Sentenza 15 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/05/2026, n. 17577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17577 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2026 |
Testo completo
Composta da
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE
17577-26
Sent. n. sez. 406
TO Di SI
- Presidente -
RT TI
UP - 27/02/2026
IA BI LA
R.G.N. 39036/2025
IO IC
IA CR RO
-Relatore-
ha pronunciato la seguente
sui ricorsi proposti da
SENTENZA
NT SE, nato a [...] in data [...] LL DR, nato a [...] in data [...]
avverso la sentenza del 30/04/2025 della Corte d'appello di Caltanissetta
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere IA CR RO;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Cinzia Parasporo che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
udito l'avv. De Bellis Stefania in sostituzione con delega orale dell'avv. Ambra Michele, in difesa di La PL IA AR e RR LO, che si riporta alle conclusioni scritte che deposita unitamente alla nota spesa e ai decreti di ammissione a patrocinio a spese dello Stato;
udito l'avv. Schillaci Davide LO, anche in sostituzione dell'avv. Dino Milazzo Giovanni, in difesa di LL DR e NT SE, che, riportandosi ai motivi, insiste per l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 30 aprile 2025, la Corte d'appello di Caltanissetta, in parziale riforma della pronuncia del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Caltanissetta del 09/05/2024, confermava la responsabilità penale degli odierni ricorrenti per i reati a loro ascritti. LL DR, ritenuta la continuazione per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, contestati ai capi 3), 15), 18), 19), 20), 30) e 39) della rubrica, nonché il concorso formale con il capo 40) (artt. 113 e 586 cod. pen.), veniva condannato alla pena di anni sette, mesi dieci di reclusione ed euro trentamila di multa. NT SE, ritenuta la continuazione per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, contestati ai capi 9), 10), 11), 12), 14), 15), 16), 17), 18), 20), 22), 23), 24), 26), 28) e 39) della rubrica, nonché il concorso formale con il capo 40), veniva condannato alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione e al pagamento di euro 20.000 di multa. Il giudizio di responsabilità affermato dalla Corte d'appello nei confronti di LL DR e NT SE risulta fondato su un articolato compendio probatorio, costituito da intercettazioni di conversazioni tra presenti, videoriprese, attività di pedinamento e di controllo del territorio, nonché da arresti e sequestri, che hanno consentito di acquisire elementi dimostrativi in ordine all'attività illecita posta in essere dagli imputati con riferimento a plurime condotte di detenzione, cessione e trasporto di sostanza stupefacente, in particolare del tipo cocaina e marijuana, nonché in relazione al delitto di morte come conseguenza di altro delitto in danno di RR NO (capo 40). Quest'ultima vicenda è stata ricostruita dai giudici di merito nei termini che
seguono.
In data 3 aprile 2022, LL DR e RR NO, quest'ultimo seduto sul sedile posteriore, viaggiavano, di rientro da Catania, a bordo di un'autovettura condotta da NT SE, sottoposta a intercettazione ambientale, ove avevano proceduto all'acquisto, per lo spaccio, della sostanza stupefacente descritta al capo 39). La sostanza del tipo cocaina veniva trasportata confezionata in un ovulo, mentre la marijuana era conservata in una bustina in cellophane e occultata sotto il tappetino della vettura. Dalle captazioni effettuate all'interno del veicolo emergeva che, nel corso del tragitto autostradale, il NT, avvedutosi della presenza di una pattuglia della Polizia di Stato, invitava RR a prepararsi a disfarsi della sostanza indicata come "il fumo nell'eventualità di un controllo, ricevendo tuttavia un esplicito diniego sia da parte dello stesso RR sia da LL.
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Le operazioni tecniche consentivano altresì di accertare che, successivamente, il NT, accortosi della presenza di un ulteriore posto di blocco predisposto dai Carabinieri, avvertiva gli altri occupanti dell'autovettura, circostanza confermata da LL, il quale, rivolgendosi a RR, pronunciava l'espressione "mangiatilla", esortandolo a ingerire la sostanza stupefacente. All'atto del controllo, RR, dopo essere sceso dal veicolo, si accasciava sul cordolo della strada, accusando un malore. I militari intervenuti, avvedutisi che il soggetto masticava in maniera concitata qualcosa, lo invitavano ad espellere quanto trattenuto nel cavo orale. Veniva quindi osservato che RR, dopo aver sputato un involucro, lo ingeriva nuovamente, accasciandosi immediatamente dopo, in stato di tremore. Trasportato in ospedale, il soggetto decedeva a causa di una overdose conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti, trovandosi già sotto effetto di cocaina e alcol etilico;
dagli accertamenti chimico-tossicologici eseguiti emergeva, infatti, la presenza nell'organismo di tali sostanze.
2.Avverso tale decisione, LL e NT propongono, tramite difensore, due distinti ricorsi per cassazione.
3.Il ricorso proposto dall'avv. Davide LO Schillaci nell'interesse di LL DR sviluppa le seguenti doglianze.
3.1. Nel primo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti contestati al capo 40), censurando la riconduzione della condotta nell'alveo dell'art. 586 cod. pen., in rapporto agli artt. 589 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Secondo la prospettazione difensiva, i fatti avrebbero dovuto essere più correttamente ricondotti alla fattispecie di omicidio colposo;
la Corte d'appello avrebbe erroneamente ravvisato un nesso eziologico tra la condotta di concorso nel trasporto dello stupefacente e l'evento morte;
l'ingestione della cocaina non sarebbe stata conseguenza del trasporto ma evento imprevedibile, ascrivibile a una autonoma e atipica condotta del RR. Si lamenta, altresi, che la configurazione del reato sarebbe avvenuta nonostante la Quarta Sezione di questa Corte, con decisione n. 685 del 3 maggio 2023, intervenuta nella fase cautelare, avesse escluso la configurabilità della morte come conseguenza di altro delitto, valorizzando l'assenza di un preventivo accordo sulle modalità di trasporto e l'autonomia causale della condotta della vittima. Si censura, inoltre, che LL e NT avessero ceduto lo stupefacente al RR, posto che i tre soggetti erano nella medesima autovettura, tutti in possesso dello stupefacente
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acquistato poco prima, con conseguente configurabilità del delitto di concorso nel trasporto di stupefacente.
3.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione al capo 40), nella parte in cui la Corte d'appello ha affermato che l'ingestione non sarebbe frutto di una scelta autonoma della vittima, ma conseguenza di un pregresso accordo tra gli imputati sulle modalità di occultamento dello stupefacente in caso di controllo e dell'esortazione, coerente con tale accordo, che LL avrebbe rivolto a RR invitandolo a ingerire lo stupefacente una volta riscontrata la presenza delle forze dell'ordine ("mangiatilla"). Il ragionamento sarebbe illogico posto che l'ingestione sarebbe avvenuta quando la vittima era già stata fermata dai Carabinieri;
RR avrebbe insistentemente masticato e poi reinserito in bocca l'ovulo anche dopo che lo stesso era caduto, circostanze incompatibili sia con l'intento di evitare l'arresto sia con quello di preservare lo stupefacente. La difesa richiama inoltre plurime intercettazioni dalle quali emergerebbe l'assenza di qualunque accordo preventivo sull'occultamento mediante ingestione.
3.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge per erronea applicazione delle norme penali e processuali, sempre con riferimento al capo 40), sostenendo che, dopo aver erroneamente qualificato i fatti ai sensi dell'art. 586 cod. pen., la Corte d'appello avrebbe illegittimamente ritenuto utilizzabili le intercettazioni per il reato in questione, nonostante l'insussistenza dell'elemento oggettivo della fattispecie, e che, in ogni caso, essendo tale fattispecie qualificabile quale reato colposo, e quindi non rientrante tra quelli di cui all'art. 266 cod. proc. pen., l'esortazione "mangiatilla", captata dalle intercettazioni e attribuita dall'estensore al LL, sarebbe radicalmente inutilizzabile.
3.4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce il vizio di motivazione per manifesta illogicità in relazione al capo 19) dell'imputazione, censurando il rigetto della doglianza con cui era stata contestata la sussistenza di una condotta di intermediazione asseritamente attuata dal LL. La difesa sostiene che la Corte d'appello, pur richiamando correttamente i pertinenti principi giurisprudenziali, ne avrebbe fatto un'applicazione incongrua nel caso concreto, attribuendo rilievo probatorio a un'intercettazione che, nel suo contenuto letterale, esprimerebbe piuttosto il rifiuto dell'imputato di svolgere qualsiasi attività di intermediazione. Si evidenzia inoltre come anche in sede cautelare fosse stata esclusa la presenza di gravi indizi di colpevolezza sul punto, emergendo dalle captazioni soltanto una richiesta di intermediazione rimasta priva di seguito.
3.5. Con il quinto motivo viene dedotta la mancanza, ovvero l'apparenza, della motivazione in ordine al rigetto della richiesta di riqualificazione delle
condotte contestate ai capi 3), 15), 18), 19), 20), 30) e 39) nella più lieve ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Secondo il ricorrente, la Corte distrettuale si sarebbe limitata ad affermazioni apodittiche, richiamando genericamente il numero degli approvvigionamenti e un presunto inserimento stabile dell'imputato nel settore dello spaccio, senza tuttavia confrontarsi con i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di offensività concreta della condotta. Viene altresì dedotta una disparità di trattamento rispetto ad altri coimputati, cui sarebbe stata riconosciuta la fattispecie di lieve entità in presenza di condotte sovrapponibili, senza che la sentenza fornisca una motivazione idonea a giustificare tale differenziazione.
3.6. Con il sesto motivo il ricorrente lamenta la manifesta illogicità della motivazione in relazione al capo 3) dell'imputazione, relativo alla presunta cessione di stupefacente in favore di LL RE. La censura si incentra sull'assenza di un effettivo riscontro probatorio della consegna della sostanza, osservando che la Corte avrebbe fondato l'affermazione di responsabilità su fotogrammi che non documenterebbero alcuno scambio droga-denaro né la disponibilità di stupefacente in capo a LL. Secondo la difesa, la motivazione risulterebbe sganciata dal dato oggettivo, non potendo escludersi l'ipotesi alternativa che la sostanza fosse già nella disponibilità della LL o provenisse da altra fonte.
3.7. Con il settimo motivo si deduce la manifesta illogicità della motivazione in relazione al capo 15) dell'imputazione, con specifico riferimento all'esiguità del quantitativo di stupefacente e del denaro disponibile. La difesa contesta che la Corte abbia valorizzato una promessa, mai attuata, di cessione di due grammi di droga, anteponendo tale dato ipotetico alle emergenze concrete delle intercettazioni, dalle quali risulterebbe una disponibilità economica estremamente limitata e un quantitativo di sostanza compatibile con il consumo di gruppo.
3.8. Con l'ottavo motivo (indicato in ricorso, anch'esso, come il precedente, con il numero romano VII) viene denunciata la manifesta illogicità della motivazione in relazione al capo 18) dell'imputazione, là dove la Corte ha ritenuto provata la destinazione a terzi dello stupefacente, mentre le intercettazioni richiamate dimostrerebbero esclusivamente un uso di gruppo della sostanza, e che la frase valorizzata dalla Corte, pronunciata da un coimputato e non da LL, sarebbe priva di contenuto univoco e comunque inidonea a dimostrare l'effettiva volontà di destinare la droga al mercato dello spaccio.
3.9. Con il nono e il decimo motivo (VIII e IX) il ricorrente censura la motivazione in relazione ai capi 20) e 30), denunciando l'incertezza del tempus
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commissi delicti. La Corte avrebbe fondato l'affermazione di responsabilità su conversazioni generiche e non datate, riferite a episodi passati e non contestualizzati, senza individuare con precisione il momento di consumazione del reato.
3.10. Con l'undicesimo motivo (X) viene dedotta manifesta illogicità della motivazione in relazione al capo 39), nella parte in cui afferma che la sostanza trasportata sarebbe stata destinata a terzi. La Corte si sarebbe limitata a richiamare il contesto generale della vicenda e l'episodio in cui si verificò il decesso di RR, senza indicare elementi concreti dai quali desumere l'intento di cessione, mentre dalle risultanze processuali sarebbe emersa una modalità abituale di consumo condiviso all'interno dell'autovettura, priva di contatti con terzi assuntori.
4.Il ricorso proposto dall'avv. Dino Giovanni Milazzo nell'interesse di NT SE è articolato nelle seguenti censure.
4.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità per il reato di cui all'art. 586 cod. pen., contestato al capo 40) della rubrica, in rapporto agli artt. 589 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 4.2. In primo luogo, si deduce l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità, assumendosi che l'autorizzazione captativa fosse stata rilasciata esclusivamente in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, sicché le conversazioni non avrebbero potuto essere utilizzate per sostenere l'accusa di morte come conseguenza di altro delitto, trattandosi di fattispecie diversa, connotata da natura colposa e non rientrante nei limiti di ammissibilità di cui all'art. 266 cod. proc. pen. Sotto altro e più rilevante profilo, il ricorrente contesta la ricostruzione del nesso causale operata dai giudici di merito, sostenendo che la morte di RR sarebbe dipesa da una scelta del tutto autonoma, imprevedibile e atipica della vittima, consistita nell'ingestione volontaria dell'involucro contenente cocaina, scelta che interromperebbe il rapporto di causalità rispetto alla condotta di concorso nel trasporto dello stupefacente. In tale prospettiva, si assume che la Corte d'appello abbia fatto ricorso a una indebita applicazione della teoria della condicio sine qua non, trascurando di verificare in concreto la prevedibilità e l'evitabilità dell'evento in capo al ricorrente, così finendo per configurare una forma di responsabilità oggettiva o, quantomeno, una "responsabilità da mera presenza". La difesa evidenzia inoltre la contraddittorietà della motivazione laddove, da un lato, attribuisce al solo coimputato LL l'esortazione all'ingestione
("mangiatilla"), riconoscendo che tale frase non è riferibile a NT, e, dall'altro, afferma ugualmente la responsabilità di quest'ultimo per l'evento morte, senza individuare quale concreta condotta attiva od omissiva gli sarebbe imputabile né quale comportamento impeditivo egli avrebbe potuto o dovuto tenere per scongiurare l'evento. Viene altresì valorizzato il contrasto con le valutazioni espresse in sede cautelare dal G.I.P., dal Tribunale del riesame e dalla stessa Corte di cassazione, che avevano escluso la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 586 cod. pen., evidenziando la neutralità della condotta di NT rispetto all'ingestione della sostanza da parte della vittima. Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe dunque operato una indebita equiparazione tra il reato di morte come conseguenza di altro delitto e l'omicidio colposo, valorizzando parametri - quali il limite edittale dell'art. 589 cod. pen. del tutto inconferenti e omettendo un reale scrutinio della colpa e della prevedibilità dell'evento, con conseguente violazione dei principi in materia di causalità, colpevolezza e responsabilità penale personale.
4.3. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità per i reati di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, contestati ai capi 9), 10), 11), 12), 14), 15), 16), 17) e 18) della rubrica. In relazione ai capi indicati, la difesa deduce la manifesta apparenza e illogicità della motivazione, fondata su intercettazioni smentite da dati esterni ovvero prive di riscontri oggettivi. In particolare, contesta: per il capo 9), l'utilizzo di conversazioni presupponenti un fatto inesistente;
per il capo 10), l'erronea equiparazione tra attività di pesatura e disponibilità dello stupefacente, in difetto di prova di titolarità o di ruolo decisionale;
per il capo 11), la valorizzazione della mera compresenza nelle trattative in assenza di elementi di concorso;
per il capo 12), la qualificazione in termini di spaccio di una richiesta di dose "di regalo", indicativa invece di consumo personale, sulla base di mere ipotesi e in violazione dell'onere probatorio;
per il capo 14), una ricostruzione illogica fondata su dichiarazioni millantatorie di un tossicodipendente e su un travisamento dei riferimenti personali;
per il capo 15), una condotta compatibile con la sola ricezione di una dose quale compenso per un passaggio in auto;
per il capo 16), l'affermazione della finalità di spaccio sulla base della mera partecipazione a una trasferta, in contrasto con le valutazioni cautelari e con il tenore delle intercettazioni;
per il capo 17), l'assenza di qualsiasi prova di effettiva disponibilità di stupefacente, in mancanza di sequestri o di riscontri;
per il capo 18), il travisamento del dato fattuale, avendo la Corte qualificato come "quota" da spaccio una singola dose destinata al consumo personale.
In relazione, infine, ai capi 20), 22), 23), 24), 28) e 39), le censure si muovono in termini unitari: ad avviso della difesa, in tutti gli episodi le intercettazioni descriverebbero un soggetto che negozia esclusivamente la quantità di droga da ricevere quale compenso per i passaggi offerti, senza che emerga alcun elemento di organizzazione, clientela, iniziativa o profitto tipico dell'attività di spaccio;
in ogni caso, si aggiunge, il contributo di NT con riferimento ai reati di cui ai capi 12), 14), 20), 22), 23), 24), 28) e 39) risulterebbe minimo e accessorio rispetto a quello degli altri coimputati, sicché la sentenza impugnata, oltre a essere sorretta da motivazione assertiva e non dimostrativa, risulterebbe viziata anche per l'omessa riqualificazione delle condotte nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, nonostante tale trattamento sia stato riservato ai coimputati.
4.4. Nel terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 2 e 7 della legge n. 865 del 1967, nonché il difetto di motivazione, la sua insufficienza e l'evidente apparenza nella parte in cui viene confermata la responsabilità dell'imputato per l'asserita detenzione di arma (capo 26 della rubrica). La decisione sarebbe fondata esclusivamente su una conversazione intercettata, priva di qualsiasi riscontro esterno, posto che nessuna arma è stata rinvenuta né sono emersi elementi investigativi di conferma;
le dichiarazioni, rese in un contesto "ludico e iperbolico" con due bambini, sarebbero state indebitamente elevate a prova di responsabilità, senza alcuna verifica di attendibilità.
4.5. Con il quarto motivo di ricorso si deduce che la motivazione è meramente apparente nella parte in cui la Corte conferma il trattamento sanzionatorio, negando le circostanze attenuanti generiche e la diminuzione dell'aumento di pena disposto per la continuazione, risolvendosi in formule di stile fondate sulla sola affermazione di responsabilità. La Corte avrebbe omesso ogni concreta valutazione degli elementi favorevoli dedotti, ovvero l'incensuratezza, la condotta processuale, il rito abbreviato, e il contributo marginale, e avrebbe riservato all'imputato un trattamento più severo rispetto ai coimputati, in violazione degli artt. 133 e 81 cod. pen.
4.6. Con il quinto motivo di ricorso si deduce che la sentenza impugnata è viziata da motivazione meramente apparente nella parte in cui conferma la condanna alla provvisionale, limitandosi ad affermazioni di stile sulla sussistenza del danno e sulla sua futura liquidazione in sede civile. La Corte d'appello non si sarebbe confrontata con le specifiche censure difensive né avrebbe valutato la ricorrenza dei "gravi motivi" richiesti dall'art. 600, comma 3, cod. proc. pen. per la sospensione dell'esecutività della provvisionale.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
1.L'esame delle doglianze verrà condotto secondo un criterio logico e sistematico, procedendo preliminarmente all'analisi dei motivi di ricorso afferenti al delitto di cui al capo 40), successivamente, saranno esaminati i singoli motivi di ricorso proposti dagli imputati in relazione ai reati in materia di stupefacenti, seguendo l'ordine delle impugnazioni e dei capi rispettivamente interessati.
Le censure riferite al capo 40)
2.Le censure proposte dagli imputati in ordine al delitto contestato al capo 40) (il primo, il secondo motivo e il terzo di LL, nonché il primo motivo di NT) possono essere trattate congiuntamente, investendo una pluralità di profili convergenti, tutti volti a contestare, da un lato, la correttezza della qualificazione giuridica dei fatti e la sussistenza del nesso eziologico tra la condotta ascritta ai ricorrenti e l'evento morte di NO RR, e, dall'altro, l'utilizzabilità delle intercettazioni disposte nei confronti degli imputati in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 per il diverso delitto di cui all'art. 586 cod. pen., sia perché disposte nell'ambito di un procedimento diverso, sia perché il delitto di cui all'art. 586 cod. pen., in ragione della sua natura colposa, non rientrerebbe tra quelli elencati dall'art. 266 cod. proc. pen. (il primo motivo di NT e il terzo di LL). Giova ricordare che a NT SE e LL DR è contestato, in concorso, il delitto di cui agli artt. 113 e 586 cod. pen., in relazione agli artt. 589 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, perché, per colpa consistita in imprudenza, istigavano RR NO, già sotto l'effetto di alcol e sostanze stupefacenti, a ingerire un involucro contenente cocaina al fine di evitare il rinvenimento dello stupefacente durante un controllo, cagionandone la morte per intossicazione acuta letale da cocaina, con l'aggravante di cui all'art. 61, n. 2, cod. pen., per aver agito al fine di assicurarsi l'impunità del reato di detenzione, acquisto, di stupefacente, nonché con la recidiva reiterata infraquinquennale per LL DR.
La sussistenza dell'ipotesi di reato di cui all'art. 586 cod. pen.
2.1. L'art. 586 cod. pen. prevede che, quando da un fatto costituente delitto doloso deriva, come conseguenza non voluta dall'agente, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell'art. 83 cod. pen., con aumento delle pene stabilite dagli artt. 589 e 590 cod. pen.
Le Sezioni Unite di questa Corte, nel valutare la compatibilità di tale fattispecie con il principio di colpevolezza, hanno adottato un'interpretazione costituzionalmente orientata, volta a escludere ogni forma di responsabilità oggettiva e a ricondurre l'imputazione dell'evento ulteriore alla colpa in concreto. In tale prospettiva, pronunciandosi in un'ipotesi di morte conseguente all'assunzione di sostanza stupefacente e attraverso l'esame di una casistica di natura esemplificativa, le Sezioni Unite hanno affermato che la responsabilità dello spacciatore ai sensi dell'art. 586 cod. pen. non può fondarsi sul solo nesso causale tra la cessione della droga e il decesso. È necessario, inoltre, che l'evento morte sia concretamente rimproverabile allo spacciatore. A tal fine, deve essere accertata la sussistenza, in concreto, di un profilo di colpa, collegato alla violazione di una regola cautelare diversa dalla norma incriminatrice del reato-base, nonché alla prevedibilità ed evitabilità del rischio per la vita dell'assuntore della sostanza. Tale valutazione deve essere compiuta secondo il parametro dell'agente-modello, calato nella specifica situazione dell'agente reale e tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto conosciute o conoscibili. Quanto all'accertamento del grado della colpa, fondato sulla prevedibilità ed evitabilità dell'evento, le Sezioni Unite hanno chiarito che il giudizio deve essere svolto secondo una prognosi postuma, ma con riferimento a una prospettiva ex ante, ossia al momento in cui si è verificato il fatto, valutato alla luce dei criteri indicati (Sez. U, n. 22676 del 22/01/2009, [...], Rv. 243381). La successiva giurisprudenza di legittimità si è costantemente uniformata a tali principi, soprattutto in tema di responsabilità dello spacciatore per la morte o le lesioni del cessionario della sostanza, ai sensi dell'art. 586 cod. pen. (Sez. 6, n. 49573 del 19/09/2018, [...], Rv. 274277; Sez. 4, n. 8058 del 23/09/2016, dep. 20/02/2017, Malocaj, Rv. 269127; Sez. 3, n. 41462 del 02/10/2012, [...], Rv. 253606; Sez. 6, n. 35099 del 07/07/2009, [...], Rv. 244772). Applicando i principi enunciati in tema di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, alla fattispecie in esame, riferita al trasporto, va osservato che la morte del soggetto che, nel corso del trasporto di sostanza stupefacente custodita in ovuli, la ingerisca per occultarla in occasione di un controllo delle forze dell'ordine è imputabile ai concorrenti nel reato doloso di base solo se, oltre al nesso di causalità materiale, risulti accertata una colpa in concreto, derivante dalla violazione di una regola cautelare diversa da quella che incrimina la condotta di trasporto, correlata a modalità di occultamento previamente concordate o comunque consapevolmente condivise, e a condizione che l'evento risulti prevedibile ed evitabile secondo il parametro dell'agente modello razionale, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto conosciute o conoscibili.
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2.2. Tanto premesso, le doglianze proposte dal LL e dal NT volte a contestare la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 586 cod. pen., sono infondate, giacché la Corte territoriale ha fatto buon governo del principio indicato, riconducendo l'evento in contestazione nell'alveo dell'art. 586 cod. pen., con motivazione logica e coerente e, pertanto, immune da censure di legittimità. In primo luogo, va chiarito che a differenza di quanto lamentato dalle difese, la Corte non si è discostata dalle valutazioni del giudice della cautela ma ne ha pienamente condiviso le conclusioni circa l'assenza di un previo accordo sulle modalità ordinarie di trasporto dello stupefacente, chiarendo tuttavia che le emergenze probatorie avevano offerto una diversa ricostruzione dell'accaduto, disvelando come l'intesa tra i concorrenti non attenesse al trasporto in sé, bensì alla condotta da tenere nell'eventualità che, durante il trasporto, si verificasse un controllo da parte delle forze dell'ordine. La cautela concordata dai ricorrenti e dai RR era l'ingestione della sostanza quale accorgimento volto a impedirne il rinvenimento e a scongiurare l'arresto. L'avere i giudici di merito considerato decisivo l'accertamento dell'accordo sulla reazione da adottare in caso di controllo, reazione che si è puntualmente verificata nel caso concreto (pagg. 33-35), rende prive di pregio le doglianze proposte da LL nel primo motivo di ricorso e da NT nel primo motivo di ricorso, con le quali si è censurato il contrasto con le decisioni rese in sede cautelare dai giudici di merito e da questa Corte, posto che il giudizio cautelare risulta fondato su aspetti diversi da quelli oggetto del giudizio di merito. Deve, poi, osservarsi che le motivazioni addotte dalla Corte territoriale a fondamento della sussistenza dell'accordo circa le modalità di occultamento della sostanza stupefacente in caso di controllo su strada risultano logiche, coerenti e immuni dai vizi denunciati, così come coerente è l'impianto probatorio, che si struttura primariamente su riscontri fattuali e dichiarativi. L'iter argomentativo, già di per sé idoneo a sorreggere il giudizio di colpevolezza, è stato inoltre consolidato dai risultati delle intercettazioni, pienamente utilizzabili nel presente giudizio per le ragioni che si esporranno di seguito. In particolare, la Corte territoriale ha evocato il contenuto dell'intercettazione ambientale del 6 aprile 2022, in cui il LL, accortosi della presenza delle forze dell'ordine esorta il RR a "mangiare" lo stupefacente. La non manifesta infondatezza del ragionamento svolto dalla Corte territoriale emerge altresi dal contenuto della conversazione di cui al progr. 56, r.int. 246/2021, nella quale NT raccontava a RR che la sera precedente aveva ingerito due grammi di sostanza stupefacente al fine di sottrarsi a un controllo delle forze dell'ordine (pag. 36). La captazione, pur non riferita all'episodio di trasporto da cui è derivata la morte del RR, rafforza
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ulteriormente il già solido quadro probatorio, dal quale emerge che l'espediente dell'ingestione dello stupefacente costituiva una pratica abitualmente impiegata dagli imputati per sottrarre la sostanza al sequestro in caso di controllo delle forze dell'ordine e, comunque, per evitare l'arresto. La linearità delle argomentazioni spese dai giudici di merito si ricava, inoltre, dalla circostanza oggettiva che, per il confezionamento della sostanza di maggior pregio, era stata adottata la modalità degli ovuli, unica perfettamente compatibile con una rapida ingestione in caso di necessità. In punto di prevedibilità in concreto dell'evento morte, con ragionamento immune da censure rilevabili in questa sede, la Corte territoriale ha evidenziato che dalle osservazioni delle forze dell'ordine era emersa la presenza di tracce di cocaina dello stesso tipo dello stupefacente sui sedili posteriori;
tale circostanza è stata ritenuta indicativa dell'apertura dell'ovulo e della sua manomissione, con conseguente prelievo della sostanza per un immediato e contestuale consumo. Essa è stata, pertanto, valorizzata come dato di assoluto rilievo, poiché idoneo a rendere elevatissimo il rischio letale in caso di ingestione dell'ovulo, posto che la manomissione avrebbe potuto comportare la dispersione della cocaina nel cavo
orale.
In ordine alla conoscenza, da parte degli imputati, delle condizioni psico-fisiche del RR al momento dell'ingestione, anche in tale frangente la Corte d'appello ha fondato il proprio convincimento, con ragionamento immune dalle censure difensive, su riscontri oggettivi di natura medico-legale e tossicologica attestanti che la vittima, in epoca prossima al controllo, aveva assunto quantitativi significativi di cocaina e di alcol etilico, precisando che gli esiti degli accertamenti sanitari e chimico-tossicologici consentivano di collocare temporalmente tale assunzione in un arco di tempo compatibile con la presenza congiunta dei tre all'interno dell'autovettura. Tale dato ha trovato ulteriore riscontro all'esito dell'attività di ispezione e repertamento posta in essere dalle forze dell'ordine nell'autovettura del NT, ove venivano rinvenuti un bicchiere contenente una sostanza alcolica collocato nel portaoggetti centrale, dunque facilmente accessibile al RR, seduto sui sedili posteriori, nonché tracce di sostanza stupefacente sparse sui sedili posteriori, rendendo logicamente e fattualmente insostenibile l'ipotesi di una inconsapevolezza degli altri occupanti. In conclusione, la Corte ha correttamente ritenuto integrata la fattispecie di cui all'art. 586 cod. pen., sul rilievo che il comportamento del RR subito dopo il fermo, ovvero il recupero dell'involucro caduto e pronta re-ingestione, fosse coerente con un previo accordo e non frutto di una scelta estemporanea, essendo l'ingestione la condotta concordata per evitare il sequestro della droga e
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l'arresto dei concorrenti (pagg. 35-36). In tale quadro, l'evento morte è stato logicamente ricondotto allo sviluppo del rischio tipico dell'occultamento dello stupefacente oggetto di trasporto in caso di controllo delle forze dell'ordine, evento previsto al cui verificarsi doveva attuarsi l'ingestione, con esclusione di fattori causali sopravvenuti abnormi o eccezionali (pagg. 35-37). La Corte ha altresì ravvisato la colpa in concreto e la prevedibilità dell'evento letale, valorizzando la consapevolezza degli imputati circa le condizioni psico-fisiche della vittima, la quantità di stupefacente, la non integrità dell'involucro e il rischio di dispersione della sostanza, elementi idonei a rendere prevedibile, per l'agente-modello, l'esito letale dell'ingestione (pagg. 36-38). I motivi addotti dai ricorrenti e volti a censurare la ritenuta sussistenza della fattispecie di cui all'art. 586 cod. pen. risultano, pertanto, infondati.
3. Il motivo proposto dal solo NT circa il ruolo da lui assunto relativamente alla morte del RR, è manifestamente infondato. La decisione, nella parte in cui ha ritenuto l'imputato colpevole del reato contestato al capo 40) senza necessità di individuare il contributo causale specifico di ciascun compartecipe nel concorso nel delitto doloso di base (pag. 38), è immune da censure, giacché i giudici di merito hanno correttamente applicato il consolidato principio, affermato da questa Corte secondo cui, ai fini dell'integrazione dell'art. 586 cod. pen., è sufficiente che la morte o le lesioni derivino dalla condotta realizzata dall'agente per la realizzazione del reato-base, senza che sia necessario, nel caso di concorso di più persone nella realizzazione del reato doloso di base, stabilire se l'evento ulteriore sia conseguenza della specifica condotta posta in essere da ciascun compartecipe (Sez. 1, n. 21398 del 27/11/2018, [...]; Sez. 1, n. 4436 del 1/2/1994, [...], Rv. 197433).
Le doglianze riferite all'inutilizzabilità delle intercettazioni 4. Le censure enunciate nel primo motivo, comuni a tutti i ricorrenti, con le quali si contesta la ritenuta utilizzabilità delle comunicazioni intercettate, deducendo che le stesse sarebbero state effettuate in altro procedimento, relativo a un diverso reato, quello di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, e che non sussisterebbero, inoltre, i presupposti richiesti dall'art. 266 cod. proc. pen. per consentirne il valido impiego processuale ai fini dell'accertamento dei reati oggetto del presente processo sono infondate.
4.1. Ai fini del loro esame, occorre premettere che le intercettazioni di cui si discute possono essere utilizzate ai fini dell'accertamento dei reati per cui si procede solo ove sia corretto affermare che le stesse siano state disposte nel "medesimo procedimento".
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Secondo il principio enunciato dalle Sezioni Unite, e precisamente da Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, [...], Rv. 277395-01, non contestato dalla successiva giurisprudenza di legittimità né dalle parti del presente processo, e in relazione al quale non emergono ragioni per sollecitare un ripensamento ex art. 618, comma 1-bis, cod. proc. pen., il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati di intercettazioni di conversazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali siano state autorizzate le intercettazioni, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, non opera con riferimento ai risultati relativi a reati che risultino connessi ex art. 12 cod. proc. pen. a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata ab origine disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dalla legge (Sez. 3, n. 18413 del 14/04/2025, [...], Rv. 288105 - 01). Le Sezioni Unite, nella sentenza richiamata, hanno precisato che la nozione di "altro procedimento", dalla quale dipende l'operatività del divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen., non coincide con quella di "reato". Detta nozione, invero, non presenta connotati univoci nel lessico del codice di procedura penale e il legislatore, anche quando disciplina specificamente la materia delle intercettazioni, mostra chiaramente di distinguere tra "procedimento" e "reato", come si desume, in particolare, dalle vicende relative alla disposizione di cui all'art. 270, comma 1-bis, cod. proc. pen., in tema di utilizzabilità delle comunicazioni acquisite mediante captatore informatico. La nozione di "procedimento", inoltre, non va correlata all'iscrizione nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 cod. proc. pen. A voler ancorare la nozione di "procedimento" all'iscrizione ex art. 335 cod. proc. pen., dovrebbe essere considerato "diverso procedimento" anche quello iscritto nei confronti di una persona nota per un certo reato a seguito di intercettazioni disposte in un procedimento contro ignoti per il medesimo fatto-reato. Tale esito, tuttavia, non è conforme alla disciplina codicistica, che, per le intercettazioni ordinarie, richiede, ai sensi dell'art. 267, comma 1, cod. proc. pen., la sola sussistenza di gravi indizi di reato, oltre che contrario all'univoco indirizzo ermeneutico secondo cui, se un'intercettazione telefonica è validamente autorizzata, essa può essere utilizzata nei confronti di qualsiasi persona a carico della quale faccia emergere elementi di responsabilità per quel reato. Le Sezioni Unite, nella sentenza citata, hanno poi ritenuto utilizzabili i risultati delle intercettazioni anche con riguardo ai reati connessi ex art. 12 cod. proc. pen., proprio perché gli stessi devono considerarsi inclusi nel "medesimo procedimento" avente ad oggetto le fattispecie poste a base dei provvedimenti di captazione. Precisamente, in tali ipotesi ricorre un "medesimo procedimento" in
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ragione del legame sostanziale tra il reato in relazione al quale l'autorizzazione all'intercettazione è stata emessa e il reato emerso attraverso i risultati di tale
attività.
Ai fini dell'utilizzabilità dei risultati di intercettazioni telefoniche o tra presenti, pertanto, nella nozione di "medesimo procedimento" sono da ricomprendere tutte le fattispecie di reato contestate sulla base dei fatti storici posti a fondamento del provvedimento autorizzativo del giudice, pur se ulteriormente definite solo all'esito del fisiologico sviluppo delle indagini, sempreché tali fattispecie rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dalla legge.
4.2.Tanto premesso, il motivo proposto nell'interesse di NT, nella parte in cui deduce l'inutilizzabilità delle intercettazioni per la diversità dei procedimenti, pur evocando un precedente (Sez. 6, n. 23148 del 2021) riferito espressamente a ipotesi di reati connessi, è inammissibile per genericità, poiché non si confronta con la parte della motivazione, contenuta a pag. 28, con la quale la Corte d'appello ha riconosciuto la sussistenza di un "medesimo procedimento", ravvisando la connessione di cui all'art. 12, lett. b), cod. proc. pen., tra il reato in relazione al quale l'autorizzazione all'intercettazione era stata rilasciata (art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990) e quello diverso per il quale ne è stata ritenuta l'utilizzabilità (art. 586 cod. pen.). La conclusione cui è giunta la Corte d'appello è pienamente condivisibile. La connessione di cui all'art. 12, lett. b), cod. proc. pen., è infatti riferita alle ipotesi "di più reati commessi con una sola azione od omissione", in cui rientra a pieno titolo la fattispecie in esame, alla luce del principio di diritto più volte enunciato da questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, secondo il quale, in tema di responsabilità per morte o lesioni costituenti conseguenza non voluta di un delitto doloso, a livello processuale, deve riconoscersi la configurabilità del concorso formale, nella forma del concorso improprio o eterogeneo, qualificato, ai sensi del primo comma dell'art. 81 cod. pen., dall'unicità della condotta da cui consegue la violazione di differenti norme incriminatrici (Sez. 4, n. 21746 del 23 marzo 2004, [...], Rv. 229165; Sez. 1, n. 2595 del 14 novembre 2002, [...], Rv. 223842; Sez. 6, n. 8650 del 18 maggio 1999, [...], Rv. 214197; Sez. 1, n. 6335 del 19 febbraio 1987, [...], Rv. 175993).
4.3.1 motivi proposti da NT e da LL, nella parte in cui assumono che il reato di cui all'art. 586 cod. pen., in ragione della natura colposa della fattispecie, non sia incluso tra le ipotesi di cui all'art. 266 cod. pen. per le quali sono ammissibili le intercettazioni, sono infondati e non meritano accoglimento, poiché non tengono conto della natura dolosa della fattispecie.
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Il Collegio, infatti, condivide ed intende dare continuità all'orientamento giurisprudenziale di Questa Corte che, a livello sostanziale, ha annoverato il delitto di cui all'art. 586 cod. pen., in senso lato, tra i delitti aggravati dall'evento, perché si compone di una prima condotta dolosa, di per sé costituente reato, da cui sia derivato l'ulteriore evento antigiuridico come conseguenza necessariamente non voluta della prima;
ed assume, in senso stretto, i contorni di una forma speciale di aberratio delicti a mente dell'art. 83 comma 2 cod. pen., perché l'evento lesivo, non voluto, che deriva dalla commissione del delitto doloso, necessariamente diverso da quello di percosse o di lesioni, è imputato all'agente ad autonomo titolo di colpa nell'ambito di un concorso formale di reati, è sanzionato ai sensi degli artt. 589 o 590 cod. pen. e la pena ivi prevista è aumentata in base agli ordinari criteri che regolano l'applicazione delle circostanze aggravanti comuni. Da questo inquadramento ne discende che il coefficiente psicologico colposo, che, come visto è stato preteso dall'orientamento condiviso dal massimo consesso nomofilattico di questa Corte al fine di scongiurare ipotesi di responsabilità oggettiva, deve essere valutato con esclusivo riferimento al momento di verificazione dell'evento-morte o più latamente lesivo, ma in quanto eziologicamente collegato, sotto il profilo oggettivo, al delitto doloso antecedente. La violazione della regola precauzionale, da cui discenda l'attribuzione della responsabilità per l'evento lesivo, deve essere ricavata dalla condotta dolosa che ne costituisce antecedente causale e che, del resto, rimane azione "unitaria" nel contesto di un concorso formale eterogeneo ex art. 81 comma 1 cod. pen. In altre parole, l'agire prodromico, da cui sia derivato l'accadimento lesivo che determina il titolo autonomo di responsabilità ai sensi dell'art. 586 cod. pen., deve essere assistito dalla coscienza e volontà degli elementi essenziali che ne scolpiscono la tipicità dolosa e l'accertamento del profilo della colpa deve essere proiettato e concentrato nella fase ontologicamente coeva alla consumazione del delitto doloso, a presidio dell'integrazione della distinta fattispecie di cui agli artt. 589 o 590 cod. pen. (Sez. 5, n. 41898 del 25/09/2024, [...], Rv. 287241 - 01 massimata per altro). La censura dei ricorrenti è destituita di fondamento, atteso che, ai fini dell'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni legittimamente autorizzate, il delitto di cui all'art. 586 cod. pen. deve ritenersi ricompreso nel novero dei reati indicati dall'art. 266 cod. proc. pen. per i quali sono ammesse le intercettazioni, trattandosi di fattispecie imperniata su una condotta dolosa di base dalla quale deriva un evento ulteriore non voluto. Ciò vale non solo sotto il profilo strutturale della fattispecie, ma anche sotto quello edittale, poiché la pena prevista,
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mediante il rinvio agli artt. 589 o 590 cod. pen. con i relativi aumenti, rientra nei limiti di cui all'art. 266, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Ne consegue che, in presenza dell'ontologica connessione di cui all'art. 12, lett. b), cod. proc. pen., le captazioni disposte in relazione al reato doloso presupposto sono utilizzabili anche con riferimento all'art. 586 cod. pen., risultando irrilevante, a tal fine, la qualificazione a titolo colposo dell'evento ulteriore.
I motivi di ricorso relativi ai delitti in tema di stupefacenti.
5. Il ricorso proposto nell'interesse di LL DR.
5.1. Il quarto motivo di ricorso, proposto in relazione al capo 19), con cui il LL deduce l'erronea interpretazione del contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate e/o dei colloqui captati in modalità ambientale, è inammissibile. Il ricorrente si limita, infatti, a dedurre che la lettura fornita dalla Corte d'appello non sarebbe conforme a quanto desumibile dalle risultanze delle operazioni tecniche, senza denunciare l'arbitrarietà dell'interpretazione, ma prospettandone la manifesta illogicità sulla base di una lettura alternativa ritenuta preferibile. Posta in tali termini, la questione è tuttavia inammissibile, costituendo principio ormai acquisito nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità quello secondo cui, in tema di intercettazioni, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni costituiscono questione di fatto rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (tra molte, v. Sez. 1, n. 54085 del 15/11/2017, [...], Rv. 271640).
5.2. Il quinto motivo di ricorso, con cui si deduce la mancanza ovvero l'apparenza della motivazione in ordine al rigetto della richiesta di riqualificazione delle condotte contestate ai capi 3), 15), 18), 19), 20), 30) e 39) nella più lieve ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è parimenti inammissibile. Sebbene, in tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 non sia, in astratto, incompatibile con lo svolgimento di un'attività di spaccio non occasionale, né con la reiterazione delle condotte o con la tipologia della sostanza detenuta, come si desume dall'art. 74, comma 6, del medesimo d.P.R. (Sez. 6, n. 39374 del 03/07/2017, [...], Rv. 270849; Sez. 6, n. 48697 del 26/10/2016, [...], Rv. 268171), deve tuttavia ribadirsi che l'attenuante è configurabile solo in
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presenza di una minima
offensività della condotta, da valutarsi complessivamente alla luce del dato quantitativo e qualitativo della sostanza e dei parametri indicati dalla norma, sicché il venir meno anche di uno solo di tali indici rende irrilevante la presenza degli altri (Sez. 3, n. 23945 del 29/04/2015, [...], Rv. 263651; Sez. 4, n. 10211 del 21/12/2004, D'Aquilio, Rv. 231140). Ne consegue che è legittimo il mancato riconoscimento della lieve entità qualora la singola cessione, pur riferita a quantità modesta o non accertata, costituisca manifestazione di una più ampia e comprovata capacità organizzativa e diffusiva, dovendo la valutazione dell'offensività investire l'intera dimensione oggettiva del fatto e non il solo dato statico della quantità di sostanza (Sez. 4, n. 40720 del 26/04/2017, [...], Rv. 270767; Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016, [...], Rv. 269149). Nel caso concreto, la Corte territoriale, con motivazione non manifestamente illogica, ha escluso la lieve entità valorizzando il ruolo del LL, la ripetitività e non occasionalità delle cessioni, la capacità di inserimento nel settore illecito e la significativa potenzialità diffusiva dell'attività illecita, elementi ulteriormente corroborati dalle emergenze probatorie. Tali circostanze, valutate complessivamente, sono state quindi correttamente ritenute ostative al riconoscimento della minima offensività richiesta dall'art. 73, comma 5, cit., né tale valutazione si presta ad integrare una censurabile disparità di trattamento rispetto ai coimputati, alla luce del principio enunciato dalle Sezioni Unite di Questa Corte, secondo cui, in tema di concorso di persone nel reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990, il medesimo fatto storico può configurare, in presenza di diversi presupposti, nei confronti di un concorrente il reato di cui all'art. 73, comma 1 ovvero comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e nei confronti di altro concorrente il reato di cui all'art. 73, comma 5, del medesimo d.P.R. (Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, [...], Rv. 286581).
5.3. Il sesto motivo di ricorso, riferito al capo 3), è inammissibile poiché generico, in quanto non si confronta specificamente con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, [...], Rv. 286468 01; Sez. 6, n. 23014 del 29/04/202, [...], Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [...], Rv. 277710-01). Il LL, in particolare, non si confronta con le puntuali argomentazioni fornite dalla Corte d'appello, la quale ha chiarito, con motivazione immune da vizi logici, che la prospettazione dei fatti offerta dal ricorrente tralascia alcuni passaggi prodromici alla cessione e non considera che l'elemento fondante della dichiarazione di responsabilità è costituito non tanto dal fatto che egli sia stato ripreso con il denaro in mano, quanto dal fatto che, uscito dall'abitazione di Goldstein e prima di risalire a bordo della Smart, sia stato ripreso mentre si
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avvicinava all'autovettura A3 della LL, lato guida, nell'atto di consegnarle la dose di sostanza stupefacente.
5.4. Il settimo, l'ottavo (VII), il nono (VIII) e il decimo (IX) motivo di ricorso, riferiti rispettivamente ai capi 15), 18) 20) e 30), sono inammissibili, poiché le doglianze difensive si risolvono in una non consentita lettura alternativa delle intercettazioni telefoniche, a fronte di una ricostruzione dei fatti immune da vizi di manifesta illogicità. 5.5.È parimenti inammissibile l'undicesimo (X) motivo di ricorso, relativo al capo 39), concernente l'episodio di trasporto nel quale si è verificato il decesso di RR. Il ricorrente prospetta, in termini generici, una diversa lettura dei fatti, senza confrontarsi con la motivazione resa dalla Corte d'appello, non manifestamente illogica, che valorizza i risultati delle captazioni e le dinamiche innescate dal controllo, incompatibili con una situazione di mero consumo di gruppo, anche in considerazione del fatto che lo stupefacente contenuto nell'ovulo non è stato interamente consumato e che, oltre tale confezionamento, ve ne era un altro diversamente confezionato.
6. Ricorso proposto nell'interesse di NT SE.
6.1. Il secondo motivo di ricorso, nella parte relativa al capo 9), è inammissibile, risolvendosi nella richiesta di una diversa lettura del significato delle conversazioni intercettate, a fronte di una motivazione coerente, univoca e priva di contraddizioni. La Corte ha dato conto, con puntuale analisi del contenuto letterale delle conversazioni, dell'effettivo approvvigionamento di sostanza tramite la sorella dell'imputato, escludendo in modo non illogico l'ipotesi difensiva della millanteria. L'argomentazione segue un percorso razionale, fondato sul dato testuale e sul contesto complessivo dei rapporti. Il medesimo mezzo di impugnazione, nella parte relativa al capo 10), è inammissibile, poiché sollecita una rivalutazione del materiale probatorio, fronteggiata da una motivazione puntuale e logicamente strutturata. La Corte ha valorizzato specifici elementi tratti dalle intercettazioni, dai quali emerge il ruolo attivo del NT nella pesatura della sostanza prima della consegna, dato logicamente incompatibile con la tesi dell'uso esclusivamente personale. La conclusione circa la natura di cessione trova fondamento in un ragionamento lineare e coerente con i dati fattuali acquisiti. Con riguardo al capo 11), la censura risulta formulata in termini del tutto generici e non si confronta con la motivazione del giudice di merito, che è esaustiva e non illogica. La Corte ha evidenziato come l'assunto difensivo ignori il complessivo quadro probatorio, dal quale emerge un ruolo non marginale dell'imputato, ricostruito attraverso plurimi elementi convergenti. L'iter
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motivazionale appare immune da aporie e sorretto da una coerente valutazione globale. Con riferimento, inoltre, al capo 12), la doglianza è inammissibile, perché fondata su una non consentita e parcellizzata lettura delle conversazioni, a fronte di una motivazione unitaria e logica. La Corte ha infatti spiegato che la richiesta di "regalo di sostanza non esclude affatto la destinazione allo spaccio, evidenziando, con rinvio puntuale alle conversazioni, la successiva organizzazione della trasferta e la consegna a terzi. Il ragionamento segue una progressione fattuale coerente, senza salti argomentativi. Le censure riferite al capo 14) sono inammissibili, risolvendosi in una mera e non consentita contrapposizione interpretativa del dato probatorio. La Corte ha dato rilievo decisivo alla dichiarazione autoaccusatoria intercettata, nella quale l'imputato afferma di avere acquistato venti grammi di cocaina, ritenendola logicamente prevalente rispetto a deduzioni difensive meramente formali. L'iter motivazionale è strutturato secondo criteri di ragionevolezza e non presenta profili di manifesta illogicità. Le doglianze relative al capo 15) sono parimenti inammissibili, poiché mirano a svalutare il significato probatorio delle conversazioni in ragione della tossicodipendenza dell'imputato. La Corte ha logicamente escluso che tale condizione possa elidere la responsabilità, valorizzando il protagonismo dell'imputato nell'organizzazione degli spostamenti e nel superamento del controlli durante il periodo di lockdown. La motivazione è, pertanto, coerente e fondata su una valutazione complessiva del contesto fattuale. La censura riferita al capo 16) è inammissibile, in quanto non coglie la ratio decidendi e insiste su profili già adeguatamente scrutinati. La Corte ha spiegato, con argomentazione non contraddittoria, che la messa a disposizione del mezzo e l'accettazione del rischio, in un contesto noto di traffico di stupefacenti, integrano pienamente la responsabilità, a prescindere dall'asserita incertezza sulla meta. L'iter motivazionale è logico e aderente ai principi di diritto. Le deduzioni formulate con riferimento ai capi 17), 18), 20), 22), 23), 24), 28) e 39) sono parimenti inammissibili per genericità. Le censure risultano infatti reiterative di argomentazioni già logicamente disattese dalla Corte d'appello e comunque non volte a individuare fratture logiche, ma semplicemente a prospettare una non consentita rivalutazione del merito. In relazione ai capi indicati, la Corte d'appello ha sviluppato una ricostruzione articolata, basata su intercettazioni, spostamenti, modalità operative e reiterazione delle condotte, con un iter motivazionale fondato su un esame complessivo e non frazionato degli elementi di fatto e privo di incongruenze manifeste.
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In ordine alla mancata riqualificazione delle fattispecie di cui ai capi 12), 14), 20), 22), 23), 24), 28) e 39) nell'ipotesi prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, anche in ragione della circostanza che la lieve entità è stata riconosciuta ad altri correi, la censura è inammissibile. In tale prospettiva, il ricorrente si limita a riproporre censure già esaminate e disattese dalla Corte d'appello, la quale, con motivazione immune da vizi logici, ha escluso la riqualificazione alla luce del ruolo assunto dal NT nello smercio di sostanze stupefacenti e, in particolare, del fatto che egli aveva garantito, nel periodo di lockdown, a Goldstein e a RR gli spostamenti della sostanza stupefacente tra le diverse piazze di spaccio di Catania ed Enna, partecipando direttamente a tali trasferimenti e, in specie, all'approvvigionamento dei dodici grammi di cocaina la cui ingestione cagionava il decesso di RR.
6.2. Il terzo motivo di ricorso, con cui il NT contesta la decisione nella parte in cui è stata confermata la sua responsabilità per la detenzione di arma di cui al capo 26) della rubrica, è inammissibile. Esso si risolve nella mera riproposizione di una diversa interpretazione delle intercettazioni telefoniche, già prospettata in sede di appello e disattesa dalla Corte territoriale con argomentazioni non manifestamente illogiche. La Corte ha puntualmente confutato la tesi difensiva secondo cui le dichiarazioni rese nel corso della conversazione captata, in ordine al possesso dell'arma, sarebbero state espressione di mera millanteria, affermando che il chiaro tenore dell'affermazione resa dall'imputato non si prestava ad alcun travisamento interpretativo.
6.3. Il quarto motivo di ricorso, nella parte in cui censura il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile. È necessario ricordare che «la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62- bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato» (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, [...], Rv. 242419). Si è altresì affermato che «ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso» (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, [...], Rv. 249163). Come lo stesso difensore del ricorrente evidenzia, la Corte di appello ha posto l'accento
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sui numerosi episodi di procacciamento di stupefacente cui l'imputato ha partecipato e sul suo protagonismo, indicativi di una particolare capacità a delinquere, preclusiva alla concessione del beneficio invocato. Il medesimo motivo, nella parte in cui lamenta la mancata riduzione dell'aumento disposto per la continuazione, è parimenti inammissibile perché generico, posto che il ricorrente non evidenzia vizi logici ma si limita a prospettare una quantificazione a lui più favorevole.
6.4. Il quinto motivo di ricorso, concernente la statuizione relativa al quantum della provvisionale e la mancata sospensione, da parte della Corte d'appello, dell'esecutività della stessa, è inammissibile. La Corte ha correttamente rilevato che la provvisionale è stata liquidata con riferimento al fatto di reato contestato al capo 40), ossia al decesso di RR NO quale conseguenza dell'ingestione di cocaina nel contesto del trasporto di stupefacente, evidenziando come il danno in capo alle parti civili fosse non solo provato, ma strutturalmente destinato a una più ampia definitiva quantificazione in sede civile. L'iter argomentativo si sviluppa in modo lineare, valorizzando la natura meramente provvisoria della statuizione e l'evidente gravità del pregiudizio subito, senza alcuna frattura logica. Quanto alla doglianza circa la mancata sospensione dell'esecutività della provvisionale, essa è inammissibile poiché generica. Il ricorrente non si confronta con il principio, espresso da questa Corte di legittimità, secondo cui, in tema di impugnazione delle statuizioni civili contenute nella sentenza di condanna penale, trova applicazione la disciplina civilistica in materia di ripartizione dell'onere della prova, sicché, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di dimostrare l'esistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto al risarcimento grava su chi intenda eccepirli e non sul danneggiato, né può essere supplito mediante integrazione probatoria ex art. 603 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 16164 del 27/02/2019, [...], Rv. 275941-01); alla richiesta di sospensione dell'esecuzione ex art. 600, ultimo comma, cod. proc. pen., il ricorrente non ha allegato, nemmeno in questa sede, specifiche ragioni idonee a integrare i "gravi motivi richiesti dalla norma, dovendosi individuare, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in un pregiudizio eccessivo per il debitore, quale la perdita di un bene non reintegrabile ovvero, nel caso di somme di denaro, il rischio derivante dal palese stato di insolvibilità del destinatario della provvisionale, tale da rendere impossibile o altamente difficoltoso il recupero di quanto corrisposto in caso di riforma della condanna (Sez. 4, n. 927 del 28/09/2022, dep. 2023, [...], Rv. 283931-01; Sez. 5, n. 35265 del 27/06/2022, [...]; Sez. 5, n. 19351 del 18/12/2017, dep. 2018, [...], Rv. 273202-01).
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7.
Per questi motivi
, i ricorsi devono essere rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali. Gi imputati devono, inoltre, essere condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili RR LO e La PL IA AR, ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Caltanissetta con separato decreto di pagamento ai sensi degli art. 82 e 83 d.P.R. 115/2002 disponendo il pagamento a favore dello Stato.
PQM
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili RR LO e La PL IA AR, ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Caltanissetta con separato decreto di pagamento ai sensi degli art. 82 e 83 d.P.R. 115/2002 disponendo il pagamento in favore dello Stato.
Così deciso in Roma, in data 27/02/2026
Il Consigliere estensore IA CR RO Movie Cristive Qmoure
Il Presidente TO Di SI
Depositata in Cancelleria
Oggi 115 MAG. 2026
IL CANCELLIERE ESPERTO Don.ssa Elisabetta Acrabito
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