Sentenza 23 settembre 2016
Massime • 1
In tema di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, il decesso dell'assuntore di sostanza stupefacente è imputabile alla responsabilità del cedente sempre che, oltre al nesso di causalità materiale, sussista la colpa in concreto per violazione di una regola precauzionale (diversa dalla norma che incrimina la condotta di cessione) con prevedibilità ed evitabilità dell'evento, da valutarsi alla stregua dell'agente modello razionale, tenuto conto delle circostanze del caso concreto conosciute o conoscibili dall'agente reale. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto esente da censure la sentenza di condanna secondo la quale la ripetuta vendita di cocaina, a breve distanza di tempo e destinata all'assuzione dello stesso soggetto, integra la violazione di una regola cautelare idonea a configurare la colpa in capo allo spacciatore e, quindi, ad imputare psicologicamente allo stesso l'evento morte dell'acquirente, verificatosi a distanza di poche ore).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/09/2016, n. 8058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8058 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2016 |
Testo completo
08058 -17. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 23/09/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA-Presidente - 12/16 LUISA BIANCHI Dott. - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. FAUSTO IZZO - Consigliere - N. 2161/2016 Dott. CARLA MENICHETTI GABRIELLA CAPPELLODott. - Consigliere - Dott. ANTONIO LEONARDO TANGA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LO AR N. IL 11/12/1989 JE AL N. IL 08/04/1982 LO ND N. IL 17/03/1988 FR LU OR N. IL 19/04/1987 avverso la sentenza n. 2964/2015 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 19/06/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/09/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Augees it's, che ha concluso per issibilty de corsi Udito, per la parte civile, l'Avv Udit-il difensor Avv. Giu ppe Spade (for AT zohan, CA AN & FR UI OR ) che ha esto t'n agemento di viis;
ز RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 19\6\2015 la Corte di Appello di Bologna confermava la condanna di LO IA, JE LT, LO MA e FR UI OR per i delitti loro rispettivamente ascritti. In particolare al CA MAo e FR era stato addebitato il delitto di cui all'art. 73 T.U. 309 del 1990 per la detenzione illecita di gr. 12,65 netti di cocaina (capo A); al CA IA e EK, plurimi delitti di traffico di stupefacenti (capi A e B), nonché il delitto di cui all'art. 586 cod. pen. per avere ceduto a BA IM ripetute dosi di cocaina cagionandone la morte (acc. in Rimini il 11\7\2013). In appello la pena veniva ridotta in relazione al CA MA e la FR. Venivano inoltre confermate le statuizioni civili. Esponeva la Corte che la responsabilità degli imputati emergeva delle indagini svolte immediatamente dopo il decesso del BA, tossicodipendente, il quale risultava avere acquistato la sostanza dal CA IA e EK, nonché dalle deposizioni dei tossicodipendenti acquirenti Lo US PA e AM AL. In particolare, quanto al capo A) era stato provato che i due imputati svolgevano una costante e coordinata attività di spaccio. Pertanto ad entrambi era riferibile la detenzione illecita di cocaina rinvenuta sia indosso all'IA che in casa del EK, tenuto peraltro conto che si trattava di sostanza dello stesso tipo. Per tale capo la responsabilità degli altri due correi, MA e FR doveva essere limitata alla sola detenzione di gr. 4,95 di cocaina trovati in casa loro e gr. 7,7 trovati indosso all'RI (fatto qualificato di lieve entità). La loro correità era provata dal rinvenimento, nell'abitazione, della droga e degli strumenti atti al confezionamento. Quanto al capo B) le deposizioni dei testi acquirenti indicavano senza dubbio la coppia IA e EK come dedita ad una costante ed organizzata attività di spaccio. Infine, in ordine al delitto di cui all'art. 586 cod. pen. per la morte del BA IM, la responsabilità dei due imputati emergeva dalle circostanze che la vittima aveva trattato l'acquisto di una dose di cocaina con il EK tramite scambi di sms;
un'ora dopo aveva acquistato altre tre dosi dagli stessi spacciatori. Dalla perizia svolta era emerso che il BA era deceduto per overdose. Tale fatto era riconducibile causalmente alla condotta dei due imputati i quali gli avevano venduto la sostanza e che, negligentemente, gli avevano somministrato a breve di stanza di tempo più dosi, assumendosi il rischio dell'evento. 2 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori degli imputati, lamentando:
2.1. per CA IA: a) la erronea applicazione della legge, laddove la corte di merito non aveva ricondotto il fatto all'ipotesi del quinto comma dell'art. 73. Indosso all'IA erano stati rinvenuti solo gr. 7,7 di cocaina. I 53 gr. rinvenuti presso l'abitazione del EK non erano a lui attribuibili, considerato che non abitava presso il cugino. Inoltre, poiché non parlava la lingua italiana, i contatti con gli acquirenti erano tenuti solo dal EK, dal che si evinceva il ruolo di mero gregario e corriere del cugino. b) La erronea applicazione della legge ed il difetto di motivazione in relazione alla condanna per il delitto di cui all'art. 586 cod. pen. Dalle deposizioni dei testi si poteva evincere che il BA aveva acquistato due dosi di cocaina nella serata del suo decesso;
la prima non era certo se la avesse prelevata dal IA o dal EK;
la seconda certamente da quest'ultimo. Pertanto nessuna cessione, oltre ogni ragionevole dubbio era provato fosse stata effettuata dall'imputato. Laddove, per mera ipotesi, si volesse attribuire all'IA la vendita di una dose, non era rinvenibile però l'elemento soggettivo della colpa a sostegno dell'ipotesi delittuosa contestata. c) Il difetto di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche ed al complessivo trattamento sanzionatorio, ove era stato omologato a quello del EK, che era gravato da recidiva, sebbene disapplicata. d) Chiedeva, infine, l'annullamento delle statuizioni civili.
2.2. per EK LT: a) l'erronea applicazione della legge per non essere stata riconosciuta l'ipotesi della lieve entità. La quantità di droga rinvenuta non era rilevante ed il giudice di merito si era fatto condizionare dalla tragicità degli eventi. b) L'erronea applicazione della legge ed il difetto di motivazione in ordine alla condanna per il delitto di cui all'art. 589 cod. pen. Invero difettava la prova certa del nesso causale tra la condotta e l'evento morte del BA. In ogni caso il fatto sembra essere stato attribuito a titolo di responsabilità oggettiva, infatti la vittima versava in uno stato pregresso di intossicazione di cui, ex ante, l'imputato non aveva alcuna conoscenza, considerato che il BA era un mero acquirente.
2.3. per CA MA: a) Il difetto di motivazione della condanna. L'imputato doveva rispondere solo del rinvenimento presso la sua abitazione di gr. 4,95 di cocaina e non anche dei gr. 7,7 trovati indosso al fratello IA, che la perizia espletata aveva riconosciuto essere di qualità differente. Pertanto il giudice di merito non aveva preso in considerazione, a fronte di tale modesto quantitativo, la possibilità che la droga fosse destinata ad uso personale. b) Il difetto di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche ed al complessivo trattamento sanzionatorio. c) La mancanza di motivazione relativamente alla confisca della somma di € 3.000,00 trovata nell'appartamento. 3 2.4. per FR UI OR: venivano svolti motivi analoghi a quelli del CA MA. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati e devono essere rigettati.
2. In ordine alle censure formulate dai due imputati FR e CA MA, va premesso che costoro sono stati ritenuti concorrenti nella mera detenzione della sostanza rinvenuta nella loro abitazione (gr. 4,95 di cocaina) ed in possesso del fratello CA IA con loro convivente, quest'ultimo imputato e condannato anche per l'attività di cessione. Ha osservato il giudice di merito che la ristrettezza della casa (un'unica stanza da letto ed un unico soggiorno), la presenza nell'abitazione della droga, di un bilancino ed altri strumenti per il confezionamento delle dosi, non potevano essere ignorati dai due imputati, i quali pertanto avevano dato supporto al IA per una sicura custodia della sostanza stupefacente, in tal modo partecipando e quindi concorrendo nel reato, escludendosi la detenzione per uso personale. Irrilevante è che la sostanza rivenuta presso l'abitazione dei CA e FR fosse di qualità differente rispetto quella trovata in possesso del EK, in quanto ciò non incideva sulla consapevolezza dei due imputati dell'attività di confezionamento delle dosi e di spaccio e, quindi, sulla configurabilità della loro condotta partecipativa. Le censure mosse dalle difese di CA MA e FR OR alla sentenza sul punto, esprimono solo un dissenso generico rispetto alla ricostruzione del fatto (operata in modo conforme dal giudice di primo e secondo grado) ed invitano ad una rilettura nel merito della vicenda, non consentita nel giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che regge al sindacato di legittimità, non apprezzandosi nelle argomentazioni proposte quei profili di macroscopica illogicità, che soli, potrebbero qui avere rilievo.
3. Infondate sono anche le censure relative al trattamento sanzionatorio di tali due imputati. In loro favore è stata riconosciuta la sussistenza del fatto di lieve entità di cui al quinto comma dell'art. 73 ed irrogata una pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed € 5.000,00 di multa. La corte di merito ha rilevato l'assenza di una loro stabile attività lavorativa e l'assenza di elementi positivi di valutazione, con ciò negando le invocate attenuanti generiche e ulteriori diminuzione di pena. Va ricordato che la valutazione del riconoscimento delle attenuanti generiche e la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'articolo 133 c.p.. Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta, come nel caso di specie, contenuta in una fascia media rispetto alla pena edittale (cfr. ex plurimis, Sez. IV, 20 settembre 2004, Nuciforo, Rv. 230278). Infine, in ordine alla confisca della somma di € 3.000,00 rinvenuta nell'appartamento, è stato osservato che in assenza di prova di stabile attività lavorativa, la somma contante non poteva che essere frutto di attività illecita. La coerenza della motivazione della sentenza sul punto palesa la infondatezza della censura formulata.
4. I ordine agli imputati CA IA e EK LT i fatti di cui ai capi A) e B) non possono essere qualificati di lieve entità. Quanto al primo delitto, ha rilevato la Corte distrettuale che si tratta della detenzione di 66 gr. lordi di cocaina (34 netti) e quindi di una quantità di droga di consistente entità. Il OK ha contestato che a lui fosse riferibile anche la sostanza rinvenuta in possesso del EK, ma su tale punto ha in modo coerente risposto giudice di merito, evidenziando che la avviata attività di spaccio era operata congiuntamente dai due imputati e, quindi, ad entrambi doveva essere attribuita la titolarità della complessiva quantità di droga, indipendentemente dal soggetto che materialmente la detenesse. Quanto al capo B), è stato ritenuto militare a favore del diniego del riconoscimento del fatto lieve, non solo la circostanza della reiterazione delle condotte di spaccio, ma il modo organizzato con il quale esso era svolto. Va ricordato sul punto che questa Corte ha più volte ribadito che la lieve entità deve essere individuata in base ad un'operazione interpretativa che consenta di rapportare in modo razionale la pena al fatto, tenendo conto del criterio di ragionevolezza derivante dall'art. 3 Cost., che impone - tanto al legislatore quanto all'interprete - la proporzione tra la quantità e la qualità della pena e l'offensività del fatto (ex plurimis, Sez. 4, n. 4194\95, Salmi Ben, Rv. 200797). Nel caso di specie il giudice di merito, con congrua motivazione, ha evidenziato, come detto, che la droga detenuta era di quantità rilevante e l'attività di spaccio reiterata ed organizzata, così negando il riconoscimento della lieve entità del fatto. Tale valutazione della corte distrettuale è esente da censure, tenuto conto degli orientamenti di questa Corte regolatrice la quale ha affermato che il fatto lieve può essere riconosciuto solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri 5 richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l'eventuale presenza degli altri (Cass. Sez. Un. 21-9- 2000, n. 17). Sulla base di tali insegnamenti il giudice del merito, con congrua motivazione, ha ritenuto superate le soglie per ritenere il fatto di minima offensività.
5. Quanto alle censure relative alla condanna per il delitto di cui all'art. 586 cod. pen., va premesso che la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo delineato i parametri a cui ancorare la valutazione della presenza o meno della responsabilità. Nel rispetto del principio di colpevolezza, escluso che la disposizione configuri una ipotesi di responsabilità oggettiva, si è affermato che «In tema di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, la morte dell'assuntore di sostanza stupefacente è imputabile alla responsabilità del cedente sempre che, oltre al nesso di causalità materiale, sussista la colpa in concreto per violazione di una regola precauzionale (diversa dalla norma che incrimina la condotta di cessione) e con prevedibilità ed evitabilità dell'evento, da valutarsi alla stregua dell'agente modello razionale, tenuto conto delle circostanze del caso concreto conosciute o conoscibili dall'agente reale» (Sez. U, n. 22676 del 22/01/2009, Ronci, Rv. 243381; Sez. 3, n. 41462 del 02/10/2012, De Witt, Rv. 253606). Ciò premesso, ritiene questa Corte che il giudice di merito, nel caso in esame, abbia fatto buon governo dei principi elaborati in materia. Ha osservato la Corte di merito che dagli accertamenti tecnici svolti era emerso con certezza che il BA era deceduto (la notte del 11\7\2013) per arresto cardiocircolatorio conseguente all'assunzione di droga poco tempo prima della morte. Sia nel sangue che nell'urina sono state trovate tracce di cocaina. Ha evidenziato la Corte bolognese che dalle indagini era risultato che la sera dei fatti il BA aveva acquistato, in successione, quattro dosi di cocaina trattando l'acquisto tramite sms inviati al EK. Nell'arco di poche ore aveva ricevuto una dose e, successivamente, altre tre dosi consegnate presso la zona dei bagni 65-67. Dalle deposizioni dei tossicodipendenti Lo US PA e AM AL, era stato accertato che il EK (detto E») ed CA IA trafficavano insieme, di regola AL veniva contattato per le ordinazione che poi venivano effettuate quasi sempre dal IA. La sera dei fatti il comune amico BA aveva assunto quattro dosi di cocaina, la prima delle quali verso le ore 22.00. S 6 Lo scambio di sms tra la vittima ed il EK confermava l'attendibilità delle dichiarazioni dei due tossicodipendenti amici del BA, i quali avevano effettuato la individuazione fotografica del due spacciatori. Inoltre che all'illecito traffico avesse partecipato anche il cugino IA emergeva dalle deposizioni dei due testi, i quali hanno dichiarato che i due collaboravano nello spaccio presentandosi insieme e dalla deposizione del Lo US, il quale ha riferito che ad uno degli acquisti della notte tra il 10 e 11 luglio era stato personalmente presente e la cocaina era stata consegnata dal IA, indicato come vestito con pantaloncini corti rossi, abbigliamento che quest'ultimo indossava anche al momento dell'arresto.
6. Sulla base di tali emergenze istruttorie il giudice di merito ha ritenuto, con coerente e logica motivazione, l'avvenuta consumazione del delitto di cui all'art. 586 cod. pen. In ordine al nesso causale, ha ricordato la Corte distrettuale come dalle deposizioni e dagli accertamenti tecnici svolti fosse emerso che il decesso del BA era avvenuto a brevissima distanza di tempo dall'ultima iniezione di cocaina. A determinare l'arresto cardiocircolatorio era stato l'edema polmonare acuto compatibile con l'abuso di stupefacenti. Ha evidenziato la Corte che cause alternative, idonee ad interrompere il legame causale con l'assunzione di droga, erano meramente ipotetiche. Ne ha dedotto, quindi in modo logico, l'esistenza del nesso causale tra le ultime cessioni di stupefacenti (condotte addebitabili ai due imputati) e l'evento morte. Quanto all'elemento soggettivo, premesso che era stato accertato che i due imputati svolgevano unitamente l'attività di spaccio, in modo organizzato e con suddivisione dei compiti;
che erano gli abituali fornitori di droga del BA;
che quindi erano a conoscenza del suo stato di tossicodipendenza;
ciò premesso è stato correttamente ritenuto che la ripetuta vendita di cocaina, a breve distanza di tempo e destinata all'assunzione dello stesso soggetto, integri la violazione di una regola cautelare idonea a configurare la colpa in capo agli spacciatori e, quindi, ad imputare agli stessi psicologicamente l'evento morte dell'acquirente. Dal che la infondatezza delle censure mosse alla sentenza sul punto.
7. In ordine alle doglianze formulate dal EK e CA IA in relazione al diniego delle attenuanti generiche ed al complessivo trattamento sanzionatorio, va ricordato che l'esercizio del potere relativo alla concessione delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena, deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine 7 S all'adeguamento della pena concreta alla entità effettiva dei reati ed alla personalità del reo. In particolare la concessione delle attenuanti generiche presuppone l'esistenza di elementi suscettibili di positivo apprezzamento, di cui il giudice di merito deve dare conto nella motivazione della sentenza. A questo si aggiunga che, la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purchè non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Cass. VI, 42688\08, Caridi). Nel caso di specie, il giudice di merito, nel negare le attenuanti e nel quantificare la pena, ha tenuto conto della oggettiva gravità dei fatti, della reiterazione ed organizzazione dell'attività di spaccio e della spregiudicatezza con cui veniva svolta l'illecita attività. Ne ha desunto l'assenza di elementi positivi di valutazione, idonei a determinare un trattamento sanzionatorio più favorevole. Si tratta di considerazioni ampiamente giustificative del diniego della concessione delle attenuanti generiche e delle invocate riduzioni della pena. Infine, il rigetto del ricorso comporta la intangibilità delle statuizioni civili risarcitorie contestate in modo assolutamente generico dai due ricorrenti. Al rigetto dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 23 settembre 2016 Luisa Bianchitusabiand Il Consigliere estensore Il Presidente Faustothit Depositata in Cancelleria Oggi. 20 FEB. II Funzionation William Patriz Corra 8