Cass. pen., sez. III, sentenza 15/05/2026, n. 17577
CASS
Sentenza 15 maggio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Qualificazione giuridica dei fatti e nesso eziologico

    La Corte territoriale ha ritenuto provato un accordo tra gli imputati sulle modalità di occultamento della sostanza in caso di controllo, specificamente l'ingestione, configurando così la colpa in concreto e la prevedibilità dell'evento morte.

  • Rigettato
    Utilizzabilità delle intercettazioni

    Le intercettazioni sono utilizzabili in quanto disposte nel medesimo procedimento, data la connessione ex art. 12 lett. b) c.p.p. tra il reato base doloso e il reato aggravato dall'evento. L'art. 586 c.p. è considerato un delitto aggravato dall'evento, basato su una condotta dolosa di base.

  • Rigettato
    Qualificazione giuridica dei fatti e nesso eziologico

    La Corte ha ritenuto integrata la fattispecie ex art. 586 c.p. sulla base di un accordo sull'ingestione della sostanza in caso di controllo, e della prevedibilità dell'evento letale data la consapevolezza delle condizioni della vittima e la modalità di confezionamento. Il contributo causale specifico di ciascun compartecipe non è necessario ai fini dell'art. 586 c.p.

  • Rigettato
    Utilizzabilità delle intercettazioni

    Le intercettazioni sono utilizzabili in quanto disposte nel medesimo procedimento, data la connessione ex art. 12 lett. b) c.p.p. tra il reato base doloso e il reato aggravato dall'evento. L'art. 586 c.p. è considerato un delitto aggravato dall'evento, basato su una condotta dolosa di base.

  • Rigettato
    Rigetto della richiesta di riqualificazione

    La Corte ha escluso la lieve entità valorizzando il ruolo del LL, la ripetitività delle cessioni, la capacità di inserimento nel settore illecito e la potenziale diffusività dell'attività, elementi corroborati dalle emergenze probatorie. La valutazione complessiva dell'offensività è ostativa al riconoscimento della minima offensività richiesta.

  • Inammissibile
    Capo 19) - Intermediazione

    La questione è inammissibile poiché il ricorrente non denuncia l'arbitrarietà dell'interpretazione ma ne propone una lettura alternativa, e l'interpretazione del contenuto delle intercettazioni è rimessa al giudice di merito.

  • Inammissibile
    Capo 3) - Cessione di stupefacente

    Il motivo è inammissibile perché generico e non si confronta con le argomentazioni della Corte d'appello, che ha evidenziato la consegna della dose di stupefacente dopo l'uscita dall'abitazione.

  • Inammissibile
    Capo 15) - Quantitativo e denaro

    Il motivo è inammissibile in quanto prospetta una lettura alternativa delle intercettazioni, a fronte di una ricostruzione immune da manifesta illogicità.

  • Inammissibile
    Capo 18) - Destinazione a terzi

    Il motivo è inammissibile in quanto prospetta una lettura alternativa delle intercettazioni, a fronte di una ricostruzione immune da manifesta illogicità.

  • Inammissibile
    Capi 20) e 30) - Incertezza del tempus commissi delicti

    Il motivo è inammissibile in quanto prospetta una lettura alternativa delle intercettazioni, a fronte di una ricostruzione immune da manifesta illogicità.

  • Inammissibile
    Capo 39) - Destinazione a terzi dello stupefacente trasportato

    Il motivo è inammissibile in quanto prospetta una lettura alternativa dei fatti, senza confrontarsi con la motivazione della Corte d'appello che valorizza le dinamiche del controllo e il confezionamento dello stupefacente.

  • Inammissibile
    Capi 9), 10), 11), 12), 14), 15), 16), 17), 18) - Detenzione e cessione di stupefacenti

    Le censure relative ai capi 9), 10), 11), 12), 14), 15), 16), 17) e 18) sono inammissibili poiché si risolvono in richieste di diversa lettura delle intercettazioni o rivalutazione del materiale probatorio, a fronte di motivazioni coerenti e logicamente strutturate.

  • Inammissibile
    Capi 20), 22), 23), 24), 28), 39) - Detenzione e cessione di stupefacenti

    Le censure sono inammissibili per genericità e reiterazione di argomentazioni già disattese, non individuando fratture logiche ma prospettando una rivalutazione del merito. La Corte d'appello ha sviluppato una ricostruzione articolata basata su intercettazioni, spostamenti e reiterazione delle condotte.

  • Inammissibile
    Mancata riqualificazione in lieve entità

    La censura è inammissibile in quanto ripropone censure già esaminate e disattese, con motivazione immune da vizi logici, che ha escluso la riqualificazione alla luce del ruolo del NT nello smercio e negli spostamenti della sostanza stupefacente.

  • Inammissibile
    Detenzione di arma

    Il motivo è inammissibile poiché si risolve nella riproposizione di una diversa interpretazione delle intercettazioni, già disattesa dalla Corte territoriale con argomentazioni non manifestamente illogiche. Il tenore dell'affermazione non si prestava a travisamento interpretativo.

  • Inammissibile
    Dinanzi alle circostanze attenuanti generiche

    Il motivo è inammissibile. La Corte d'appello ha posto l'accento sui numerosi episodi di procacciamento di stupefacenti e sul protagonismo dell'imputato, indicativi di una particolare capacità a delinquere, preclusiva alla concessione del beneficio.

  • Inammissibile
    Mancata riduzione aumento pena per continuazione

    Il motivo è inammissibile perché generico, limitandosi a prospettare una quantificazione più favorevole senza evidenziare vizi logici.

  • Rigettato
    Condanna alla provvisionale

    La Corte ha correttamente rilevato che la provvisionale è stata liquidata con riferimento al fatto di reato più grave (decesso della vittima), evidenziando la prova del danno e la sua futura quantificazione in sede civile. L'iter argomentativo è lineare.

  • Inammissibile
    Mancata sospensione dell'esecutività della provvisionale

    La doglianza è inammissibile perché generica. Il ricorrente non si confronta con il principio secondo cui l'onere di allegare specifici motivi gravi per la sospensione grava su chi la richiede, e non sono stati allegati pregiudizi eccessivi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 15/05/2026, n. 17577
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17577
    Data del deposito : 15 maggio 2026

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