Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/06/2008, n. 27976
CASS
Sentenza 24 giugno 2008

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Massime1

Il principio per cui il contrasto tra il dispositivo e la motivazione della sentenza deve essere sempre risolto con il criterio della prevalenza dell'elemento decisionale su quello giustificativo non può costituire un canone interpretativo inderogabile, attesa l'ampia gamma dei contrasti che possono in proposito sussistere. (Fattispecie in cui la Corte, disattendendo il menzionato criterio, ha annullato la sentenza il cui dispositivo dava atto dell'avvenuta comparazione tra la contestata recidiva reiterata e l'attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, invece esclusa in motivazione).

Commentario1

  • 1Non si corregge in Cassazione la difformità tra dispositivo e motivazione
    Redazione · https://www.diritto.it/ · 9 novembre 2015

    Nella sentenza n. 43419 emessa dalla quarta sesta della Corte di Cassazione in data 29 settembre 2015, è stato affrontato il delicato tema inerente il caso in cui vi siauna discrasia tra quanto affermato in motivazione e quanto riportato nel dispositivo[1]. Nella fattispecie in esame, la difesa ha dedotto «un evidente contrasto tra la parte motiva e la parte dispositiva del provvedimento impugnato» rilevando che nella motivazione il Tribunale riteneva che l'imputato dovesse andare assolto mentre, nel dispositivo, «al contrario di quanto motivato, lo condanna»va. Secondo la difesa, di conseguenza, era «indubbio (…) che nel contrasto debba darsi prevalenza alla parte motiva, sia per …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/06/2008, n. 27976
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27976
Data del deposito : 24 giugno 2008

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