Sentenza 7 aprile 2005
Massime • 1
In tema di revisione, con riguardo alla specifica previsione di cui all'art. 630, lett. c), cod. proc. pen., quando le nuove prove offerte dal condannato (costituite, nella specie, da testimonianze), abbiano natura speculare e contraria rispetto a quelle già acquisite e consacrate nel giudicato penale, il giudice della revisione può e deve saggiare mediante comparazione la resistenza di queste ultime rispetto alle prime giacché, altrimenti, il giudizio di revisione si trasformerebbe indebitamente in un semplice e automatico azzeramento, per effetto delle nuove prove, di quelle a suo tempo poste a base della pronuncia di condanna.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/04/2005, n. 24291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24291 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 07/04/2005
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 535
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 025481/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CORTE APPELLO di NAPOLI P.G. c/ CORTE APPELLO di NAPOLI;
nei confronti di:
1) LI VE N. IL 24/01/1948;
2) SETTEMBRE GIUSEPPINA N. IL 19/03/1938;
avverso SENTENZA del 14/03/2003 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BIANCHI LUISA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sost. Proc. Gen. Cons. Dott. SALZANO Francesco che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
udito, per la parte civile, l'avv. PESCE IO;
udito il difensore Avv. DELLA PIETRA.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 14 marzo 2003 la Corte di appello di Napoli - in accoglimento della istanza di revisione della sentenza di condanna di AL VE ritenuto responsabile di aver cagionato la morte di DE ON Aniello per colpa consistita in particolare nell'aver consentito il trasporto di una mucca acquistata dal DE ON senza le dovute cautele - revocava la sentenza stessa e assolveva il predetto AL stabilendo che dovevano essergli restituite le somme eventualmente pagate a titolo di spese processuali e risarcimento dei danni in favore delle parti civili.
Ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli deducendo i vizi di erronea applicazione di legge e difetto di motivazione in quanto la Corte ha fondato il giudizio di assoluzione solo sulla base delle dichiarazioni rese dai nuovi testi ammessi ed escussi in sede di revisione (secondo cui l'animale era trattenuto con una corda dal trasportatore NU), omettendo qualsivoglia comparazione con le altre risultanze processuali. Rileva in particolare che non si è in alcun modo motivato sulla attendibilità dei predetti testi nonostante l'eccezione formulata al riguardo che trovava fondamento nella circostanza che essi erano arrivati all'udienza a bordo di un'auto nella quale si trovava anche l'imputato; ugualmente si è trascurato di indicare le eventuali ragioni per le quali poteva ritenersi superata, a fronte delle dichiarazioni rese dai nuovi testi TT e RA, quelle, di segno contrario, rese nel dibattimento di primo grado dal teste RI. È mancato dunque quel giudizio di comparazione tra le prove nuove e quelle precedentemente acquisite che è invece comunque necessario secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Anche la parte civile, Settembre Giuseppina, ha proposto ricorso, investendo con lo stesso sia l'ordinanza ammissiva dell'istanza di revisione che la sentenza di assoluzione. A sostegno deduce i seguenti motivi: 1) violazione degli artt. 630 e 631 c.p.p. in relazione alla ordinanza di ammissione del giudizio di revisione. La prova, si sostiene, non avrebbe potuto essere ammessa per mancanza dei requisiti della decisività e della novità. Sotto il primo profilo si fa presente che l'AL era stato ritenuto responsabile per "culpa in eligendo" e cioè in quanto aveva affidato a tale NU l'incarico di trasportare la mucca da consegnare all'acquirente, pur sapendo, o dovendo sapere, che costui non era in condizione di eseguire l'incarico in maniera adeguata;
la eventuale presenza della "ritenuta" dell'animale, e cioè la circostanza che l'animale fosse assicurato con una corda al collo, quand'anche provata come si chiedeva di fare con la nuova prova, non era tale da escludere tutti i profili della "culpa in eligendo" e dunque non poteva essere ritenuta decisiva;
neppure poteva essere considerata nuova dal momento che il tema su cui verteva (l'animale era o meno legato) era stato già oggetto di prova e gli stessi soggetti indicati come nuovi testi, si erano già recati al precedente dibattimento per essere ascoltati, non essendo chiare le ragioni per le quali non erano stati sentiti;
non si trattava dunque di prova ne' sopravvenuta ne' scoperta dopo la condanna. 2) Violazione dell'art. 636, co. 2, per mancata osservanza delle forme che nel rito ordinario sono previste per la assunzione della prova. 3) Difetto di motivazione per aver trascurato che all'AL era contestata una ampia "culpa in eligendo" per aver affidato il trasporto del bovino al NU ben sapendo che le modalità da questi utilizzate erano insufficienti in quanto il trasporto avveniva in un mercato gremito di gente, senza avvalersi di collaboratori e senza sussidi di mezzi meccanici di protezione. 4) Difetto di motivazione in quanto la sentenza assolutoria ha valutato solo in base alla nuova prova, trascurando la testimonianza di RI IO resa nel precedente giudizio. 5) Illogicità della motivazione nella valutazione delle dichiarazioni rese dai nuovi testi e della loro attendibilità. MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono fondati per le ragioni esposte dal Procuratore Generale ricorrente ed anche dalla parte civile, di seguito precisate.
Rileva preliminarmente il Collegio, con riferimento all'articolato ricorso di quest'ultima, che non possono però condividersi le censure dalla medesima svolte in relazione alla novità della prova;
è noto infatti che nella materia sono di recente intervenute le Sezioni Unite di questa Corte a chiarire, con la sentenza del 26.9.2001 n. 624 rv. 220443, che in tema di revisione, per prove nuove rilevanti a norma dell'art. 630 lett. c) cod. proc. pen. ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza, devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario". Nella specie dunque la circostanza che il tema di prova fosse già stato acquisito al dibattimento e fin anche che l'esistenza dei soggetti indicati come nuovi testi fosse già nota all'epoca del precedente giudizio, non esclude che la prova consistente nella loro assunzione sia correttamente ritenuta nuova, dal momento che non è stato eccepito che sussistessero le condizioni (prove dichiarate inammissibili o superflue dal giudice) che, secondo la predetta sentenza, escludono la novità.
Neppure può essere accolto il rilievo della parte civile secondo cui l'assunzione della testimonianza avrebbe dovuto avvenire secondo le regole che presiedono all'assunzione della prova testimoniale in dibattimento. Il ricorrente si richiama all'art. 636, co. 2, c.p.p. che stabilisce che nel giudizio di revisione si applicano le disposizioni del titolo 1^ e del titolo 2^ del libro 7^ del codice di procedura penale, tra cui appunto quelle sulle formalità di assunzione della prova testimoniale che nella specie non sarebbero state osservate. Osserva il Collegio che tale richiamo è effettuato con la clausola del "in quanto siano applicabili e nei limiti delle ragioni indicate nella richiesta di revisione" e pertanto non può essere inteso in senso assoluto, come necessità che siano rispettate integralmente le disposizioni dell'art. 493 e segg. C.p.p.. Deve inoltre ritenersi che in mancanza di una tempestiva contestazione circa le modalità di assunzione della prova stessa, vi sia stata acquiescenza dell'imputato alle forme utilizzate. Meritano invece accoglimento le censure formulate dai ricorrenti con riferimento alla decisività delle prove e alla loro valutazione. È opportuno al riguardo riportare il passo della sentenza di condanna oggetto di revisione dove vengono riassunte le ragioni della colpa ravvisata carico dell'ALi "Anche a carico dell'AL è configurabile un addebito di colpa. Egli infatti ha affidato la mucca per il trasporto al NU pur rendendosi conto che questi non aveva ne' un collaboratore materiale per il trasferimento dell'animale ne' sussidi meccanici di protezione. Ed anche se non è possibile ritenere sussistente a carico dell'AL l'obbligo di dover fornire al NU l'attrezzatura necessaria per consentire il controllo dell'animale, dato che il NU è un trasportatore che agisce in regime di autonomia, è certo invece che chi affida un incarico non può affidarlo a chiunque ed in qualunque condizione, ma deve essere prudente nella scelta senza poter essere discriminato dalla accettazione dell'incarico da parte del prescelto. E la situazione di palese inadeguatezza in cui il trasferimento dell'animale veniva attuato era così macroscopica, avuto riguardo sia alla situazione ambientale (mercato aperto per il pubblico) che alla mancanza di ogni misura di protezione e di controllo dell'animale da costituire irrimediabilmente in colpa il venditore AL che aveva consegnato la mucca per il trasporto a chi non era in condizione di eseguirlo in maniera adeguata".
I profili di colpa addebitati all'AL attengono dunque alle particolari cautele che in un luogo pieno di gente, come era il mercato, dovevano accompagnare il trasporto di un animale di rilevanti dimensioni, cautele che implicavano la presenza di un collaboratore o l'ausilio di mezzi meccanici di protezione. Tali profili di colpa dovevano essere tenuti presenti dal giudice della revisione nell'ammettere la prova nuova la cui decisività, è bene ribadirlo, resta ancorata alla possibilità che sulla base di tale prova possa eventualmente pervenirsi alla assoluzione dell'imputato. È infatti pacifica l'affermazione di questa Corte secondo cui la valutazione di ammissibilità del giudizio di revisione richiede la formulazione di un giudizio prognostico astratto in ordine alla idoneità dei nuovi elementi di prova, sè accertati, a determinare la sostituzione della decisione irrevocabile di condanna con una di proscioglimento;
valutazione che evidentemente deve essere compiuta tenendo presente l'oggetto specifico del giudizio e l'ampiezza delle questioni che in esso si dibattono. Di tale valutazione non vi è traccia nella impugnata sentenza e dovrà farsene carico il giudice di rinvio.
Al quale competerà anche, qualora la prova venga ammessa ed assunta, valutarne gli esiti tenendo presente anche le prove già acquisite nel precedente dibattimento, dovendo trovare applicazione il principio (sez. 1^ 12.11.1997 n. 6337 Grgic rv. 208943 e successive conformi) già richiamato dal Procuratore Generale ricorrente secondo cui "In tema di revisione, e con riguardo alla specifica previsione di cui all'art. 630, lett. c), c.p.p., quando le nuove prove offerte dal condannato (costituite, nella specie, da testimonianze), abbiano natura speculare e contraria rispetto a quelle già acquisite e consacrate nel giudicato penale, il giudice della revisione può e deve saggiare mediante comparazione la resistenza di queste ultime rispetto alle prime giacché, altrimenti, il giudizio di revisione si trasformerebbe indebitamente in un semplice, automatico annichilimento, per effetto delle nuove prove, di quelle a suo tempo poste a base della pronuncia di condanna." Le nuove testimonianze dunque non possono essere poste a fondamento esclusivo della sentenza pronunciata in sede di revisione ma devono tenere presente l'esito delle prove aventi il medesimo oggetto già assunte nella precedente fase di merito. Resta da aggiungere che è obbligo del giudice valutare comunque l'attendibilità dei testimoni specie quando si formulino specifiche contestazioni al riguardo.
P.Q.M.
La Corte:
annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della corte di appello di Napoli cui demanda anche il regolamento delle spese tra le parti private per questo grado di giudizio.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2005