Sentenza 9 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/02/2001, n. 1902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1902 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA 0 1 9 0 2/0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO - Presidente - R.G.N. 19961/98 Cron.4005 Dott. Ettore Raffaele GIANNANTONIO - Consigliere - Dott. Francesco Antonio MAIORANO Rel. Consigliere - Rep. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI - Consigliere- Ud.17/11/00 Dott. Raffaele DI LELLA - Consigliere- ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copła studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 COMUNE DI VILLAPIANA, in persona del legale 1-9 FEB 2001 rappresentante pro - tempore elettivamente domiciliato IL CANCELLIERE in ROMA V.LE GIULIO CESARE 95, presso lo studio rappresentato edell'Avvocato FRANCESCO PALUMBO, CANCELLEGIA dall'avvocato ACCOTI ANDREA, giusta delega indifeso atti;
ricorrente
contro
ISPETTORATO PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA;
intimato Pretore di Castrovillari avverso la sentenza n. 15/98 della Sezione distaccata2000 * 4756 di Prefura di TREBISACCE, depositata il 11/03/98 -1- R.G.N. 198/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/11/00 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 14/9/94Con ricorso del 24/9/94 il Comune di Villapiana proponeva opposizione, innanzi al Pretore di Trebisacce, avverso la ordinanza ingiunzione dell'Ispettorato del Lavoro di Cosenza, notificata il 6/8/94, per il pagamento della somma di £ 3.024.800, a titolo di sanzione per l'illecito amministrativo contestato all'ex Sindaco per l'assunzione di tre lavoratrici senza il prescritto nulla osta dell'ufficio di collocamento (L. n. 264 del 29/4/49 art. 11, 13 e 18). Eccepiva il ricorrente il difetto di legittimazione passiva e la estinzione della violazione, ai sensi dell'art. 14 L. n. 689/81, perché la notifica era avvenuta senza il rispetto dei termini ivi previsti. Deduceva poi nel merito l'insussistenza della violazione contestata, perché le tre lavoratrici non erano mai state assunte dal Comune, che aveva, invece, affidato loro in appalto i servizi di refezione scolastica e pulizia delle scuole, senza vincolo di subordinazione, con deliberazioni della Giunta vistate dal CORECO. L'Ispettorato contestava la domanda ed il Pretore, con sentenza del 11/3 - 17/3/98, rigettava il ricorso, precisando che infondata era la prima eccezione perché il Sindaco, diretto destinatario della ordinanza ingiunzione, aveva agito come organo, o comunque rappresentante della persona giuridica, Comune di Villapiana, su cui ricadeva la responsabilità solidale, in via sussidiaria, della relativa obbligazione. 1 Quanto alla seconda eccezione osservava il Pretore che il termine di giorni 90 per la notifica al contravventore della violazione (di cui all'art. 14 L. n. 689/81) decorreva dal momento in cui era compiuta l'attività amministrativa diretta a verificare l'esistenza dell'infrazione, atteso che l'accertamento presuppone il completamento delle indagini tese a riscontrare la sussistenza tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi della medesima infrazione. Nella specie la notifica era “avvenuta il 2/12/93 a completamento delle indagini svolte dalla Amministrazione degli estremi della violazione accertata 1'8/10/93 (con ampio Ори rispetto dei termini) e non contestata immediatamente". Nel merito, la tesi dell'affidamento dei lavori in appalto alle lavoratrici in questione era contrastata dagli accertamenti effettuati dagli Ispettori del Lavoro (pienamente attendibili in quanto effettuati nella immediatezza dei fatti ed in assenza di condizionamenti), da cui era emerso che anche dopo la stipulazione del contratto di appalto le lavoratrici non avevano mai sostenuto alcuna "spesa per l'acquisto di materiale, in quanto lo stesso veniva fornito dal Comune di Villapiana. Tanto induce ad escludere, in relazione alla attività prestata dalle lavoratrici, l'esistenza dei connotati tipici dell'imprenditore"; né dimostrareera stata prodotta documentazione atta l'esistenza di un lavoro autonomo (documentazione fiscale, contratti di assicurazione contro il rischio d'impresa, fatture per 2 materiali, ecc).
1. L'obbligo di assunzione delle lavoratrici tramite l'ufficio di collocamento sussisteva anche per gli Enti pubblici e quindi la opposizione doveva essere rigettata, non sussistendo elementi per ritenere che la sanzione irrogata fosse sproporzionata rispetto alla infrazione commessa. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione il Comune di Villapiana, fondato su due motivi. Non si è costituita in giudizio l'altra parte.. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando, col primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 14 L. 24/11/81 n. 689, deduce il ricorrente che la ordinanza ingiunzione doveva essere dichiarata nulla, perché la notificazione dell'illecito era avvenuta oltre il termine di giorni 90: il fatto era stato accertato con rapporto n. 77 del 21 marzo 1994 e l'infrazione fu notificata il 6 agosto successivo a distanza di giorni 135. Irrilevante era la pretesa attività amministrativa intesa a verificare l'esistenza della infrazione, perché la violazione fu accertata compiutamente il 21 marzo e nessuna attività di accertamento (che peraltro non era necessaria) fu eseguita successivamente. Il termine di 90 giorni era perentorio ed inderogabile e quindi il Pretore doveva dichiarare estinta la obbligazione. Lamentando, col secondo motivo, violazione e falsa applicazione della L. n. 264 del 29/4/49, deduce il ricorrente " che dalla documentazione prodotta risultava che il Comune non aveva mai proceduto alla assunzione delle lavoratrici NO, IA e Lo CE ed aveva, invece, affidato alle stesse, in appalto, i servizi di mensa e di pulizia presso le scuole comunali, stante la carenza di organico e l'impossibilità economica di assumere nuovo personale, come da direttive espressamente chieste e quindi ricevute dal Ministero degli Interni, con circolare n. 29/93. Le lavoratrici operavano in piena autonomia e senza vincoli gerarchici;
erano titolari di partita IVA e rilasciavano regolari fatture;
erano dotate di mezzi e strumenti propri e non avevano l'obbligo del rispetto di un orario di lavoro;
non erano tenute a prestare le loro energie lavorative, ma avevano solo l'obbligo di risultato. Si trattava quindi di appalto, secondo la configurazione dell'art. 1655 c.c., e pertanto la decisione del Pretore era errata e la pronuncia doveva essere cassata. Il ricorso è infondato. Quanto al primo motivo basta rilevare che la parte non 57497 contesta il principio di diritto, affermato in sentenza sulla scorta di precedenti pronunce di questa Corte e condiviso dal Collegio, secondo cui il termine di giorni 90 per la notifica della violazione al contravventore, previsto dall'art. 14 L. 24/11/81 n. 689, decorre dal momento in cui si è compiuta, o si sarebbe dovuta compiere in relazione alla complessità dell'indagine, 1. l'attività amministrativa 30 a verificare l'esistenza intesa $ 4 dell'infrazione; si limita, invece, il ricorrente a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal Pretore, in ordine alla data di completamento delle indagini, 8/10/93, da parte dell'Amministrazione per l'accertamento degli estremi della violazione, prospettando una propria ricostruzione della vicenda in contrasto con quella effettuata dal Pretore, senza nemmeno indicare gli elementi di prova a sostegno della sua tesi, onde mettere la Corte in condizioni di valutare la decisività della censura. Quell'accertamento di fatto è di esclusiva competenza del giudice di merito ed è incensurabile in cassazione, in mancanza di elementi che ne dimostrino l'erroneità, per vizi di motivazione. 38060 Quanto al secondo motivo, basta rilevare che lo stesso non tocca il punto centrale della questione, relativo al contenuto del preteso contratto di appalto ed all'accertamento effettuato dal pretore, da cui risultava che le lavoratrici non avevano mai sostenuto alcuna "spesa per l'acquisto di materiale, in quanto lo stesso veniva fornito dal Comune di Villapiana", con la conseguenza che doveva essere esclusa "l'esistenza dei connotati tipici dell'imprenditore”, anche in considerazione della mancata produzione di altri documenti atti a dimostrare l'esistenza di un lavoro autonomo. La censura è quindi generica e si limita a riproporre la tesi difensiva del Comune, senza intaccare la motivazione della sentenza impugnata. 5 Entrambi i motivi sono infondati ed il ricorso va rigettato. Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese, non essendosi costituita l'altra parte.
P. Q. M
: LA CORTE rigetta il ricorso e dichiara non luogo a provvedere in ordine alle pese. Roma 17 novembre 2000 Stire percusio. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Maioranaioran o P l IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 9 FEB. 2001 I oggi, 0 3 A D 1 S 3 , S . A 5 IL COLLABORATORE M O A T E L . T R R DI CANCELL A L , P A N EM ' O a A S L B 3 E L I 7 P E - D S D 8 I - A I N 1 S T S G 1 N O O E E P S A I G M D I A G E A , E O L D O T R T E I T A T S R I L I N L G E D E E S E R O D T 3