Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/09/2016, n. 8058
CASS
Sentenza 23 settembre 2016

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In tema di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, il decesso dell'assuntore di sostanza stupefacente è imputabile alla responsabilità del cedente sempre che, oltre al nesso di causalità materiale, sussista la colpa in concreto per violazione di una regola precauzionale (diversa dalla norma che incrimina la condotta di cessione) con prevedibilità ed evitabilità dell'evento, da valutarsi alla stregua dell'agente modello razionale, tenuto conto delle circostanze del caso concreto conosciute o conoscibili dall'agente reale. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto esente da censure la sentenza di condanna secondo la quale la ripetuta vendita di cocaina, a breve distanza di tempo e destinata all'assuzione dello stesso soggetto, integra la violazione di una regola cautelare idonea a configurare la colpa in capo allo spacciatore e, quindi, ad imputare psicologicamente allo stesso l'evento morte dell'acquirente, verificatosi a distanza di poche ore).

Commentari2

  • 1Cause di giustificazione, difesa legittima, pericolo attuale e necessità di difesa, introduzione o trattenimento di altri nel proprio domicilio, uso di un'arma,…Accesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 28 settembre 2020

  • 2droghe leggere che “leggere” non sono
    Andrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 10 luglio 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/09/2016, n. 8058
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8058
Data del deposito : 23 settembre 2016

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