Sentenza 2 novembre 2005
Massime • 1
Ai fini dell'applicabilità della circostanza aggravante prevista dall'art.1 D.L.15 dicembre 1979, n.629, conv. nella L. 6 febbraio 1980, n.15, la nozione di "eversione dell'ordine democratico" deve intendersi riferita all'ordinamento costituzionale, cioè a quei principi fondamentali che formano il nucleo intangibile destinato a contrassegnare la specie di organizzazione statale, secondo la Costituzione; di conseguenza, essa non può essere limitata al solo concetto di "azione politica violenta", ma deve necessariamente identificarsi nel sovvertimento dell'assetto costituzionale esistente ovvero nell'uso di ogni mezzo di lotta politica che tenda a rovesciare il sistema democratico previsto dalla Costituzione nella disarticolazione delle strutture dello Stato o, ancora, nella deviazione dai principi fondamentali che lo governano. (In applicazione di tali principi, la Corte ha escluso la finalità di eversione dell'ordine democratico con riferimento all'invasione di un locale da parte di un gruppo di cosiddetti disobbedienti finalizzata a realizzare un servizio di copisteria gratuito per gli studenti universitari, pur se realizzata con modalità violente).
Commentari • 3
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La partecipazione alle associazioni terroristiche: le macro-aree dell'eversione interna, i reati-fine e le fattispecie monosoggettive. Riflessioni in memoria di Guido Galli di Alessandro Centonze Sommario: 1. Le finalità di terrorismo dell'ordine democratico interno e le macro-aree eversive: monosoggettività e plurisoggettività dei reati-fine – 2. La partecipazione alle associazioni terroristiche di matrice brigatista: i reati-fine e le fattispecie monosoggettive – 2.1. L'inquadramento sistematico della finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico interno – 2.2. L'applicazione dell'aggravante di terrorismo di cui all'art. 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625 – 3. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/11/2005, n. 2310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2310 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROMANO Francesco - Presidente - del 02/11/2005
Dott. LEONASI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - N. 1840
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 25386/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna;
avverso l'ordinanza emessa in data 28 maggio 2005 dal Tribunale di Bologna, nei confronti di:
SE IT;
Di BE NO;
GU RM;
visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
udito il pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. ESPOSITO Vitaliano, che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza limitatamente alla decisione riguardante il capo b) dell'imputazione, chiedendo per il resto il rigetto del ricorso;
udito, per i ricorrenti, l'avv. Gamberini Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del riesame, in parziale accoglimento dei ricorsi presentati da SE IT, Di BE NO e GN RM, annullava l'ordinanza cautelare emessa il 25 maggio 2005 dal G.i.p. in sede per i reati di invasione di edificio, di danneggiamento, di violenza privata, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, aggravati dalla circostanza della finalità di eversione dell'ordine democratico di cui al D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, art. 1, convertito nella L. 6 febbraio 1980, n. 15.
Secondo l'ordinanza cautelare gli indagati dopo aver forzato la serratura di una saracinesca si erano introdotti all'interno dei locali appartenenti a GE TO e GL TO, occupandoli assieme ad un gruppo di circa venticinque giovani, tutti aderenti al collettivo "Passepartout" e al sodalizio dei "Disubbidienti", impedendo ai legittimi proprietari di entrare e usando violenza e minacce contro gli agenti della polizia, che erano intervenuti, a seguito della querela presentata dalle persone offese, per far cessare l'occupazione. Lo scopo eversivo derivava, nella ricostruzione del G.i.p., dalla stessa finalità dell'occupazione, diretta a realizzare un servizio di copisteria gratuito contro le leggi sulla tutela della proprietà intellettuale, nonché dalle modalità delle azioni criminose, caratterizzate dal "reiterato ricorso alla violenza" e dalla sopraffazione degli altrui diritti "posti alla base della convivenza civile", azioni da considerare come "la materiale concretizzazione dell'impianto ideologico che costituisce la ragione identitaria del gruppo dei Disobbedienti e del Collettivo Passepartout".
Il Tribunale, invece, escludeva la sussistenza della circostanza aggravante sul presupposto che le azioni poste in essere dagli imputati non fossero inserite in un programma eversivo integrante il pericolo qualificato di sovversione dei valori costituzionali e, conseguentemente, annullava la misura cautelare in relazione ai reati di invasione di edifici e di danneggiamento (capi A e B) che, privi dell'aggravante, non consentivano l'applicazione di misure cautelari. Con riferimento agli altri reati venivano revocati gli arresti domiciliari nei confronti del GU che era rimesso in libertà, mentre per SE e Di BE la custodia in carcere veniva sostituita con gli arresti domiciliari.
2. Propone ricorso per cassazione il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, censurando la decisione del Tribunale del riesame nella parte in cui ha escluso la sussistenza dell'aggravante prevista dalla L. n. 15 del 1980, art. 1: i giudici avrebbero offerto, tra l'altro, un'interpretazione della circostanza aggravante errata, ritenendo che essa possa applicarsi al reato che sia oggettivamente inquadrarle, per la tipologia cui appartiene, tra quelli utili al raggiungimento finale dello scopo di sovversione antidemocratica.
Peraltro, secondo il ricorrente il tribunale non avrebbe dovuto annullare l'ordinanza cautelare in relazione al capo B), ne' disporre la scarcerazione degli indagati (sebbene solo formale per di SE e Di BE).
Viene, infine, contestata la revoca degli arresti domiciliari nei confronti del GU per quanto concerne il capo C) dell'imputazione provvisoria, persistendo le esigenze cautelari che hanno determinato l'emissione della misura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso può essere accolto solo in parte.
3.1. Infondato è il motivo con cui si censura l'ordinanza impugnata per aver negato l'applicabilità della circostanza aggravante dell'eversione dell'ordine democratico, prevista dal D.L. 15 dicembre 1979, n. 629, art. 1, convertito nella L. 6 febbraio 1980, n. 15.
Il Tribunale ha escluso che nelle condotte contestate agli indagati vi sia traccia di finalità eversive. In questa lettura dei fatti l'occupazione risulta finalizzata unicamente alla realizzazione di un servizio di copisteria per gli studenti meno abbienti e, a dimostrazione dell'assenza di ogni intento eversivo, l'ordinanza evidenzia i seguenti elementi: a) l'occupazione del locale di proprietà delle sorelle TO è risultata essere stata frutto di un errore, in quanto l'azione avrebbe dovuto riguardare un locale dell'Università; b) il gruppo di giovani aveva più volte tentato il ricorso alla trattativa, sia con i proprietari, che con le forze dell'ordine; c) gli scontri avvenuti con alcuni agenti sono stati del tutto occasionali e di entità limitata, dal momento che solo due degli occupanti vi sarebbero rimasti coinvolti;
d) negli scontri non sono stati adoperati strumenti offensivi;
e) i due agenti della Polizia di Stato hanno riportato lesioni personali lievi e lievissime.
Tale ricostruzione è censurata dal ricorrente che offre una diversa interpretazione dei fatti, in cui l'elemento della violenza, che ha caratterizzato le condotte prese in considerazione, diventa lo strumento attraverso cui gli indagati, appartenenti all'associazione denominata Passpartout, praticano abitualmente l'azione politica: la natura eversiva dell'azione si evincerebbe, secondo la procura della Repubblica di Bologna, dalle stesse modalità di esecuzione dei reati - modalità riscontrate in altre occupazioni ed azioni realizzate dagli indagati e dai loro gruppi di appartenenza -, nonché da alcuni volantini distribuiti che incitavano "all'arrembaggio del sistema copyright" e da alcune scritte vergate sui muri da parte di aderenti all'associazione politica ("ribellarsi ora"; "vogliamo tutto"; "mensa gratis"), che dimostrerebbero come l'oggetto del programma fosse quello di sostituirsi arbitrariamente alle istituzioni competenti, facendo uso della violenza nelle politiche in materia di casa, di mense, di servizi sociali universitari e dei servizi di copisteria. Il Tribunale avrebbe, quindi, minimizzato i fatti oggetto della imputazione provvisoria, omettendo di prendere in esame il materiale sequestrato (volantini, scritte....) da cui emergerebbe la finalità sovversiva dei gruppi cui appartengono gli imputati, senza tenere conto che l'azione contestata agli imputati si sarebbe svolta in un più ampio contesto.
Ciò premesso, si deve innanzitutto rimarcare che il sindacato di legittimità in tema di provvedimenti cautelari si limita al riscontro dell'esistenza di una motivazione che rispetti i canoni logici, verificando cioè che sussista una coordinazione logica tra le varie proposizioni della motivazione e che siano rispettate le norme del codice di rito in relazione alla sussistenza dei presupposti normativi per l'emissione del provvedimento cautelare, senza alcuna possibilità di effettuare una diversa valutazione delle emergenze procedimentali, essendo limitati i vizi denunciabili, quanto alla motivazione, alla mancanza o alla manifesta illogicità risultante dal testo. Ne consegue che le censure che vengono mosse nel ricorso, nei confronti di non condivise ricostruzioni dei fatti operate dai giudici del riesame, non possono trovare spazio in questa sede, trattandosi di valutazioni di merito, fondate sull'apprezzamento di circostanze di fatto, peraltro alternative rispetto a quelle contenute nella gravata ordinanza che, come si vedrà, non appaiono affette da alcuna illogicità.
È, quindi, sulla base della ipotesi ricostruttiva dei fatti, così come effettuata nell'ordinanza, che deve essere valutata la correttezza del procedimento logico-argomentativo che ha portato all'esclusione dell'aggravante, verificando l'esistenza di erronee applicazioni della legge penale.
3.2. Per quanto riguarda la nozione stessa di eversione dell'ordine democratico, deve ritenersi che, a seguito dell'interpretazione autentica fornita dalla L. 29 maggio 1982, n. 304, art. 11, essa deve intendersi riferita all'ordinamento costituzionale, cioè a quei principi fondamentali che formano il nucleo intangibile destinato a contrassegnare la specie di organizzazione statale secondo la Costituzione, come ad esempio il principio del metodo democratico ovvero le garanzie dei diritti inviolabili, sia del singolo, che delle formazioni sociali (artt.
1-5 Cost.), principi che, secondo alcuni autori, non possono neppure essere oggetto di revisione costituzionale, tanto sono immanenti all'ordinamento. Di conseguenza, il significato di "eversione dell'ordine democratico" non può limitarsi al solo concetto di "azione politica violenta", finendo in questo modo per rappresentare sostanzialmente un endiadi della finalità di terrorismo, ma deve necessariamente identificarsi nel sovvertimento dell'assetto costituzionale esistente ovvero nell'uso di ogni mezzo di lotta politica che tenda a rovesciare il sistema democratico previsto dalla Costituzione, nella disarticolazione delle strutture dello Stato o, ancora, nella deviazione dai principi fondamentali che lo governano. In sostanza, ogni azione, violenta o non violenta, che mira a ledere tali principi è finalizzata alla eversione dell'ordine democratico: in questa nozione la violenza non è un elemento indispensabile dell'eversione, ciò che deve sempre sussistere è, invece, la finalizzazione dell'azione verso l'obiettivo eversivo. Ed infatti la giurisprudenza della Corte richiede, per la sussistenza dell'aggravante, l'ulteriore condizione che lo scopo eversivo sia perseguito con mezzi potenzialmente suscettibili di realizzarlo (Cass., Sez. 1^, 28 gennaio 1994, n. 556, P.G. in proc. Ferri).
Rispetto alle figure delittuose inserite nel codice penale fra i delitti contro la personalità dello Stato, in cui sono prese in considerazione direttamente le condotte di eversione dell'ordine democratico, che spesso prendono la forma di condotte associative, l'aggravante in questione si presenta come una norma di chiusura che assicura una tutela all'ordine costituzionale da aggressioni poste in essere con qualunque reato. Su quest'ultimo punto le Sezioni unite della Cassazione hanno chiarito che la circostanza aggravante della finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale può qualificare qualsiasi condotta illecita, purché risulti perseguito il fine terroristico o eversivo, ricollegandosi ad una particolare connotazione del dolo che, quindi, non può dissociarsi dalla specifica finalità perseguita dall'autore del reato (Cass., Sez. un., 23 novembre 1995, n. 210, P.G. in proc. Fachini ed altri).
Peraltro, trattandosi di un'aggravante (comune) di tipo soggettivo, l'agente deve rappresentarsi la finalità - attinente alla sfera psichica - nel momento in cui realizza il reato, finalità che deve essere oggetto della intenzione immediata e diretta dell'agente (Cass., Sez. 1^, 21 ottobre 1983, n. 1753, Filippi).
3.3. Applicando queste direttive interpretative alle condotte contestate agli indagati appare difficile non condividere le conclusioni alle quali approda l'ordinanza impugnata, che non contesta la messa in atto di comportamenti violenti, con cui sono stati violati beni protetti dall'ordinamento giuridico, ma considera tali comportamenti non rientranti nel programma criminoso che aveva mosso i prevenuti. L'invasione del locale da parte degli appartenenti all'associazione denominata Passpartout, da cui sono originati anche gli altri reati, si inquadra sicuramente in un'azione che ha alla base un movente politico, che nella specie riguardava il "caro libri" universitario, ma ciò non significa che gli indagati volessero perseguire tale istanza al fine di realizzare un programma di eversione dell'ordine democratico. L'intento eversivo non può ritenersi provato solo in base all'esistenza di azioni caratterizzate da modalità violente, occorrendo, come si è detto, valutare l'intenzione degli agenti e l'idoneità dei mezzi adoperati per il raggiungimento dello scopo.
Deve, quindi, riconoscersi che la gravata ordinanza ha fatto buon governo della legge penale, strutturando una motivazione assolutamente adeguata ed immune da vizi logici per quanto riguarda la ricostruzione dei fatti, fondata peraltro su affermazioni in diritto che possono essere condivise, con le precisazioni che si sono fatte.
I giudici bolognesi hanno, correttamente, preso in esame lo scopo per il quale i singoli reati sono stati commessi, escludendo la finalità eversiva, senza compiere alcuna ulteriore verifica relativa ad altre azioni commesse dagli indagati ovvero alla stessa organizzazione di cui facevano parte. Infatti, per quanto concerne l'applicazione dell'aggravante in questione, ciò che rileva è lo scopo cui tende l'agente con l'azione posta in essere e la prova della sussistenza di tale scopo non può essere sostituita da un generico collegamento del reato con un'organizzazione ritenuta eversiva (Cass., Sez. 1^, 7 ottobre 1986, n. 8944, Alunni ed altri). Invece, la procura della Repubblica di Bologna, per dimostrare la sussistenza dell'aggravante, oltre a valorizzare l'uso di metodi violenti, ha addotto una serie di elementi di fatto riguardanti alcune azioni poste in essere in passato dai gruppi cui facevano parte gli indagati, nonché il programma politico di tali gruppi, desunto da volantini, slogan e scritti, elementi che però non possono essere ritenuti direttamente ed automaticamente sintomatici di una finalità eversiva in relazione ai singoli reati in contestazione.
Pertanto, in relazione a questo motivo il ricorso deve essere rigettato, restando assorbiti gli altri motivi ad esso collegati.
3.4. Infondato è anche il motivo con cui si censura la revoca degli arresti domiciliari nei confronti del GU, per il reato di violenza privata previsto nel capo C) dell'imputazione provvisoria. L'ordinanza, infatti, non merita alcuna censura, avendo ritenuto di revocare la misura sulla base di considerazioni di fatto, non sindacabili in questa sede, relative al minor coinvolgimento dell'indagato negli episodi di violenza e alla prognosi favorevole circa il pericolo di reiterazione di condotte analoghe.
3.5. Per quanto concerne il motivo con cui è stato dedotto l'erroneo annullamento dell'ordinanza cautelare in relazione al capo B) dell'imputazione provvisoria, si osserva che il reato di danneggiamento aggravato (art. 635 c.p., comma 2) può consentire l'applicazione della misura degli arresti domiciliari in presenza delle condizioni previste dall'art. 391 c.p.p., comma 5, ovvero dall'art. 278 in relazione all'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 5, per cui su quest'unico punto l'ordinanza deve essere annullata,
con rinvio degli atti al Tribunale di Bologna affinché, verificata la eventuale sussistenza di una delle due condizioni suindicate, effettui al riguardo una nuova valutazione inerente l'applicazione della misura degli arresti domiciliari.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata ordinanza limitatamente al capo "B" (danneggiamento aggravato) e rinvia per nuova deliberazione sul punto al Tribunale di Bologna.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 2 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2006