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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 14/11/2025, n. 2317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2317 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'udienza disposta per il 16/10/2025 ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt.
127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 7442 dell'anno 2022
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
LE Presicci, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
- Ricorrente –
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f. rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_1 dagli avv.ti Andrea Scarpellini Camilli e Raffaella Notarpietro, giusta procura alle liti;
- Resistente –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza del 16/10/2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/11/2022 la parte ricorrente conveniva in giudizio dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani l' , affinché, previo Controparte_2 accertamento dell'espletamento da oltre dieci anni anche delle mansioni inferiori di OSS non rientranti tra quelle previste dalla qualifica professionale di appartenenza, quest'ultima fosse condannata a risarcire in suo favore il danno sofferto nella misura del 25% della retribuzione
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mensile percepita, per complessivi € 86.621,40 o comunque nella misura equitativamente stabilita dal Giudice e nei limiti della prescrizione decennale, oltre accessori come per legge e spese di lite.
A fondamento della sua pretesa risarcitoria, il ricorrente deduceva che era stato assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato dalla con decorrenza dall'1/4/2001, inquadrato CP_1 nella categoria contrattuale “D” per lo svolgimento di mansioni di infermiere – collaboratore professionale;
che sin dalla data della sua assunzione espletava la sua attività lavorativa presso il
P.O. di Barletta, assegnato al Reparto di Psichiatria, osservando turni lavorativi (dalle 07.00 alle
14.00; dalle 14.00 alle 21.00; dalle 21.00 alle 07.00) per complessive 36 ore settimanali;
che ogni turno era coperto da due unità infermieristiche, coadiuvate da personale esterno per l'igiene ambientale (pulizia dei pavimenti e dei bagni) e per la consegna dei pasti;
che in reparto, fino ai primi mesi dell'anno 2020, non erano mai stati presenti degli OSS;
che, nonostante la sua qualifica di infermiere professionale, aveva dovuto svolgere durante ogni turno di lavoro, come tutto il personale infermieristico del reparto di Psichiatria, non soltanto le mansioni proprie della qualifica di appartenenza, ma anche quelle alberghiere (specificate in ricorso) a causa dell'assenza nel
Reparto di personale di supporto (Operatori Socio Sanitari) adibito allo svolgimento di dette mansioni;
che, in altri termini, la cura e l'assistenza ai degenti ricadeva in maniera continuativa, quotidiana e non isolata sulle spalle del personale infermieristico, il quale, nella pratica, era costretto a farsi carico da sempre, oltre che delle mansioni e dei compiti propri della qualifica professionale di appartenenza anche di tutte le mansioni e di tutti i compiti di altra categoria di lavoratori di grado inferiore, perché non presente in Reparto;
che nel reparto di psichiatria vi erano
16 posti letto e che, considerate le specifiche esigenze del personale ricoverato, anche quando in reparto erano stati inseriti gli OSS (peraltro in misura insufficiente a coprire tutti i turni e sempre 1 per turno), tutto il personale infermieristico era impiegato allo svolgimento delle mansioni tipiche degli OSS, relative alla cura personale e alla pulizia dei degenti;
che le predette problematiche erano state segnalate in data 30/10/2020 a mezzo pec ed era stato chiesto anche il risarcimento del danno alla , senza alcun riscontro positivo. CP_1
Il ricorrente argomentava che a causa di tale demansionamento aveva subito danni sia alla propria crescita professionale sia all'immagine; che aveva dunque diritto ad ottenere il risarcimento del danno sofferto in conseguenza dell'inadempimento della parte datoriale da quantificarsi in via equitativa in misura pari al 25% della retribuzione mensile, che quantificava in complessivi €
86.621,40, chiedendo in subordine che il danno fosse equitativamente determinato dal Giudice nei limiti della prescrizione decennale.
Ritualmente costituitasi in giudizio, l' resistente eccepiva in via Controparte_2 preliminare la nullità del ricorso per genericità del petitum e della causa petendi, nonché la propria
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carenza di legittimazione passiva in relazione a fatti anteriori al 2006, ovvero in epoca anteriore alla sua costituzione;
eccepiva inoltre l'intervenuta prescrizione decennale del diritto all'accertamento del dedotto demansionamento e l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti derivanti dal demansionamento;
contestava anche nel merito la pretesa del ricorrente, deducendo che egli aveva svolto sempre in maniera prevalente le mansioni di Infermiere e che le mansioni di OSS erano state svolte in maniera saltuaria ed occasionale.
La causa veniva istruita oralmente.
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Preliminarmente dev'essere respinta l'eccezione di nullità del ricorso, dal momento che dalla lettura dell'atto introduttivo emergono sia il petitum che la causa petendi.
Il ricorrente ha infatti chiesto il risarcimento del danno subito per essere stato impiegato continuativamente dalla nello svolgimento delle inferiori mansioni di OSS, nonostante la CP_1 sua qualifica di infermiere.
In ordine all'eccezione di carenza di legittimazione passiva della va precisato che il CP_1
Cont ricorrente, pur avendo dedotto di essere stato assunto nel 2001 dalla (all'epoca ASL BA1), ha limitato la domanda risarcitoria al periodo rientrante nel termine di prescrizione decennale (vd. conclusioni del ricorso), in un periodo in cui era già costituita la CP_1
Peraltro va detto che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, “il protrarsi nel tempo di una situazione illegittima come il demansionamento del lavoratore, non può essere intesa semplicemente come acquiescenza ad una situazione imposta dal datore di lavoro, trattandosi di una forma di illecito permanente. Ne consegue che la pretesa risarcitoria per il danno alla professionalità si rinnova in relazione al protrarsi dell'evento dannoso, impedendo il decorso della prescrizione fino al momento in cui il comportamento "contra jus" non sia cessato, né sussistono limiti alla proposizione della domanda ed al conseguente soddisfacimento del diritto ad essa sotteso per tutto il tempo durante il quale la condotta è stata perpetuata. (cfr., in termini, Cass. N. 31558/2021).
Ciò premesso, il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito precisati.
In diritto, occorre premettere che, rientrando nell'ambito dei rapporti di pubblico impiego contrattualizzati ex art. 2, comma 1, D. Lgs n.165/2001, al rapporto lavorativo posto a fondamento della domanda risarcitoria non si applica la disciplina normativa dettata dall'art. 2103 c.c.
Trova, tuttavia, applicazione il disposto dell'art. 52 D.Lgs. n.165/2001, che disciplina compiutamente l'esercizio dello jus variandi da parte dal datore di lavoro pubblico. Il primo comma dell'articolo citato dispone che “il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali
è stato assunto o alle mansioni che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'art. 35, comma 1, equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a
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quelle corrispondenti alla qualifica superiore lettera a)”. A tale riguardo, la Suprema Corte di
Cassazione ha affermato “la esigibilità da parte del datore di lavoro pubblico di attività corrispondenti a mansioni inferiori quando le stesse abbiano carattere marginale e rispondano ed esigenze organizzative (di efficienza e di economia del lavoro) ovvero di sicurezza, con il limite negativo della completa estraneità alla professionalità del lavoratore, il cui onere di dimostrazione cade a carico di quest'ultimo” [v. Cass. Sez. Lav., Sentenza n.17774 del 07/08/2006 (Rv. 591870 -
01)].
Ha, poi, ritenuto la legittimità della adibizione a mansioni inferiori, precisando che “nel pubblico impiego privatizzato, il lavoratore può essere adibito a mansioni accessorie inferiori rispetto a quelle di assegnazione, a condizione che sia garantito al lavoratore medesimo lo svolgimento, in misura prevalente e assorbente, delle mansioni proprie della categoria di appartenenza, che le mansioni accessorie non siano completamente estranee alla sua professionalità
e che ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro pubblico, restando ininfluente che la P.A., nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, non abbia provveduto alla integrale copertura degli organici per il profilo inferiore, venendo in rilievo il dovere del lavoratore di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio della sua attività” [Cass. Sez. Lav., Ordinanza n. 19419 del 17/09/2020 (Rv. 658845 - 01)].
Di recente, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è stato ulteriormente confermato, proprio in un caso analogo a quello oggetto di causa, da Cass. N. 12128/2025: “Nel pubblico impiego privatizzato, il lavoratore, in considerazione del suo dovere di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio dell'attività, può essere adibito a mansioni inferiori rispetto a quelle di assegnazione, purché esse non siano completamente estranee alla sua professionalità e ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro pubblico, e sempre che la richiesta di svolgere mansioni inferiori sia marginale rispetto a quelle qualificanti ovvero, laddove non ricorra tale aspetto, sia meramente occasionale, fermo restando lo svolgimento in via prevalente delle suddette attività qualificanti. (Nella specie, la
S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva affermato l'illegittimità dell'assegnazione di una infermiera a mansioni proprie di un operatore sociosanitario, in quanto non effettuata in via marginale ed occasionale bensì in maniera prevalente, riguardando buona parte della giornata lavorativa, nonché "costante e sistematica")”.
Ai fini dell'applicazione dei principi innanzi enunciati al caso in esame, occorre individuare le mansioni proprie dell'inquadramento di appartenenza della parte ricorrente e quelle proprie del personale di supporto (OSS), di cui è stata dedotta l'assenza nel Reparto di Psichiatria fino a febbraio 2020 e comunque l'inadeguatezza del personale assunto anche per il periodo successivo.
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Il CCNL integrativo del CCNL del personale del Comparto Sanità stipulato il 7 aprile 1999 inquadra nella categoria A l'ausiliario specializzato, il quale svolge “le attività semplici di tipo manuale che richiedono una normale capacità nella qualificazione professionale posseduta, quali, ad esempio, l'utilizzazione di macchinari e attrezzature specifici, la pulizia e il riordino degli ambienti interni ed esterni e tutte le operazioni inerenti il trasporto di materiali in uso, nell'ambito dei settori o servizi di assegnazione, le operazioni elementari e di supporto richieste, necessarie al funzionamento dell'unità operativa”.
In tale categoria è collocato anche “l'ausiliario specializzato operante nei servizi socio- assistenziali, il quale provvede all'accompagnamento o allo spostamento dei degenti, in relazione alle tipologie assistenziali e secondo i protocolli organizzativi”.
Nella categoria B è inquadrato sia l'operatore tecnico addetto all'assistenza (OTA), “il quale svolge le attività alberghiere relative alla degenza comprese l'assistenza ai degenti per la loro igiene personale, il trasporto del materiale, la pulizia e la manutenzione di utensili e apparecchiature”, sia l'operatore socio-sanitario (OSS), “il quale svolge la sua attività sia nel settore sociale che in quello sanitario in servizi di tipo socioassistenziali e socio-sanitario residenziali e non residenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell'utente. Svolge la sua attività su indicazione - ciascuna secondo le proprie competenze - degli operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale, ed in collaborazione con gli altri operatori, secondo il criterio del lavoro multi- professionale. Le attività dell'operatore socio-sanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita, al fine di fornire: a) assistenza diretta e di supporto alla gestione dell'ambiente di vita;
b) intervento igienico sanitario e di carattere sociale;
c) supporto gestionale, organizzativo e formativo”.
Nella categoria D sono inquadrati i collaboratori professionali sanitari e, quindi, il personale infermieristico di cui al decreto ministeriale n.739/1994, precisando le parti collettive che “per le attribuzioni ed i requisiti culturali e professionali del personale appartenente a tali profili, si fa rinvio ai decreti del ministero della sanità o alle disposizioni di leggi e regolamenti indicati a fianco di ciascuno. Tali profili, comunque, svolgono, oltre alle attività attinenti alla professionalità specifica relativa al titolo abilitante, anche funzioni di carattere strumentale - quali, ad esempio, la tenuta di registri - nell'ambito delle unità operative semplici;
assicurano i turni previsti dalle modalità organizzative già in atto presso le aziende ed, in particolare, quelli che garantiscono l'assistenza sulle ventiquattro ore”. Il D.M. citato definisce la figura professionale dell'infermiere come “l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale è responsabile dell'assistenza generale infermieristica”, precisando che
“l'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica,
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relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria.
L'infermiere: a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività; b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi;
c) pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico;
d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;
f) per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto”.
Passando all'esame della causa nel merito, si ritiene che, all'esito dell'istruttoria testimoniale, sia stata raggiunta la prova in merito al fatto che il ricorrente (come il restante personale infermieristico) dall'assunzione (e comunque dall'1/1/2006) fino al mese di febbraio
2020 (quando al Reparto di Psichiatria sono stati assegnati degli OSS) abbia svolto, oltre a tutte le molteplici mansioni proprie della qualifica di infermiere professionale rivestita, anche quelle inferiori appartenenti alla figura professionale del personale OSS assente in reparto.
Al riguardo, nel corso dell'istruttoria orale sono state acquisite le dichiarazioni di alcuni colleghi di lavoro del ricorrente ed anche di Medici del Reparto.
Ebbene i testimoni dott. e il dott. Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 assegnati al medesimo reparto del ricorrente, hanno confermato l'assunto del ricorrente, e cioè che nel reparto prima del 2020 non era presente la figura degli OSS e tutte le mansioni tipiche di quel profilo venivano svolte continuativamente e sistematicamente dal personale infermieristico assegnato al reparto. I testimoni hanno infatti confermato la circostanza n. 5 del ricorso, che si riporta: “A causa della carenza del personale di supporto con qualifica OSS, il ricorrente si è occupato e continua tuttora ad occuparsi, da oltre un decennio, dello svolgimento di mansioni non inerenti la propria qualifica professionale, nello specifico, della prestazione di attività diretta di assistenza diretta dei pazienti, in sostanza disimpegnando in modo quotidiano, costante, continuativo e prevalente mansioni di: portinaggio ( ad es. rispondendo al telefono e a tutte le chiamate dei pazienti attraverso gli appositi segnalatori acustici e ricevendo gli utenti esterni che si presentavano nell'unità operativa per richiedere le informazioni più svariate); di accompagnamento dei pazienti per gli esami diagnostici;
di rifacimento dei letti e cambio delle lenzuola;
di movimentazione dei pazienti sulle carrozzine e sulle barelle;
di consegna, posizionamento, ritiro, lavaggio e disinfezione delle padelle e dei pappagalli;
di detersione manuale degli strumenti di sala;
di pulizia degli ambienti e dei pavimenti delle sale allorquando, nell'orario non coperto dal personale esterno addetto alle pulizie, i degenti avevano ad esempio una emesi improvvisa;
di assistenza durante i pasti compreso l'imboccare i pazienti non autosufficienti;
di dotare il paziente,
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all'occorrenza, del contenitore per consentire l'orinazione e nello svuotare il medesimo o nel fornire al paziente, all'occorrenza, dello strumento per l'evacuazione delle feci e nel disimpegno del medesimo;
di occuparsi in generale dell'igiene quotidiana dei pazienti, i quali, poiché affetti da problemi psichiatrici trascuravano del tutto la cura del proprio corpo e quindi necessitavano di attività di taglio o lavaggio di capelli, taglio delle unghie di mani e piedi, taglio della barba, lavaggio dei denti, tutte attività che venivano espletate direttamente dal ricorrente e da tutte le altre unità infermieristiche del reparto o venivano comunque poste in essere di ausilio ai pazienti non completamente autosufficienti”.
Poiché nel reparto di Psichiatria del PO di Barletta, fino al 2020 erano assenti gli OSS, il personale infermieristico del reparto era costretto a svolgere primariamente quelle mansioni, che assorbivano molto tempo del turno di lavoro, in considerazione della particolarità dei pazienti del reparto stesso, consentendo agli infermieri di svolgere le proprie mansioni in via residuale. Si vedano sul punto le dichiarazioni del teste “…Posso dire che le mansioni da Testimone_4 infermiere che mi vengono lette (lettera sub) f della memoria difensiva) erano svolte in maniera ridotta perché gli infermieri erano impegnati nell'assistenza diretta dei pazienti”; le dichiarazioni del teste dott. (udienza del 21.11.2024): “Posso dire che il ricorrente, come gli Testimone_2 altri colleghi, svolgevano le mansioni proprie dell'infermiere, ma le stesse erano svolte in maniera residuale”; le dichiarazioni del teste dott. “Tuttavia tali mansioni (lettera sub) f Testimone_3 memoria difensiva) venivano espletate in misura residua, essendo occupati prevalentemente a svolgere mansioni di assistenza diretta”.
La circostanza che fino al 2020 non vi fossero OSS in reparto è stata confermata anche dal dott. , Dirigente Medico Responsabile del di Andria, il quale ha lavorato Testimone_5 Pt_2 presso il reparto di Psichiatria del P.O. di Barletta solo due settimane nell'ultimo decennio (perché comandato dalla Direzione) ma è a conoscenza dei fatti perché il reparto di Psichiatria fa parte del
Dipartimento di Salute Mentale. Il testimone ha infatti dichiarato: “Non mi risulta che nel periodo in cui sono stato presso il Reparto Psichiatria vi fossero degli OSS e ogni attività veniva svolta dal personale ivi presente”.
Il testimone dott. Direttore del Dipartimento, ha dichiarato che dal 2019 Testimone_6 vi erano OSS nel Reparto di Psichiatria, pur avendo comunque riferito che non frequenta spesso il
Reparto in quanto l'incarico di Direttore del Dipartimento, che svolge presso la sede di Andria, lo assorbe per il 98% del suo tempo.
Pertanto, può dirsi dimostrato dal ricorrente, alla luce delle testimonianze acquisite, che lo svolgimento delle mansioni di OSS non rivestisse affatto un carattere solo “marginale ed eccezionale”, essendo invece provato che l'esercizio delle attività di assistenza diretta di natura
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domestico – alberghiera avesse assunto le caratteristiche dell'abitualità, della ricorrenza e della prevalenza, almeno fino al mese di gennaio 2020, in quanto poi da febbraio 2020 sono stati assegnati al Reparto degli OSS.
L'attribuzione alla parte ricorrente di tali mansioni risulta in contrasto con il disposto dell'art. 52, comma 1, D. Lgs. n.165/2001.
Di conseguenza, tale inadempimento da parte del datore di lavoro pubblico alla disposizione anzidetta, al pari della violazione del disposto dell'art.2103 c.c., è idoneo a determinare in astratto una pluralità di conseguenze lesive, con effetti sia patrimoniali, che non patrimoniali.
Sotto il profilo patrimoniale, viene in rilievo il danno da impoverimento dalla capacità professionale acquisita dal lavoratore e dalla mancata acquisizione di un maggiore saper fare, che possono pregiudicarne la posizione professionale sia all'interno dell'Azienda, anche sotto il profilo della perdita di chance di carriera, sia all'esterno, rendendolo meno appetibile sul mercato del lavoro. La violazione delle norme citate può, invero, pregiudicare quel complesso di capacità e di attitudini definibile con il termine di professionalità, che è di certo bene economicamente valutabile, posto che rappresenta uno dei principali parametri per la determinazione del valore di un dipendente sul mercato del lavoro (v., tra le altre, Cass., 12/06/2015, n.12253 e precedenti conformi ivi richiamati).
Inoltre, l'inadempimento in questione è in grado di provocare la lesione di interessi personali, anche ulteriori rispetto alla salute, la cui risarcibilità è assicurata dall'art.2059 c.c., nell'interpretazione costituzionalmente orientata offertane dalle Sezioni Unite della Suprema Corte
(v. sentenze 26972 del 2008), la quale consente di affermare che pure nella materia della responsabilità contrattuale è dato il risarcimento dei danni non patrimoniali, ogni qualvolta il contratto tenda alla realizzazione anche di interessi non patrimoniali. Il che può verificarsi, oltre che per volontà delle parti e del concreto assetto negoziale dalle medesime delineato, anche quando l'inserimento di siffatti interessi nel rapporto sia opera della legge in forza dell'integrazione eteronoma degli effetti del contratto, che ne finalizza la causa alla realizzazione anche di interessi non patrimoniali, eventualmente presidiati da diritti inviolabili della persona, come appunto nel caso del contratto di lavoro attraverso il disposto dell'art.2087 c.c., da considerare ipotesi di risarcimento dei danni non patrimoniali in ambito contrattuale legislativamente prevista (v., Cass., n. 26972 del
2008 e già in precedenza Cass., Sez. un., 24/03/2006, n.6572).
Ancora, le condotte inadempienti del datore di lavoro possono, ai sensi degli artt. 2103 e
2087 c.c. e 52, comma 1, D.Lgs. n.165/2001, essere fonte di danni non patrimoniali risarcibili anche qualora non diano luogo ad una lesione dell'integrità psicofisica del lavoratore, ma ledano altri diritti tutelati da tali disposizioni o comunque aventi rilievo costituzionale, come ad es. la dignità
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personale, l'immagine professionale, l'onore e la reputazione. In questi casi, si deve ammettere il risarcimento sia del danno morale sia del danno esistenziale, qualora la lesione presenti carattere di gravità, nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità e il danno non sia futile, vale a dire non consista in meri disagi o fastidi, in quanto ogni ipotesi di risarcimento del pregiudizio non patrimoniale soggiace, nell'an e nel quantum, al criterio della tolleranza, che opera su due fronti: quello che attiene al momento del danno ingiusto o cd. danno evento e quello che attiene al cd. danno conseguenza, ossia alla perdita di natura personale effettivamente patita dall'interessato (v.
Cass., 08/02/2019, n.3720 e precedenti conformi ivi richiamati). Al riguardo, la Suprema Corte di
Cassazione ha ribadito che “il danno non patrimoniale non derivante da una lesione della salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, va liquidato, non diversamente che nel caso di danno biologico, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico- relazionale della vita del soggetto leso. Nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria” (v., tra le altre, Cass., 27/03/2018 n.7513, Ord., e Cass.,
13/04/2018 n.9196, Ord.). III.6.4. - Tutti i pregiudizi che possono discendere dall'astratta potenzialità lesiva della violazione da parte del datore di lavoro al disposto dell'art. 2103 c.c. così come a quello dell'art. 52, comma 1, D.Lgs. n.165/2001 devono essere specificamente allegati e provati dal lavoratore, atteso che dall'inadempimento datoriale non deriva automaticamente l'esistenza di un danno, il quale non può essere ritenuto sussistente solo in ragione della potenzialità lesiva dell'atto illegittimo, essendo il danno risarcibile sempre un danno-conseguenza, che non si identifica con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione, ciò valendo anche nel caso di lesione di diritti inviolabili della persona, come tale costituzionalmente garantiti (v. Cass., Sez. un., n.6572/2006, cit;
Cass., 18/11/2014, n.24474; Cass.,
17/09/2010, n.19785; Cass., 19/03/2013 n.6797).
Peraltro, ai fini della prova di tali pregiudizi assume peculiare rilievo la prova per presunzioni. Consequenzialmente, dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti
(caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro dell'operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti l'avvenuta lesione dell'interesse relazionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto) è possibile giungere, attraverso un prudente apprezzamento, al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., a quelle nozioni generali derivanti
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dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove
(v. Cass., Sez. Un., n.6572/2006, cit;
Cass., 19/09/2014, n.19778).
La liquidazione del danno, poi, viene eseguita in via equitativa, secondo parametri che consentano, da un lato, una valutazione adeguata e proporzionata e, dall'altro, il risarcimento integrale del danno effettivamente subito, senza incorrere però in duplicazioni risarcitorie, attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici (v. Cass. 07/03/2016, n.4379; Cass.
20/04/2016, n.7766; Cass., n.7513/2018, cit).
La Suprema Corte [Cass. Sez. Lav., Sentenza n.583 del 15/01/2016 (Rv. 638512 - 01)] ha, invero, evidenziato che “è ammissibile la risarcibilità di plurime voci di danno non patrimoniale, purché allegate e provate nella loro specificità, risolvendosi in una ragionevole mediazione tra l'esigenza di non moltiplicare in via automatica le voci risarcitorie in presenza di lesioni all'integrità psico-fisica della persona con tratti unitari suscettibili di essere globalmente considerati,
e quella di valutare l'incidenza dell'atto lesivo su aspetti particolari che attengono alla personalità del "cittadino-lavoratore", protetti non solo dalle fonti costituzionali interne, ma anche da quelle internazionali e comunitarie, incombendo tuttavia sul lavoratore la prova che un particolare e specifico aspetto della sua personalità ed integrità morale, anche dal punto di vista professionale, non sia stato già risarcito a titolo di danno morale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di danno esistenziale, richiesta a seguito di danno da grave trauma di schiacciamento della mano sinistra e in relazione all'asserita diminuzione delle attività sportive e relazionali, per essere stata detta componente già riconosciuta a titolo di danno morale)”.
Applicando i principi anzidetti al caso in esame, si ritiene che la pretesa risarcitoria avente ad oggetto il danno patrimoniale debba essere rigettata, atteso che, da un lato, deve escludersi qualsiasi impoverimento dalla capacità professionale acquisita dalla parte ricorrente, che ha sempre continuato a svolgere tutte le mansioni proprie della qualifica professionale di appartenenza, dall'altro, non risulta provato che l'esercizio di mansioni aggiuntive di livello inferiore, nei limiti e con le modalità in precedenza evidenziati, abbia precluso in maniera significativa l'acquisizione di ulteriori conoscenze e capacità o abbia impedito la partecipazione a corsi di aggiornamento o a procedure selettive o concorsuali, tenuto, altresì, conto del fatto che sul punto non è stato neppure allegato alcunché da parte della difesa. Peraltro la ha dato prova che il ricorrente è sempre CP_1 stato valutato positivamente dall'azienda in relazione allo svolgimento delle sue mansioni, tanto da essere inquadrato all'attualità nel livello “D6” (vd. dichiarazioni del testimone dott. Tes_6
.
[...]
Ricorrono, invece, una serie di elementi di fatto univoci, precisi e concordanti atti a far presumere la sussistenza di un danno da demansionamento di natura non patrimoniale, che ha
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superato la soglia della normale tollerabilità, rappresentati: a) dalla notevolissima durata dell'adibizione della parte ricorrente a mansioni di livello inferiore, iniziata dalla sua assegnazione al Reparto di Psichiatria;
b) dal fatto che tali mansioni erano proprie di personale inquadrato in due livelli inferiori rispetto a quello della parte ricorrente ed anzi, per talune operazioni materiali proprie addirittura della categoria A;
c) dal fatto che l' lasciò il Reparto privo di siffatto personale CP_2 fino al febbraio 2020, adottando una condotta che non poteva non determinare nel personale infermieristico un sentimento di frustrazione, impotenza e disistima;
d) dalla percezione dello svolgimento di tali mansioni non solo da parte di altri dipendenti presenti in Reparto ma anche da parte dei pazienti degenti, ai quali finiva per sfuggire la differenza di posizione professionale tra il personale infermieristico, tra cui il ricorrente, ed in personale di supporto della categorie A e B, atteso che i primi venivano chiamati in maniera sistematica per l'espletamento anche delle mansioni inferiori. Può, pertanto ritenersi provato anche il danno morale nel duplice profilo in precedenza evidenziato, oltre che un danno all'immagine professionale.
Ai fini della liquidazione dei danni in parola, ben può adottarsi, quale parametro, la retribuzione percepita dalla parte ricorrente, atteso che “elemento di massimo rilievo nella determinazione della retribuzione è il contenuto professionale delle mansioni sicché essa costituisce, in linea di massima, espressione (per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 36 Cost.) anche del contenuto professionale della prestazione, di modo che l'entità della retribuzione ben può, dunque, essere assunta, nell'ambito di una valutazione necessariamente equitativa, a parametro dei pregiudizi da dequalificazione professionale (v. Cass., 12/06/2015, n.12253).
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 20589/2025 ha ribadito che “Ai fini della liquidazione del danno da demansionamento, costituito da un impoverimento delle capacità del lavoratore per il mancato esercizio quotidiano del diritto di elevare la propria professionalità lavorando, è ammissibile, nell'ambito di una valutazione necessariamente equitativa, il ricorso al parametro della retribuzione”.
Pertanto, si ritiene che i danni anzidetti possano essere liquidati, per il periodo intercorso dal febbraio 2010 (avendo il ricorrente limitato il risarcimento al periodo di prescrizione decennale) sino a quella di cessazione della condotta (gennaio 2020, in quanto dal mese successivo sono stati assegnati OSS in Reparto) in misura pari al 10% della retribuzione mensile come risultante dalle buste paga prodotte.
Pertanto, in favore del ricorrente vanno riconosciute le seguenti somme: € 16.116,37 (pari al
10% di € 2.207,69 - per il periodo da febbraio 2020 a febbraio 2016 - x 73 mesi); € 6.172,90 (pari al
10% di € 2.286,26 - per il periodo da marzo 2016 a maggio 2018 - x 27 mesi); € 4.737,30 (pari al
10% di € 2.368,65 - per il periodo da giugno 2018 a gennaio 2020 - x 20 mesi).
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La deve dunque essere condannata al pagamento in favore del ricorrente della CP_1 somma complessiva di € 27.026,57 (€ 16.116,37 + € 6.172,90 + € 4.737,30), oltre agli interessi legali dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo, trovando applicazione il disposto dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, la cui operatività sussiste anche per i crediti di natura risarcitoria (v. Cass., 02/07/2020, n. 13624).
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono integralmente poste a carico della CP_1
nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i., tenendo conto del
[...] valore della somma attribuita.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data
28/11/2022 da nei confronti della , rigettata ogni diversa istanza, Parte_1 CP_1 così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, condanna l' Controparte_2 resistente a pagare in favore della parte ricorrente, a titolo di risarcimento del danno subito
[...] per la causale specificata in motivazione, la somma di € 27.026,57, oltre agli interessi legali dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo;
2) condanna la al pagamento delle spese processuali della parte ricorrente, che liquida CP_1 in favore del procuratore dichiaratosi antistatario in € 259,00 per esborsi ed € 4.630,00 per compensi, oltre RSG CAP e IVA come per legge.
Trani, data del deposito telematico.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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