Sentenza 10 luglio 2007
Massime • 1
Dato il carattere unitario della sentenza, il contrasto tra dispositivo e motivazione non può essere sempre risolto con il criterio della prevalenza del primo sulla seconda. Infatti, pur assolvendo il dispositivo alla funzione di immediata espressione della decisione del giudice, la motivazione ne costituisce un imprescindibile elemento di integrazione, concorrendo ad illustrare e a chiarire le ragioni della decisione e potendo contenere elementi obiettivi, univoci e logici che consentano di ritenere errato il dispositivo o parte di esso.
Commentario • 1
- 1. Non si corregge in Cassazione la difformità tra dispositivo e motivazioneRedazione · https://www.diritto.it/ · 9 novembre 2015
Nella sentenza n. 43419 emessa dalla quarta sesta della Corte di Cassazione in data 29 settembre 2015, è stato affrontato il delicato tema inerente il caso in cui vi siauna discrasia tra quanto affermato in motivazione e quanto riportato nel dispositivo[1]. Nella fattispecie in esame, la difesa ha dedotto «un evidente contrasto tra la parte motiva e la parte dispositiva del provvedimento impugnato» rilevando che nella motivazione il Tribunale riteneva che l'imputato dovesse andare assolto mentre, nel dispositivo, «al contrario di quanto motivato, lo condanna»va. Secondo la difesa, di conseguenza, era «indubbio (…) che nel contrasto debba darsi prevalenza alla parte motiva, sia per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/07/2007, n. 34986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34986 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 10/07/2007
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 2812
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 011811/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OU US, N. IL 01/01/1977;
avverso ORDINANZA del 12/02/2007 TRIB. SEZ. DIST. di ERBA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO Margherita;
lette le conclusioni del P.G. Dott. GALASSO Aurelio, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 12 febbraio 2007 il Tribunale di Como, sezione distaccata di Erba, in funzione di giudice dell'esecuzione rigettava l'opposizione proposta dal difensore di OU HA, condannato con sentenza del locale Tribunale, sezione distaccata di Erba, in data 8 novembre, alla pena di anni cinque di reclusione ed Euro 25.822,84, di multa per il delitto di detenzione e spaccio continuato di sostanze stupefacenti (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73), confermata dalla Corte d'appello di Milano il 14 maggio 2001, e divenuta irrevocabile il giorno 1 luglio 2002) - avverso l'ordinanza dell' 11 dicembre 2006 che aveva accolto la richiesta di applicazione dell'indulto limitatamente alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro diecimila di multa, ritenendo, per il resto, ostativo il titolo del reato (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 aggravato ex art. 80), cui si riferiva il dispositivo della sentenza di primo grado, ritenendo che, in caso di difformità tra dispositivo letto in udienza e motivazione della sentenza, debba prevalere il primo. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, OU, il quale lamenta erronea applicazione della legge penale per non avere il giudice dell'esecuzione ritenuto che l'omessa indicazione nel dispositivo dell'esclusione dell'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, risultante invece dalla motivazione delle sentenze, fosse riconducibile a mero errore materiale.
Il 20 giugno 2007 il difensore, a sostegno del ricorso, ha depositato una memoria difensiva con la quale richiama pronunce di legittimità che confortano il suo assunto.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Il Collegio ritiene che il principio enunciato dalla prevalente giurisprudenza di legittimità secondo la quale, in caso di difformità tra il dispositivo letto in udienza e motivazione della sentenza, debba prevalere il primo, costituente il mezzo con il quale è immediatamente estrinsecata la volontà del giudice, pur essendo ammesso il ricorso alla procedura di correzione di errori materiali per l'adeguamento della motivazione al dispositivo (Sez, Un. 4 febbraio 1992, ric. Musumeci, rv. 191234; Cass. 4 giugno 1997, ric. Finocchi, rv. 211005; Cass. 18 ottobre 1999, ric. Cucinotta, rv. 215769; Cass. 22 giugno 1999, ric. Procopio, rv. 214799), non costituisca un canone interpretativo inderogabile, ma debba di volta in volta essere verificato alla luce della molteplicità e specificità dei singoli casi sottoposti al suo esame. Può, infatti, accadere che siano ricondotte ad un'unica, generale categoria dogmatico - giuridica situazioni tra loro profondamente diverse rispetto alle quali la riaffermazione di un principio consolidato è solo apparentemente esatta.
In questa prospettiva, stante il carattere unitario della sentenza, pur assolvendo il dispositivo alla funzione di immediata espressione della decisione del giudice, la motivazione costituisce un imprescindibile elemento di integrazione, in quanto concorre a illustrare e chiarire le ragioni per le quali il giudice è pervenuto ad una determinata conclusione e può contenere elementi obiettivi, univoci e logici che consentano di ritenere errato il dispositivo o parte di esso, con la conseguenza che non sempre, in queste situazioni, il contrasto può essere risolto facendo ricorso al criterio della prevalenza del dispositivo (in senso conforme, sia pure con riferimento a fattispecie diverse, Sez. 6, 23 maggio 2003, n. 25704, ric. Below, rv. 226048; Sez. 4, 13 dicembre 2004, n. 7643, ric. Salatiello, rv. 230841; Sez. 2, 21 ottobre 2005, n. 45526, ric. P.G. in proc. Ndiaye, rv. 232933).
Nel caso in esame, dall'analisi del fascicolo processuale risultano le seguenti circostanze:
a) il dispositivo della sentenza pronunziata il 14 maggio 2001 dalla Corte d'appello di Milano, che ha confermato la decisione del Tribunale di Como, sezione distaccata di Erba, non contiene alcun riferimento all'aggravante prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art.80; b) la motivazione della sentenza, nell'illustrazione della vicenda processuale, da atto dell'avvenuta esclusione, nel precedente grado di giudizio, della predetta aggravante;
c) l'aggravante non è neppure menzionata nell'intestazione della sentenza della Corte d'appello, contenente l'indicazione del reato per il quale è intervenuta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato da parte del giudice di prime cure;
d) il dispositivo della sentenza di primo grado non contiene alcuna statuizione in merito alla sussistenza dell'aggravante; e) la motivazione della decisione del Tribunale esclude espressamente la configurabilità del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80. Il giudice dell'esecuzione, nel pronunziarsi sull'istanza di applicazione dell'indulto, ha omesso di apprezzare le circostanze di fatto ora richiamate alla luce della giurisprudenza in precedenza analizzata.
S'impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame al Tribunale di Como che, ai sensi dell'art.627 c.p.p., comma 3, si uniformerà ai principi di diritto enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Como.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2007.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2007