Sentenza 5 giugno 2008
Massime • 1
In tema di provvedimenti sulle misure cautelari (nella specie personali) emessi dalla Corte di cassazione, qualora il dispositivo depositato con il ruolo di udienza nella cancelleria e immediatamente comunicato agli interessati diverga da quello riportato in calce alla motivazione del provvedimento successivamente depositato, è il primo a prevalere, dovendosi ritenere che il secondo sia stato mal riprodotto per svista o errore materiale, sicché, per ovviare all'inconveniente, va esperita la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen.. (Nella specie, il dispositivo annotato sul ruolo recava la dicitura "rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali", mentre quello in calce alla motivazione recitava "dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 1.000 euro in favore della Cassa delle ammende).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/06/2008, n. 25730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25730 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2008 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
257 30 /08 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 05/06/2008
SENTENZA
N. 1713/08 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. CHIEFFI SEVERO
1. Dott. MOCALI PIERO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
" N. 012530/2008 2.Dott. BARDOVAGNI PAOLO
3. Dott.SIOTTO MARIA CRISTINA 11
4.Dott. CORRADINI GRAZIA 11
ha pronunciato la seguente de exc e lt SENTENZA ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) UL DR LI N. IL 05/10/1977
avverso ORDINANZA del 13/03/2008
PRIMA SEZ.CORTE CASSAZION di ROMA
sentita la relazione fatta dal Consigliere BARDOVAGNI PAOLOlatte/sentite le conclusioni del P.G. Dr. A. Golossoдаволам (-conformi)
e
R
All'udienza del 13.3.2008 questa Sezione della Suprema
Corte ha deciso in camera di consiglio il ricorso
nell'interesse di UL DR IC avversO
ordinanza in data 6.11.2007 del Tribunale di Ancona
che, in accoglimento del gravame del P.M., aveva applicato
- -in luogo dell'obbligo di presentazione la
cautelare della custodia in carcere. Il misura dispositivo annotato sul ruolo presidenziale recita
"rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali"; seguono le
disposizioni ex art. 92 delle norme di attuazione del codice di rito, in adempimento delle quali la
cancelleria ha inoltrato il giorno stesso estratto per l'esecuzione all'ufficio competente. Il provvedimento è
stato poi depositato in data 28.3.2008, ma reca il
dispositivo (conforme alla motivazione) "dichiara
inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento
della somma di 1.000 euro a favore della Cassa delle ammende". Rilevata la difformità rispetto al ruolo ed alla
conseguente comunicazione, su segnalazione della
cancelleria stata attivata d'ufficio procedura di correzione di errore materiale.
2 B. Va premesso che, con sentenze delle Sezioni unite
17.4/3.7.1996, Moni, e 25.3/2.6.1998, Manno ed altro,
il giudice di legittimità ha affrontato il tema della
scindibilità del momento deliberativo della decisione rispetto а quello, eventualmente successivo, del
deposito del provvedimento camerale completo di
motivazione, ed ha riconosciuto la piena autonomia del dispositivo, che, da un lato, costituisce "una realtà a sé stante, diversa e dalla decisione e dalla motivazione", potendo dispiegarsi mediante il suo
deposito in cancelleria e le immediate comunicazioni di rito, anche prima che venga redatta la motivazione, il duplice effetto di "rendere certo agli interessati che la decisione è intervenuta e che è intervenuta con un
contenuto" e di "rendere determinato, irreversibile possibili i provvedimenti occorrenti", e dall'altro rappresenta "un nucleo che costituisce il contenuto e
l'oggetto della manifestazione tipizzata del potere autoritativo, tale da richiedere [a completamento] una che, ancorché successiva al decisum>>, motivazione non vale a spostare il momento deliberativo dal tempo in cui esso risulta ormai collocato per 1'avvenuto esercizio della potestas iudicandi>>"; i principi suesposti, già affermati nella specifica materia delle ordinanze "de libertate", hanno, come riconosciuto
B. 3 dalla successiva decisione delle Sezioni Unite
più generale, 27.3.2003, Previti, una portata investendo essi la possibilità e l'ammissibilità,
quanto al provvedimento decisorio adottato in camera di consiglio, della scissione temporale fra l'autonomo
momento deliberativo, che s'evidenzia nel dispositivo,
il quale può essere depositato immediatamente in
cancelleria e comunicato agli interessati, ed il successivo deposito del provvedimento completo di
motivazione che conclude il processo formativo della decisione;
a questi principi si adegua la prassi della
Corte di Cassazione, secondo la quale l'atto dell'immediato deposito in cancelleria del solo
dispositivo risulta attestato dal provvedimento sottoscritto dal presidente del Collegio sul ruolo
d'udienza, sì che, qualora dalla decisione debba
conseguire l'esecuzione, possa trasmettersene l'estratto "senza ritardo" (artt. 15, CO. 2, e 28
Regol. esec. C.P.P.) al competente ufficio presso il
giudice di merito. Poiché dunque il dispositivo immediatamente annotato
dal Presidente sul ruolo d'udienza fissa il contenuto
"irreversibile" della decisione, si deve ritenere che, in caso di divergenza fra esso e quello riportato in calce alla motivazione del provvedimento
4 B. successivamente depositato, sia quest'ultimo ad essere
stato mal riprodotto per una svista o errore materiale,
suscettibile di correzione con la procedura prevista dall'art. 130 C.P.P.. Conseguentemente, nel caso di specie ne va ripristinato il corretto tenore, conforme al ruolo, mediante rettifica, soppressione ° come disostituzione delle parti non corrispondenti,
seguito specificato.
P Q M
•
dispone la correzione del dispositivo della sentenza n.
13447/08 emessa dalla Prima Sezione Penale di questa
Corte in data 13 marzo 2008 nel senso che dove si legge
"dichiara inammissibile il ricorso" leggasi "rigetta il ricorso", con conseguente esclusione della condanna del ricorrente al versamento della somma di € 1.000 a favore della Cassa delle ammende.
Si annoti sull'originale dell'atto.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2008.
Il Consigliere estensore
Pow lo Bordo IL PRESIDENTE
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
25 GIU 2008
CANCELLIERE
Stefania Faiella