Sentenza 25 settembre 2024
Massime • 1
In tema di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, nel caso in cui la morte dell'assuntore di sostanza stupefacente sia conseguenza della cessione di droga e di uno o più atti colposi commessi dal cedente successivamente alla cessione ed integranti separati segmenti del processo causale che ha condotto all'evento naturalistico, ove non sia possibile ancorare alla violazione della legge sugli stupefacenti la necessaria condotta colposa richiesta per la configurabilità del delitto di cui all'art. 586 cod. pen., non è integrata quest'ultima fattispecie, ma, eventualmente, sono configurabili in concorso i distinti delitti di cui agli artt. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e di omicidio colposo. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'accertamento dell'elemento soggettivo della colpa del delitto di cui all'art. 586 cod. pen. non può essere traslato nel periodo di tempo cronologicamente intercorrente tra la somministrazione illegale della droga e il decesso della vittima).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/09/2024, n. 41898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41898 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2024 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere TI IN;
il ricorso è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art.
5- duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199, nonché entro il 30 giugno 2024 ai sensi dell'art. 11, comma 7, del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito in L. 23 febbraio 2024, n. 18. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr.ssa M. Francesca Loy, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 1 Ritenuto in fatto 1.E' stata impugnata la sentenza della Corte d'appello di Genova, che-per quanto d'interesse per il giudizio - ha confermato l'affermazione di responsabilità, statuita nel rito abbreviato dal G.U.P. del Tribunale di La Spezia, di YA HA in relazione al delitto di cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina in capo a SA NA e per effetto del decesso della donna - - del conseguente delitto, in suo danno, di cui all'art. 586 cod. pen.; nonché in relazione ad una ulteriore serie, distinta e cospicua, di episodi di vendita o consegna di sostanze stupefacenti a favore di diversi acquirenti. La Corte di merito ha invece prosciolto l'appellante dall'imputazione di omissione di soccorso perché il fatto non sussiste.
2.Il ricorso per cassazione, tramite difensore abilitato, si è affidato a due motivi, qui enunciati nei limiti di stretta necessità di cui all'art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1.Il primo motivo ha denunciato i vizi di violazione della legge penale, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione a riguardo dell'affermazione di reità per il delitto di cui all'art. 586 cod. pen. capo B) perché non sarebbe stata correttamente affrontata la questione della configurabilità dell'elemento soggettivo colposo in relazione alla morte dell'assuntrice della sostanza stupefacente, destinataria della dazione attribuibile al ricorrente;
non sarebbe emersa prova alcuna, non esplicitata dalla sentenza impugnata e da quella di primo grado, che al momento della consegna dello stupefacente il prevenuto potesse rendersi concretamente conto, secondo i criteri giuridici dell'imputazione colposa, del decorso causale infausto.
2.2. Il secondo motivo ha lamentato la sussistenza dei medesimi vizi per ciò che concerne il trattamento sanzionatorio complessivo, il riconoscimento della recidiva, che avrebbe dovuto essere esclusa e la mancata concessione delle attenuanti generiche, tanto più giustificate a fronte della limitata intensità di dolo, del comportamento tenuto una volta presa coscienza delle precarie condizioni di salute della giovane, del suo stato di tossicodipendenza. Considerato in diritto Il primo motivo di ricorso, che assume carattere assorbente, è fondato.
1.L'art. 586 cod. pen. recita invero che "quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell'articolo 83, ma le pene stabilite negli articoli 589 e 590 sono aumentate". Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che hanno affrontato la delicata problematica della compatibilità tra la figura incriminatrice e il principio fondamentale di colpevolezza, hanno tracciato le direttrici di un'interpretazione costituzionalmente orientata, 2 sensibile alla necessità di disancorarne l'applicazione dai casi di responsabilità oggettiva per agganciarla, invece, alla tesi della responsabilità per colpa in concreto. Nel profondersi in un'ampia casistica di natura esemplificativa, destinata a meglio esplicitare i contenuti dell'opzione ermeneutica, da ritenersi preferibili rispetto alle soluzioni in varia misura circoscritte all'esaltazione del puro nesso di causa tra l'azione e l'evento naturalistico, le Sezioni Unite hanno affermato un principio generale, secondo il quale, nell'ipotesi di morte verificatasi in conseguenza dell'assunzione di sostanza stupefacente, la responsabilità penale dello spacciatore ai sensi dell'art. 586 cod. pen. per l'evento morte non voluto richiede che sia accertato non solo il processo di causalità tra consegna della droga e morte, ma anche che il decesso sia in concreto rimproverabile allo spacciatore e che, quindi, sia accertata nei suoi confronti la presenza, in concreto, dell'elemento soggettivo colposo, correlata alla violazione di una regola precauzionale (diversa dalla norma che incrimina il reato-base) e ad un coefficiente di prevedibilità ed evitabilità in concreto del rischio per il bene della vita del soggetto che assuma la sostanza drogante, calibrate secondo la figura di un agente-modello che si trovi nella specifica situazione di quello "reale" ed alla stregua di tutte le circostanze del caso concreto da quest'ultimo conosciute o conoscibili. Con riferimento, poi, al grado della colpa esigibile e al relativo tema del suo accertamento fondato sulla prevedibilità ed evitabilità dell'evento l'insegnamento in esame ha significativamente rammentato che una tale - valutazione deve essere compiuta con un giudizio di prognosi postuma, collocandosi in una prospettiva ex ante, ovvero focalizzata sul frangente in cui è avvenuto il fatto l'accadimento mortale o lesivo alla luce dei parametri appena menzionati (sez. U n. 22676 del 22/01/2009, - Ronci, Rv. 243381). La giurisprudenza di legittimità, formatasi successivamente sul tema della responsabilità, ai sensi dell'art. 586 cod. pen., dello spacciatore di droga che abbia cagionato la morte o lesioni personali al cessionario della sostanza, è monolitica e si è costantemente adagiata sui medesimi principi (Sez. 6, n. 49573 del 19/09/2018, Bruno, Rv. 274277; Sez. 4, Sentenza n. 8058 del 23/09/2016, dep. 20/02/2017, Malocaj, Rv. 269127; Sez. 3, n. 41462 del 02/10/2012, De Witt, Rv. 253606; sez. 6, n. 35099 del 07/07/2009, Cavallero, Rv. 244772).
2. Il delitto di cui all'art. 586 cod. pen. è dunque annoverabile, in senso lato, tra i delitti aggravati dall'evento, perché si compone di una prima condotta dolosa, di per sé costituente reato, da cui sia derivato l'ulteriore evento antigiuridico come conseguenza necessariamente non voluta della prima;
ed assume, in senso stretto, i contorni di una forma speciale di aberratio delicti a mente dell'art. 83 comma 2 cod. pen., perché l'evento lesivo, non voluto, che deriva dalla commissione del delitto doloso, necessariamente diverso da quello di percosse o di lesioni, è imputato all'agente ad autonomo titolo di colpa nell'ambito di un concorso formale di reati, è sanzionato ai sensi degli artt. 589 o 590 cod. pen. e la pena ivi prevista è aumentata in base agli ordinari criteri che regolano l'applicazione delle circostanze aggravanti comuni. 3 2.1. Ne discende che il coefficiente psicologico colposo, preteso dall'orientamento condiviso dal massimo consesso nomofilattico di questa Corte, deve essere valutato con esclusivo riferimento al momento di verificazione dell'evento-morte o più latamente lesivo, ma in quanto eziologicamente collegato, sotto il profilo oggettivo, al delitto doloso antecedente;
tanto impone che la violazione della regola precauzionale, da cui discenda l'attribuzione della responsabilità per l'evento lesivo, debba essere ricavata dalla condotta dolosa che ne costituisce antecedente causale e che, del resto, rimane azione "unitaria" nel contesto di un concorso formale eterogeneo ex art. 81 comma 1 cod. pen.. 2.2.In altre parole, l'agire prodromico, da cui sia derivato l'accadimento lesivo che determina il titolo autonomo di responsabilità ai sensi dell'art. 586 cod. pen., deve essere assistito dalla coscienza e volontà degli elementi essenziali che ne scolpiscono la tipicità dolosa e l'accertamento del profilo della colpa deve essere proiettato e concentrato nella fase ontologicamente coeva alla consumazione del delitto doloso, a presidio dell'integrazione della distinta fattispecie di cui agli artt. 589 o 590 cod. pen.. E che, nel caso di specie, i due segmenti fenomenici, anche a riguardo della sequela analitica dei rispettivi elementi costitutivi di rilievo penale, siano da considerare strettamente collegati, trova conferma nel dato testuale, perché l'art. 81 del D.P.R. n. 309 del 1990 introduce una circostanza attenuante a favore del colpevole del reato di spaccio di sostanze stupefacenti nel caso di morte o di lesioni patite dall'assuntore in conseguenza dell'assunzione, prevedendo che ne benefici colui che debba risponderne "ai sensi degli artt. 586,589 o 590 del codice penale" qualora abbia "prestato assistenza alla persona offesa ed abbia "tempestivamente informato l'autorità sanitaria o di polizia"; si vuole dire, in altri termini, che la mancata prestazione di virtuosa assistenza non può integrare un elemento costitutivo del reato di cui all'art. 586 cod. pen., ma può influire soltanto sull'impossibilità di invocarne la relativa attenuazione di pena, a reato già altrimenti perfezionato.
2.3.L'accertamento dell'elemento soggettivo della colpa, ai fini dell'affermazione di reità per il delitto di cui all'art. 586 cod. pen., non può essere allora traslato nel torno di tempo cronologicamente intercorrente tra la somministrazione illegale della droga e il decesso, come ha fatto la sentenza impugnata, la cui motivazione si rivela sul punto specifico vieppiù intrinsecamente illogica e contraddittoria, dal momento che ha assolto l'imputato, per insussistenza del fatto, dal delitto di omissione di soccorso il cui elemento oggettivo è rappresentato dall'omissione di assistenza a persona in pericolo di vita per poi affermarne la colpevolezza a norma dell'art. 586 cod. pen. che punisce condotta differente - proprio per - non essersi efficacemente adoperato per prestare doveroso ed ineludibile soccorso, una volta avvedutosi dell'ingravescente sofferenza della vittima a causa dell'illecito consumo.
2.4. In definitiva, ove la responsabilità per la morte del tossicodipendente venga addebitata allo spacciatore non soltanto per effetto della cessione di droga, bensì per uno o più atti colposi dallo stesso successivamente commessi ed integranti separati segmenti del processo causale che ha condotto all'evento naturalistico, si resta al di fuori della ipotesi del concorso formale di 4 reati, istituto connaturato alla fattispecie di cui all'art. 586 cod. pen.; di guisa che, ove non sia possibile ancorare alla condotta di violazione della legge sugli stupefacenti la necessaria ed immanente componente colposa, che sia invece individuabile in diversi comportamenti, attivi od omissivi, non può configurarsi responsabilità per la fattispecie di morte come conseguenza di altro delitto ma possono ravvisarsi, eventualmente, i distinti delitti di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/90 e di cui all'art. 589 cod. pen., in relazione al quale la fonte della posizione di garanzia che fonda la punibilità dell'omissione è rappresentata dal dovere del neminem laedere e dalla situazione di pericolo di fatto generata dalla propria attività criminosa, ovvero dalla diretta assunzione dell'onere di protezione del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice (come affermato in linea di principio, in diversa fattispecie, da sez.1 n. 9049 del 07/02/2020, Ciontoli, Rv. 278501).
3.L'impianto motivazionale della sentenza non ha invece valorizzato altri segnali, che la giurisprudenza di questa Corte ha rimarcato come ragionevolmente sintomatici della prevedibilità in concreto, da parte dello spacciatore, delle conseguenze lesive della dazione illecita della sostanza drogante. Si è detto, ad esempio, che ben possa rappresentare indicatore di colpa la cessione contestuale o ravvicinata alla medesima persona di più dosi di sostanza stupefacente, deceduta a seguito dell'assunzione (sez. 4, n. 8058 del 2016, Malocaj, cit.); o ancora, la consegna di sostanza stupefacente in elevata concentrazione a destinatario deceduto dopo il consumo (sez.6, n. 49573 del 2018, Bruno, cit.); la stessa pronuncia delle Sezioni Unite Ronci ha individuato, a titolo esemplificativo, il caso dello spacciatore che rifornisca sostanza stupefacente a soggetto in stato di alterazione alcolica [Sez. U Ronci, par. 15.2:< ...Potrà, invece, nei singoli casi concreti, ravvisarsi una responsabilità del cedente quando questi sia stato a conoscenza che il cessionario o il soggetto che di fatto avrebbe assunto lo stupefacente ceduto era dedito all'alcol o al consumo di psicofarmaci ovvero 277 anche quando la mancata conoscenza di uno di questi fattori sia derivata da errore o da ignoranza evitabili, e quindi inescusabili, come ad esempio nel caso in cui il soggetto abbia ceduto la sostanza ad un acquirente che denotava un alito vinoso...o abbia ceduto la droga all'interno di una discoteca o di altro locale in cui solitamente si fa uso di sostanze alcoliche (essendo quindi altamente probabile una assunzione congiunta di droga e alcol...)]. Risulta invero dai passaggi testuali delle sentenze di merito, in doppia conforme, che l'imputato e la giovane SA abbiano trascorso la notte, in camera d'albergo, a bere e consumare eroina (pag. 5 sentenza di primo grado, pag. 2 della motivazione d'appello); e la decisione della Corte territoriale, nel richiamare le osservazioni del consulente tecnico del pubblico ministero, ha chiarito che le cause della morte della donna siano da identificare, tra l'altro, in un "sovradosaggio acuto di oppiacei" che avrebbe potuto essere contrastato dalla somministrazione del medicinale NA e con l'assistenza ventilatoria. 5 4.Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Genova che, in piena libertà di giudizio, procederà all'eliminazione delle aporie della motivazione così evidenziate e rivaluterà l'intera regiudicanda nel rispetto dei principi illustrati.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 586 c.p. con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Genova. Così deciso in Roma, 25/09/2024 ore Comello Il consigliere estensore Il Presidente AN AS OS LL он M CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA 14 NOV 2024 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise 6