Cass. pen., sez. I, sentenza 05/06/2008, n. 25730
CASS
Sentenza 5 giugno 2008

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In tema di provvedimenti sulle misure cautelari (nella specie personali) emessi dalla Corte di cassazione, qualora il dispositivo depositato con il ruolo di udienza nella cancelleria e immediatamente comunicato agli interessati diverga da quello riportato in calce alla motivazione del provvedimento successivamente depositato, è il primo a prevalere, dovendosi ritenere che il secondo sia stato mal riprodotto per svista o errore materiale, sicché, per ovviare all'inconveniente, va esperita la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen.. (Nella specie, il dispositivo annotato sul ruolo recava la dicitura "rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali", mentre quello in calce alla motivazione recitava "dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 1.000 euro in favore della Cassa delle ammende).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 05/06/2008, n. 25730
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25730
    Data del deposito : 5 giugno 2008

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