”.
Infatti nel caso di appalti “labour intensive”, caratterizzati dalla prevalenza delle prestazioni lavorative, ben può ravvisarsi un appalto genuino anche in caso di utilizzo di strumenti di proprietà del committente, nonché di disposizioni impartite dall'appaltante agli ausiliari dell'appaltatore, purché quest'ultimo eserciti il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori, così integrando il requisito dell'organizzazione dei mezzi necessari per eseguire l'appalto, previsto dall'art. 29, comma 1, d.lgs. n. 276/2003.
Il requisito normativo dell'esercizio del potere organizzativo da parte dell'appaltatore appena indicato, come ulteriormente argomenta la difesa ricorrente, non potrà che desumersi dal concreto esercizio della potestà disciplinare da parte di quest'ultimo nei confronti dei lavoratori impiegati nell'appalto, posto che l'appaltante non può adottare alcun tipo di provvedimento diretto verso costoro.
Ciò non significa che l'appaltante non possa esercitare un puntuale controllo sulla corretta esecuzione dell'appalto, potendo legittimante espletare la necessaria direzione tecnica dei lavori anche sul personale che, pur dipendente di altri, operi all'interno dell'impresa: “In tema di interposizione nelle prestazioni di lavoro non è sufficiente, ai fini della configurabilità di un appalto fraudolento, la circostanza che il personale dell'appaltante impartisca disposizioni agli ausiliari dell'appaltatore, occorrendo verificare se le disposizioni impartite siano riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro, in quanto inerenti a concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, oppure al solo risultato di tali prestazioni, il quale può formare oggetto di un genuino contratto di appalto.” Cass. Civ.,
Sez. L, Sentenza n. 12201 del 06/06/2011.
Esaurita sommariamente la ricognizione degli approdi cui è giunta sia la normativa vigente che la giurisprudenza in materia di appalti “labour intensive”, si impone quindi l'esame dei motivi di ricorso, procedendo dalla seconda delle censure svolte dai ricorrenti e riferita al difetto di motivazione dell'O.I. opposta per non avere la resistente tenuto conto, nell'emanare il provvedimento, delle difese svolte dai ricorrenti nelle memorie difensive.
Il motivo di ricorso è infondato.
Innanzitutto, a prescindere dalla fondatezza o meno dell'accertamento, il verbale definitivo, richiamato per relationem nell'O.I. opposta, indica puntualmente le violazioni contestate, le sanzioni applicate nonché gli esiti dettagliati dell'accertamento e delle fonti di prova pagina 6 di 14 acquisite in quella fase e dunque non sussistono, con riferimento all'atto di accertamento, vizi motivazionali di sorta.
Quanto all'O.I. opposta, nonostante i ricorrenti lamentino la totale mancanza di motivazione dell'atto impositivo con riferimento al contenuto delle difese svolte dai ricorrenti in sede di memorie difensive, avendo fornito in proposito giustificazioni “di mera circostanza o manifestamente infondate” dalle quali, “non emerge alcuna replica” alle stesse, benché confortate dalla documentazione allegata, va ricordato che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio di opposizione ad Ordinanza Ingiunzione ha ad oggetto il rapporto e non l'atto.
Da quanto precede discende che i vizi formali di carattere procedimentale, in particolare riferiti all'obbligo di motivazione dei provvedimenti, non possono costituire motivo di annullamento dell'Ordinanza Ingiunzione: “Il contenuto dell'obbligo imposto dall'articolo 18, comma secondo, della legge 24 novembre 1981 n. 689, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che
è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando, nel suo contenuto minimo,
l'ingiunzione descriva la condotta sanzionata e indichi la violazione addebitata, in modo che
l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale che gli
è demandato.” Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 10478 del 08/05/2006.
L'obbligo motivazionale assolve dunque, sia nel caso del verbale di contestazione che con riferimento all'Ordinanza di ingiunzione, alla necessità di consentire al destinatario degli stessi di poter proporre con successo l'eventuale opposizione e dunque di ottenere adeguata tutela dei propri diritti, tenendo altresì presente che la Suprema Corte, in materia di applicazione dei principi della legge 241/1990 ai procedimenti disciplinati della Legge
689/81, ritiene che in tema di sanzioni amministrative, il procedimento preordinato alla loro irrogazione sfugge dall'ambito di applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto, per la sua natura sanzionatoria, è compiutamente retto dai principi sanciti dalla legge 21 novembre 1981, n. 689 (Cfr. ex multis Cass. civ. Sez. II Sent., 04-03-2015, n. 4363).
Quanto precede, tenendo anche conto della circostanza che la parte opponente ha proposto opposizione all'Ordinanza di Ingiunzione con ampia disamina delle proprie ragioni e tali da consentire a questo giudicante di esercitare appieno il controllo giurisdizionale richiesto.
pagina 7 di 14 Venendo quindi al motivo principale del ricorso va detto che, nel corso dell'istruttoria, la tesi attorea fondata sulla insussistenza dei presupposti per l'emissione dell'ordinanza di ingiunzione, anche riferiti alla sua illegittimità, non ha trovato adeguata conferma in corso di causa.
Infatti le dichiarazioni rese delle persone sentite in fase di accertamento, la documentazione agli atti ed infine le prove orali acquisite in corso di causa hanno fornito sufficienti e circostanziati elementi che fanno ritenere sussistente una “intrusiva” ingerenza della proprietà aziendale nella gestione del personale formalmente dipendente dell'appaltatore, non certamente limitata al mero controllo della corretta esecuzione dell'appalto, quanto piuttosto diretta ad impartire agli ausiliari dell'appaltatore, reiterate direttive riferite alle concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e dunque sicuramente riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro.
Prima dell'esame delle prove a sostegno della fondatezza della pretesa sanzionatoria della
Amministrazione resistente si impone tuttavia un chiarimento sul valore delle dichiarazioni raccolte in fase ispettiva e, più in generale, sulla ripartizione dell'onere della prova.
Quanto all'onere della prova non vi è dubbio che i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di oneri di allegazione e probatori fanno gravare integralmente tale onere sulla parte che, come l , deduce la non genuinità dell'appalto. CP_3
Quanto, inoltre, alle dichiarazioni raccolte dagli ispettori, stante la limitazione della piena prova del verbale di accertamento alla sola provenienza delle dichiarazioni ed ai fatti attestati come avvenuti in presenza dell'accertatore, senza peraltro che tale efficacia probatoria possa estendersi alla veridicità intrinseca delle dichiarazioni raccolte, deve comunque ritenersi che le dichiarazioni rese agli accertatori da persone informate dei fatti debbono ritenersi, per consolidata giurisprudenza, fonti di prova liberamente apprezzabili dal giudice.
Non vige infatti alcun principio di gerarchia tra le fonti di prova, posto che nel nostro ordinamento, tranne che per il giuramento, al quale è attribuito valore di prova legale, e dunque compete al giudice del merito il potere esclusivo di individuare le fonti del proprio convincimento e di valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento: “ …. la sentenza impugnata, peraltro, ha pure ricordato correttamente la giurisprudenza di questa
Corte di legittimità formatasi in ordine alla valenza probatoria dei verbali ispettivi redatti dagli ispettori del lavoro, o comunque dai funzionari degli enti previdenziali, secondo la quale essi
pagina 8 di 14 fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., solo relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (vd. Cass. 15702/2014) e, coerentemente, ha ritenuto coperta da fede privilegiata la circostanza che le risposte fornite dal T. fossero quelle effettivamente riportate in verbale, ferma restando la necessità di sottoporre i loro contenuti al vaglio complessivo di tutte le ulteriori acquisizioni probatorie;
peraltro, in tale contesto, non vige alcun principio di gerarchia tra le fonti di prova posto che nel nostro ordinamento, tranne che per il giuramento, a cui è attribuito valore di prova legale, spetta al giudice del merito il potere esclusivo, nell'individuare le fonti del proprio convincimento, di valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, del quale, peraltro, egli deve dare una motivazione immune da vizi logici e giuridici, senza che possa pretendersi
l'attribuzione di un maggior valore ad un accertamento rispetto ad un altro a cagione della sua provenienza (vd. Cass. 4743/2005; n. 2627/1980); si è, dunque, fatta corretta applicazione del principio espresso da questa Corte (vd. Cass. n. 14965/2014) secondo il quale nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all' l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, che l fondi su CP_7 CP_8 rapporto ispettivo. A tal fine, il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori ….” Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., 23-09-2020, n. 19982.
In sintesi, l'esito del rapporto ispettivo contenuto nel verbale, che pure non costituisce piena prova, è attendibile fino a prova contraria quando esprime gli elementi da cui trae origine ed in particolare mediante allegazione delle dichiarazioni rese dai lavoratori ed a maggior ragione da terzi, che restano comunque liberamente valutabili dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori, fatta salva facoltà della parte ricorrente di fornire idonea prova contraria.
Ciò premesso, venendo alla dedotta insussistenza della violazione e dunque al merito della vicenda, la parte ricorrente nega, tra le atre cose, che il titolare della società appaltante, sig. abbia esercitato un qualche potere direttivo nei confronti dei dipendenti Pt_1 dell'appaltatrice, essendosi limitato al mero controllo della corretta esecuzione dell'appalto, consistente nell'attribuire al personale del “ ” le mansioni di produzione, Parte_4
pagina 9 di 14 confezionamento e magazzinaggio dei prodotti finiti, il servizio di segretariato e la gestione delle fiere esterne.
Aggiunge che i suddetti servizi erano eseguiti dagli addetti in assoluta autonomia organizzativa e che l'attività del titolare dell'azienda era consistita solamente nel verificare il corretto adempimento degli obblighi contrattuali, nel vigilare ai fini della sicurezza e nulla di più.
Ma tale rappresentazione è tuttavia smentita sia dalle dichiarazioni raccolte dagli ispettori nelle fasi di accertamento che dalle prove testimoniali esperite in corso di causa, nonché dalla documentazione acquisita al processo.
Quanto alle dichiarazioni raccolte dagli ispettori, vanno per prime esaminate le dichiarazioni rese dallo stesso agli accertatori le quali, diversamente da quanto appena detto sul Pt_1 valore probatorio delle dichiarazioni assunte nella fase ispettiva, assumono certamente un peculiare valere confessorio e non possono essere valutate alla stregua delle altre acquisite, in quanto formano piena prova contro colui che le ha rese (art. 2733 c.c.).
Il 12 luglio 2019 l ichiarava agli accertatori che i lavoratori utilizzati per la produzione Pt_1 ed il magazzino erano seguiti dal sig. che è un mio dipendente”, peraltro Parte_5 anche lui stagionale.
Aggiungeva che, riferendosi ai lavoratori inseriti nel processo produttivo, che i dipendenti del avevano lavorato all'interno dei locali aziendali ed avevano come Parte_4 referente il sig. predetto e più raramente lo stesso (perché si Parte_5 Pt_1 occupava di altro).
Ma soprattutto riferiva che da circa due anni utilizzavano un badge per rilevare le presenze del personale e che dunque “Anche i dipendenti della Agenzia timbravano con il badge.”.
Dalle dichiarazioni che precedono è dunque evidente sin da ora che il controllo esercitato dall pur se attraverso il proprio dipendente non era certo finalizzato alla Pt_1 Pt_5 corretta esecuzione dell'appalto, che, si ricorda, è peraltro un contratto di risultato e non di mezzi, quanto piuttosto all'esercizio diretto del potere datoriale, finanche attraverso il controllo delle ore lavorate dai dipendenti del , controllo che invece avrebbe Parte_4 dovuto essere espletato da un referente del a ciò appositamente incaricato. Parte_4
Ciò è confermato anche dalle dichiarazioni rese dalla lavoratrice la quale Testimone_1
C aveva richiesto a suo tempo l'intervento ispettivo dell , che dichiarava a sua volta,
pagina 10 di 14 confermando poi le dichiarazioni rese in precedenza in sede di prova testimoniale, che oltre ad aver svolto delle prestazioni lavorative in nero (ulteriore contestazione mossa ai ricorrenti e peraltro non contestata in ricorso) di essere stata solo formalmente dipendente dalla AP1
Srls, altra azienda coinvolta nella verifica ispettiva, in quanto i poteri datoriali nei suoi confronti erano sempre stati esercitati direttamente da : “i Miei contatti li Parte_3 ho sempre tenuti con e con la sua segretaria oltre a e i Pt_1 Pt_6 Testimone_2 dipendenti dell'Artigiana Perugina.”, segno evidente che il sig. si occupava Pt_1 direttamente della gestione del personale, anche di quello formalmente dipendente di altri.
Inoltre, sentita quale teste di parte resistente, forniva sin dall'inizio segnali inequivoci circa la difficoltà di individuare l'azienda che l'aveva assunta, qualificandosi come dipendente della società ricorrente, nonostante fosse stata assunta dalla società AP1srls, sintomo, come fa rilevare la resistente Amministrazione, della confusione di ruoli tra appaltatore e committente, non sempre chiara a questa tipologia di lavoratori.
Confermava inoltre in udienza le dichiarazioni rese nella fase ispettiva ed in particolare riferite alla circostanza di non aver mai conosciuto nessuno della società AP1 srls e di aver sempre e solo ricevuto indicazioni sul lavoro dal sig. , al quale i promoter come lei Parte_1 comunicavano le ore di lavoro svolto per il pagamento delle competenze.
Ribadiva inoltre che era proprio il sig. il referente del personale: “…per quelli come Pt_1 me addetti alla vendita la programmazione settimanale e le direttive le dava Pt_1 aggiungendo che le ore di lavoro svolte “venivano comunicate con mezzo cartaceo sicuramente ad , per conoscenza, alla sig.ra della logistica ". Pt_1 Pt_6
Per contro il teste di parte ricorrente il sig. , dipendente della società Testimone_3 ricorrente dal 2018 al 2020, e prima ancora di altre società FA.MOV, ON OFF SRLS, AP1 srls, confermava che proprio la sig.ra indicata anche dalla fungeva da Controparte_9 Tes_1 referente del ” presso . Parte_4 Parte_3
Ma il riferimento alla predetta risulta particolarmente significativo in quanto sono state acquisite agli atti numerose mail inviate dalla stessa al , per Controparte_9 Parte_4 conto de , al fine di comunicare oltre alle presenze sul lavoro dei Parte_3 lavoratori impiegati nell'appalto, i nominativi del personale da assumere con la necessaria documentazione per l'assunzione di cui si forniscono alcuni esempi:
“Buongiorno, con la presente sono ad inviarvi i documenti dei ragazzi che lavoreranno ad Eurochocolate.
pagina 11 di 14 Vi invierò più mail perché ancora non mi hanno mandato tutti i documenti di identità.
SONO TUTTI DA ASSUMERE DAL 13/10/2017 AL 22/10/2017, per la mansione mi dice che Pt_1 ha già parlato con .” Tes_4
“Buongiorno, vi invio altri documenti d'identità dei ragazzi DA ASSUMERE DAL 13/10/2017 AL 22/10/2017 x
Eurochocolate:”.
Il contenuto di tali mail appare dirimente al fine della decisione della causa, in quanto dimostrano che, non solo l per il tramite della e dello dirigeva di Pt_1 CP_9 Pt_5 fatto il personale, ma oltretutto ne decideva in autonomia l'assunzione, attività che invece doveva essere riservata al che poi, solo formalmente, li avrebbe assunti. Parte_4
Quanto precede nonostante la fosse a sua volta ed a differenza dello CP_9 Pt_5 formalmente assunta da altre società prima dell'assunzione presso l in Parte_3 data 18/09/18.
Anche la sig.ra eniva sentita in udienza in qualità di teste, in costanza di rapporto di CP_9 lavoro con la ricorrente e, sebbene confermasse le capitolazioni di parte ricorrente ed in particolare di aver rivestito la qualifica di referente del , aggiungeva anche Parte_4 di essere stata dipendente di tale prima dell'assunzione da parte della ricorrente Parte_4 avvenuta nel 2018.
Ma in realtà, come emerge dagli atti, la prima dell'assunzione diretta presso la CP_9 ricorrente, risultava essere stata assunta da altre società che nulla avevano a che fare con il
(FA.MOV (13/02/16), (02/02/17) e AP1 Srls (25/09/17) e ciò Parte_4 Parte_7 dimostra, ancora una volta che, da un lato non poteva essere dipendente del in Parte_4 quanto era dipendente di altre società e che, dall'altro, non essendo dipendente del
, non poteva che operare nell'interesse dell'altro soggetto interessato dall'appalto Parte_4 medesimo e quindi della società e l come emerge innanzitutto Parte_3 Pt_1 dalle mail di cui si è detto.
A sua volta il teste , già dipendente della ditta ricorrente, dichiarava: “le Testimone_5 direttive di lavoro me le dava il sig. e altri due ragazzi certo Parte_1 Testimone_3
i cui non ricordo il cognome”, smentendo peraltro che la funzione di referente del Pt_5
fosse la sig.ra quando, rispondendo sul capitolo 5) “Ce lo comunicava il Parte_4 CP_9 sig. anche tramite gli altri due responsabili.”, riferendosi all'orario di lavoro, Pt_1
pagina 12 di 14 confermando ancora una volta che il sig. sercitava quei poteri datoriali che invece Pt_1 avrebbe dovuto esercitare il consorzio Pt_4
Le prove raccolte fanno dunque ritenere sussistente la responsabilità dell d in solido Pt_1 della società e ciò indipendentemente dalle concrete modalità dello Parte_3 svolgimento dell'attività lavorative all'interno dei locali dell'azienda, che pur oggetto di specifica capitolazione da parte dei ricorrenti e confermate dai propri testi, risultano a questo punto irrilevanti ai fini del decidere.
L'ultimo dei motivi di ricorso è riferito all'erroneità della quantificazione della sanzione applicata con l'O.I. opposta.
Deduce la parte ricorrente che l ha applicato Euro 14.520,00 per aver stipulato CP_3 contratti di appalto fraudolenti con le modalità ed al fine di utilizzare la forza lavoro dei lavoratori indicati nel verbale unico di accertamento per un totale di 242 giornate per l'anno
2019 ed inoltre euro 50.000 per la medesima contestazione di cui al punto che precede ma relativamente agli anni 2016, 2017 e 2018 e per un totale di n. 3750 giornate.
Riteneva in conseguenza che il calcolo predetto fosse errato in quanto l' art. 1 del D.lgs.
8/2016, ai commi 1 e 6, prevede espressamente che in caso di somministrazione illecita sia l'utilizzatore che il somministratore sono puniti con una sanzione amministrativa di € 50,00 per ogni lavoratore impiegato e per ogni giornata di utilizzo e che tale sanzione non può comunque essere inferiore ad euro 5.000,00 né superiore ad euro 50.000, motivo per cui l avrebbe, attraverso lo spacchettamento delle violazioni in due diverse CP_3
“tranches”, illegittimamente evitato di rispettare il limite cumulativo anzidetto.
La prospettazione è corretta, nonostante la parte resisteste abbia eccepito che nel calcolare l'importo della sanzione, sono stati applicati i minimi in misura perfino inferiore a quelli previsti e, correttamente, poi, sono state applicate le sanzioni vigenti al momento della commissione dei fatti, in applicazione del principio di legalità vigente per gli illeciti amministrativi ai sensi dell'art. 1, stessa legge, non essendosi verificato alcun
“spacchettamento” volto alla duplicazione delle sanzioni.
Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, entrato in vigore in data 06/02/2016, prevede effettivamente, comma 6, un limite massimo delle sanzioni applicabili alla fattispecie: “6. Se per le violazioni previste dal comma 1 è prevista una pena pecuniaria proporzionale, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, la somma dovuta è pari all'ammontare
pagina 13 di 14 della multa o dell'ammenda, ma non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000.”.
Ne consegue che, trattandosi di violazioni commesse negli anni 2016-2019 e dunque nella piena vigenza del limite predetto, l'importo della sanzione deve ritenersi eccessivo, posto che la norma predetta non tiene conto delle modifiche introdotte dalla Legge 30 dicembre
2018, n. 145, che all'art. 1, comma 445, lettera d) ha disposto solamente l'aumento degli importi dovuti per le violazioni in esame, come previsti dall'art. 18 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 27620, poiché il limite di 50.000 Euro è rimasto nel frattempo invariato.
Dunque, la sanzione complessivamente applicata va riparametrata in base al limite massimo previsto dall'art. 1, comma 6, D. Lgs. N. 8/2016), ferma restando la sanzione applicata per l'occupazione in nero dei lavoratori di cui al punto 1 dell'ordinanza opposta - violazione non contestata dalla parte ricorrente e dunque da ritenersi definitivamente accertata.
La parziale reciproca soccombenza tra le parti giustifica inoltre la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
− revoca la sospensiva della provvisoria esecutività del provvedimento opposto;
− rigetta parzialmente il ricorso e per l'effetto conferma l'Ordinanza di ingiunzione n. 104 del
03.02.2023, emanata dall nei confronti dei Controparte_3 ricorrenti e della società Parte_1 Parte_3 disponendo tuttavia la riduzione delle sanzioni applicate nel modo che segue:
- € 12.000,00 quanto al punto 1) dell'O.I. opposta;
- € 50.000,00 quanto ai punti 2) e 3) dell'O.I. opposta;
per un totale di euro 62.000,00, oltre € 42,60 per spese di notifica.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Perugia, 20 ottobre 2025
IL Giudice On. di Tribunale
LO MB
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TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1375/2023 tra Co
e Parte_1 Parte_2 Ricorrenti e
DI PERUGIA Controparte_2
Resistente
Oggi 20 ottobre 2025 ad ore 13.35 innanzi al dott. LO MB, sono comparsi:
Per l'avv. SIMONA Parte_3 BARBETTI anche in sostituzione dell'avv.to MASTRANGELI FABRIZIO DOMENICO, la quale si riporta al ricorso ed alle note da ultimo depositate e contesta gli scritti di controparte, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
Per l'avv. SVEVA STANCATI la Controparte_3 quale si riporta alla propria comparsa di risposta ed alle note da ultimo depositate e contesta gli scritti di controparte insistendo per il rigetto del ricorso.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e procedono alla Discussione della causa.
All'esito della discussione orale, il Giudice si ritira per deliberare ed invita le parti a ricomparire alle ore 15,00 odierne per la lettura della sentenza, completa di motivazione, previa sua redazione ex art. 429 c.p.c..
Alle ore 17,45, assenti le parti, il Giudice procede al deposito della sentenza e della contestuale motivazione, di seguito riportata.
Il Giudice On. di Tribunale
dott. LO MB
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA
II Sezione Civile
Il Giudice Onorario di Tribunale, dott. LO MB, quale Giudice onorario del Tribunale di Perugia in funzione di Giudice monocratico, alla pubblica udienza del 20 ottobre 2025, emette e pubblica, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa n. 1375/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ) nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]. Parte_1 C.F._1
E.V. degli Anguillotti n. 1 in proprio e quale legale rappresentante p.t. di
[...]
(C.F. e P.IVA ) con sede legale in Torgiano (PG), Parte_3 P.IVA_1
Via Ferriera 23/A, elettivamente domiciliati in , Piazza Italia n. 4 presso e nello studio CP_3 dell'Avv. Fabrizio D. Mastrangeli che, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Simona Barbetti, li rappresenta e difende nel presente procedimento in forza di procura speciale apposta in calce all'originale del ricorso – comunicazioni fax: 075.5739884, PEC:
Email_1
Email_2
- Ricorrenti
contro
, cod. fisc. , in persona del Controparte_3 P.IVA_2
Direttore, Ing. Dirigente dell Controparte_4 C.F._2 Controparte_5
, domiciliato presso lo stesso , via Palermo n.° 106, rappresentata
[...] Controparte_3 in udienza, ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D. Lgs. 150/2011 dai funzionari dell'Ente
-Resistente
Conclusioni parte ricorrente: “…NEL MERITO In via principale
-Accertare e dichiarare l'illegittimità ed infondatezza del verbale unico di accertamento e notificazione n. PG 0000/2020-770-01 del 30.06.2020 e, di conseguenza,
pagina 2 di 14 CP_
-revocare ed annullare l'Ordinanza-Ingiunzione dell di n. 104 del 03.02.2023 CP_3 notificata il 10.02.2023, oggi impugnata e, comunque, dichiarare che nessuna somma è dovuta dal Sig. sia in proprio che quale legale rappresentante di Parte_1 [...]
a titolo di sanzione amministrativa per gli illeciti amministrativi Parte_3 contestati nel predetto verbale ispettivo e per le conseguenti sanzioni amministrative, quantificate nell'Ordinanza-Ingiunzione;
In subordine
-accertare e dichiarare la non corretta determinazione della sanzione per le ragioni evidenziate nella parte motiva dell'atto al punto B) e, per l'effetto, ridurne l'importo;
In ogni caso CP_
- Condannare l di al pagamento di tutte le spese di giudizio.” CP_3
Conclusioni parte resistente: “…rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- ritenere e dichiarare inammissibile l'impugnazione del verbale ispettivo n. PG00000/2020-
770-01 del 30.06.2020 e legittima l'Ordinanza di ingiunzione n. 104 del 03.02.2023 resa nei confronti di e e gli atti pregressi, in quanto risultano Parte_1 Parte_3 infondate le contestazioni mosse nel ricorso e per l'effetto, respingere l'atto introduttivo;
- condannare il ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari come per legge ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 c.p.c. e 152 bis r.d. 18.12.1941 n. 1368 e liquidare le stesse ai sensi dell'art. 9 c. 2 D. Lgs. n. 149/2015 …”.
oggetto: Ricorso ex art. art. 6 del D. Lgs. 150/2011 e 22 L. 689/1981
Fatto.
Con ricorso in opposizione a Ordinanza Ingiunzione il Sig. in proprio e quale Parte_1 legale rappresentante della società , ha proposto Parte_3 ricorso avverso l'Ordinanza ingiunzione n. 104 del 03.02.2023, emanata dall
[...]
, chiedendo in via cautelare di sospendere l'esecuzione del Controparte_3 provvedimento opposto, di accertare e dichiarare l'illegittimità e infondatezza del verbale unico n. PG00000/2020-770-01 del 30.06.2020 e, di conseguenza, di revocare e annullare l'Ordinanza Ingiunzione impugnata, nonché, in subordine, di accertare e dichiarare come non corretta la determinazione della sanzione applicata, per i seguenti motivi:
1) insussistenza dei presupposti per l'emissione dell'ordinanza di ingiunzione ed alla sua illegittimità;
pagina 3 di 14 2) difetto di motivazione, dell'O.I. opposta per non aver tenuto conto delle difese svolte nelle memorie difensive;
3) erroneità della quantificazione della sanzione irrogata.
C Le sanzioni contestate al Sig. e alla società con il Parte_1 Parte_2
CP_ verbale ispettivo dell di ed applicate con l'Ordinanza opposta in questa sede, CP_3 riguardano l'occupazione irregolare di sette lavoratori e l'interposizione illecita da pseudo appalto per le giornate conteggiate in base alla rispettiva vigenza della disciplina sanzionatoria (anni 2016-2018 e 2019).
La resistente Amministrazione, nel costituirsi in giudizio contestava integralmente le avverse deduzioni e concludeva come sopra.
La causa, istruita sulla base delle produzioni documentali in atti ed alle prove testimoniali assunte in corso di causa, è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione ex art. 429
c.p.c., previa concessione di termini per note conclusionali e viene decisa come di seguito.
Diritto.
L'opposizione non è fondata e non può essere accolta, se non in parte, per i motivi di seguito indicati.
Deve darsi atto preliminarmente alla difesa ricorrente della correttezza della disamina proposta in ricorso sul concetto di appalto ad alta intensità di manodopera (invero di derivazione pubblicistica - Codice degli Appalti) ed in particolare circa l'avvenuta presa d'atto del Legislatore delle caratteristiche del fenomeno attraverso la modifica apportata dal comma 3, dell'art. 4 Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n. 124, al D.P.R. 633/1972:
“3. All'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, dopo la lettera a-quater) è inserita la seguente: "a-quinquies) alle prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.”.
Sebbene la norma appena riprodotta, come si evince dalla rubrica dell'art. 17, sesto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sia riferita al “Debitore d'imposta” e la norma in questione disciplini l'Imposta sul Valore Aggiunto, non può non esserne evidenziata l'importanza al fine della migliore comprensione delle caratteristiche peculiari di tali forme pagina 4 di 14 particolari di appalti di manodopera: “…. caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma” e dei criteri per poter distinguere tra un appalto genuino dagli altri fenomeni di interposizione illecita di manodopera.
Più precisamente, la norma dispone che il primo indice di genuinità dell'appalto, ovvero l'organizzazione dei mezzi, “debba essere valutato in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio”.
Ciò sta a significare, come ancora argomenta la parte, che nei casi di appalto c.d.
“pesante”, ovvero quello che richiede l'impiego di considerevoli mezzi materiali,
l'appaltatore, oltre al lavoro, dovrà necessariamente organizzare tali mezzi, mentre nei casi di appalto c.d. “leggero”, in cui l'attività appaltata si risolve essenzialmente nello svolgimento di una prestazione di servizi, è sufficiente l'organizzazione del solo lavoro, desumibile dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo da parte dell'appaltatore, motivo per cui il predetto requisito può anche consistere unicamente nell'esercizio del potere organizzativo e direttivo da parte dell'appaltatore, fatto salvo l'ineludibile controllo da parte dell'appaltante sulla corretta esecuzione dell'appalto.
Sul punto va richiamato quanto stabilisce l'art. 29 del D.I.gs. n. 276/2003, secondo il quale: "… il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.".
Dunque, la messa a disposizione da parte del committente di alcuni mezzi (ad esempio, attrezzature e macchinari materiali) necessari all'appaltatore per lo svolgimento dell'attività affidata “non costituisce di per sé elemento decisivo per la qualificazione della fattispecie in termini di appalto non genuino...”, come anche afferma il Ministero del Lavoro con la
Circolare 11 febbraio 2011, n. 5, che chiarisce inoltre: “la genuinità dell'appalto può anche risultare da un accertamento su chi, concretamente, esercita il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati”, aggiungendo che: “… l'organizzazione dei mezzi, requisito imprescindibile dell'appalto genuino, deve, pertanto, intendersi in senso ampio, attesa la possibilità, normativamente prevista, che essa si sostanzi, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, nel puro "esercizio del potere pagina 5 di 14 organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché nella assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa".”.
Infatti nel caso di appalti “labour intensive”, caratterizzati dalla prevalenza delle prestazioni lavorative, ben può ravvisarsi un appalto genuino anche in caso di utilizzo di strumenti di proprietà del committente, nonché di disposizioni impartite dall'appaltante agli ausiliari dell'appaltatore, purché quest'ultimo eserciti il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori, così integrando il requisito dell'organizzazione dei mezzi necessari per eseguire l'appalto, previsto dall'art. 29, comma 1, d.lgs. n. 276/2003.
Il requisito normativo dell'esercizio del potere organizzativo da parte dell'appaltatore appena indicato, come ulteriormente argomenta la difesa ricorrente, non potrà che desumersi dal concreto esercizio della potestà disciplinare da parte di quest'ultimo nei confronti dei lavoratori impiegati nell'appalto, posto che l'appaltante non può adottare alcun tipo di provvedimento diretto verso costoro.
Ciò non significa che l'appaltante non possa esercitare un puntuale controllo sulla corretta esecuzione dell'appalto, potendo legittimante espletare la necessaria direzione tecnica dei lavori anche sul personale che, pur dipendente di altri, operi all'interno dell'impresa: “In tema di interposizione nelle prestazioni di lavoro non è sufficiente, ai fini della configurabilità di un appalto fraudolento, la circostanza che il personale dell'appaltante impartisca disposizioni agli ausiliari dell'appaltatore, occorrendo verificare se le disposizioni impartite siano riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro, in quanto inerenti a concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, oppure al solo risultato di tali prestazioni, il quale può formare oggetto di un genuino contratto di appalto.” Cass. Civ.,
Sez. L, Sentenza n. 12201 del 06/06/2011.
Esaurita sommariamente la ricognizione degli approdi cui è giunta sia la normativa vigente che la giurisprudenza in materia di appalti “labour intensive”, si impone quindi l'esame dei motivi di ricorso, procedendo dalla seconda delle censure svolte dai ricorrenti e riferita al difetto di motivazione dell'O.I. opposta per non avere la resistente tenuto conto, nell'emanare il provvedimento, delle difese svolte dai ricorrenti nelle memorie difensive.
Il motivo di ricorso è infondato.
Innanzitutto, a prescindere dalla fondatezza o meno dell'accertamento, il verbale definitivo, richiamato per relationem nell'O.I. opposta, indica puntualmente le violazioni contestate, le sanzioni applicate nonché gli esiti dettagliati dell'accertamento e delle fonti di prova pagina 6 di 14 acquisite in quella fase e dunque non sussistono, con riferimento all'atto di accertamento, vizi motivazionali di sorta.
Quanto all'O.I. opposta, nonostante i ricorrenti lamentino la totale mancanza di motivazione dell'atto impositivo con riferimento al contenuto delle difese svolte dai ricorrenti in sede di memorie difensive, avendo fornito in proposito giustificazioni “di mera circostanza o manifestamente infondate” dalle quali, “non emerge alcuna replica” alle stesse, benché confortate dalla documentazione allegata, va ricordato che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio di opposizione ad Ordinanza Ingiunzione ha ad oggetto il rapporto e non l'atto.
Da quanto precede discende che i vizi formali di carattere procedimentale, in particolare riferiti all'obbligo di motivazione dei provvedimenti, non possono costituire motivo di annullamento dell'Ordinanza Ingiunzione: “Il contenuto dell'obbligo imposto dall'articolo 18, comma secondo, della legge 24 novembre 1981 n. 689, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che
è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando, nel suo contenuto minimo,
l'ingiunzione descriva la condotta sanzionata e indichi la violazione addebitata, in modo che
l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale che gli
è demandato.” Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 10478 del 08/05/2006.
L'obbligo motivazionale assolve dunque, sia nel caso del verbale di contestazione che con riferimento all'Ordinanza di ingiunzione, alla necessità di consentire al destinatario degli stessi di poter proporre con successo l'eventuale opposizione e dunque di ottenere adeguata tutela dei propri diritti, tenendo altresì presente che la Suprema Corte, in materia di applicazione dei principi della legge 241/1990 ai procedimenti disciplinati della Legge
689/81, ritiene che in tema di sanzioni amministrative, il procedimento preordinato alla loro irrogazione sfugge dall'ambito di applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto, per la sua natura sanzionatoria, è compiutamente retto dai principi sanciti dalla legge 21 novembre 1981, n. 689 (Cfr. ex multis Cass. civ. Sez. II Sent., 04-03-2015, n. 4363).
Quanto precede, tenendo anche conto della circostanza che la parte opponente ha proposto opposizione all'Ordinanza di Ingiunzione con ampia disamina delle proprie ragioni e tali da consentire a questo giudicante di esercitare appieno il controllo giurisdizionale richiesto.
pagina 7 di 14 Venendo quindi al motivo principale del ricorso va detto che, nel corso dell'istruttoria, la tesi attorea fondata sulla insussistenza dei presupposti per l'emissione dell'ordinanza di ingiunzione, anche riferiti alla sua illegittimità, non ha trovato adeguata conferma in corso di causa.
Infatti le dichiarazioni rese delle persone sentite in fase di accertamento, la documentazione agli atti ed infine le prove orali acquisite in corso di causa hanno fornito sufficienti e circostanziati elementi che fanno ritenere sussistente una “intrusiva” ingerenza della proprietà aziendale nella gestione del personale formalmente dipendente dell'appaltatore, non certamente limitata al mero controllo della corretta esecuzione dell'appalto, quanto piuttosto diretta ad impartire agli ausiliari dell'appaltatore, reiterate direttive riferite alle concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e dunque sicuramente riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro.
Prima dell'esame delle prove a sostegno della fondatezza della pretesa sanzionatoria della
Amministrazione resistente si impone tuttavia un chiarimento sul valore delle dichiarazioni raccolte in fase ispettiva e, più in generale, sulla ripartizione dell'onere della prova.
Quanto all'onere della prova non vi è dubbio che i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di oneri di allegazione e probatori fanno gravare integralmente tale onere sulla parte che, come l , deduce la non genuinità dell'appalto. CP_3
Quanto, inoltre, alle dichiarazioni raccolte dagli ispettori, stante la limitazione della piena prova del verbale di accertamento alla sola provenienza delle dichiarazioni ed ai fatti attestati come avvenuti in presenza dell'accertatore, senza peraltro che tale efficacia probatoria possa estendersi alla veridicità intrinseca delle dichiarazioni raccolte, deve comunque ritenersi che le dichiarazioni rese agli accertatori da persone informate dei fatti debbono ritenersi, per consolidata giurisprudenza, fonti di prova liberamente apprezzabili dal giudice.
Non vige infatti alcun principio di gerarchia tra le fonti di prova, posto che nel nostro ordinamento, tranne che per il giuramento, al quale è attribuito valore di prova legale, e dunque compete al giudice del merito il potere esclusivo di individuare le fonti del proprio convincimento e di valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento: “ …. la sentenza impugnata, peraltro, ha pure ricordato correttamente la giurisprudenza di questa
Corte di legittimità formatasi in ordine alla valenza probatoria dei verbali ispettivi redatti dagli ispettori del lavoro, o comunque dai funzionari degli enti previdenziali, secondo la quale essi
pagina 8 di 14 fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., solo relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (vd. Cass. 15702/2014) e, coerentemente, ha ritenuto coperta da fede privilegiata la circostanza che le risposte fornite dal T. fossero quelle effettivamente riportate in verbale, ferma restando la necessità di sottoporre i loro contenuti al vaglio complessivo di tutte le ulteriori acquisizioni probatorie;
peraltro, in tale contesto, non vige alcun principio di gerarchia tra le fonti di prova posto che nel nostro ordinamento, tranne che per il giuramento, a cui è attribuito valore di prova legale, spetta al giudice del merito il potere esclusivo, nell'individuare le fonti del proprio convincimento, di valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, del quale, peraltro, egli deve dare una motivazione immune da vizi logici e giuridici, senza che possa pretendersi
l'attribuzione di un maggior valore ad un accertamento rispetto ad un altro a cagione della sua provenienza (vd. Cass. 4743/2005; n. 2627/1980); si è, dunque, fatta corretta applicazione del principio espresso da questa Corte (vd. Cass. n. 14965/2014) secondo il quale nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all' l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, che l fondi su CP_7 CP_8 rapporto ispettivo. A tal fine, il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori ….” Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., 23-09-2020, n. 19982.
In sintesi, l'esito del rapporto ispettivo contenuto nel verbale, che pure non costituisce piena prova, è attendibile fino a prova contraria quando esprime gli elementi da cui trae origine ed in particolare mediante allegazione delle dichiarazioni rese dai lavoratori ed a maggior ragione da terzi, che restano comunque liberamente valutabili dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori, fatta salva facoltà della parte ricorrente di fornire idonea prova contraria.
Ciò premesso, venendo alla dedotta insussistenza della violazione e dunque al merito della vicenda, la parte ricorrente nega, tra le atre cose, che il titolare della società appaltante, sig. abbia esercitato un qualche potere direttivo nei confronti dei dipendenti Pt_1 dell'appaltatrice, essendosi limitato al mero controllo della corretta esecuzione dell'appalto, consistente nell'attribuire al personale del “ ” le mansioni di produzione, Parte_4
pagina 9 di 14 confezionamento e magazzinaggio dei prodotti finiti, il servizio di segretariato e la gestione delle fiere esterne.
Aggiunge che i suddetti servizi erano eseguiti dagli addetti in assoluta autonomia organizzativa e che l'attività del titolare dell'azienda era consistita solamente nel verificare il corretto adempimento degli obblighi contrattuali, nel vigilare ai fini della sicurezza e nulla di più.
Ma tale rappresentazione è tuttavia smentita sia dalle dichiarazioni raccolte dagli ispettori nelle fasi di accertamento che dalle prove testimoniali esperite in corso di causa, nonché dalla documentazione acquisita al processo.
Quanto alle dichiarazioni raccolte dagli ispettori, vanno per prime esaminate le dichiarazioni rese dallo stesso agli accertatori le quali, diversamente da quanto appena detto sul Pt_1 valore probatorio delle dichiarazioni assunte nella fase ispettiva, assumono certamente un peculiare valere confessorio e non possono essere valutate alla stregua delle altre acquisite, in quanto formano piena prova contro colui che le ha rese (art. 2733 c.c.).
Il 12 luglio 2019 l ichiarava agli accertatori che i lavoratori utilizzati per la produzione Pt_1 ed il magazzino erano seguiti dal sig. che è un mio dipendente”, peraltro Parte_5 anche lui stagionale.
Aggiungeva che, riferendosi ai lavoratori inseriti nel processo produttivo, che i dipendenti del avevano lavorato all'interno dei locali aziendali ed avevano come Parte_4 referente il sig. predetto e più raramente lo stesso (perché si Parte_5 Pt_1 occupava di altro).
Ma soprattutto riferiva che da circa due anni utilizzavano un badge per rilevare le presenze del personale e che dunque “Anche i dipendenti della Agenzia timbravano con il badge.”.
Dalle dichiarazioni che precedono è dunque evidente sin da ora che il controllo esercitato dall pur se attraverso il proprio dipendente non era certo finalizzato alla Pt_1 Pt_5 corretta esecuzione dell'appalto, che, si ricorda, è peraltro un contratto di risultato e non di mezzi, quanto piuttosto all'esercizio diretto del potere datoriale, finanche attraverso il controllo delle ore lavorate dai dipendenti del , controllo che invece avrebbe Parte_4 dovuto essere espletato da un referente del a ciò appositamente incaricato. Parte_4
Ciò è confermato anche dalle dichiarazioni rese dalla lavoratrice la quale Testimone_1
C aveva richiesto a suo tempo l'intervento ispettivo dell , che dichiarava a sua volta,
pagina 10 di 14 confermando poi le dichiarazioni rese in precedenza in sede di prova testimoniale, che oltre ad aver svolto delle prestazioni lavorative in nero (ulteriore contestazione mossa ai ricorrenti e peraltro non contestata in ricorso) di essere stata solo formalmente dipendente dalla AP1
Srls, altra azienda coinvolta nella verifica ispettiva, in quanto i poteri datoriali nei suoi confronti erano sempre stati esercitati direttamente da : “i Miei contatti li Parte_3 ho sempre tenuti con e con la sua segretaria oltre a e i Pt_1 Pt_6 Testimone_2 dipendenti dell'Artigiana Perugina.”, segno evidente che il sig. si occupava Pt_1 direttamente della gestione del personale, anche di quello formalmente dipendente di altri.
Inoltre, sentita quale teste di parte resistente, forniva sin dall'inizio segnali inequivoci circa la difficoltà di individuare l'azienda che l'aveva assunta, qualificandosi come dipendente della società ricorrente, nonostante fosse stata assunta dalla società AP1srls, sintomo, come fa rilevare la resistente Amministrazione, della confusione di ruoli tra appaltatore e committente, non sempre chiara a questa tipologia di lavoratori.
Confermava inoltre in udienza le dichiarazioni rese nella fase ispettiva ed in particolare riferite alla circostanza di non aver mai conosciuto nessuno della società AP1 srls e di aver sempre e solo ricevuto indicazioni sul lavoro dal sig. , al quale i promoter come lei Parte_1 comunicavano le ore di lavoro svolto per il pagamento delle competenze.
Ribadiva inoltre che era proprio il sig. il referente del personale: “…per quelli come Pt_1 me addetti alla vendita la programmazione settimanale e le direttive le dava Pt_1 aggiungendo che le ore di lavoro svolte “venivano comunicate con mezzo cartaceo sicuramente ad , per conoscenza, alla sig.ra della logistica ". Pt_1 Pt_6
Per contro il teste di parte ricorrente il sig. , dipendente della società Testimone_3 ricorrente dal 2018 al 2020, e prima ancora di altre società FA.MOV, ON OFF SRLS, AP1 srls, confermava che proprio la sig.ra indicata anche dalla fungeva da Controparte_9 Tes_1 referente del ” presso . Parte_4 Parte_3
Ma il riferimento alla predetta risulta particolarmente significativo in quanto sono state acquisite agli atti numerose mail inviate dalla stessa al , per Controparte_9 Parte_4 conto de , al fine di comunicare oltre alle presenze sul lavoro dei Parte_3 lavoratori impiegati nell'appalto, i nominativi del personale da assumere con la necessaria documentazione per l'assunzione di cui si forniscono alcuni esempi:
“Buongiorno, con la presente sono ad inviarvi i documenti dei ragazzi che lavoreranno ad Eurochocolate.
pagina 11 di 14 Vi invierò più mail perché ancora non mi hanno mandato tutti i documenti di identità.
SONO TUTTI DA ASSUMERE DAL 13/10/2017 AL 22/10/2017, per la mansione mi dice che Pt_1 ha già parlato con .” Tes_4
“Buongiorno, vi invio altri documenti d'identità dei ragazzi DA ASSUMERE DAL 13/10/2017 AL 22/10/2017 x
Eurochocolate:”.
Il contenuto di tali mail appare dirimente al fine della decisione della causa, in quanto dimostrano che, non solo l per il tramite della e dello dirigeva di Pt_1 CP_9 Pt_5 fatto il personale, ma oltretutto ne decideva in autonomia l'assunzione, attività che invece doveva essere riservata al che poi, solo formalmente, li avrebbe assunti. Parte_4
Quanto precede nonostante la fosse a sua volta ed a differenza dello CP_9 Pt_5 formalmente assunta da altre società prima dell'assunzione presso l in Parte_3 data 18/09/18.
Anche la sig.ra eniva sentita in udienza in qualità di teste, in costanza di rapporto di CP_9 lavoro con la ricorrente e, sebbene confermasse le capitolazioni di parte ricorrente ed in particolare di aver rivestito la qualifica di referente del , aggiungeva anche Parte_4 di essere stata dipendente di tale prima dell'assunzione da parte della ricorrente Parte_4 avvenuta nel 2018.
Ma in realtà, come emerge dagli atti, la prima dell'assunzione diretta presso la CP_9 ricorrente, risultava essere stata assunta da altre società che nulla avevano a che fare con il
(FA.MOV (13/02/16), (02/02/17) e AP1 Srls (25/09/17) e ciò Parte_4 Parte_7 dimostra, ancora una volta che, da un lato non poteva essere dipendente del in Parte_4 quanto era dipendente di altre società e che, dall'altro, non essendo dipendente del
, non poteva che operare nell'interesse dell'altro soggetto interessato dall'appalto Parte_4 medesimo e quindi della società e l come emerge innanzitutto Parte_3 Pt_1 dalle mail di cui si è detto.
A sua volta il teste , già dipendente della ditta ricorrente, dichiarava: “le Testimone_5 direttive di lavoro me le dava il sig. e altri due ragazzi certo Parte_1 Testimone_3
i cui non ricordo il cognome”, smentendo peraltro che la funzione di referente del Pt_5
fosse la sig.ra quando, rispondendo sul capitolo 5) “Ce lo comunicava il Parte_4 CP_9 sig. anche tramite gli altri due responsabili.”, riferendosi all'orario di lavoro, Pt_1
pagina 12 di 14 confermando ancora una volta che il sig. sercitava quei poteri datoriali che invece Pt_1 avrebbe dovuto esercitare il consorzio Pt_4
Le prove raccolte fanno dunque ritenere sussistente la responsabilità dell d in solido Pt_1 della società e ciò indipendentemente dalle concrete modalità dello Parte_3 svolgimento dell'attività lavorative all'interno dei locali dell'azienda, che pur oggetto di specifica capitolazione da parte dei ricorrenti e confermate dai propri testi, risultano a questo punto irrilevanti ai fini del decidere.
L'ultimo dei motivi di ricorso è riferito all'erroneità della quantificazione della sanzione applicata con l'O.I. opposta.
Deduce la parte ricorrente che l ha applicato Euro 14.520,00 per aver stipulato CP_3 contratti di appalto fraudolenti con le modalità ed al fine di utilizzare la forza lavoro dei lavoratori indicati nel verbale unico di accertamento per un totale di 242 giornate per l'anno
2019 ed inoltre euro 50.000 per la medesima contestazione di cui al punto che precede ma relativamente agli anni 2016, 2017 e 2018 e per un totale di n. 3750 giornate.
Riteneva in conseguenza che il calcolo predetto fosse errato in quanto l' art. 1 del D.lgs.
8/2016, ai commi 1 e 6, prevede espressamente che in caso di somministrazione illecita sia l'utilizzatore che il somministratore sono puniti con una sanzione amministrativa di € 50,00 per ogni lavoratore impiegato e per ogni giornata di utilizzo e che tale sanzione non può comunque essere inferiore ad euro 5.000,00 né superiore ad euro 50.000, motivo per cui l avrebbe, attraverso lo spacchettamento delle violazioni in due diverse CP_3
“tranches”, illegittimamente evitato di rispettare il limite cumulativo anzidetto.
La prospettazione è corretta, nonostante la parte resisteste abbia eccepito che nel calcolare l'importo della sanzione, sono stati applicati i minimi in misura perfino inferiore a quelli previsti e, correttamente, poi, sono state applicate le sanzioni vigenti al momento della commissione dei fatti, in applicazione del principio di legalità vigente per gli illeciti amministrativi ai sensi dell'art. 1, stessa legge, non essendosi verificato alcun
“spacchettamento” volto alla duplicazione delle sanzioni.
Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, entrato in vigore in data 06/02/2016, prevede effettivamente, comma 6, un limite massimo delle sanzioni applicabili alla fattispecie: “6. Se per le violazioni previste dal comma 1 è prevista una pena pecuniaria proporzionale, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, la somma dovuta è pari all'ammontare
pagina 13 di 14 della multa o dell'ammenda, ma non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000.”.
Ne consegue che, trattandosi di violazioni commesse negli anni 2016-2019 e dunque nella piena vigenza del limite predetto, l'importo della sanzione deve ritenersi eccessivo, posto che la norma predetta non tiene conto delle modifiche introdotte dalla Legge 30 dicembre
2018, n. 145, che all'art. 1, comma 445, lettera d) ha disposto solamente l'aumento degli importi dovuti per le violazioni in esame, come previsti dall'art. 18 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 27620, poiché il limite di 50.000 Euro è rimasto nel frattempo invariato.
Dunque, la sanzione complessivamente applicata va riparametrata in base al limite massimo previsto dall'art. 1, comma 6, D. Lgs. N. 8/2016), ferma restando la sanzione applicata per l'occupazione in nero dei lavoratori di cui al punto 1 dell'ordinanza opposta - violazione non contestata dalla parte ricorrente e dunque da ritenersi definitivamente accertata.
La parziale reciproca soccombenza tra le parti giustifica inoltre la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
− revoca la sospensiva della provvisoria esecutività del provvedimento opposto;
− rigetta parzialmente il ricorso e per l'effetto conferma l'Ordinanza di ingiunzione n. 104 del
03.02.2023, emanata dall nei confronti dei Controparte_3 ricorrenti e della società Parte_1 Parte_3 disponendo tuttavia la riduzione delle sanzioni applicate nel modo che segue:
- € 12.000,00 quanto al punto 1) dell'O.I. opposta;
- € 50.000,00 quanto ai punti 2) e 3) dell'O.I. opposta;
per un totale di euro 62.000,00, oltre € 42,60 per spese di notifica.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Perugia, 20 ottobre 2025
IL Giudice On. di Tribunale
LO MB
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