Cass. pen., sez. V, sentenza 12/11/2010, n. 4105
CASS
Sentenza 12 novembre 2010

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In tema di reati contro la personalità dello Stato, la partecipazione integrante gli estremi del reato di associazione terroristico-eversiva costituita in banda armata è organico inserimento che non postula, di necessità, il positivo esperimento e, dunque, l'individuazione di una specifica condotta spiegata a sostegno del sodalizio, in chiave di attuale e specifico contributo causale al suo mantenimento o rafforzamento. Ne consegue che il mero inserimento nell'organigramma dell'associazione può costituire prova di partecipazione, la quale va rapportata alla natura e alle caratteristiche strutturali del sodalizio, mentre il contributo causale è immanente al mero inserimento organico nella struttura associativa, in quanto l'affidamento sulla persistente disponibilità di adepti, che rimangano mimetizzati nel tessuto connettivo della società (a fianco ed a sostegno di quelli dati alla clandestinità), è tale da rafforzare e consolidare il vincolo associativo, concorrendo a costituire l'elemento di coesione del gruppo, al pari della consapevolezza della comune militanza e della condivisione dell'idea rivoluzionaria.

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  • 1Due sentenze della Cassazione in tema di condotta partecipativa a
    Monica Raimondi · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 12/11/2010, n. 4105
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4105
Data del deposito : 12 novembre 2010

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