Sentenza 27 novembre 2018
Massime • 1
In tema di concorso di persone nel reato, ai fini della configurabilità dell'art. 586 cod. pen., non è necessario stabilire, in concreto, se l'evento ulteriore sia conseguenza della specifica condotta realizzata da ciascuno dei compartecipi al fatto doloso. (Conf. n. 4436/94, Rv. 197433)
Commentario • 1
- 1. Il concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.): una breve casistica giurisprudenzialeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 agosto 2021
Scopo di questo scritto è quello di procedere ad una disamina di come in sede giurisprudenziale, sia di legittimità, che di merito, sono ravvisate ipotesi di concorso di persone nel reato, secondo quanto previsto dall'art. 110 cod. pen.. Per tale scopo, verrà fatta prima una sintetica analisi di cosa prevede questo articolo, per poi richiamare siffatti casi, in primo luogo in relazione ai reati stabiliti dal codice penale e, in secondo luogo, a proposito degli illeciti penali contemplati nelle leggi speciali. Indice L'art. 110 c.p.: cosa prevede questa norma giuridica e come deve essere interpretata Le ipotesi di concorso per i reati previsti nel codice penale Le ipotesi di concorso per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/11/2018, n. 21398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21398 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2018 |
Testo completo
2 139 8 -19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da Adriano Iasillo Presidente Sent. n. sez. 1343/2018- Michele Bianchi PU 27/11/2018 NT Minchella R.G.N. 41007/17 NT Cairo Carlo Renoldi Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CA ER, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 25/5/2016 della Corte di appello di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Luca Tampieri, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito, per le parti civili GI SA e RE AR, l'avv. NT Andrisano, il quale ha chiesto che il ricorso venga respinto, con la conferma della sentenza impugnata;
udito, per l'imputato, l'avv. Michele Fino, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 23/6/2015 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi, emessa all'esito di giudizio abbreviato, ER CA era stato condannato alla pena di quattro anni di reclusione in quanto riconosciuto colpevole dei reati di cui agli artt. 61, n. 11, 110, 423, 425, n. 2, cod. pen., per aver cagionato, in concorso con NT IZ, deceduto durante l'azione delittuosa, l'incendio, con grave pericolo per l'incolumità pubblica, di un intero immobile di quattro piani fuori terra e di uno interrato, al fine di porre in essere il reato di truffa ai danni dell'assicurazione di cui all'art. 642 cod. pen. (capo A), сел nonché del reato di cui all'art. 586 cod. pen., per aver cagionato, quale conseguenza dell'incendio, non voluta ma prevedibile, la morte dello stesso NT IZ, causata dall'onda d'urto dell'esplosione prodotta dalle fiamme (capo B); fatti accertati in Francavilla NA in data 30/10/2014. Con lo stesso provvedimento CA era stato, altresì, condannato al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili: VA PA, ES LI, AN RI NA, AS AG, LU RA, RE AR, PI SS, GH ST, RI MA AL, FA PI, RI MB, MA LO, SS RO, LU MA, da liquidarsi in sede civile.
2. Con sentenza in data 25/5/2016, la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riconobbe le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, per l'effetto rideterminando la pena finale inflitta a CA in tre anni di reclusione.
2.1. Secondo la ricostruzione compiuta in sentenza, il 30/9/2015, intorno alle ore 1:35, si era verificata l'esplosione dell'esercizio commerciale "Pinco Pallino", sito in Francavilla NA, da cui era conseguito lo scardinamento delle vetrate dei locali commerciali e di altri oggetti contenuti all'interno, proiettati violentemente verso l'esterno con interessamento dei prospetti delle civili abitazioni, degli esercizi commerciali e di alcune autovetture. A seguito del parziale spegnimento delle fiamme, militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Francavilla NA avevano rivenuto, nella corsia di manovra dei box auto ubicati al piano interrato dell'edificio, il corpo senza vita di NT IZ, gestore dell'attività commerciale, che in base alle successive indagini era risultato essere coinvolto nell'esecuzione dell'attentato incendiario, nel corso del quale, per non lasciare tracce, aveva indossato dei guanti in lattice. Dalle dichiarazioni rese dalla sua convivente, era poi emersa la precedente stipulazione, con la compagnia Generali, di due polizze assicurative, con la previsione di un indennizzo di 1.460.000 euro per ciascuna, avvenuta in un periodo in cui IZ versava in difficoltà economiche;
circostanza sulla base della quale il primo Giudice aveva ritenuto che l'attentato incendiario fosse stato ideato per conseguire, fraudolentemente, il risarcimento assicurativo. A causa dei forti legami di amicizia con IZ, militari avevano ritenuto che anche ER CA avesse partecipato all'azione delittuosa;
sospetti confermati dal fatto che a poca distanza dai fatti, costui era stato rintracciato, presso il proprio domicilio, con delle bende al volto, alle mani e ai piedi. Durante le operazioni di perquisizione, inoltre, la cognata dell'imputato aveva consegnato agli operanti una busta nera contenente alcuni indumenti (un paio di calzini e una maglietta intima) recanti segni di bruciatura. 2 ch 3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione lo stesso CA per mezzo del difensore di fiducia, avv. Michele Fino, deducendo quattro distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 3.1. Con il primo di essi, il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 110 cod. pen. e 192 cod. proc. pen.. La sentenza di appello, limitandosi a ripercorrere la decisione del primo giudice e senza confrontarsi con la diversa ricostruzione dell'imputato, avrebbe fondato la responsabilità di CA sia sull'esistenza di ustioni sul corpo, indicativa della sua presenza sul luogo dell'evento, sia sul movente dell'accordo truffaldino, basato sul rapporto di amicizia e sulle relazioni commerciali tra lo stesso imputato e IZ.
3.1.1. Nondimeno, le bruciature presenti sugli indumenti che CA indossava nella notte del 30 settembre avrebbero dovuto essere più evidenti ed estese se egli avesse materialmente collaborato con IZ nell'appiccare l'incendio. Infatti, se il guanto in materiale plastico rinvenuto in sede di indagini fosse stato effettivamente utilizzato da CA, costui non avrebbe riportato ustioni di secondo grado alle mani. Fermo restando che per verificare se il guanto fosse stato effettivamente indossato dall'imputato, si sarebbe reso necessario effettuare dei prelievi dattiloscopici o l'esame delle tracce biologiche. Quanto alle ragioni della sua presenza nei locali oggetto di incendio, CA avrebbe chiarito che IZ gli aveva proposto l'acquisto a stock della merce ivi depositata al fine di consentirgli di onorare i pagamenti di fine mese;
spiegazione mai presa in considerazione dai Giudici di merito, i quali, con evidente travisamento del fatto, avrebbero concluso che l'imputato si sarebbe recato presso l'esercizio dell'amico solo per prendere un paio di scarpe. Una ricostruzione che, invece, sarebbe stata sconfessata dagli esiti investigativi che avrebbero permesso di appurare che CA svolgeva un'attività simile a quelle di IZ, dal quale in passato si era anche rifornito. Né risulterebbero indicati gli elementi di indagine in base ai quali sarebbe risultato che nel magazzino vi erano solo scatoloni vuoti, la cui esistenza non sarebbe mai emersa nel corso dell'attività investigativa.
3.1.2. Quanto al movente del delitto, identificato nella truffa alla compagnia di assicurazione, dal momento che il contratto avrebbe previsto come beneficiario il solo IZ, CA non avrebbe avuto alcun interesse ad aiutarlo, non avendo problemi economici ed essendo egli impegnato in un'attività propria, indipendente da quella dell'amico, non essendovi prova dell'accordo economico tra i due. Né sarebbe stata dimostrata la promessa di una ricompensa da parte 3 di IZ, come riconosciuto dal primo Giudice, secondo cui la divisione del "bottino" sarebbe stata solo ipotizzabile. Né a IZ sarebbe servito alcun aiuto per la commissione del reato.
3.1.3. Quanto, poi, alle dichiarazioni del teste D'IA, questi aveva riferito che la visita era inaspettata perché CA, durante la cena, era tranquillo sino a quando era arrivato IZ;
sicché i Giudici di merito avrebbero dovuto concludere nel senso che il sopraggiungere dell'amico fosse qualcosa di non programmato e non che i due fossero d'accordo sull'impresa criminosa e non avessero condiviso il loro proposito con D'IA, persona estranea alla vicenda, essendo più probabile che i due si fossero appartati perché IZ, a causa dei problemi economici, aveva inteso chiedere riservatamente aiuto al proprio amico.
3.1.4. Dunque, i Giudici di merito non avrebbero dato conto degli elementi fattuali dai quali ricavare l'esistenza di una reale partecipazione dell'imputato nella fase ideativa o preparatoria del reato, non avendo precisato sotto quale forma essa si fosse concretamente manifestata e non avendo spiegato le ragioni per le quali la sua partecipazione non poteva essere meramente passiva, atteso che la mera presenza sui luogo del reato, non contestata, non avrebbe integrato alcuna forma di concorso, non essendosi accompagnata a una chiara adesione alla condotta delittuosa altrui e non avendone IZ tratto motivo di rafforzamento del suo proposito criminoso. Al contrario, gli elementi raccolti condurrebbero a negare in radice l'esistenza del concorso di CA nella commissione del reato, tanto più ove si ritenga che egli fosse subentrato in un progetto criminoso da altri intrapreso, essendo in tali casi necessaria una più attenta motivazione del giudice di merito in ordine al dolo di partecipazione, occorrendo la dimostrazione che il subentrante conoscesse quanto già realizzato dai singoli compartecipi, quanto fosse ancora da realizzare e quali fossero i compiti specifici di ciascuno.
3.2. Con il secondo motivo, la difesa di CA censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 110, 116, 423 cod. pen. e 192 cod. proc. pen.. La Corte territoriale si sarebbe soffermata unicamente sulla volontà truffaldina di CA e di IZ, senza affrontare il tema dell'incendio dell'edificio, il quale, dal momento che il danno avrebbe dovuto riguardare solo la merce colà stoccata, sarebbe stato non voluto. E tuttavia, la sentenza impugnata non avrebbe, sul punto, offerto una adeguata motivazione, non avendo verificato la effettiva prevedibilità dell'evento diverso, che secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, costituisce il presupposto perché si configuri una responsabilità penale del concorrente ai sensi dell'art. 116 cod. pen.. 3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 110 e 586 cod. pen.. Nell'atto di appello sarebbe stato dedotto che CA non potesse considerarsi responsabile in relazione al fatto di cui al capo B), atteso che lo schema dettato dall'art. 586 cod. pen. postulerebbe che la morte o le lesioni conseguenti a un delitto doloso debbano essere causate dal colpevole del medesimo e debbano, quindi, avere come destinatario un soggetto diverso dall'agente. Nel caso di specie, tuttavia, dal momento che il fuoco era stato appiccato dallo stesso IZ, CA non avrebbe contribuito, in alcuna maniera, al delitto doloso, sicché nessuna responsabilità potrebbe essergli attribuita, a titolo di colpa, per la morte dell'amico, atteso che tutta la giurisprudenza di legittimità escluderebbe che l'art. 586 cod. pen. sia applicabile nel caso in cui la vittima fosse un "complice" del delitto doloso. Infatti, in caso di morte del correo del diverso reato doloso, la condotta materiale del soggetto deceduto conseguirebbe a una sua iniziativa personale, del tutto autonoma, tale da spezzare ogni collegamento causale tra la condotta di esecuzione del reato base concertato dai correi e la morte. La Corte di merito non avrebbe neppure valutato se una condotta negligente e/o imprudente di IZ avesse contribuito a causare l'evento, alla luce dei principi enucleati dalla giurisprudenza a proposito dell'art. 1227 cod. civ., che disciplina il concorso del fatto colposo del creditore. La Corte di appello avrebbe dovuto stabilire se, pur non essendo definibile come eccezionale o imprevedibile, la condotta di IZ potesse definirsi comunque imprudente, avendo la vittima versato il liquido infiammabile nello scantinato e avendo innescato il fuoco. Ciò sia ai fini del riconoscimento della responsabilità del ricorrente, sia in relazione all'entità della pena e agli effetti civili (provvisionale ed entità del risarcimento).
3.4. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 61 n. 2 cod. pen.. La sentenza avrebbe riconosciuto la sussistenza dell'aggravante in relazione alla sussistenza del reato di truffa, mai contestato per inesistenza della condizione di procedibilità, senza che sia stata dimostrata la conoscenza, da parte del ricorrente, dell'esistenza della polizza assicurativa, né tantomeno la volontà dell'agente di commettere il reato-scopo, mirando la sua condotta unicamente ad aiutare, eventualmente, IZ. Parimenti immotivata sarebbe la sentenza in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti, che nell'atto di appello era stato invocato sulla base dell'atteggiamento collaborativo avuto sin dall'inizio dell'attività di indagine, dello stato di incensuratezza e del ruolo marginale assunto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 5 св 2. Muovendo, secondo l'ordine logico, dal primo motivo di impugnazione, il ricorso lamenta l'inconsistenza del ragionamento probatorio relativo alla partecipazione concorsuale dell'imputato al delitto di incendio contestato al capo A), che sarebbe stata fondata sull'esistenza di ustioni sul corpo, indicativa della sua presenza sul luogo dell'evento, nonché sul movente dell'accordo truffaldino, basato sul rapporto di amicizia e sulle relazioni commerciali tra lo stesso imputato e NT IZ. Le censure sono, nondimeno, aspecifiche, omettendo di considerare il complesso degli elementi di fatto che, considerati in maniera globale e unitaria, sono stati posti dalle sentenze di merito, con motivazione congrua e logica, a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato in relazione al delitto in questione. La Corte territoriale, invero, aderendo alla ricostruzione fattuale compiuta dal Giudice di primo grado ha, innanzitutto, posto in luce l'ammissione, da parte dello stesso CA, di essere stato presente nel momento in cui era stato _CHE appiccato il fuoco. E se è vero la mera presenza sul luogo del reato non integra alcuna forma di concorso, essa assume, nondimeno, una chiara valenza concorsuale quando sia accompagnata da una chiara manifestazione di adesione alla condotta delittuosa altrui;
ciò che, nel caso di specie, le sentenze hanno condivisibilmente ritenuto, sottolineando come l'imputato avesse certamente coadiuvato NT IZ nelle operazioni di spargimento della benzina, considerata la presenza di liquido infiammabile sui pantaloni, sulle calze e sulle scarpe da lui indossate, e considerata la presenza di un guanto in gomma che il calore aveva sciolto in parte, facendolo incollare al polsino del giubbino, che l'uomo aveva fatto recuperare, indicando il luogo in cui se ne era disfatto. E che CA non si fosse trovato sul posto in maniera casuale, come dallo stesso, invece, dedotto, è stato ritenuto, ancora una volta in maniera niente affatto illogica, da una serie di elementi indiziari dotati di rilevanza fondamentale: oltre alla circostanza, appena ricordata, della presenza di benzina sui capi di abbigliamento indossati dall'imputato, infatti, la Corte territoriale ha valorizzato, in primo luogo, la deposizione di SI D'IA, secondo cui IZ, presentatosi all'ora di cena a casa di CA, aveva chiesto all'amico di accompagnarlo fuori verso le 23,00, prendendolo in disparte proprio per non far capire nulla a D'IA di quanto essi stavano organizzando;
nonché, in secondo luogo, la presenza di un preciso movente in capo allo stesso IZ, interessato all'indennizzo dell'assicurazione, al quale l'imputato, a lui legato da lunga amicizia, aveva inteso dare una mano, anche in ragione delle precarie condizioni di salute del commerciante, che avvaloravano la tesi secondo cui egli avesse bisogno dell'aiuto di CA;
tanto più che la tesi difensiva, secondo cui l'imputato si sarebbe recato presso i locali dell'esercizio dell'amico per acquistare 6 ch della merce, doveva ritenersi del tutto irragionevole, considerato che, di lì a poco, essa sarebbe stata incendiata. Alla luce di tale logica e puntuale ricostruzione della vicenda, la difesa di CA ha tentato, senza esito, di disarticolare il ragionamento probatorio compiuto dai Giudici di merito attraverso un'analisi parcellizzata dei singoli indizi, censurabile, oltre che come operazione logica dissonante dalle regole dell'accertamento che impongono un giudizio globale delle circostanze di fatto provate, anche per le osservazioni critiche con cui si è tentato di inficiare ciascuno di tali elementi indiziari. Ciò è a dirsi, innanzitutto, per gli argomenti spesi con riferimento alle bruciature presenti sugli indumenti che CA indossava nella notte del 30 settembre, le quali, secondo la tesi difensiva, avrebbero dovuto essere più evidenti e estese se egli avesse materialmente collaborato con IZ nell'appiccare l'incendio. Un argomentare, che al di là del non consentito richiamo a una circostanza fattuale in questa sede non verificabile, quale appunto l'estensione delle bruciature, oblitera il dato relativo alla presenza di tracce evidenti di combustibile sugli abiti dell'imputato. Del pari, non si vede come possa rilevare il fatto che CA, avendo riportato, secondo quanto riferito dallo stesso ricorrente, ustioni di secondo grado alle mani, non avesse indossato i guanti o, al contrario, li avesse utilizzati, atteso che la circostanza non consente di neutralizzare il dato probatorio, incontroverso, che l'imputato fosse presente nel momento in cui si era sviluppato l'incendio, e che egli presentava, sugli indumenti, tracce del liquido infiammabile usato per appiccare il fuoco, nonché bruciature sulle mani. Quanto, poi, al fatto che egli potesse essere stato condotto nei locali dell'esercizio di IZ senza conoscerne i reconditi propositi, le sentenze hanno adeguatamente motivato in relazione alla irragionevolezza di una siffatta ricostruzione. Per questa via è stata convincentemente sottolineata l'inverosimiglianza, secondo l'ordinario significato attribuibile alle condotte umane, della tesi secondo cui IZ potesse avere portato con sé una persona per venderle uno stock di merce proprio nel momento in cui intendeva appiccare il fuoco al negozio: una persona che, in ipotesi non condividendo l'azione dell'amico, avrebbe potuto ostacolarne i propositi. E al contempo è stata valorizzata la testimonianza del teste D'IA, secondo cui, la sera del delitto, IZ si era recato a casa di CA, all'ora di cena, appartandosi con lui in modo che nessuno dei presenti cogliesse il senso della loro conversazione. Elementi, quelli fin qui riassunti, il cui univoco significato indiziario ha reso del tutto irrilevante, come efficacemente spiegato dalle sentenze di merito, il movente della partecipazione dell'imputato, riconducibile a una semplice 7 ви A manifestazione di amicizia ovvero alla presenza di illecite cointeressenze economiche. Ne consegue, pertanto, l'infondatezza del primo motivo di doglianza.
3. Inammissibile è, invece, il secondo motivo di ricorso, con il quale la difesa deduce che l'incendio dell'edificio sarebbe stato non voluto e che la sentenza impugnata non avrebbe, sul punto, offerto una adeguata motivazione, non avendo verificato la effettiva prevedibilità dell'evento diverso, necessaria affinché si configuri una responsabilità penale del concorrente ai sensi dell'art. 116 cod. pen.. Infatti, si è al cospetto di un motivo "nuovo", ovvero mai dedotto in sede di atto di appello e proposto, per la prima volta, in sede di legittimità, con conseguente violazione del divieto posto dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.. 4. Infondato è il terzo motivo, con il quale il ricorso censura la ritenuta configurabilità della fattispecie contemplata dall'art. 586 cod. pen., contestata al capo B) dell'imputazione, sul presupposto che per la sua integrazione non vi debba essere corrispondenza tra l'identità dell'autore del reato e quella della persona offesa, atteso che la condotta materiale del soggetto deceduto spezzerebbe ogni collegamento causale tra la condotta di esecuzione del reato base concertato dai concorrenti e l'evento morte. In proposito, è necessario ricordare che, a mente dell'art. 586 cod. pen., "quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell'articolo 83, ma le pene stabilite negli articoli 589 e 590 sono aumentate". Dunque, lo schema previsto dalla fattispecie in esame rimanda a una ipotesi speciale di aberratio delicti cd. bioffensiva, caratterizzata dal concorso formale tra due distinti reati, quello doloso che l'agente intendeva realizzare, e quello di omicidio o di lesioni, che egli non voleva, invece, commettere, atteso che ove anche il secondo episodio rientrasse nel fuoco della volontà dell'agente, si verterebbe in un ambito esclusivamente doloso e la fattispecie in esame non verrebbe certamente integrata. Così come le ipotesi ordinarie di aberratio delicti previste dall'art. 83 cod. pen., anche la fattispecie di cui all'art. 586 cod. pen. è stata, nel tempo, ricondotta, dalla dottrina e dalla giurisprudenza, nell'alveo del principio di colpevolezza, secondo la lettura sistematica offerta, in particolare, dalla storica sentenza n. 364 del 1988, che ha affermato la necessaria imputazione soggettiva degli "elementi più significativi" della fattispecie criminosa. Pertanto, l'evento non voluto (identificato, nella fattispecie di interesse, dalla morte o dalle lesioni) non può essere ricondotto all'agente alla stregua di un criterio di imputazione meramente oggettiva, ma deve essere sorretto da un coefficiente soggettivo che la giurisprudenza di legittimità ha dapprima 8 ricostruito in termini di concreta "prevedibilità” (Sez. 5, n. 14302 del 7/2/2006, Giancaterino, Rv. 234584; Sez. 1, n. 2595 del 14/11/2002, dep. 2003, Solazzo, Rv. 223841; Sez. 1, n. 11055 del 19/10/1998, D'Agata, Rv. 211611) e che, successivamente, è stata ricondotta nel paradigma della vera e propria responsabilità per colpa (Sez. U, n. 22676 del 22/1/2009, Ronci, Rv. 243381). Pertanto, in tema di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, l'evento non voluto è imputabile alla responsabilità dell'agente sempre che, oltre al nesso di causalità materiale, sussista la colpa in concreto per violazione di una regola precauzionale (diversa dalla norma che incrimina la condotta del delitto doloso) e con prevedibilità ed evitabilità dell'evento, da valutarsi alla stregua dell'agente modello razionale, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, conosciute o conoscibili dall'agente reale (Sez. 6, n. 49573 del 19/9/2018, Bruno, Rv. 274277; Sez. 4, n. 8058 del 23/9/2016, dep. 2017, Malocaj, Rv. 269127; Sez. 3, n. 41462 del 2/10/2012, De Witt, Rv. 253606; Sez. 6, n. 35099 del 7/7/2009, Cavallero, Rv. 244772). Sulla questione del coefficiente di imputazione soggettiva le due sentenze di merito hanno fornito adeguata motivazione, osservando che la scelta di adoperare la benzina cospargendo l'immobile di un elevato quantitativo di tale liquido infiammabile, trascurando le conseguenze che sarebbero derivate dalla immediata saturazione di un ambiente chiuso per la presenza di vapori di idrocarburi, con l'attivazione dell'innesco dall'interno abbia configurato la violazione, da parte dei due agenti, di una regola cautelare diversa dalla norma penale incriminatrice relativa al delitto base, diretta a prevenire la morte o le lesioni personali dei soggetti presenti (v. quanto osservato a pag. 21 della sentenza di primo grado). Nondimeno, la difesa dell'imputato ha osservato che, nella specie, il contributo causale prestato da NT IZ, concorrente nel delitto di incendio al contempo, persona offesa del conseguente omicidio avesse interrotto il e, necessario rapporto di causalità tra i due reati, all'uopo richiamando un precedente giurisprudenziale di questa Corte di legittimità, secondo il quale il concorrente può essere esonerato dalla responsabilità per omicidio colposo ex art. 586 cod. pen. quando la condotta materiale che ha cagionato la morte sia conseguenza di una iniziativa personale del tutto autonoma, tale da spezzare ogni collegamento causale tra la condotta di esecuzione del reato base concertato dai concorrenti e la morte (Sez. 1, n. 4680 del 24/6/1974, dep. 1975, Gori, Rv. 129940). Rileva, nondimeno, il Collegio che la menzionata pronuncia non sia stata richiamata, nel caso di specie, in maniera pertinente. Invero, costituisce principio generale del sistema penale quello secondo cui il verificarsi di una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento 9 produca la rottura del nesso etiologico, secondo quanto stabilito dall'art. 41, comma secondo, cod. pen.. E tuttavia, nel caso di specie, deve escludersi che la condotta di IZ abbia dispiegato tale anomalo effetto causale, trattandosi di un contributo concorsuale del tutto ordinario, peraltro rientrante, nella ricostruzione fattuale compiuta dai Giudici di merito, entro il perimetro del disegno criminoso condiviso dai due concorrenti. Ne consegue che, come correttamente ritenuto dalla Corte di appello, la condotta posta in essere da ciascuno dei correi doveva confluire nel contesto di un'unica condotta concorsuale, secondo i principi propri della cd. teoria monistica del concorso di persone recepita dal codice sostanziale, in forza della quale ciascun concorrente risponde, come se si trattasse di azione propria, non solo degli atti da lui personalmente compiuti, ma anche di quelli posti in essere dai complici, nell'ambito dell'impresa concordata. Pertanto, secondo questa condivisa opzione ricostruttiva, doveva considerarsi del tutto indifferente che IZ, concorrente nell'incendio doloso, ne fosse rimasto egli stesso vittima, dal momento che, per l'indicata fictio iuris, è come se CA avesse posto in essere "per intero" l'azione incendiaria, la quale aveva portato alla morte del complice come evento non voluto, ma colposamente ascrivibile a quella condotta. Pertanto, conclusivamente, va in questa sede ribadito il principio di diritto secondo cui, ai fini dell'integrazione dell'art. 586 cod. pen., è sufficiente che la morte e le lesioni di una persona derivino dalla condotta realizzata dall'agente per la realizzazione del reato-base, senza che sia necessario nel caso di concorso di più persone nella realizzazione del "reato doloso base" - stabilire, in concreto, se l'evento ulteriore sia conseguenza della specifica condotta realizzata da ciascuno dei compartecipi al fatto doloso (così Sez. 1, n. 4436 del 1/2/1994, Franzoni, Rv. 197433). Principio che, per le ragioni più sopra illustrate, deve ritenersi rispettato nel caso qui in decisione.
4.1. Infondate sono, poi, le ulteriori doglianze relative alla mancata valutazione della rilevanza causale, rispetto all'evento, della condotta di IZ, ai fini dell'applicazione dell'art. 1227 cod. civ., che disciplina il concorso del fatto colposo del creditore. In proposito, è appena il caso di osservare che tale profilo, attenendo alla determinazione del quantum del risarcimento, è stato rimesso al giudice civile, che sarà ovviamente chiamato a valutare anche il suddetto aspetto. Quanto, poi, alla rilevanza della questione in relazione all'entità della pena, la Corte territoriale ha mostrato di tenere conto della non esclusiva responsabilità dell'imputato ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche e della complessiva rimodulazione del trattamento sanzionatorio (v. pag. 8 della sentenza di appello).
5. Infondato è, ancora, il quarto motivo, con il quale il ricorrente deduce due distinti profili di doglianza. 10 а Р 5.1. Sotto un primo aspetto, la difesa di CA lamenta che le sentenze di merito abbiano riconosciuto la sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 61, n. 2, cod. pen., sotto il profilo della sussistenza del reato di truffa. In proposito, si sottolinea che quest'ultimo non sarebbe mai stato contestato e che, in ogni caso, non sarebbe stata dimostrata la conoscenza, da parte del ricorrente, dell'esistenza della polizza assicurativa, né tantomeno la volontà dell'agente di commettere il reato-scopo. Entrambe le questioni poste sono, tuttavia, infondate. Irrilevante è, infatti, la mancata contestazione, in un autonomo capo, del delitto di truffa ai danni dell'assicurazione, avuto riguardo alla contestazione "in fatto" della specifica finalità dell'azione principale, volta all'illecito conseguimento dell'indennizzo. Così come irrilevante è la mancanza, nella specie, della condizione di procedibilità relativa alla presentazione della querela da parte della compagnia assicurativa, avuto riguardo al consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui l'aggravante del nesso teleologico è configurabile anche quando il reato-fine non sia perseguibile per difetto di una condizione di procedibilità (cfr. Sez. 2, n. 32862 del 19/6/2012, D'Alessio, Rv. 253166; Sez. 4, n. 36971 del 1/7/2003, Piovini, Rv. 226375; Sez. 5, n. 11497 del 26/9/2000, Carbone, Rv. 217977). Quanto alla conoscenza, da parte di CA, degli scopi fraudolenti dell'azione delittuosa, appaiono dirimenti le dichiarazioni sul punto rese in sede di interrogatorio dall'imputato, il quale ha ammesso che IZ gli aveva rappresentato la sua intenzione di appiccare il fuoco al negozio per risolvere i suoi problemi economici proprio grazie all'indennizzo che l'assicurazione avrebbe dovuto corrispondere (v. pag. 13 della sentenza di primo grado). E in ogni caso entrambe le sentenze hanno congruamente motivato in ordine alla piena condivisione del proposito criminoso da parte di CA e alla irragionevolezza, sul piano logico, della avversa tesi difensiva.
5.2. Quanto, poi, al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti, invocato sulla base dell'atteggiamento collaborativo avuto sin dall'inizio dell'attività di indagine, dello stato di incensuratezza e del ruolo marginale assunto, va ricordato che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/2/2010, Contaldo, Rv. 245931). Condizione, questa, che deve ritenersi riscontrata nella specie, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla 11 св necessità di addivenire alla determinazione di una pena più congrua rispetto ai criteri dosimetrici dell'art. 133 cod. pen. e, in ogni caso, sensibilmente inferiore a quella applicata in primo grado;
risultato evidentemente conseguito anche attraverso il riconoscimento dell'equivalenza tra aggravanti e attenuanti. Pertanto, anche tale doglianza deve ritenersi infondata.
6. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il ricorrente deve essere, altresì, condannato alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dalle parti civili, PI SS e RE AR, anche nella loro qualità di esercenti la potestà genitoriale dei figli minori, che devono essere liquidate in 3.000,00 euro, oltre spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, Condanna altresì il CA alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili SS PI e AR RE anche nella loro - qualità di esercenti la patria potestà dei figli minori che liquida in euro 3.000,00, oltre spese generali nella misura del 15% C.P.A. ed I.V.A.. Così deciso il 27/11/2018 Il Consigliere estensore Il Presidente Carlo Renoldi Adriano Iasillo DEPOSITATA IN CANCELLERIA 16 MAG 2019 TL CANCEL DIERE Stefanie FAIELLA 12