Cass. pen., sez. V, sentenza 25/09/2024, n. 41898
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Sentenza 25 settembre 2024

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Quinta Sezione Penale, emessa il 25 settembre 2024, con relatore il Consigliere Tiziano Masini. Le parti in causa hanno presentato richieste contrastanti: l'imputato ha contestato la sentenza della Corte d'Appello di Genova, che aveva confermato la sua responsabilità per il delitto di cessione di sostanza stupefacente e per la morte della destinataria della droga, sostenendo l'assenza di colpa e chiedendo l'annullamento della condanna. Dall'altro lato, il Procuratore Generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

Il giudice ha accolto il primo motivo di ricorso, evidenziando che la responsabilità penale per la morte della tossicodipendente non può essere attribuita all'imputato senza un adeguato accertamento dell'elemento soggettivo colposo. La Corte ha sottolineato che, per configurare la responsabilità ai sensi dell'art. 586 c.p., è necessario dimostrare che il decesso sia concretamente rimproverabile all'imputato, considerando la prevedibilità e l'evitabilità del rischio. La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio, poiché la motivazione non ha adeguatamente considerato questi principi, lasciando aperta la questione della responsabilità penale in relazione alla condotta dell'imputato.

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Massime1

In tema di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, nel caso in cui la morte dell'assuntore di sostanza stupefacente sia conseguenza della cessione di droga e di uno o più atti colposi commessi dal cedente successivamente alla cessione ed integranti separati segmenti del processo causale che ha condotto all'evento naturalistico, ove non sia possibile ancorare alla violazione della legge sugli stupefacenti la necessaria condotta colposa richiesta per la configurabilità del delitto di cui all'art. 586 cod. pen., non è integrata quest'ultima fattispecie, ma, eventualmente, sono configurabili in concorso i distinti delitti di cui agli artt. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e di omicidio colposo. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'accertamento dell'elemento soggettivo della colpa del delitto di cui all'art. 586 cod. pen. non può essere traslato nel periodo di tempo cronologicamente intercorrente tra la somministrazione illegale della droga e il decesso della vittima).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 25/09/2024, n. 41898
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41898
    Data del deposito : 25 settembre 2024

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