Sentenza 19 febbraio 2016
Massime • 1
In tema di revisione, la valutazione giudiziale delle nuove prove di cui all'art. 630, lett. c), cod. proc. pen., (costituite, nella specie, da testimonianze), non può prescindere dal complesso degli elementi - processualmente utilizzabili - già accertati nel giudizio precedente alla revisione, al fine di saggiarne e compararne la resistenza rispetto alle prove sopravvenute o scoperte dopo la condanna, con la conseguenza che, qualora l'acquisizione di queste ultime non abbia disarticolato il ragionamento seguito dai primi giudici, ma lo abbia anzi confermato, è ammissibile la motivazione "per relationem" alla sentenza oggetto di ricorso.
Commentario • 1
- 1. Art. 306 - Banda armata: formazione e partecipazionehttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/02/2016, n. 38276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38276 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2016 |
Testo completo
38 2 7 6/ 1 6 f REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 19/02/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. MASSIMO VECCHIO -Presidente N. 554/2016 - Dott. GERARDO SABEONE - Consigliere - - Consigliere - N. 32193/2014 REGISTRO GENERALE Dott. EDUARDO DE GREGORIO - Rel. Consigliere - ALFREDO GUARDIANO Dott. Dott. ANGELO CAPUTO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IG PA N. IL 24/10/1959 avverso la sentenza n. 10132/2014 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 27/01/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/02/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALFREDO GUARDIANO Spinaci Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. S te che ha concluso per il rigetto del ricono ہ و Udito, per la parte civile, l'Avv h-Udit i difensor Avv. Marino Troyer, che on the far l'ancagli att del cors G FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Bologna definiva il giudizio di revisione ex art. 629 e ss., c.p.p., avente ad oggetto la sentenza irrevocabile della corte di assise di Udine del 3.10.1994, che aveva condannato OR AO alla pena di anni 14 di reclusione e 4.000.000 di multa, per i reati di associazione a delinquere con finalità di terrorismo;
banda armata, attentato per finalità terroristiche, aggravato dal numero di persone, nonché per una pluralità di reati contro il patrimonio ed in materia di armi, aggravati dalla finalità di terrorismo.
1.2. La richiesta di revisione formulata nell'interesse del OR veniva dichiarata ammissibile dalla corte di appello di Bologna, con ordinanza del 26.4.2012, all'esito di una complessa vicenda processuale, in cui assumono particolare rilievo, da un lato, ли l'adozione del rapporto datato 9.9.1998 della allora Commissione Europea dei Diritti dell'Uomo, cui aveva fatto ricorso l'imputato, recepito dal Comitato dei Ministri con decisione del 15.4.1999, vincolante per gli Stati contraenti, allo stesso modo delle sentenze definitive della Corte Europea, con cui si sanciva la violazione dell'art. 6, par. 1, in combinazione con l'art. 6, par. 3, lett. d) della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e la non equità del processo celebrato contro il OR, perché quest'ultimo non aveva potuto interrogare o far interrogare "tre testimoni a carico", dall'altro, la pronuncia della sentenza della Corte Costituzionale n. 113 del 4-7.4.2011, con cui veniva dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 630, c.p.p., nella parte in cui non prevedeva un diverso caso di revisione al fine di conseguire la riapertura del processo, quando ciò sia necessario ai sensi dell'art. 46, par. 1, C.E.D.U., per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. La corte di appello bolognese, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, nel corso della quale, oltre ai testi le cui dichiarazioni erano state utilizzate per fondare la precedente sentenza di condanna, venivano escussi anche tre testimoni indicati dalla difesa, procedendosi anche all'esame del OR, riteneva l'imputato colpevole di tutti i reati allo stesso ascritti, riqualificando la condotta del reo in relazione ai reati di cui agli artt. 270 bis e 306, c.p., in termini di semplice partecipazione, con conseguente condanna dello stesso, previo riconoscimento della disciplina della continuazione, alla pena complessiva di anni 12 mesi 4 di reclusione ed euro 2.065,83 di multa, nonché alla pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici. иш 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, avv. Marina Prosperi, del Foro di Bologna, lamentando, con riferimento ai delitti di cui agli artt. 270 bis e 306, c.p.: 1) violazione di legge e mancanza di motivazione ovvero motivazione apparente, in quanto la corte territoriale, al fine di ritenere la sussistenza dei reati di banda armata e di associazione terroristica non poteva rimandare, con motivazione per relationem, al contenuto delle sentenze del precedente giudizio, fondate essenzialmente sulle dichiarazioni di quei soggetti il cui mancato interrogatorio da parte del ricorrente aveva determinato la condanna dello Stato italiano per violazione dell'art. 6 della Convenzione ed, in ultima analisi, la revisione della sentenza della corte territoriale triestina;
2) 2 mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 270 bis, c.p., con particolare riferimento alle modalità di deliberazione del programma politico eversivo comune ed alla idoneità degli atti in ordine all'ipotesi di sovvertimento dell'ordine democratico, non apparendo sufficiente al riguardo le dichiarazioni del AL LO, secondo cui la linea generale delle Brigate Rosse fosse "colpire il cuore dello Stato, la Nato, gli Americani", rilevando, inoltre, come tutte le dichiarazioni al riguardo del AL LO siano, da un lato prive di riscontri esterni, dall'altro inidonee a dimostrare l'appartenenza del OR all'associazione o alla banda armata di cui si discute ovvero il suo concorso nelle attività di queste ultime, senza trascurare che, con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 270 bis, c.p., la presenza лы di due ex brigatisti all'interno del nucleo di persone ritenute responsabili dell'attentato ad Aviano non appare di per sé idonea a configurare la suddetta fattispecie delittuosa, al pari della successiva rivendicazione dell'attentato attraverso la presentazione di documenti comuni agli imputati, che va intesa come la semplice condivisione di una linea di prigionia comune, volta a distinguere i reclusi politici dai criminali ordinari;
3) violazione di legge e vizio di motivazione sulla idoneità dell'associazione a raggiungere i propri fini e sul ruolo di concorrente esterno attribuito al OR;
4) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento ai delitti di ricettazione, detenzione e porto abusivo di armi, anche clandestine, e munizioni di cui ai capi B) e C), in relazione ai quali, da un lato il AL LO ed il AE hanno affermato che armi utilizzate per l'attentato alla base di Aviano erano state acquistate diverso tempo prima da AE, CH e AL LO, dall'altro, il 3 UT, il cui ruolo nell'attentato era quello di recuperare ed occultare le armi, ha dichiarato di non avere mai visto il OR, nemmeno il giorno dell'attentato, quando ricevette dal AL NG le armi, nascondendole nel luogo convenuto, senza tacere che la corte territoriale ha omesso di motivare in ordine alla consapevolezza della provenienza illecita dell'autovettura da parte del OR;
5) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al delitto di cui al capo B bis), la cui sussistenza non risulta dimostrata, non potendosi desumere, né dall'affermazione resa al giudice per le indagini preliminari dal OR in sede di interrogatorio di garanzia ("Dati per scontati gli elementi di accusa a mio carico"), che non contiene alcuna affermazione di responsabilità, ma solo la consapevolezza delle accuse mossegli, né dalle dichiarazioni del AL LO, dello CH e del AE, ли la cui attendibilità il ricorrente contesta, anche alla luce del loro coinvolgimento in un'attività di spaccio di sostanze stupefacenti per cui erano stati detenuti;
6) violazione di legge e vizio di motivazione anche in ordine al delitto di cui al capo D), in relazione al quale la sentenza di condanna si giustifica solo sulla base delle dichiarazioni del AL LO, prive di riscontri e provenienti da un soggetto inattendibile;
7) violazione di legge in ordine alla ritenuta compatibilità tra l'aggravante di cui all'art. 1, I. n. 15 del 1980 ed il reato di cui all'art. 270 bis, posto che il fine eversivo terroristico di cui alla menzionata aggravante è elemento costitutivo di tale reato;
8) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento ai reati di cui ai capi E); F) e G), in quanto, da un lato nessuna certezza sussiste in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni rese al riguardo dal AL LO e dal TI, dall'altro, con riferimento alla circostanza aggravante 4 di cui all'art. 1, I. n. 15 del 1980, la corte territoriale non precisa quale fosse l'autonoma condotta posta in essere e finalizzata all'eversione dell'ordine democratico, che consentirebbe di rendere le suddette condotte autonome, rispetto al delitto di cui all'art. 270 bis, c.p., senza tacere che va riconosciuta la continuazione di tali reati con quelli di cui ai capi precedenti, trattandosi di una rapina commessa da soggetti gravitanti nell'orbita di una medesima compagine associativa con finalità di eversione dell'ordine democratico, per raccogliere fondi destinati a soggetti della medesima associazione.
3. Il ricorso non può essere accolto per le seguenti ragioni.
4. Ed invero va, innanzitutto rilevato come la maggior parte dei motivi di ricorso (ed, in particolare quelli sintetizzati nelle pagine precedenti sub n. 2; n. 3; n. 4; n. 5; n. 6 e n. 8), si prestano ad una duplice censura di inammissibilità. Con essi, infatti, il ricorrente espone, peraltro in maniera oltremodo generica (difetto che, di per sé, comporta la sanzione di inammissibilità del ricorso, nella parte in cui risulta fondato sui suddetti motivi: cfr., ex plurimis, Cass., sez. VI, 30.10.2008, n. 47414, rv. 242129), doglianze che si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità tali da evidenziare la sussistenza di ragionevoli dubbi, ricostruzione e valutazione, in quanto tali, precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Cass., sez. V, 22.1.2013, n. 23005, rv. 255502; Cass., sez. I, 16.11.2006, n. 42369, rv. 235507; Cass., sez. VI, 3.10.2006, n. 36546, rv. 235510; Cass., sez. III, 27.9.2006, n. 37006, rv. 235508). 5 Ed invero non può non rilevarsi come il controllo del giudice di legittimità, anche dopo la novella dell'art. 606, c.p.p., ad opera della I. n. 46 del 2006, si dispiega, pur a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi atti del processo, e di una correlata pluralità di motivi di ricorso, in una valutazione necessariamente unitaria e globale, che attiene alla reale esistenza della motivazione ed alla resistenza logica del ragionamento del giudice di merito, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Cass., sez. VI, 26.4.2006, n. 22256, rv. 234148). Sicché il sindacato della Cassazione resta quello di sola legittimità, esulando dai poteri della stessa quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione anche laddove venga prospettata dal ricorrente, come nel caso in ли esame, una diversa e più adeguata valutazione delle risultanze processuali (cfr. Cass., sez. II, 23.5.2007, n. 23419, rv. 236893). In aggiunta al precedente argomento, va, altresì, rilevata, in relazione al contenuto delle dichiarazioni acquisite nel corso del giudizio, rese da una pluralità di soggetti (AL LO;
CH; AE;
UT; TI), la violazione, da parte del ricorrente, del principio della cd. autosufficienza del ricorso, secondo cui anche in sede penale, allorché venga lamentata l'omessa o travisata valutazione di specifici atti processuali, è onere del ricorrente suffragare la validità del proprio assunto mediante la completa allegazione ovvero la trascrizione dell'integrale contenuto di tali atti, dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, salvo che il "fumus" del vizio dedotto non emerga 6 all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (cfr. Cass., sez. I, 17/01/2011, n. 5833, G.; Cass., sez. IV, 10.11.2015, n. 46979, rv. 265053), circostanza non sussistente, in tutta evidenza, nel caso in esame.
5. Infondato appare il motivo di ricorso sub. n. 1). Al riguardo va notato come la sentenza oggetto di ricorso si caratterizzi per assoluta completezza dell'apparato motivazionale, che risulta, non solo particolarmente approfondito nella ricostruzione della vicenda storica, che ha per protagonista il OR, ma anche del tutto immune da vizi, logici o giuridici. La corte territoriale ha, innanzitutto, sanato il vulnus processuale determinato dalla impossibilità per il OR di interrogare i soggetti che avevano introdotto elementi a suo carico nel corso delle indagini, procedendo all'escussione, nel contraddittorio tra le parti, di AL LO AN, TI DO, UT AN, IA AN, OL OL, AE Ivan, d'altro canto ha رسد proceduto all'esame dello stesso OR, nonché all'escussione dei testi introdotti dalla difesa (LE; FU e CO). Il giudice di secondo grado ha, inoltre, operato una valutazione delle risultanze processuali acquisite nel corso del giudizio di revisione, anche alla luce delle emergenze relative al processo definito in primo grado (ad esclusione, ovviamente, delle dichiarazioni predibattimentali in esso acquisite, rese dai soggetti poi escussi nel giudizio di revisione), giungendo ad una conferma della responsabilità del OR per tutti i reati in contestazione, salvo escludere, con riferimento ai delitti di matrice associativa, che egli abbia svolto un ruolo di organizzatore, ritenendolo un semplice partecipe. 7 Lungo il percorso motivazionale, costante è stato il richiamo alle motivazioni "espresse dai giudici del precedente processo", alle quali, per i profili non specificamente presi in considerazione, la corte territoriale ha fatto espresso riferimento, condividendole, "per la descrizione dei reati stessi e la puntualizzazione dei ruoli concretamente assunti dai singoli", in relazione ai delitti di attentato e di rapina, nonché ai reati in rapporto di strumentalità con i suddetti delitti;
lo stesso iter è stato seguito dalla corte territoriale nella ricostruzione dei reati associativi, attraverso la valorizzazione dei risultati raggiunti dai precedenti giudici di merito, attraverso un richiamo alle loro sentenze (cfr. pp. 49 e ss della sentenza oggetto di ricorso). Orbene un siffatto modo di procedere risulta immune dai vizi denunciati. Ad avviso del Collegio, infatti, l'instaurazione del giudizio di revisione non comporta necessariamente il verificarsi di una sorta di "azzeramento" delle risultanze processuali emerse nel giudizio di merito svoltosi precedentemente. Ed invero, come evidenziato da un condivisibile arresto della Suprema Corte, quando nel giudizio di revisione si deve procedere, ai sensi dell'art. 630, lett. c), c.p.p., alla valutazione di nuove prove, rispetto a quelle già acquisite e consacrate nel giudicato penale, il giudice della revisione può e deve saggiare, mediante comparazione, la resistenza di queste ultime rispetto alle prime altrimenti, il giudizio di revisione si trasformerebbe indebitamente in un semplice e automatico azzeramento, per effetto delle nuove prove, di quelle a suo tempo poste a base della pronuncia di condanna (cfr. Cass., sez. IV, 07/04/2005, n. 24291). 8 Da tale principio, che presuppone necessariamente l'impossibilità, per il giudice della revisione, di prescindere dal complesso degli elementi accertati nel giudizio precedente alla revisione stessa (sulla base, ovviamente, di atti processualmente utilizzabili), applicabile al caso in esame, perché la decisione favorevole sull'ammissibilità della richiesta di revisione è stata motivata proprio dalla necessità di procedere all'assunzione, per la prima volta con le forme del contraddittorio, delle dichiarazioni dei soggetti in precedenza indicati (la cui escussione, dunque, può legittimamente essere qualificata come "prova nuova"), discende il corollario della piena ammissibilità della motivazione per relationem ove, come evidenziato nella sentenza oggetto di ricorso, l'acquisizione delle nuove prove in sede di revisione non abbia disarticolato il ragionamento seguito dai primi giudici, ma anzi, lo abbia confermato, ricevendone, al tempo stesso, ulteriore conferma. Infondato, del resto, appare il timore, manifestato dall'imputato, che, attraverso la motivazione per relationem, la condanna del OR, in particolare per i reati di natura associativa, sia fondata essenzialmente sulle dichiarazioni di quei soggetti il cui mancato interrogatorio da parte del ricorrente aveva determinato la condanna dello Stato italiano per violazione dell'art. 6 della C.E.D.U., in quanto, come si è detto, la decisione del giudice della revisione risulta fondata prevalentemente (anche se non esclusivamente) sulle dichiarazioni dei correi del ricorrente, che, nel giudizio di revisione, hanno assunto la veste formale di testi assistiti, ai sensi dell'art. 197 bis, c.p., essendo stati definitivamente processati per i medesimi fatti. 9 Nel valutare tali dichiarazioni la corte territoriale si è, poi, puntualmente attenuta alle prescrizioni imposte dall'art. 192, co. 3, c.p.p., soffermandosi specificamente sui profili della credibilità personale dei singoli chiamanti in correità, nonché della attendibilità intrinseca ed estrinseca delle loro dichiarazioni (cfr. pp. 42 e ss., della sentenza oggetto di ricorso), conformemente ai principi ormai da tempo consolidati nella giurisprudenza della Suprema Corte in tema di valore probatorio della chiamata di reità o di correità (cfr., ex plurimis, Cass., sez. un., 29/11/2012, n. 20804). Allo stesso tempo la corte territoriale si è soffermata sulle dichiarazioni dei testi della difesa e su quelle rese dal OR in sede di esame, procedendo ad una confutazione specifica e logicamente coerente degli argomenti difensivi, rispetto alla quale, come si è detto, le censure del ricorrente risultano di tipo meramente fattuale e generiche.
6. Condivisibili sono anche le conclusioni cui è giunto il giudice della revisione in punto di riconducibilità delle condotte contestate al OR al paradigma normativo di cui agli artt. 270 bis e 306, c.p., essendo del tutto conformi ai condivisibili approdi cui è giunta la giurisprudenza di legittimità in sede di interpretazione di tali fattispecie normative. Premesso che la fattispecie di associazione eversiva di cui all'art. 270 bis c.p. è speciale rispetto a quella di associazione sovversiva di cui all'art. 270 dello stesso codice, in quanto la natura della violenza che il sodalizio si propone di esercitare assume connotazione terroristica, per poter configurare il reato di associazione con finalità di terrorismo, occorre accertare se l'associazione aveva non tanto e non solo l'intenzione e la 10 capacità di esercitare la violenza, anche con l'uso delle armi (ciò che di per sé solo integrerebbe la generica violenza eversiva ex art. 270 c.p.), ma anche l'intenzione e la possibilità di utilizzare metodi terroristici (nel senso indicato dall'art. 270 sexies c.p.) per conseguire il suo programma di eversione dell'ordine costituzionale: vale a dire, occorre verificare se nei programmi e negli effettivi progetti dell'associazione, rientrava il proposito di intimidire indiscriminatamente la popolazione, l'intenzione di esercitare costrizione sui pubblici poteri, la volontà di distruggere o, quantomeno, di destabilizzare gli assetti istituzionali del Paese (cfr. Cass., sez. V, 23/02/2012, n. 12252, rv. 251919). E' opportuno precisare, al riguardo, che l'ordine democratico e costituzionale, la cui destabilizzazione rappresenta lo scopo delle associazioni vietate dall'art. 270 bis, c.p., attiene a quei principi fondamentali che formano il nucleo intangibile destinato a contrassegnare la specie di organizzazione statale, cui si è voluto dare vita: tali principi sono contenuti, prevalentemente, nei primi cinque articoli della Costituzione, la cui norma chiave è quella prevista dall'art. 2, che riconosce e garantisce i diritti inviolabili sia del singolo sia delle formazioni sociali e prevede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Insorgere anche contro uno solo di questi principi sui quali si regge la concezione fondamentale della vita associata con azioni violente, integra indubbiamente un comportamento finalizzato all'eversione dell'ordine democratico. Conseguentemente ogni condotta diretta contro lo stato, i suoi poteri ed organi e, più precisamente, tutti gli atti criminosi tendenti ad impedire in qualche modo che tale ordine democratico e ordine costituzionale si realizzi, contengono le finalità di terrorismo e di eversione. 11 La nozione di "eversione dell'ordine democratico", in conclusione, deve intendersi riferita all'ordinamento costituzionale, cioè a quei principi fondamentali che formano il nucleo intangibile destinato a contrassegnare la specie di organizzazione statale, secondo la Costituzione;
di conseguenza, essa non può essere limitata al solo concetto di "azione politica violenta", ma deve necessariamente identificarsi nel sovvertimento dell'assetto costituzionale esistente ovvero nell'uso di ogni mezzo di lotta politica che tenda a rovesciare il sistema democratico previsto dalla Costituzione, nella disarticolazione delle strutture dello Stato o, ancora, nella deviazione dai principi fondamentali che lo governano. (cfr. Cass., sez. I, 22.5.1984, n. 8552, rv. 166120; Cass., sez. VI, 2.11.2005, n. 2310, rv. 233113; Cass., sez. II, 17.9.2008, n. 39504, rv. 241859). Rispetto alla previsione di cui all'art. 270, c.p., dunque, la più recente fattispecie dell'art. 270 bis c.p., come è stato رسد opportunamente rilevato, opera una più accentuata regressione della punibilità del vincolo associativo fino allo stato della presunzione del pericolo per l'ordinamento democratico tipica - struttura del reato a pericolo presunto (cfr. Cass., sez. V, 04/07/2013, n. 46340). Va, altresì, ribadito che, ai fini della configurabilità del delitto di associazione con finalità di terrorismo anche intenzionale o di eversione dell'ordine democratico, non è necessaria la realizzazione dei reati oggetto del programma criminoso, ma occorre l'esistenza sia di un programma, attuale e concreto, di atti di violenza a fini di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sia di una struttura organizzativa stabile e permanente che, per quanto rudimentale, presenti un grado di 12 effettività tale da rendere possibile l'attuazione di quel programma (cfr. Cass., sez. VI, 08/05/2009, n. 25863, rv. 244367; Cass., sez. II, 31/03/2009, n. 18581, rv. 244544; Cass., sez. VI, 12/07/2012, n. 46308, rv. 253943). Per converso la partecipazione integrante gli estremi del reato di associazione terroristico-eversiva costituita in banda armata presuppone un l'organico inserimento nella compagine criminosa, che non postula, di necessità, il positivo esperimento e, dunque, l'individuazione di una specifica condotta spiegata a sostegno del sodalizio, in chiave di attuale e specifico contributo causale al suo mantenimento o rafforzamento, essendo il contributo causale è immanente al mero inserimento organico nella struttura associativa, in quanto l'affidamento sulla persistente disponibilità di adepti, è tale da rafforzare e consolidare il vincolo associativo, ли concorrendo a costituire l'elemento di coesione del gruppo, al pari della consapevolezza della comune militanza e della condivisione dell'idea rivoluzionaria (cfr, in questo senso, Cass., sez. V, 12/11/2010, n. 4105, rv. 249242). Quanto al delitto di cui all'art. 306, c.p., va osservato che tra esso ed il delitto di cui all'art. 270 bis stesso codice esiste un rapporto di mezzo a fine e non di specie a genere, essendo la prima caratterizzata dalla finalità di commettere uno dei delitti contro la personalità internazionale o interna dello Stato, tra i quali rientra quello di cui al citato art. 270 bis, indipendentemente dal raggiungimento di tale finalità; ne consegue che, qualora la finalità di commettere il delitto di cui all'art. 270 bis, c.p., sia stata raggiunta, come nel caso in esame, esso concorre con quello di cui all'art. 306, c.p., (cfr. Cass. sez. I, 09/12/2009, n. 4086, rv. 245985; Cass., sez. I, 27/6/2007, n. 37119, rv. 237768)), 13 dovendosi distinguere, all'interno della previsione normativa, l'ipotesi della partecipazione a banda armata da quella della formazione. La partecipazione a banda armata, infatti, costituisce un'ipotesi delittuosa del tutto distinta rispetto alla formazione della banda, intesa come stabile collegamento fra più persone che, mediante un'idonea struttura organizzativa e grazie alla stabile disponibilità di armi destinate agli scopi della banda si propongono la commissione di uno o più delitti contro la personalità dello Stato. E invero, la prima si concretizza nella manifestazione individuale di volontà diretta ad aderire alla banda già formata e si caratterizza per il fatto che l'adesione non è essenziale all'esistenza dell'associazione; la seconda, invece, è un reato plurisoggettivo, nel quale la necessaria cooperazione di più persone concorre al comune risultato rappresentato dalla nuova رسد entità di fatto, distinta dai singoli componenti e autori, cioè l'associazione criminosa (cfr. Cass., sez. I, 04/03/2010, n. 16549, rv. 246936). Orbene la sentenza della corte territoriale si muove esattamente nel solco dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità ora sintetizzati e, ad integrarne il contenuto sul punto, provvede l'ampia ed articolata motivazione dedicata alla ricostruzione dei fatti, in rapporto alla previsione normativa di cui agli artt. 270 bis e 306, c.p., della sentenza di primo grado, che va considerata un prodotto unico con quella del giudice della revisione, non solo in virtù dell'espresso richiamo che ne fa quest'ultimo (cfr., in particolare, p. 51), ma anche perché si tratta di sentenze che hanno utilizzato criteri omogenei di valutazione e seguito un 14 apparato logico argomentativo uniforme (cfr. Cass., sez. 3, 1.2.2002-12.3.2002, n. 10163, Lombardozzi D., rv. 221116). Ed infatti la corte di assise di Udine, sulla base delle risultanze processuali, confermate in sede di revisione, ha, tra l'altro, evidenziato come: 1) il gruppo di cui faceva parte il OR, fosse coordinato con "i più qualificati personaggi" dell'organizzazione, la cui matrice terroristica è stata accertata in diversi procedimenti penali, "Brigate Rosse Partito Comunista Combattente", del cui riconoscimento esso godeva;
2) "gli incontri nel Veneto tra gli imputati hanno prodotto la concreta realizzazione delle idee antimperialiste, che costituivano oggetto specifico di discussione e che si trovano espresse nei vari documenti prodotti e diffusi con la sigla BR PCC"; 3) "ideando e ponendo in essere l'attentato" alla base militare di Aviano, gli imputati "hanno dimostrato nei fatti che il programma di violenza era attuale"; 4) il gruppo avesse una pur schematica struttura, posto che "le riunioni avevano una رسل cadenza periodica e non occasionale"; "i partecipanti si convocavano avendo ciascuno un proprio riferimento e non con modalità comuni" e "rispondeva alla logica della suddivisione territoriale in cellule propria della organizzazione BR PCC, coprendo le regioni ad Est" del paese. Correttamente, dunque, il giudice di primo grado ha ritenuto che, sulla base di un'attenta valutazione degli elementi emersi all'esito del giudizio, l'azione del gruppo veneto potesse essere collegata con certezza "con chi ancora si riconosce ed opera sotto la sigla" dell'organizzazione terroristica innanzi indicata” e di potere, quindi, affermare che vi fosse ancora "una capacità, seppur ridotta ed affidata a pochi militanti, di azione e di reclutamento", pur rilevando, con valutazione immune da vizi, condivisa dal giudice della revisione, 15 che le evidenziate caratteristiche organizzative del gruppo di cui si discute;
la sua disponibilità di armi;
lo scopo "politico" perseguito attraverso l'attentato alla base militare di Aviano e le altre operazioni programmate (attentato contro un dirigente della F.I.A.T.), lo rendevano, di per sé, un'associazione finalizzata all'eversione dell'ordine democratico, a prescindere dal suo inserimento (comunque dimostrato) nella più vasta organizzazione nota come "BR PCC". Quanto attuale e concreto fosse il programma di atti di violenza a fini di eversione dell'ordine democratico, e quanto effettivamente possibile l'attuazione di tale programma da parte di una adeguata struttura organizzativa, quale era quella cui partecipavano il OR ed i suoi correi, lo prova, in tutta evidenza, l'attentato alla base militare della “NATO” di Aviano, che dimostra come le finalità dell'associazione criminosa di cui si discute fossero proprio quella di destabilizzare le istituzioni democratiche, colpendo lo Stato nel ли nucleo essenziale delle sue scelte di politica internazionale, come momento qualificante della "lotta antimperialistica", che ha storicamente rappresentato la cifra ideologica delle "BR PCC". Con l'attentato alla base militare di Aviano, infatti, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, si volle compromettere la capacità dello Stato di autodeterminarsi, attraverso gli organi rappresentativi, nel settore della politica estera, attaccando la base militare di un alleato internazionale, che aveva sede nel territorio dello Stato, in virtù ed in esecuzione di accordi riconducibili ad un patto internazionale cui l'Italia ha aderito. Estremamente dettagliata risulta la motivazione del giudice di primo grado anche con riferimento alla qualificazione del gruppo 16 formato dal OR e dai suoi complici in termini di "banda armata", attraverso un puntuale richiamo dei precedenti della giurisprudenza di legittimità in subiecta materia ed una esaustiva ricostruzione di come il gruppo fosse dotato di armi (pistole; fucili mitragliatori;
bomba a mano), di diversa natura e potenzialità offensiva, da destinare permanentemente alle proprie azioni, già prima della consumazione dell'attentato alla base di Aviano. Una volta dimostrata l'esistenza dell'associazione finalizzata all'eversione dell'ordine democratico e, quindi, inevitabilmente, anche l'esistenza tra gli stessi soggetti di un vincolo di permanente collegamento volto alla commissione del delitto di cui all'art. 270 bis, c.p., proprio la prova della disponibilità di armi permanentemente destinate agli scopi della banda, costituisce l'elemento specializzante del delitto de quo, che ne consente di affermarne il concorso con la fattispecie di cui al citato art. 270 ли bis, c.p.
7. La motivazione della corte territoriale appare approfondita ed immune da vizi, logici e giuridici, anche con riferimento alla posizione del OR di mero partecipe (piuttosto che di organizzatore) dell'associazione con finalità eversive dell'ordine democratico e della banda, di cui si è parlato in precedenza, come in ordine alla sua responsabilità per gli altri reati. Come si è detto, sul punto, le doglianze difensive sono del tutto generiche e tali da investire profili meramente fattuali, non scrutinabili in sede di legittimità.
8. In relazione, poi, al motivo di ricorso sub n. 7), sicuramente va condiviso il principio di diritto cui si appella il ricorrente. L'aggravante di terrorismo di cui all'art. 1 I. n. 15 del 1980, infatti, А è incompatibile con il delitto di cui all'art. 270 bis c.p., in quanto la 17 finalità terroristica è divenuta a seguito delle modifiche apportate dalla I. n. 438 del 2001 elemento costitutivo della fattispecie (cfr. Cass., sez. V, 23/02/2012, n. 12252, rv. 251921). Ciò non consente, tuttavia, di accogliere il suddetto motivo di ricorso, che, anzi, va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto la suddetta aggravante non risulta avere formato oggetto di contestazione, con riferimento al delitto ex art. 270 bis, di cui al capo A).
9. Quanto ai motivi di ricorso sintetizzati sub n. 8), essi sono senza dubbio inammissibili, per le ragioni già esposte, nella parte in cui consistono in rilievi di tipo fattuale, per di più genericamente rappresentati, in violazione del principio della autosufficienza del ricorso. Nel resto le censure appaiono infondate. الا Giova, infatti, rammentare che l'aggravante della finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico può inerire a qualunque condotta illecita e sussiste ogni qualvolta il reato sia strumentalmente rivolto a perseguire la conservazione dei fini di terrorismo o di eversione (cfr. Cass., sez. I, 02/03/2006, n. 10283, rv 233721). Per cui correttamente la rapina di cui al capo G) ed i reati di ricettazione ad essa strumentali (aventi ad oggetto l'automobile e le armi utilizzati per compierla), essendo destinata ad incrementare il patrimonio dell'associazione-banda armata, attraverso il cd. "autofinanziamento", sono stati ritenuti dai giudici di merito (cfr., in particolare, pp. 101 e ss., della sentenza di primo grado), in quanto in grado di garantire la continuazione della operatività del sodalizio, utili al raggiungimento finale dello 18 scopo di sovversione democratica (cfr., in questo senso, Cass., sez. II, 03/11/1988, A.). Non coglie nel segno, infine, nemmeno la doglianza sul mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati di cui ai capi E); F) e G) e quelli di cui ai capi precedenti, in quanto il ricorrente cade in un evidente equivoco in punto di diritto. La circostanza che i delitti di cui si discute fossero sorretti da una finalità di eversione dell'ordine democratico, perché finalizzati all'autofinanziamento dell'associazione-banda armata alla quale ha partecipato il OR, non significa che essi possono, per ciò solo, essere ricondotti al medesimo programma criminoso, che unifica gli altri reati. Come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, infatti, la unicità del disegno criminoso, necessaria ли per la configurabilità del reato continuato, non può identificarsi con la generale tendenza a porre in essere determinati reati o comunque con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose, atteso che le singole violazioni devono costituire parte integrante di un unico programma deliberato nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine, richiedendosi, in proposito, la progettazione "ab origine" di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali. Deve, dunque, escludersi che una tale progettazione possa essere presunta sulla sola base del medesimo rapporto di contrasto esistente tra i soggetti passivi e l'autore degli illeciti, come pure sulla base dell'identità o dell'analogia dei singoli reati o di un generico contesto delittuoso, ovvero ancora della unicità della motivazione o del fine ultimo perseguito, occorrendo invece che il 19 requisito in questione trovi dimostrazione in specifici elementi atti a far fondatamente ritenere che tutti gli episodi siano frutto realmente di una originaria ideazione e determinazione volitiva (cfr., ex plurimis, Cass., sez. II, 7.4.2004, n. 18037, rv. 229052). Del tutto conforme a tali principi, dunque, risulta la decisione dei giudici di merito di rigettare l'invocata applicazione della disciplina della continuazione, sul rilievo che la rapina di cui al capo G), unitamente ai delitti ad essa connessi, non ha mai costituito oggetto di preventiva progettazione da parte degli imputati, ma è stata il frutto di una decisione maturata in conseguenza di una necessità contingente (la mancanza di denaro), verificatasi nella fase di esecuzione del programma criminoso eversivo già deliberato (cfr. p. 108 della sentenza di primo grado). 10. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso proposto nell'interesse del OR va, dunque, rigettato, con condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 19.2.2016 Il Consigliere Estensore Il Presidente Assamius recchio DEPOSITATA IN CANCILLE adull 15 SET 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIBANIO Camels Lanzuige or juse