Sentenza 27 giugno 2007
Massime • 1
Tra la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 306 cod.pen. e quella di cui all'art. 270 bis cod.pen. esiste un rapporto di mezzo a fine e non di specie a genere, essendo la prima caratterizzata dalla finalità di commettere uno dei delitti contro la personalità internazionale o interna dello Stato, tra i quali rientra quello di cui alla seconda disposizione citata, indipendentemente dal suo raggiungimento; ne consegue che qualora la finalità di commettere il delitto di cui all'art. 270 bis cod.pen. sia raggiunta, esso concorre con quello di cui all'art. 306 cod.pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/06/2007, n. 37119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37119 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 28/06/2007
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI OL - Consigliere - N. 975
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 002848/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) OC AD Desdemona, N. IL 29/09/1959;
2) MO ER, N. IL 01/05/1960;
3) AT OL, N. IL 23/04/1968;
4) MA RC, N. IL 17/06/1959;
5) SA ER, N. IL 22/12/1969;
6) IN ON, N. IL 23/02/1958;
7) DI AN BR, N. IL 06/10/1959;
8) AZ HE, N. IL 05/12/1954;
9) SS ON, N. IL 28/03/1957;
10) TI AN, N. IL 02/02/1960;
11) GA FR, N. IL 01/08/1956;
avverso SENTENZA del 01/06/2006 CORTE ASSISE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UOIBNZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MOCALI Piero;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GIALANELLA Antonio, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi: OC, MO, AT, MA, DI AN, IN;
rigetto del ricorso;
SA: annullamento con rinvio per AZ, SS, TI, e GA;
Udito, per la parte civile l'Avv. GIANNUZZI MO, (Avv. Gen. Stato); l'avv. BELLACOSA Maurizio (Poste Italiane): l'avv. MICHETELLI Cristina;
l'avv. BISCOTTI Valter, anche per la parte civile D'NA;
Uditi i difensori Avv. CALAI Caterina, (Ndr: testo originale non comprensibile) NA, OP FR, SI AN, RO ER, (Ndr: testo originale non comprensibile) Ezio.
OSSERVA
La mattina del 20.5.1999 venne ucciso a Roma, mediante colpi di pistola, MO D'NA, personalità nota come professore universitario e per avere ricoperto rilevanti incarichi politico - amministrativi.
In esito alle indagini che, per le modalità del fatto, le successive rivendicazioni e la figura della vittima, si erano orientate verso ambienti dell'eversione terroristica, vennero rinviate a giudizio numerose persone, nei cui confronti, per quanto ancora qui rileva, provvide come segue la corte d'assise di Roma, con sentenza dell'8.7.2005:
dichiarò la OC, il AZ, il SS, il TI, il GA e il MO colpevoli di tutti i reati loro rispettivamente ascritti (che comprendevano la banda armata e l'associazione sovversiva, l'omicidio, furti di autoveicoli, violazione della disciplina delle armi e degli esplosivi, rapine, ricettazione di documenti, falsi in certificazioni, devastazioni, danneggiamento); dichiarò il AT colpevole di banda armata e associazione sovversiva, violazione della disciplina delle armi e degli esplosivi, rapina di via Torcicoda in Firenze e reati connessi;
dichiarò il MA colpevole di banda armata e associazione sovversiva, attentato terroristico e delitti connessi, violazione della disciplina delle armi e degli esplosivi, rapina di via Torcicoda e reati connessi;
dichiarò la SA colpevole di banda armata e associazione sovversiva;
dichiarò il IN colpevole di banda armata e associazione sovversiva, violazione della disciplina delle armi e degli esplosivi, rapina in Siena e tentata rapina in via Targioni Tozzetti a Firenze, con i reati connessi;
dichiarò il DI AN colpevole di banda armata e associazione sovversiva, violazione della disciplina delle armi e degli esplosivi, rapina in AN e tentata rapina in via Targioni Tozzetti, coi reati connessi.
Condannò quindi tutti costoro alle pene di cui in atti. Assolse invece il AT, il MA, la SA, il IN e il DI AN dalle altre imputazioni loro ascritte per non aver commesso il fatto.
Su gravame del p.m., nei confronti delle dette assoluzioni e per ottenere un aumento di pena quanto al IN - delle parti civili e degli imputati, la corte d'assise d'appello di Roma, colla sentenza oggi esaminata:
sollevava eccezione di illegittimità costituzionale della L. n. n. 46 del 2006, nella parte in cui inibiva al p.m. di appellare avverso pronunce assolutorie e conseguentemente separava le posizioni degli appellati per i relativi titoli, anche per quanto riguardava il gravame delle parti civili;
assolveva il AZ, il SS, il TI e il GA da tutte le imputazioni loro mosse, nonché il MO dal danneggiamento aggravato contestatogli al capo m) del proc. n. 2/05, per non aver commesso il fatto;
riduceva la pena inflitta al IN;
confermava nel resto la sentenza impugnata.
La corte distrettuale affrontava preliminarmente la questione relativa all'esistenza di una organizzazione che rispondesse ai requisiti normativi della banda annata e dell'associazione sovversiva, giungendo a conclusione positiva sulla base sia degli elementi probatori raccolti in giudizio, sia delle stesse dichiarazioni rivendicative da parte di taluni imputati;
sul rilievo, peraltro, che detta questione non aveva formato oggetto degli appelli. Erano comunque evidenziati gli aspetti organizzativi del gruppo, la presenza dei cosiddetti "covi", l'amplissima e conferente documentazione reperita tramite le perquisizioni, i sistemi telefonici di contatto tra i partecipi, la distribuzione dei ruoli, l'attribuzione di "nomi di battaglia" e di "nomi operativi". Richiamando poi la ricostruzione operata dai primi giudici, la corte di secondo grado descriveva lo sviluppo dell'attività criminosa svolta da quel gruppo che poteva chiamarsi "Brigate Rosse per la costruzione del Partito Comunista Combattente", postosi nel solco degli atti eversivi commessi negli anni 70 e 80 e culminato - dopo svariate imprese volte all'autofinanziamento mediante rapine e alla commissione di reati agevolativi della funzionalità del sodalizio - nell'omicidio D'NA. Tale ricostruzione era stata facilitata dalle dichiarazioni rese dalla coimputata ZI AN, dissociatasi dal resto del gruppo e separatamente giudicata, la quale aveva offerto essenziali chiarimenti sui fatti e sulla loro origine;
l'attendibilità di EI era stata sperimentata in giudizio e, del resto, vi erano stati numerosi riscontri alle sue affermazioni. Sul delitto associativo, in ogni caso, erano confessi la OC, il MO e il MA quanto alla loro partecipazione. Il DI AN aveva rilasciato sostanziali ammissioni, venendo coinvolto nel citato delitto anche dalla AN C.; in ogni caso, la sentenza non è oggetto di ricorso sul punto.
Quanto al AT, era documentata la sua conoscenza con quel IO LE - che sarebbe rimasto ucciso in una operazione di polizia ferroviaria, nel corso della quale aveva trovato la morte un poliziotto - e con ER RU, entrambi aderenti al sodalizio;
certi erano anche i suoi contatti col MA, presso il quale era stato ritrovata copia del certificato di un ciclomotore, del quale aveva denunciato il furto il AT. Questi era stato trovato in possesso di tre su otto delle schede telefoniche a lui attribuite, sulle quarantasei rintracciate, che nella concomitanza coll'omicidio D'NA avevano contattato due utenze dell'organizzazione, all'epoca attive e tra loro collegate, secondo la ricostruzione operata nelle sedi di merito. Detta attribuzione non era inficiata dalle note tecniche difensive, per il numero rilevante delle chiamate alle utenze suddette, per la loro riferibilità ad unico soggetto. Sue impronte digitali erano state rintracciate su materiale sequestrato nel covo di via Montecuccoli;
in un documento del 10.8.2003 si parlava di un militante che - designato colla lettera S - era stato congelato perché oggetto di indagini poliziesche, delle quali era stata riscontrata conferma: sicuramente il AT si identificava con tale militante. Dall'esame coordinato di testi documentali emergeva altresì che costui aveva anche il nome operativo di EP, designato altresì colla lettera L. Del resto, nella sua cantina era stato trovato materiale informatico analogo a quello sequestrato nel suddetto covo e altro, criptato col medesimo sistema riscontrato per altri imputati.
Quanto alla SA, erano pacificamente ammessi rapporti col LE M e colla coimputata RA OI, separatamente giudicata. Essa aveva la disponibilità di una delle quarantasei schede telefoniche di cui sopra, utilizzata il 7.7.1999 per chiamare una utenza dell'organizzazione, blindata nel senso dell'esservi applicato un sistema di rapporti citofonici e di un traffico solo in entrata;
dal che si deduceva la sua utilizzazione solo per affari interni all'organizzazione e tra personaggi che vi appartenevano a pieno titolo. Che la scheda in questione fosse nella disponibilità della SA derivava dall'utilizzo per chiamare un suo intimo conoscente, il padre, il fratello e l'amministratore di una società, figlio di un codifensore. Fra l'aprile e il settembre del 1999 l'imputata aveva il possesso di una utenza telefonica caratterizzata da difetto di intestazione, frequente contatto con servizi TIM, cessazione con credito residuo, ricezione pressoché totale di chiamate da cabine pubbliche, avvenute anche in immediata successione da quelle stesse che chiamavano le utenze blindate dell'organizzazione; ricezione di chiamate da queste ultime, interruzione del traffico a partire dall'omicidio D'NA, indicazione della utenza come recapito di una donna, che sarebbe poi stata identificata nella OC. La tesi difensiva, secondo la quale il cellulare in questione sarebbe stato consegnato alla SA dalla OI L, per problemi inerenti la locazione di un appartamento, era smentita dal possesso di altro cellulare, che EI avrebbe potuto utilizzare allo scopo, mentre sarebbe stato illogico privarsene proprio in pendenza della locazione dell'appartamento, laddove comunque il proprietario aveva dichiarato di aver comunicato telefonicamente colla SA su utenze diverse. La conferma della detta tesi, proveniente dalla OI L, non era credibile, visto che EI non aveva mai offerto una qualsivoglia collaborazione e non emergeva alcun contatto che collegasse alla medesima il detto cellulare, il quale significativamente era stato contattato dalla OI L (che quindi non lo poteva detenere) subito prima e subito dopo l'omicidio in questione. Infine, nell'abitazione dell'imputata era stato rintracciato un floppy disk che conteneva (cancellato ma recuperato) un documento v copia del quale era nell'archivio informatico del MO riguardante l'attività dell'associazione; e non era credibile che a tanto la SA si fosse spinta per mera curiosità, recedendo poi da una cosa che asseriva essere "più grande di lei". Invero, a fine di semplice reclutamento, mai un atto simile sarebbe stato ceduto ad un estraneo all'organizzazione; e quindi chi lo possedeva doveva esservi intraneo. Non per nulla, presso l'imputata vennero rinvenuti programmi di criptazione uguali a quelli sequestrati al AT e al MA.
La partecipazione della SA al sodalizio si protraeva oltre il settembre 1999 (data di certa detenzione del suddetto cellulare), giacché ve n'era annotazione in una agenda del 2001, insieme a quella del teledrin in uso alla OI L (scritto con cifre invertite).
Quanto al IN, rilevava la corte distrettuale che si trattava di soggetto niente affatto estraneo agli ambienti fiorentini nei quali già nel 1993 operava il Nucleo Comunista Combattente:
frequentava quel FA TE condannato nel 1995 per banda armata e associazione sovversiva;
nel gennaio 1998 era stato identificato insieme al MO, cui era legato da antica amicizia e conoscenza. Il 12.3.2002 (una settimana prima dell'omicidio a Bologna del prof. RC BI) il IN venne ancora identificato, insieme al MO, mentre percorreva la statale porrettana, da Bologna verso Firenze;
secondo le dichiarazioni della AN C, si trattava di una prova di fuga dalla città emiliana, in collegamento col progettato omicidio BI M., ma proprio il controllo dei Carabinieri aveva indotto il MO ad un cambiamento di programma.. ST aveva poi precisato che la persona trovata insieme al MO aveva il nome di battaglia di carlo;
e di tale militante la AN C. aveva parlato come di un partecipe, appunto, del gruppo fiorentino sopra denominato.
Doveva escludersi un qualsivoglia intento calunnioso, perché allora la AN C. avrebbe fatto esplicitamente il nome del IN. I contatti tra quest'ultimo e il MO erano dunque segnali palesi della militanza dell'imputato nell'organizzazione eversiva;
significativo, sotto tale riguardo, era che dopo la cattura il IN avesse ricevuto ripetuta corrispondenza dalla OC e dal MO, ovvero dagli esponenti di maggior spicco che non mostravano sorpresa per l'arresto ne' si cautelavano in qualche modo nell'esprimere una sorta di benvenuto carcerario, per la "comune identità rivoluzionaria e di classe".
Quanto alla posizione del AZ, del SS, del TI e del GA condannati in primo grado per associazione sovversiva e banda armata, sulla base del ritenuto rafforzamento dei propositi criminosi degli aderenti al sodalizio, mediante scambio di documenti, contatti con militanti esterni, esplicita adesione morale ad iniziative e azioni violente osservava la corte distrettuale che nell'aprile 2001 erano state eseguite perquisizioni nelle celle che costoro (appartenenti agli irriducibili della lotta armata e definitivamente condannati per delitti gravissimi) occupavano in carcere;
in quella del AZ era stato rinvenuto un dattiloscritto (mediante l'uso di macchina in possesso del TI) contenente, fra l'altro, una parte del volantino di rivendicazione dell'omicidio D'NA, e caratterizzato da aggiunte a mano, sicuramente attribuibili al AZ e al GA;
analogo rinvenimento nella cella del SS e del TI. Avevano osservato i primi giudici che il volantino di definitiva rivendicazione dell'omicidio D'NA era più rifinito e accurato, più attentamente elaborato, deducendone che un testo originario fosse stato inviato ai cosiddetti irriducibili prima del delitto, per averne, dopo l'esame, osservazioni e proposte, ma soprattutto l'avallo della operazione. Tale conclusione si era poggiata anche su una consulenza tecnica disposta dal p.m., che però - comparando i due documenti aveva espresso solo la possibilità che vi fosse stato un previo testo, corretto e analizzato dai detenuti in questione. Ciò autorizzava, allora, ad ipotizzare anche diversa possibilità, perché tutti i documenti sequestrati in carcere erano dattiloscritti colla macchina del TI e quindi non provenivano dall'esterno; non era stata trovata traccia, neppure in forma di bozza, di un documento originario, ai medesimi spedito;
nel volantino diffuso dopo il delitto non si era trovata traccia di quelle correzioni, chiose e commenti che caratterizzavano i documenti sopra indicati. E, d'altra parte, appariva improbabile che l'intendimento di uccidere il prof. D'NA fosse previamente comunicato da chi lo nutriva, col rischio che una perquisizione in carcere ne svelasse l'esistenza. Nemmeno una lettera, scritta presumibilmente dal SS e dal AZ agli "irriducibili" detenuti in Novara e secondo la quale si intendeva attenersi, nel sodalizzare col tragico evento, al contenuto del volantino, ma per quanto reso noto dagli organi di stampa, attestava una previa conoscenza della rivendicazione.
I quattro imputati sopra menzionati dovevano dunque essere assolti con ampia formula.
Anche venendo ad esaminare specificamente l'omicidio del prof. D'NA, i secondi giudici rievocavano gli aspetti fattuali incontestatamente ricostruiti in primo grado, osservando poi che l'attribuzione del fatto all'organizzazione B.R. - N.C.C, era dimostrata dalle rivendicazioni a stampa, il cui originale era stato poi rinvenuto in via Montecuccoli;
dall'archivio informatico del MO era stato estratto un documento che descriveva la dinamica dell'azione; la AN C e la OI L avevano confessato la loro partecipazione, chiarendo anche che l'assassinio - visto come fatto "disarticolante" il sistema - era stato concepito sin dal gennaio 1999, coll'individuazione del bersaglio e quella che veniva chiamata l'"inchiesta" preparatoria.
Pacifica appariva la colpevolezza della OC e del MO, alla stregua del compendio probatorio, inefficacemente contestato cogli atti di appello.
Quanto alla posizione del MA, riteneva la corte distrettuale che nella sua persona potesse identificarsi il soggetto, indicato alternativamente colle sigle LU e LU 1 nel piano preparatorio;
questo prevedeva l'impiego di due militanti, indicati colle sigle MS e LU;
prevedeva, inoltre, che il militante LU 1 fosse incaricato dell'incontro/recupero dei militanti che dovevano partecipare all'attentato, presso il primo covo conosciuto dell'organizzazione, in via Maia, al quale il MA poteva accedere in quanto locatario, senza destare sospetti in alcuno. La certezza della identificazione derivava, secondo la corte distrettuale, dalle emergenze del materiale reperito nel covo di via Montccuccoli e dallo svolgimento da parte del MA delle mansioni affidategli all'interno dell'organizzazione, delle quali era conferma nelle riprese che avevano filmato il trasloco di materiali associativi da un covo all'altro. Del resto, nella sua abitazione era stata trovata l'annotazione LU con un nuovo numero telefonico a lui attribuito. Chiariva poi la sentenza esaminata che il MO era indicato invece colla sigla MS;
quando, dopo l'indicazione LU, il discorso veniva ripreso e alla sigla del MO si aggiungeva il numero 2, il numero 1 aggiunto alla sigla LU indicava ancora il MA. Questi, del resto, nei giorni dell'omicidio aveva ottenuto libertà dal lavoro e, mentre erano in corso le prime rivendicazioni e il recupero dei militanti, aveva contattato telefonicamente un numero dell'organizzazione, chiamando da una cabina pubblica con tessera che, alla stregua dei tabulati, era nella sua esclusiva pertinenza. Il ruolo ricoperto nell'attentato era dunque di notevole rilievo, assicurando l'allontanamento degli attentatori e verificando che non vi fossero interferenze, anche mediante segnalazione a tali soggetti. Alla OC erano attribuiti anche i delitti di ricettazione, falso e violazione della disciplina delle armi, commessi in occasione dell'omicidio del sovrintendente della polizia Emanuele PETRI;
tale episodio si era concluso coll'arresto dell'imputata, la quale era stata trovata in possesso dei documenti ricettati e falsificati a favore del LE M, alla cui reazione violenta e armata EI si era subito associata.
Materiale esplosivo e comunque idoneo alla confezione di ordigni micidiali era stato rinvenuto nel covo di via Montecuccoli. Il DI AN aveva ammesso di avere curato il deposito di detonatori, rimasti a disposizione della banda, nel covo di via Maia, dal quale era poi stato effettuato il trasferimento, secondo le corrispondenti ammissioni della AN C..
La OC era vissuta in clandestinità in via Maia, dal che necessariamente derivava la consapevole codetenzione del materiale;
il MO aveva partecipato alle operazioni colle quali il materiale stesso era stato posto in salvo, come si ricavava dall'esame dei documenti in suo possesso, dal sequestro di telefoni etichettati in base alla differenti attribuzioni, dalle dichiarazioni della AN C..
Quanto al MA, la sua posizione di rilievo nell'organizzazione era unita alla titolarità del contratto di locazione del covo di via Maia, nonché al noleggio di un deposito provvisorio per il materiale che da li doveva essere trasferito in via Montecuccoli;
al trasferimento aveva personalmente partecipato, come provato dalla documentazione in sequestro e dalle riprese registrate durante il trasloco.
Quanto al AT, era certa la sua partecipazione al trasloco stesso, come da documento estratto dall'archivio informatico del MO;
costui si identificava nel militante S, oggetto per sua stessa ammissione di investigazioni della polizia (delle quali si era avuto riscontro) e pertanto "congelato" sul piano operativo per alcuni mesi. Il nome di battaglia era EP e proprio per l'operazione di trasloco era stata prevista la sostituzione del medesimo, oggetto delle suddette investigazioni.
Cessato il periodo di congelamento, aveva preso parte al trasferimento dal deposito provvisorio al covo di via Montecuccoli, del materiale qui poi reperito;
sue impronte digitali erano state trovate all'interno, a dimostrazione della sua frequentazione di tale ambiente. Poteva quindi sicuramente affermarsene il concorso nella illecita detenzione degli esplosivi e dell'altro materiale. Quanto al IN, la AN C. lo aveva indicato come quell'DR, fiorentino, che aveva altresì il nome di battaglia carlo e le sigle CO e CA;
provate le sue frequentazioni del MO. Il giorno dello smobilizzo del covo di via Maia egli era libero dal lavoro e nessuna traccia di una sua presenza in Firenze era emersa. Doveva dunque ritenersi affidabile la sua indicata partecipazione all'episodio, secondo le dichiarazioni della AN C.
A carico della OC e del MO erano stati posti gli attentati alle sedi della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sugli scioperi, della C.I.S.L. di Milano, dell'Istituto affari internazionali e della Associazione per le relazioni Italia -U.S.A. Mancavano negli appelli interposti dai due imputati censure specifiche alla sentenza di primo grado, che aveva attendibilmente ricostruito i fatti.
Il MO doveva invece essere assolto, mancando riscontri alle dichiarazioni della AN C, quanto all'attentato in danno dell'Agenzia per il lavoro interinale di Firenze.
Per la rapina ai danni dell'Ufficio postale di ZZ rispetto alla quale era confesso il DI AN la condanna della OC e del MO era genericamente criticata e non ne derivava alcuna carenza argomentativa della sentenza di primo grado. Per la rapina dell'Ufficio postale di Siena, mentre analogo discorso era fattibile nei confronti della OC e del MO, maggiore attenzione meritava la posizione del IN.
La sentenza di primo grado aveva sintetizzato il fatto, in stretta aderenza alla emergenze probatorie;
un contributo determinante era venuto dalle dichiarazioni della AN C, che aveva attribuito al IN (inteso come carlo) il ruolo di staffetta;
in documento estratto dall'archivio informatico del MO il militante fiorentino era indicato sia come portatore di problemi psicofisici (riscontrati come esistenti all'epoca), sia come partecipe ad operazioni di autofinanziamento tale dovendosi considerare anche questa rapina. Nel giorno del fatto, costui non era al lavoro. La sua responsabilità doveva dunque essere confermata. Per la rapina dell'Ufficio postale di via Torcicoda in Firenze, era sostanzialmente insussistente una volontà di appellarsi da parte della OC e del MO.
Quanto al MA e al AT, osservava la corte distrettuale che dai documenti particolareggiati di programmazione del fatto, estrapolati dal palmare della OC;
dalla documentazione estrapolata da supporto informatico sequestrato in via Montecuccoli e da quelli della coimputata RI ZI (la cui posizione era stata separata) emergeva che era prevista la partecipazione di una squadra offensiva di quattro soggetti e di altri, incaricati del ruolo di staffetta, tutti caratterizzati con nome di battaglia e sigla. Come già chiarito in relazione alle precedenti imputazioni, il nome GO, associato alla sigla LU LOC, designava il MA;
il nome EP, associato alle sigle BP e SM, indicava il AT (già in tal modo identificabile anche in rapporto al pregresso congelamento), che non era fiorentino e quindi necessitava di chiarimenti topografici e nel giorno del fatto era libero dal lavoro. Entrambi gli imputati erano allora raggiunti da attendibili prove di reità, rintracciabili anche nelle dichiarazioni della AN C. Per la tentata rapina all'Ufficio postale di via Targioni Tozzetti in Firenze, mentre le posizioni della OC e del MO non erano contrassegnate da intento di gravame, dovevano scrutinarsi quelle del DI AN e del IN.
Anche qui la corte distrettuale richiamava la ricostruzione dell'episodio operata in primo grado, alla stregua del materiale probatorio, poggiante anch'esso ed anzitutto sulle dichiarazioni della AN C.
Dalla documentazione informatica emergeva la prevista presenza di una squadra offensiva, composta da militanti tutti romani, nonché delle consuete staffette. Tutti venivano indicati, al solito, con nome di battaglia e sigla;
ai soggetti denominati RB, AL, GO e RO erano stati assegnati telefoni cellulari, che, secondo i tabulati, erano entrati in contatto tra loro negli orari previsti, impegnando la cella fiorentina nel giorno della progettata rapina (5.12.2002), ma anche nel pomeriggio del 2.12.2002 e nella mattina del 4.12.2002; l'assenza di contatti il giorno 3 (per il quale il IN aveva un alibi) confermava l'opinione che la rinuncia avvenisse appunto il giorno 4, a causa della esplosione dei fumogeni, che si sarebbero dovuti impiegare nell'occorso, all'interno del veicolo dove erano stati riposti.
Le sigle suddette individuavano con certezza - oltre alla OC e al MO - il IN;
il DI AN, che non era indicato nei documenti programmatici del delitto in esame, aveva reso parziali ammissioni.
Conclusivamente, la corte distrettuale dichiarava non necessaria alcuna integrazione probatoria, per il che era stata rigettata la richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento;
la sentenza di primo grado, colle eccezioni sopra viste, veniva dunque integralmente confermata.
Avverso tale pronuncia ricorrevano per cassazione il p.g. e gli imputati condannati.
Nell'interesse della OC e del MO, il difensore denunciava vizio della motivazione.
Già coll'atto di appello era stata censurata la inadeguatezza del metodo logico-argomentativo seguito dai giudicanti, che avevano sovrapposto la responsabilità penale a quella politica, i criteri e gli strumenti della quale ultima non potevano essere utilizzati per accertare la prima. La sentenza impugnata non aveva affrontato, ne' tanto meno risolto tale contraddizione, riproducendo pedissequamente lo schema dei primi giudici;
e dunque era meritevole di annullamento. Nell'interesse del DI AN, il difensore denunciava vizio della motivazione e violazione di legge, per la sua ritenuta responsabilità in relazione al delitto di tentata rapina e a quelli connessi.
Il ricorrente aveva reso confessione in ordine ad uno dei quattro episodi contestati;
per due era stato assolto;
inspiegabile era la pronuncia di condanna per il tentativo di via Targioni Tozzetti, relativamente al quale unica fonte di prova era la AN C, che peraltro aveva escluso qualunque suo contributo agli altri fatti. Sottostava alle pronunce assolutorie il corretto principio per il quale il contributo appunto deve risolversi nell'apprezzabile consapevolezza almeno di rafforzare l'altrui disegno criminoso;
qui, nonostante che il compendio probatorio a suo carico fosse identico a quello che aveva portato alla sua assoluzione, v'era stata inopinata ed illogica condanna.
Nell'interesse del MA, il difensore denunciava:
col primo motivo di ricorso, vizio della motivazione e violazione di legge.
Il suo coinvolgimento nell'omicidio D'NA era basato su elementi spuri e controversi;
il cosiddetto documento di pianificazione altro non era che una prima bozza;
e, infatti, nel secondo, predisposto prima della prova generale del 30.4.1999, il riferimento ad una staffetta indicata colla sigla LU scompariva, residuando solo l'attribuzione del compito al soggetto siglato MS. Mancava, in ogni caso, la prova che il supposto LU fosse a conoscenza del suddetto primo documento. Tutto ciò, a prescindere poi dalla attribuibilità di tale sigla al ricorrente in via esclusiva, dal momento che tutti i riferimenti tra sigla e MA erano collocati nel 2002 e nel 2003, a gran distanza di tempo dal fatto in esame. Doveva poi tenersi conto che nulla giustificava l'attribuzione al medesimo soggetto delle due sigle LU e LU 1 ; e se la prima sigla poteva riferirsi al ricorrente, in quanto locatario dell'immobile di via Maia, non altrettanto accadeva per la seconda. L'un soggetto, invero, era la staffetta, l'altro si occupava del recupero dei partecipanti all'attentato.
Mancava quindi l'indicazione di elementi concreti che individuassero il contributo causale dato dal ricorrente;
egli non era contattato da altri addetti all'organizzazione, ed era invece lui a chiamare, in ora e luogo incompatibili coi compiti pretesamente attribuitigli;
anche ammettendosi che il MA fosse politicamente informato del piano, nulla provava il suo concorso nello stesso. Peraltro, egli non svolgeva alcun ruolo dirigente nell'organizzazione e solo impropriamente poteva essere definito responsabile logistico dell'immobile di via Maia.
La sentenza impugnata non aveva esaminato la documentazione difensiva offerta, neppure al fine di controllare che egli non era in grado di usare una bicicletta o un motorino, laddove nel piano operativo era previsto l'impiego di un veicolo a due mote;
col secondo motivo, vizio della motivazione e violazione di legge. La AN C. che non lo conosceva personalmente - si limitava ad indicare come partecipante alla rapina di via Torcicoda un certo GO;
indicazione generica, di un nominativo che poteva essere attribuito a qualunque altro soggetto, anche per l'accertata interscambiabilità di nomi di battaglia e sigle. Il documento trovato in casa del ricorrente - istruzioni per l'utilizzo di uno scanner - non era significativo, potendo avere qualunque altro scopo;
col terzo motivo, vizio della motivazione e violazione di legge.
Erroneamente egli era stato condannato per associazione sovversiva e banda armata, in qualità di organizzatore, anziché di solo partecipe, come in effetti era;
era poi mancata qualunque disamina sulla concedibilità di attenuanti generiche.
Nell'interesse della SA, i difensori denunciavano: col primo motivo di ricorso, vizio della motivazione in punto di responsabilità.
La sentenza impugnata, traendo convincimento di colpevolezza dalla doppia telefonata effettuata da una cabina telefonica, mediante scheda prepagata, ad una utenza dell'organizzazione, non aveva valutato le tesi difensive, che denunciavano la manifesta illogicità dell'assunto: la supposta appartenenza della scheda alla ricorrente era ritenuta prova certa che essa fosse l'autrice di tutte le telefonate, laddove era incerto l'uso stesso da parte sua, che poteva essere la destinataria delle chiamate telefoniche, visto che talora si erano dirette a parenti ed amici. D'altra parte, era tutt'altro che sicura l'appartenenza all'organizzazione, dell'utenza cellulare richiamata in sentenza;
e, in ogni caso, tale dato non dimostrava automaticamente che la SA, chiamando, avesse a che fare con esponenti del gruppo e per esigenze di questo. E, invero, la difesa aveva dimostrato che detto cellulare non era mai entrato in contatto con altri, che tra loro erano stati in intenso rapporto citofonico, secondo la ricostruzione accusatoria;
ne' aveva partecipato alla cosiddetta inchiesta, come dimostravano i tabulati. La stessa OC se n'era servita per scopi personali e la SA lo aveva fornito come recapito al proprietario di una abitazione da lei affittata, pur concordando che sarebbe stata lei a chiamarlo, se necessario. Era quindi tutta da dimostrare l'utilizzazione illecita del cellulare. Quanto alla disponibilità di un floppy disk, contenente il resoconto di una "inchiesta" concernente organizzazioni sindacali, colle osservazioni di un soggetto sovraordinato, i giudici di merito avevano ignorato la tesi difensiva, del tutto logica, per la quale la SA ne sarebbe venuta in possesso tramite la OI L, al solo fine di documentarsi sulle attività del gruppo cui EI partecipava;
ma, percepitane la realtà, si era subito ritratta, ritenendola una cosa più grande di lei.
La considerazione della sentenza impugnata, secondo la quale autore del documento si palesava una donna con problemi di vista (caratteristiche entrambe attagliantisi alla SA) era apodittica e comunque poteva riguardare anche la OI L. Nè elementi di prova potevano trarsi dalle frequentazioni personali della ricorrente, perché così ragionando si sarebbero dovuti incriminare tutti coloro che in un modo o nell'altro si muovevano nell'ambiente dei gruppi ritenuti eversivi.
Quanto al materiale costituito dai programmi di decriptazione, non poteva essergli conferita l'importanza di cui alla sentenza in esame, visto che esso non conteneva solo programmi analoghi a quelli di soggetti coimputati, ma anche altri diversi, oltre a poter essere gratuitamente scaricato da Internet;
col secondo motivo, vizio della motivazione in punto di misura della pena.
I secondi giudici, pur investiti di specifici motivi che, in aderenza ai parametri dell'art. 133 c.p., (incensuratezza, corretta condotta processuale, segni di ravvedimento, condizioni di vita familiare, distacco dall'associazione), imponevano una riduzione della pena, nulla avevano detto in proposito, limitandosi ad una generica affermazione di congruità;
col terzo motivo, vizio della motivazione in punto di durata del reato.
Alla corte distrettuale era stato chiesto di individuare la cessazione della condotta criminosa fra il dicembre 1999 e, al massimo, l'aprile del 2000, tenuto conto che in tale epoca la SA aveva soggiornato all'estero, venendo quindi automaticamente esclusa dalle attività dell'organizzazione.
La risposta ricevuta era palesemente illogica e addirittura protraeva oltre la data riconosciuta in primo grado la permanenza del reato, mediante incongrui richiami ad annotazioni su agenda, in contrasto colla pacifica disattivazione del cellulare nell'ottobre 2000 e, ancora, coll'utilizzo dello stesso da parte della OI L., fino all'agosto di tale anno, come riconosciuto dai giudici che avevano trattato la separata posizione di EI.
L'interesse della ricorrente a tale accertamento derivava dalla possibilità della fruizione di misure alternative alla detenzione, in caso di definitiva condanna.
Nell'interesse del IN, il difensore deduceva:
col primo motivo di ricorso, violazione di legge, mancata assunzione di prova decisiva e vizio della motivazione.
Illegittimo era il rifiuto, da parte dei secondi giudici, di parzialmente riaprire il dibattimento in appello, per l'assunzione di prove ulteriori (come, poi, aveva richiesto anche il p.g. di udienza), che, essendo sopravvenute al primo giudizio, era diritto dell'appellante ottenere;
la richiesta si indirizzava ad un documento redatto dal coimputato MO, che riguardava direttamente il IN;
col secondo motivo, violazione di legge e vizio della motivazione.- motivi di appello, la difesa si era doluta dell'omesso esame della copiosissima documentazione e delle memorie offerte al primo giudice;
la corte distrettuale aveva fatto altrettanto, dando quindi luogo ad un vizio della sentenza, oggi denunciabile alla luce della nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e). Significativo esempio era quello della identificazione del IN in quel carlo del quale parlava la AN C, che tuttavia gli attribuiva la partecipazione alla rapina di AN, avvenuta in un giorno nel quale costui era documentatamente al lavoro. Era, comunque, con richiamo alla memoria difensiva depositata e non valutata che la censura poteva meglio e più sistematicamente rifarsi, anche allo scopo di dimostrare la impossibilità che il IN fosse l'accompagnatore del MO nel giorno in cui, con esiti debilitanti, si era sottoposto a delicata analisi gastrica. E dunque poteva parlarsi di inesistenza o di mera apparenza della motivazione, per la totale omissione di scrutinio delle istanze difensive;
col terzo motivo, violazione di legge e vizio della motivazione. Del tutto incongruamente la sentenza impugnata, che pure ne aveva confermato l'inutilizzabilità, citava dichiarazioni confessorie del IN, dovendo invece basarsi su quelle correttamente utilizzabili;
col quarto motivo, violazione di legge e vizio della motivazione. L'attribuita decisività alle dichiarazioni della AN C, circa l'identificazione del ricorrente con quel RL di cui si tratta nelle due decisioni di merito, non teneva conto della necessità di trovarvi un riscontro esterno;
questo, invero, era stato individuato nelle due citate occasioni nelle quali il IN era stato trovato in compagnia del MO. Solo che, come dimostravano gli atti, introdotti nel procedimento, concernenti la posizione della AN C. nel processo bolognese per l'uccisione del prof. BI RC, le suddette circostanze le erano state rivelate fino dal luglio 2004.
Ammesso dunque, e non concesso, che tali dati potessero riscontrare il racconto della collaboratrice, era provato che si trattava non di verifiche esterne, ma già note alla dichiarante;
col quinto motivo, violazione di legge.
Se anche potesse concordarsi colle argomentazioni mediante le quali si era ritenuta la sussistenza dei reati in contestazione, era incomprensibile in base a quali elementi probatori fosse ritenuta la individuale partecipazione agli stessi da parte del ricorrente;
col sesto motivo, violazione di legge e vizio della motivazione. L'identificazione del IN col nome di battaglia ora di RL e ora di DR non teneva conto della dimostrata esistenza di un secondo personaggio denominato DR, ne' della fragilità argomentativa colla quale era operata l'identificazione, poggiante anche sull'asserita mancanza di alibi da parte del ricorrente;
col settimo motivo, violazione di legge e vizio della motivazione. In relazione alla rapina di Siena, nulla gravava sul ricorrente, a parte le non verificate dichiarazioni della AN C;
coll'ottavo motivo, violazione di legge e vizio della motivazione. Quanto alla rapina tentata, la AN C. era stata chiarissima nella individuazione della data del fatto, al contrario di quanto affermava la sentenza impugnata, che lo collocava in data diversa;
rispettando le indicazioni temporali autentiche, cambiava la valutazione della responsabilità del IN, alle cui indicazioni difensive, comunque, neppure stavolta era stata data risposta. Nell'interesse del AT, il difensore denunciava: col primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione. Gli elementi concernenti il ricorrente, quanto al delitto associativo, erano meramente indiziari: le perizie non indicavano il tempo nel quale le impronte digitali del AT, rinvenute su oggetti dell'organizzazione, erano state rilasciate;
non era affatto certo che il soggetto "congelato" per i pedinamenti di polizia che lo riguardavano fosse il ricorrente, in quanto il file corrispondente risaliva al 1997, subendo nove revisioni fino al 2003 e non indicava, comunque, le date del fatto qui ricordato;
la sigla S, che serviva per identificarlo, era ambigua, perché la stessa AN C. aveva affermato di essere stata individuata con quella stessa o colla sigla SO;
incomplete le date del formato word attinente all'allestimento del covo di via Montecuccoli;
gli esiti dei pedinamenti erano del tutto normali, quanto alla condotta tenuta dal AT, apoditticamente definita corrispondente a codici di comportamento non meglio esplicati;
si sosteneva che compito del medesimo, nello sgombero dei primi locali, era di formare pacchi, indossando guanti di lattice ed era del tutto illogico che tale raccomandazione fosse stata violata nella circostanza, atteso l'interesse di tutti a non lasciare tracce;
si sosteneva che il AT - identificato come S - si era accorto di essere pedinato dall'11.5.2003, il che rendeva impossibile identificarlo col soggetto che già il precedente 1.5.2003 aveva dovuto essere sostituito perché oggetto di investigazioni di polizia e che qui si vorrebbe denominare EP;
il rinvenimento di documentazione programmatica del tutto generica nell'abitazione del AT contrastava coll'esplicito divieto di detenere simile materiale, ne' aveva rilievo la circostanza che il contenuto fosse simile a quello del materiale sequestrato ad altri imputati, essendone facile il rinvenimento su Internet;
le schede telefoniche ritrovategli attestavano solo la pacificamente ammessa pregressa conoscenza del LE M e, peraltro, la sentenza impugnata non precisava la data della supposta adesione del AT al gruppo eversivo, alle attività del quale, del resto, non era dimostrato che egli avesse partecipato, come provavano gli esiti negativi delle intercettazioni successive ai fatti di Arezzo, nei quali era morto un poliziotto;
col secondo motivo, violazione di legge e vizio della motivazione.
Quanto alla partecipazione alla rapina di via Torcicoda, la sentenza, che pure aveva premesso esservi costante accompagnamento del nome di battaglia ad una sigla, qui motivava nel senso della corrispondenza di più sigle, addirittura tre per la posizione del AT, cui veniva attribuito il nome di battaglia - peraltro confuso con quello operativo - di EP, con ragionamento del tutto ipotetico e privo di valore probatorio, non comprendendosi perché, in unico documento, si utilizzassero sigle diverse per giorni diversi;
era dunque ragionevole pensare a due soggetti e non ad uno solo, in tal modo identificato. In sostanza, nessuna risposta veniva data alla domanda della difesa, circa la possibilità di attribuire l'ulteriore sigla MS al AT;
e, del resto, era palese la mancanza di riscontri alle dichiarazioni accusatorie della AN C, la quale tuttavia, descrivendo le varie operazioni precedenti la rapina, aveva sottolineato la necessità che l'inchiesta fosse eseguita da soggetti a conoscenza del territorio, il che non si attagliava al romano AT. Elemento neutro, dal punto di vista della prova, era l'assenza dal lavoro, da parte del ricorrente, nel giorno della rapina;
col terzo motivo, violazione di legge e vizio della motivazione. Il AT veniva identificato, nelle sentenze di merito, come il soggetto siglato S, che doveva partecipare al trasloco dal covo di via Maia;
illogica era l'affermazione, giacché tale operazione era avvenuta nel periodo di "congelamento" del ricorrente, che quindi non poteva prendervi parte. Le telecamere del deposito provvisorio non ritraevano mai il AT e quindi nulla provava l'addebito, che del resto, per l'importanza del fatto derivante dal trasferimento di materiale compromettente, non poteva coinvolgere un soggetto, la cui partecipazione all'organizzazione era, comunque, definita limitata;
col quarto motivo, violazione di legge e vizio della motivazione. Proprio la minima partecipazione del ricorrente, avrebbe dovuto valergli l'applicazione della diminuente di cui all'art. 114 c.p.;
col quinto motivo, violazione di legge e vizio della motivazione. Illegittimo era il diniego delle attenuanti generiche, basato esclusivamente sulla gravità dei fatti contestati, trascurandosi l'incensuratezza, la correttezza della vita anteatta, la dedizione ad un onesto lavoro.
Sempre nell'interesse del AT, il difensore ha presentato tempestivamente motivi nuovi di ricorso (seguiti poi da memoria tardiva, in quanto qui depositata il 21.6.2001), coi quali viene ulteriormente censurata la ritenuta partecipazione del ricorrente al sodalizio terroristico, alla stregua dei comportamenti, non conformi alle regole dello stesso, da costui tenuti, e al giudizio del coimputato MO, che lo definiva militante rivoluzionario ma non delle B.R.; oltre che degli esiti negativi delle perquisizioni effettuate nella cella del carcere ove è detenuto. Doveva dunque ritenersi dimostrata, anche per carenza di ulteriori contatti personali, la sua estraneità all'accusa di appartenenza ad associazione eversiva e a banda armata.
In via gradata, si rilevava che poteva se mai qualificarsi la condotta addebitata come integratrice del reato di favoreggiamento, stante l'episodicità dei comportamenti rilevati.
In relazione alla rapina, si ribadiva l'assenza di dati attendibilmente individuanti una partecipazione del AT.
In punto di pena, si insisteva per l'applicazione dell'art. 114 c.p.. Il p.g. ricorre contro l'assoluzione del AZ, del SS, del GA e del TI, denunciando violazione di legge e vizio della motivazione.
La pronuncia assolutoria era frutto di una visione parcellizzata ed incompleta degli atti processuali, relativamente al ritrovamento presso i suddetti, detenuti a Trani, di un dattiloscritto che parzialmente riproduceva il volantino di rivendicazione dell'omicidio D'NA. Indubbia l'attribuzione della paternità di tale documento ai quattro imputati, le cui chiose e le cui interpol azioni apportate a mano sul dattiloscritto, erano chiaramente il segno di una proposta rivolta verso l'esterno, per la strutturazione di un futuro testo scritto.
Erroneamente il giudice d'appello aveva ritenuto che il dattiloscritto seguisse e non precedesse il detto volantino, contrastando anche l'opinione del c.t. nominato al riguardo dal p.m. che, contrariamente a quanto si leggeva in sentenza, aveva concluso in termini di certezza e non di mera possibilità; si era incorsi in tal modo in un vero e proprio travisamento della prova. Ed illogico era l'argomento concernente il rischio che eventuali perquisizioni potessero portare al rintraccio precoce dell'atto così mandando in fumo il piano terroristico dal momento che la realtà dimostrava che precedenti perquisizioni non avevano trovato nulla e che era stato accertato come le medesime venissero svolte con molta superficialità.
Significativo era inoltre che nel gennaio 1999 fossero state fatte, da una cabina pubblica di Trani, telefonate mediante scheda appartenente con certezza ad un militante delle nuove B.R.; mentre la stessa AN C. aveva chiarito che, nella prassi, la redazione del documento rivendicativo finale iniziava molto in anticipo rispetto alla realizzazione del fatto. Ed in effetti un contributo offerto dai cosiddetti "irriducibili" si ricavava - come correttamente rilevato dal primo giudice - dal testo del documento finale, in termini di crescita ed evoluzione del gruppo, al quale l'omicidio del prof. D'NA aveva fatto fare un salto di qualità. Ed in tali termini la condotta poteva essere giuridicamente inquadrata nel paradigma del reato associativo contestato, dovendosi andare al di là del contributo meramente ideologico riscontrato dalla sentenza impugnata e dovendosi tener conto della circostanza che i quattro imputati non rivestivano ruolo direttivo ma meramente partecipativo - secondo la contestazione loro mossa - all'interno del gruppo eversivo. Conseguentemente, molti degli argomenti esposti dalla corte distrettuale erano inconferenti.
Gli altri a sostegno della motivazione assolutoria erano apodittici e illogici, apparendo evidente che l'originale della bozza sarebbe stato per prudenza distrutto (spiegandosi in tal modo il suo mancato ritrovamento in carcere), ne' sarebbe stato necessario conservarne un esemplare nel covo di via Montecuccoli, essendovi poi stata una redazione definitiva. L'avallo dato dagli irriducibili all'uccisione del prof. D'NA rendeva, poi, irrilevante la circostanza che le annotazioni sul dattiloscritto non fossero riprodotte nel volantino di rivendicazione.
Da ultimo, la sentenza in esame non recava traccia di un argomento proposto nelle conclusioni finali del giudizio, relativamente alla configurabilità di un concorso esterno nel delitto associativo;
figura giuridica già convalidata nella giurisprudenza e che, nella fattispecie, trovava una sua giustificazione nel fatto materiale contestato, consistente nella autorizzazione a rivendicare l'omicidio colla sigla B.R.- P.C.C. A sostegno di simile argomentazione era stata chiesta la rinnovazione parziale del dibattimento, al fine di riascoltare sul punto la AN C, ingiustamente rifiutata dalla corte di secondo grado, così come l'effettuatone di una perizia sulle carte ritrovate nella disponibilità degli imputati. Motivi nuovi di ricorso sono stati tempestivamente depositati dai difensori della SA, i quali ulteriormente censurano le carenze argomentative della sentenza impugnata, osservando che la stessa, lasciando cadere elementi probatori utilizzati dal primo giudice, li aveva automaticamente espunti;
che non era stata data adeguata risposta a tutte le osservazioni appuntate contro la sentenza appellata;
che gli indizi utilizzati per la ritenuta responsabilità non rivestivano i caratteri che la legge richiede;
che inadeguata era stata la determinazione dell'arco temporale, nel quale poteva eventualmente collocarsi la condotta della SA, censurata nelle sedi di merito.
Premesso quanto sopra, ritiene la Corte che nessuno dei ricorsi proposti sia meritevole di accoglimento.
Inammissibile è certamente quello inoltrato a difesa della OC e del MO, le cui motivazioni non rispondono ai requisiti di specificità pretesi dall'art. 581 c.p.p., e non affrontano alcuna delle questioni - in punto di ricostruzione dei fatti e di loro qualificazione giuridica - espressamente presi? in considerazione dai giudici di merito (da quello di primo grado, in particolare e con maggiore estensione, stante la pochezza del gravame esaminato dalla corte distrettuale).
Si intende qui riferirsi, pregnantemente, alla formulazione del capo a) della rubrica, che contestava agli attuali ricorrenti il concorso fra le ipotesi previste dagli artt. 306 e 270 bis c.p., questione correttamente risolta alla stregua della risalente (e peraltro consolidata) giurisprudenza di legittimità, secondo la quale tra la fattispecie tipica di cui alla norma per prima citata e l'altra esiste un rapporto di mezzo a fine e non di specie a genere, in quanto il delitto di costituzione di banda annata è caratterizzato dalla finalità di commettere uno dei delitti contro la personalità internazionale o interna dello Stato, fra i quali rientra quello contemplato dall'art. 270 bis c.p., indipendentemente dal suo raggiungimento;
quando tale finalità sia invece raggiunta, il reato fine concorre, non essendovi neppure in astratto una giuridica incompatibilità (principi opportunamente fissati da Cass. 30.6.1981, Servello, cui si è conformata la successiva giurisprudenza). Il ricorso si limita ad una astratta doglianza sullo schema argomentativo della sentenza impugnata, che avrebbe confuso e sovrapposto il piano della responsabilità penale a quello della responsabilità politica;
ma tale affermazione non tiene conto della inesistenza di valide difese rispetto alla fin troppo concreta ipotesi omicidiaria e a quelle connesse o ulteriori. In concreto, nessun sidacato è esercitabile da questa Corte sulla motivazione della sentenza esaminata.
Inammissibile è anche il ricorso del DI AN, che investe, peraltro, solo la condanna intervenuta per il delitto di tentata rapina e quelli confessi.
La tesi difensiva è singolare: siccome al ricorrente erano state contestate quattro partecipazioni a rapine;
per due era stato assolto e per una terza aveva ammesso la propria responsabilità, non c'era dunque ragione alcuna per dubitare delle sue profferte di innocenza quanto all'episodio di via Targioni Tozzetti. Così argomentando, però, il DI AN non tiene in alcun conto ciò che già il primo giudice aveva rilevato a suo carico (e che la sentenza impugnata puntualmente ribadisce), con esplicito riferimento alle ammissioni rese dallo stesso imputato, in armonia con quanto dichiarato dalla AN C, la quale ne aveva delineato il ruolo consapevolmente partecipe, dal momento che costui risulta essere stato l'acquirente dei fumogeni (la cui inopinata accensione aveva poi, sostanzialmente, impedito il perfezionamento della rapina), avere fornito alla AN C. le necessarie informazioni e essersi disposto all'uso di una fotocamera per fotografare una cassaforte. Sono tutte attività che provenendo, fra l'altro, da soggetto pienamente inserito nel gruppo terroristico pacificamente integrano l'ipotesi del concorso materiale nei reati in questione;
e l'affermazione del ricorrente, secondo la quale analogo materiale probatorio non era stato ritenuto sufficiente per l'affermazione della sua responsabilità in altri casi, fa se mai dubitare della correttezza delle assoluzioni, non certo della insussistenza delle ipotesi criminose qui valutate.
Il ricorso del MA è infondato, al limite della ammissibilità.
Riesce davvero difficile seguire la critica rivolta alla sentenza impugnata sotto il profilo della partecipazione al gruppo sovversivo, laddove è pacifico che costui fosse il titolare del contratto d'affitto di uno dei covi della banda, nel quale aveva lasciato tracce dattiloscopiche incontestabili e relativamente al quale svolgeva ogni necessaria funzione logistica. Tanto da doversi ritenere pienamente conseguente sul piano logico, l'attribuita qualità di organizzatore del gruppo, al quale del resto, come rilevano i secondi giudici, egli aveva confessato di appartenere. Il ruolo apicale nell'organizzazione comporta poi - alla stregua del materiale probatorio raccolto che, quanto all'omicidio del prof. D'NA, risulti pieno il suo coinvolgimento non a mero titolo di consapevolezza politica, come il ricorrente ammetterebbe, ma di piena concorsualità morale. Nel censurare la motivazione della sentenza sul punto, il MA evoca un piano operativo originario, che prevedeva il suo impiego (individuato mediante la attribuzione di una sigla, il cui accertamento è questione di fatto correttamente risolta dai giudici di merito, sia nella interpretazione dei documenti, sia nello scrutinio delle dichiarazioni rese dalla AN C, sia col riscontro ultimo dell'abbinamento tra la detta sigla e un numero di telefono nella sua abitazione), come staffetta;
al che si sarebbe opposta l'asserita incapacità di muoversi in bicicletta o in motorino;
mentre poi il compito (e la sigla di individuazione) sarebbero cambiati, con esclusione quindi di qualsivoglia suo coinvolgimento. Al riguardo, varrà osservare che anche seguendo la tesi di una variante organizzativa, che più non prevedesse l'impiego del MA come staffetta, dal momento che in altro documento la sigla di riferimento era diversa (non LU ma MS), correttamente hanno rilevato i giudici di merito come all'attuale ricorrente fosse comunque assegnato - nel documento di pianificazione il compito di "recuperare" i partecipanti materiali all'agguato. E il "recupero" doveva avvenire presso il covo del quale aveva la disponibilità e la gerenza proprio il MA;
quindi, anche ipotizzando una variante organizzativa, il contributo causale da lui offerto alla realizzazione del piano omicida determina sempre la partecipazione concorsuale al delitto.
Ciò dicasi, senza trascurare gli altri elementi indizianti ai quali la sentenza esaminata si riferisce (come le comunicazioni telefoniche nel giorno stesso del fatto), rispetto ai quali la critica del ricorrente è del tutto fattuale, prospettando ipotesi alternative che non inficiano la logicità dell'argomento utilizzato nella sede di merito.
Quanto alla partecipazione alla rapina di via Torcicoda, correttamente la sentenza impugnata ha rilevato che dalle "schede di ruolo" un partecipante denominato GO aveva il compito di utilizzare uno scanner per monitorare eventuali interventi della polizia, e per avvisare gli altri partecipi;
ed ha identificato in GO il MA, trovato poi in possesso di documento contenente istruzioni per l'uso dello scanner. Sostiene il ricorrente che poteva ipotizzarsi anche una diversa finalità, ma la censura è evidentemente in fatto e generica, non tenendo conto, oltre tutto, del contesto nel quale il MA operava.
Assolutamente generica è la doglianza per la pretesa inadeguatezza della motivazione, in punto di diniego delle attenuanti generiche. Il ricorso della SA è infondato.
Varrà ricordare, anzitutto, che la ricorrente è stata raggiunta da un duplice, conforme giudizio di reità; come si riconosce nei motivi nuovi di ricorso, è regola generale che due motivazioni conformi si integrino, ne' il caso in esame fa eccezione alla regola per una pretesa enucleazione di argomenti non corrispondenti fra le due decisioni, nel senso addirittura di una espunzione dal quadro probatorio di quei dati che il giudice d'appello espressamente non utilizzi per sostenere il proprio convincimento. Tale situazione non è codificata, ne' trova riscontro nella giurisprudenza, che anzi ha sempre affermato il principio contrario, ovvero che è nel caso di annullamento in secondo grado della prima decisione, che il giudice sovraordinato ha l'obbligo specifico di prendere in considerazione, e quindi confutare, i più rilevanti argomenti della pronuncia riformata, dando conto delle ragioni della incompletezza o incoerenza della stessa (cfr. Sez. Un. 12.7.2005, Mannino). Nella fattispecie, come accade appunto nel caso di conferma della sentenza di primo grado, la corte distrettuale ha valutato (infine condividendola) la correttezza dell'apparato argomentativo in base al quale la SA è stata condannata dal primo giudice per i titoli qui rilevanti, confrontandola colle ragioni che quest'ultimo aveva esposto e colle doglianze del gravame.
Non è dunque per tale aspetto formale che la sentenza impugnata appare censurabile.
Ciò premesso, va detto che la posizione assunta - mediante la formulazione dei motivi di ricorso e, precipuamente, attraverso la loro illustrazione orale da parte dei difensori - dalla SA, può così sintetizzarsi: essa era stata attratta, conoscendo da tempo il LE M, dall'osservazione della sua attività; se ne era però ritratta, ritenendola "cosa più grande di lei"; ne erano testimonianza certi suoi comportamenti succedutisi nel tempo, da ritenersi incompatibili colla figura dell'eversore terroristico, mentre gli indizi addebitatile, in contrario, apparivano privi dei requisiti ontologici di cui all'art. 192 c.p.p.. Nessuna di tali proposizioni appare condivisibile, essendo invece corretto sul piano logico-giuridico il contrario avviso dei giudici di merito.
È vero che il processo, nei confronti della SA, è indiziario;
ma gli indizi enucleati a suo carico sono gravi (ovvero, hanno un peso specifico nel quadro processuale), precisi (nel senso che non ammettono diverse interpretazioni egualmente logiche) e concordanti (confluendo tutti nel senso di capacità dimostrativa della veridicità dell'accusa). Ed è evidente che un primo appunto alla impostazione difensiva può dirigersi proprio circa la metodologia di valutazione degli indizi stessi, avvenuta frazionatamente e senza l'indispensabile reductio ad unum. È infatti vero che il metodo di lettura unitaria e complessiva dell'intero compendio indiziario non si esaurisce in una mera sommatoria degli indizi, e non può perciò prescindere dalla operazione propedeutica, che consiste nel valutare ogni prova indiziaria singolarmente, ciascuna nella propria valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità, per poi valorizzarla, ove ne ricorrano i presupposti, in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo (cfr. la sentenza Mannino sopra citata).
Ma è proprio seguendo tale corretto iter valutativo, che appare la piena persuasività delle conclusioni di colpevolezza cui si è giunti nelle sedi di merito.
La SA - sodale del LE M e della coimputata OI L - era in possesso di una scheda telefonica fra quelle che,
indubitabilmente, per la forza dei controlli incrociati, cui fa insuperabile riferimento fattuale la sentenza impugnata, erano nella disponibilità dell'organizzazione e che aveva, almeno in una occasione, contattato una di quelle blindate, nel senso della applicazione di un sistema di rapporti citofonici e di un traffico solo in entrata;
la sentenza in esame afferma la riferibilità alla SA di tale scheda, per essere stata usata al fine di contattare suoi stretti parenti o amici. La ricorrente ipotizza un uso promiscuo, da parte di altri soggetti;
ma, potendosi il campo restringere alle sole OC (v'è prova della indicazione di detta utenza come recapito della medesima) e OI L (altro soggetto indubbiamente partecipe del sodalizio eversivo, come ammettono i difensori della SA, che nei motivi nuovi di ricorso indicano un comportamento ammissivo della donna nel separato giudizio d'appello), è evidente che - a tacere di tutte le altre considerazioni, che la SA censura con mere negatività, contenute nella decisione esaminata -anche il solo affidamento della scheda, va considerato indizio grave di per sè e precisamente dimostrativo di un coinvolgimento della ricorrente. È di ovvia logicità il rilievo che la consegna non vi sarebbe stata, nei confronti di persona estranea e quindi inaffidabile.
Nell'abitazione dell'imputata, venne sequestrato un floppy-disk (cancellato, ma recuperato) contenente un documento concernente una cosiddetta "inchiesta" (ovvero, tradotto dal gergo terroristico, una sorta di studio di fattibilità di un attentato), copia del quale era stata rinvenuta anche nell'archivio informatico del MO;
la giustificazione offerta dalla SA, ovvero che si trattasse di una acquisizione che doveva soddisfare quella certa curiosità cui si accennava all'inizio (e che poi non era stata approfondita per la "grandezza" della cosa), è stata giustamente ritenuta illogica, giacché la gravità e la capacità compromissoria del contenuto del floppy-disk (anche prescindendo da certe caratteristiche, che avrebbero ricondotto addirittura l'esecuzione della "inchiesta" alla ricorrente, in ragione di dati di riferimento compatibili colla sua persona), escludono che lo si potesse affidare ad una persona non intranea all'organizzazione e solo "curiosa" di conoscerne le caratteristiche. A conferma della rilevanza del dato indiziario, sta il ritrovamento nella disponibilità della ricorrente di programmi di criptazione uguali a quelli sequestrati al MA e al AT, della cui partecipazione al sodalizio eversivo qui si è avuta conferma.
E la circostanza, valorizzata dalla difesa, che il materiale in questione contenesse anche programmi diversi, certamente non elide la rilevanza della compresenza di quelli compromettenti, che altrimenti, tramezzo ad altri del tutto "innocenti", non avrebbero avuto ragione di essere conservati.
I difensori, con specifici riferimenti evocati nel corso della discussione orale e rifacendosi prevalentemente ai motivi nuovi di ricorso, hanno evidenziato talune condotte della SA (ad esempio: l'avere affittato, lei che risiedeva in una sorta di comune, una casa al mare;
avere conservato tracce compromettenti di una attività illegale, peraltro non condivisa) che sarebbero incompatibili coi comportamenti codificati del "buon terrorista". Ma l'argomento è fuorviante, non essendo lecito - richiamando le massime di esperienza e il metro di valutazione della logica comportamentale sintetizzato nell'id quod plerumque accidit - costruirsi un modello e poi verificarne l'integrale rispetto. Il criterio valutativo fa invero riferimento a ciò che accade plerumque e non semper;
colla conseguenza della eguale rapportabilità al modello anche di condotte per così dire devianti. La SA non sarà stata la terrorista perfetta;
avrà anche per certi (limitatissimi) aspetti violato le regole del contesto;
ma non bisogna dimenticare che - come l'esperienza giudiziaria insegna - gli organizzatori dell'eversione hanno spesso pescato anche negli insospettabili ambienti della buona borghesia;
e i soggetti lasciatisi sciaguratamente attrarre, non abbandonano necessariamente tutte le buone abitudini (compresa, magari, quella di cercare refrigerio marino in una casa da non dividere con nessuno). Non è quindi per tale aspetto che potrà dubitarsi della completezza del quadro indiziario, valutato nella gravità delle singole componenti e, da ultimo, valorizzato nella loro globalità.
La ricorrente ha qui reiterato la richiesta di una delimitazione cronologica della sua appartenenza al sodalizio eversivo, sulla base della cessata utilizzazione della scheda telefonica sopra ricordata (massimo, fino all'aprile 2000) e di un viaggio all'estero, che avrebbe comportato la sua automatica esclusione da ogni attività dell'organizzazione (aspetto, quest'ultimo, semplicemente affermato e non coltivato). La negativa risposta dei giudici dell'appello appare correttamente motivata, facendo riferimento alla annotazione, ancora in una agenda del 2001, del teledrin in uso alla OI L, significativamente scritto con cifre invertite - circostanza della quale non è stata data spiegazione razionale. Ma non si deve neppure tralasciare la rilevanza di un dato, già indicato nella sua giusta gravità dal primo giudice e consistente nell'invio ad un giornale, da parte della SA, di una specie di necrologio per la morte del LE M, avvenuta nelle note e tragiche circostanze;
necrologio che non gronda solo del dispiacere per l'evento (il che sarebbe anche umanamente comprensibile, visti i pregressi rapporti di amicizia, certo non privi di significato nel contesto), ma che così prosegue:
"non eri solo nemmeno nella tua scelta che in tanti abbiamo ritenuto coraggiosa e coerente, hai dato la vita per sconfiggere l'ingiustì zia di questo mondo". Dunque, una piena adesione agli "ideali" del terrorismo, da parte di soggetto evidentemente ancora in totale condivisione non solo delle idee ma anche delle condotte;
e non si vede come una persona - la quale sostiene di essersi ritratta dall'organizzazione, che le era parsa una cosa più grande di lei - non abbia ritenuto il feroce assassinio dell'ispettore PETRI una cosa così grande da distaccarla definitivamente da ogni solidarietà col gruppo eversivo. E si era nel marzo 2003, quindi ben oltre il termine che la ricorrente vorrebbe fosse fissato. L'inaccoglibilità della richiesta è pienamente giustificata dalle argomentazioni sopra spese.
Quanto, infine, al trattamento sanzionatorio aspetto della decisione nel quale la discrezionalità del giudice di merito, e quindi la limitatezza del controllo di quello della legittimità assumono carattere peculiare rileva la Corte che vi è stato esauriente richiamo ad uno dei parametri previsti dall'art. 133 c.p., (la gravità dei fatti), ne' vi è obbligo di esame o confutazione dell'intero paradigma normativo;
per cui anche sotto il profilo qui considerato, la sentenza impugnata va esente da censura. Il ricorso del IN è (per certi aspetti manifestamente) infondato.
Il primo motivo è generico, in quanto non si vede come possa definirsi "decisiva" - cioè idonea a condurre ad una diversa conclusione in punto di penale responsabilità - una prova documentale della quale si lamenta la mancata assunzione, ma del cui contenuto non è fornito alcun elemento di valutazione, nel senso favorevole al ricorrente, che ne costituisce il presupposto. Il secondo motivo, che censura l'impianto argomentativo della sentenza impugnata, ha un primo aspetto che potrebbe definirsi "quantitativo", lamentandosi dal IN che i giudici dell'appello abbiano omesso (o carentemente provveduto) di esaminare le corpose memorie difensive loro presentate;
ma, a parte il rilievo che non è valutando il numero delle righe dedicate alla valutazione delle tesi della difesa, che si può arguire la completezza dell'esame, è agevole rilevare che la citazione dei paragrafi esplicativi, nei quali si articolavano gli atti richiamati dal ricorrente, non offre materia sufficiente per un sindacato di questa Corte, dal momento che il contenuto dei paragrafi stessi non è qui ripetuto. Ed è notorio che, anche nella vigenza del nuovo testo dell'art. 606 c.p.p., lett. e), la citazione di atti - dei quali si chiede il controllo - deve essere non solo testuale e quindi offerta direttamente all'esame di questa Corte, ma anche corredata dalla indicazione della rilevanza probatoria che li assiste. Non può, come è ovvio, pretendersi che la Corte di cassazione, praticamente d'ufficio, debba impegnarsi nella ricerca dei documenti, laddove neppure l'interessato ne sottolinei l'importanza a fini difensivi, in modo specifico e chiaro. Un secondo aspetto della critica motivazionale, potrebbe definirsi "esemplificativo", nel senso che il ricorso sceglie un episodio del processo - nella fattispecie:
l'identificazione del IN in quel carlo che, secondo la AN C, aveva partecipato alla rapina di ZZ - per dedurre le carenze argomentative al riguardo al contempo, però, sminuendone la valenza, mediante il richiamo ad una memoria difensiva non meglio identificata, la cui mancata valutazione avrebbe il vero senso di una violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e). Ciò dicasi, senza peraltro tacere che, a proposito dell'episodio stesso, il ricorrente ragiona in termini di meramente diversa lettura del compendio probatorio, svalutando cioè, in base ad una soggettiva interpretazione dei fatti, il convincimento espresso sul punto dal giudice di merito. Il che non è ammissibile in questa sede. Il terzo motivo contiene una irrilevante doglianza, giacché le dichiarazioni delle quali la sentenza impugnata afferma la inutilizzabilità, ancorché citate nella loro oggettività, non sono state poste a fondamento del giudizio di colpevolezza e quindi non hanno minimamente nuociuto agli interessi della difesa. Il quarto motivo è infondato sul piano probatorio. La circostanza che la AN C, allorché aveva indicato la coincidenza del soggetto denominato carlo coll'attuale ricorrente, fosse a conoscenza di atti compiuti in separato processo penale, non ha alcuna rilevanza, sia perché non basterebbe tale conoscenza per provocare automaticamente una inattendibilità della dichiarazione accusatoria, sia -ma specialmente perché se anche tale dichiarazione non vi fosse stata, avrebbero avuto autonoma valenza probatoria i controlli svolti dai Carabinieri, i quali avevano per due volte (una, particolarmente significativa, interferendo in un viaggio ricognitivo delle possibilità di fuga dopo un attentato terroristico) constatato che il IN si accompagnava al MO (la pregressa frequentazione del quale, oltre che di altri esponenti dell'eversione, è correttamente documentata dai giudici di merito). Da qui la corretta e autosufficiente argomentazione, circa la intraneità del soggetto al gruppo capeggiato dalla OC e dal MO stesso, dal momento che un soggetto ad esso estraneo non sarebbe mai stato coinvolto in attività del genere. Del resto - e anche il quinto motivo di ricorso, che vi si connette, appare egualmente infondato - la partecipazione del ricorrente alla banda armata¯ è stata correttamente ritenuta nella sentenza in esame, sia sulla scorta dei controlli suddetti, sia su quella, comunque esente da intenti calunniosi e avente ad oggetto la persona del IN nelle sue diverse estrinsecazioni, delle dichiarazioni della AN C, sia (con logica conclusione ultimativa) sul singolare attestato di militanza rivoluzionaria conferito al ricorrente, dopo il suo arresto, da corrispondenza inoltratagli dalla OC e dal MO, i quali gli davano il benvenuto nella realtà carceraria. Il sesto motivo reitera censure in fatto sulla identificazione carlo - IN e si sottrae, per le ragioni sopra viste, ad ulteriore scrutinio di questa Corte. Il settimo, che vi si ricollega, concerne la rapina di Siena, che prevedeva la partecipazione del ricorrente come staffetta;
anche qui, senza tener conto delle emergenze probatorie evidenziate addirittura nella sentenza di primo grado (e correttamente rievocate da quella di secondo, la quale ha citato la documentazione sequestrata al MO, nella quale erano reperibili dati soggettivi che ulteriormente identificavano il IN, come partecipante alle operazioni di autofinanziamento, vulgo rapine), il ricorrente lamenta la mancanza di certezza su detta identificazione, incorrendo chiaramente nel vizio di genericità. L'ultimo motivo è egualmente privo di pregio, risolvendosi in una diversa lettura delle dichiarazioni rese dalla AN C, circa la data del tentativo di rapina, cambiando la quale il IN godrebbe di un alibi;
l'articolata ricostruzione del fatto, che si legge in sentenza (con riferimento sia alla identificazione delle sigle dei partecipanti, sia ai contatti telefonici intervenuti fra gli stessi, mediante apparecchi dell'organizzazione), esime questa Corte da ulteriori osservazioni, che inciderebbero indebitamente negli accertamenti di merito.
Il ricorso del AT è infondato.
L'affermazione della sua responsabilità quanto al delitto associativo poggia su basi argomentative di inattaccabile logicità;
è vero che sul ricorrente gravano elementi di carattere indiziario, ma la loro gravità, precisione e concordanza conducono ad esiti di condivisibile certezza. Intanto, nella disponibilità del AT erano telefoni attribuiti all'organizzazione, previa analisi tecnica (che nel ricorso non si censura minimamente), la quale ha consentito ai giudici di merito di rilevare il flusso delle comunicazioni, ristretto agli appartenenti al sodalizio e coincidente con momenti topici della sua attività. È perfino ovvio il rilievo che solo un soggetto profondamente radicato nel contesto del terrorismo (risalenti erano i rapporti del AT col LE M;
significativo il ritrovamento di un documento a lui pertinente, nella disponibilità del MA), e in stabili rapporti coi vertici dell'organizzazione, poteva essere consegnatario degli apparecchi in questione.
Impronte digitali del ricorrente vennero rinvenute su svariati oggetti custoditi nel covo di via Montecuccoli;
è del tutto irrilevante l'obiezione difensiva, secondo la quale non è stata individuata l'epoca nella quale il rilascio delle impronte era avvenuto, dal momento che l'evento doveva obbligatoriamente precedere il sequestro del materiale da parte degli inquirenti. Ed anche a tal proposito è da segnalare la significatività del dato, giacché il maneggio del materiale comportava la frequentazione assidua del covo e i diretti contatti cogli altri soggetti fra i quali, specialmente, il LE M e la OC che nel luogo da dove il trasloco del materiale era partito (via Maia), soggiornavano in clandestinità. Tale continuità sarebbe stata incompatibile con qualunque altra ragione giustificativa, diversa dalla condivisione dell'appartenenza al gruppo eversivo.
Il AT, per un certo periodo, venne sorvegliato dalle forze di polizia;
ne da conferma lo stesso ricorrente, il quale evidenzia di essersene accorto e di avere tenuto una condotta di normalità tale da non fornire ai sorveglianti alcuna ragione per un intervento repressivo. È allora un fuor d'opera rilevare dalla difesa che non vi sarebbe coincidenza cronologica fra l'avvertimento del fatto e il dedotto congelamento di ogni attività già svolta dal AT, operato dai dirigenti del sodalizio, giacché quello che resta provato - ed anzi ammesso - è che costui fu soggetto di osservazione di polizia e che trovano quindi riscontro i riferimenti e le sigle che lo riguardano, secondo quanto emerso dall'esame della documentazione poi sequestrata, giusta in rapporto al fatto dell'attività di indagine a carico del AT, esonerato conseguentemente dalle ordinarie attività terroristiche. Da tale documentazione emerge altresì la coincidenza con materiale detenuto dal soggetto nel suo appartamento, criptato collo stesso sistema;
è critica manifestamente infondata, e peraltro di puro merito, l'asserita possibilità di una estrazione da internet, alla quale poi si accompagna incoerentemente l'osservazione circa la incompatibilità della detenzione di simili atti colle cautele che ogni buon terrorista dovrebbe osservare. È superfluo rilevare che se il AT fosse stato perfetto in ogni sua mossa, nemmeno vi sarebbe stata scoperta della sua attività illegale. E quanto al fatto che - come si sostiene nei motivi nuovi di ricorso il MO avesse a definirlo "militante rivoluzionario" ma non appartenente alle B.R., basterà rilevare l'assoluta futilità del distinguo, a petto degli elementi di prova che, come sin qui visto, gravano sul ricorrente per l'appartenenza ad un sodalizio terroristico. E che, va aggiunto, non possono comportare l'addebito del semplice favoreggiamento, visto che le condotte tenute dal AT accompagnavano giorno per giorno la vita del gruppo eversivo, fornendovi apporto causale anche nelle attività cosiddette di autofinanziamento.
Deve invero ritenersi correttamente argomentata anche la partecipazione del ricorrente alla rapina di via Torcicoda;
la sentenza impugnata, difatti, richiama le risultanze delle documentazioni estratte dal materiale in possesso della OC e della RI, oltre che da quello reperito nel covo: dal cui insieme è stata ricavata una ricostruzione delle varie partecipazioni, individuandosi - anche in forza delle dichiarazioni rese dalla AN C la presenza di un soggetto, non fiorentino e quindi da informare sulla topografia della città, identificato nel AT grazie alla indicazione delle sigle e del nome di battaglia attribuitigli, come gà avvenuto quanto al delitto associativo. In tal senso aveva attendibilmente argomentato già il primo giudice, con accertamento che le osservazioni in fatto del ricorrente non valgono ad inficiare (il militante EP era certamente il AT, già congelato nei termini sopra visti, mentre le sigle erano già state utilizzate nei suoi confronti, in occasione del trasloco da un covo all'altro dell'organizzazione). Tutti gli altri argomenti esposti nel ricorso principale e coi motivi nuovi, attengono a circostanze di contorno, abilmente esposte con funzione di banalizzazione del materiale probatorio essenziale, ma che non raggiungono tale scopo, per la evidente irrilevanza probatoria.
Da ultimo, manifestamente infondata è la censura attinente alla mancata concessione della diminuente prevista dall'art. 114 c.p., stante la inapplicabilità stabilita dal comma 2, in rapporto all'art. 112 c.p., e cioè al numero delle persone coinvolte. Altrettanto va detto quanto al diniego delle attenuanti generiche, valendo sicuramente al riguardo la valorizzazione della gravità dei fatti, operata dalla sentenza in esame, a confronto colla sostenuta correttezza della vita anteatta (e bastando al riguardo osservare come la frequentazione del AT col mondo del terrorismo fosse risalente nel tempo, secondo le attendibili conclusioni dei giudici di merito).
Infine, è infondato il ricorso del p.g.
Anche seguendo la censura di travisamento della prova, esposta nei motivi di ricorso, nel senso che il et. a suo tempo nominato coll'incarico di accertare se il documento ritrovato nelle celle dei cosiddetti "irriducibili" fosse stato redatto prima di quello di definitiva rivendicazione dell'omicidio D'NA (costituendone quindi l'ispirazione), in dibattimento aveva concluso per la certezza e non per la mera possibilità di tale priorità cronologica, le argomentazioni mediante le quali la corte distrettuale ha diversamente opinato, appaiono di logica inattaccabile o, comunque, non attaccabile con quelle indicate dal ricorrente p.g. Intanto, dalla lettura del verbale di dibattimento (cui questa Corte doveva necessariamente accedere per constatare se il detto travisamento vi fosse stato, come ora consente l'art. 606 c.p.p., lett. e), l'opinione del et. appare ancorata, piuttosto congetturalmente, ad un tratto di linguistica e di filologia "abbastanza assodato" (e in tal senso potrebbe intendersi lo stesso giudizio possibilistico attribuitogli dalla sentenza impugnata); ma poi, correttamente è stato obiettato dai giudici dell'appello che il documento trovato in carcere era stato realizzato con strumenti meccanici a disposizione dei detenuti;
che una traccia dello stesso (a differenza di altri, come ha rilevato il p.g. di udienza, non accorgendosi, peraltro, che l'argomento era contrario alla tesi accusatoria) non era stata invece reperita nella vastissima documentazione sequestrata ai prevenuti;
che le glosse e le aggiunte manoscritte non trovavano alcuna corrispondenza nel documento di rivendicazione;
che quest'ultima circostanza escludeva anche l'invio di una bozza da parte dei terroristi in libertà a quelli detenuti, per averne conforto e sostegno ideologico;
che, in ogni caso, sarebbe stato rischiosissimo enunciare il progetto omicida prima della sua rivendicazione, potendo i controlli intramurari portare alla sua scoperta.
Non colgono intrinseche illogicità di tale ragionamento, ma propongono invece letture logicamente alternative le osservazioni del ricorrente p.g., il quale richiama la superficialità dei controlli stessi (osservazione di puro fatto); congettura di una destinazione esterna del dattiloscritto carcerario (senza trovare, come sopra si è visto, alcuna conferma probatoria); minimizza il mancato ritrovamento del documento nel possesso degli altri imputati (ed anche questa è valutazione puramente fattuale, basandosi sulla ipotesi di una prudenziale distruzione dello stesso); evoca telefonate avvenute da parte di un ignoto brigatista dall'esterno del carcere (con nessun collegamento o riscontro attendibile verso le persone dei quattro irriducibili); individua un contributo alle condotte terroristiche del gruppo in questione, laddove ha semplicemente osservato la sentenza che il documento redatto in carcere aveva più corrispondenza contenutistica colle notizie di stampa. È quindi del tutto fuori luogo imputare ai secondi giudici l'esposizione di motivi inconferenti, sull'asserita base di una condotta concorsuale travalicante il mero apprezzamento ideologico e quindi risoltasi in un contributo causale al gravissimo delitto. Il ricorrente parla di un apprezzamento per gli intendimenti terroristici, che avrebbe rafforzato i concorrenti materiali;
ma qui è evidente la petizione di principio, perché viene data per certa una previa elaborazione dell'atto nel carcere di Trani - e di questo si è visto non esservi sicurezza alcuna.
La doglianza circa l'omessa motivazione sulla ipotizzabilità di un concorso esterno da parte del AZ e degli altri, pur fondata in fatto, è del tutto irrilevante in diritto, per la manifesta infondatezza dell'assunto. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che concorrente esterno è quel soggetto che, non intraneo alla associazione criminosa, e quindi privo dell'effettio societatis, fornisca un concreto, consapevole, specifico e volontario contributo alla stessa, purché questo abbia una effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e sia comunque diretto alla realizzazione, anche parziale, del suo programma criminoso (cfr. Sez. Un. 30.10.2002, Carnevale;
Sez. 1, 25.11.2003, Cito). Nella fattispecie, l'assunto del p.g. ricorrente è insostenibile: intanto, AZ e gli altri non sarebbero - nella stessa ottica accusatoria, come atavici rappresentanti delle B.R. - estranei al sodalizio terroristico e quindi dovrebbero rispondere non come concorrenti esterni, ma interni;
in secondo luogo, la certezza massima che qui può aversi è quella di una solidarietà ideologica post factum, che non potrebbe mai assurgere a livello di contributo associativo. La cosiddetta "autorizzazione" a rivendicare l'omicidio come siglato B.R.P.C.C, proprio perché non precedentemente concordata, al massimo può costituire dimostrazione di un non sopito desiderio di "visibilità", da parte di soggetti esclusi per sempre dal consorzio civile e, purtroppo, ancora rifrantisi di ammettere il disvalore morale e il fallimento politico delle loro idee e della conseguenti efferate condotte.
Correttamente la corte distrettuale rifiutò la rinnovazione parziale dell'istruttoria dibattimentale, qui riproposta dal ricorrente p.g. in riferimento a dati generici (come eventuali opinioni della AN C) o alla esecuzione di una perizia (in presenza di una consulenza tecnica cui lo stesso p.g. attribuisce già granitica certezza scientifica).
Conseguono i provvedimenti previsti dall'art. 616 c.p.p., e le statuizioni in favore delle costituite parti civili, come meglio indica il dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del procuratore generale;
dichiara inammissibili i ricorsi di OC, MO e DI AN;
rigetta i ricorsi di MA, SA, AT e IN;
condanna gli imputati ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali;
OC, MO e DI AN, altresì, al versamento di Euro mille ciascuno a favore della Cassa delle ammende. Condanna, in solido, OC, MO, AT, MA, IN e DI AN a rifondere le spese del presente giudizio in favore delle Poste Italiane s.p.a., liquidate in complessivi euro tremila, oltre I.v.a. e C.p.a.; condanna in solido i medesimi e la SA a rifondere le spese del presente giudizio in favore di IN AL, PETRI GE e PETRI PO, liquidate in complessivi Euro quattromila, oltre I.v.a. e C.p.a.; nonché in favore della Presidenza del Consiglio e in favore della Commissione di garanzia per l'attuazione delle leggi sugli scioperi, liquidate in Euro duemilacinquecento ciascuna, oltre I.v.a. e C.p.a.; condanna altresì in solido OC, AT, MA, MO e SA a rifondere le spese del presente giudizio a DI ER OL e D'NA LE, liquidate in tremila Euro ciascuna, oltre I.v.a. e C.p.a.;
quanto sopra in favore dell'Erario per gli ammessi al patrocinio a carico dello Stato.
Così deciso in Roma, il 28 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2007