Sentenza 26 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/06/2001, n. 8708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8708 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2001 |
Testo completo
C.C. 66383 0 I 6 9 1 / S REPUBBLICA ITALIANA 4 / 6 N 2 " 8708/201 . NOME DEL POPOLO ITALIANO B R E E L D E SU A L R Oggetto E . E I D B A I R E TRIBUTI S T SEZ E RIBUTARIA A T T N I ISTANZA DI RIMBORSO 1 E N 3 R S E 1 DECADENZA I E S . E A posta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: T N A R.G.N. 18480/99 M Presidente Dott. Mario DELLI PRISCOLI Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI Cron. 19891 Dott. Massimo ODDO Consigliere - Consigliere Rep. Dott. Mario CICALA Ud. 27/03/01 Re . Consigliere Dott. Antonio MERONE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 66383 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, DELLO STATO, che lo presso 1'AVVOCATURA GENERALE rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
DI REMO, elettivamente domiciliatc in ROMA VIA A. DEPRETIS 861 presso lo studio dell'avvocato PIETRO dall'avvocato DANTE PIAZZA, giusta CAVASOLA, difeso delega in calce;
2001 - controricorrente 615 avverso la sentenza n. 25/99 della Commissione tributaria regionale di BOLOGNA, depositata il 21/04/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/01 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito per il resistente, l'Avvocato CAVASOLA, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sost tuto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. FATTO E MOTIVI DEL RICORSO Il Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dalla Avvo- catura Generale dello Stato, ricorre
contro
AR RE, rappresentato e difeso come in atti, per la cassazione della sentenza specificata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale di Genova ha ricono- sciuto allo stesso AR il diritto al rimborso delle somme versate, e asseritamente non dovute, per ILOR re- lativa agli anni 1978, 1983, 1984, 1985, 1986 e 1987, richieste con istanza di rimborso, presentata 1'8 apri- le 1988, rimaste senza effetto. La Commissione Tributaria Provinciale di Parma ave- Va ritenuto fondata l'istanza di rimborso soltanto con riferimento agli anni 1985, 1986 e 1987. Tale decisione 2 è stata appellata da entrambe le parti e la Commissione Regionale ha accolto l'appello del contribuente (con riferimento alle annualità residue), respingendo nel contempo l'appello dell'Ufficio. A sostegno del ricorso, il Ministero deduce la vio- lazione dell'art. 38 DPR 29 settembre 1973, n. 602, in quanto il resistente avrebbe dovuto presentare la istanza di rimborso entro 18 mesi dal momento in cui ha effettuato il versamento. Resiste con controricorso il AR. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato. Come è noto, ai sensi dell'art. 33, DPR 29 settem- bre 1973, n. 602, il soggetto che ha effettuato il ver- samento diretto, nel caso di errore materiale, duplica- zione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento, può presentare all'intendente di finanza competente istanza di rimborso, entro il termine di de- cadenza, di diciotto mesi dalla data del versamento stesso, (soltanto di recente, in forza dell'art. 1, comma 5, legge 13 maggio 1999, 133, n. il termine di decadenza è stato portato a 49 mesi, ma a decorrere dal 18 maggio 1999). Tale decadenza, come è noto, può esse- re rilevata di ufficio in ogni stato e grado del pro- cesso (Cass. Sez. I, 11 gennaio 1999, n. 179), e, quin- 3 di, è errata 1'affermazione della Commissione Tributa- ria Regionale relativa alla asserita intempestività della eccezione formulata in appello dall'Ufficio. In linea di principio, "in materia di rimborso ILOR, trova applicazione il termine decadenziale di cui all'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, che si riferisce a tutte le ipotesi di indebito verificatesi nell'assolvimento del tributo, senza che il tenore te- stuale della norma possa autorizzare una diversa inter- pretazione, ed, in particolare, consentire la distin- zione tra versamenti diretti in relazione ai quali il contribuente faccia valere l'inesistenza dell'obbligo del versamento, e quelli per i quali lo stesso deduca l'inesistenza dell'obbligazione tributaria" (Cass. 15314/2000; cfr. 5579/2000, 3847/1993). L'art. 38 DPR 602/73 contiene una disposizione speciale, rispetto ai consueti canoni che disciplinano l'esercizio dei dirit- ti nel codice civile. La norma è intesa a garantire la definitività dei rapporti tributari. D'altra parte, “il principio della definitività del rapporto con la conse- guenziale irripetibilità di quanto indebitamente versa- to, ove non sia stata presentata domanda di rimborso all'Intendente di Finanza nel termine di diciotto mesi stabilito dall'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, manifestamente non pone la citata norma in contra- sto con l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto al caso del contribuente che subisca l'imposizione tramite ritenuta diretta, in considerazione dell'obiettiva diversità delle rispettive ipotesi e della possibilità, per chi versa in via di autotassazione, di operare un immediato stesso" riscontro sull'effettiva debenza del versamento (Cass. 2069/1994; cfr.8164/92). Pertanto, il ricorso deve essere accolto. La sen- tenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Emilia Ro- magna, che dovrà accertare in punto ci fatto se e per quali annualità l'istanza di rimborso sia stata presen- tata entro il termine di cui al citato art. 38, a par- tire dalla data in cui sono stati effettuati i versa- I R A 5 T . menti di cui è stato poi chiesto il rimborso. 6 U N 8 B - 9 I 1 E B / R N 4 . T / L O 6 I L 2 Z A . Il giudice del rinvio provvederà anche sulle le A A . R . I B R P . T R A D T S E I L 1 T G E 3 E A D 1 R I . M S spese. N A N E D S I E A T N E
P.Q.M.
S E Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Com- DEPOSITATO IN CANCE missione Regionale della Emilia Romagna. Oggi 26 CIU, 2001 IL CANCELLIE Così deciso in Roma il 27 marzo 2001. Arga do Casa 6. Il Presidente Il Consigliere estensore (dr. Antonio Merone) -(dr. Mario Delli Priscoli) Ловато пеест ов. IL CANCELLIERE C1 Amaldo CasanoCasano صمة