Sentenza 9 dicembre 2009
Massime • 1
Tra il reato di cui all'art. 306 cod. pen. (costituzione di banda armata) e quello di cui all'art. 270-bis stesso codice (partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo) esiste un rapporto di mezzo a fine e non di specie a genere, essendo la prima caratterizzata dalla finalità di commettere uno dei delitti contro la personalità internazionale o interna dello Stato, tra i quali rientra quello di cui al citato art. 270-bis, indipendentemente dal raggiungimento di tale finalità; sì che, quando eventualmente detta finalità venga raggiunta, il reato fine concorre con esso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/12/2009, n. 4086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4086 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 09/12/2009
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere - N. 3333
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 39883/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NT UN N. IL 25/09/1949;
avverso l'ordinanza n. 2008/2009 TRIB. LIBERTÀ di ROMA, del 26/06/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Delehaye Enrico, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. CRISCI Simonetta, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
con ordinanza del 26.6.09, il Tribunale di Roma ha respinto l'istanza di riesame, proposta da NT BR avverso il provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Roma del 5.6.09, con il quale gli era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere, siccome indagato per il reato di formazione, in qualità di partecipe, di un'associazione terroristico-eversiva diretta al compimento di delitti contro la personalità interna dello Stato, costituita in banda armata, tuttora operante a partire dal 2004, con cui era stato proseguito e perseguito il programma criminoso delle cd. "brigate rosse per la costruzione del partito comunista combattente", in sigla "br pcc", con la disponibilità i armi, rinvenute in possesso di altro componente della medesima associazione, CI IC SS e con l'aggravante della finalità di terrorismo, di cui al D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, art. 1, convertito con modificazioni nella L. 6 febbraio 1980, n. 15.
Il Tribunale ha ritenuto sia la gravita degli indizi emersi a suo carico, sia la sussistenza delle esigenze cautelari, tali da far luogo alla misura cautelare inframuraria.
Ha ritenuto la sussistenza a carico del NT dei seguenti indizi:
- il fatto che gli incontri avvenuti con LI LU, esponente di spicco del medesimo sodalizio terroristico-aversivo, esercente ufficialmente attività di corniciaio in Roma, erano stati preceduti da conversazioni telefoniche in cui l'indagato, da cabine pubbliche ubicate in Sassari, gli aveva dato del "lei" ed aveva formulato ordinativi di cornici del tutto improbabili ed allusive solo degli orari degli appuntamenti;
-le singolari modalità, con cui l'indagato usava avvicinarsi al negozio del LI in Roma;
- l'intercettazione ambientale in data 16.12.08 nel ristorante "Silvio alla Suburra" in Roma, avente ad oggetto la conversazione intercorsa fra l'indagato ed il LI, nel corso della quale l'indagato aveva invitato il LI alla massima prudenza nel riciclare banconote macchiate di rosso e blu, evidente provento di rapine a bancomat;
aveva discusso col LI di organizzazione, utilizzando un linguaggio del tutto omogeneo a quello emerso nel corso delle indagini sulle BR PCC;
aveva preso in esame varie possibilità di espletare azioni eversive in occasione del vertice G8, che, in un primo momento, avrebbe dovuto aver luogo in Sardegna, presso l'isola della Maddalena;
aveva rievocato analiticamente, assieme al suo interlocutore, le circostanze che avevano condotto all'arresto di LI IA ed all'uccisione di LE IO;
il che provava in modo significativo il pieno e consolidato inserimento del NT all'interno del sodalizio eversivo, di cui era causa;
- il fatto che l'indagato aveva scelto di occultare all'interno di un calzino il foglietto su cui era appuntato un'utenza telefonica riservata, che il LI gli aveva fornito poco prima del suo arresto.
Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale di Roma ha rilevato come la misura custodiate in carcere fosse imposta dal nuovo testo dell'art. 275 c.p.p., comma 3, introdotto dal D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito nella L. 23 aprile 2009, n. 38, in relazione al tipo di reato contestato, sussistendo grave pericolo di fuga e di reiterazione dei reati, tenuto conto della loro gravita, della personalità dell'indagato, della necessità di evitare il reclutamento di altri soggetti e l'aggregazione di altri gruppi e di evitare la commissione dei delitti connessi alle attività eversive programmate.
Avverso detto provvedimento del Tribunale del riesame NT BR propone ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore, che ha dedotto i seguenti tre motivi di ricorso:
1)-violazione art. 309 c.p.p., comma 5:
l'art. 309 c.p.p., comma 5 disponeva che l'autorità giudiziaria procedente entro il giorno successivo e comunque non oltre il quinto giorno era tenuta a trasmettere al Tribunale gli atti presentati a norma dell'art. 291 c.p.p., comma 1. Nel caso in esame la richiesta di riesame era stata depositata presso la cancelleria del Tribunale del riesame il 17.6.09 e gli atti a base dell'ordinanza erano stati depositati il 19.6.09; tuttavia i ed con le intercettazioni telefoniche ed ambientali erano stati trasmessi solo il 23.6.09, pur trattandosi di atti presenti fin dall'inizio, che avrebbero dovuto essere quindi depositati assieme a tutti gli altri posti a fondamento dell'ordinanza impugnata;
e tale mancato deposito nei termini rendeva nulla l'ordinanza impugnata;
2)-violazione di legge in relazione agli artt. 272. 273, 274 e segg. c.p.:
il modello teorico seguito dal G.I.P. e confermato dal Tribunale del riesame era caratterizzato da una particolare attenzione alla ricostruzione storico politica delle vicende, ponendo tali considerazioni a fondamento della responsabilità penale di esso indagato senza elencare condotte e fatti a lui ascrivibili ed aventi di rilevanza giuridico penale.
Era vero che i reati contestati ad esso ricorrente erano tra quelli a consumazione anticipata, nel senso che, con essi, il legislatore aveva inteso punire attività delittuose in itinere;
tuttavia il giudice non era esentato dall'esaminare le condotte specifiche, che giustificassero il collegamento di esso ricorrente con l'ipotesi del reato contestato.
Il G.I.P. non aveva precisato quali fossero le ragioni che lo avevano indotto a ritenere sussistente il reato contestato;
e ciò non aveva fatto neppure il Tribunale del riesame.
Invero anche nei reati associativi la responsabilità penale restava in ogni caso personale, da dimostrare in relazione ad ogni singolo partecipe.
Le attività di esso ricorrente non erano clandestine, svolgendo egli attività sindacale ed agendo in Sardegna come aderente ad un partito autonomista denominato "a manca pro s'indipendentia". Era apodittico il tentativo di legarlo alle brigate rosse, atteso che gli incontri fra esso ricorrente ed il LI all'interno del negozio di quest'ultimo erano avvenuti in modo del tutto naturale. L'impegno politico di esso ricorrente per l'indipendenza della Sardegna era inconciliabile con qualsivoglia attività terroristica. Esso ricorrente non aveva mai avuto rapporti con altri soggetti all'infuori del LI;
e nel corso di attività di controllo durata oltre due anni erano solo emersi due o tre incontri col medesimo.
Non poteva essere enfatizzato il contenuto dell'intercettazione ambientale avvenuta il 16.12.08 al ristorante la Suburra di Roma, nel corso del quale mai si era parlato di azioni terroristiche per il G8, all'epoca programmato in Sardegna;
3)-violazione di legge in relazione agli artt. 270 bis e 306 c.p.:
il reato di cui all'art. 270 bis c.p. (associazione con finalità di terrorismo) presupponeva l'esistenza di una struttura e di condotte idonee a ledere il bene protetto dalla norma;
doveva pertanto potersi configurare il rischio di una effettiva lesione dei beni della personalità dello Stato e dell'ordine costituzionale;
ed il medesimo principio della necessaria offensività era richiesto anche con riferimento al concetto di terrorismo, delineato dall'art. 270 sexies c.p.; e nella specie non erano emersi elementi di comportamento idonei ad offendere in concreto i beni tutelati.
Inoltre, per aversi il reato di partecipazione a banda armata, di cui all'art. 306 c.p., era necessaria la sussistenza di un reato fine, in quanto la banda armata non poteva sorgere al fine di dar vita ad una semplice associazione sovversiva, essendo necessari elementi ulteriori, nella specie non indicati dal Tribunale del riesame. Il provvedimento impugnato doveva essere quindi annullato. Il motivo di ricorso proposto sub 1) da NT BR è infondato.
Con esso il ricorrente ha sostenuto la nullità dell'impugnata ordinanza ai sensi dell'art. 305 c.p.p., commi 5 e 10, in quanto i cd. contenenti le intercettazioni telefoniche erano stati trasmessi al Tribunale oltre cinque giorni dalla data di richiesta di riesame. Si osserva invero che, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, la perdita di efficacia della misura custodiale consegue solo al caso di mancato invio al Tribunale di tutti gli atti a suo tempo trasmessi al G.I.P. dal P.M. in sede di richiesta di misura, si che detta sanzione non opera nell'ipotesi in cui il G.I.P. abbia ricevuto gli atti in maniera parziale, avendo il G.I.P. il compito di esaminare solo gli atti ricevuti e non potendosi fargli carico di un adempimento che non dipende da lui (cfr. Cass. 1A, 22.1.09 n. 4567, rv. 242818).
Nella specie in esame non risulta in alcun modo che il ed indicato dal ricorrente fosse stato in possesso del G.I.P. fin dal momento della richiesta degli atti da parte del Tribunale, si da non potersi escludere che il ritardo con cui il G.I.P. lo abbia trasmesso al Tribunale sia da imputare al P.M., che a sua volta ne ha tardato la consegna.
È altresì infondato il motivo di ricorso proposto dal ricorrente sub 2).
Con esso il NT lamenta la carenza di sufficienti indizi emersi a suo carico, tali da giustificare la misura cautelare emessa nei suoi confronti.
Il provvedimento impugnato nella presente sede ha invece proceduto ad un corretto apprezzamento degli indizi, fino a quel momento emersi a suo carico, ritenendoli, con motivazione incensurabile nella presente sede siccome immune da vizi logici e da contraddizioni, adeguati a fondare le imputazione formulate a suo carico (formazione, in qualità di partecipe, di un'associazione terroristico-eversiva diretta al compimento di delitti contro la personalità interna dello Stato, costituita in banda armata, con la disponibilità i armi e con l'aggravante della finalità di terrorismo, di cui al D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, art. 1, convertito con modificazioni nella L.6 febbraio 1980, n. 15).
Gli indizi emersi a carico del ricorrente e ritenuti sufficienti dal Tribunale di Roma per adottare la misura cautelare anzidetta sono consistiti:
- nel fatto che gli incontri avvenuti con LI LU, altro esponente del medesimo sodalizio terroristico-aversivo, esercente ufficialmente attività di corniciaio in Roma, erano stati preceduti da conversazioni telefoniche in cui l'indagato, da cabine pubbliche ubicate in Sassari, gli aveva dato del "lei" ed aveva formulato ordinativi di cornici del tutto improbabili ed allusive solo degli orari degli appuntamenti;
- nelle singolari modalità, con cui l'indagato usava avvicinarsi al negozio del LI in Roma;
- nell'intercettazione ambientale in data 16.12.08 nel ristorante "Silvio alla Suburra" in Roma, avente ad oggetto la conversazione intercorsa fra l'indagato ed il LI, nel corso della quale l'indagato aveva invitato il LI alla massima prudenza nel riciclare banconote macchiate di rosso e blu, evidente provento di rapine a bancomat;
aveva discusso col LI di organizzazione, utilizzando un linguaggio del tutto omogeneo a quello emerso nel corso delle indagini sulle BR PCC;
aveva preso in esame varie possibilità di espletare azioni eversive in occasione del vertice G8, in un primo momento programmato in Sardegna, presso l'isola della Maddalena;
aveva rievocato analiticamente, assieme al suo interlocutore, le circostanze che avevano condotto all'arresto di LI IA ed all'uccisione di LE IO;
il che provava in modo significativo il pieno e consolidato inserimento del NT all'interno del sodalizio eversivo, di cui era causa;
- nel fatto che l'indagato aveva scelto di occultare all'interno di un calzino il foglietto su cui era appuntato un'utenza telefonica riservata, che il LI gli aveva fornito poco prima del suo arresto.
Gli indizi sopra elencati sono dunque idonei a giustificare l'adozione della misura cautelare della detenzione in carcere nei confronti dell'odierno ricorrente. Questa Corte di legittimità non è poi tenuta a riesaminare gli elementi di fatto posti a sostegno dell'atto impugnato, ovvero a riproporne altri differenti, essendo il relativo apprezzamento riservato in via esclusiva al giudice di merito ed essendo compito di questa Corte solo verificare se gli elementi di fatto valorizzati da tale ultimo giudice abbiano la necessaria valenza indiziaria.
Argomentando diversamente si finirebbe per trasformare questa Corte in un ulteriore giudice del fatto.
In sede di riesame di misure cautelari, impugnate per vizi di motivazione circa la consistenza degli indizi di colpevolezza, questa Corte è tenuta solo a verificare se il giudice di merito abbia dato conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravita del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e della non contraddizione;
ed esaminata in quest'ottica, la pronuncia impugnata si sottrae alle censure mosse (cfr., in termini, Cass. SS.UU. 22.3.2000 n.l 1; Cass. 4A,
8.6.07 n. 22500). È infondato altresì il motivo di ricorso sub 3).
Con esso il ricorrente lamenta che nel suo comportamento non erano ravvisabili gli estremi dei contestati reati di cui all'art. 270 bis c.p. (partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo) e art. 306 c.p. (costituzione di banda armata). Quanto al primo reato, si osserva invero che gli indizi sopra illustrati, se esaminati nel loro assieme, costituiscono pur sempre indice di un'organizzazione che, seppure di carattere rudimentale, ben poteva essere ritenuta come esistente, essendo il reato in esame un reato di pericolo presunto od a consumazione anticipata, si che non è necessaria, per la sua sussistenza, il compimento e l'attuazione effettiva del programma criminoso, essendo sufficiente l'esistenza di una struttura organizzata, che si presenti almeno come potenzialmente idonea ad attuare il programma eversivo ed a compiere una serie indeterminata di reati (cfr. Cass. 1A, 10.7.07 n. 34989, rv. 237630; Cass. 1A, 22.4.08 n. 22673, rv. 240085). Quanto al secondo reato, è giurisprudenza costante di questa Corte che fra il reato di cui all'art. 306 c.p. (costituzione di banda armata) e quello di cui all'art. 270 bis c.p. (partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo) esiste un rapporto di mezzo a fine e non di specie a genere, nel senso che il delitto di costituzione di banda armata è caratterizzato dal suo essere finalizzato a commettere uno dei delitti contro la personalità internazionale od interna dello Stato, delitti fra i quali rientra certamente quello di cui all'art. 270 bis c.p., indipendentemente dal raggiungimento di tale finalità, si che, quando eventualmente detta finalità venga raggiunta, il reato fine concorre con esso (cfr. Cass. 1A, 27.6.07 n. 37119, rv. 237768). Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso proposto da NT BR, con sua condanna, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali. Si dovrà infine provvedere a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2010