Decreto cautelare 3 agosto 2021
Ordinanza cautelare 10 settembre 2021
Sentenza 27 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, decreto cautelare 03/08/2021, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/08/2021
N. 00814/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 814 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli Avvocati Beatrice Rigotti, Enrico Varali e Cristina Bono, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia, anche con misura monocratica
- del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e del diniego di rilascio del permesso di soggiorno, emesso dalla Questura di -OMISSIS- e notificato al ricorrente in data 17 maggio 2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di misure cautelari monocratiche, proposta ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., con cui il ricorrente chiede la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato;
Rilevato che il provvedimento risulta notificato al ricorrente il 17 maggio 2021, mentre il ricorso, assistito da istanza cautelare, anche inaudita altera parte , risulta notificato all’Amministrazione intimata il 16 luglio 2021 e depositato il successivo 2 agosto;
Ritenuto che tale tempistica depotenzi il profilo dell'urgenza, presupposto per la concessione della misura cautelare monocratica (così, da ultimo, l’ordinanza della III Sezione di questo Tribunale n. 306, in data 14 luglio 2021);
Rilevato altresì che le ragioni di estrema gravità e urgenza indicate a fondamento della richiesta tutela monocratica sono prospettate con riferimento al rischio di allontanamento del ricorrente dall'Italia per effetto del provvedimento di espulsione che verrebbe adottato in caso di mancato allontanamento volontario nel termine assegnato dal Questore;
Ritenuto che non sussistono i presupposti per l’accoglimento della richiesta misura cautelare inaudita altera parte in quanto il pregiudizio temuto dal ricorrente deriverebbe comunque da un futuro ed eventuale provvedimento di espulsione, suscettibile di autonomi rimedi anche cautelari ove adottato nelle more della prima camera di consiglio utile;
P.Q.M.
Respinge la domanda di misure cautelari monocratiche e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio dell’8 settembre 2021.
Questo decreto è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte.
Così deciso il giorno 14 luglio 2021.
| Il Presidente |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.